Categoria: 1992
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Tipologia: CCNL
Data firma: 28 luglio 1992
Validità: 01.07.1992 - 30.06.1996
Parti: Federgasacqua e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Pompe funebri, Municipalizzate
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa politica
Art. 1 - Applicabilità del contratto
Art. 2 - Procedura per l' assunzione del personale
Art. 3 - Mobilità del personale e copertura dei posti vacanti
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Norme aziendali
Art. 6 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 7 - Rapporto di lavoro a tempo determinato e contratti di formazione lavoro
A) - Rapporto di lavoro a tempo determinato
B) - Contratti di formazione e lavoro
Art. 8 - Servizio militare
Art. 9 - Anzianità
Art. 10 - Durata settimanale del lavoro
Art. 11 - Orario giornaliero di lavoro
Art. 12 - Classificazione del personale
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 14 - Specificità dei quadri
Art. 15 - Servizio di pronto intervento - Servizio di reperibilità
Art. 16 - Retribuzione e sue definizioni
Art. 17 - Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 18 - Retribuzione base - Elemento distinto della retribuzione, EDR - Indennità di contingenza - Elemento retributivo integrativo, ERI
Art. 19 - Mensilità aggiuntive
Art. 20 - Premio di produttività
Art. 21 - Indennità e trattamenti vari
Art. 22 - Prestazioni per fini sociali - Provvidenze varie
Art. 23 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 24 - Lavoro festivo
Art. 25 - Lavoro notturno e in turno
Art. 26 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro
Art. 27 - Assenze - Permessi - Lavoratori studenti
Art. 28 - Ferie
Art. 29 - Trasferimenti
Art. 30 - Aspettativa
Art. 31 - Mutamento di mansioni
Art. 32 - Interruzione e sospensione dal lavoro
Art. 33 - Mobilità intersettoriale ed interaziendale e Norma particolare per le aziende che applicano diversi contratti
Art. 34 - Formazione, aggiornamento professionale e sviluppo del personale
Art. 35 - Doveri del lavoratore
 Art. 36 - Sanzioni disciplinari
Art. 37 - Trattamento di malattia, di convalescenza e di infortunio
Art. 38 - Tutela della salute e dell' integrità fisica del lavoratore
Art. 39 - Tutela della maternità e del lavoro femminile
Art. 40 - Mense aziendali
Art. 41 - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 42 - Certificato e documenti di lavoro
Art. 43 - Preavviso
Art. 44 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 45 - Pensione
Art. 46 - Trattamento di fine rapporto
Art. 47 - Regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui all' art. 1 della legge 29-5-1982, n. 297
Art. 48 - Municipalizzazione di azienda privata, servizi comunali o consorzi
Art. 49 - Cessazione, trasformazione o fusione dell' azienda
Art. 50 - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 51 - Accordi integrativi aziendali
Art. 52 - Attività sindacale
A) Assemblee del personale e referendum
B) Locali
C) Rappresentanze sindacali aziendali (RSA)
D) Permessi per motivi sindacali
E) Diritto di affissione
F) Contributi sindacali
Art. 53 - Relazioni industriali
Criteri di riferimento
Livello nazionale
Livello aziendale
Art. 54 - Decorrenza e durata del contratto
Allegati
Allegato n. 1 - Tabelle delle retribuzioni base
Allegato n. 2 - Elemento distinto della retribuzione (EDR) (valori da sommarsi annualmente)
Allegato n. 3 - Elemento retributivo integrativo (ERI) per l' area quadri (valori da non sommarsi annualmente)
Allegato n. 4 - Accordo nazionale sottoscritto in data 20-12-1991 tra la Federgasacqua e le OO.SS. Fp Cgil - Fit Cisl - Uil Trasporti
Allegato n. 5 - Accordo nazionale Federgasacqua / Fp Cgil - Fit Cisl - Uil Trasporti sottoscritto il 29-7-1991 in Bologna in adempimento agli obblighi imposti dalla legge n. 146 del 12-6-1990 e applicazione del protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil del 20-7-1989 al...

Addì, 28-7-1992 tra la Federgasacqua e la Cgil Funzione Pubblica, la Fit Cisl Nazionale - Settore Trasporti Ausiliari del Traffico, la Uil Trasporti, è stato stipulato il seguente accordo nazionale per il rinnovo del CCNL 13-3-1989 per i dipendenti delle AA.MM. del settore funerario scaduto il 31-1-1991.

