Tipologia: CCNL
Data firma: 12 luglio 1995
Validità: 01.06.1995 - 31.05.1999
Parti: Agica-Agci, Anca, Lega Nazionale Cooperative e Mutue, Federazione Nazionale Cooperative Agricole ed Agroalimentari e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Trasformazione prodotti agricoli, Coop
Fonte: CNEL

Sommario:

  Costituzione delle parti
Parte prima
Art.1 - Sfera di applicazione
• Impegno delle parti
Art.2 - Struttura della contrattazione collettiva
• Premessa
• A) Competenze del contratto collettivo nazionale di lavoro
• B) Competenze della contrattazione aziendale
• C) Contrattazione territoriale di comparto merceologico
Art. 3 - Decorrenza e durata-Procedure di rinnovo del CCNL
Art. 4 - Procedure di rinnovo degli accordi di 2° livello
Art. 5 - Premio per obiettivi
• Premio dl produzione ex articolo 46 CCNL 8 agosto 1991
• Erogazione sostitutiva dei premi
Art. 6 - Diritti di informazione. Confronto
• A) Livello nazionale
• B) Livello regionale
• C) Livello aziendale, consortile o di gruppo
Art. 7 - Relazioni industriali
• Premessa
• A) Osservatorio
• B) Commissione territoriale dell'osservatorio nazionale
• C) Comitati bilaterali
• D) Commissione paritetica pari opportunità
Art. 8 - Ambiente di lavoro e salute
• A) Confronto a livello aziendale
• B) Informazioni
• C) Ristrutturazioni per motivi ambientali
• D) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
• E) Prevenzione e protezione dai rischi
Art. 9 - Formazione professionale
Art. 10 - Appalti
Art. 11 - Diritti sindacali
• A) Rappresentanze sindacali unitarie
◦ 1) Costituzione RSU
◦ 2) Composizione RSU
◦ 3) Ripartizione seggi
◦ 4) Numero componenti
◦ 5) Durata incarico
◦ 6) Elettorato passivo
◦ 7) Modalità votazioni
◦ 8) Commissione elettorale
◦ 9) Attività stagionali
◦ 10) Clausola dl salvaguardia
• B) Assemblea
• C) Permessi sindacali
• D) Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali
• E) Affissioni
• F) Versamento dei contributi sindacali
Art. 12 - Difesa della dignità della persona
Art. 13 - Conciliazione delle controversie e raffreddamento del conflitto
Art. 14 - Affissione e distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa. Contributo servizio contrattuale
Parte seconda
Art. 15 - Assunzione
• Protocollo aggiuntivo per il settore saccarifero
Art. 16 - Periodo di prova
Art. 17 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 18 - Lavoro a tempo parziale
Art. 19 - Riserva su assunzioni
Art. 20 - Stagionalità
Art. 21 - Classificazione dei lavoratori
• I) Classificazione
• II) Mobilità professionale
• III) Commissione per professionalità, classificazione ed inquadramento
Art. 22 - Passaggio di livello
Art. 23 - Quadri
Art. 24 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 25 - Contratto di formazione e lavoro
Art. 26 - Donne, fanciulli e adolescenti
Art. 27 - Orario di lavoro
• Programmazione annuale degli orari di lavoro
Art. 28 - Flessibilità degli orari
Art. 29 - Lavoro straordinario, supplementare, notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni
• "Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera".
• Tabella delle maggiorazioni
Art. 30 - Riposo per i pasti
Art. 31 - Riposo settimanale
Art. 32 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali
Art. 33 - Interruzione del lavoro. Recuperi
Art. 34 - Occupazione e orario di lavoro
• Protocollo aggiuntivo per il settore saccarifero
Art. 35 - Ferie
Art. 36 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti
Art. 37 - Servizio militare - Cooperazione Internazionale - Volontariato
Art. 38 - Congedo matrimoniale
Art. 39 - Trasferte
Art. 40 - Trasferimenti
Art. 41 - Malattia e infortunio non sul lavoro
• 1) Conservazione del posto
• 2) Malattia e ferie
• 3) Trattamento economico
• 4) Reperibilità in caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro
• 5) Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza
Art. 42 - Infortunio sul lavoro
Art. 43 - Tutela delle lavoratrici madri
• Protocollo aggiuntivo per il settore saccarifero
Art. 44 - Lavoratori svantaggiati - Assunzioni obbligatorie
Art. 45 - Trattamento economico
• A) Minimi tabellari mensili
• B) Indennità di contingenza
• C) Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 46 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 47 - 13a e 14a mensilità
Art. 48 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 49 - Cottimi
Art. 50 - Indennità di disagio
Art. 51 - Regolamento aziendale - Norme speciali - Prestiti
Art. 52 - Assenze e permessi
Art. 53 - Indumenti di lavoro - Generi in natura - Utensili di lavoro - Spogliatoi
• Indumenti di lavoro
• Generi in natura
• Utensili
• Spogliatoi
Art. 54 - Visite di inventario e visite personali di controllo
Art. 55 - Disciplina aziendale
• A) Diritti e doveri del lavoratore
• B) Provvedimenti disciplinari
◦ 1) Ammonizione - Multa - Sospensione
◦ 2) Licenziamento per cause disciplinari
Art. 56 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 57 - Trattamento di fine rapporto
Art. 58 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 59 - Mense aziendali
Art. 60 - Norme generali e inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 61 - Previdenza complementare volontaria
• Minimi tabellari di cui al CCNL 8 agosto 1991
• Tabella importi congelati derivanti dall'applicazione della sola aliquota del 3% ex articolo 46 del CCNL 8 agosto 1991
Protocollo aggiuntivo per viaggiatori e piazzisti
Appendice all'art. 6 della parte comune
• Sistema di informazione
• Relazioni industriali
• Art. 1 - Qualifiche
• Art. 2 - Retribuzione
• Art. 3 - Modalità di corresponsione della retribuzione
• Art. 4 - Provvigioni
• Art. 5 - 13a e 14a mensilità
• Art. 6 - Maneggio denaro
• Art. 7 - Cauzione
• Art. 8 - Diarie e rimborsi spese
• Art. 9 - Riposo settimanale
  • Art. 10 - Prestazione lavorativa settimanale e annuale
• Art. 11 - Trattamento di malattia e di infortunio
• Art. 12 - Posto di lavoro
• Art. 13 - Norme di comportamento
• Art. 14 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
• Art. 15 - Rischio macchina
• Art. 16 - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi
• Art. 17 - Premio per obiettivi
• Art. 18 - Rappresentanza sindacale
• Art. 19 - Organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali
• Art. 20 - Permessi per cariche sindacali
• Art. 21 - Assemblea
• Art. 22 - Procedura per controversie applicative
Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera
Norme sostitutive
• 1 - La Lettera A) Osservatorio dell'Articolo 7 - Relazioni Industriali
• 2 - Comitati aziendali europei di gruppo
• 3 - L'Articolo 11 - Rappresentanza Sindacale Unitaria
• 4 - L'Articolo 11 - Lettera B) Assemblea
• 5 - L'Articolo 11 - Lettera C) Permessi sindacali - Assenze e permessi per l'esercizio di funzioni pubbliche
◦ Permessi sindacali retribuiti
◦ Permessi sindacali non retribuiti
◦ Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
• 6 - L'Articolo 11 - Lettera f) Versamento dei contributi sindacali
◦ Contributi sindacali
◦ Regolamento per il versamento dei contributi sindacali
◦ Allegato 1
◦ Allegato 2
• 7 - L'Articolo 16 - Periodo di prova
• 8 - L'Articolo 17 - Disciplina del rapporto a tempo determinato – e l'Articolo 20 - Stagionalità
◦ Protocollo aggiuntivo
• 9 - Il Comma 8° dell'Articolo 27
◦ Trattamento festività nazionali ed infrasettimanali
◦ Trattamento ferie
◦ Preavviso e sua indennità sostitutiva
◦ Trattamento dl fine rapporto
◦ Disposizioni particolari per gli operai
• 11 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
• 12 - L'Articolo 27 - Orario di lavoro - L'Articolo 29 – Lavoro supplementare, straordinario, - Lavoro notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni e l'Articolo 30 - Riposo per i pasti
◦ Programmazione annuale degli orari di lavoro
◦ Flessibilità
• 13 - L'Articolo 32 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali
• 14 - L'Articolo 35 - Ferie
• 15 - L'Articolo 41 - Malattia e infortunio sul lavoro - e l'Articolo 42 - Infortunio sul lavoro
◦ A) Infortuni sul lavoro
B) Malattie ed infortuni non sul lavoro
▫Reperibilità in caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro
◦ A) Patologie di particolare gravità
◦ B) Stati di tossicodipendenza
• 16 - L'Articolo 45 - Lettera c) - Modalità di corresponsione della retribuzione
◦ Trattamento economico - Modalità di corresponsione.
◦ 1° - Composizione della retribuzione
◦ 2°) Minimi tabellari contrattuali
◦ 3°) Modalità di corresponsione della retribuzione
◦ 4°) Danni e trattenute per risarcimento
• 17 - L'Articolo 46 - Aumenti periodici di anzianità
• 18 - L'Articolo 47 - 13a e 14a mensilità
◦ 13a Mensilità
◦ Gratifica speciale o 14a mensilità
◦ Protocollo aggiuntivo n. 1
◦ Protocollo aggiuntivo n. 2
• 19 - L'Articolo 5 - Premio per obiettivi
◦ Premio di produzione e premio per obiettivi
• 20 - L'Articolo 48 - Indennità maneggio denaro - cauzione
• 21 - L'Articolo 39 - Trasferte
• 22 - L'Articolo 40 - Trasferimenti
• 23 - L'Articolo 8 - Ambiente di lavoro
◦ 1) Rappresentante per la sicurezza
◦ 2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
◦ 3) Permessi
◦ 4) (Rinvio)
◦ Protocollo aggiuntivo
• 24 - L'Articolo 56 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
• 25 - L'Articolo 57 - Trattamento di fine rapporto
◦ Protocollo aggiuntivo
• 26 - La lettera D) dell'Art.11 - Diritti sindacali - Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali
Norme integrative
• 27 - Gratifica venticinquennale
• 28 - Maggiorazioni di zona
• 29 - Assicurazione contro i rischi del lavoro
• 30 - Alloggi di servizio
• 31 - Professionalità dei lavoratori
• 32 - Quadri
• 33 - Mense aziendali
Allegati all'accordo integrativo per il settore saccarifero
• Allegato A Accordo 28 gennaio 1969 relativo all'industria saccarifera
• Allegato B Accordo integrativo per il settore saccarifero
◦ 1. Cassa di previdenza aziendale
◦ 2. Premio di produzione
◦ 3. Mense aziendali
Allegati al CCNL 12 Luglio 1995
Allegato 1 Dichiarazione comune su invalidi e handicappati
Allegato 2 Dichiarazione comune su indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Allegato 3 Circ. min. 14 gennaio 1964, n. 35
Elenco delle attività che possono essere ricomprese nella lettera c) dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 sulla disciplina del contratto dl lavoro a tempo determinato
Protocollo d'intesa 13 luglio 1984
Allegato 4 Protocollo d'intesa, 13 luglio 1984
Allegato 5 Protocollo 5 aprile 1990
• 1.Rapporti tra le Centrali Cooperative Agci, Cci, Lncem e Cgil-Cisl-Uil
◦ A) Livello interconfederale nazionale
◦ A 1) Conferenza Nazionale sulla Cooperazione
◦ B) Livello territoriale
◦ C) Livello settoriale
• 2. Democrazia d'impresa e partecipazione dei lavoratori
• 3. Formazione professionale
• 4. Pari opportunità
◦ A) Specificità femminile
◦ B) Fasce deboli del mercato del lavoro
• 5. Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione
• 6. Linee per la contrattazione collettiva
• 7. Socio lavoratore
• 8. Procedure per la prevenzione del conflitto
◦ A) Controversie economiche collettive
◦ B) Controversie relative alla applicazione del presente accordo
◦ C) Controversie relative alle parti obbligatorie dei contratti
◦ D) Controversie individuali e plurime
Allegato 6 Protocollo del 23 luglio 1993 sottoscritto dal governo e dalle parti sociali su politica dei redditi, assetti contrattuali, politiche del lavoro e dell'occupazione, sostegno al sistema produttivo
Allegato 7 Protocollo 7 febbraio 1994
Allegato 8 Accordo quadro interconfederale su contratto di formazione e lavoro 5 ottobre 1995
Allegato 9 Protocollo di intesa per l'applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626
• 1. Premessa
• 2. Organismi bilaterali
• 3. Attività di conciliazione dei comitati paritetici
• 4. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
• 5. Permessi di agibilità
• 6. Funzioni del rappresentante per la sicurezza
• 7. Formazione dei rappresentanti dei lavoratori (RLS)
• 8. Piccole imprese cooperative
• 9 Clausola di salvaguardia
Allegato 10 Regolamento dell'osservatorio
• Art. 1
• Art. 2
• Art. 3
• Art. 4
• Art. 5
• Art. 6
• Art. 7
• Art. 8

