Tipologia: CCNL
Data firma: 6 luglio 1995
Validità: 01.06.1995 - 31.05.1999
Parti: Organizzazioni datoriali e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Cisnal-Alimentazione*
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi
Fonte: CNEL
Note*: Cisnal-Alimentazione firma in separata sede con distinguo

Sommario:

  Capitolo I - Relazioni industriali
Parte I

Premessa
Art. 1 - Osservatorio Nazionale di Settore
• Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
Art. 2 - Sistema di informazione e di esame congiunto
Art. 3 - Formazione professionale
Parte II
Art. 4 - Appalti e decentramento produttivo
Capitolo II - Assetti contrattuali
Art. 5. - Sistema contrattuale
Art. 6. - Contrattazione aziendale
Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 7 - Rappresentanza Sindacale Unitaria
• 1. Costituzione della RSU
• 2. Composizione della RSU
• 3. Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati e quadri
• 4. Numero dei componenti la RSU
• 5. Durata e sostituzione nell'incarico
• 6. Elettorato passivo: Lavoratori a tempo determinato
• 7. Procedure per le elezioni
• 8. Attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Permessi sindacali - Assenze e permessi per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive
• Nota a verbale per l'industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole
Art. 10 - Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali
Art. 11 - Affissioni
Art. 12 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 13 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Art. 14 - Affissione del contratto
Capitolo IV - Costituzione del rapporto di lavoro - Mercato del lavoro
Art. 15 - Assunzione - Precedenze - Documenti - Quota di riserva
• Protocollo aggiuntivo per l'industria saccarifera
Art. 16 - Donne, fanciulli e adolescenti
Art. 17 - Periodo di prova
Art. 18 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 19 - Stagionalità
Art. 20 - Part-time
Art. 21 - Disciplina dell'apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro
• A) Apprendistato
◦ Nota a verbale per l'industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole
• B) Contratti di formazione e lavoro

Capitolo V - Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 23 - Quadri
Art. 24 - Viaggiatori o piazzisti
Art. 25 - Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice attesa o custodia
Capitolo VI - Classificazione del personale
Art. 26 - Classificazione dei lavoratori
• I - Classificazione
• II - Mobilità professionale
• III - Commissione paritetica nazionale per lo studio della classificazione dei lavoratori
Art. 27 - Passaggio di livello per mutamento di mansioni
Art. 28 - Prevalenza di mansioni in caso di cumulo
Art. 29 - Istruzione professionale
Capitolo VII - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 30 - Orario di lavoro
• Programmazione annuale degli orari di lavoro
• Flessibilità degli orari
Art. 31 - Lavoro supplementare, straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni
• Tabelle delle maggiorazioni
o Industrie: Carni - dolciari - alimenti zootecnici - lattiero-caseari
o Industria dei vini-liquori
o Industria delle acque bevande gassate
o Industria delle acque minerali e bibite in acque minerali
o Industria dei distillatori
o Industria della birra e del malto
o Industria delle conserve vegetali
o Industrie alimentari varie
o Industria risiera
o Industrie molitoria e della pastificazione
o Industria conserve ittiche
o Industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole
Art. 32 - Riposo per i pasti
Art. 33 - Riposo settimanale
Art. 34 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali
Art. 35 - Ferie
Capitolo VIII - Interruzione e sospensione del lavoro - Diritti e tutele
Art. 36 - Interruzione del lavoro
Art. 37 - Recuperi
Art. 38 - Occupazione e orario di lavoro
Art. 39 - Sospensione del lavoro
Art. 40 - Assenze - Permessi
Art. 41 - Mense aziendali
Art. 42 - Servizio militare - Cooperazione Internazionale - Volontariato
Art. 43 - Congedo matrimoniale
Art. 44 - Lavoratori studenti: facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami
Art. 45 - Diritto allo studio
Art. 46 - Tutela delle lavoratrici madri
• Protocollo aggiunto per l'industria saccarifera
Art. 47 - Malattia e infortunio non sul lavoro
• Reperibilità in caso di assenza dal lavoro per malattia e infortunio non sul lavoro
• Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza
Art. 48 - Infortunio sul lavoro
Art. 49 - Visite mediche di controllo
Capitolo IX - Trattamento economico, indennità varie
Art. 50 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 51 - Minimi tabellari mensili
• Tabella minimi
• Viaggiatori o piazzisti
Art. 52 - Indennità di contingenza - EDR
Art. 53 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 54 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 55 - Premio per obiettivi
Art. 56 - Indennità di maneggio denaro - Cauzione
Art. 57 - Indennità varie: per uso di mezzi di trasporto appartenenti ai lavoratori; disagio; istruzione figli; speciale di campagna
• Mezzi di trasporto
• Indennità istruzione figli (escluse Aidi, Assalzoo, Assolatte, Federvini e Distillatori)
• Industria saccarifera
• Indennità di disagio
o Industria lattiero-casearia
o Industria dolciaria
▫ A) Indennità disagio freddo
▫ B) Indennità disagio caldo
o Industria carni
o Industria delle bevande analcoliche
o Industria della birra
o Industria risiera
o Industria molitoria e della pastificazione
▫ A) Industria della macinazione
▫ B) Industria della pastificazione
o Industria delle conserve ittiche
o Industria saccarifera
• Indennità speciale di campagna (conserve vegetali)
Art. 58 - Cottimi
Art. 59 - Trasferte
• Nota a verbale per l'industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole
Art. 60 - Trasferimenti
• Nota a verbale per l'industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole
Art. 61 - Prestiti
Capitolo X - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
• 1) Numero dei rappresentanti
o Norma transitoria
• 2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
• 3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
• 4) Modalità di consultazione - Informazioni e documentazione aziendale
• 5) Permessi
• 6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza
• 7) Riunioni periodiche
Art. 63 - Indumenti di lavoro e oneri in natura
• Indumenti di lavoro
o Industria degli alimenti zootecnici
o Industria delle carni
o Industria dolciaria
o Industria lattiero casearia
o Industria delle acque e bevande gassate
o Industria delle acque minerali e bibite in acque minerali
o Industria della distillazione di alcoli e di acquaviti
o Industria della birra e del malto
o Industria delle conserve vegetali
o Industria risiera
o Industrie alimentari varie
o Industria molitoria e della pastificazione
o Industria delle conserve ittiche
o Industria saccarifera
• Generi in natura
o Industria delle carni
o Industria lattiero casearia
o Lavorazione del pecorino
o Altre lavorazioni
o Industria delle acque e bevande gassate
o Industria delle acque minerali e bibite in acque minerali
o Industria della birra e del malto
o Industria risiera
o Industria molitoria e della pastificazione
o Industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole
• Accordo 22 dicembre 1948
Art. 64 - Spogliatoi
Art. 65 - Utensili di lavoro
Capitolo XI - Norme disciplinari
Art. 66 - Regolamento aziendale e norme speciali
Art. 67 - Disciplina aziendale
• Tutela della dignità della persona
Art. 68 - Provvedimenti disciplinari
Art. 69 - Ammonizione - Multa - Sospensione
Art. 70 - Licenziamento per cause disciplinari
Art. 71 - Visite di inventario e visite personali di controllo
Capitolo XII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 73 - Trattamento di fine rapporto - Anticipazioni
Art. 74 - Previdenza complementare volontaria
Art. 75 - Trattamento di previdenza per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 76 - Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro
Art. 77 - Indennità in caso di morte
Art. 78 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda – Trasferimenti di azienda
Capitolo XIII - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 79 - Procedure generali di composizione e conciliazione delle controversie
Art. 80 - Controversie individuali e plurime
Art. 81 - Controversie collettive
Art. 82 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 83 - Trattamenti di miglior favore
Art. 84 - Sostituzione degli usi
Art. 85 - Norme generali
Art. 86 - Decorrenza e durata e procedure di rinnovo
Art. 87 - Disposizione finale
Protocollo aggiuntivo per i viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende industriali alimentari
• Sistema di informazione
• Relazioni industriali
• Art. 1 - Qualifiche
• Art. 2 - Retribuzione
• Art. 3 - Modalità di corresponsione della retribuzione
• Art. 4 - Provvigioni
• Art. 5 - 13a mensilità e 14a
• Art. 6 - Maneggio denaro
• Art. 7 - Cauzione
• Art. 8 - Diarie e rimborsi spese
• Art. 9 - Riposo settimanale
• Art. 10 - Prestazione lavorativa settimanale e annuale
• Art. 11 - Trattamento di malattia e di infortunio
• Art. 12 - Posto di lavoro
• Art. 13 - Norme di comportamento
• Art. 14 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
• Art. 15 - Rischio macchina
• Art. 16 - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi
• Art. 17 - Premio per obiettivi
• Art. 18 - Rappresentanza sindacale
• Art. 19 - Organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali
• Art. 20 - Permessi per cariche sindacali
  • Art. 21 - Assemblea
• Art. 22 - Procedura per controversie applicative
Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera
Norme sostitutive
• 1 - L'art. 1 - Osservatorio nazionale di settore
• 2 - Comitati aziendali europei di gruppo
• 3 - L'art. 7 - Rappresentanza sindacale unitaria
• 4 - L'art. 8 - Assemblea
• 5 - L'art. 9 - Permessi sindacali - Assenze e permessi per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive
• 6 - L'art. 12 - Versamento dei contributi sindacali
o Contributi sindacali
o Regolamento per il versamento dei contributi sindacali
o Allegato 1
o Allegato 2
• 7 - L'art. 17 - Periodo di prova
• 8 - L'art. 18 - Disciplina del rapporto a tempo determinato - e l'art. 19 - Stagionalità
o Protocollo aggiuntivo
• 9 - L'art. 25 - Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice attesa e custodia
o Trattamento festività nazionali e infrasettimanali.
o Operai.
o Trattamento ferie.
o Preavviso e sua indennità sostitutiva.
o Trattamento di fine rapporto.
• 10 - L'art. 27 - Passaggio di livello per mutamento di mansioni
• 11 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
• 12 - L'art. 30 - Orario di lavoro - L'art. 31 - Lavoro supplementare, straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni – maggiorazioni - E l'art. 32 - Riposo per i pasti
o Programmazione annuale degli orari di lavoro
o Flessibilità
• 13 - L'art. 34 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali
• 14 - L'art. 35 - Ferie
• 15 - L'art. 47 - Malattia e infortunio non sul lavoro - E l'art. 48 - Infortunio sul lavoro
o A) Infortuni sul lavoro
▫ Conservazione del posto.
▫ Trattamento economico.
o B) Malattie e infortuni non sul lavoro
▫ Conservazione del posto - Periodo di comporto.
▫ Trattamento economico.
o Disposizioni comuni per la malattia e gli infortuni sul lavoro e non
o Reperibilità in caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro
o A) Patologie di particolare gravità
o B) Stati di tossicodipendenza
• 16 - L'art. 50 - Modalità di corresponsione della retribuzione
• 17 - L'art. 53 - Aumenti periodici di anzianità
• 18 - L'art. 54 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
o Protocollo aggiuntivo n. 1
o Protocollo aggiuntivo n. 2
• 19 - L'art. 6 - Contrattazione aziendale - E l'art. 55 - Premio per obiettivi
• 20. L'art. 56 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
• 21. L'art. 59 - Trasferte
• 22 - L'art. 60 - Trasferimenti
• 23 - L'art. 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
o 1) Rappresentante per la Sicurezza
o 2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
o 3) Permessi
o 4) (Rinvio)
o Protocollo aggiuntivo
• 24 - L'art. 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
• 25 - L'art. 73 - Trattamento di fine rapporto - Anticipazioni
o Protocollo aggiuntivo
• 26 - L'art. 10 - Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali
Norme integrative
• 27 - Gratifica venticinquennale.
• 28 - Maggiorazioni di zona
• 29 - Assicurazione contro i rischi del lavoro
• 30 - Alloggi di servizio.
• 31 - Professionalità dei lavoratori.
• 32. Quadri.
• 33 - Mense aziendali.
Allegati

Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E Accordo 28 gennaio 1969 relativo all'industria saccarifera
Accordo integrativo per il settore saccarifero 31 luglio 1983
• 1. Cassa di previdenza aziendale
• 2. Premio di produzione
• 3. Mense aziendali
Allegati al CCNL 6 luglio 1995
Allegato 1 Dichiarazione congiunta su «Art. 87 del CCNL»
Allegato 2 Protocollo aggiuntivo per l'Intersind
Allegato 3
Allegato 4 Dichiarazione comune (Una - OO.SS.LL.)
Allegato 5 Dichiarazione comune su invalidi e handicappati
Allegato 6 Circolare n. 35, 14 gennaio 1964
Elenco delle attività che possono essere ricomprese nella lettera c) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Allegato 7
Allegato 8 Protocollo 31 gennaio 1996
Appendice
1. Codice civile (articoli estratti).
• Artt. 2094-2126
2. Statuto dei lavoratori.
• Legge 20 maggio 1970, n. 300
3. Apprendistato.
• Legge 19 gennaio 1955, n. 25 (articoli estratti)
• D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 (articoli estratti)
• Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (articolo estratto)
4. Contrattazione collettiva.
• Accordo interconfederale 25 gennaio 1990 (stralcio)
• Accordo interconfederale 31 luglio 1992 (stralcio)
• Protocollo 23 luglio 1993
• Accordo di settore 13 gennaio 1994
5. Contratto a tempo determinato.
• Legge 18 aprile 1962, n. 230
• D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525
• Legge 3 febbraio 1978, n. 18
• Legge 26 novembre 1979, n. 598
• Legge 25 marzo 1983, n. 79
• Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (articolo estratto)
• Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 (stralcio)
• Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 (stralcio)
6. Contratto a tempo parziale.
• Legge 19 dicembre 1984, n. 863 (articolo estratto)
7. Contratto di formazione e lavoro.
• Legge 19 dicembre 1984, n. 863 (articolo estratto)
• Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 (stralcio)
• Legge 29 dicembre 1990, n. 407 (articolo estratto)
• Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 (stralcio)
• Legge 19 luglio 1993, n. 236 (articolo estratto)
• Legge 19 luglio 1994, n. 451 (articolo estratto)
• Accordo interconfederale 31 gennaio 1995 (stralcio)
8. Contratto di impiego privato.
• Legge 18 marzo 1926, n. 562 (articoli estratti)
9. Contratti di solidarietà.
• Legge 19 dicembre 1984, n. 863 (articolo estratto)
• Legge 23 luglio 1991, n. 223 (articolo estratto)
• Legge 19 luglio 1993, n. 236 (articolo estratto)
10. Indennità di mensa.
• Accordo interconfederale 20 aprile 1956
• Legge 8 agosto 1992, n. 359 (articolo estratto)
11. Lavoro delle donne.
• Legge 9 gennaio 1963, n. 7 (articoli estratti)
• Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (articoli estratti)
• D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026
• Legge 9 dicembre 1977, n. 903
• Legge 10 aprile 1991, n. 125
12. Lavoro dei minori.
• Legge 17 ottobre 1967, n. 977
13. Lavoro in appalto.
• Legge 23 ottobre 1960, n. 1369
14. Licenziamento.
• Legge 15 luglio 1966, n. 604
• Legge 11 maggio 1990, n. 108
• Legge 23 luglio 1991, n. 223 (articolo estratto)
• Legge 19 luglio 1993, n. 236 (articolo estratto)
15. Orario di lavoro.
• R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692
• R.D. 10 settembre 1923, n. 1955
• R.D. 10 settembre 1923, n. 1957
• R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657
16. Permessi e aspettative.
A. Congedo matrimoniale.
• Legge 23 dicembre 1937, n. 2387
• CCNL 31 maggio 1941
B. Donatori di sangue.
• Legge 13 luglio 1967, n. 584 (articoli estratti)
• D.M. 8 aprile 1968
C. Funzioni pubbliche elettive.
• Legge 23 marzo 1981, n. 93 (articolo estratto)
• Legge 27 dicembre 1985, n. 816 (articoli estratti)
• Legge 19 marzo 1993, n. 68 (articolo estratto)
D. Genitori di minori portatori di handicap.
• Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo estratto)
• Legge 27 ottobre 1993, n. 423
E. Giudici popolari.
• Legge 10 aprile 1951, n. 287 (articoli estratti)
F. Seggi elettorali.
• D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (articolo estratto)
• Legge 29 gennaio 1992, n. 69
G. Tossicodipendenti.
• D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (articoli estratti)
H. Tubercolotici.
• Legge 28 febbraio 1953, n. 86 (articolo estratto)
• Legge 6 agosto 1975, n. 419
• Legge 4 marzo 1987, n. 88
17. Prevenzione e lotta contro l'AIDS.
• Legge 5 giugno 1990, n. 135 (articoli estratti)
18. Prosecuzione dell'attività lavorativa (opzione).
• Legge 26 febbraio 1982, n. 54 (articolo estratto)
• Legge 29 dicembre 1990, n. 407 (articolo estratto)
19. Quadri.
• Legge 13 maggio 1985, n. 190
20. Ricorrenze festive.
• Legge 27 maggio 1949, n. 260
• Legge 31 marzo 1954, n. 90
• Accordo interconfederale 3 dicembre 1954
• Legge 5 marzo 1977, n. 54
• D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792
• Legge 8 marzo 1989, n. 101
21. Riposo settimanale.
• Legge 22 febbraio 1934, n. 370
• D.P.R. 18 aprile 1994, n. 339
22. Rappresentanze sindacali unitarie.
• Accordo interconfederale 20 dicembre 1993
• Accordo di settore 12 maggio 1994
23. Sciopero.
• Legge 12 giugno 1990, n. 146
24. Servizio militare.
• Legge 10 giugno 1940, n. 653 (articoli estratti)
• D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303
• Legge 3 maggio 1955, n. 370
• Legge 15 dicembre 1972, n. 772 (articoli estratti)
• Legge 24 dicembre 1986, n. 958 (articolo estratto)
25. Sicurezza sul lavoro.
• Decr. legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(articoli estratti)
• Accordo interconfederale 22 giugno 1995 (stralcio)
26. Trasferimento d'azienda.
• Legge 29 dicembre 1990, n. 428 (articolo estratto)
27. Trattamento di fine rapporto.
• Legge 29 maggio 1982, n. 297 (articoli estratti)
• Decr. legislativo 21 aprile 1993, n. 124
28. Volontariato.
• Legge 26 febbraio 1987, n. 49 (articolo estratto)
• Ordinanza Ministero Protezione Civile, 30 marzo 1989, n. 1675 (articoli estratti)
• Legge 11 agosto 1991, n. 266 (articolo estratto)
• Legge 18 febbraio 1992, n. 162 (articolo estratto)
• D.M. 24 marzo 1994, n. 379 (articolo estratto)
• D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 (articoli estratti)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria dolciaria, le industrie alimentari varie, risiera, delle conserve vegetali, degli alimenti zootecnici, delle carni, delle acque e bevande analcoliche gassate e non, della birra e del malto, lattiero-casearia, dello zucchero, dell'alcool e del lievito, della distillazione di alcoli e di acquaviti, dei vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini, molitoria, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, delle conserve ittiche, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, e della pastificazione

Roma, 6 luglio 1995 tra l'Associazione industrie dolciarie italiane (Aidi) […] con la partecipazione di una delegazione industriale; l'Associazione italiana industrie prodotti alimentari (Aiipa) […]; l'Associazione industrie risiere italiane (Airi) […]; l'Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali (Anicav) […]; l'Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo) […], l'Associazione degli industriali delle carni (Assica) […]; l'Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche (Assobibe) […]; l'Associazione degli industriali della birra e del malto (Assobirra) […]; l'Associazione italiana lattiero casearia (Assolatte) […]; l'Associazione nazionale fra gli industriali dello zucchero, dell'alcool e del lievito (Assozucchero) […]; l'Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e di acquaviti (Distillatori) […] assistito da una delegazione industriale; la Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini (Federvini) […]; l'Associazione degli industriali mugnai e pastai d'Italia (Italmopa) […] assistito […] e da una delegazione industriale; la Federazione delle industrie delle acque minerali e delle bevande analcoliche (Mineracqua) […]; l'Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare (Pescaconserve) […]; l'Unione nazionale dell'avicoltura (Una) […]; l'Unione industriali pastai italiani (Unipi) […] con la partecipazione e il coordinamento di Federalimentare […] con l'assistenza di Confindustria […] l'Associazione sindacale Intersind […] con la partecipazione di una delegazione industriale; e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil: la Fat-Cisl […]; la Flai-Cgil […]; la Uila-Uil […] e una delegazione di dirigenti regionali e territoriali delle tre Organizzazioni Sindacali e di delegati; si è stipulato il presente contratto di lavoro che disciplina i rapporti tra le aziende esercenti l'industria dolciaria, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), risiera, dei prodotti alimentari vegetali conservati, le imprese produttrici di alimenti zootecnici, l'industria delle carni, delle acque e bevande analcoliche gassate e non, della birra e del malto, lattiero-casearia, dello zucchero, dell'alcool e del lievito, della produzione di spiriti, l'industria dei vini, dei liquori, degli alcoli in genere e delle acquaviti, molitoria, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate, delle conserve ittiche, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, della pastificazione, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con i lavoratori in esse occupati,
e in separata sede con la Federazione nazionale dei lavoratori della Cisnal-Alimentazione […] con l'assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal) […]

N.B. Vedasi allegato 8 al CCNL

Capitolo I - Relazioni industriali
Parte I
Premessa

Sulla base dei criteri e delle indicazioni stabiliti dai Protocolli sottoscritti da Governo, Confindustria e Confederazioni Sindacali il 31 luglio 1992 e il 23 luglio 1993 e dall'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, concernente le Rappresentanze sindacali unitarie, nonché dagli Accordi di Settore del 13 gennaio 1994 e del 12 maggio 1994 sulle medesime materie, le Associazioni degli Industriali e la Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni di sempre maggior efficienza e competitività delle Aziende del settore industriale alimentare e di valorizzazione del lavoro e della occupazione, confermano l'importanza di promuovere, a tal fine, un sempre maggior sviluppo di corrette relazioni industriali e la ricerca di comportamenti coerenti da parte dei propri rappresentati.
Ai fini di cui sopra si ribadisce l'importanza del confronto triangolare tra Governo e Parti Sociali per una proficua gestione della politica economica del Paese che si fonda anche su una coerente politica dei redditi.
Dai Protocolli sopracitati discende, inoltre, la necessità condivisa dalle Parti di attivare un sistema di Relazioni industriali ispirato a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e di rispetto delle rispettive prerogative, ma anche caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi di comune interesse e dall'esame delle relative tematiche e della loro evoluzione.
In tale sistema, che vede la concertazione con le rappresentanze dei lavoratori come una risorsa per le aziende, verranno, per un verso, sistematicamente ricercate azioni idonee per prevenire l'insorgenza dei conflitti o per il loro superamento e, per altro verso, verranno individuate opportune sinergie per la rappresentazione - nei confronti di Istituzioni, Amministrazioni e Organizzazioni - delle problematiche di interesse del Settore e delle relative, possibili soluzioni.
Sono strumenti di realizzazione delle finalità di cui sopra l'Osservatorio nazionale e le sue articolazioni, ivi compresa, in particolare, la Commissione paritetica per le pari opportunità, il sistema di informazione e di esame congiunto, nonché le procedure per la composizione delle controversie, in tale ultimo caso al fine di individuare criteri e indirizzi per la corretta gestione dello strumento contrattuale, tramite la Commissione di cui all'art. 79.

Art. 1 - Osservatorio Nazionale di Settore
Le Associazioni degli industriali e Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, firmatarie del presente contratto, per:

- salvaguardare il normale svolgimento dell'attività produttiva e assicurare maggiore certezza alla programmazione dei costi aziendali, assecondando la positiva evoluzione e attuazione, nelle diverse realtà merceologiche e aziendali, dei processi di ristrutturazione, di innovazione e di sviluppo, in un quadro volto a perseguire l'ottimizzazione delle risorse, la valorizzazione del fattore umano e le possibilità di promozione dell'occupazione: confermano, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, la necessità di realizzare un Osservatorio e di renderlo operativo entro il 31 dicembre 1995, sulle problematiche generali del settore, sulle occasioni di sviluppo e sulle soluzioni atte a favorirlo, nonché sui punti di debolezza e sulle possibilità di superamento anche attraverso ristrutturazioni, razionalizzazioni e mobilità basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
In particolare saranno oggetto di analisi:

i sistemi di relazioni industriali in Europa, l'evoluzione della normativa comunitaria in materia sociale e il ruolo delle Parti Sociali;
le esperienze di organizzazione del lavoro e di inquadramento professionale in Europa;
la normativa nazionale emergente in tema di rapporti di lavoro;

gli investimenti globali sulla ricerca sia essa applicata per il miglioramento del ciclo produttivo, di sviluppo sperimentale o volta al risparmio di energia o di materie prime;
le tematiche della sicurezza del lavoro - per eliminare eventuali fonti di rischio - e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive CEE in materia;
le problematiche occupazionali poste dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche o derivanti da processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, da nuove iniziative produttive o da decentramento produttivo, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
l'andamento del mercato del lavoro del settore con particolare riferimento al Mezzogiorno, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, ecc.), per donne-uomini e livelli di inquadramento;
l'andamento del costo del lavoro - con riferimento anche ai salari di fatto disaggregati per donne-uomini e livelli di inquadramento, con indicazione aggregata delle quantità retributive che non sono determinate da contrattazione collettiva di categoria - il rapporto fra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale, nonché a quello di agevolare le trattative per la revisione della parte economica contrattuale per il secondo biennio;
l'andamento a consuntivo della contrattazione aziendale, di cui all'art. 6 del presente contratto;
le problematiche concernenti le “barriere architettoniche”nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Specifiche informazioni in esito alle suddette analisi, per favorire il superamento e l'eliminazione delle “barriere architettoniche", verranno rese nelle sedi di cui ai punti 2), 3) e 4) del successivo art. 2 (Sistema di informazione e di esame congiunto) del presente CCNL;
gli interventi in tema di formazione professionale, con particolare riferimento ai lavoratori delle fasce deboli;
le problematiche connesse all'inserimento lavorativo dei lavoratori extra- comunitari e dei lavoratori disabili, intendendosi per tali quelli la cui capacità lavorativa sia stata accertata ai sensi della legge 104/1992.
Ai fini della effettiva operatività dell'Osservatorio, si conferma il gruppo ristretto di coordinamento, di cui all'accordo di Settore 20 ottobre 1992, composto di 12 persone scelte tra le Associazioni degli industriali e le Organizzazioni sindacali stipulanti: (6 per la parte datoriale, con la partecipazione di Federalimentare, 6 per quella sindacale), che avrà anche il compito di individuare priorità di analisi istruttorie ed eventuali interventi nei confronti di Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni in ordine alle problematiche di interesse del Settore e alle relative, possibili soluzioni.
Tale gruppo effettuerà anche un esame delle iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese.
Nel condiviso presupposto del rilievo che rivestono i problemi economici ed occupazionali nel Mezzogiorno e comunque nelle aree in ritardo di sviluppo o in declino industriale come individuate dai Regolamenti comunitari, le Parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Osservatorio, un gruppo paritetico, di composizione analoga a quella del Gruppo ristretto di cui al precedente terzo comma del presente articolo, avente il compito di valutare le eventuali specificità che le tematiche oggetto di esame assumono in tali aree geografiche.
[…]
Le analisi effettuate nell'ambito dell'Osservatorio saranno esaminate in appositi incontri attivati dalle Parti, con cadenza di norma semestrale, tra le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali nazionali congiuntamente stipulanti anche eventualmente delegando propri rappresentanti aventi specifiche caratteristiche professionali ritenute di volta in volta necessarie.
Al fine di rendere effettivo ed operativo - nello spirito dei Protocolli del 31 luglio 1992 e del 23 luglio 1993 - lo scambio di notizie e valutazioni, che caratterizza l'attività dell'Osservatorio, e tenendo presente l'esigenza di dati comunemente riconosciuti validi, l'Osservatorio medesimo sarà supportato da una Banca Dati, il cui regolamento relativo alle modalità di funzionamento e alle risorse eventualmente necessarie, verrà concordato entro il 31 dicembre 1995.
Le informazioni prioritarie, le fonti dalle quali attingerle e le elaborazioni della Banca Dati, saranno di volta in volta individuate dal gruppo paritetico nell'ambito dell'Osservatorio di cui al terzo comma del presente articolo.
Ulteriori modalità operative e/o relative alla raccolta dei dati, al reperimento delle fonti - anche con riferimento a specifiche aree territoriali (interregionali, regionali o subregionali) ove comunque sussista una significativa concentrazione di aziende del complesso del settore alimentare - nonché alla individuazione delle materie aggiuntive di analisi, qualora ritenute necessarie, potranno essere concordate nel corso degli incontri predetti.
In relazione a quanto sopra, sempre negli stessi incontri, le Parti stipulanti potranno valutare l'opportunità, d'intesa con le Associazioni territoriali competenti, di costituire in via sperimentale Osservatori di carattere territoriale raccordati a quello nazionale di Settore.
Specifici Osservatori di comparto merceologico, raccordati a quello nazionale di settore, per l'analisi delle medesime tematiche per quanto di rispettiva competenza, potranno essere realizzati, qualora ritenuti necessari, previo accordo tra le singole Associazioni di categoria e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori congiuntamente stipulanti il presente CCNL

Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
1) Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile e in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive CEE recepite dallo Stato italiano e in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, le Parti confermano la necessità della effettiva operatività, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, a far data dal 31 dicembre 1995, della Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati dalle Associazioni degli industriali e 6 designati dalle Segreterie Nazionali di Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil) alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
f) verificare, con riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive.
2) Sempre nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale potranno essere attivate, per la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, subarticolazioni della Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità per specifiche aree territoriali ove comunque sussista una significativa concentrazione di aziende del complesso del settore alimentare.
Le aree di cui sopra vengono individuate, in via sperimentale, nelle provincie di Bologna, Genova, Milano, Parma, Roma, Salerno, Torino.
Le Associazioni imprenditoriali delle città sopra indicate, previa intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, potranno costituire Commissioni paritetiche per le pari opportunità che opereranno in stretto collegamento, anche con incontri periodici collegiali, con la Commissione nazionale sulla base delle informazioni, dei dati e dei risultati delle ricerche forniti dalla stessa.
Tali Commissioni saranno composte da 12 membri, di cui 6 designati dalle Associazioni degli industriali e 6 designati dalle sopra richiamate istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali.
Alle Commissioni è affidato il compito di:
a) analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro e le specificità territoriali dell'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
b) esaminare problematiche riferite all'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
c) studiare interventi idonei a facilitare il rientro delle lavoratrici puerpere e il loro reinserimento al lavoro e ogni iniziativa atta a favorire tale reinserimento nella salvaguardia della professionalità delle lavoratrici;
d) considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
e) valutare sperimentazioni, sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dalla Commissione paritetica nazionale e ai sensi di quanto previsto dalla lettera f) del precedente punto 1), di iniziative di azioni positive.
Le Commissioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) si riuniranno di norma semestralmente, saranno presiedute a turno da un componente di parte industriale o di parte sindacale, delibereranno all'unanimità circa le metodologie di lavoro e per l'attuazione dei compiti loro attribuiti e riferiranno annualmente, sull'attività svolta, alle parti stipulanti il presente contratto collettivo.

Art. 2 - Sistema di informazione e di esame congiunto
Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) le singole Associazioni imprenditoriali di categoria forniranno, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dello Osservatorio di Settore, a Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil nazionali, congiuntamente stipulanti, in apposito incontro a livello nazionale, informazioni complessive riguardanti:
- gli andamenti registrati nel Settore, le prospettive produttive, i tassi di utilizzazione degli impianti, i programmi di investimento, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive, i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione per grandi aree geografiche e/o i rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, nonché i programmi di investimento e ristrutturazione e/o riconversione di cui alle leggi di programmazione;

- l'andamento quantitativo del lavoro stagionale e, con particolare riguardo al Mezzogiorno, l'andamento dell'occupazione giovanile, con riferimento ai contratti di formazione e lavoro e all'apprendistato avuto riguardo alla legislazione e agli accordi vigenti;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna e in particolare con la legge 10 aprile 1991, n. 125;
- l'andamento della produzione in relazione all'occupazione e quindi all'andamento della produttività al cui incremento, unitamente a quello dell'efficienza, nelle sedi proprie, le parti annettono particolare rilevanza, auspicando comportamenti conseguenti.
In relazione a tali informazioni, a richiesta di una delle parti, seguirà un esame congiunto sulle conseguenze delle informazioni rese nel corso del quale le Parti esprimeranno le loro autonome valutazioni.
Tali incontri si svolgeranno con cadenza semestrale e potranno, di comune accordo, essere effettuati in coincidenza con quelli previsti per l'esame, nell'ambito dell'Osservatorio, di cui al comma 7 del precedente articolo 1.

2) Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, la delegazione industriale del settore alimentare fornirà, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio di Settore, ai sindacati regionali della Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti, informazioni globali riferite:
- agli andamenti del Settore e alle prospettive produttive del complesso delle attività industriali del settore alimentare nella regione (eventualmente in aree subregionali ove sussista una significativa concentrazione di aziende del complesso del settore alimentare) e alle tendenze dell'occupazione, con particolare riguardo ai processi di ristrutturazione e conversione, ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali e ai criteri generali della loro localizzazione, con riferimento anche alle condizioni ambientali e di tutela dell'ambiente esterno, nonché agli interventi posti in essere dalle aziende per favorire il superamento e l'eliminazione delle “barriere architettoniche";
- ai finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, agli investimenti globali per la ricerca, ai programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa e con il concorso delle Associazioni degli imprenditori, al fenomeno del decentramento produttivo, alla realtà industriale nel territorio con riferimento al complesso delle aziende operanti, distinte per classi di dipendenti, e all'andamento quantitativo del lavoro stagionale;
- al complesso delle situazioni occupazionali connesse a processi di mobilità regionale o interregionale di particolare rilevanza di cui alla legge 675/1977 e successive modifiche per riconversioni, ristrutturazioni o crisi aziendali, all'andamento dell'occupazione giovanile, in rapporto ai contratti di formazione e lavoro e dell'apprendistato in rapporto alla legislazione e agli accordi vigenti;
- all'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo donna e in particolare con la legge 10 aprile 1991, n. 125.
In relazione a tali informazioni, a richiesta di una delle Parti, seguirà un esame congiunto sulle conseguenze delle informazioni rese, nel corso del quale le Parti esprimeranno le loro autonome valutazioni.
Qualora nella Regione sussistano significative concentrazioni di aziende appartenenti a particolari comparti merceologici, a richiesta delle OO.SS. le informazioni anzidette saranno fornite in maniera aggregata, ma riferite ai comparti suddetti. In tale ipotesi la specifica richiesta potrà essere soddisfatta decorsi quattro mesi dalla ricezione della domanda.

3) I gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza articolato sul territorio nazionale con una pluralità di insediamenti produttivi e di distinte unità organizzative - fermo restando a tale proposito il sistema di relazioni industriali previsto dalle singole prassi in atto, forniranno, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio di Settore, a Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil nazionali, congiuntamente stipulanti, con l'assistenza delle competenti organizzazioni nazionali di categoria e delle competenti organizzazioni territoriali, informazioni complessive riguardanti:
- gli andamenti e le prospettive produttive, i programmi di investimento, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali, loro localizzazioni e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche alla organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, l'utilizzazione degli impianti e l'andamento complessivo degli orari;
- le trasformazioni tecnologiche e organizzative e nuovi assetti produttivi aziendali ivi compresi eventuali fenomeni di concentramento produttivo che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, problemi energetici quando comportino riflessi sull'occupazione e/o continuità degli orari di lavoro, finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, nonché informazioni sugli investimenti globali per la ricerca;
- le tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazioni produttive e le innovazioni tecnologiche che abbiano significativo riflesso sui livelli occupazionali, sulla professionalità, sull'ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro, l'andamento della occupazione giovanile, con riferimento ai contratti di formazione e lavoro e all'apprendistato, avuto riguardo alla legislazione e agli accordi vigenti;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione e lavoro;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna e in particolare con la legge 10 aprile 1991, n. 125;
- gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle “barriere architettoniche".
La predetta informativa verrà resa annualmente a richiesta di parte in apposito incontro, mentre incontri di approfondimento su temi specifici potranno essere richiesti dalle Parti medesime. In tali occasioni potranno essere esaminate congiuntamente, con autonome valutazioni, le conseguenze delle informazioni rese.
In apertura degli incontri di cui ai commi precedenti, verrà di volta in volta indicato agli organismi sindacali se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per l'applicazione dell'art. 623 del C.P.
Inoltre, con riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e con le cadenze previste dall'art. 55, saranno fornite le opportune informazioni di carattere economico sull'andamento del gruppo industriale.
In presenza di significativi processi di ristrutturazione e/o innovazioni tecnologiche che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti o fabbriche e depositi, le Parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità economiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal contratto, dagli Accordi interconfederali e dalla legislazione vigente, per la ricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti, con particolare attenzione alle aree di declino industriale e del Mezzogiorno.

4) Le aziende che abbiano significativa rilevanza nel comparto merceologico di appartenenza forniranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa, nel corso di un apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio di settore, informazioni riguardanti:
- gli andamenti e le prospettive produttive, i programmi di investimento, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazione e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche dell'organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, l'utilizzazione degli impianti e l'andamento complessivo degli orari;
- le trasformazioni tecnologiche e organizzative e i nuovi assetti produttivi aziendali ivi compresi eventuali fenomeni di decentramento produttivo che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, i problemi energetici quando abbiano riflesso sull'occupazione e/o continuità degli orari di lavoro, i finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, gli investimenti globali per la ricerca nonché il numero degli addetti per sesso e fasce di età;
- le tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazioni produttive e le innovazioni tecnologiche che abbiano significativo riflesso sui livelli occupazionali, sulla professionalità e sull'ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro, l'andamento della occupazione giovanile, con riferimento ai contratti di formazione e lavoro e all'apprendistato in rapporto alla legislazione e agli accordi vigenti;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione e lavoro;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna e in particolare con la legge 10 aprile 1991, n. 125;
- gli interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici
dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
- gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle “barriere architettoniche".
La predetta informativa verrà resa annualmente a richiesta di parte in apposito incontro, mentre incontri di approfondimento su temi specifici potranno essere richiesti dalle Parti medesime. In tali occasioni potranno essere esaminate congiuntamente, con autonome valutazioni, le conseguenze delle informazioni rese.
In apertura degli incontri di cui ai commi precedenti, verrà di volta in volta indicato agli organismi sindacali se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per l'applicazione dell'art. 623 del C.P.
Inoltre, con riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e con le cadenze previste dall'art. 55 (Premio per obiettivi), saranno fornite le opportune informazioni di carattere economico sull'andamento dell'azienda.
In presenza di significativi processi di ristrutturazione e/o innovazioni tecnologiche che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti o fabbriche e depositi, le Parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità economiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal contratto, dagli Accordi interconfederali e dalla legislazione vigente, per la ricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti, con particolare attenzione alle aree di declino industriale e del Mezzogiorno.

Le Aziende non ricomprese nel precedente punto 4) che abbiano concluso accordi o che diano corso alla contrattazione aziendale di cui all'art. 55 forniranno, su richiesta, annualmente, alle RSU, con l'eventuale assistenza delle rispettive organizzazioni territoriali, informazioni riguardanti l'andamento aziendale e i riflessi sull'occupazione.
Ferma rimanendo la cadenza di cui sopra, tali informazioni potranno essere rese in coincidenza degli incontri di cui all'art. 55.
Dichiarazione congiunta
Le Parti si danno atto che la dizione di gruppo non comprende i gruppi finanziari e che le informazioni a livello di gruppo e di azienda non sono cumulabili.

Nota a verbale per le società aderenti all'Intersind
L'Intersind, la Fat-Cisl, la Flai-Cgil e la Uila-Uil, considerata l'opportunità di evitare qualunque sovrapposizione delle disposizioni del presente contratto con quelle del tutto autonome, contenute nel Protocollo Iri 16 luglio 1986 ed Efim 29 settembre 1986, e stante l'autonoma valenza di questi nel solo ambito delle relazioni industriali, si danno reciprocamente atto che le norme previste nel presente articolo potranno essere invocate ed applicate solo quando non siano operanti, per le stesse materie e con gli stessi soggetti, i citati Protocolli Iri ed Efim e successive eventuali modifiche, fermo restando che, in caso di controversia, le procedure da applicare saranno individuate secondo le norme di garanzia contenute negli stessi Protocolli.

