Categoria: 2015
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Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 6 luglio 2015
Validità: 25.06.2015 - 31.12.2016
Parti: Assocall e Ugl Terziario Nazionale
Settori: Servizi, Call center, Co.co.co.
Fonte: anclsu.com

Sommario:

Premessa
Armonizzazione
Transizione

Accordo quadro per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i Collaboratori telefonici che operano nelle Aziende del settore dei Call Centers in outsourcing, il cui trattamento economico e normativo è disciplinato dal Contratto Collettivo stipulato il 22/7/2013 da Assocall e Ugl Terziario Nazionale.

L’anno 2015, il giorno 6 del mese di luglio 2015 in Roma, si sono incontrate: l’Associazione Nazionale dei Contact Center Outsourcing (Assocall) […] e Ugl Terziario Nazionale […], al fine di analizzare gli effetti derivanti dal D.Lgs 81/15 in materia di “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”

Premesso che
1. tra le Parti innanzi costituite, è stato sottoscritto in data 22.7.2013, in virtù della specificità del settore dei Call Center in outosurcing, il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento per i Collaboratori telefonici che svolgono, in modalità “outbound”, attività di vendita diretta di beni e servizi e attività ad esse connesse ed accessorie;
2. il predetto Contratto Collettivo Nazionale regolamenta il trattamento normativo ed economico dei rapporti di lavoro regolati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, tra le Aziende del settore call center in outsourcing ed i Collaboratori ivi occupati, ai sensi della normativa legale vigente all’epoca della sottoscrizione del predetto Contratto Collettivo Nazionale, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2016;
3. che con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/2015, sono stati abrogati gli artt. dal 61 al 69 del D.Lgs 276/03, che hanno regolamentato la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto;
tutto quanto innanzi premesso, ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera a, comma due, art. 2 del D.lgs 81/2015, si è convenuto quanto segue.

Armonizzazione
a) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo e che pertanto la disciplina normativa ed economica stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale del 22.7.2013, deve intendersi riferita, in virtù del D.Lgs. 81/2015, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle stesse attività, così come regolate dal predetto Contratto Collettivo Nazionale.
b) Ogni qual volta nel Contratto Collettivo Nazionale citato, si fa riferimento ai contratti di collaborazione nella modalità a progetto, detta tipologia dovrà intendersi sostituita dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
c) Ogni e qualsiasi riferimento nel predetto Contratto Collettivo Nazionale alla normativa abrogata, dovrà intendersi non più vigente per effetto del D.lgs. 81/2015.

Transizione
1. Le Parti, nel prendere atto che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 81/2015, i rapporti di collaborazione in essere, nella modalità a progetto, nati sotto la vigenza delle disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276 del 2003, continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del D.lgs. 81/2015 (dal 25/6/2015), concordano di darsi un periodo di transizione verso il passaggio dei predetti contratti (nella modalità a progetto) sino alla nuova regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in base alla novella di cui al D.Lgs 81/2015, mantenendo in tale periodo (di transizione) la natura di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e le condizioni normative ed economiche così come regolamentate dal Contratto Collettivo Nazionale del 22/7/2013.
2. Le Parti, stipulanti il presente accordo, ritengono di considerare applicabile (sino al 31.12.2016 (data di scadenza del Contratto Collettivo Nazionale del 23.7.2013), con decorrenza dal 25/6/2015, le norme riguardanti il trattamento economico e normativo di cui al Collettivo Nazionale del 22.7.2013, adeguate alla nuova disciplina, ove necessario, i cui termini e modalità di regolazione, dovranno contenere, le seguenti informazioni:
- l’identità delle Parti;
- la dichiarazione, da parte della Società, di aderire ed essere iscritta a Assocall;
- le definizioni utilizzate dall’art. 1 del Contratto Collettivo Nazionale del 22.7.2013;
- la descrizione analitica dell’attività del Collaboratore “outbound”;
- la durata del contratto e le ipotesi di recesso/risoluzione;
- il diritto del Collaboratore di regolamentare autonomamente: i tempi, gli orari e le modalità di esecuzione della prestazione, avuto riguardo, anche al luogo di lavoro;
- gli obblighi tra le parti contrattuali;
- il corrispettivo della prestazione, tenuto conto dei compensi minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del 22.7.2013, ed eventuali condizioni di miglior favore, nei confronti del Collaboratore, che saranno richiamate nel testo contrattuale;
- il rispetto e le modalità di applicazione del D.Lgs 196/2003, e succ. mod. ed int., in materia di privacy;
- il richiamo ed il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, stabiliti dal D.Lgs. 81/2008, nell’ipotesi in cui la prestazione venga svolta nei luoghi di lavoro della Società committente;
- i termini di riconoscimento sociale e di diritto nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- l’eventuale obbligo di riservatezza.
Il contratto sarà redatto in forma scritta in due copie, una per ciascuna delle Parti.
3. Le Parti si obbligano, in ogni caso, ad incontrarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2015 per definire le modalità ed i tempi per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del 22.7.2013.