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari

Costituzione delle parti
Il giorno 12 luglio 1995 in Roma tra Agica-Agci […], Anca (Associazione Nazionale Cooperative Agroalimentari), Associazione di settore della Lega Nazionale Cooperative e Mutue […], Federazione Nazionale Cooperative Agricole ed Agroalimentari - Confederazione Cooperative Italiane […] e la Fai-Cisl […], la Flai-Cgil […], la Uila-Uil […]; si è proceduto al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 agosto 1991, il cui testo definitivo viene sottoscritto in data 11 aprile 1996.

Parte prima
Art.1 - Sfera di applicazione

Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro dei dipendenti da aziende cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari, che operano nei settori:
- conserviero animale, dolciario, lattiero-caseario, degli alimenti zootecnici, delle lavorazioni specie avicole, delle centrali del latte, dei vini, spumanti, vermut, aperitivi a base di vino, liquori, delle distillerie di 2° grado, delle acque bevande gassate, idrominerali, birra e malto, conserve vegetali, risiero, alimentari vari, pastai e mugnai, conserve ittiche, saccarifero, oleario.
In particolare il presente contratto si applica alle imprese cooperative dei settori di cui sopra, che eventualmente applichino ai propri dipendenti, anche di fatto, il trattamento contrattuale dell'industria alimentare non cooperativa.
Al fine di garantire certezza di applicazione dei criteri e delle norme di cui al presente articolo nonché per esaminare ogni questione inerente la sfera di applicazione del CCNL è costituita dalle parti stipulanti una apposita Commissione Paritetica.
Dichiarazione a verbale delle parti
Considerata la contiguità tra attività di produzione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, particolarmente rilevabile nel settore cooperativo, le Parti concordano nell'affermare, in materia di campo di applicazione del presente contratto, una linea di tendenza che, prescindendo da norme inerenti la natura giuridica e l'inquadramento previdenziale dell'impresa cooperativa nonché dai dati del conferimento della materia prima e dal numero dei dipendenti, stabilisca l'inquadramento ai fini contrattuali in rapporto alla tipologia produttiva ed alla complessità organizzativa dell'impresa stessa.
Impegno delle parti
La Commissione paritetica di cui all'articolo 1 verificherà in modo dinamico lo stato di applicazione del presente CCNL, anche sulla base delle risultanze del relativo censimento.
[…]
In caso di fusione di cooperative applicanti differenti CCNL, tale stato di cose verrà esaminato tra tutte le parti interessate competenti per le eventuali intese del caso, fatte salve delle norme dei singoli contratti nazionali e la non cumulabilità dei rispettivi trattamenti.
Al fine di risolvere comunque ogni contenzioso che dovesse verificarsi relativamente alla sfera di applicazione del CCNL, convengono che la predetta Commissione si incontrerà con analoga Commissione paritetica all'uopo definita dalle parti stipulanti l'altro contratto esistente nel settore della cooperazione agro-alimentare su richiesta anche di una sola delle parti stesse.

Art.2 - Struttura della contrattazione collettiva
A) Competenze del contratto collettivo nazionale di lavoro

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro svolge il ruolo centrale di guida dei rapporti sindacali, disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte primaria di regolamentazione degli istituti normativi e del trattamento retributivo, definendo così effetti economici coerenti con i parametri di riferimento indicati in tal senso dal punto 2 del titolo "Assetti Contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993.
Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al Contratto nazionale rientrano, in particolare, quelle relative alla regolamentazione delle seguenti materie:
1 ) sistema di informazione
2) diritti sindacali
3) sistema di inquadramento dei lavoratori
4) orario di lavoro
Il Contratto nazionale definisce per il secondo livello di contrattazione le materie ed i soggetti abilitati, prevedendo altresì opportune garanzie procedurali di prevenzione del conflitto.
B) Competenze della contrattazione aziendale
Fermo restando il rispetto della coerenza complessiva, in tema di politica dei redditi ed il riferimento all'andamento economico dell'impresa e alla sua redditività e tenendo conto della produttività eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, è prevista una contrattazione aziendale a contenuto economico, indirizzata al miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione che avrà esclusivamente le seguenti caratteristiche:
[…]
Nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli negoziali, il 2° livello di contrattazione ha inoltre competenza sulle sole seguenti materie:

2) eventuale elevazione del numero degli RLS da 3 a 4 nelle cooperative o unità produttive con più di 450 dipendenti (Art. 8, lettera a), 2° comma);
3) eventuali controversie nell'applicazione dell'inquadramento del personale, così come l'inquadramento del personale derivante da innovazioni tecnologiche e/o nell'Organizzazione del lavoro che comportino modifiche di mansioni (Articolo 21, I) classificazione, 2° comma);
4) definizione di norme sul diritto, i criteri e le modalità di accesso dei giovani con Contratto di formazione e lavoro alle erogazioni retributive derivanti dall'istituzione del Premio per obiettivi (Art. 25, 2° comma);
5) i seguenti aspetti relativi alla distribuzione dell'orario di lavoro (Art. 27):
- eventuale distribuzione settimanale su 6 giorni (3° comma, integrato dall'ultima nota a verbale dell'Art. 29);
- schemi di distribuzione su base annuale, mensile e settimanale (4° comma);
- diverse modalità, nei confronti di quanto stabilito al 9° comma, di utilizzo dei riposi individuali in sostituzione delle festività abolite (10° comma)
- programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie (anche su disposizione dell'Art. 35, 4° comma ed all'utilizzo dei riposi individuali, come previsto dal 1° comma della parte "Programmazione annuale degli orari di lavoro";
- a fronte di aumenti dell'occupazione, distribuzione dell'orario di lavoro negli stabilimenti dislocati nelle aree di cui alla legge n. 183/76 secondo le opzioni previste dall'ultimo comma della parte "Programmazione annuale degli orari di lavoro";
6) modalità applicative relative all'utilizzo delle riduzioni di orario, nella realizzazione della flessibilità degli orari (Art. 28, 6° comma);
7) verifica delle esigenze di ipotesi di lavoro oltre le 40 ore settimanali al di là dei casi previsti dal 4° comma, dello stesso articolo (Art. 29, 6° comma integrato dall'ultima nota a verbale dello stesso articolo);
8) accordi per garantire lo svolgimento della attività produttiva in caso di assenze per il diritto allo studio (Art. 36, 4° comma) e definizione dei criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari di tali diritti nella eventualità di cui al 9° comma dello stesso Art. 36;

10) facoltà di accordi per il superamento di mense aziendali esistenti (Art. 59, 1° comma).
Sono titolari della negoziazione in sede aziendale negli ambiti, per le materie e con le procedure stabilite dal presente contratto le RSU costituite ai sensi dell'accordo interconfederale del 13 settembre 94 e dell'Art. 11 e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti.
Le aziende possono essere assistite e rappresentate dalle Associazioni cooperative territoriali.
Il presente punto recepisce la normativa in materia di contrattazione aziendale concordata tra le parti col protocollo sottoscritto il 7 febbraio 1994 (All. n. 4).
C) Contrattazione territoriale di comparto merceologico
Le prassi di contrattazione territoriale di settore o di comparto merceologico preesistenti alla data di stipula del CCNL saranno mantenute salvo diverse intese tra le parti titolari del contratto territoriale preesistente unitamente a quelle di livello regionale secondo le regole di cui all'Art. 4.B)
Tale livello sostituirà quello aziendale e costituirà per le imprese cooperative interessate l'unico livello di contrattazione integrativa al CCNL.
Le materie di competenza di tale livello sono omologhe a quelle previste per la contrattazione aziendale come analoghi sono criteri e parametri di riferimento.
La contrattazione a livello territoriale di settore o di comparto definirà pertanto erogazioni retributive rapportate ai risultati aziendali nell'ambito dei succitati criteri e parametri di riferimento.
Impegno delle parti
In caso di insorgenza di particolari esigenze di introdurre contrattazione di 2° livello per settore o comparto merceologico territoriale pur in assenza di una prassi preesistente alla data di stipula del presente CCNL, le parti territorialmente interessate, unitamente a quelle nazionali, s'incontreranno, previa richiesta di una di esse, per una verifica e per le conseguenti soluzioni.
Resta inteso che in caso di innovazione delle prassi restano ferme le caratteristiche di cui al punto C) del presente articolo e le regole e procedure di cui al punto B) dell'Art. 4.

Art. 6 - Diritti di informazione. Confronto
Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle cooperative e rispettive distinte responsabilità delle Associazioni Cooperative e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.
Al fine di consentire alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL una adeguata conoscenza delle problematiche relative a rilevanti fenomeni collegati ai processi di sviluppo e di ristrutturazione ed alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sulla organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali e professionali, saranno fornite le informazioni stabilite ai diversi livelli di competenza come sotto specificato.
A) Livello nazionale
Le parti si incontreranno a livello nazionale di norma nel 1° quadrimestre di ogni anno.
Si svilupperà un confronto sui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di sviluppo delle imprese cooperative nel settore agro-alimentare. Il confronto si articolerà per settori e comparti esaminando strategie economiche, produttive e commerciali con particolare riferimento alla formazione di nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno, ai processi di ristrutturazione ed a nuovi investimenti.
Verrà inoltre preso in esame l'andamento delle produzioni agricole con particolare riferimento ai risultati dei produttori associati ed ai programmi di conferimento alle imprese cooperative.
Sulla base di tali informazioni si aprirà il confronto sulle prospettive di conseguimento degli obiettivi cui seguiranno le opportune verifiche.
Il confronto terrà conto della specificità dell'impresa cooperativa fondata sul conferimento delle materie prime da parte dei suoi soci produttori agricoli.
In particolare si esamineranno:
a) situazioni, prospettive produttive, struttura occupazionale e informazioni sulle assunzioni per sesso, livelli di inquadramento, flussi occupazionali, categorie sociali, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione ed all'attuazione dei piani di settore;

d) attività di ricerca agroindustriale e di assistenza tecnica e generale delle imprese agricole;
e) programmi di formazione professionale e utilizzo del fondo sociale europeo;

g) problematiche attinenti al decentramento produttivo;
h) evoluzione della organizzazione del lavoro, dei ruoli professionali e delle relative funzioni e contenuti;
i) dati sull'andamento dell'occupazione femminile nonché sull'attivazione e promozione di azioni positive per le pari opportunità;

m) informazioni sulle integrazioni settoriali, concentrazioni e fusioni societarie di rilevanza nazionale;
n) programmi relativi al superamento delle barriere architettoniche.
B) Livello regionale
Le parti, su richiesta di una di esse, in presenza di un'estesa articolazione produttiva territoriale nella cooperazione agro-alimentare, potranno attivare livelli regionali di informazione e confronto con particolare riferimento ai programmi di sviluppo e di investimento ed ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione che abbiano riflessi sulla struttura occupazione dell'insieme delle imprese cooperative nel settore.
C) Livello aziendale, consortile o di gruppo
A livello di cooperativa, di consorzio o di gruppo (previa definizione tra le parti), in incontri da svolgersi di norma nel 1° quadrimestre di ogni anno, i rappresentanti delle aziende stesse informeranno le RSU e le OO.SS. territoriali competenti sulla situazione a consuntivo dell'impresa, sui programmi produttivi e sulle previsioni degli investimenti (ammodernamenti tecnologici e organizzativi, modifica dell'ambiente di lavoro, diversificazioni produttive, ristrutturazioni ed ampliamenti) e dei riflessi sull'Organizzazione del lavoro, dei livelli di occupazione, delle dinamiche professionali e del conferimento dei prodotti agricoli da parte dei soci.
Ove possibile ed in base al livello di sviluppo degli strumenti di programmazione aziendale, l'informazione ed il confronto si svolgerà anche sugli obiettivi e i progetti strategici dell'impresa.
Anche con approfondimenti tecnici su specifici aspetti si svilupperanno inoltre informazioni e confronto su:
1) progetti relativi all'introduzione di sistemi informativi e di automazione e innovazioni tecnologiche nelle attività aziendali e le relative conseguenze qualitative e quantitative sulla occupazione;
2) situazione e programmi occupazionali prevedendo incontri periodici con la RSU per l'esame della evoluzione della struttura della occupazione per qualifica e per sesso;
3) approvvigionamento delle fonti energetiche e loro utilizzo, e utilizzo di mezzi derivati dal petrolio (contenitori, involucri, imballaggi), sviluppo della ricerca e della realizzazione delle fonti energetiche alternative;
4) programmi di formazione professionale e cooperativa e criteri del loro utilizzo in riferimento all'Organizzazione aziendale e del lavoro, numero dei lavoratori coinvolti, sesso, monte ore, percorsi e livello di inquadramento finali previsti;
5) iniziative di formazione, iniziative del Fondo sociale europeo e contratti di formazione lavoro e preavviamento al lavoro di giovani, finalizzate a reali prospettive di lavoro stabile, anche in attuazione delle vigenti leggi in materia di occupazione giovanile;
6) produzioni previste e fonti, qualità e quantità del conferimento delle materie prime e dei semilavorati;

9) operazioni di decentramento di attività e lavorazioni date a commessa;
10) attività di ricerca agro-industriale, conferimenti e assistenza tecnica e generale alle imprese agricole, nuove produzioni e miglioramento della qualità dei prodotti;
11) assunzioni per sesso, per livelli di inquadramento e flussi occupazionali, per categorie sociali (lavoro protetto, immigrati, etc.);
12) attivazione di azioni positive per quanto concerne l'accesso al lavoro, gli sviluppi professionali di carriera e la valorizzazione del lavoro femminile, anche in relazione alle disposizioni europee e alla normativa di legge;
13) con tempestività e ove possibile preventivamente, modifiche degli assetti societari, significativi progetti di ristrutturazione, concentrazioni, integrazioni e fusioni;
14) eventuali interventi per il superamento delle barriere architettoniche in relazione alle norme di legge vigenti.
I gruppi e le aziende, nell'ambito degli incontri di cui al Sistema di informazione, forniranno alle RSU dati aggregati:
- sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo;
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi sull'occupazione complessiva; ciò per consentire alle O.S.L. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali, nonché, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.
Nota a verbale
Per le imprese, consorzi o gruppi con una struttura produttiva articolata in più regioni, il diritto di informazione si esercita a livello nazionale.
Resta inteso tra le Parti che le informazioni ed il confronto di cui al presente titolo saranno riferiti a progetti assunti dall'impresa in modo da consentire alla RSU un effettivo confronto sui medesimi in materia di Organizzazione del lavoro funzionale all'investimento, della distribuzione degli orari, della composizione degli organici e della professionalità.