Art. 1 - Applicabilità del contratto
Il presente contratto si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti di Aziende Speciali, Consorzi, Società di capitale, previsti dall’art. 22 - 3o comma della legge 142/1990, costituiti, promossi o controllati, anche indirettamente, da Enti locali e/o loro Consorzi, sempre che disposizioni di legge non ostino all’applicazione delle norme in materia di rapporto di lavoro di diritto privato.
Il settore merceologico in cui operano i soggetti di cui sopra è quello dei servizi funerari, cioè l’esercizio in modo separato o congiunto delle attività cimiteriali, di trasporto funebre, di onoranze funebri, di polizia mortuaria, di illuminazione votiva e similari.
Nel prosieguo del presente contratto, il termine "azienda" indica tutti i soggetti di cui ai commi che precedono, mentre il termine "lavoratore" o "dipendente" indica i lavoratori di entrambi i sessi (lavoratori e/o lavoratrici).
Il presente contratto si applica anche ai lavoratori addetti ai servizi sopra elencati, dipendenti da aziende che gestiscono anche altri servizi (aziende pluriservizio), sempre che tra le aziende e le Organizzazioni dei lavoratori non sia stata convenzionalmente scelta l’applicazione di un diverso contratto collettivo.
Nelle aziende pluriservizio, il presente contratto si applica inoltre ai lavoratori addetti a servizi ed attività comuni ai diversi settori aziendali, sempre fatta salva una eventuale diversa scelta pattizia.
Qualora siano intervenuti accordi collettivi in tal senso, il presente contratto trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende pluriservizio ed addetti a settori merceologici diversi da quelli sopra elencati.
L’azienda dovrà consegnare ad ogni dipendente copia del presente contratto di lavoro, facendosene rilasciare ricevuta.

Art. 2 - Procedura per l’assunzione del personale
[…]
L’aspirante all’assunzione deve sottoporsi a visita medica presso un Ente pubblico o un istituto specializzato di diritto pubblico, per l’accertamento della sua sana costituzione fisica e dell’idoneità specifica al lavoro cui deve essere adibito.
[…]

Art. 5 - Norme aziendali
Oltre alle disposizioni del presente Contratto Collettivo di Lavoro i lavoratori dovranno osservare le disposizioni dell’azienda, sempre che non modifichino o non contrastino con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale dovranno essere affisse in modo e in locali accessibili a tutti i lavoratori.

Art. 7 - Rapporto di lavoro a tempo determinato e contratti di formazione lavoro
A) - Rapporto di lavoro a tempo determinato
In materia di assunzione con contratto a tempo determinato si osservano le disposizioni della Legge 18-4-1962, n. 230 e del DPR 7-10-1963, n. 1525.
[…].
B) - Contratti di formazione e lavoro
Per quanto riguarda i contratti di formazione e lavoro le parti rimandano alla legislazione vigente in materia.
[…]

