Tipologia: Contratto aziendale
Data firma: 29 ottobre 2013
Validità: 01.01.2014 - 31.12.2014
Parti: FS Logistica/FS Italiane e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie, Orsa Ferrovie
Settori: Trasporti, FS Logistica
Fonte: fastferrovie.it

Sommario:

Premessa
Decorrenza e durata
Art. 1 Sistema delle relazioni industriali
Art. 2 Assemblea
Art. 3 Classificazione del personale
Art. 4 Orario di lavoro
Art. 5 Malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 6 Tutela della maternità e della paternità
Art. 7 Pasti aziendali
Art. 8 Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso
Art. 9 Welfare aziendale
Art. 10 Trattamento economico
Art. 11 Tredicesima mensilità
Art. 12 Quattordicesima mensilità
Art. 13 Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 14 Trattamento di fine rapporto

Contratto aziendale di FS Logistica spa (integrativo del CCNL della Mobilità/Area Attività Ferroviarie del 20/7/2012)

Addì, 29 ottobre 2013 in Roma, tra FS Logistica spa […], con l'assistenza di FS Italiane spa e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie, Orsa Ferrovie, premesso che la Società FS Logistica spa dichiara di applicare a tutti i lavoratori dipendenti della medesima il CCNL della Mobilità/Area contrattuale delle Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, è stato sottoscritto il presente contratto per la definizione del Contratto Aziendale di FS Logistica spa, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012. 

Premessa
Nel quadro delle sfide competitive determinate dalla completa realizzazione del processo di liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario, la Società FS Logistica sta procedendo nella riorganizzazione del proprio business, inteso come offerta di servizi aggiuntivi a monte e a valle del trasporto ferroviario, comprendendo anche i relativi asset.
Le parti si danno atto pertanto che il presente contratto rappresenta per la Società FS Logistica spa, lo strumento con il quale affrontare una qualificazione specifica dell'impresa a presidio del mercato della logistica, attraverso una valorizzazione crescente della sua capacità tecnico-organizzativa e lo sviluppo della professionalità degli addetti, ponendo le giuste premesse per il perseguimento di una maggiore qualità nell'ambito della flessibilità ed economicità dei servizi attraverso un'ottimizzazione delle risorse e una riorganizzazione dei servizi stessi.
In relazione alla necessità di garantire una continua verifica della permanenza di tali presupposti e con gli obiettivi indicati, le parti convengono che il presente Contratto Aziendale FS Logistica, sottoscritto ad integrazione del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 (d'ora in avanti denominato CCNL Mobilità/Area AF), disciplina l’applicazione del CCNL medesimo al personale tutto di FS Logistica e che ad ogni conseguente effetto, costituisce, ad esclusione di quanto espressamente previsto dal presente accordo, atto di novazione rispetto alle attuali discipline collettive aziendali comunque denominate, la cui efficacia, in ogni caso viene concordemente dichiarata cessata dalle parti stipulanti a far data dal 1/1/2014.

Art. 1 Sistema delle relazioni industriali
1. Il sistema delle relazioni industriali nell’ambito della Società FS Logistica si articola in due fasi distinte:
- fase della informazione;
- fase della contrattazione.
Il sistema di informazione e contrattazione si collocherà nella seguente sede, cui corrisponde l’individuazione dei soggetti titolari competenti:

