Tipologia: CPL
Data firma: 27 gennaio 2003
Validità: 27.01.2003 - 31.12.2003
Parti: Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Trento
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Tutela della salute e ambiente di lavoro
Art. 2 Categorie e qualifiche
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 5 Mobilità di settore operai
Art. 6 Subappalto
Art. 7 Ferie
Art. 8 Mensa
Art. 9 Trasporti
Art. 10 Trasferta
Art. 11 Premio di professionalità e presenza operai
Art. 12 Elemento economico territoriale - Operai
Art. 13 Elemento economico territoriale - Quadri e impiegati
Art. 14 Alloggio operai
Art. 15 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 16 Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 17 Indumenti di lavoro
Art. 18 Trattamento in caso di malattia
Art. 19 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 20 Modalità di rimborso dei trattamenti di malattia di infortunio sul lavoro e di malattia professionale
Art. 21 Anticipazione indennità infortunio agli operai
Art. 22 Cassa Edile
Art. 23 Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui - Modalità di attuazione
Art. 24 Prestazioni della Cassa Edile
Art. 25 Anzianità Professionale Edile
Art. 26 Quote di adesione contrattuale
Art. 27 Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell'edilizia della provincia autonoma di Trento - ente di cui all'art. 20 del d.lvo 19 settembre 1994 n. 626, più brevemente denominato Centrofor
Art. 28 Quote sindacali
Art. 29 Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A
Art. 17 CCNL 15 giugno 2000
Art. 1 - Legge 23.10.1960, n. 1369 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi
Allegato B Art. 18 CCNL 15 giugno 2000
Allegato C Dichiarazione congiunta

Contratto collettivo provinciale di lavoro, 27 gennaio 2003 per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Trento integrativo del CCNL 15 giugno 2000

Addì 27 gennaio 2003, tra l'Associazione degli Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento [...] e, in ordine alfabetico la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Feneal - Uil del Trentino […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca - Cisl Trentino […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edili e Affini - Fillea - Cgil del Trentino […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo integrativo al Contratto Nazionale 15 giugno 2000, da valere, nella provincia di Trento, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate in premessa al citato CCNL 15 giugno 2000 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto terzi privati, indipendentemente dalla natura artigiana o industriale delle imprese medesime.
Le parti si impegnano ad adoperarsi per l'osservanza e la non modificazione, rispettivamente da parte delle imprese e dei lavoratori, nell'arco della vigenza del presente contratto, delle condizioni pattuite a livello di contrattazione nazionale e provinciale.