Art. 10 - Durata settimanale del lavoro
La durata dell’orario contrattuale di lavoro è di 38,00 ore settimanali o di 164 ore e 40’mensili in caso di orario flessibile mensile.
Potranno inoltre essere previste a livello aziendale, riduzioni dell’orario di lavoro settimanale di una ulteriore mezza ora, anche distinta per settore (pari a ore 2 e 10’mensili), previa contrattazione con le RSA sulle facilitazioni in uso alla data del 28-2-1989 e sulla flessibilità nell’utilizzo della forza lavoro.
La durata settimanale del lavoro è ripartita di norma in cinque giorni, salvo diversa articolazione aziendale.
Il sesto giorno feriale sarà tuttavia considerato giorno lavorativo non lavorato a tutti gli effetti contrattuali.
Le aziende, previa consultazione con le RSA adotteranno le articolazioni dell’orario di lavoro e un utilizzo della forza lavoro adeguato alle esigenze del servizio.
Tali obiettivi possono realizzarsi anche attraverso processi di riorganizzazione, ristrutturazione, razionalizzazione, nonché attraverso l’oggettiva applicazione delle norme sulla mobilità, lavoro straordinario, tenendo anche conto di situazioni particolari e di investimenti per lo sviluppo del servizio.
Sempre in relazione alle finalità di cui ai commi precedenti e quindi anche per far fronte a necessità connesse ad esempio a situazioni di punta o ad esigenze stagionali, tecnico-aziendali, ovvero ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell’anno, l’orario normale di lavoro contrattuale può essere utilizzato anche come media su un arco di tempo superiore a quello settimanale o mensile in caso di orario flessibile.
A tale riguardo le aziende potranno anche attuare - previa contrattazione con le RSA, articolazioni collettive di orario che prevedano periodi con prestazioni settimanali o mensili in caso di orario flessibile, maggiori di quelle contrattuali con correlativi periodi di prestazioni ridotte, definendo calendari differenziati per settore.
In tale ambito la oscillazione ammissibile di orario mensile per ogni dipendente non potrà essere superiore al 10% del monte ore mensili così come definito al 1o e 2o comma del presente articolo.
Nei casi suddetti la sola diversa distribuzione dell’orario normale non costituisce lavoro straordinario.
In tale contesto si terrà conto della regolamentazione del lavoro a tempo parziale.

Art. 11 - Orario giornaliero di lavoro
L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio, consultate le RSA.
Il numero delle ore settimanali e/o mensili potrà essere articolato a seconda delle necessità funzionali ed in relazione ai particolari servizi dell’azienda, secondo quanto indicato all’art. 10.
[…] Durante la giornata il lavoratore ha diritto ad almeno 1 ora non retribuita di interruzione del lavoro per la consumazione del pasto.
[…]
L’azienda, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente il medesimo profilo professionale, curerà che, compatibilmente con le proprie esigenze, i turni stessi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’azienda in modo che il personale ne abbia cognizione possibilmente con almeno una settimana di anticipo.
Nei turni avvicendati il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando non sia stato sostituto e, di norma fino ad un massimo di ore due da quando l’azienda ne sia venuta a conoscenza ed entro le quali l’azienda stessa provvederà alla sostituzione con altro personale.
[…]

Art. 15 - Servizio di pronto intervento - Servizio di reperibilità
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del servizio le aziende, avendo l’obbligo di garantire alcuni servizi di pubblica utilità previsti dalla vigente legislazione o in caso di attivazione di particolari servizi di onoranze funebri, sono impegnate ad organizzare un servizio di pronto intervento 24 ore su 24.
Le forme organizzative del pronto intervento saranno definite dalla Direzione aziendale in rapporto alle caratteristiche delle aziende e alla tipologia di servizi prestati, previa consultazione delle RSA
Laddove in sede locale, sulla base della conoscenza degli elementi di cui al comma precedente, scaturiscano esigenze obiettive, l’azienda stabilirà un servizio di reperibilità del personale.
In particolare l’azienda può ricorrere per il servizio di reperibilità inerente i trasporti e le onoranze funebri a personale dei rispettivi settori, soggetti all’obbligo della reperibilità.
Per il predetto servizio, fermo restando quanto stabilito dal presente contratto in materia di orario di lavoro, si conviene:
a) nel servizio di reperibilità si dovrà avvicendare il maggior numero di lavoratori in possesso delle necessarie qualificazioni professionali; dal servizio stesso potranno essere esclusi quei lavoratori che in base a valutazione tecnica e/o organizzativa effettuata dalla Direzione previa informazione alle RSA, non si ritenga necessario ed opportuno impiegare;
b) che l’impiego di reperibilità sia limitato ad un massimo di 90 giorni all’anno pro-capite nelle aziende con più di 50 dipendenti. Nelle aziende con meno di 50 dipendenti la durata dell’impegno di reperibilità è elevata a giorni 180 all’anno; comunque la reperibilità non dovrà mai superare i 6 giorni continuativi.
Particolari esigenze connaturate con la struttura organizzativa aziendale daranno luogo ad apposite verifiche da parte della Direzione al fine di ovviare alle stesse esigenze particolari; di esse sarà data informativa alle RSA
In ogni caso, sarà assicurata una interruzione settimanale di una giornata dall’obbligo della reperibilità.
[…]

