Tipologia: Contratto aziendale
Data firma: 3 agosto 2012
Validità: 01.09.2012 - 31.12.2014
Parti: Rail Cargo Italia e Filt-Cgil, Fast-Confsal, RSA
Settori: Trasporti, Rail Cargo Italia
Fonte: fastferrovie.it

Sommario:

Premessa
Campo di applicazione
Decorrenza e durata
Art. 1. Informazione e contrattazione
Art. 2. Procedura negoziale
Art. 3. Costituzione RSU
Art. 4. Diritti sindacali
Art. 5. Assunzioni personale mobile
Art. 6. Classificazione professionale
Art. 7. Orario di lavoro
Art. 8. Lavoro straordinario
Art. 9. Giorni festivi
Art. 10. Ferie
Art. 11. Pasti aziendali
Art. 12. Servizi fuori residenza e viaggi fuori servizio
Art. 13. Tutela della maternità e della paternità
Art. 14. Ulteriori disposizioni
Art. 15. Retribuzione
Art. 16. Aumenti periodici di anzianità
Art. 17. Premio di risultato
Art. 18. Salario professionale
Art. 19. Indennità di condotta e scorta del personale mobile
Art. 20. Compenso assenza dalla residenza personale mobile
Art. 21. Trattamento fine rapporto
Art. 22. ERI assorbibile

Contratto Aziendale Società Rail Cargo Italia srl (Integrativo e di confluenza al CCNL Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012)

Addì 03/08/2012 in Novi Ligure, la Società Rail Cargo Italia srl […] e le Segreterie Regionali di: Filt-Cgil […], Fast-Confsal […], Congiuntamente alle RSA […], hanno sottoscritto in data odierna il presente Contratto Aziendale Rail Cargo Italia srl integri e di confluenza al CCNL Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 contestualmente all’Accordo di Produttività Rail Cargo Italia srl, che ne forma allegato e parte integrante.

Premessa
Il percorso industriale e contrattuale della Società Rail Cargo Italia srl si inserisce nel quadri significativi mutamenti che hanno caratterizzato la situazione strutturale nel comparto trasporti ed in particolare dei processi competitivi imposti dal libero mercato e dall'Unione Europea i necessari/conseguenti cambiamenti organizzativi e tecnologici che contraddistinguano le prospettive produttive delle aziende del settore. 
Il CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 è per le parti stipulanti il presente accordo il riferimento contrattuale collettivo con l'obiettivo di dare una risposta immediatamente esigibile e assicurare la coerenza alle esigenze dello specifico contesto produttivo della Società Rail Cargo Italia srl.
Pertanto, dalla data di applicazione del presente Contratto Aziendale cessa nella Società Rail Cargo Italia srl l'applicazione del CCNL Logistica e Trasporto Merci e viene applicato, in sua sostituzione, il CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, secondo le modalità attuative, integrative e di confluenza definite dal presente Contratto stesso.

Campo di applicazione
Il presente Contratto Aziendale Rail Cargo Italia Srl, integrativo e di confluenza al CCNL Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, è stipulato dalle parti in attuazione dell'art. 2 bis, punto 4 del medesimo CCNL e si applica a tutti i dipendenti della Società Rail Cargo Italia srl.

Art. 1. Informazione e contrattazione
Il sistema delle relazioni industriali nell'ambito della Società Rail Cargo Italia srl si articola in due fasi distinte:
• fase della informazione;
• fase della contrattazione.
Informazione.
Ad integrazione di quanto stabilito al Capo I del CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie, l'informativa comprenderà anche:
a) Eventuali evoluzioni assetto societario;
b) Linee strategiche di carattere produttivo e commerciale;
c) Modifica della macrostruttura organizzativa;
d) Attività date in appalto;
e) Percorsi formativi;
f) Dati sulla consistenza di personale;
g) Progetti di azioni positive;
h) Gli obiettivi di produzione e produttività;
i) Azioni dirette a garantire la salvaguardia degli impianti, la sicurezza del lavoro, la qualità dell'ambiente in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
j) Le ricadute relative alla modifica delle strutture organizzative.
Contrattazione.
Nell'ambito del sistema dei rinvii previsti al Capo I del CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie la contrattazione si articola come segue:
a) norme applicative della disciplina del lavoro;
b) disciplina di funzionamento delle RSU e RLS;
c) criteri definizione del premio risultato;
d) ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
e) Promozione dell'occupazione giovanile e degli equilibri di genere;
f) Formazione e riconversione professionale comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell'art. 40 CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie;
g) Criteri di programmazione/turnazione e fruizione delle ferie;
h) articolazione dei regimi dell'orario contrattuale;
i) organizzazione del lavoro ed eventuali variazioni;
j) effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, dalle innovazioni delle tecnologie, dalle variazioni produttive e organizzative nonché dalle variazioni delle articolazioni dei regimi di orario;
k) linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 3. Costituzione RSU
Le parti si impegnano a incontrarsi entro il corrente anno allo scopo di definire le modalità di costituzione delle RSU in attuazione degli artt. 9, 10 e 10 bis del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.

Art. 4. Diritti sindacali
Per quanto non diversamente previsto al presente Capitolo 1 si applica quanto disciplinato dalla Parte II del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie. 