Art. 3 - Formazione professionale
Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale, le parti riconoscono concordemente l'importanza e il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le Parti, coerentemente a una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nei rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche e organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
In questo quadro i Gruppi industriali e le Aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti nei punti 3) e 4) dell'art. 2 forniranno alla RSU o al comitato esecutivo della stessa informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico- professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in Azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'Azienda.
Le RSU potranno fornire proprie valutazioni in ordine a tali programmi.
Le Parti, inoltre, esamineranno le risultanze dell'indagine, prevista dall'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, sui fabbisogni formativi per la parte riguardante il settore alimentare e, alla luce di esse, valuteranno l'opportunità di realizzare con gli organismi paritetici bilaterali e - in tal caso in relazione alle realtà locali - con le rispettive Organizzazioni territoriali, esperienze di collaborazione nel campo della formazione professionale nonché la possibilità di utilizzazione delle risorse a tali fini previste dai Fondi comunitari e dalla legislazione vigente.

Parte II
Art. 4 - Appalti e decentramento produttivo

Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione e di imbottigliamento proprie dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei turni normali di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
Allo scopo di perseguire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
I gruppi e le aziende, nell'ambito degli incontri di cui al primo comma dei punti 3 e 4 dell'art. 2, forniranno alle RSU o al Comitato esecutivo delle stesse dati aggregati:
- sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo;
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi sull'occupazione complessiva; ciò per consentire alle Organizzazioni Sindacali la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto saranno altresì forniti alle Organizzazioni Sindacali in occasione degli incontri di cui al primo comma dei punti 1 e 2, del predetto Sistema di informazione.
I gruppi industriali e le aziende di cui ai punti 3 e 4 del richiamato art. 2 forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.
Nota a verbale per l'industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole
Per i lavoratori del settore macellazione e lavorazione delle specie avicole, l'articolo 4 è il seguente:
“Le aziende non potranno dare in appalto le opere e i servizi che fanno parte del ciclo produttivo dell'impresa che abbiano carattere di continuità o possano essere programmati come tali.
Le aziende non potranno affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, nonché a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore e dall'intermediario anche se l'opera o il servizio per il quale i lavori o le prestazioni vengono impiegate non facciano parte del ciclo produttivo dell'impresa o delle attività continuative a questa collegate.
Le aziende non potranno affidare a intermediari, siano questi dipendenti, terzi e società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori d'opera assunti o retribuiti da tali intermediari".

Capitolo II - Assetti contrattuali
Art. 6. - Contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale è prevista nello spirito della prassi negoziale previgente all'Accordo di settore 13 gennaio 1994, con particolare riferimento alle piccole imprese.
Pertanto, la contrattazione aziendale potrà essere svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate, e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
In applicazione degli Accordi di settore 13 gennaio 1994 e 12 maggio 1994, soggetti negoziali di parte sindacale per la contrattazione aziendale saranno le RSU di cui all'art. 7 del presente contratto e, secondo le indicazioni fornite dal Protocollo 20 dicembre 1993 e la prassi esistente, le strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL

Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 7 - Rappresentanza Sindacale Unitaria
La RSU o il comitato esecutivo della stessa è l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale, fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell'art. 5 e salvo quanto previsto al riguardo dall'allegato protocollo per i Viaggiatori o Piazzisti.
[…]
4. Numero dei componenti la RSU
[…]
La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 7 agosto 1991 e i suoi componenti subentrano, tenendo conto anche di quanto previsto al successivo punto 5, alle RSA e ai dirigenti delle RSA - ivi compresi quelli dei VV.PP. - di cui alla legge 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale,
secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo del 13 gennaio 1994.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge 300/1970 per i dirigenti RSA.

Art. 8 - Assemblea
Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 sarà esercitato ad istanza di Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti o della RSU o del comitato esecutivo della stessa.
Analogo diritto di assemblea verrà riconosciuto ed esercitato ad istanza di Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti - tenendo conto delle esigenze produttive, nel senso che le assemblee saranno indette all'inizio o alla fine dei turni di lavoro con un preavviso di almeno 24 ore (sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data del 15 luglio 1977) - anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 35 della citata legge n. 300.
Tali assemblee saranno tenute di norma fuori delle unità produttive.

Art. 11 - Affissioni
La RSU o il comitato esecutivo della stessa ha diritto di affiggere, su apposito albo predisposto dalle aziende, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Capitolo IV - Costituzione del rapporto di lavoro - Mercato del lavoro
Art. 15 - Assunzione - Precedenze - Documenti - Quota di riserva
Protocollo aggiuntivo per l'industria saccarifera
[…]
Al lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere richiesta una certificazione medica che ne attesti l'idoneità psicofisica a svolgere le mansioni che dovrebbero essergli affidate […]

Art. 16 - Donne, fanciulli e adolescenti
L'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 21 - Disciplina dell'apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro
A) Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
[…]

Art. 22 - Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e handicappati
Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le aziende informeranno di volta in volta la RSU o il comitato esecutivo della stessa degli avviamenti obbligatoriamente disposti dall'Ente competente al fine di esaminare - compatibilmente con le esigenze tecnico- produttive - ogni possibilità di inserimento di tali invalidi in posti di lavoro non emarginanti.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-produttive, il problema dell'inserimento degli handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio e in quanto tali, avviati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi anche su segnalazione e partecipazione della RSU o del comitato esecutivo della stessa. A tal fine le aziende comunicheranno alla RSU o al comitato esecutivo della stessa notizie utili per raggiungere la finalità di cui sopra anche tramite l'utilizzo di programmi di formazione professionale curati dagli Enti competenti.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dar attuazione ai “sistemi di lavoro protetto”di cui all'art. 25 della legge 30 marzo 1971 n. 118. In tale spirito convengono di intervenire presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato e affrontato con la maggiore sensibilità.
Ai lavoratori handicappati si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al VI comma dell'art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Capitolo V - Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 24 - Viaggiatori o piazzisti
Il rapporto di lavoro dei Viaggiatori o Piazzisti dipendenti dalle aziende alimentari è regolamentato, per la parte comune, dagli istituti sottoelencati con indicazione tassativa.
Si conferma la rappresentanza distinta dei Viaggiatori o Piazzisti e le peculiarità del rapporto testualmente tratte dagli articoli del CCNL 27 ottobre 1977, richiamate in calce all'accordo di rinnovo 31 maggio 1980 del CCNL del settore alimentare e riportate, con le successive modifiche intervenute, nello specifico Protocollo Aggiuntivo che costituisce parte integrante del presente contratto.
Articoli parte comune che si applicano anche ai viaggiatori o piazzisti.

Capitolo II Art. 5 - Sistema contrattuale
‘‘ ‘‘ Art. 6 - Contrattazione aziendale.
Capitolo III Art. 10 - Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive o a ricoprire incarichi
sindacali provinciali o nazionali.
‘‘ ‘‘ Art. 11 - Affissioni (a decorrere dal 6 luglio 1995).
‘‘ ‘‘ Art. 12 - Versamento dei contributi sindacali.
‘‘ ‘‘ Art. 13 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa.
‘‘ ‘‘ Art. 14 - Affissione del contratto.
Capitolo IV Art. 15 - Assunzione-Precedenze-Documenti- Quota di riserva.
‘‘ ‘‘ Art. 16 - Donne, fanciulli e adolescenti.
‘‘ ‘‘ Art. 17 - Periodo di prova.
‘‘ ‘‘ Art. 18 - Disciplina del rapporto a tempo determinato.
‘‘ ‘‘ Art. 19 - Stagionalità (a decorrere dal 6 luglio 1995).
Capitolo VI Art. 26 - Classificazione dei lavoratori.
‘‘ ‘‘ Art. 27 - Passaggio di livello per mutamento di mansioni.
‘‘ ‘‘ Art. 28 - Prevalenza di mansioni in caso di cumulo.
Capitolo VII Art. 33 - Riposo settimanale.
‘‘ ‘‘ Art. 34 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali.
‘‘ ‘‘ Art. 35 - Ferie.
Capitolo VIII Art. 38 - Occupazione e orario di lavoro.
‘‘ ‘‘ Art. 39 - Sospensione del lavoro.
‘‘ ‘‘ Art. 42 - Servizio militare - Cooperazione Internazionale - Volontariato.
‘‘ ‘‘ Art. 43 - Congedo matrimoniale.
‘‘ ‘‘ Art. 44 - Lavoratori studenti: facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami.
‘‘ ‘‘ Art. 46 - Tutela delle lavoratrici madri.
‘‘ ‘‘ Art. 49 - Visite mediche di controllo.
Capitolo IX Art. 51 - Minimi tabellari mensili.
‘‘ ‘‘ Art. 52 - Indennità di contingenza - E.D.R.
‘‘ ‘‘ Art. 53 - Aumenti periodici d'anzianità.
‘‘ ‘‘ Art. 60 - Trasferimenti (a decorrere dal 6 luglio 1995).
‘‘ ‘‘ Art. 61 - Prestiti (a decorrere dal 6 luglio 1995).
Capitolo XI Art. 66 - Regolamento aziendale e norme speciali.
‘‘ ‘‘ Art. 67 - Disciplina aziendale.
‘‘ ‘‘ Art. 68 - Provvedimenti disciplinari.
‘‘ ‘‘ Art. 69 - Ammonizione - Multa - Sospensione.
‘‘ ‘‘ Art. 70 - Licenziamento per cause disciplinari.
‘‘ ‘‘ Art. 71 - Visite di inventario e visite personali di controllo.
Capitolo XII Art. 73 - Trattamento di fine rapporto - Anticipazioni.
‘‘ ‘‘ Art. 74 - Previdenza complementare volontaria (a decorrere dal 6 luglio 1995).
‘‘ ‘‘ Art. 75 - Trattamento di previdenza per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia o piazzisti.
‘‘ ‘‘ Art. 76 - Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro.
‘‘ ‘‘ Art. 77 - Indennità in caso di morte.
‘‘ ‘‘ Art. 78 - Cessione, trasformazione e trapasso d'azienda. Trasferimenti di azienda.
Capitolo XIII Art. 80 - Controversie individuali e plurime.
‘‘ ‘‘ Art. 81 - Controversie collettive.
‘‘ ‘‘ Art. 82 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali.
‘‘ ‘‘ Art. 83 - Trattamenti di miglior favore.
‘‘ ‘‘ Art. 84 - Sostituzione degli usi.
‘‘ ‘‘ Art. 85 - Norme generali.
‘‘ ‘‘ Art. 86 - Decorrenza, durata e procedure di rinnovo.
‘‘ ‘‘ Art. 87 - Disposizione finale.


Art. 25 - Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice attesa o custodia
Sono considerati addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi.
A tali lavoratori si applicano le specifiche disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 del CCNL e, ove non modificate da tali clausole, quelle di cui al provvedimento sopra citato e al R.D.L. 15 maggio 1923, n. 692 e successive modifiche e integrazioni.

Capitolo VI - Classificazione del personale
Art. 26 - Classificazione dei lavoratori
I - Classificazione
[…]
Le eventuali controversie sull'applicazione dell'inquadramento, così come l'inquadramento del personale derivante da innovazioni tecnologiche e/o nella organizzazione del lavoro che comportino modifiche di mansioni, saranno oggetto di contrattazione tra la Direzione aziendale e la RSU o il comitato esecutivo della stessa e, per i viaggiatori o piazzisti, le rappresentanze sindacali di cui agli artt. 18 e 19 del relativo Protocollo.
II - Mobilità professionale
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, dell'organizzazione, della produttività e delle capacità professionali stesse.
Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere obiettivi di efficienza produttiva e di valorizzazione delle capacità professionali e della qualità della produzione.
Le sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro tra le parti su richiesta anche di una di esse.
Per il conseguimento degli accennati obiettivi verranno esaminate tra la Direzione e la RSU o il comitato esecutivo della stessa, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali: ricomposizione ed arricchimento delle mansioni, rotazione su diverse posizioni di lavoro, realizzandole attraverso fasi sperimentali reversibili anche con fasi di lavoro di gruppo compatibili con le situazioni tecnico-organizzative in essere nel processo produttivo, con le relative esigenze di produttività supportate, se necessario, da programmi di formazione professionale e corsi di addestramento.
Il sistema potrà prevedere anche una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive della azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica e illimitata.
[…]
III - Commissione paritetica nazionale per lo studio della classificazione dei lavoratori
Le Parti convengono di attivare entro il 1995 una Commissione Tecnica Paritetica avente il compito di delineare i criteri guida di una riforma del sistema classificatorio in rapporto al rinnovo del presente CCNL per la parte normativa.
L'Osservatorio e le Parti stipulanti che lo compongono effettueranno una sessione di lavoro nel mese di ottobre 1995 per individuare indirizzi anche alternativi, che tengano conto delle esperienze realizzate nel settore, sui quali dovranno basarsi i lavori della citata Commissione.
In questo quadro la Commissione avrà il compito di:
a) valutare la portata e le implicazioni dei processi di innovazione tecnologica e/o organizzativa;
b) svolgere attività di studio, ricerca e confronto in merito alla classificazione dei lavoratori al fine di fornire alle Parti stipulanti elementi di valutazione circa il rapporto tra professionalità e classificazione;
c) esaminare le problematiche relative all'accesso del personale femminile ad attività professionali e/o quelle riferite all'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) individuare criteri di valutazione delle professionalità in relazione agli esiti degli studi ed esami di cui ai precedenti punti, nonché ipotesi di integrazione o modifica dell'attuale assetto classificatorio anche sulla base di una diversa articolazione della struttura dell'inquadramento.
In questo quadro potranno essere, ad esempio, esaminati nuovi criteri di riconoscimento della professionalità atti a rendere più attuali le vigenti declaratorie, valutando anche l'opportunità di introdurre nuovi livelli di inquadramento.
Tale Commissione completerà i propri lavori entro il giugno 1997.
Dopo tale data ed entro il giugno del 1998, l'Osservatorio e le Parti stipulanti che lo compongono determineranno la coerenza dei risultati raggiunti dalla Commissione con le varie realtà merceologiche del settore alimentare con l'obiettivo di individuare i principi ispiratori della suddetta riforma.