Art. 22 - Prestazioni per fini sociali - Provvidenze varie
[…]
c) Vestiario
Gli indumenti (impermeabili, soprascarpe, stivaloni di gomma, tute, vestiti da lavoro, ecc.) verranno forniti ai lavoratori secondo le norme in atto o consuetudini aziendali o che saranno contrattate nelle singole aziende.
In ogni caso verranno assicurate le seguenti forniture:
- impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all’aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia (dotazione di azienda).
- soprascarpe o stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono svolgere la loro attività in zone paludose o in presenza di acqua;
- tute o vestiti da lavoro a quei lavoratori le cui mansioni lo richiedano.
Inoltre, qualora ne prescriva l’uso, l’azienda fornirà l’uniforme ai portieri, uscieri, fattorini, autisti di vettura, ed il berretto agli operai.
Le concessioni di cui sopra non potranno essere computate ad alcun effetto.
[…]

Art. 23 - Giorni festivi e riposo settimanale
[…]
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.
Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in un altro giorno della settimana, senza mai oltrepassare i sei giorni consecutivi di lavoro; in questo caso la domenica è considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
[…]

Art. 24 - Lavoro festivo
1) Lavoratori non addetti a turni avvicendati. Il lavoratore che viene chiamato a prestare servizio in un giorno festivo viene compensato con altra giornata di riposo e con la sola maggiorazione della retribuzione individuale oraria del 45%.
Qualora in casi eccezionali la giornata di lavoro festivo non possa essere compensata con altra giornata di riposo il lavoratore avrà diritto alla retribuzione individuale oraria maggiorata del 45%.
2) Lavoratori addetti a turni avvicendati - Il lavoratore addetto a turni avvicendati che viene chiamato a prestare servizio nel giorno prestabilito di riposo od in un giorno festivo infrasettimanale anche se coincide con una domenica viene compensato come precisato al II comma del precedente paragrafo 1.

Art. 25 - Lavoro notturno e in turno
[…]
Qualora l’azienda ravvisi la necessità di istituire dei turni di lavoro per una migliore utilizzazione dei CED e SED, detti turni e la relativa disciplina economica verranno individuati e definiti localmente fra azienda e RSA

Art. 26 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro
Qualora particolari esigenze del servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare l’opera sua anche oltre il normale orario di lavoro stabilito fino alla concorrenza massima individuata nei commi che seguono.
Il personale, senza giustificati motivi di impedimento, non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario. Il lavoro straordinario non espressamente ordinato non è riconosciuto né compensato.
Viene individuato un tetto massimo di ore straordinarie globale aziendale, stabilito annualmente come prodotto del numero di dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente per la cifra di 100 ore medie per dipendente. Detto tetto potrà essere incrementato unicamente del monte ore di lavoro straordinario utile per la partecipazione dei lavoratori a corsi di aggiornamento e/o qualificazione professionale. Entro tale tetto globale che corrisponde ad una media di 100 ore di lavoro straordinario per dipendente, è ammesso il ricorso a lavoro straordinario per non più del 20% del personale entro il limite di 200 ore annue, elevabili, in caso di necessità a 250 ore, per motivi di eccezionale urgenza, di cui dare tempestiva informativa alle RSA
La Direzione aziendale comunicherà alle RSA trimestralmente e non appena noti i dati a consuntivo concernenti le eventuali prestazioni straordinarie per ufficio o reparto.
Eventuali prestazioni di lavoro straordinario programmabili per opere od attività non eseguibili nell’orario normale saranno preventivamente comunicate dalla Direzione aziendale alla RSA
Tale particolare genere di lavoro straordinario sarà compensato con corrispondenti periodi di riposo da godersi in aggiunta alle ferie annuali, fermo restando il diritto al riposo settimanale ed il pagamento delle sole maggiorazioni della retribuzione individuale oraria di cui al presente articolo.
[…]
Le parti stipulanti il presente contratto, concordano sull’opportunità di non ricorrere al lavoro straordinario se non in caso di inderogabili esigenze di carattere urgente ed imprevedibile.
Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro eccedenti i tetti, come individuati nei commi che precedono verranno compensate con la corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente stabilite per le ore di prestazioni straordinarie e daranno luogo all’assegnazione di corrispondenti periodi di riposo, secondo modalità stabilite dalla Direzione previa informativa alle RSA

