Tipologia: CCNL
Data firma: 21 luglio 1995
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Aia e Flai-Cgil, Flai-Cisl, Fisba-Cisl, Uila-Uil, Sandez, Confederdia
Settori: Agroindustriale, Allevatori e zootecnia
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 Oggetto e durata del contratto
Art. 2 Occupazione e mobilità
Art. 3 Assunzioni
Art. 4 Assunzioni e qualifiche escluse dalle quote riservatarie
Art. 5 Periodo di prova
Art. 6 Inquadramento del personale - Mansioni
Art. 7 Promozioni
Art. 8 Mutamenti di mansioni e sostituzione di personale assente
Art. 9 Assunzione a termine
Art. 10 Lavoro a tempo parziale
Art. 11 Orario di lavoro
Art. 12 Rimborso spese agli assistenti zootecnici, agli addetti al controlli, al servizi di vigilanza e al fecondatori
Art. 13 Riposo settimanale
Art. 14 Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 15 Lavoro straordinario
Art. 16 Retribuzione
• Tabella aumenti retributivi
Art. 17 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 18 Aumenti periodici per anzianità di servizio
• Tabella scatti di anzianità
Art. 19 Indennità speciali
Art. 20 Abiti di lavoro
Art. 21 Ferie
Art. 22 Permessi ordinari, congedi matrimoniali, aspettative
Art. 23 Permessi per corsi professionali e di studio
Art. 24 Servizio militare
Art. 25 Missioni
Art. 26 Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio
Art. 27 Prestazioni integrative
Art. 28 Tutela della maternità - Assicurazioni sociali assegni familiari
Art. 29 Commissione nazionale per "le pari opportunità"
Art. 30 Responsabilità civile
Art. 31 Ambiente di lavoro e tutela della salute
Art. 32 Sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 33 Doveri del dipendente
Art. 34 Provvedimenti disciplinari
Art. 35 Risoluzione del rapporto di lavoro
 Art. 36 Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 37 Risoluzione immediata del rapporto
Art. 38 Licenziamenti individuali
Art. 39 Trattamento di fine rapporto
Art. 40 Indennità per la risoluzione del rapporto in caso di decesso del dipendente
Art. 41 Anzianità convenzionale
Art. 42 Cessazione e trasformazione dell'associazione, consorzio ed ente zootecnico
Art. 43 Informativa sui programmi di attività
Art. 44 Contrattazione integrativa
Art. 45 Osservatorio nazionale
Art. 46 Controversie
Art. 47 Diritto di affissione
Art. 48 Delegato sindacale aziendale
• Impegno a verbale sulle rappresentanze sindacali
Art. 49 Tutela del delegato sindacale aziendale
Art. 50 Permessi sindacali
Art. 51 Trattenute contributi sindacali per delega
Art. 52 Diritto di assemblea
Art. 53 Distacchi sindacali retribuiti
Art. 54 Fondo di solidarietà
Art. 55 Previdenza integrativa
Art. 56 Condizioni di migliore favore rispetto del contratto
Allegati
Allegato 1 Stipendi minimi mensili lordi
Allegato 2 accordo 26 aprile 1994
Allegato 3 Bozza accordo anticipazioni TFR
Allegato 4 Accordo quadro per la disciplina dei contratti di formazione lavoro
Allegato 5 Mod. 2 Progetto per l'attività di formazione lavoro
Allegato 5 Mod. 3 Contratto di lavoro individuale
Allegato 6 Associazione allevatori 14.12.1995
• Rappresentante per la sicurezza
• Modalità di elezione
• Permessi retribuiti e numero dei rappresentanti
• Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
• Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
• Uso di attrezzature munite di videoterminali
• Organismo bilaterale
• Impegno a verbale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici

L'anno 1995, il giorno 21 Luglio, in Roma, presso la sede dell'Associazione Italiana Allevatori, in Via Tomassetti 9, tra l'Associazione italiana allevatori, in nome e per conto proprio e delle Organizzazioni Associate […] e la Flai-Cgil […], la Fisba-Cisl […], la Uila-Uil […], il Sandez (Sindacato Autonomo Nazionale dipendenti Enti Zootecnici) […], la Confederdia (Confederazione Italiana dei Dirigenti Quadri ed Impiegati dell'Agricoltura) […]; si è rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i Dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici 6 Marzo 1990, con le modifiche e le integrazioni di seguito riportate e che esplica efficacia a tutti gli effetti nei confronti dei lavoratori delle Associazioni Allevatori, dei Consorzi e degli Enti Zootecnici in forza al 1 Aprile 1995.