Art. 7 - Relazioni industriali
Premessa

Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione nelle relazioni tra Movimento cooperativo ed Organizzazioni sindacali le parti convengono di stabilire nuove procedure di relazioni industriali integrando il sistema informativo come previsto dal presente contratto anche attraverso nuovi strumenti operativi.
Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità, le parti intendono in tal modo sviluppare un nuovo sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali nonché sulle politiche d'impresa al fine di favorire lo sviluppo di un modello di relazioni industriali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione ed innovazione tecnologica- organizzativa e del completamento del mercato unico europeo.
A) Osservatorio
Al fine di raccogliere, elaborare ed utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto indicati, le parti si impegnano a realizzare entro il 1991 nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al punto 5 del Protocollo interconfederale del 5 aprile 1990 una sezione apposita riguardante la cooperazione del settore con lo scopo precipuo di ricerca, informazione, analisi su temi di supporto al confronto quali:
a) politiche industriali di settore e comparto;
b) nuove iniziative produttive e tendenze del decentramento produttivo;
c) stato e sviluppo della ricerca applicata, nuove tecnologie innovative di prodotto e di processo;
d) andamento ed analisi congiunturali sui diversi comparti con particolare riferimento al rapporto agricoltura-industria, importazioni-esportazioni, andamento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti;
e) natura e caratteristica delle transazioni, partecipazioni ed acquisizioni di aziende di rilevanza nazionale e settoriale da parte di aziende estere in Italia e di italiane all'estero;
f) gestione del mercato del lavoro e politica attiva del lavoro, formazione professionale come raccordo tra domanda ed offerta di lavoro;
g) collocazione lavorativa qualitativa e quantitativa femminile e concrete iniziative per promuovere una effettiva parità e pari opportunità tra uomini e donne;
h) analisi sullo stato e sullo sviluppo organizzativo, nonché sui livelli di efficienza/efficacia del sistema di imprese;
i) particolare rilevanza deve assumere il problema dello sviluppo industriale ed occupazionale del Mezzogiorno;
l) problemi relativi all'eliminazione delle fonti di rischio e tossicità per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, la salute del consumatore, la difesa dell'equilibrio ecologico ed ambientale;
m) con particolare riferimento ai precedenti punti c) ed f) si ravvisa l'opportunità di attivare le opportune iniziative al fine di favorire iniziative che coinvolgono a livello intersettoriale il Movimento cooperativo e le Confederazioni sindacali. Le parti ricercheranno altresì di correlare tali attività a livelli interimprenditoriali con attività di analisi e ricerca allargata a tutto il settore alimentare.
Il funzionamento della sezione dell'osservatorio, coordinato con l'osservatorio nazionale interconfederale, è previsto da apposito regolamento allegato al presente CCNL . Il regolamento sulla base delle intese intercorse in sede di rinnovo del presente CCNL prevede tra l'altro i modi più efficaci per supportare l'attività della sezione dell'osservatorio con le necessarie risorse tecniche e finanziarie.
I finanziamenti delle iniziative di studio e di ricerca adottate, qualora queste non siano esaudibili dalle normali strutture associative delle parti saranno ripartiti tra le stesse.
B) Commissione territoriale dell'osservatorio nazionale
Entro i termini di tempo previsti per la costituzione della sezione dell'osservatorio nazionale, nelle regioni nelle quali la densità delle cooperative del settore è particolarmente significativa, potranno essere costituite commissioni paritetiche con il compito di collegarsi con l'osservatorio nazionale per richiedere o collaborare a ricerche interessanti, nell'ambito del territorio, la cooperazione del settore.
C) Comitati bilaterali
Nelle cooperative o consorzi con più di 150 addetti, con riferimento alle informazioni di maggiore interesse inerenti i più significativi piani di sviluppo e/o ristrutturazione, nonché le conseguenti innovazioni tecniche e organizzative, le parti potranno costituire Comitati paritetici bilaterali a livello di azienda, di consorzio o di gruppo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di segreto industriale (Art. 623 C.P.).
Il Comitato potrà esprimere alle parti, anche attraverso un parere formale non vincolante, le proprie valutazioni nonché indicazioni e suggerimenti circa i piani, programmi e/o progetti di innovazione.
1) Scopi e funzioni
I Comitati paritetici hanno scopi conoscitivi e consultivi.
Nell'ambito delle procedure definite dal CCNL hanno l'obiettivo di approfondire in sede tecnica l'analisi ed il confronto sulle informazioni fornite dall'azienda relativamente a:
- strategie e/o piani di sviluppo che comportino significativi investimenti-innovazioni;
- analisi dei relativi progetti di innovazione tecnologica e organizzativa e dei relativi piani di fattibilità;
- esame dei riflessi che i progetti possono comportare, anche sulla base degli studi di fattibilità definiti dall'azienda, sull'occupazione, la professionalità, l'ambiente e l'organizzazione del lavoro;
- esame dei risultati efficienza-efficacia per quanto attiene a occupazione, miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro dei lavoratori con particolare riferimento alla definizione dei programmi di incremento di produttività, di qualità, di redditività ecc. di cui al 1° comma dell'Art. 5 "Premio per obiettivi" e come previsto dal 3° comma dello stesso articolo.
2) Struttura dei comitati
I Comitati saranno di norma composti da 3 membri nominati in rappresentanza della RSU e 3 membri dell'azienda. In caso di aziende strutturate su più unità produttive il numero dei membri non potrà superare i 6 per parte.
Esaurito il proprio compito, i Comitati si sciolgono.
L'azienda fornirà la necessaria documentazione utile all'attività dei Comitati.
Le parti potranno avvalersi della consulenza degli esperti di comune gradimento.
3) Procedure
I Comitati fissano i limiti di tempo del proprio lavoro che comunque non potranno superare gg. 30. Qualora necessitino prolungamenti nei tempi stabiliti per l'esame delle materie di cui al punto precedente, questi saranno determinati, di comune accordo, di volta in volta.
D) Commissione paritetica pari opportunità
Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare nel quadro dei programmi dell'osservatorio previsto dal presente CCNL - in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò viene costituita una Commissione paritetica nazionale alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende nell'ambito del sistema informativo previsto dal presente CCNL;
b) proporre, sulla base di una analisi della situazione e compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, azioni positive (di cui al comma 2 Art.1 L. 125/91) da promuovere ai sensi del comma 3 Art. 1 della stessa legge e seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia:
c) individuare specifici progetti di azioni positive da concordare tra datori di lavoro e OO.SS. ai sensi del comma 4 Art.20 L.125/91;
d) agevolare e sollecitare, nei casi di contenzioso relativo a presunti comportamenti discriminatori, l'applicazione delle procedure di conciliazione previste dal presente CCNL, sulla base di quanto previsto dall'Art. 4 della legge 125/91;
e) sollecitare e verificare la redazione delle relazioni biennali previste dal comma 1 Art. 9 della legge 125/91;
f) individuare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
g) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.
La Commissione nazionale sarà costituita da 12 membri, designati dalle parti contraenti.
La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale si riunirà a scadenza trimestrale e invierà annualmente alle parti stipulanti un rapporto sulla attività svolta.
A livello regionale (Emilia Romagna - Veneto - Lombardia) potranno essere costituite analoghe commissioni che, eventualmente, saranno assistite da rappresentanti di aziende nelle quali la presenza femminile risulti particolarmente significativa.