Art. 34 - Formazione, aggiornamento professionale e sviluppo del personale
In relazione alle esigenze organizzative e produttive delle aziende ed allo sviluppo professionale dei lavoratori, in rapporto al nuovo sistema di classificazioni ed alle procedure di mobilità, le aziende provvedono ad istituire corsi di formazione e qualificazione professionale sia per i lavoratori in servizio che per i nuovi assunti. Il piano dei corsi aziendali di formazione e qualificazione professionale è oggetto di consultazione preventiva tra l’azienda e RSA
Le aziende possono ricorrere per l’attuazione delle iniziative predette a risorse esterne qualificate.
I corsi si qualificano come:
a) corsi di formazione generale per i nuovi assunti;
b) corsi di aggiornamento per la generalità dei lavoratori su argomenti di interesse diffuso;
c) corsi di aggiornamento per progetti specifici, rivolti ad esempio agli apprendimenti correlati all’utilizzo esteso dell’informatica;
d) corsi di formazione specifica orientati all’acquisizione di conoscenze necessarie per lo sviluppo professionale e per un eventuale sviluppo di carriera correlato alle esigenze di organico anche in attuazione della mobilità all’interno dell’area; l’aver partecipato ai corsi di formazione specialistica non costituisce, per sè, diritto ad occupare eventuali posti vacanti;
e) corsi destinati al recupero di lavoratori in avvicinamento o provenienti da reparti o uffici ristrutturati.

Art. 37 - Trattamento di malattia, di convalescenza e di infortunio
[…]
È anche facoltà dell’azienda di far constatare l’idoneità fisica, da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico, del dipendente all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di malattia o di infortunio.
Qualsiasi divergenza sull’idoneità fisica del lavoratore sarà rimessa al giudizio di un collegio composto di un medico delegato da uno degli Enti od Istituti di cui al III comma dell’art. 5 della legge 20-5-1970, n. 300, di un medico di fiducia del lavoratore e di un terzo medico, che presiederà il collegio, designato d’accordo dai primi 2 medici.
Qualora detta designazione per un qualsiasi motivo non potesse aver luogo entro il termine di 5 giorni, essa verrà demandata al Presidente del consiglio dell’Ordine dei medici a cura della parte più diligente. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio ed il tempo necessario per la decisione stessa verrà computato agli effetti del primo comma del presente articolo.
La stessa procedura di cui ai precedenti commi potrà essere seguita in caso di divergenza interessante l’infermità del lavoratore che, per tale motivo, abbia richiesto di essere adibito, anche provvisoriamente, ad altre mansioni.
[…]
Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio od infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, l’azienda manterrà in servizio il lavoratore stesso assegnandolo ad altre mansioni.
[…]
Per i casi di TBC - fermo restando quanto previsto dal presente articolo - si fa riferimento alla legge 28-2-1953, n. 86 e successive modificazioni.
[…]

Art. 38 - Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore
All’esclusivo scopo di preservare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti, le aziende, avvalendosi prioritariamente delle strutture pubbliche, operanti con il vincolo del segreto professionale, sottoporranno con periodicità e specificità fissate dall’Autorità competente per territorio, i lavoratori ai controlli ed esami che saranno ritenuti opportuni per il conseguimento di un’efficiente azione preventiva delle malattie.
Le RSA aziendali in base all’art. 9 della L. 300/1970 hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori stessi.
Per gli scopo di cui al I comma, attraverso specifiche intese con gli istituti di medicina del lavoro, verranno stabiliti gli esami ed i controlli cui sottoporre i lavoratori.
Le aziende, sulla base dei risultati dell’indagine conoscitiva svolta dall’Autorità competente, in presenza di dati allarmanti, per particolari posizioni lavorative, faranno intervenire con tempestività Specialisti del lavoro, a carico dell’azienda stessa, o i servizi dell’U.S.L. competente per territorio. I dati conclusivi verranno trasmessi al compimento di ciascun indagine alle RSA delle OO.SS firmatarie.
Ad ogni lavoratore, a cura della struttura sanitaria prescelta, sarà consegnato un libretto sanitario e di rischio individuale, contenente i dati utili a seguire nel tempo le condizioni di salute.
La struttura sanitaria incaricata degli esami, nei casi in cui riterrà che sussistano elementi pregiudizievoli alla salute del lavoratore, li comunicherà al medico di fiducia del lavoratore stesso o, se del caso, ad un familiare dell’interessato con la massima riservatezza e con le dovute cautele.