Capitolo VII - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 30 - Orario di lavoro
Ai soli fini contrattuali la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata, con decorrenza 1 gennaio 1993, in 39 ore settimanali, a tal fine utilizzando i riposi individuali di cui al comma 14 del presente articolo, con conseguente esclusione dei periodi di stagionalità.
Eventuali modifiche del regime di orario settimanale aziendalmente in atto (realizzazione delle 39 ore settimanali come media plurisettimanale e passaggio dalle 40 ore alle 39 e viceversa), in relazione a ragioni tecnico-organizzative e di mercato, saranno oggetto di confronto, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni previste dal successivo comma 21, in un apposito incontro con la RSU che l'azienda dovrà attivare in ordine a tali programmazioni e al godimento delle ore di riposi individuali - di cui al comma 14 del presente articolo, secondo i criteri stabiliti dai commi 15, 21, 22 e 23 - non utilizzati.
La determinazione dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi e agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi.
In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per mobilità, infortuni e altre assenze retribuite.
L'orario settimanale di lavoro sarà concentrato su 5 giorni: eventuali eccezioni per una distribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede aziendale per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive.
[…]
Per gli autisti e loro eventuali accompagnatori, custodi, guardiani, portieri, fattorini, infermieri è consentito il superamento dell'orario normale di cui al 1° comma al di fuori delle procedure previste dal presente articolo con la corresponsione della maggiorazione del 45 per cento.
[…]

Programmazione annuale degli orari di lavoro
Nell'intento di assicurare la più razionale utilizzazione degli impianti ai fini del conseguimento di un sempre migliore livello di produttività e di salvaguardia dei livelli qualitativi di produzione nonché, comunque, delle punte di maggiore intensità produttiva e confermando l'esclusione dei periodi di attività stagionali tenendo anche conto degli aspetti sociali di interesse dei lavoratori, entro il 1° trimestre di ciascun anno si svolgerà un incontro a livello aziendale nel corso del quale, previa illustrazione della Direzione aziendale alla RSU o al comitato esecutivo della stessa, saranno esaminati i programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie, all'utilizzo dei riposi individuali in sostituzione delle ex festività e di quelli a titolo di riduzione d'orario, dei riposi individuali non utilizzati ai fini del raggiungimento della prestazione normale di 39 ore, nonché le prospettive - ragionevolmente prevedibili - di utilizzo della flessibilità degli orari, di significativi ricorsi al lavoro supplementare e straordinario, alle assunzioni dovute alla stagionalità della produzione e dei consumi. In tale occasione saranno altresì esaminate eventuali prevedibili esigenze di distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni di cui al comma 6 del presente articolo.
L'esame di cui al precedente paragrafo, finalizzato a una programmazione annuale che salvaguardi le punte di maggiore intensità produttiva nonché i periodi di stagionalità, esaurisce, attraverso la verifica delle esigenze, laddove sia richiesta dalle singole disposizioni contrattuali, le previsioni di cui agli istituti sopra citati.
Ove, nel corso dell'anno, dovessero presentarsi esigenze di variazione rispetto alla programmazione per i singoli istituti, anche in relazione alle esigenze di flessibilità complessiva che caratterizzano taluni settori, in appositi incontri si procederà all'aggiornamento di programmi e previsioni.
[…]
Terza nota a verbale
Con riferimento al comma sesto del presente articolo e al comma quinto dell'art. 31, le parti confermano che la contrattazione riguarda solo ed esclusivamente la verifica delle esigenze di distribuzione dell'orario di lavoro su sei giorni o di effettuare prestazioni supplementari e straordinarie nell'ambito del pacchetto di ore contrattuali.

Flessibilità degli orari
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità, e/o alla disponibilità della materia prima, l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino a un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo - di 56 ore per anno solare o per esercizio.
In tali casi l'azienda informerà la RSU o il comitato esecutivo della stessa, per esaminare preventivamente le esigenze anzidette ai fini di determinare la realizzazione per l'intera azienda o per parte di essa, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, entro i limiti dell'orario normale di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale. Gli scostamenti eventuali dalla previsione programmatica saranno tempestivamente comunicati alla RSU o al comitato esecutivo della stessa.
Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmate saranno compensate con le maggiorazioni contrattuali.
[…]
Le modalità applicative, relative all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSU o comitato esecutivo della stessa.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salve le ipotesi di turni continuativi e accordi tra le parti.
L'attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

Art. 31 - Lavoro supplementare, straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare, oltre le 40 ore settimanali e al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro supplementare e a quello straordinario è consentito a titolo esemplificativo nel caso di: impraticabilità delle strade; interruzioni di erogazione di energia; punte anomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non prevedibili con vincolanti termini di consegna; necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti; esigenze eccezionali connesse a imprescindibili lavori preparatori, accessori e complementari all'attività di produzione; necessità di far fronte ad impreviste esigenze connesse alla deperibilità delle materie prime con conseguenti ricadute sulla qualità delle stesse; necessità non programmabili connesse al ricevimento e/o spedizione di prodotti; necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno (quali ad esempio bilanci, inventari).
Del lavoro di cui sopra sarà data successiva comunicazione alla RSU o al comitato esecutivo della stessa.
Al di là dei casi previsti dal precedente 3° comma, eventuali ipotesi di lavoro oltre le 40 ore settimanali saranno contrattate preventivamente tra Direzione aziendale e RSU o comitato esecutivo della stessa, nei limiti di 80 ore annue pro-capite. Oltre tale limite non è consentito il ricorso al lavoro oltre le 40 ore settimanali.
[…]
Dichiarazione comune
Tenuto conto di quanto previsto in materia di orario di lavoro nel presente contratto, le parti confermano che il ricorso al lavoro straordinario avverrà nello spirito delle intese interconfederali e nel rispetto delle specifiche normative contrattuali.

Art. 32 - Riposo per i pasti
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 30 piene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa una adeguata sosta per la consumazione dei pasti.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Per le donne e i minori che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 con orario di lavoro di 8 ore consecutive ai sensi della legge n. 653 del 26 aprile 1934, il riposo intermedio è di mezz'ora che sarà computata ai fini retributivi come lavoro effettivamente prestato.
Per gli uomini addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto, effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive, sarà corrisposta una maggiorazione del 6,50 per cento sulla retribuzione.
[…]
Nota a verbale
Gli ultimi due commi del presente articolo non si applicano alle aziende aderenti all'Anicav, all'Aiipa (conserve vegetali), all'Airi, all'Italmopa, all'Unipi e a Pescaconserve.

Art. 33 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale è disciplinato dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, e successive variazioni e integrazioni e coincide normalmente con la domenica, salve le deroghe stabilite dalla legge stessa.

Capitolo VIII - Interruzione e sospensione del lavoro - Diritti e tutele
Art. 37 - Recuperi

É ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 46 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore e in particolare quelle di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026.
[…]

Art. 48 - Infortunio sul lavoro
Ogni infortunio di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto il quale provvederà affinché sia espletata, se del caso, la denuncia di legge.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso il lavoratore conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di livello.
[…]

Capitolo IX - Trattamento economico, indennità varie
Art. 57 - Indennità varie: per uso di mezzi di trasporto appartenenti ai lavoratori; disagio; istruzione figli; speciale di campagna
Indennità di disagio
Industria lattiero-casearia
1. Stufatori di emmenthal. - In considerazione dell'elevato peso delle forme e del particolare ambiente nel quale avviene la lavorazione, agli operai che eseguono direttamente tale lavorazione verrà corrisposta una indennità particolare pari al 23 per cento della paga globale di fatto.
2. Cellisti. - A coloro che svolgono la loro prevalente attività nelle celle frigorifere verrà corrisposta un'indennità pari al 12 per cento della paga globale di fatto.
3. Lavanderie a mano. - Agli addetti alle lavanderie a mano verrà corrisposta, per il periodo di effettiva prestazione, una indennità pari al 7 per cento della paga globale di fatto.
[…]
Ai lavoratori addetti normalmente a lavorazioni che si svolgono in ambienti a temperatura particolarmente bassa o particolarmente elevata, in relazione al minore o maggiore disagio derivante dalla temperatura ambiente, verrà corrisposta, nei limiti delle fasce indicate in appresso, una indennità suppletiva ordinaria denominata “di disagio” da calcolarsi sul minimo tabellare e sull'indennità di contingenza:
- percentuale dal 3 al 6 per cento per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, viene mantenuta da 0 a 6 gradi centigradi;
- percentuale dal 3 al 5 per cento per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, viene mantenuta da oltre 6 fino a 15 gradi centigradi;
- percentuale dal 3 al 5 per cento per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, risulta superiore ai 35 gradi centigradi.
La determinazione delle indennità anzidette (dal 3 al 6 per cento e dal 3 al 5 per cento), in relazione alla particolarità dell'industria e alle differenti situazioni aziendali sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall'Associazione territoriale degli industriali, e i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Detta indennità, per i lavoratori addetti normalmente a lavorazioni che si svolgono in ambienti a temperatura particolarmente bassa o particolarmente elevata sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate e non sarà considerata nel computo delle maggiorazioni per eventuali lavori supplementari o straordinari, né sarà considerata retribuzione ad alcun effetto.

Industria dolciaria
Estratto dell'accordo aggiuntivo nazionale per gli operai dell'industria dolciaria. Allegato al CCNL del 15 dicembre 1960.
A) Indennità disagio freddo
Agli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali in cui, per esigenze di lavoro, la temperatura media ambientale deve essere mantenuta costantemente pari o inferiore a 7 sopra zero, verrà corrisposta una indennità suppletiva oraria denominata “disagio freddo” nella seguente misura: lire 9 orarie per i locali a temperatura da 7 sopra zero a 0 gradi, limitatamente al periodo di lavoro effettivamente prestato nelle condizioni di ambiente sopra indicate.
Detta indennità spetta pure agli operai addetti a lavori per i quali gli stessi debbono saltuariamente trattenersi o introdursi ripetutamente nelle giornate lavorative in detti locali, limitatamente al periodo in cui sono adibiti a tali lavori.
B) Indennità disagio caldo
Agli operai addetti a forni wafers o a tank, agli addetti alla bocca di forno a piani estraibili, a quelli addetti alla bocca dei forni fissati a pala, e a quegli operai che debbono lavorare a pari temperatura, verrà concessa un'indennità denominata “disagio caldo”di lire 7 orarie.
[…]
Operai comuni. - Sono gli addetti alle operazioni di insacchettamento. Ad essi verrà corrisposta una maggiorazione di lire 5 orarie limitatamente al periodo in cui sono adibiti a tale lavoro.
[…]

Industria carni
Indennità disagio freddo, disagio caldo e lavori in ambienti bagnati.
Ai lavoratori che prestano la loro attività nelle lavorazioni qui di seguito indicate sarà corrisposta, nei limiti delle fasce indicate in appresso, un'indennità suppletiva ordinaria denominata “di disagio” da calcolarsi sul minimo tabellare del livello di appartenenza e sulla indennità di contingenza.
Disagio freddo: percentuale dal 4 per cento al 7 per cento per temperature da 5 gradi sotto zero a 5 gradi sopra zero; percentuale dal 6 per cento al 10 per cento per temperature inferiori ai 5 gradi sotto zero.
Indennità di luoghi particolarmente bagnati: mattazione o sventramento, budelleria, lavanderia, tripperia, cottura prosciutti e, per gli scatolifici, scongelamento carni, spolpatura e disossatura: percentuale dal 3 per cento al 6 per cento.
Indennità disagio caldo: percentuale dal 4 per cento al 6 per cento per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura per necessità di esercizio sia superiore a 38 gradi.
La determinazione delle indennità anzidette, in relazione alla particolarità dell'industria e alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dalla associazione territoriale degli industriali, e i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Le indennità di cui sopra saranno corrisposte limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato, non calcolando i periodi di tempo inferiori ai 10 minuti consecutivi.
Agli effetti del computo delle indennità in questione, i singoli periodi di tempo trascorso nelle attività anzidette, sempre che ogni singolo periodo non sia inferiore ai 10 minuti consecutivi, saranno sommati. Le frazioni superiori alla mezz'ora risultanti da detta somma saranno arrotondate ad ora.
[…]

Industria delle bevande analcoliche
A quei lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in celle frigorifere per il tempo effettivo da essi trascorso in detti ambienti, sarà concessa un'indennità denominata “indennità disagio freddo” pari al 6 per cento del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza del 6° livello. Agli effetti del computo giornaliero della permanenza negli ambienti freddi di cui sopra verranno sommati i singoli periodi.
Dal computo totale la frazione inferiore ai 30 minuti verrà esclusa, mentre verrà arrotondata a ora la frazione superiore ai 30 minuti.

Industria della birra
Ai lavoratori addetti costantemente e stabilmente alle cantine di fermentazione e di deposito, alle sale di cottura e ai piani di torrefazione delle malterie, ai cassoni di germinazione e alle aie di germinazione, alla saldatura autogena e ai fuochisti, nonché, limitatamente al tempo per il quale rimangono effettivamente utilizzati in tale mansione, agli addetti al controllo delle bottiglie alle stazioni luce verrà corrisposta un'indennità suppletiva ordinaria denominata “di disagio”da stabilirsi dal 9 al 13 per cento del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza del livello di appartenenza.
La determinazione dell'indennità anzidetta, in relazione alla particolarità dell'industria e alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall'associazione territoriale, e i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Detta indennità sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate […]

Industria risiera
A tutti gli addetti alla macinazione della lolla, oppure all'insacco, verrà corrisposta un'indennità nella misura del 10 per cento della paga globale di fatto.
Le due indennità per gli addetti all'una o all'altra mansione, non sono cumulabili.