Il testo è corredato dell'accordo intervenuto fra le parti il 26 Aprile 1994.

Art. 2 Occupazione e mobilità
[….]
Per quanto attiene appalti ed affidamenti di incarichi, si fa riferimento alle norme vigenti, mentre si conviene che per le attività proprie dell'Associazione e rientranti nelle qualifiche e mansioni già previste, si utilizzino le strutture necessarie.
Nel rispetto dei ruoli dei Comitati Direttivi e delle Direzioni, al fine di elevare la qualità dei servizi e la produttività, per una giusta ripartizione dei carichi di lavoro e per la qualificazione professionale, i piani di ristrutturazione e di riorganizzazione, con i relativi modelli organizzativi, saranno preventivamente portati a conoscenza delle OO.SS..
In presenza di ristrutturazioni e di esigenze di mobilità di personale nell'ambito della singola Associazione e tra quelle di una stessa regione e provincia limitrofa, dovranno concordarsi con le Rappresentanze Sindacali Territoriali, previa accettazione dei lavoratori interessati, i tempi e i modi della mobilità che comunque dovrà assicurare al lavoratore l'anzianità e la professionalità acquisita.
Le parti contraenti si impegnano a superare eventuali forme di prestazioni lavorative non regolamentate dal presente contratto a favore di rapporti di lavoro stabili e diretti purché gli interessati siano in possesso di adeguata preparazione professionale.
Nei casi nei quali i lavoratori, per comprovati motivi di salute certificati dall'Autorità Sanitaria, siano impossibilitati ad effettuare una o più mansioni proprie della qualifica di appartenenza, i datori di lavoro, ove esistano le possibilità organizzative e dopo aver sentito le RSA, assegneranno tale personale a mansioni equivalenti. Ove tale impossibilità non abbia il carattere della temporaneità, i datori di lavoro potranno richiedere le opportune verifiche dei Collegi medici previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 Assunzioni
[…]
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
e) certificato di idoneità fisica.

Art. 9 Assunzione a termine
Per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato valgono le norme di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 230.
[…]
Delle assunzioni con rapporto a tempo determinato dovranno essere informate preventivamente le RSA.

Art. 11 Orario di lavoro
L'orario di lavoro non può superare le 38 ore settimanali.
L'orario settimanale viene di norma distribuito in 5 giorni.
A livello di integrativo regionale e nazionale, si dovranno fissare l'articolazione e la regolamentazione settimanale dell'orario anche per una maggiore omogeneizzazione su base territoriale, ed eventualmente individuare le forme disincentivanti le prestazioni nella fascia di orario notturno, ferma restando la definizione a livello aziendale con le RSA di possibili forme di flessibilità giornaliera.
Per i controllori zootecnici, fermo restando quanto previsto al primo comma, I'orario di lavoro è determinato in considerazione della discontinuità delle prestazioni e tenuto conto delle diversità di ambiente e condizioni di lavoro esistenti, secondo il numero dei capi di bestiame affidati e le relative mansioni. È comunque esclusa la prestazione dell'attività lavorativa per l'effettuazione dei controlli funzionali nei giorni festivi.
Eventuali eccezioni dovranno essere concordate in sede di integrativo regionale.
Ad ogni controllore della produzione lattiera dovrà essere assegnato un numero massimo di animali in lattazione, tale che il controllo sia eseguito a norma del Regolamento ufficiale dei controlli funzionali.
La norma ordinaria giornaliera di lavoro del controllore degli animali da latte (bovini, bufalini, ovini, ecc.) non può contemplare più di due mungiture giornaliere. Qualora la giornata lavorativa comprenda anche una terza mungitura, il tempo di lavoro attribuibile a questa mungitura dovrà essere retribuito come lavoro straordinario, ancorché esso rientri nell'orario stabilito dal primo comma.
È facoltà del datore di lavoro, sentite le RSA, a fronte di obiettive necessità (Centri Elaborazione Dati e Centro Stampa AIA) di distribuire l'orario di lavoro settimanale in turni di lavoro giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata.
Normalmente possono essere effettuati due turni giornalieri che non possono essere iniziati prima delle ore 7 ne cessare dopo le ore ventuno e trenta. In caso di necessità di lavoro può essere effettuato un terzo turno che non ricada in regolari turni periodici, I'ora di inizio del quale verrà stabilita dal datore di lavoro in accordo con le RSA. A questo turno, comunque, devono essere adibiti almeno due dipendenti contemporaneamente.
Tra la fine di un turno e l'inizio di un turno seguente il dipendente dovrà fruire di un intervallo di almeno dieci ore.
Data la particolare natura del lavoro, è concesso durante il turno un intervallo minimo di trenta minuti.
La distribuzione dell'orario di lavoro ed eventuali forme di flessibilità saranno concordate con le RSA nell'ambito di quanto stabilito in sede di integrativi.
Le parti contraenti interverranno presso le singole Associazioni, là ove si presentino le necessità affinché mettano a disposizione un locale idoneo per la consumazione dei pasti caldi per il personale anche mediante eventuali convenzioni con locali o mense aziendali vicini.
Impegno a verbale: Le parti convengono che nella distribuzione dell'orario si dovranno ricercare forme di flessibilità tenendo presente le esigenze di fornire servizi adeguati agli allevatori e di recuperare una maggiore produttività e qualificazione della prestazione lavorativa.