Art. 39 - Tutela della maternità e del lavoro femminile
Alla lavoratrice che venga a trovarsi in stato di gravidanza e puerperio verranno applicate le disposizioni di legge in materia.
[…]
Per quanto attiene il diritto delle lavoratrici ad astenersi dal lavoro trascorso il periodo di astensione obbligatoria, si richiama quanto previsto dalla già menzionata legge 30-12-1971 n. 1204 e dal DPR 25-11-1976 n. 1206 "Regolamento di esecuzione della legge 30-12-1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri", quanto previsto dalla legge sulla adozione e dalla circolare del Ministero del lavoro attinente alla normativa dei permessi, e quanto previsto dalla legge 9-12-1977 n. 903 sulla parità uomo e donna.
Per la tutela del lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti si applicheranno le norme di legge vigenti in materia.

Art. 51 - Accordi integrativi aziendali
Possono essere stipulati accordi sindacali sulle materie od istituti espressamente demandati alla contrattazione aziendale da specifiche norme del presente CCNL

Art. 52 - Attività sindacale
Lo svolgimento delle attività sindacali è tutelato dalla legge 20-5-1970, n. 300 (statuto dei Lavoratori) e nello specifico dalle seguenti norme:
A) Assemblee del personale e referendum
L’esercizio del diritto di assemblea e di referendum di cui agli articoli 20 e 21 della Legge n. 300 del 20-5-1970 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
[…]
4) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e lo svolgimento dei servizi essenziali.
Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione al punto 4).
[…]
E) Diritto di affissione
Le OO.SS. hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che l’azienda ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 53 - Relazioni industriali
Criteri di riferimento
Fermo restando il reciproco impegno a ricercare concordamente risposte e soluzioni ai problemi oggetto di informazione, consultazione, confronto, contrattazione e l’autonomia dell’attività imprenditoriale e delle rispettive, distinte responsabilità di imprenditori ed organizzazioni sindacali dei lavoratori, le Parti si dichiarano disposte a periodici incontri, con l’intento di realizzare livelli sempre più elevati di efficienza e qualità di servizio.
Tali incontri avverranno con le modalità di seguito definite in relazione ai temi specificatamente demandati dal presente contratto con l’obiettivo di realizzare tra le parti, momenti di:
a) informazione, intendendosi a questa voce la reciproca trasmissione di documentazioni, dati, notizie ed esposizioni di programmi ed iniziative;
b) consultazione, intendendosi a questa voce la discussione su tematiche di rilievo finalizzata alla esplicitazione dei reciproci orientamenti ed opinioni;
c) confronto, intendendosi a questa voce le occasioni in cui le parti paragonano le reciproche posizioni per riscontrare le diversità o identità su specifici aspetti dei vari temi per approfondire l’esame;
d) contrattazione, intendendosi a questa voce i momenti in cui le parti definiscono congiuntamente le soluzioni dei vari problemi.
Livello nazionale
Gli incontri a livello nazionale tra Federgasacqua e Funzione Pubblica Cgil - Fit Cisl - Uil-Trasporti, hanno gli oggetti sottospecificati.
a) informazione sulla politica nazionale del settore funerario sulle sue prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle possibilità di municipalizzazione dei servizi nelle varie Regioni;
b) informazioni relative alle norme nazionali del settore che possono modificare i sistemi di lavoro in atto;