Art. 8 - Ambiente di lavoro e salute
A) Confronto a livello aziendale

La materia della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro costituisce comune interesse delle parti ed è pertanto inclusa tra quelle demandate al confronto ed alla collaborazione tra le parti stesse a livello aziendale.
Alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza espressa secondo le modalità previste dal D.Lgs. 626/1994 e dall'Accordo interconfederale 5 ottobre 1995 (All. n. 6), nell'ambito di tale confronto con la direzione aziendale, sono demandati i compiti previsti dalle norme di legge e dall'accordo stesso in materia di consultazione, riunioni periodiche, accesso alla documentazione ed ai luoghi di lavoro, informazione.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno diritto di partecipare ai corsi di formazione per essi previsti dall'accordo 5 ottobre 1995, all'interno dei quali dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.
I piani di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza saranno oggetto di esame tra le parti.
L'attività di formazione sarà a carico delle imprese cooperative.
Compete ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche nel quadro delle prerogative di cui al D.Lgs. 626/94 riguardanti la valutazione del rischio, confrontarsi con la Direzione o con i responsabili aziendali della salute e sicurezza per:
- verificare eventuali esigenze di interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro;
- rilevare eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
- presentare proposte ai fini della informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di protezione della salute, in particolare delle malattie professionali;
- partecipare ad accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare, ogniqualvolta se ne ravvisi congiuntamente la esigenza, indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi preferibilmente agli Enti convenzionati tramite il Coop-Form regionale o ad enti specializzati o ad esperti particolarmente qualificati scelti di comune accordo;
- concordare di volta in volta, ove vengano individuate situazioni di particolare rischio, l'attuazione di accertamenti medico-scientifici per il personale interessato.
Le proposte formulate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza saranno richiamate in apposito verbale e l'onere di indagini eventualmente concordate è a carico dell'impresa cooperativa.
B) Informazioni
Nel quadro dell'impegno di partecipazione e collaborazione cui si ispira il D.Lgs. 626/1994, le aziende porteranno a conoscenza della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che potranno offrire un contributo propositivo:
- informazioni attinenti gli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo;
- programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni sui piani di emergenza, l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme ed i mezzi di intervento esistenti negli ambienti di lavoro in caso di incidenti rilevanti;
- informazioni sull'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio.
C) Ristrutturazioni per motivi ambientali
I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale ed RSU
Durante l'esame da esaurirsi, a questi fini entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte dell'impresa, le parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali.
Con riferimento al comma precedente sono fatte salve le iniziative a carattere di urgenza determinate dalle autorità competenti.
D) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Le modalità di individuazione, designazione od elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle cooperative o unità produttive delle stesse con più di 15 dipendenti sono quelle stabilite al punto 4 dell'accordo interconfederale 5 ottobre 1995 allegato al CCNL.
Nelle cooperative o unità produttive delle stesse con più di 450 dipendenti, previa intesa a livello aziendale conseguente ad una verifica sulla presenza di specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi, il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, da individuare tra i componenti la RSU, potrà essere elevato a 4 Per le piccole imprese cooperative o unità produttive delle stesse fino a 15 dipendenti, tenuto conto anche della possibilità di cui all'Art. 10 di prevedere una rappresentanza sindacale di comparto produttivo territoriale, le parti a livello regionale potranno optare per la individuazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza a livello di comparto produttivo medesimo, in particolare ove sia in atto un accordo di 2°livello.
Gli agenti contrattuali competenti ad esercitare tale opzione sono le rappresentanze regionali delle parti firmatarie del presente CCNL.
E) Prevenzione e protezione dai rischi
La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge ed in particolare di quelle di cui al D.Lgs. 626/1994 costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
In ogni unità produttiva, oltre la documentazione resa obbligatoria per legge, è previsto:
1. un registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale sono annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali e fisici, chimici e biologici che possono determinare situazioni di nocività o particolare gravità;
2. il registro dei dati biostatici tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda nel quale sono annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio e malattia professionale. A tale registro hanno accesso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
3. il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, con il vincolo del segreto professionale, nel quale sono annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali. Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale.
Il lavoratore, su richiesta del medico curante, può prenderne visione anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori tra le quali: la prevenzione dei rischi, l'informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e le misure di prevenzione e protezione adottate nei singoli reparti, posto di lavoro e/o funzione; l'informazione sull'adozione e l'obbligo di utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettiva e sulle penalità previste dalla legge, anche per i lavoratori, in caso di mancato utilizzo.
In particolare l'azienda darà applicazione alle norme di legge (Art. 54 D.Lgs. 626/94) per la protezione dai danni derivanti da un utilizzo continuativo del videoterminale, riservando particolare attenzione alle condizioni delle lavoratrici in gravidanza.
In caso di attività con rilevanti rischi di incidente, oltre all'adozione di misure preventive e di mezzi di protezione appropriati, l'azienda deve definire, informandone i lavoratori, le procedure e le norme di comportamento da seguire in caso di emergenza.
Il lavoratore è, da parte sua, tenuto alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni impartite dall'azienda in applicazione delle norme di legge vigenti ed in modo particolare sull'uso corretto dei macchinari ed utensili, apparecchiature, sostanze pericolose, mezzi di trasporto ed altri mezzi, compresi quelli protettivi forniti in dotazione personale.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno all'istituzione di bagni a doccia dei quali i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
Le disposizioni contrattuali del presente articolo saranno armonizzate con nuove norme di legge successive alla sottoscrizione del presente CCNL.
Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa comunque riferimento al D.Lgs. 626/1994 ed all'accordo interconfederale 5 ottobre 1995 All.n.6).

Art. 9 - Formazione professionale
Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale, le parti riconoscono concordemente l'importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di R.I., convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative:
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
In questo quadro i gruppi, i consorzi e le aziende, nel corso degli incontri previsti al punto c) del sistema di informazione, forniranno alla RSU informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda.
Le RSU potranno fornire proprie valutazioni in ordine a tali programmi.
Le parti, inoltre, esamineranno le risultanze dell'indagine, prevista dall'Accordo Confederale del 24 luglio 1994 e successive intese, sui fabbisogni formativi per la parte riguardante il settore alimentare e, alla luce di esse, valuteranno l'opportunità di realizzare con gli organismi paritetici bilaterali e - in tal caso in relazione alle realtà locali - con le rispettive organizzazioni territoriali, esperienze di collaborazione nel campo della formazione professionale nonché la possibilità di utilizzazione delle risorse a tali fini previste dai Fondi comunitari e dalla legislazione vigente.

Art.10 - Appalti
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di lavorazione proprie dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.

Art. 11 - Diritti sindacali
A) Rappresentanze sindacali unitarie
Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dall'accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie sottoscritto da Lncem, Confcooperative, Agci e Cgli, Cisl e Uil il 13 settembre 1994, che si intende qui integralmente trascritto e al quale si fa rinvio, le Associazioni aderenti Anca-Lega, Fnca e Agroal-Cci, Agica-Agci e Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil concordano quanto segue.
4) Numero componenti
[…]
La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 8 agosto 1991 e i suoi componenti subentrano, tenendo conto anche di quanto previsto in materia nel protocollo Viaggiatori e Piazzisti, alle RSA e ai dirigenti delle RSA - ivi compresi quelli dei VV.PP. di cui alla legge 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacale, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n.300/70 per i dirigenti RSA.
B) Assemblea
Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'Art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 sarà esercitato ad istanza delle RSU o delle OO.SS..
Analogo diritto di assemblea esercitato ad istanza delle OO.SS. viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'Art. 35 della citata legge 300/1970.
Tali assemblee saranno tenute di norma fuori dalle unità produttive.
E) Affissioni
Le RSU hanno diritto di affiggere, su apposito albo predisposto dalle aziende, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 12 - Difesa della dignità della persona
Premesso che le parti convengono sulla esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavoro la dignità della persona, esse si attiveranno perché siano evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
A tal fine le Commissioni di pari opportunità potranno promuovere ed organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno, fornendo alle aziende del settore le necessarie indicazioni.

Parte seconda
Art. 15 - Assunzione
Protocollo aggiuntivo per il settore saccarifero

[…]
Al lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere richiesta una certificazione medica che ne attesti l'idoneità psicofisica a svolgere le mansioni che dovrebbero essergli affidate e il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.

Art. 20 - Stagionalità
[…]
Pertanto quando si renda necessaria l'assunzione di lavoratori stagionali o comunque necessari per punte di maggior lavoro ricorrenti con contratto a tempo determinato il numero dei lavoratori da assumere, il periodo di lavorazione, l'inquadramento professionale saranno esaminati preventivamente con la RSU per verificare l'esatta applicazione delle norme contrattuali e di legge.