Art. 13 Riposo settimanale
Al personale è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica.

Art. 15 Lavoro straordinario
[…]
La prestazione di lavoro straordinario nei limiti previsti dalla legge, non può essere rifiutata dal dipendente nei casi di assoluta necessità.
Comunque è stabilita la limitazione dello stesso, nel numero massimo di 150 ore annue, salvo il caso di particolari esigenze, verificate con le RSA.
[…]

Art. 19 Indennità speciali
[…]
Gli addetti al Centro Meccanografico, compreso il Capo Centro, previsti nell'allegata Tabella, tenuto conto della natura delle specifiche mansioni svolte, hanno diritto ad una indennità di L. 1.500 per ogni giornata di effettivo lavoro.
[…]
Ai dipendenti appartenenti alla categoria 1a è riconosciuta una indennità di funzione a partire da un minimo nazionale del 10% della retribuzione mensile per 14 mensilità differenziata per qualifica, che si intende compensativa dell'eventuale maggiore gravosità di orario connessa alla funzione espletata.
L'indennità di cui al comma precedente potrà essere ulteriormente differenziata a compensazione anche dell'utilizzazione da parte dei datori di lavoro sia di eventuali innovazioni di rilevante importanza nei metodi e nei processi attuativi delle attività aziendali ovvero nell'organizzazione del lavoro, sia delle eventuali invenzioni fatte dai Quadri, delle quali i datori di lavoro si riservano il diritto di prelazione, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscono oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.

Art. 20 Abiti di lavoro
Al personale addetto al Centro meccanografico, ai Laboratori di Analisi, ai Centri Stampa, agli addetti ai controlli ed ai fecondatori, verranno forniti ogni anno due abiti di lavoro (tuta o camice) e gli stivali necessari.
Qualora lo ritengano opportuno le Associazioni Nazionali potranno fornire abiti di lavoro al personale di cui alla categoria 3'.

Art. 28 Tutela della maternità - Assicurazioni sociali assegni familiari
Valgono le disposizioni di legge in vigore e gli eventuali accordi vigenti alla data di stipula del presente contratto.
[…]

Art. 31 Ambiente di lavoro e tutela della salute
Per l'eventuale individuazione di misure relative alla tutela della salute del personale, sarà richiesto, anche su segnalazione delle RSA, I'intervento dei centri di medicina preventiva e degli altri Enti Pubblici esistenti, tecnici e sanitari, con relativa rimozione delle eventuali cause di rischio o nocività. Al personale addetto alle attività istituzionali mediante visite aziendali, ai laboratori di analisi, ai centri meccanografici e ai centri stampa sarà concessa a richiesta una giornata di permesso annuale retribuito per una visita medica di controllo.

Art. 32 Sicurezza nei luoghi di lavoro
In applicazione delle norme di cui al Decreto Legislativo 626/94 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è stato stipulato tra le parti firmatarie del presente CCNL l'accordo che si riporta in allegato.

Art. 43 Informativa sui programmi di attività
L'AIA fornirà alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei presente contratto, nel corso di appositi incontri da tenersi comunque entro il primo e l'ultimo trimestre dell'anno, informazioni preventive e consuntive, anche concernenti il quadro economico, sui programmi di attività nazionali articolati per settore al fine di realizzare un coordinato sviluppo del settore zootecnico tenendo presente anche i problemi di miglioramento dei livelli occupazionali.
Nel corso di tali incontri l'AIA fornirà anche informazioni circa i processi organizzativi di rilevante portata, le innovazioni tecnologiche, la ricerca e la sperimentazione in atto nel settore.
Piani di attività - I programmi di attività delle singole Associazioni, con riferimento anche ai finanziamenti richiesti o erogati, articolati per settore, per numero e tipo di capi e di aziende interessate, saranno oggetto di informativa e di illustrazione in incontri da tenersi a livello regionale negli stessi tempi previsti al 1° comma.
Tali programmi saranno indirizzati all'estensione e qualificazione dell'attività (controllo mungitrici, F.A., alimentazione del bestiame, zone collinari e montane, ecc.) e per adeguare le strutture alle esigenze di assistenza e di servizi necessari alle aziende e al comparto zootecnico, nel quadro delle direttive e degli obiettivi programmatici regionali.

Art. 44 Contrattazione integrativa
La contrattazione integrativa si svolgerò a livello nazionale per le organizzazioni nazionali ed a livello regionale per le organizzazioni provinciali, interprovinciali e regionali.
[…]
Fermo restando che non sono di competenza della contrattazione di secondo livello le materie definite nel CCNL, quelle rinviate alla contrattazione integrativa dal presente CCNL sono esclusivamente le seguenti:
a) flessibilità e distribuzione dell'orario di lavoro sulla base delle direttive generali fissate all'art. 11 del CCNL;

c) ambiente di lavoro e individuazione degli interventi per l'eliminazione dei problemi relativi ad eventuali lavorazioni nocive, secondo quanto previsto dall'art. 31 del CCNL;
d) preventivamente alle trattative degli integrativi regionali e nazionali sarà effettuata in sede aziendale con le RSA la verifica degli inquadramenti del personale con qualifica di controllore, in riferimento all'attività svolta dagli stessi e all'eventuale attivazione di nuovi processi tecnologici e organizzativi da parte delle singole Associazioni, le parti assicureranno al personale addetto al controllo o l'immediato riconoscimento della qualifica di controllore specializzato o l'avvio dei controllori stessi a corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento e/o alla qualificazione professionale. In tale sede infine saranno elaborati, sulla base delle peculiarità operative locali, progetti e percorsi formativi anche per il personale di altre qualifiche che saranno valutati in fase di coordinamento, da parte dell'AIA, dei programmi dei corsi nazionali.
Di tali programmi e del grado di realizzazione degli stessi sarà fornita puntuale informativa da parte AIA nel quadro degli incontri di cui all'art. 43.
e) definizione della percentuale massima del personale a part-time e definizione della durata massima della prestazione lavorativa settimanale per il personale a part-time, nonché definizione della percentuale dei lavoratori con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato nei casi in cui le Associazioni debbano stipulare contratti a norma del 2° comma dell'art. 9 del presente contratto. Inoltre potranno essere individuate altre ipotesi in cui sia possibile stipulare tali contratti a termine a norma dell'art. 23 della Legge 56/87;
f) occupazione e mobilità secondo quanto previsto dall'art. 2 del CCNL;
g) definizione di profili professionali specifici ed integrativi di quelli fissati dal CCNL. Di tali profili qualora a livello di contrattazione integrativa ne vengano individuati alcuni non rientranti nelle attività istituzionali delle Associazioni, tra le parti si concorderà il relativo inquadramento. Per gli altri profili rientranti nelle attività istituzionali delle Associazioni le proposte di un diverso inquadramento, dipendenti da specificità locali, saranno rappresentate all'osservatorio nazionale che ne garantirà l'inquadramento secondo un criterio di omogeneità;
h) informative sull'organizzazione del lavoro e per eventuali necessità di turnazioni (escluse quelle già fissate all'art. 11 del CCNL) con particolare riferimento ai Centri Stampa, Laboratori Analisi, Centri Tori o Stazioni Monta. Resta inteso che tali informative verranno svolte nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale delle Associazioni e delle norme vigenti per quanto attiene le competenze delle Rappresentanze Sindacali;

I) possibilità di elevare fino ad un massimo di L. 2.000 - per ogni giornata di effettivo lavoro - la misura dell'indennità prevista al secondo comma dell'art. 19 per il personale con qualifica CED;

La parti convengono che l'eventuale opzione del livello aziendale della contrattazione potrà essere convenuta consensualmente a livello regionale tra le parti assistite dalle organizzazioni nazionali ed esercitata entro il 31\3\96. Regionalmente non potranno comunque esistere congiuntamente accordi integrativi di livello regionale e aziendale.

Art. 45 Osservatorio nazionale
Le parti convengono sulla necessità e sull'obiettivo di rendere stabile e continuo il sistema delle relazioni sindacali e pertanto decidono di costituire l'osservatorio nazionale, quale strumento tecnico bilaterale, con i compiti di studio e monitoraggio sulle seguenti materie:
• modelli organizzativi, professionalità in essere e da realizzare, validità dell'attuale sistema di inquadramento professionale;
. contenuti del piano forfait;
. produttività del lavoro e qualità dei servizi da erogare agli utenti;
modalità di svolgimento e risultati conseguiti dalla contrattazione di 11 livello.
L'Osservatorio nazionale sarà attivato entro il 15/10/95 e rimetterà le sue prime valutazioni, considerazioni e proposte ai soggetti firmatari del presente CCNL entro il 3017196.

Art. 47 Diritto di affissione
Le Rappresentanze Sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in locali accessibili a tutti i dipendenti all'interno delle sedi, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale.

Art. 48 Delegato sindacale aziendale
I dipendenti hanno diritto di eleggere in ogni Organizzazione Zootecnica, un delegato sindacale aziendale nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei dipendenti firmatarie del presente contratto.
L'elezione dei delegati dovrà avvenire mediante riunione unica dei dipendenti dell'Organizzazione Zootecnica o mediante riunione separata per i singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti dovranno essere comunicati dalle Organizzazioni provinciali sindacali dei dipendenti interessati alle Organizzazioni Zootecniche e ai delegati stessi.
I delegati sindacali entreranno in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione alle rispettive Organizzazioni Zootecniche dove prestano la loro opera, mentre la tutela di cui all'art. 49 decorre dal momento della loro elezione.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare e intervenire presso il datore di lavoro per la esatta applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, con particolare riguardo alle qualifiche ed alle mansioni del personale, nonché per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sull'igiene e sicurezza del lavoro;
b) esprimere pareri e trattare con il datore di lavoro sulle materie espressamente indicate dal contratto, come ad esempio distribuzione dell'orario di lavoro, delle ferie, ecc.;
c) prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte dei dipendenti interessati;
d) esaminare e discutere preventivamente i programmi annuali di attività dell'Organizzazione zootecnica.

Art. 52 Diritto di assemblea
I dipendenti hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'Organizzazione in cui prestano la loro opera, in locali messi a disposizione dall'Organizzazione stessa, fuori l'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue regolarmente retribuite.
Le Associazioni, previa motivata richiesta anticiperanno nell'anno fino ad un terzo delle ore di Assemblea previsto per l'anno successivo.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro e per la elezione dei delegati sindacali.
[…]

Art. 56 Condizioni di migliore favore rispetto del contratto
Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi o da consuetudini locali o da contratti e accordi provinciali e interprovinciali stipulati tra le parti contraenti vengono salvaguardate ad ogni effetto.
Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto della applicazione del contratto sia nelle parti economiche che normative.
I contratti integrativi provinciali, interprovinciali o regionali non possono derogare dalle norme previste nel presente contratto.
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni di legge in vigore.