d) confronto sulle prospettive di introduzione di nuove tecnologie nel settore;
e) confronto sulle politiche occupazionali e di formazione professionale;
f) confronto sulle Pari Opportunità.
Fermo restando che spettano alla Federgasacqua eventuali compiti di segreteria e che potrà essere richiesta dalle parti la convocazione di riunione o la costituzione di un’apposita commissione per la trattazione degli argomenti di cui sopra, entro 3 mesi dalla stipula del contratto le Parti si incontreranno per definire un programma di lavoro.
I risultati prodotti saranno oggetto di valutazione delle Parti.
Procedure
Al fine di garantire una adeguata predisposizione degli incontri, questi si svolgeranno, per quanto possibile, secondo un calendario di massima che sarà definito tra le Parti, entro il mese di maggio di ciascun anno.
Gli incontri saranno promossi dalla Federgasacqua, o richiesti dalle Organizzazioni Sindacali e saranno preceduti dall’invio della documentazione necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle parti di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di potere esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione; i tempi nei quali dovrà concludersi il confronto saranno oggetto di valutazione tra le Parti.
Gli incontri sugli argomenti di cui ai punti a), b), c), d), e), f) saranno riassunti in apposite note riportanti le posizioni di ciascuna Parte.
Livello aziendale
Richiamata la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Commissioni Amministratrici e delle Direzioni aziendali nell’ambito delle prerogative di legge e la piena autonomia d’azione delle singole OO.SS. nella sfera di propria competenza le Parti, al fine di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano in via sperimentale le seguenti procedure:
a)Informazione
L’azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie ecc.; entro i 7 giorni successivi al ricevimento le RSA possono chiedere un incontro per chiarimenti ed illustrazioni; l’azienda fissa, a completo adempimento, un incontro entro i 5 giorni successivi.
b)Consultazione
L’azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, ecc. fissa un incontro con le RSA da tenersi non prima di 2 giorni dalla data di trasmissione ed entro 7 giorni dalla stessa data.
Alla fine dell’incontro le RSA possono chiedere un ulteriore incontro di approfondimento con la presenza delle organizzazioni sindacali territoriali che dovrà tenersi entro i 7 giorni successivi, a completamento dell’impegno alla consultazione.
c)Confronto
L’azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, ecc. fissa un incontro con le RSA da tenersi non prima di 2 giorni dalla data di trasmissione ed entro 7 giorni dalla stessa data.
Le RSA nel trasmettere le proprie documentazioni, dati, notizie, ecc. chiedono un incontro all’azienda da tenersi non prima di 2 giorni dalla data di trasmissione ed entro 7 giorni dalla stessa data.
Al termine dell’incontro possono essere richiesti altri approfondimenti da esaurirsi entro 5 giorni dalla richiesta.
Con tali incontri di approfondimento si intende esaurita la presente procedura.
d)Contrattazione
L’azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, ecc. fissa un incontro con le RSA e/o le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto da tenersi non prima di 2 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla data stessa.
Le RSA e/o OO.SS. territoriali nel trasmettere le proprie documentazioni, dati, notizie, ecc. chiedono un incontro all’azienda da tenersi non prima di 2 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data.
Nello stesso periodo, qualora sorgano dubbi sulla competenza della sede aziendale, a richiesta di una delle parti può essere verificato in sede nazionale il livello negoziale competente senza che ciò comporti ritardo sull’inizio delle trattative.
Se entro i 15 giorni successivi le Parti non pervengono ad una definizione, le RSA e le Organizzazioni Sindacali territoriali possono richiedere la continuazione della contrattazione per un periodo ulteriore di 10 giorni, ciò al fine di dare pratica attuazione alla volontà di ricercare concordemente la soluzione dei problemi in tempi certi.
Decorso inutilmente tale termine, le Parti presentano un resoconto dello stato della trattativa alle rispettive sedi nazionali, le quali, entro i 5 giorni successivi, considerati di ulteriore raffreddamento, sviluppano gli interventi ritenuti necessari per rimuovere gli ostacoli alla conclusione della trattativa.
Qualora tali interventi non vengano, nel termine indicato, a rimuovere le difficoltà, le Parti possono decidere di comune accordo di rimettere la mediazione della controversia ai locali organi competenti del Ministero del Lavoro o ad analoghi organismi istituzionali.
In caso di mancato accordo sul tentativo di mediazione, le Parti devono ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune, nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto del protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil del 20-7-1989.
Le vigenze aziendali per l’applicazione di accordi restano integralmente disciplinate dal protocollo Cispel "Norme pattizie - n. 2".
Nota a verbale - Le parti convengono sull’attuazione di una conferenza programmatica aziendale rivolta alle istituzioni ed alle associazioni rappresentative dell’utenza, per un confronto sui piani di investimento, sui progetti di produttività e qualità del servizio, sulla politica tariffaria.