Tipologia: Accordo per il rinnovo
Data firma: 27 gennaio 2003
Validità: 27.01.2003 - 31.12.2003
Parti: Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Trento
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Elemento Economico Territoriale - Operai
2) Elemento Economico Territoriale - Quadri e impiegati
3) Premio di professionalità e presenza operai
4) Mensa
5) Trasporti
6) Orario di lavoro
7) Sicurezza sul lavoro
8) Formazione professionale
9) Disgaggisti
10) Anzianità professionale edile straordinaria
11) Trasferta
12) Anticipazione indennità di infortunio agli operai

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini dell'artigianato e della piccola e media impresa di Trento

Il 27 gennaio 2003 in Trento, tra: l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento e la Feneal – Uil, la Filca – Cisl, la Fillea – Cgil, in relazione a quanto previsto dal CCNL 15 giugno 2000 e dall'Accordo nazionale 24 aprile 2002, si conviene quanto segue per il rinnovo del Contratto integrativo provinciale di lavoro 30 marzo 1998.

6) Orario di lavoro
Dopo il secondo comma dell'art. 3 lettera A) del CCPL 30 marzo 1998 vengono inseriti i seguenti commi:
"In via sperimentale per gli anni 2003 e 2004, al fine di assecondare le necessità organizzative e produttive del settore, e corrispondere nello stesso tempo ad esigenze di gruppi di lavoratori, l'impresa e i predetti gruppi di lavoratori possono concordare l'effettuazione di un orario normale di lavoro medio settimanale di 40 ore dal lunedì al sabato nell'ambito di cicli completi e predefiniti di quattro settimane consecutive.
La modulazione di orario di cui al precedente comma può essere attuata in ognuno dei due anni nell'arco di tempo che va dal giorno di introduzione al giorno di cessazione dell'ora legale e in ogni caso nei mesi che vanno da aprile ad ottobre compresi.
Ai lavoratori che effettuano l'orario di cui al precedente terzo comma, per le settimane comprese nel ciclo di quattro settimane consecutive di effettuazione dell'orario medesimo:
- non si applica il disposto della successiva lettera B);
- l'importo giornaliero del Premio di Professionalità e Presenza di cui all'art. 11 viene corrisposto per ogni giornata intera di effettiva presenza in cantiere nella misura convenzionale derivante dalla moltiplicazione degli importi stabiliti all'art. 11 per il coefficiente dato dalla divisione di 20 (numero di giorni dal lunedì al venerdì ricompresi in quattro settimane) per il numero di giornate per le quali è previsto orario di lavoro nell'ambito del ciclo di quattro settimane consecutive. Tale misura convenzionale è valida anche ai fini dell'eventuale ripartizione del Premio nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 11. Il Premio sarà erogato solo a fronte di una presenza sul posto di lavoro per l'intero orario giornaliero previsto. Rimane fermo quanto ulteriormente stabilito dall'art. 11.
In ogni caso per le settimane destinate a ferie di cui al primo comma dell'art. 7 vale l'orario normale di lavoro contrattuale di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
Le parti si impegnano ad incontrarsi nel mese di dicembre 2004 per verificare l'andamento dell'applicazione della modulazione di orario di cui al precedente terzo comma ai fini dell'eventuale conferma in via permanente della sperimentazione.
Al fine della valutazione di cui al precedente comma le imprese segnalano alle Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori di Trento, tramite l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, gli orari di cui al precedente terzo comma in occasione dell'inizio della loro effettuazione".

7) Sicurezza sul lavoro
- A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo per il finanziamento di Centrofor di cui all'art. 27 del CCPL.30 marzo 1998 viene elevato dallo 0,35% allo 0,50%.

9) Disgaggisti
A decorrere dal 1° gennaio 2003 agli operai disgaggisti verrà corrisposta, per le ore di lavoro "in corda", una indennità del 12% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del CCNL 15 giugno 2000.
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