Allegati
Allegato 4 Accordo quadro per la disciplina dei contratti di formazione lavoro
[…]
I contratti di formazione lavoro sono finalizzati alla acquisizione delle professionalità previste dal CCNL e si distinguono secondo le seguenti tipologie:
CFL tipo A
Hanno durata massima di 24 mesi e sono mirati all'acquisizione di: professionalità intermedie inquadrate nella categoria 2a, livelli da 1 a 4B, per le quali il CFL deve prevedere almeno 80 ore di formazione teorica; professionalità elevate inquadrate nella categoria 1a per le quali il CFL deve prevedere almeno 130 ore di formazione teorica.
Il periodo di prova è stabilito in mesi 2 di prestazione effettiva.
Alla scadenza del CFL il datore di lavoro trasmette alla Sez. Circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato.
CFL tipo B
Hanno durata massima di 12 mesi e sono mirati ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
Possono essere attivati per il 5° e il 6° livello della 2' categoria.
La formazione teorica minima che il CFL deve prevedere è di almeno 20 ore e deve riguardare:
• la disciplina del rapporto di lavoro;
• l'organizzazione del lavoro; la prevenzione ambientale ed infortunistica.
[…]

Allegato 6 Associazione allevatori 14.12.1995
Rappresentante per la sicurezza
In tutte le Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro interno tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Modalità di elezione
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
Tale riunione è convocata congiuntamente dalle RSA o dalle Organizzazioni sindacali provinciali aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del CCNL.
Alla riunione possono partecipare dirigenti periferici delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. La durata dell'incarico è di 3 anni.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato.
Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il Segretario di seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Tale verbale verrà subito trasmesso alla direzione aziendale.
In fase di prima applicazione del decreto legislativo 626/94, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, nelle aziende in cui non sia stato ancora eletto il rappresentante per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle RSA facenti capo alle Organizzazioni sindacali firmatarie il CCNL.
Permessi retribuiti e numero dei rappresentanti
Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, permessi retribuiti pari a:
•12 ore annue, nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti;
•30 ore annue, nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti;
• 40 ore annue, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lettere b. c. d. 9, i, l, non viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolo.
I permessi retribuiti definiti nel presente articolo sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA.
In ogni associazione il numero dei rappresentanti alla sicurezza sarà di:
• 1 sino a 200 dipendenti;
• 2 oltre i 200 dipendenti.
Il numero dei rappresentanti alla sicurezza potrà essere superiore ad 1 nel caso di Associazioni con attività di Laboratorio, Macello e/o Centro Genetico qualora svolte in unita produttive distinte.
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del decreto legislativo 626/94, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:
a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Tali visite si possono svolgere anche congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
b) Nel caso il decreto legislativo 626/94 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante alla sicurezza ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza. Lo stesso conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale.
c) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e ed f del comma 1 dell'art. 19 del decreto legislativo 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda Cosi come previsto dall'art. 4 comma 3 del decreto legislativo 626/94.
Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19 comma 1 lettera 9 del decreto legislativo n. 626/94.
I datori di lavoro assicurano ai rappresentanti per la sicurezza un'adeguata formazione che si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un iniziale programma base di 32 ore.
Il programma formativo dovrà comprendere:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro;
• conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione metodologie sulla valutazione del rischio.
Uso di attrezzature munite di videoterminali
Fermo restando quanto previsto al titolo VI del decreto legislativo 626/ 94, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico, abituale e continuativo, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad interruzioni della sua attività, che possono consistere in un cambiamento di attività che non comporti uso del videoterminale, di 15 minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa.
Eventuali pause, nei casi nei quali non sia possibile effettuare interruzioni mediante cambiamento di attività, sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all'interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
È vietata la cumulabilità delle eventuali pause all'inizio, al termine e durante l'orario di lavoro.
Organismo bilaterale
In seno all'osservatorio nazionale di cui all'art. 45 del CCNL è istituita una commissione paritetica, composta da un rappresentante effettivo ed un supplente di ogni organizzazione firmataria il CCNL, per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Tale commissione svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del decreto legislativo 626/94 in particolare:
• promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione;
• elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevanti nelle imprese in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al decreto legislativo 626/94;
• elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi parlamentari ed amministrative;
• proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle associazioni e dei lavoratori ai tini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo.
La commissione avrà inoltre il compito di esaminare tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
Le parti interessate (datore di lavoro, lavoratore o loro rappresentanti) sono impegnate a sottoporre alla commissione le eventuali controversie insorte al fine di ricevere, ove possibile, una soluzione concordata.
Impegno a verbale
Qualora successivamente alla stipula del presente accordo vengano approvate disposizioni di legge modificative delle disposizioni del decreto legislativo 19/9/94 n. 626, cui si riferisce il presente accordo, le parti si impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell'accordo alle innovazioni legislative.