Interpello n. 09 del 02 novembre 2015 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - note |
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Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza. |
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Se, nell'ambito dell'obbligo di aggiornamento professionale stabilito dal d.i. 6 marzo 2013, "con il termine alternativamente si intende che nell'arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore". |
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Con il termine “alternativamente” il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni. |
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D.lgs. n. 81/2008: art. 6, comma 8, lettera m-bis, 32, comma 4; D.i. n. 6 marzo 2013. |
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Il decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014 - attuativo della previsione di cui all'art. 6, comma 8, lettera m-bis, del d.lgs. n. 81/2008 - definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione nonché per lavoratori, dirigenti e preposti. |
Interpello 02 novembre 2015, n. 9 - Decreto interministeriale 6 marzo 2013
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