Art. 21 - Classificazione dei lavoratori
II) Mobilità professionale

1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, della Organizzazione, della produttività e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende promuoveranno, in sintonia con proprie esigenze tecnico-organizzative e d'intesa con la RSU, studi e ricerche su forme di Organizzazione del lavoro tese a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi in corrispondenza ai valori di efficienza produttiva e qualitativa.
3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative rivolte:
a) al miglioramento del rapporto lavoratore/macchina per quanto riguarda i problemi di stress, fatica, disagio, igiene;
b) al miglioramento dei contenuti del lavoro: complessità di soluzioni ed alternative richieste, compiutezza della mansione in rapporto al ciclo od alla fase di lavoro, capacità di analisi critica e di intervento sulle modificazioni del processo produttivo, rotazione su diverse posizioni di lavoro;
c) al miglioramento della qualità del lavoro nel contesto organizzativo; capacità di programmazione e di confronto, di lavoro per obiettivi, di partecipazione;
d) a costruire legami più stretti fra lavoro e formazione sia nella fase dell'inserimento al lavoro che in momenti successivi e ricorrenti (a tal fine si possono individuare permessi di studio retribuiti finalizzati ad esigenze convergenti di specializzazione professionale utilizzate in azienda);
e) a sviluppare, ove esistano i presupposti organizzativi e tecnologici, forme di professionalità strettamente integrate che, all'interno di aree produttive e di lavoro omogenee, tendano a valorizzare la riqualificazione funzionale nell'ambito degli obiettivi produttivi aziendali al fine di garantire nuove forme di cooperazione nel controllo del processo produttivo, nell'innovazione tecnica, nella formazione e nello sviluppo professionale.
[…]
III) Commissione per professionalità, classificazione ed inquadramento
Le parti convengono di attivare entro il 1995 una Commissione tecnica paritetica avente il compito di delineare i criteri guida di una riforma del sistema classificatorio in rapporto al rinnovo del presente CCNL per la parte normativa.
L'Osservatorio e le Parti stipulanti che lo compongono, effettueranno una sessione di lavoro nel mese di novembre 1995, per individuare indirizzi anche alternativi, che tengano conto delle esperienze realizzate nel settore, sui quali dovranno basarsi i lavori della citata Commissione.
In questo quadro la Commissione avrà il compito di:
a) valutare la portata e le implicazioni dei processi di innovazione tecnologica e/o organizzativa;
b) svolgere attività di studio, ricerca e confronto in merito alla classificazione dei lavoratori al fine di fornire alle Parti stipulanti elementi di valutazione circa il rapporto tra professionalità e classificazione;
c) esaminare le problematiche relative all'accesso del personale femminile ad attività professionali e/o quelle riferite all'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) individuare criteri di valutazione delle professionalità in relazione agli esiti degli studi ed esami di cui ai precedenti punti, nonché ipotesi di integrazione o modifica dell'attuale assetto classificatorio anche sulla base di una diversa articolazione della struttura dell'inquadramento.
In questo quadro potranno essere, ad esempio, esaminati nuovi criteri di riconoscimento della professionalità atti a rendere più attuali le vigenti declaratorie, valutando anche l'opportunità di introdurre nuovi livelli di inquadramento.
Tale Commissione completerà i propri lavori entro il giugno 1997.
Dopo tale data ed entro il giugno del 1998, l'Osservatorio e le parti stipulanti che lo compongono determineranno la coerenza dei risultati raggiunti dalla Commissione con le varie realtà merceologiche del settore alimentare con l'obiettivo di individuare i principi ispiratori della suddetta riforma.

Art. 24 - Disciplina dell'apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge ed in particolare alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, modificata con legge 8 luglio 1956, n. 706 e con legge 2 aprile 1968, n. 424, e al relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, salvo quanto disposto nei comma seguenti.
[…]

Art. 26 - Donne, fanciulli e adolescenti
L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 27 - Orario di lavoro
Ai soli fini contrattuali la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro le Parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
L'orario settimanale di lavoro sarà concentrato su 5 giorni; eventuali eccezioni per una distribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede aziendale per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive.
Analogamente saranno contrattati schemi di distribuzione dell'orario su base annuale, mensile e settimanale.
[…]
Sono considerati addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi. A tali lavoratori si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 27 e 29 del CCNL e, ove non modificate da tali clausole, quelle di cui al provvedimento sopra citato e al RDL 15 maggio 1923, n. 692 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli autisti e loro eventuali accompagnatori, custodi, guardiani, portieri, fattorini, infermieri è consentito il superamento dell'orario normale di cui al primo comma al di fuori delle procedure previste dal presente articolo con la corresponsione della maggiorazione del 45 %.
[…]
Programmazione annuale degli orari di lavoro
Nell'intento di assicurare la più razionale utilizzazione degli impianti ai fini del conseguimento di un sempre migliore livello di produttività e di salvaguardia dei livelli qualitativi di produzione nonché, comunque, delle punte di maggiore intensità produttiva e confermando l'esclusione dei periodi di attività stagionali, entro il 1° trimestre di ciascun anno si svolgerà un incontro a livello aziendale nel corso del quale, previa illustrazione della Direzione aziendale alla RSU, saranno contrattati i programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie, all'utilizzo dei riposi individuali in sostituzione delle ex festività e di quelli a titolo di riduzione d'orario, dei riposi individuali non utilizzati ai fini del raggiungimento della prestazione normale di 39 ore, ed esaminate prospettive - ragionevolmente prevedibili - di utilizzo della flessibilità degli orari, di significativi ricorsi al lavoro supplementare e straordinario, alle assunzioni dovute alla stagionalità della produzione e dei consumi. In tale occasione saranno altresì esaminate eventuali prevedibili esigenze di distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni, di cui al comma 3° dell'Art. 27.
L'esame di cui al precedente paragrafo, finalizzato ad una programmazione annuale che salvaguardi le punte di maggiore intensità produttiva nonché i periodi di stagionalità, esaurisce, attraverso la verifica delle esigenze, laddove sia richiesta dalle singole disposizioni contrattuali, le previsioni di cui agli istituti sopra citati.
Ove, nel corso dell'anno, dovessero presentarsi esigenze di variazione rispetto alla programmazione per i singoli istituti, anche in relazione alle esigenze di flessibilità complessiva che caratterizzano taluni settori, in appositi incontri si procederà all'aggiornamento di programmi e previsioni.
Laddove non si realizzi la definizione dei calendari annui, la prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata, con decorrenza 1 gennaio 93, in 39 ore settimanali, a tal fine utilizzando i riposi individuali di cui ai commi 11, 15, 16 e 17 del presente articolo, con conseguente esclusione dei periodi di stagionalità e fermo restando il divisore per la retribuzione oraria di cui all'Art. 45.
Qualora ragioni tecnico-organizzative e di mercato dovessero comportare il mantenimento del regime di orario in atto alla data di stipula del vigente CCNL (40 ore), le aziende attiveranno un apposito incontro con le RSU in ordine alla programmazione e al godimento delle ore di riposi individuali - di cui ai commi 11, 15, 16 e 17 del presente articolo non utilizzati.
Nel quadro dell'impegno per lo sviluppo del Mezzogiorno negli stabilimenti dislocati nelle aree di cui alla legge 183/1976, le RSU contratteranno con la Direzione della cooperativa, a fronte di aumenti della occupazione, la distribuzione dell'orario normale settimanale di lavoro (40 ore), la settimana lavorativa mobile con riposo a scorrimento e la istituzione di più turni giornalieri di lavoro; per i nuovi insediamenti produttivi nelle aree di cui alla legge 183/1976 la contrattazione dovrà essere svolta tra le OO.SS. territorialmente competenti e le aziende cooperative.
Chiarimento a verbale
L'adozione dell'orario settimanale di 39 ore comporta l'assorbimento di 1 ora alla settimana dalla quantità di riposi individuali di cui ai commi 11, 15, 16 e 17 del presente articolo relativi alle riduzioni di orario e ciò a prescindere dall'eventuale coincidenza nella settimana stessa di vari motivi di assenza con diritto o meno alla retribuzione.
Discende da quanto sopra che se si dovesse adottare l'orario di 39 ore per un numero di settimane inferiore alle 52, l'assorbimento sarà limitato ad 1 ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore.

Art. 28 - Flessibilità degli orari
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità e/o alla disponibilità della materia prima, l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino a un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo - di 56 ore nell'arco di 12 mesi.
In tali casi l'azienda informerà la RSU per esaminare preventivamente le esigenze anzidette ai fini di determinare la realizzazione, per l'intera azienda o per parte di essa, di orari comprendenti settimane con prestazione lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, entro i limiti dell'orario normale di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale. Gli scostamenti eventuali dalla previsione programmatica saranno tempestivamente comunicati alla RSU
Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmati saranno compensate con le maggiorazioni contrattuali.
[…]
Le modalità applicative, relative all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSU
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salve le ipotesi di turni continuativi e accordi tra le parti.
L'attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

Art. 29 - Lavoro straordinario, supplementare, notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni
[…]
Il ricorso al lavoro oltre le 40 ore settimanali deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro supplementare e a quello straordinario è consentito a titolo esemplificativo nel caso di: impraticabilità delle strade; interruzioni di erogazione di energia: punte anomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non prevedibili con vincolanti termini di consegna; necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti, esigenze eccezionali connesse a imprescindibili lavori preparatori, accessori e complementari all'attività di produzione; necessità di far fronte ad impreviste esigenze connesse alla deperibilità delle materie prime con conseguenti ricadute sulla qualità delle stesse; necessità non programmabili connesse al ricevimento e/o spedizione di prodotti; necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno (quali ad esempio bilanci, inventari).
Del lavoro di cui sopra sarà data successiva comunicazione alla RSU
Al di là dei casi previsti dal 4° comma, eventuali ipotesi di lavoro oltre le 40 ore settimanali saranno contrattate preventivamente tra la Direzione dell'azienda e lo stesso, nei limiti di 80 ore annue pro-capite. Oltre tale limite non è consentito il ricorso al lavoro oltre le 40 ore settimanali.
[…]
Il lavoro oltre le 40 ore settimanali, festivo, notturno ed a turni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dell'azienda. Nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuarlo, nei limiti di cui sopra, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[…]

Art. 30 - Riposo per i pasti
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'Art. 27 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa una adeguata sosta per la consumazione dei pasti.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Per le donne ed i minori che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 con orario di lavoro di 8 ore consecutive ai sensi della legge n. 653 del 26 aprile 1934, il riposo intermedio è di mezz'ora che sarà computata ai fini retributivi come lavoro effettivamente prestato.
Per gli uomini addetti alla attività aziendale che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto, effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive, sarà corrisposta una maggiorazione del 6,50 % sulla retribuzione.
[…]

Art. 31 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale è disciplinato dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, e successive variazioni e integrazioni e coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe stabilite dalla legge stessa.