Art. 1 Tutela della salute e ambiente di lavoro
Al fine di una adeguata prevenzione della salute e per migliorare le condizioni dell'ambiente di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'alt. 82 del CCNL 15 giugno 2000, si conviene che le imprese:
a) concedano agli operai due ore di permesso retribuito all'anno per sottoporsi a visite mediche presso Istituti Pubblici Specializzati. Il relativo trattamento economico costituito dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 del CCNL 15.06.2000 e dalla maggiorazione per i capisquadra di cui al successivo articolo 2 e sullo stesso sarà calcolato l'accantonamento alla Cassa Edile (23,45%). L'utilizzazione di detti permessi dovrà avvenire tenendo anche conto delle esigenze di lavoro nel cantiere e comunque gli operai dovranno preventivamente comunicare all'impresa l'intendimento di effettuare le visite e successivamente documentare le stesse con adeguata certificazione degli Istituti;
b) nell'allestire un cantiere per la costruzione ed esecuzione di opere predispongano un ambiente idoneo ad uso spogliatolo, riscaldato durante i mesi invernali, nonché l'erogazione di acqua potabile, l'attrezzatura idonea per lavarsi e i servizi igienico-sanitari;
c) nei cantieri di durata minima di un anno e con un numero di operai non inferiore alle sei unità, approntino servizi igienico -sanitari dotati di un impianto docce adeguato all'organico del cantiere.
Il controllo sulla corretta applicazione delle norme di cui sopra è affidato alle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori, secondo lo spirito e la lettera dell'art. 9 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Art. 3 Orario di lavoro
A) L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni per settimana dal lunedì al venerdì. La giornata del sabato non potrà essere destinata al recupero di eventuali ore perse per causa di forza maggiore. Tale recupero è ammesso non oltre il limite massimo di 1 ora al giorno e potrà effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In via sperimentale per gli anni 2003 e 2004, al fine di assecondare le necessità organizzative e produttive del settore, e corrispondere nello stesso tempo ad esigenze di gruppi di lavoratori, l'impresa e i predetti gruppi di lavoratori possono concordare l'effettuazione di un orario normale di lavoro medio settimanale di 40 ore dal lunedì al sabato nell'ambito di cicli completi e predefiniti di quattro settimane consecutive. La modulazione di orario di cui al precedente comma può essere attuata in ognuno dei due anni nell'arco di tempo che va dal giorno di introduzione al giorno di cessazione dell'ora legale e in ogni caso nei mesi che vanno da aprile ad ottobre compresi. Ai lavoratori che effettuano l'orario di cui al precedente quarto comma, per le settimane comprese nel ciclo di quattro settimane consecutive di effettuazione dell'orario medesimo non si applica il disposto della successiva lettera B.
In ogni caso per le settimane destinate a ferie di cui al primo comma dell'art. 7 vale l'orario normale di lavoro contrattuale di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
Le parti si impegnano ad incontrarsi nel mese di dicembre 2004 per verificare l'andamento dell'applicazione della modulazione di orario di cui al precedente quarto comma ai fini dell'eventuale conferma in via permanente della sperimentazione. Al fine della valutazione di cui al precedente comma le imprese segnalano alle Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori di Trento, tramite l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, gli orari di cui al precedente quarto comma in occasione dell'inizio della loro effettuazione. Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui non siano raggiunte le 40 ore settimanali le imprese dovranno presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.
B) In ragione delle particolari situazioni climatiche del territorio della Provincia di Trento le parti convengono una disciplina dell'orario di lavoro nei mesi estivi così articolata:
- nei cantieri ubicati nelle zone di fondovalle della Val d'Adige, Vallagarina e Basso Sarca gli operai, su richiesta preventiva dell'azienda, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 5 ore settimanali nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
- nei cantieri ubicati nelle altre zone del territorio provinciale e per quelli relativi a lavori stradali, di bitumatura e di reti di servizio, ovunque siano dislocati, l'obbligo degli operai di cui al precedente alinea vale per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
L'azienda informa per iscritto i lavoratori, con comunicato da affiggere in cantiere o altra modalità, dell'effettuazione delle ore di lavoro straordinario di cui al precedente comma, con un preavviso di settantadue ore. Tale preavviso non dovuto nei casi di urgenza o indifferibilità o occasionalità.
Oltre che per cantiere e per tutti i mesi di cui al precedente 1 comma della presente lettera B) le prestazioni di lavoro straordinario di cui al medesimo 1 comma possono essere disposte dall'azienda per squadra o singolo lavoratore così come per periodi di tempo più limitati.
[…] All'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario disposte dall'azienda per gli operai è tenuto anche il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere.
Il lavoratore può essere dispensato dall'effettuazione del lavoro straordinario di cui alla presente lettera B) in caso di oggettivo impedimento da formalizzare per iscritto all'azienda con adeguato preavviso.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti sottoscritte si danno atto reciprocamente che:
- nei periodi e per le lavorazioni indicate al 1 comma della lettera B) le ore di lavoro straordinario effettuate fino ad un massimo di 5 per settimana dal lunedì al venerdì, anche in assenza della procedura d cui al 2 comma della stessa lettera B), sono soggette alla disciplina di cui all'ultimo comma della medesima lettera B);
- la disciplina di cui alla lettera B) si applica solo fino ad un massimo di 5 ore di lavoro straordinario settimanale ferma restando, secondo quanto previsto dalle norme di legge e contrattuali, la possibilità di effettuare ulteriore straordinario oltre tale limite massimo, anche nella giornata di sabato, senza gli oneri aggiuntivi di cui all'ultimo comma della medesima lettera B).

Art. 6 Subappalto
Le parti richiamano quanto previsto dall'art. 17 del CCNL 15.06.2000 sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro (vedi allegato A).
Le parti inoltre richiamano integralmente il disposto dell'art. 18 del CCNL 15.06.2000 sulla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti (vedi allegato B) con particolare riferimento, ai sensi di quanto previsto dal punto b) di detto articolo, all'obbligo per le imprese subappaltatrici che eseguono lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL di adempiere ai versamenti alla Cassa Edile di Trento.
La Sezione Edilizia della Associazione degli Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento conferma la propria disponibilità ad esaminare dietro richiesta della FLC, di Trento, ove necessario, eventuali problemi emergenti dall'applicazione e dal rispetto della n. 1369 del 23 ottobre 1960.

Art. 8 Mensa
Al fine di garantire ai lavoratori edili idonee condizioni ambientali e sociali di lavoro, viene confermato il diritto di godimento della mensa.
A) L'impresa provvederà affinché nel cantiere o nelle vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo, mediante il ricorso all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere o mediante il ricorso a servizi esterni. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tale diritto viene garantito con le seguenti modalità:
a) per i cantieri che fruiscono della mensa aziendale il pasto per il lavoratore è gratuito. È considerata mensa aziendale anche la somministrazione del pasto in cantiere tramite servizio esterno, purché l'impresa sia dotata della necessaria attrezzatura per il riscaldamento e la distribuzione dello stesso.
In caso di esistenza della mensa in cantiere si intende esclusa per il lavoratore la possibilità di avvalersi dei trattamenti di cui ai successivi punti b), e) e d).
b) Nel caso in cui il servizio mensa venga usufruito dai lavoratori o parte di essi con appoggio a punti di ristoro esterni al cantiere (ristoranti, tavole calde ecc) da individuarsi di intesa con la rappresentanza dei lavoratori, al singolo lavoratore sarà trattenuto sulla retribuzione l'importo corrispondente alla differenza fra € 9,30 (nove/30) e il costo complessivo del pasto ove lo stesso sia superiore a tale cifra. Se per condizioni particolari tale servizio non è fruito collettivamente, il lavoratore può beneficiare anche singolarmente del servizio e delle relative agevolazioni di costo.
c) In caso di utilizzazione della mensa interaziendale il pasto per lavoratore è gratuito.
[…]
La composizione dei pasti è la seguente: primo piatto, secondo piatto, contorno, mezzo litro di bevanda e caffè. Il controllo della qualità e della quantità dei pasti spetta alle rappresentanze sindacali unitarie.
[…]