Industria molitoria e della pastificazione
A) Industria della macinazione
Agli operai addetti:
1) allo scarico del grano nelle tramogge, tranne il caso della introduzione del grano con elevatori a tazza o a catena e trasporto a cassa chiusa;
2) alla prepulitura e alle operazioni di battitura a mano di sacchi, sempre che non esistano impianti di aspirazioni atti a depurare l'ambiente dalla polvere: sarà corrisposta, per il tempo dedicato a quelle operazioni, un'indennità nella misura dal 7 per cento all'11 per cento della paga globale di fatto.
La determinazione dell'indennità anzidetta, in relazione alle particolarità dell'industria e alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale e la RSU o il comitato esecutivo della stessa.
Ai facchini addetti ai lavori pesanti che portano cioè a spalla colli da quintale, ferma restando la loro qualifica di operai di 6° livello (ex 3a categoria), sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti, una maggiorazione di salario corrispondente al 30 per cento della differenza tra il minimo tabellare dell'operaio di 5° livello (ex 2a categoria) e quello di 6° livello (ex 3a categoria).
B) Industria della pastificazione
Agli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali nei quali, per esigenze di lavoro, la temperatura e l'umidità ambientali congiuntamente raggiungano o superino rispettivamente 35 gradi e il 75 per cento, sarà corrisposta, per il lavoro da essi prestato nelle condizioni di ambiente sopra indicate, un'indennità nella misura dal 10 per cento al 16 per cento della paga globale di fatto.
La determinazione dell'indennità anzidetta, in relazione alle particolarità dell'industria e alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall'associazione territoriale degli industriali, e i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Ai facchini addetti ai lavori pesanti, che portano cioè a spalla colli da quintale, ferma restando la loro qualifica di operai di 6° livello (ex 3a categoria), sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti, una maggiorazione di salario corrispondente al 30 per cento della differenza tra il minimo tabellare dell'operaio di 5° livello (ex 2a categoria) e quello di 6° livello (ex 3a categoria).

Industria delle conserve ittiche
Ai lavoratori che prestano la loro attività nelle lavorazioni nelle celle frigorifere sarà corrisposta, nei limiti della fascia indicata in appresso, un'indennità suppletiva ordinaria denominata “di disagio”da calcolarsi sul minimo tabellare e sull'indennità di contingenza del livello di appartenenza.
Disagio freddo: percentuale dal 4 al 6 per cento per temperatura da 5 gradi sotto zero a 5 sopra zero; percentuale dal 6 al 9 per cento per temperatura inferiore ai 5 gradi sotto zero.
La determinazione dell'indennità anzidetta, in relazione alla particolarità dell'industria e alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita o rappresentata dalle associazioni territoriali degli industriali, e i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
L'indennità di cui sopra sarà corrisposta limitatamente al periodo di tempo di effettivo lavoro prestato, non calcolando il periodo di tempo inferiore ai 10 minuti consecutivi.
Agli effetti del computo dell'indennità in questione, i singoli periodi di tempo trascorsi nell'attività anzidetta, sempre che ogni singolo periodo non sia inferiore ai 10 minuti consecutivi, saranno sommati.

Industria saccarifera
Premi alle stazioni disagiate
É prevista la contrattazione a livello aziendale per la determinazione di un “premio per disagio”da concordarsi per gli addetti alle stazioni in calce indicate (1) quando ricorrano gli estremi a fianco di ciascuna di esse specificati.
Il “premio per disagio”di cui sopra sarà contrattato nell'ambito compreso tra la misura minima del 2,60 per cento e la misura massima del 5,20 per cento del minimo tabellare fermo restando che le eventuali situazioni di miglior favore già in atto verranno conservate in sostituzione di quanto sopra concordato.
Nelle more delle trattative per l'istituzione del premio sarà versato agli aventi diritto un compenso pari al 2,60 per cento.

(1) Stazioni che possono essere disagiate in una o più fabbriche:
1) Silos bietole tradizionali - gli addetti alla rimozione delle piastre di copertura delle canalette dei silos e al convogliamento delle bietole nelle canalette stesse senza mitrailleuse o altro mezzo meccanico.
2) Forno a calce dove il caricamento del forno e/o lo sfornamento è fatto a mano.
3) Idratazione calce (latte calce) - addetti all'alimentazione a mano degli spegnitori calce (Mik) e/o addetti allo sgombero dei decantatori latte calce dove lo stesso non è fatto con appositi apparecchi a scarico continuo o periodico.
4) Diffusione classica - gli addetti ai diffusori.
5) Filtri presse di zuccherifici con apertura e chiusura a mano con chiusura idraulica a scarico a mano.
6) Filtri a sacco - filtri a sacco di raffineria, filtri Danek e Mares.
7) Centrifughe con scarico ad estrazione a mano dalla parte superiore con scarico a mano (a mezzo pala) dal fondo.
8) Forni elettrici disagiata. 9) Casse e celle di reazione - lo scarico a mano del saccarato.

10) Forni potassa (salino) disagiata.

Indennità speciale di campagna (conserve vegetali)
Viene corrisposta - salvo che la contrattazione aziendale di secondo livello non disponga diversamente - un'indennità speciale di campagna per i soli lavoratori stagionali addetti ai processi di lavorazione e trasformazione del pomodoro e pisello freschi La misura di detta indennità è fissata nel 6,5 per cento dei minimi tabellari in vigore alle singole scadenze.
Dichiarazione a verbale
L'indennità speciale di campagna sarà conservata ai lavoratori stagionali addetti alla lavorazione e alla trasformazione di altri prodotti freschi laddove la stessa risulti già corrisposta. L'indennità speciale di campagna sarà inoltre conservata ai lavoratori fissi che già ne fruivano.

Art. 58 - Cottimi
Le parti riconoscono che nelle industrie dei settori rappresentati dalle associazioni firmatarie del presente contratto non si effettua di regola lavoro a cottimo. Per il caso in cui la questione dovesse sorgere concordano di adottare la regolamentazione di cui al CCNL 31 maggio 1980.

Capitolo X - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
In applicazione di quanto previsto dal DLgs n. 626 del 19 settembre 1994, dall'Accordo interconfederale 22 giugno 1995 - le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate - e in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria, è stata definita la seguente disciplina in merito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
1) Numero dei rappresentanti
a) All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza nei seguenti numeri:
1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti a tempo indeterminato;
3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti a tempo indeterminato;
6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti a tempo indeterminato.

Norma transitoria
Nelle aziende o unità produttive in cui sia già costituita la RSU, la stessa designa al proprio interno il rappresentante per la sicurezza, la cui nomina sarà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nelle unità produttive operino le RSA delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure da tale Accordo richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a sedici, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
In assenza delle rappresentanze sindacali di cui sopra, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
b) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si applicheranno le specifiche norme dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
L'elezione/designazione del rappresentante per la sicurezza dovrà avvenire ed essere comunicata antro il 15 novembre 1995.
2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono quelle previste dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Fermo restando quanto previsto al punto 2.1, parte I del citato Accordo interconfederale, le visite agli ambienti di lavoro si svolgeranno, al fine di favorire il migliore e più sollecito approfondimento di eventuali problematiche, anche congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un addetto da questi incaricato, nonché con il responsabile del reparto interessato.
4) Modalità di consultazione - Informazioni e documentazione aziendale
Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale, si intendono richiamati i punti 2.2 e 2.3, parte I dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
5) Permessi
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, a ciascun rappresentante per la sicurezza saranno attribuite, per l'espletamento della sua attività, 40 ore annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si fa riferimento a quanto previsto dalla parte I, punto 1.1 dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza
Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun rappresentante per la sicurezza di cui alla parte I, punto 3 dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.
7) Riunioni periodiche
In applicazione del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 626/1994, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
Nota a verbale
Le Parti si danno atto che il rappresentante per la sicurezza è l'interlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione ricevuta in relazione alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

Art. 63 - Indumenti di lavoro e oneri in natura
Indumenti di lavoro
Industria degli alimenti zootecnici
Le aziende forniranno in uso gratuito ai lavoratori appartenenti alle ex categorie operaie una tuta all'anno.

Industria delle carni
Per i lavori che dovranno essere effettuati nelle celle frigorifere, le aziende terranno in dotazione per uso dei lavoratori giubbotti imbottiti o maglioni, copricapo e guanti.
Agli operai verranno fornite annualmente due paia di calze di lana.
Ai lavoratori, che svolgono normalmente la loro attività in luoghi particolarmente bagnati, mattatoio e sventramento (lavanderia - budelleria - tripperia - cottura prosciutti), verranno forniti in uso un paio di zoccoli di legno o di zoccoli con stivaletto, un grembiule impermeabile.
Le aziende forniranno annualmente in uso, agli operai, un camiciotto o tuta, e alle operaie una vestaglia.
Agli addetti allo spolpo verrà fornito in uso un grembiule di cuoio.

Industria dolciaria
A tutti i lavoratori, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato e per un periodo inferiore a quattro mesi, le aziende daranno in uso i seguenti indumenti:
donne: grembiule a vestaglia e cuffia;
uomini: calzoni e giacca oppure tuta.
Resta, però, inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso indumenti diversi da quelli sopra descritti, dovranno applicare il presente articolo solo quando gli indumenti diversi si renderanno inservibili.
Per gli operai che lavorano permanentemente in ambiente in cui la temperatura si aggira intorno a 0 gradi, le aziende dovranno fornire in uso i seguenti indumenti protettivi: zoccoli di legno, guanti protettivi, giacchettoni di pelo.

Industria lattiero casearia
Per gli operai addetti alle celle frigorifere, alle saline, alle lavanderie a mano, l'azienda dovrà tenere in dotazione, per uso dei lavoratori, indumenti e zoccoli atti a tali lavorazioni.
In particolare per i lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente bagnati l'azienda darà in uso zoccoli o, a richiesta dei lavoratori, stivaletti di gomma.
Saranno altresì concessi in uso guanti di gomma agli operai che lavorano costantemente con le mani immerse nell'acqua.
Lavorazione del pecorino.
Per gli operai addetti alle celle frigorifere, alla salagione, alla lavanderia a mano, l'azienda dovrà tenere in dotazione, per uso dei lavoratori indumenti e zoccoli atti a tali lavorazioni.
In particolare per i lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente bagnati l'azienda darà in uso zoccoli o, a richiesta dei lavoratori, stivaletti di gomma.
Saranno altresì concessi in uso guanti di gomma agli operai che lavorano costantemente con le mani immerse nell'acqua.

Industria delle acque e bevande gassate
Agli operai sotto specificati addetti a lavorazioni comportanti un particolare disagio verranno forniti i seguenti indumenti protettivi:
a) zoccoli di legno o calzature equivalenti a tutti coloro che lavorano normalmente in ambienti con pavimenti bagnati;
b) grembiule a cuffia alle donne e tuta o indumento equivalente agli uomini, quando il personale deve adempiere a lavori in locali o alla presenza di macchine che possano accelerare la normale usura di indumenti;
c) per il personale addetto alla distribuzione, le eventuali situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda in materia di indumenti da lavoro verranno sancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale.
Analogamente si opererà per quanto riguarda eventuali situazioni di fatto in ordine a indumenti da lavoro diversi da quelli previsti ai punti a) e b).

Industria delle acque minerali e bibite in acque minerali
Per quanto concerne l'eventuale fornitura di indumenti da lavoro, è fatto rinvio alle consuetudini aziendali in atto.

Industria della distillazione di alcoli e di acquaviti
Ai lavoratori addetti alla conduzione delle caldaie a vapore e ai meccanici, con anzianità ininterrotta di servizio presso la stessa azienda superiore ad un anno, le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta di lavoro all'anno rinnovabile alla scadenza di ogni singolo anno compiuto.
Agli operai addetti alla estrazione delle materie tartariche e a quelli addetti alla manipolazione di acidi qualunque sia l'anzianità di servizio, sarà data in uso una tuta di lavoro.

Industria della birra e del malto
Agli operai sotto specificati addetti a lavorazioni comportanti un particolare disagio verranno forniti i seguenti indumenti protettivi:
a) zoccoli di legno a tutti coloro che lavorano permanentemente in ambienti con pavimenti bagnati;
b) stivali di gomma a coloro che sono addetti al lavaggio dei serbatoi operando nell'interno dei serbatoi stessi;
c) maglie di lana, mutande o equivalenti indumenti protettivi e calze di lana (3 paia all'anno) agli addetti alle cantine di fermentazione e di deposito e ai filtratori;
d) grembiuli al personale addetto alle macchine che possono dare spruzzi costanti di acqua o di birra.
Le eventuali situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda in materia di indumenti da lavoro verranno sancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale.
Le aziende forniranno in uso ai lavoratori fissi e stagionali una tuta all'anno.

Industria delle conserve vegetali
Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto presso le singole aziende, si conviene che ai lavoratori, che già non ne usufruissero, le aziende forniranno in uso ogni anno i seguenti indumenti: una tuta per gli uomini; un grembiule e una cuffia o retina per capelli per le donne.
Ai lavoratori addetti a mansioni che si svolgono in locali particolarmente bagnati verranno forniti, in uso gratuito, un paio di stivaletti di gomma e un grembiule di gomma.
I lavoratori saranno responsabili della buona tenuta degli indumenti limitatamente al dolo o colpa propria.

Industria risiera
Le aziende forniranno in uso gratuito agli operai una tuta all'anno.

Industrie alimentari varie
Agli operai addetti alla produzione verranno forniti in uso in quanto compatibili con il genere di lavoro svolto dagli operai stessi:
donne: grembiule a vestaglia e cuffia;
uomini: calzoni e giacca oppure tuta.
Resta però inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso indumenti diversi da quelli sopra descritti, dovranno applicare il presente articolo solo quando gli indumenti diversi predetti attualmente in uso si renderanno inservibili.