Art. 33 - Interruzione del lavoro. Recuperi
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 42 - Infortunio sul lavoro
Ogni infortunio di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto il quale provvederà affinché sia espletata, se del caso, la denuncia di legge.
Il lavoratore deve inoltre far pervenire tempestivamente il certificato medico attestante l'infortunio.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. […]

Art. 43 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge in vigore.
[…]

Art. 44 - Lavoratori svantaggiati - Assunzioni obbligatorie
Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le aziende informeranno di volta in volta la RSU degli avviamenti obbligatoriamente disposti dall'Ente competente al fine di esaminare - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - ogni possibilità di inserimento di tali invalidi in posti di lavoro non emarginati.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio ed, in quanto tali, avviati nelle proprie strutture in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi anche su segnalazione e partecipazione della RSU. A tal fine le aziende comunicheranno alla RSU notizie utili per raggiungere la finalità di cui sopra anche tramite l'utilizzo di programmi di formazione professionale curati dagli Enti competenti.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui all'Art. 25 della legge 30 marzo 1971 n. 118. In tale spirito convengono di intervenire presso i competenti Ministeri del lavoro e della sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.
Inoltre le aziende, che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori con gravi handicap motori, porteranno a conoscenza della RSU e valuteranno congiuntamente ad essa i programmi di riduzione delle barriere architettoniche ai sensi dell'Art. 24 della legge 104/92 e gli orientamenti per l'inserimento mirato verificando, a tal fine, la possibilità di utilizzare i finanziamenti previsti dalle leggi nazionali e regionali.
[…]

Art. 49 - Cottimi
Le parti riconoscono che nelle aziende cooperative non si effettua di regola lavoro a cottimo.

Art. 50 - Indennità di disagio
Nel quadro di quanto disposto all'Art. 8 "Ambiente di lavoro e salute" le parti confermano che le indennità di disagio dovranno essere superate.
Tuttavia eventuali indennità o trattamenti a titolo di disagio esistenti, fissati precedentemente in analogia a situazioni e norme del settore privato, verranno mantenute fino alla realizzazione delle modifiche delle condizioni ambientali effettuate con la contrattazione a livello di fabbrica.

Art. 51 - Regolamento aziendale - Norme speciali - Prestiti
Oltre che al presente Contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e che, pertanto, rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del lavoratore.
Gli schemi dei predetti regolamenti eventualmente predisposti dalla Direzione dell'azienda dovranno essere esaminati dalle strutture sindacali aziendali di cui all'Art. 11.
[…]

Art. 53 - Indumenti di lavoro - Generi in natura - Utensili di lavoro - Spogliatoi
Indumenti di lavoro

Le cooperative forniranno in uso gratuito ai lavoratori, in relazione al tipo di attività svolta, indumenti di lavoro e protettivi, in funzione delle condizioni ambientali e dell'igiene del processo produttivo.
La qualità e la quantità degli indumenti stessi sarà opportunamente definita al livello aziendale.
Utensili
Il lavoratore riceverà dall'azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
[…]
Spogliatoi
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto: questo locale dovrà rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione dei lavoratori degli armadietti in cui gli stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti personali.

Art. 55 - Disciplina aziendale
B) Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'Articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il provvedimento di cui al punto e) sarà adottato in conformità anche con le leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 11 maggio 1990 n.108.
[…]
1) Ammonizione - Multa - Sospensione
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei 6 mesi precedenti.
Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
[…]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione.
[…]
2) Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi ed, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
[…]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
[…]
9) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
10) danneggiamento volontario di impianti e di materiali;
[…]
12) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
13) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per la azienda;
[…]
16) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
17) insubordinazione grave verso i superiori.

Art. 60 - Norme generali e inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme di legge e gli Accordi interconfederali.
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Protocollo aggiuntivo per viaggiatori e piazzisti
Nell'ambito del contratto unico per gli addetti ai settori cooperativi sono concordate le seguenti specifiche disposizioni per i Viaggiatori o Piazzisti del settore alimentare.
Dette specifiche norme sostitutive o integrative di norme del contratto costituiscono parte integrante dello stesso.
Per quanto non previsto dalle seguenti norme sostitutive o integrative si applica la normativa del presente contratto.
Articoli parte comune che si applicano anche ai viaggiatori o piazzisti:

Art. 2 - Struttura della contrattazione collettiva
Art. 3 - Decorrenza e durata. Procedure di rinnovo del CCNL
Art. 4 - Procedure di rinnovo degli accordi di 2° livello
Art.11 - Lettera D) Aspettativa ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali Lettera F) Versamento dei contributi sindacali
Art. 13 - Conciliazione delle controversie e raffreddamento del conflitto
Art. 14 - Affissione e distribuzione del contratto. Contributo di assistenza contrattuale
Art. 15 - Assunzione
Art. 16 - Periodo di prova
Art. 17 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 19 - Riserva su assunzioni
Art.20 - Stagionalità (*)
Art.21 - Classificazione dei lavoratori
Art.22 - Passaggio di livello
Art.31 - Riposo settimanale
Art.32 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali
Art.34 - Occupazione e orario di lavoro
Art.35 - Ferie
Art.36 - (Limitatamente al comma 14 e successivi) Lavoratori studenti
Art.37 - Servizio militare. Cooperazione internazionale. Volontariato
Art.38 - Congedo matrimoniale
Art.40 - Trasferimenti (*)
Art.43 - Tutela delle lavoratrici madri
Art.45 - Trattamento economico
Art.46 - Aumenti periodici di anzianità
Art.51 - Regolamento aziendale e norme speciali. Prestiti (*)
Art.54 - Visite di inventario e visite personali di controllo
Art.55 - Disciplina aziendale
Art.57 - Trattamento di fine rapporto
Art.58 - Cessione, trasformazione e trapasso d'azienda
Art.60 - Norme generali e inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art.61 - Previdenza complementare volontaria (*)

(*) A decorrere dal 12 luglio 1995

Appendice all'art. 6 della parte comune
Art. 9 - Riposo settimanale
Il viaggiatore o il piazzista ha diritto al riposo festivo settimanale.
[…]

Art. 10 - Prestazione lavorativa settimanale e annuale
La prestazione lavorativa del singolo viaggiatore o piazzista si svolgerà su 5 giornate alla settimana ovvero su 4 giornate intere e 2 mezze giornate ovvero previa intesa aziendale, su 6 giornate di prestazione continuativa lavorativa, determinando le condizioni relative.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario di prodotti il godimento della giornata o delle 2 mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi dell'anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.
[…]

Art. 21 - Assemblea
Nelle unità produttive con più di 15 Viaggiatori o Piazzisti, l'assemblea si svolgerà giusta la previsione dell'Art.20, legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]

Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera
Addì, 12 luglio 1995, in Roma tra l'Associazione nazionale cooperative agroalimentari Lega nazionale cooperative e mutue; la Federazione nazionale cooperative agricole ed agroalimentari - Confcooperative; l'Associazione generale italiana cooperative e consorzi agricoli - Associazione generale cooperative italiane e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil si conviene:
Nell'ambito del Contratto unico 6 luglio 1995 per gli addetti all'industria alimentare, sono concordate le seguenti specifiche disposizioni per gli addetti all'industria saccarifera, da considerarsi peculiari al settore medesimo per le sue particolari caratteristiche tecnico-produttive e contrattuali.
Dette specifiche norme, sostitutive o integrative di norme del contratto unificato, costituiscono parte integrante del contratto stesso.

