Cassazione Civile, Ord. Sez. 6, 02 novembre 2015, n. 22319 - Infortunio sul lavoro. Ricorso improcedibile


 

Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: VIVALDI ROBERTA Data pubblicazione: 02/11/2015


Fatto


E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“ 1. — Con sentenza n. 964/2013 la Corte di appello di Bari ha confermato, per quanto interessa in questa sede, la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Trani a carico di vari soggetti, fra cui l’odierno ricorrente G.R., al risarcimento dei danni in favore di S.S. a seguito di infortunio sul lavoro subito da quest’ultimo, e ha respinto la domanda riconvenzionale del G.R..
Il G.R. propone ricorso per cassazione, nel quale dichiara che la sentenza di appello è stata notificata al suo difensore costituito il 12 novembre 2013 (Ricorso, p. 1, ult. periodo).
Resiste S.S..
2. — Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma n. 2, cod.proc.civ., poiché il ricorrente non ha prodotto, unitamente al ricorso, la copia notificata della sentenza impugnata.
La citata norma impone al ricorrente, a pena di improcedibilità, di depositare in Cancelleria entro il termine di cui al primo comma, unitamente al ricorso ed agli altri documenti, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta.
La disposizione è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, 
a tutela dell’esigenza pubblicistica (quindi non disponibile dalle parti) a che sia rispettato il vincolo della cosa giudicata formale (cfr., fra le tante, Cass.civ. Sez. 3, 11 maggio 2010 n. 11376; Idem 27 gennaio 2015 n. 1443).
Il ricorrente, pertanto, in tutti i casi in cui espressamente od implicitamente alleghi che la sentenza impugnata gli è stat notificata, è tenuto a produrre la copia che gli è stata notificata, incorrendo altrimenti nella suddetta sanzione dell’improcedibilità (cfr. Cass. civ. S.U. ord. 16 aprile 2009 n. 9005; Cass. civ. Sez. Lav. 31 marzo 2014 n. 7469, fra le tante).
3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato improcedibile con ordinanza in Camera di consiglio”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il resistente è stato ascoltato in camera di consiglio.
Lo S.S. ha anche presentato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.(non l' art. 378 c.p.c. come indicato).

 

Diritto

 

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.
Sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13 c. 1 quateràpt n. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.

P.Q.M.


La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi € 2.800,00, di cui € 2.600,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 9 settembre 2015