Industria molitoria e della pastificazione
Le aziende sono tenute:
a) a fornire gratuitamente in uso (nell'ambito dello stabilimento) a tutti gli operai indumenti da lavoro e di protezione prescritti dalla legge e quelli resi eventualmente obbligatori dalla stessa azienda;
b) a mettere a disposizione degli operai che lavorano nei piazzali tele cerate di protezione dalla pioggia;
c) a mettere a disposizione degli operai che lavorano in locali particolarmente bagnati zoccoli di legno;
d) a fornire in uso gratuito agli operai una tuta all'anno.

Industria delle conserve ittiche
Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto presso le singole aziende, si conviene che, ai lavoratori che già non ne usufruissero, le aziende forniranno in uso ogni anno i seguenti indumenti: una tuta per gli uomini, un grembiule e una cuffia o retina per capelli per le donne.
Ai lavoratori addetti a mansioni che si svolgono in locali particolarmente bagnati verranno forniti, in uso gratuito, un paio di stivaletti di gomma e un grembiule di gomma.
I lavoratori saranno responsabili della buona tenuta degli indumenti, limitatamente al dolo o colpa propria.

Industria saccarifera
L'Azienda fornirà in uso gratuito al personale dipendente addetto ai sottonotati reparti gli indumenti di lavoro a fianco di ciascuno indicati:
- Addetti allo scarico di polpe dai diffusori: calzature adeguate (zoccoli o calzature di gomma).
- Addetti ai filtri presse: guanti di tela forte.
- Addetti ai forni da potassa: guanti di tela forte.
- Addetti alle turbine di pilè: guanti di tela forte.
- Sfornatori dei forni da calce: guanti di tela forte, grembiule di tela.
- Addetti al latte di calce: combinazione o grembiule di tela, zoccoli, schermo facciale oculare protettivo.
- Bertellisti: maglia e calzoni in assegnazione definitiva.
- Saldatori ossiacetilenici e saldatori tubisti, intendendosi per tali i saldatori elettrici: una tuta, guanti incombustibili e calzature isolanti.
- Fonditori e forgiatori: grembiule adeguato al lavoro.
- Meccanici di ispezione e loro aiuti, ingrassatori, fuochisti, elettricisti, addetti alla pulizia e manutenzione interna degli apparecchi (caldaie, diffusori, saturatori, concentratori, bolle di cottura, condensatori, mescolatori di masse cotte, casse fermentazione, apparecchi distillerie, mulini e simili): combinazione di tela o pantaloni a bretella larga secondo le necessità del lavoro.
Lieviterie.
- Fermentazione: stivali di gomma; per tutti gli addetti a lavori in locali bagnati: zoccoli.
- Donne addette alla confezione: grembiule e cuffia.
Acido lattico.
- A chi lavora a contatto dell'acido lattico: una tuta e zoccoli.
Servizi generali.
- A coloro che sono addetti allo scarico e rifornimento nafta: una tuta e zoccoli.
- Personale addetto ai piazzali e guardiani che devono restare al lavoro anche in caso di pioggia: impermeabile e copricapo di tela cerata che potranno essere in dotazione delle squadre e intercambiabili tra esse; nella stagione rigida per i guardiani sono prescritti gli stivaloni di gomma.
Gli operai i quali dovessero lavorare a contatto o esposti all'azione di sostanze irritanti caustiche, velenose o corrosive, saranno dotati dalla azienda, indipendentemente dagli indumenti sopra indicati, dei mezzi protettivi necessari.
L'Azienda fornirà annualmente, a titolo gratuito a tutti gli operai in servizio continuativo nonché agli impiegati tecnici che ne facciano richiesta, non avventizi, la tela occorrente per la confezione di una tuta.

Generi in natura
o Industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole

In sede aziendale verrà contrattato fra Direzione e Consiglio di fabbrica o esecutivo dello stesso l'eventuale corresponsione di generi in natura e la distribuzione di indumenti di lavoro.

Il giorno 22 dicembre 1948, presso il Ministero del lavoro, si sono riuniti, sotto la presidenza dell'on.le Sottosegretario …, assistito dal …, i rappresentanti dei seguenti Enti: …, per la Cgil; …, per la Lcgil; …, per la Fila; …, per la Confindustria; …, per l'Associazione naz. pastai, mugnai centro sud; .., per l'Associazione industriali pastai, mugnai e risieri del Nord.
Ha partecipato inoltre alle trattative il …, Direttore generale dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.
Le parti in relazione alle richieste avanzate dalla Fila e Fulpia con lo schema dell'accordo integrativo al Contratto nazionale normativo per le categorie pastai, mugnai e risieri, convengono quanto segue:
A) Il contratto integrativo sopra menzionato disciplinerà esclusivamente i seguenti istituti:
a) indennità di lavorazione disagiata, nociva e pesante;
b) trattamenti lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia;
c) indumenti di lavoro;
d) qualifiche operai.
[…]

Art. 64 - Spogliatoi
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto: questo locale dovrà rimanere chiuso durante l'orario di lavoro.
Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione dei lavoratori degli armadietti in cui gli stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti personali.

Art. 65 - Utensili di lavoro
Il lavoratore riceverà dall'azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
[…]

Capitolo XI - Norme disciplinari
Art. 67 - Disciplina aziendale
Tutela della dignità della persona
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare alla accettazione o al rifiuto di tali comportamenti la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità di cui all'art. 1 del presente contratto.

Art. 69 - Ammonizione - Multa - Sospensione
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;

13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione.
[…]

Art. 70 - Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:

3) gravi offese verso i compagni di lavoro;

7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;

9) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
10) danneggiamento volontario di impianti e di materiali;

12) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
13) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;

16) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose;
17) insubordinazione grave verso i superiori.

Capitolo XIII - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 85 - Norme generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Protocollo aggiuntivo per i viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende industriali alimentari
Le parti, premesso che:
- con accordo sottoscritto in Roma in data 3l maggio 1980 hanno convenuto di procedere anche al rinnovo del CCNL per i viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende industriali alimentari;
- ferme restando la rappresentanza distinta dei viaggiatori o piazzisti e le peculiarità del rapporto testualmente tratte dagli articoli del CCNL 27 ottobre 1977 richiamate in calce all'accordo medesimo e di seguito trascritte;
- convengono che, con decorrenza dal 1 ottobre 1980, il rapporto di lavoro dei viaggiatori o piazzisti dipendenti da aziende alimentari sia regolamentato, per la parte comune, dagli istituti elencati con indicazione tassativa nel Capitolo V del CCNL, all'art. 24. Appendice all'art. 2 della parte Comune.

Art. 9 - Riposo settimanale
Il viaggiatore o il piazzista ha diritto al riposo festivo settimanale.
[…]

Art. 10 - Prestazione lavorativa settimanale e annuale
La prestazione lavorativa del singolo viaggiatore o piazzista si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate ovvero previa intesa aziendale, su 6 giornate di prestazione continuativa lavorativa, determinando le condizioni relative.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse ai lancio pubblicitario di prodotti il godimento della giornata o delle 2 mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi dell'anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.
[…]

Art. 12 - Posto di lavoro
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita dell'idoneità a svolgere mansioni di viaggiatore o piazzista per infortunio sul lavoro, l'azienda, qualora proceda entro un anno a nuove assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa e alle attitudini personali dell'interessato.
Le aziende con più di 300 dipendenti, sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell'interessato, assumeranno ex novo, entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto, l'infortunato, adibendolo alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
Qualora il lavoratore abbia riportato dall'infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà iscriversi nell'elenco degli invalidi del lavoro, presso gli uffici provinciali dei lavoro, e l'azienda presenterà richiesta di avviamento all'ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.
Qualora invece l'invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il rifiuto dell'interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l'azienda il venir meno dell'impegno di cui ai primi due commi.
[…]

Art. 13 - Norme di comportamento
[…]
Le aziende confermano l'impegno a porre in essere quanto necessario per il pieno rispetto delle norme di legge volte a salvaguardare la salute e l'incolumità dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di diligenza a carico dei viaggiatori o piazzisti nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 21 - Assemblea
Nelle unità produttive con più di 15 viaggiatori o piazzisti, l'assemblea si svolgerà giusta la previsione dell'art. 20, legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]

Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera
Addì, 6 luglio 1995, in Roma
Tra l'Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell'Alcool e del Lievito (Assozucchero); con l'assistenza della Struttura Sindacale di Coordinamento della Federalimentare e della Confederazione Generale dell'Industria Italiana e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil si conviene:
Nell'ambito del Contratto unico 6 luglio 1995 per gli addetti all'industria alimentare, sono concordate le seguenti specifiche disposizioni per gli addetti all'industria saccarifera, da considerarsi peculiari ai settore medesimo per le sue particolari caratteristiche tecnico-produttive e contrattuali.

Dette specifiche norme, sostitutive o integrative di norme del contratto unificato, costituiscono parte integrante del contratto stesso.

Norme sostitutive
1 - L'art. 1 - Osservatorio nazionale di settore - è sostituito dal seguente:
Osservatorio nazionale settore saccarifero

La normativa prevista dal CCNL per l'industria alimentare è sostituita dalla seguente:
Le parti concordano di considerare superato in termini positivi ogni aspetto di sperimentalità operativa dell'Istituto di cui agli accordi specifici stipulati in sede nazionale saccarifera in data 24 luglio 1990 e 8 maggio 1991, conferendo, pertanto, all'Osservatorio del settore saccarifero dignità di istituto contrattuale permanente.
Trovano, quindi, piena conferma gli accordi sopra citati, che si intendono qui per brevità integralmente trascritti con l'aggiunta delle integrazioni seguenti.
Il rinvio vale, ovviamente, pure per la disponibilità di risorse prevista a carico dell'Assozucchero.
I compiti tecnici dell'Osservatorio sono anche estesi a:
- il quadro macroeconomico e la situazione generale del settore;
- analisi sui sistemi di relazioni industriali nell'industria saccarifera europea;
- evoluzioni delle normative comunitarie su temi di reciproco interesse;
- esiti operativi a consuntivo della contrattazione di secondo livello;
- studi circa esperienze di organizzazione del lavoro e di inquadramento professionale, con possibilità di esame comparato nell'ambito comunitario;
- analisi e aspetti di formazione e coordinamento circa la sicurezza del lavoro;
- studi in tema di ecologia e ambiente esterno.
Le parti componenti l'Osservatorio del settore saccarifero potranno avvalersi dei supporti informativi specifici delle rispettive organizzazioni europee (CEFS e SETA).
L'Osservatorio, infine, potrà assumere compiti e veste di supporto tecnico alle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali anche in sede negoziale.

2 - Comitati aziendali europei di gruppo
Con riferimento alla Direttiva 22 settembre 1994, n. 94/45 del Consiglio dell'Unione Europea e in particolare a quanto disposto al suo art. 13 circa gli accordi già in vigore o quelli che potranno essere stipulati prima del recepimento della Direttiva stessa e comunque prima dei termini per la sua applicazione operativa, i Gruppi Saccariferi interessati alla materia confermano gli accordi già formalmente sottoscritti, esprimendo la disponibilità per altri accordi di gruppi eventualmente stipulandi secondo tutto quanto previsto al citato art. 13.

4 - L'art. 8 - Assemblea - è sostituito dal seguente:
I lavoratori hanno diritto a riunirsi fuori dell'orario di lavoro in locali messi a disposizione dalla Direzione aziendale nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera o nelle immediate vicinanze di essa.
Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sarà esercitato ad istanza della Fat-Flai-Uila o della RSU o del comitato esecutivo della stessa, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate alla Direzione aziendale.
Nello spirito della legge n. 300 del 20 maggio 1970, le assemblee retribuite sono fissate entro il limite massimo di ore 12 nell'arco di ogni anno.
Durante la lavorazione delle barbabietole, le Assemblee, in locali messi a disposizione dalla Direzione aziendale, saranno tenute fuori dell'orario di lavoro.
[…]
Analogo diritto di assemblea, esercitato ad istanza della Fat-Flai-Uila, viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 35 della citata legge n. 300.
Tali assemblee saranno tenute di norma fuori delle unità produttive.