Art. 15 Indennità per lavori in alta montagna
Agli operai che eseguono lavori in alta montagna saranno corrisposte le seguenti percentuali di maggiorazione:
per lavori eseguiti da 1.200 m. s.l.m. e fino a 1.800 m., 10%;
per lavori eseguiti oltre i 1.800 m. s.l.m. la percentuale di maggiorazione formerà oggetto di accordo fra le parti stipulanti il presente contratto, tenuto conto dei particolari disagi della zona o del cantiere nel quale i lavori si svolgono. La percentuale mede sima non potrà essere inferiore al 15%.
La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.
[…]

Art. 16 Indennità per lavori speciali disagiati
Indennità per lavori in galleria
Restano confermati i valori di cui ai precedenti contratti integrativi provinciali, pari alle misure massime previste dall'art. 24 de CCNL 15.06.2000.
Indennità per lavori di disgaggio
A decorrere dal 1° gennaio 2003 agli operai disgaggisti verrà corrisposta, per le ore di lavoro "in corda", una indennità del 12°A calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art 26 del CCNL 15 giugno 2000. La predetta indennità è assorbita, fino a concorrenza, negli eventuali trattamenti retributivi in atto a favore del lavoratore concessi in riferimento all'esecuzione dei lavori indicati.

Art. 17 Indumenti di lavoro
Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 17 del CCPL 31 luglio 1989 circa l'obbligo per le imprese di fornire gli indumenti di lavoro si conviene che la Cassa Edile della Provincia di Trento provveda £ fornire annualmente agli operai, per ogni anno solare:
a) un paio di scarpe antinfortunistiche;
b) una tuta o altro indumento da lavoro individuato dalla Cassa Edile stessa sulla base delle indicazioni delle parti firmatarie del presente contratto. Tale tuta o indumento spetterà solo agli operai aventi almeno 400 (quattrocento) ore di iscrizione alla Cassa Edile di Trento nei dodici mesi precedenti l'insorgere del diritto.
Le forniture di cui al precedente comma avverranno tenuto conto delle disponibilità finanziarie del fondo costituito con il contributo di cui al successivo 4° comma. Alle forniture stesse avranno diritto solo gli operai dipendenti da imprese in regola con i versamenti contributivi nei confronti della Cassa Edile ed in forza ad una impresa iscritta alla Cassa Edile al momento dell'ordine del materiale da parte di quest'ultima.
Le forniture avverranno con le modalità che saranno stabilite dalla Cassa Edile di Trento.
[…]

Art. 27 Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell'edilizia della provincia autonoma di Trento - ente di cui all'art. 20 del d.lvo 19 settembre 1994 n. 626, più brevemente denominato Centrofor
Nell'ambito del sistema degli Enti Paritetici il Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell'edilizia della Provincia Autonoma di Trento - Ente di cui all'art. 20 del D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626, più brevemente denominato Centrofor, svolge la propria attività secondo lo Statuto approvato in data 17 marzo 1999.
Il Centrofor svolge le funzioni antecedentemente svolte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, costituito con Accordo 24 marzo 1987, nonché dalla Scuola Edile di cui all'Ente Cassa e Scuola Edile della Provincia di Trento - Ente mutualistico, assistenziale e di qualificazione professionale e quindi le funzioni degli Enti di cui rispettivamente all'art. 83 del CCNL 15 giugno 2000.
Con riferimento a quanto disposto dall'art. 83 del CCNL 15 giugno 2000 il Centrofor assume le funzioni previste dall'art. 20 del D.L.vo 19.9.1994 n. 626 di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte nell'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. A favore del Centrofor è stabilito un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,50% da versarsi per il tramite della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento secondo quanto previsto dal precedente articolo 22.
Il contributo è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione dì cui al punto 3) dell'articolo 26 del CCNL 15 giugno 2000 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività residue.
Nota a verbale
Le parti, nel ribadire l'importanza della professionalità dei lavoratori edili anche al fine della crescita di efficienza e competitività delle imprese del settore, si impegnano per l'ulteriore miglioramento qualitativo delle attività di formazione professionale svolte da Centrofor.
Le parti si impegnano altresì ad individuare ulteriori tipologie di corsi di formazione professionale, da far effettuare da Centrofor, per corrispondere alle necessità evidenziate dalle imprese del settore.

Allegati
Allegato C Dichiarazione congiunta

In riferimento a quanto stabilito nella sfera di applicazione del vigente CCNL Edilizia ed Affini Imprese Artigiane le parti confermano l'applicabilità del Contratto Provinciale di lavoro integrativo di detto CCNL:
- decorazioni e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti.