Cassazione Penale, sez. quarta, 17.07.2015, n. 31223

Guida alla lettura” a cura di Arianna Arganese

Responsabilità del RSPP: posizione di garanzia e onere di specifica individuazione degli obblighi violati

PAROLE CHIAVE: Infortunio sul Lavoro – OMICIDIO COLPOSO – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – SUSSISTE – RESPONSABILITÀ DEL RSPP – ONERE DI SPECIFICA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBLIGHI VIOLATI

SOMMARIO: Fatti di causa - Questioni di diritto - Soluzione adottata - Riferimenti giurisprudenziali - Essenziali Riferimenti bibliografici

Fatti di causa

Il Responsabile, per conto di una società appaltatrice, del Servizio di prevenzione e protezione di un cantiere viene chiamato in giudizio in concorso con altri imputati, titolari a vario titolo di posizioni di garanzia, del delitto previsto e punito dagli artt. 113 e 589, co. 1 e 2, per l’infortunio mortale occorso in danno ad un lavoratore, addetto alla realizzazione di una galleria.
In particolare, le condotte contestate, caratterizzate da negligenza, imprudenza e violazione di specifiche norme di legge, consistevano, per il RSPP, nell’aver trascurato di sollecitare all’impresa l’installazione di un adeguato impianto di illuminazione nell’edificanda galleria e nell’aver omesso di impartire ai dipendenti interessati le necessarie istruzioni per prevenire il passaggio dei lavoratori nell’area di manovra delle macchine escavatrici; con la conseguenza che, nel corso della sessione dei lavori di scavo, un lavoratore intento ad utilizzare la macchina escavatrice non si avvedeva – sia a causa della insufficiente illuminazione, sia per effetto della mancata adozione delle misure volte a prevenire l’interferenza tra le manovre della escavatrice e le operazioni svolte dal personale appiedato – della presenza, nell’area di manovra, di un collega – incaricato di verificare il costante rispetto della prevista profondità di scavo, nonché il corretto funzionamento della pompa idraulica per il drenaggio delle acque presenti in loco – e lo investiva con la torretta di rotazione del mezzo all’altezza del bacino, schiacciandolo violentemente contro la parete della galleria e provocandogli gravissime lesioni che ne determinavano l’immediato decesso.
Il RSPP che, in primo grado, era stato assolto con formula piena dal reato ascritto, avendo ritenuto il giudice di prime cure escluso il nesso di causalità tra le omissioni contestate e l’evento lesivo in virtù della attribuibilità dell’incidente ad un’iniziativa imprevedibile ed imprudente della vittima; in secondo grado veniva, viceversa, condannato dalla Corte di Appello di Milano che lo riteneva responsabile, in concorso con altri, del reato di omicidio colposo, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il RSPP, in particolare, impugnava la sentenza di condanna lamentando la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e l’erronea applicazione della legge in ordine alla affermazione di penale responsabilità, per i seguenti motivi:
1) sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di prendere in considerazione le argomentazioni difensive sviluppate dagli imputati nella memoria presentata in sede di appello in ordine:
- alla piena conformità alla normativa dell’organizzazione interna alla galleria e come sia il Piano di Sicurezza e Coordinamento che il POS prevedessero espressamente il divieto di muoversi e sostare in prossimità dei mezzi in movimento;
- al comportamento abnorme della vittima che si era posto, per motivi ignoti, e comunque sicuramente estranei alle mansioni attribuitegli nel raggio di azione della macchina, con la conseguenza che il mancato avvistamento della vittima - comunque nascosta dalla sagoma dell’escavatore - era quindi dipeso soltanto dalla sua imprevedibile condotta e non dalla insufficiente illuminazione;
2) con riferimento al rapporto di causalità ed alla rimproverabilità per colpa, ribadendo il carattere abnorme della condotta della vittima, causa da sola sufficiente a determinare l'evento e non assolutamente prevedibile da parte degli imputati. La Corte avrebbe inoltre omesso di verificare che anche qualora la condotta doverosa omessa fosse stata tenuta questa non avrebbe certo evitato il verificarsi dell’evento; da un lato il mancato avvistamento del lavoratore investito non era riconducibile alla scarsa illuminazione , dall’altro vi era stata informazione ai lavoratori; deducendo, quanto alla posizione di garanzia del RSPP, che trattavasi di mero consulente.

Questioni di diritto

Se il RSPP, sebbene non destinatario di specifici obblighi penalmente sanzionati, possa comunque rispondere in caso di infortunio sul lavoro, in quanto titolare di un’autonoma posizione di garanzia.

Soluzione adottata

La Suprema Corte, richiamandosi ai numerosi precedenti, ha precisato che il RSPP, seppure privo di autonomia decisionale e non destinatario in prima persona di obblighi sanzionati penalmente, svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico nell’ambito dell’organizzazione della sicurezza in azienda, in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze.
Osserva la Corte, infatti, che l’assenza di obblighi penalmente sanzionati si spiega agevolmente proprio per il fatto che il servizio è privo di un ruolo gestionale, decisionale. Tuttavia quel che importa è che il RSPP sia destinatario di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che, con l’assunzione dell’incarico, egli assuma l’obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni affidategli.
D’altra parte, il ruolo svolto dal RSPP è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro e la sua attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell’evento illecito.
La Cassazione, pertanto, con riferimento al caso di specie, conferma che il RSPP era tenuto all’obbligo giuridico di fornire attenta collaborazione al datore di lavoro individuando i rischi lavorativi e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, tuttavia osserva che la gravata sentenza non chiarisce se l’imputato abbia violato gli obblighi imposti dalla legge, omettendo la necessaria, doverosa attività di segnalazione e stimolo ai fini della rimozione del rischio connesso all’incontrollata circolazione dei mezzi all’interno della galleria ed abbia proposto soluzioni appropriate.
Si configura, al riguardo, mancanza di motivazione, che giustifica l’annullamento con rinvio della pronuncia, rimettendo al giudice di merito l’esame della vicenda, individuando le condotte del RSPP e valutando se esse fossero appropriate nei termini che si sono detti: segnalazione dei pericoli, proposizione di iniziative adeguate.

Riferimenti giurisprudenziali

- Cass. pen., sez. IV, del 04.05.2015, n. 18444;
- Cass. pen., sez. IV, del 10.02.2015, n. 5983;
- Cass. pen., SS. UU., del 18.09.2014, n. 38343 (Thyssenkrupp);
- Cass. pen., sez. IV, del 21.12.2012, n. 49821;
- Cass. pen., sez. IV, del 27.01.2011 n. 2814;
- Cass. pen., sez. IV, del 20.08.2010 n. 32195;
- Cass. pen., sez. IV, del 26.04.2010 n. 16134;
- Cass. pen., sez. IV, del 20.06.2008 n. 25288.

Essenziali riferimenti bibliografici

- A. Arganese, Le posizioni di garanzia (originaria e derivata) in particolare nell’ambito delle organizzazioni complesse: datore di lavoro, dirigente, preposto (anche di fatto) e responsabile del servizio di prevenzione e protezione (punti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 in diritto), “Guida alla lettura”, in http://olympus.uniurb.it/ (Cassazione penale, Sez. Unite, 18.09.2014, n. 38343 - Thyssenkrupp);
- G. De Falco (a cura di), Rassegna della giurisprudenza - Il RSPP quale garante della sicurezza; Preposto di diritto e preposto di fatto; Omessa valutazione di un rischio ed efficacia causale, in Ambiente e sicurezza sul lavoro, 2014, n. 9, pp. 128-129;
- P. Gatti, E. Zanella, M. Ruvolo (a cura di),
Il testo del decreto legislativo 81/08 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni (agg. settembre 2015);
- A. Guardavilla, L’RSPP che organizza la manutenzione e le emergenze è dirigente di fatto, in http://www.puntosicuro.it/, 28.10.2014;
- C. Lazzari, L’organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici, in I Working Papers di Olympus, 2014, n. 30;
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P. Pascucci, L’individuazione delle posizioni di garanzia nelle società di capitali dopo la sentenza “ThyssenKrupp”: dialoghi con la giurisprudenza, in I Working Papers di Olympus, 2012, n. 10
- M. Prosseda, La responsabilità penale del RSPP, in Ambiente e sicurezza sul lavoro, 2014, n. 10, pp. 96-97;
- A. Scarcella, Se più sono i “garanti”, tutti rispondono penalmente delle lesioni subite dall’infortunato, in Quotidiano ambiente e sicurezza, 2014, 7/8
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