9 - L'art. 25 - Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice attesa e custodia - è sostituito dal seguente:
Si considerano rientranti tra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:
- autista di vettura senza altre mansioni;
- infermiere senza altre mansioni;
- fattorino o commesso d'ufficio;
- inserviente;
- portiere;
- custode o guardiano.
L'orario di lavoro dei discontinui deve essere predeterminato in alternativa:
- in 10 ore giornaliere, corrispondenti a 50 ore settimanali, o
- in 9 ore giornaliere, corrispondenti a 45 ore settimanali, o
- in 8 ore giornaliere, corrispondenti a 40 ore settimanali.
All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue, l'Azienda comunicherà per iscritto al lavoratore la sopra citata predeterminazione dell'orario. Analoga comunicazione scritta sarà effettuata in caso di eventuale spostamento ad altro scaglione di orario del discontinuo, con un preavviso di almeno 30 giorni, durante i quali resteranno fermi l'orario e la retribuzione precedenti.
[…]

12 - L'art. 30 - Orario di lavoro - L'art. 31 - Lavoro supplementare, straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni – maggiorazioni - E l'art. 32 - Riposo per i pasti - sono sostituiti dalla normativa seguente che per l'art. 32 - Riposo per i pasti - costituisce condizione di migliore favore.
[…]
Le determinazioni dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi e agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi.
In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze retribuite.
Il ricorso al lavoro supplementare oltre le 40 ore settimanali e al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro supplementare e a quello straordinario è consentito a titolo esemplificativo nel caso di: impraticabilità delle strade; interruzioni di erogazione di energia; punte anomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non prevedibili con vincolanti termini di consegna; necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti; esigenze eccezionali connesse a imprescindibili lavori preparatori, accessori e complementari all'attività di produzione; necessità di far fronte a impreviste esigenze connesse alla deperibilità delle materie prime con conseguenti ricadute sulla qualità delle stesse; necessità non programmabili connesse al ricevimento e/o spedizione di prodotti; necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno (quali ad esempio bilanci, inventari). Del lavoro di cui sopra sarà data successiva comunicazione alla RSU o al comitato esecutivo della stessa.
Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro oltre le 40 ore settimanali saranno concordate preventivamente tra Direzione aziendale e la RSU o il comitato esecutivo della stessa, nei limiti di 80 ore annue pro-capite. Oltre tale limite non è consentito il ricorso al lavoro oltre le 40 ore settimanali.
Per i lavori a turni avvicendati extra lavorazione barbabietola (es.: baritazione melassa, raffinazione greggio, produzione lievito e alcool, confezionamento prodotti, ecc.), l'orario di 8 ore giornaliere e 40 settimanali è distribuito in 5 giorni, garantendosi comunque un riposo settimanale di 2 giorni mobili non consecutivi distribuiti a seconda della rotazione dei turni. Eventuali prestazioni straordinarie che fossero necessarie per tali lavorazioni saranno concordate come sopra con la RSU o con il comitato esecutivo della stessa.
Nel caso di lavoro a turni, il lavoratore del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
La Direzione aziendale concorderà con la RSU o con il comitato esecutivo della stessa la distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]

Programmazione annuale degli orari di lavoro
Nell'intento di assicurare la più razionale utilizzazione degli impianti ai fini del conseguimento di un sempre migliore livello di produttività e di salvaguardia dei livelli qualitativi di produzione nonché, comunque, delle punte di maggiore intensità produttiva e confermando l'esclusione dei periodi di attività stagionali, tenendo anche conto degli aspetti sociali di interesse dei lavoratori, entro il 1° trimestre di ciascun anno si svolgerà un incontro a livello aziendale nel corso del quale, previa illustrazione della Direzione aziendale alla RSU, saranno esaminati i programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie, all'utilizzo dei riposi individuali in sostituzione delle ex festività e di quelli a titolo di riduzione d'orario, dei riposi individuali non utilizzati ai fini del raggiungimento della prestazione normale di 39 ore, nonché le prospettive - ragionevolmente prevedibili - di utilizzo della flessibilità degli orari, di significativi ricorsi al lavoro supplementare e straordinario, alle assunzioni dovute alla stagionalità della produzione e dei consumi.
L'esame di cui al precedente paragrafo, finalizzato ad una programmazione annuale che salvaguardi le punte di maggiore intensità produttiva nonché i periodi di stagionalità, esaurisce, attraverso la verifica delle esigenze, laddove sia richiesta dalle singole disposizioni contrattuali, le previsioni di cui agli istituti sopra citati.
Ove, nel corso dell'anno, dovessero presentarsi esigenze di variazione rispetto alla programmazione per i singoli istituti, anche in relazione alle esigenze di flessibilità complessiva che caratterizzano taluni settori, in appositi incontri si procederà all'aggiornamento di programmi e previsioni.
Dichiarazione comune
Tenuto conto di quanto previsto in materia di orario nel presente contratto, le parti confermano che il ricorso al lavoro straordinario avverrà nello spirito delle intese interconfederali e nel rispetto delle specifiche normative contrattuali.

Flessibilità
Per far fronte a obiettivi di produttività complessiva anche attraverso il migliore utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità e/o alla disponibilità della materia prima, l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino a un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo - di 56 ore per anno solare o per esercizio.
In tali casi l'Azienda informerà la RSU per esaminare preventivamente le esigenze anzidette ai fini di determinare la realizzazione per l'intera Azienda o per parte di essa, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale entro i limiti dell'orario normale di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale. Gli scostamenti eventuali dalla previsione programmatica saranno tempestivamente comunicati alla RSU.
Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmate saranno compensate con le maggiorazioni contrattuali.
[…]
Le modalità applicative, relative all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSU.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salve le ipotesi di turni continuativi e accordi tra le parti.
L'attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

15 - L'art. 47 - Malattia e infortunio non sul lavoro - E l'art. 48 - Infortunio sul lavoro - sono sostituiti dal seguente:
A) Infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le cure di soccorso immediato ed effettuate le denunce di legge.

B) Malattie e infortuni non sul lavoro
Disposizioni comuni per la malattia e gli infortuni sul lavoro e non
Al termine del periodo di assenza dal lavoro, il lavoratore dovrà presentarsi alla Direzione aziendale per ricevere disposizioni relativamente alla ripresa del proprio lavoro: la Direzione prima di riammetterlo in servizio potrà sottoporlo a visita medica di controllo da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico onde accertarne l'idoneità fisica.
Ove dalla malattia o dall'infortunio derivi una minorazione parziale della capacità lavorativa del lavoratore, le condizioni del rapporto di lavoro potranno essere adeguatamente modificate in relazione alla minorata capacità lavorativa del lavoratore stesso.
[…]

19 - L'art. 6 - Contrattazione aziendale - E l'art. 55 - Premio per obiettivi - sono sostituiti dal seguente: Contrattazione aziendale - Premio di produzione e premio per obiettivi.
La contrattazione aziendale riguarderà le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate, e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
In applicazione degli Accordi di settore 13 gennaio 1994 e 12 maggio 1994, soggetti negoziali di parte sindacale per la contrattazione aziendale sono le RSU e, secondo le indicazioni fornite dal Protocollo 20 dicembre 1993 e la prassi esistente, le strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL

23 - L'art. 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro – è sostituito dal seguente:
In applicazione di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, dall'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, nonché dell'Accordo nazionale 26 ottobre 1995 tra Federalimentare - Fat, Flai, Uila - le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate - e in relazione alle competenze ivi attribuite alla contrattazione nazionale di categoria, la disciplina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel settore saccarifero è la seguente.

1) Rappresentante per la Sicurezza.
In ciascuna unità produttiva sarà eletto/designato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, all'interno delle RSU previste con un massimo di 6 componenti.
L'elezione/designazione del rappresentante per la sicurezza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Azienda e all'Assozucchero. L'Azienda ne darà notizia all'Associazione Territoriale competente.

2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, nonché quanto stabilito dal punto b) dell'Accordo Assozucchero/Fat-Flai-Uila 12 maggio 1994 circa i tempi di elezione, con esclusione, quindi, dei periodi di campagna bieticolo- saccarifera.

3) Permessi.
Il rappresentante per la sicurezza, per l'espletamento della sua attività, ha diritto a 40 ore annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU.
I permessi retribuiti per la formazione del rappresentante per la sicurezza sono fissati in 32 ore pro-capite, nelle quali dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.

4) Per tutto quanto non previsto nel presente punto 23 delle “Disposizioni specifiche", si fa concorde rinvio alle norme dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.

Protocollo aggiuntivo
Nella fase di prima applicazione, le parti concordano che un seminario formativo dei rappresentanti per la sicurezza, sarà tenuto, con onere economico a carico della parte datoriale, a livello settoriale nazionale, date le caratteristiche del comparto che rendono improponibile aspetti di formazione specifica a livello di territorio.
Detto seminario vedrà la presenza anche delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori, dell'Assozucchero e dell'Osservatorio di settore.

Norme integrative
29 - Assicurazione contro i rischi del lavoro

Fermo l'obbligo delle assicurazioni di legge per gli impiegati di fabbrica che vi sono soggetti, l'Azienda dovrà provvedere a sue spese alla assicurazione dei propri impiegati di fabbrica contro i rischi inerenti il lavoro da essi compiuto.
Detto impegno da parte dell'Azienda vale sino ai limiti di età che sono accettati dagli Istituti di assicurazione.
Il capitale da assicurarsi non potrà essere inferiore:
a) a 5 annualità di retribuzione normale per il caso di morte;
b) a 6 annualità di retribuzione normale per il caso di invalidità permanente.
Con l'accensione della polizza suddetta e la regolare tempestiva corresponsione dei premi l'Azienda sarà manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità sul buon fine del contratto di assicurazione.
Ad ogni variazione dello stipendio di fatto dell'impiegato dovrà corrispondere, a cura dell'Azienda, un proporzionale aggiornamento della relativa polizza.
Nel caso in cui l'Azienda non ottemperasse all'impegno di cui sopra, sarebbe responsabile in proprio della garanzia degli importi di cui ai punti a) e b).

Allegati al CCNL 6 luglio 1995
Allegato 3
Roma, 16 gennaio 1978
Dichiarazione comune
Considerata la necessità di armonizzare il testo contrattuale con il disposto della legge 9 dicembre 1977 n. 903, in tema di parità di trattamento tra uomini e donne, le parti concordano che daranno corso ad apposito incontro in sede sindacale nazionale, entro il febbraio 1978, per esaminare tra l'altro:
a) l'individuazione delle mansioni di lavoro particolarmente pesanti, secondo la norma di rinvio di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge citata;
b) la fattispecie dei riposi intermedi al personale femminile di cui all'art. 15 del CCNL 15 luglio 1977.

Allegato 8 Protocollo 31 gennaio 1996
Le Associazioni nazionali di categoria dei comparti alimentari, con il coordinamento di Federalimentare, l'Intersind e la Cisnal Alimentazione si sono incontrate per la sottoscrizione della stesura del CCNL 6 luglio 1995 e, in tale occasione, hanno specificato e convenuto che:
1) la Cisnal Alimentazione, nel sottoscrivere la stesura del CCNL sopra richiamato, riconosce tutte le clausole in esso contenute, comprese quelle di altre fonti normative ivi richiamate, fatto salvo quanto appresso indicato;
2) le Parti firmatarie del presente Protocollo hanno constatato - anche con riferimento alla impostazione della piattaforma rivendicativa presentata dalla Cisnal Alimentazione - l'obiettiva inagibilità delle clausole di cui: all'art. 1; all'art. 3, ultimo comma; all'art. 9, secondo comma; all'art. 13; all'art. 26, punto III; all'art. 74; all'art. 79, 2° e 3° comma.
Conseguentemente le disposizioni di cui sopra non troveranno applicazione nei rapporti tra le parti;
3) le Parti firmatarie del presente Protocollo precisano, inoltre, che, ogni qualvolta nel testo contrattuale si fa ulteriore riferimento ad altro Sindacato dei lavoratori, tale riferimento deve intendersi valido anche per la Cisnal Alimentazione, in quanto compatibile, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto al precedente punto 2);
4) la Cisnal Alimentazione, per effetto della sottoscrizione, in data 22 dicembre 1994, da parte della propria Confederazione, dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, con effetti a decorrere dal 20 novembre 1995, e della sottoscrizione della stesura allegata al presente Protocollo, riconosce nella RSU l'unica struttura aziendale di rappresentanza dei lavoratori, così come regolamentata dal contratto, e conseguentemente: a decorrere dalla sopra citata data del 20 novembre 1995, la Cisnal Alimentazione è impegnata a non costituire nuove RSA e a partecipare alla costituzione delle RSU;
5) le Parti firmatarie del presente Protocollo precisano, con riferimento a quanto previsto dal precedente punto 4), che la ripartizione dei permessi di cui all'art. 9, attribuiti alla RSU, viene effettuata suddividendo proporzionalmente i suddetti permessi tra i componenti della RSU stessa.
In relazione a quanto sopra previsto, le Parti firmatarie del presente Protocollo confermano la decadenza della Nota di esplicitazione sulla stesura del CCNL 7 agosto 1991, con particolare riferimento alle disposizioni del CCNL 1974 ivi richiamate.
Tuttavia, nella fattispecie di cui al successivo punto 6), in via transitoria e nei limiti temporali previsti per il mantenimento delle RSA, alla Cisnal Alimentazione sarà ancora applicabile la normativa sui permessi di cui alla sopra citata Nota di esplicitazione;
6) le RSA eventualmente costituite dalla Cisnal Alimentazione in epoca antecedente alla data di cui al precedente punto 4), in unità produttive nelle quali fosse già operante la RSU, decadranno contestualmente alla scadenza del mandato della RSU stessa;
7) successivamente alla decadenza delle RSA, in relazione a quanto sopra previsto, alla Cisnal-Alimentazione verrà riconosciuto, nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, un monte ore pari a 10 minuti annui per ogni dipendente dell'unità produttiva con contratto a tempo indeterminato, esclusi i viaggiatori o piazzisti, per l'agibilità della propria Organizzazione, per i membri dei Comitati direttivi della stessa e comunque per le fattispecie dell'art. 30 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
8) in relazione alla sottoscrizione della Cisnal dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, nell'ipotesi di cui al precedente punto 5) e in via transitoria:
a) il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nell'ambito della RSU, entro il 20 novembre 1995, sono riconosciuti dalla Cisnal Alimentazione;
b) il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza non ancora eletti o designati alla data del 20 novembre 1995, saranno eletti con liste separate a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
L'elettorato passivo è riservato ai componenti della RSU e ai dirigenti della RSA stessa, laddove ancora esista.
Risulteranno eletti, nel numero complessivo pari a quello previsto dall'art. 62 del contratto, coloro che abbiano ricevuto il maggior numero di voti;
9) fermo restando quanto previsto al punto 2) del presente Protocollo in merito alla non applicazione dell'art. 13, le Associazioni nazionali di categoria dei comparti alimentari e l'Intersind, aderendo alla richiesta della Cisnal Alimentazione, forniranno complessivamente alla Cisnal Alimentazione medesima n. 1.000 copie del testo del CCNL 6 luglio 1995.
Per le Associazioni delle industrie alimentari
Cisnal-alimentazione
Intersind