Strutture aziendali

Strutture sindacali

FS Logistica

Segreterie Nazionali e/o territoriali congiuntamente alle RSU/RSA competenti

2. Oltre alla fase di informativa annuale prevista al punto 5, lett. B) dell’art. 1 (Relazioni Industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, che ha luogo presso FS Logistica con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il sistema di informazione si svilupperà a cadenza periodica con appuntamenti prefissati, nel corso di ciascun semestre, di norma, rispettivamente nel mese di aprile e di ottobre.
Ove se ne ravvisi la necessità, la fase di informazione sarà ulteriormente attivata, anche su specifiche materie, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto.
Il sistema di informazione e di contrattazione dovrà garantire la non ripetitività di materie già affrontate a livello nazionale rispetto a quello specificatamente individuato dal presente sistema di relazioni industriali.
3. Fase della informazione
3.1 Ad integrazione di quanto stabilito al punto 5. lett. B) dell’art. 1 (Relazioni Industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, l’informativa, con le cadenze di cui al precedente punto 2, riguarderà anche le ulteriori materie di seguito indicate:
3.1.1 A livello nazionale:
a. strategie e interventi di carattere produttivo, commerciale ed organizzativo;
b. posizionamento competitivo della Società;
c. obiettivi di produzione e di produttività e relativi indirizzi sui principali indicatori di performance delle singole unità organizzative;
d. stato di avanzamento dei processi di risanamento e sviluppo, sia a preventivo che a consuntivo, con illustrazione dei dati di bilancio sulla base di specifici indicatori di redditività ed economicità:
e. indirizzi di politica attiva del lavoro, con particolare riferimento alle diverse tipologie di contratto sulla base di nuove esigenze professionali risultanti da innovazioni produttive ed organizzative;
f. attivazione delle tipologie di contratto di lavoro previste agli artt. 19-24 del CCNL Mobilità/Area AF;
g. indirizzi e verifiche in materia di azioni positive in tema di occupazione giovanile e di equilibrio occupazionale di genere;
h. logiche, impostazioni e finalità delle iniziative in tema di formazione e aggiornamento professionale, anche a carattere sperimentale, anche correlati ai mutevoli contesti tecnologici e commerciali relativi alla garanzia di più elevati standard di sicurezza e di qualità del servizio, nonché linee di indirizzo delle iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza del lavoro;
i. dati sulla consistenza del personale articolati per territorio, età, sesso, figura professionale;
j. dati sugli orari di fatto;
k. modifica della macrostruttura e della microstruttura organizzativa;
l. azioni dirette a garantire la qualità dell'ambiente, la sicurezza del lavoro e la salvaguardia degli impianti, in coerenza con la legislazione nazionale in materia.
4. Fase della contrattazione
4.1 La fase di contrattazione, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo dell'accordo aziendale regolala dall'art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF nonché le specifiche procedure negoziali disciplinate dal successivo art. 4 (Orario di lavoro), è articolata come segue:
a) entro 5 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente contratto, si dovrà procedere alla individuazione della data di apertura del confronto;
b) l'avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni;
c) la procedura negoziale dovrà concludersi entro il termine di 20 giorni dalla sua attivazione ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF;
d) in caso di mancato avvio del confronto, ovvero di successivo esito negativo del medesimo, i tempi di cui alla precedente lettera c) assorbono quelli previsti a tali fini dall'accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2, comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000, che, pertanto, si intendono così espletate.
Resta inteso che nel corso della procedura sopra individuata, le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e le aziende non adotteranno misure unilaterali sulle materie dei contendere.
Nell'ambito del sistema di rinvii operato dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, sono oggetto di contrattazione a livello aziendale le seguenti materie:
A livello nazionale
a. il presente contratto nei suoi aspetti relazionali, economici, normativi e temporali:
b. modalità di assegnazione, di riconoscimento e fruizione di locali e permessi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
c. norme applicative della legislazione del lavoro, qualora la stessa preveda che l’applicazione sia rimessa all’autonomia collettiva di 2° livello, ovvero per gli aspetti disciplinati dal presente contratto:
d. modalità di concessione delle anticipazioni del TFR;
e. modalità di costituzione e funzionamento dei Collegi di Conciliazione ed Arbitrato:
f. disciplina di costituzione e funzionamento delle RSU e dei RLS;
g. premio di risultato:
h. modifiche ai modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo e relativi elementi utili alla valutazione degli effetti occupazionali in relazione alle evoluzioni degli f specifici piani di attività e ai relativi volumi di produzione;
i. applicazione delle nonne sull’orario di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF e dell’art. 4 del presente contratto;
j. articolazione dei regimi di orario contrattuale, organizzazione del lavoro e relative variazioni:
k. effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario;
1. programmi di riequilibrio delle risorse umane;
m. piani mirati di formazione e riqualificazione professionale nell’ambito del territorio di competenza;
n. condizioni e modalità di fruizione dei congedi per formazione continua, ai sensi dell’art. 40, punti 8 e 9 del CCNL Mobilità/Area AF;
o. articolazione del premio di risultato, nell’ambito di quanto previsto tra le parti a livello nazionale.
5. L'avvio del confronto sulle materie oggetto di contrattazione avverrà come disciplinato al precedente punto 4.1 e potrà essere preceduto da una fase propedeutica di informativa nei confronti delle articolazioni competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e, ove previsto, delle RSA/RSU.

