Categoria: 2015
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Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 16 aprile 2015
Validità: 01.05.2015 - 30.04.2018
Parti: Clean Service e Fast Confsal
Settori: Trasporti, Clean Service
Fonte: fastferrovie.it

Sommario:

Campo di applicazione
Decorrenza e durata
Art. 1 Relazioni Industriali
Art. 2 Unità operative
Art. 3 Declaratoria professionale
Art. 4 Orario di lavoro
Art. 5 Permessi sindacali - Istituzione e prerogative RSU/RLS
Art. 6 Pasti aziendali
Art. 7 Malattia
Art. 8 Previdenza complementare - Fondo Eurofer
Art. 9 Trattamento economico
1. Indennità di assenza dalla residenza
2. Indennità maneggio denaro
3. Indennità di flessibilità oraria
4. Diaria del personale viaggiante
Art. 10 Premio di risultato
Art. 11 Clausola di salvaguardia
Art. 12 Apprendistato professionalizzante

Accordo aziendale di II livello

Addì, 16 aprile 2015, fra Clean Service srl - Divisione Itinere […], e la Segreteria Nazionale della seguente OOSS: Fast Confsal […]
Il presente contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui agli artt. 2 e 2 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012 (d’ora in avanti CCNL Mobilità/AF), perla società Clean Service srl - Divisione Itinere.
Le parti si danno atto che il presente contratto e il CCNL Mobilità/Area AF rappresentano gli strumenti con i quali Clean Service srl - Divisione itinere, potrà conseguire una efficace e produttiva gestione dell'appalto.
Le parti intendono pertanto raggiungere un livello di contrattazione maggiormente mirata alla gestione peculiare del settore, nel quale viene richiesta una specifica professionalità per la diversità delle esigenze di servizi offerti alla clientela.

Campo di applicazione
Le norme previste dal presente accordo si applicano al personale impiegato nel perimetro dell’appalto dei servizi di ristorazione e caring a bordo treno e servizi accessori e complementari. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, troveranno completa applicazione l'accordo del cambio appalto del 30 ottobre 2013 (e successiva ratifica in data 28.2.2014), nonché le norme del vigente CCNL Mobilità / Attività Ferroviaria 20.7.2012.

Art. 1 Relazioni Industriali
Il sistema delle relazioni industriali è articolato in due fasi di attività:
- Informazione
- Contrattazione Informazione
Ad integrazione di quanto stabilito al punto B Relazioni Industriali di secondo livello dell'art. 1 CCNL della Mobilità Ferroviaria, l'informativa a livello nazionale comprenderà anche:
• eventuale evoluzione dell’assetto societario;
• linee strategiche di carattere produttivo e commerciale;
• modifica della macrostruttura organizzativa;
• dettaglio delle attività date in appalto;
• andamento generale dell'orario di lavoro;
• percorsi formativi;
• dati sulla consistenza del personale articolati per, aziende e, nell’ambito della stessa, per sede di lavoro, sesso, profilo/figura;
• progetti di azioni positive;
• obiettivi di produttività;
• tassi di adesione al Fondo Pensione complementare Eurofer;
• modifiche di modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo;
A livello di unità produttiva:
• organizzazione del lavoro ed eventuali variazioni
• Informativa programma fruizione ferie e sugli orari di fatto del personale (in occasione del “Cambio orario di Trenitalia);
• Azioni dirette a garantire la salvaguardia degli impianti, la sicurezza del lavoro, la qualità dell’ambiente in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
• Le ricadute relative alla modifica della macrostruttura organizzativa.
Contrattazione
La contrattazione a livello nazionale si muove nell'ambito del sistema dei rinvii operato da CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del presente accordo Aziendale come regolata dall'art. 4 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012, nonché le specifiche procedure negoziali definite in materia di orario di lavoro del presente accordo sui seguenti aspetti relazionali:
• norme applicative della disciplina del lavoro;
• disciplina di funzionamento delle RSU e RLS;
• criteri di ripartizione della produzione fra le varie unità produttive;
• premio di risultato;
• ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
• effetti dell’attività di promozione dell'occupazione giovanile e degli equilibri di genere;
• effetti delle modifiche di modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo;
• formazione e riconversione professionale, comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell’art. 40 CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012;
• modalità attuative dell'orario di lavoro contrattuale;
• definizione dei moduli scorta/commerciali e relative attribuzioni
• i programmi di riequilibrio delle risorse umane;
A livello di unità produttive:
• articolazione dei regimi dell'orario contrattuale;
• organizzazione del lavoro ed eventuali impatti a seguito di variazioni;
• Effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, delle innovazioni delle tecnologie, delle variazioni produttive e organizzative, nonché dalle variazioni delle articolazioni dei regimi di orario contrattuale;
• linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 4 Orario di lavoro
Al personale si applicano, in materia di orario di lavoro, le previsioni di cui all’art. 28 del CCNL Mobilità AF 20.07.12, per il personale mobile vale quanto previsto al punto 2.7. F del predetto articolo.
a. L’assenza dalla residenza è elevabile sino a 40 ore con le modalità di cui all’art. 28 punto 2.7.F5 - previo accordo aziendale in fase di compilazione turni.
Tale elevazione non interviene in alcun modo nel computo delle giornate di ferie godute dal dipendente.
b. E’ possibile elevare da 13 a 14 ore il limite massimo del periodo di lavoro giornaliero programmato con le modalità di cui all'art. 28 punto 2.7.F3. previo accordo aziendale in sede di definizione turni.
c. Il riposo giornaliero minimo in residenza, posto a seguito di un servizio programmato con una durata superiore a 13 ore, è riducibile fino a 16 ore previo accordo, a livello di unità produttiva, in fase di definizione turni.
d. Atteso che le flessibilità di cui ai precedenti punti rientrano nelle previsioni di cui al DPCM 22 gennaio 2013 Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'Art. 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228, a fronte dell’attivazione delle stesse scattano i riconoscimenti economici definiti al successivo art. 9 “Trattamento economico”.

Art. 5 Permessi sindacali - Istituzione e prerogative RSU/RLS
[…]
4. Le Parti si impegnano a definire entro e non oltre 30 gg dalla data di sottoscrizione del presente accordo le modalità di costituzione, di funzionamento nonché le prerogative delle RSU e dei RLS.

Art. 11 Clausola di salvaguardia
Le parti stipulanti si danno atto che - a fronte di esplicita richiesta anche di una sola delle due parti del presente accordo - sarà attivato un tavolo di monitoraggio periodico allo scopo di verificare le funzionalità aziendali e gli effetti retributivi connessi all’applicazione del presente contratto. Le parti si danno atto che in ogni caso entro i1 30/10/2015 verrà attivato un primo tavolo di monitoraggio con le finalità di cui sopra.