Art. 7. Orario di lavoro
L'orario di lavoro nella Società Rail Cargo Italia srl è disciplinato ai sensi dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, fatto salvo quanto diversamente convenuto di seguito dalle parti in attuazione dell'art. 2 bis del medesimo CCNL.
1. Disciplina Generale
1.1. A decorrere dal 1° settembre 2012, a seguito dell'adozione dell'orario ordinario di lavoro settimanale a 38 ore sono assorbite le R.O.L. previste dal precedente contratto di lavoro.
1.2. Relativamente al punto 1.10 dell'art. 28 CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie, la durata del riposo minimo giornaliero è fissata in:
a) Turno in terza:
- 8 ore tra un servizio e l'altro
- 14 ore a seguito di un servizio notturno
b) Turno unico giornaliero:
- 12 ore consecutive
- 14 ore a seguito di servizio notturno
c) Turno in seconda:
- 8 ore tra un servizio e l'altro
- 14 ore a seguito di un servizio notturno
1.2.1. In caso di effettuazione di un servizio in un impianto diverso da quello della propria sede di lavoro formalmente assegnata, la durata del riposo giornaliero/settimanale di cui al precedente punto 1.2 lettere a) b) e c), decorre dall'ora di effettivo rientro in residenza del personale, ovvero dal termine del periodo di trasferta.
2. Disciplina speciale per il personale Mobile
2.1. Equipaggio treno
In attuazione dell'art. 28, punto 2.1, lettera d), 2° alinea, ultimo capoverso del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie, le parti convengono di prevedere, a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, i seguenti moduli di equipaggio treno:
2.1.1. Modulo di equipaggio composto da due macchinisti (MEC2)
Tale equipaggio svolgerà le attività richieste dal turno di servizio, nell'ambito degli impianti e nei raccordi previsti dal PIR nei quali non sia prevista una organizzazione a terra da parte di Rail Cargo Italia Srl, in funzione delle esigenze di produzione e delle specificità territoriali e secondo la declaratoria professionale di cui al precedente art. 6 del presente accordo.
2.1.2. Modulo di equipaggio misto composto da un macchinista e un Tecnico Polifunzionale Treno (MEC3)
• Il suddetto equipaggio opererà su linee attrezzate con SCMT o SSC e con mezzi di trazione attrezzati con SCMT o SSC e GSM/GSM-R.
• Le attività che il Tecnico Polifunzionale Treno effettuerà negli impianti di origine e destinazione dei treni saranno definite nell'ambito della formazione e programmazione dei turni di lavoro, in relazione alla collocazione e all'espletamento delle stesse all'interno della prestazione lavorativa, al netto dell'attività di Accompagnamento Treno, e secondo la relativa declaratoria professionale di cui al precedente art. 6 del presente accordo.
• L'Azienda terrà conto del suddetto modello organizzativo nel Documento di Valutazione dei Rischi all'interno del proprio Sistema di Gestione Sicurezza dell'Esercizio Ferroviario e della Salute e Sicurezza sul Lavoro.
2.2. Orario di lavoro
2.2.1. In riferimento alla sezione specifica "SM" (Trasporto merci), art. 28 punto 2.7.D del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie, per quanto concerne l'orario di lavoro (Paragrafi 2.7.D.1, 2.7.D.2, 2.7.D.3., 2.7.D.4., 2.7.D.5 e 2.7.D.6), al fine di migliorare l'efficienza produttiva e favorire l'inclusione al CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie, si concorda di definire i limiti di cui all'allegato "Accordo di Produttività" al presente Contratto.
2.2.2. Per quanto riguarda il riposo settimanale, art. 28 punto 2.4.3 del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviaria, le parti definiranno la materia attraverso uno specifico accordo entro il 31 dicembre 2012.
2.2.3. Si concorda di inserire le seguenti regole per gestire il personale mobile in disponibilità, intendendo con tale termine, il periodo successivo al riposo giornaliero o settimanale in cui il personale, non assegnato ad un turno o provvisoriamente fuori turno, è a disposizione dell'azienda per garantire le seguenti prestazioni:
•attività in sostituzione di altro personale risultato improvvisamente assente, con la finalità di garantire comunque i servizi programmati;
•attività finalizzata a garantire i servizi non programmati.
Durante la disponibilità l'azienda può assegnare al lavoratore un servizio soltanto rispettando le seguenti norme e tempistiche:
•dalle ore 22.00 alle ore 8.00, non è ammesso comunicare alcun servizio;
•dalle ore 8.00 alle 22.00, il servizio deve essere comunicato con un anticipo minimo di 8 ore dall'inizio del lavoro e comunque di 8 ore prima del termine del riposo settimanale;
2.2.4. Le parti concordano che per quanto riguarda le "Variazioni del servizio", la Società e le RSA definiranno la materia entro il 31 Dicembre 2012
2.1.2. Si conviene che, per quanto riguarda impianti/località che necessiteranno dell'applicazione dell'istituto della "base operativa" di cui all'art. 28, punto 2.1, lettera d), primo alinea del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie, le parti definiranno la materia attraverso uno specifico accordo entro il 31 dicembre 2012.

Art. 8. Lavoro straordinario
1. In merito alle modalità applicative dell'articolo 29 del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie, per il Personale Mobile si conviene quanto segue:
a) Ai fini del compenso per lavoro straordinario giornaliero, i limiti massimi del lavoro giornaliero programmato, sono quelli definiti all'art. 28 punto 2.7.D.1 paragrafo b) secondo alinea per la massima prestazione giornaliera diurna, all'art. 28 punto 2.7.D.l paragrafo a) 5° e 6° alinea ottenuto come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, il punto b.1.1 e il punto b.1.4 per la massima prestazione giornaliera notturna.
b) Qualora la prestazione giornaliera diurna programmata, per effetto di ritardo treno, intacchi la fascia 0.00 - 5.00, la prestazione massima, ai fini del compenso per lavoro straordinario giornaliero, diventa quella prevista per le prestazioni notturne, definite per il Personale Mobile al punto b.1.1 e b.1.4 dell'Accordo di Produttività.