Art. 2 Assemblea
1. Assemblee al di fuori dell’orario di lavoro
1.1 Qualora la richiesta di assemblea interessi i lavoratori appartenenti a diverse unità produttive/impianti, la stessa deve essere presentata alla struttura del personale competente con un preavviso minimo di quattro giorni e deve contenere l’indicazione del numero complessivo previsto di partecipanti. Ciò al fine di consentire all'azienda di verificare per tempo la disponibilità di un idoneo locale.
Qualora il numero dei partecipanti all'assemblea risulti maggiore della previsione comunicata alle aziende dalle Organizzazioni Sindacali che l'abbiano indetta, ed il locale individuato non abbia sufficiente capienza, le responsabilità organizzative sono a carico delle medesime Organizzazioni Sindacali e l’assemblea si riterrà regolarmente effettuata.
La struttura del personale competente valuterà la richiesta e, ove in relazione al numero previsto di partecipanti, l'azienda non abbia disponibilità di locali idonei, ne dovrà ilare comunicazione congiunta alle Organizzazioni Sindacali e alle RSA/RSU che hanno indetto l’assemblea almeno due giorni prima della data prevista, per consentire alle stesse di provvedere direttamente alla individuazione di un locale idoneo al di fuori dell’azienda ovvero a modificare le modalità di effettuazione dell'assemblea, secondo quanto stabilito al punto 3 dell'art. 11 del CCNL. Mobilità/Area AF.
1.2 Nel caso di più assemblee concomitanti, l’uso dei locali per le riunioni verrà concesso a seguendo l’ordine cronologico di presentazione della richiesta alla struttura del personale competente da parte delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto ovvero dalle RSA/RSU.
2. Assemblee durante l’orario di lavoro
2.1 Il monte ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee, di cui al punto 1 dell’art. 11 bis (Assemblea) del CCNL Mobilità/Area AF è individuato in 12 ore annue.
2.2 Per le assemblee indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e solo per tre volte nell'anno, in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale la struttura del personale competente dovrà individuare un locale atto ad ospitare l'assemblea, anche al di fuori delle aziende e dame comunicazione alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSA/RSU almeno 2 giorni prima della data prevista.
Per le eventuali ulteriori richieste di assemblea avanzate nel corso dell’anno vale quanto previsto ai precedenti punti 1.1 e 1.2.
2.3 Al fine di consentire che lo svolgimento delle assemblee garantisca comunque la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e non arrechi pregiudizio al regolare svolgimento del servizio, nei singoli impianti dell'unità produttiva nei quali non è possibile sospendere momentaneamente l'attività lavorativa, in quanto questa si svolge a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, in occasione delle predette assemblee la struttura del personale competente autorizzerà l’allontanamento dal lavoro del personale non strettamente indispensabile.
2.4 Nei casi di cui al precedente punto 2.3, le Organizzazioni Sindacali o la RSA/RSU che ha/hanno indetto l’assemblea dovranno fornire alla predetta struttura del personale, entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell'assemblea, l’elenco dei lavoratori che, liberi dal servizio, hanno partecipato alle assemblee comunicando la durata delle stesse.
La struttura del personale accrediterà ai lavoratori così segnalati un numero di ore, o frazione di ora, pari alla durata dell’assemblea, da usufruirsi esclusivamente a recupero, e solo a tale titolo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Art. 4 Orario di lavoro
1. Disciplina generale
1.1 L'orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore secondo quanto previsto al punto 1.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF.
1.2 L'articolazione oraria verrà sviluppata su 38 ore settimanali a partire dal 1/1/2014, secondo gli accordi che verranno sottoscritti tra le parti entro la data del 31/12/2013.
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