Norme sostitutive
1 - La Lettera A) Osservatorio dell'Articolo 7 - Relazioni Industriali - è sostituita da quanto segue:
Osservatorio nazionale settore saccarifero
La normativa prevista dal CCNL per l'industria alimentare è sostituita dalla seguente:
I compiti tecnici dell'osservatorio sono estesi a:
- il quadro macroeconomico e la situazione Generale del settore;
- analisi sui sistemi di relazioni industriali nell'industria saccarifera europea;
- evoluzioni delle normative comunitarie su temi di reciproco interesse;
- esiti operativi a consuntivo della contrattazione di 2° livello;
- studi circa esperienze di Organizzazione del lavoro e di inquadramento professionale, con possibilità di esame comparato nell'ambito comunitario;
- analisi ed aspetti di formazione e coordinamento circa la sicurezza del lavoro;
- studi in tema di ecologia ed ambiente esterno.
Le parti componenti l'osservatorio del settore saccarifero potranno avvalersi dei supporti informativi specifici delle rispettive organizzazioni europee (Cefs e Seta).
L'Osservatorio, infine, potrà assumere compiti e veste di supporto tecnico alle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali anche in sede negoziale.

2 - Comitati aziendali europei di gruppo
Con riferimento alla Direttiva 22 settembre 94, n. 94/45 del Consiglio dell'Unione Europea ed in particolare a quanto disposto al suo Art. 13 circa gli accordi già in vigore o quelli che potranno essere stipulati prima del recepimento della Direttiva stessa e comunque prima dei termini per la sua applicazione operativa, i Gruppi Saccariferi interessati alla materia confermano gli accordi già formalmente sottoscritti, esprimendo la disponibilità per altri accordi di gruppo eventualmente stipulandi secondo tutto quanto previsto al citato Art.13.

4 - L'Articolo 11 - Lettera B) Assemblea è sostituito da quanto segue:
I lavoratori hanno diritto a riunirsi fuori dell'orario di lavoro, in locali messi a disposizione dalla Direzione aziendale nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera o nelle immediate vicinanze di essa.
Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sarà esercitato ad istanza della Fat-Flai-Uila o della RSU o del comitato esecutivo della stessa, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate alla Direzione aziendale.
[…]
Analogo diritto di assemblea, esercitato ad istanza della Fat-Flai-Uila, viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma dell'articolo 35 della citata legge n. 300.
Tali assemblee saranno tenute di norma fuori delle unità produttive.

9 - Il Comma 8° dell'Articolo 27 - è sostituito dal seguente:
Si considerano rientranti tra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:
- autista di vettura senza altre mansioni;
- infermiere senza altre mansioni;
- fattorino o commesso d'ufficio;
- inserviente;
- portiere;
- custode o guardiano.
L'orario di lavoro dei discontinui deve essere predeterminato in alternativa:
- in 10 ore giornaliere, corrispondenti a 50 ore settimanali, o
- in 9 ore giornaliere, corrispondenti a 45 ore settimanali, o
- in 8 ore giornaliere, corrispondenti a 40 ore settimanali.
[…]

12 - L'Articolo 27 - Orario di lavoro - L'Articolo 29 – Lavoro supplementare, straordinario, - Lavoro notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni e l'Articolo 30 - Riposo per i pasti sono sostituiti dalla normativa seguente che per l'Articolo 30 - Riposo per i pasti - costituisce condizione di migliore favore.
Ai soli fini contrattuali la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
[…]
Nei periodi di non lavorazione della barbabietola l'orario settimanale di lavoro verrà distribuito in cinque giorni di 8 ore ciascuno (dal lunedì al venerdì).
La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata, con decorrenza 1 gennaio 1993, in 39 ore settimanali, a tal fine utilizzando i riposi individuali di cui al comma 23 del presente articolo, con conseguente esclusione dei periodi di stagionalità.
Eventuali modifiche del regime di orario settimanale aziendalmente in atto (realizzazione delle 39 ore settimanali come media plurisettimanale e passaggio dalle 40 ore alle 39 e viceversa), in relazione a ragioni tecnico-organizzative e di mercato, saranno oggetto di confronto, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni previste dal successivo comma 25, in un apposito incontro con la RSU che l'azienda dovrà attivare in ordine a tali programmazioni ed al godimento delle ore di riposo individuali - di cui al comma 23 del presente articolo, secondo i criteri stabiliti dai commi 23 e 25 - non utilizzati.
Le determinazioni dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi ed agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi.
In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
Il ricorso al lavoro supplementare oltre le 40 ore settimanali e al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro supplementare e a quello straordinario è consentito a titolo esemplificativo nel caso di: impraticabilità delle strade; interruzioni di erogazione di energia; punte anomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non prevedibili con vincolanti termini di consegna; necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti; esigenze eccezionali connesse a imprescindibili lavori preparatori, accessori e complementari all'attività di produzione; necessità di far fronte ad impreviste esigenze connesse alla deperibilità delle materie prime con conseguenti ricadute sulla qualità delle stesse; necessità non programmabili connesse al ricevimento e/o spedizione di prodotti; necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno (quali ad esempio bilanci, inventari). Del lavoro di cui sopra sarà data successiva comunicazione alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa.
Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro oltre le 40 ore settimanali saranno concordate preventivamente tra Direzione aziendale e la RSU o il comitato esecutivo della stessa, nei limiti di 80 ore annue pro-capite. Oltre tale limite non è consentito il ricorso al lavoro oltre le 40 ore settimanali.
Per i lavori a turni avvicendati extra lavorazione barbabietola (es.: baritazione melassa, raffinazione greggio, produzione lievito ed alcool, confezionamento prodotti, ecc.), l'orario di 8 ore giornaliere e 40 settimanali è distribuito in 5 giorni, garantendosi comunque un riposo settimanale di 2 giorni mobili non consecutivi distribuiti a seconda della rotazione dei turni. Eventuali prestazioni straordinarie che fossero necessarie per tali lavorazioni saranno concordate come sopra con la RSU o con il comitato esecutivo della stessa.
Nel caso di lavoro a turni, il lavoratore del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
La Direzione aziendale concorderà con la RSU o con il comitato esecutivo della stessa la distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]
Programmazione annuale degli orari di lavoro
Nell'intento di assicurare la più razionale utilizzazione degli impianti ai fini del conseguimento di un sempre migliore livello di produttività e di salvaguardia dei livelli qualitativi di produzione nonché, comunque, delle punte di maggiore intensità produttiva e confermando l'esclusione dei periodi di attività stagionali, tenendo anche conto degli aspetti sociali di interesse dei lavoratori, entro il 1° trimestre di ciascun anno si svolgerà un incontro a livello aziendale nel corso del quale, previa illustrazione della Direzione aziendale alla RSU, saranno esaminati i programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie, all'utilizzo dei riposi individuali in sostituzione delle ex festività e di quelli a titolo di riduzione d'orario, dei riposi individuali non utilizzati ai fini del raggiungimento della prestazione normale di 39 ore, nonché le prospettive - ragionevolmente prevedibili - di utilizzo della flessibilità degli orari, di significativi ricorsi al lavoro supplementare e straordinario, alle assunzioni dovute alla stagionalità della produzione e dei consumi.
L'esame di cui al precedente paragrafo, finalizzato ad una programmazione annuale che salvaguardi le punte di maggiore intensità produttiva nonché i periodi di stagionalità, esaurisce, attraverso la verifica delle esigenze, laddove sia richiesta dalle singole disposizioni contrattuali, le previsioni di cui agli istituti sopra citati.
Ove, nel corso dell'anno, dovessero presentarsi esigenze di variazione rispetto alla programmazione per i singoli istituti, anche in relazione alle esigenze di flessibilità complessiva che caratterizzano taluni settori, in appositi incontri si procederà all'aggiornamento di programmi e previsioni.
Dichiarazione comune
Tenuto conto di quanto previsto in materia di orario nel presente contratto, le parti confermano che il ricorso al lavoro straordinario avverrà nello spirito delle Intese interconfederali e nel rispetto delle specifiche normative contrattuali.

Flessibilità
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva anche attraverso il migliore utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità e/o alla disponibilità della materia prima, l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino a un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo di 56 ore per anno solare o per esercizio.
In tali casi l'azienda informerà la RSU per esaminare preventivamente le esigenze anzidette ai fini di determinare la realizzazione per l'intera azienda o per parte di essa, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale entro i limiti dell'orario normale di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale. Gli scostamenti eventuali dalla previsione programmatica saranno tempestivamente comunicati alla RSU.
Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmate saranno compensate con le maggiorazioni contrattuali.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 20% da liquidarsi nei periodi di superamento.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione di orario anche agli effetti degli istituti contrattuali.
Le modalità applicative, relative all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSU
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salve le ipotesi di turni continuativi e accordi tra le parti.
L'attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

15 - L'Articolo 41 - Malattia e infortunio sul lavoro - e l'Articolo 42 - Infortunio sul lavoro sono sostituiti dal seguente:
A) Infortuni sul lavoro

Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le cure di soccorso immediato ed effettuate le denunce di legge.
[…]
B) Malattie ed infortuni non sul lavoro
Disposizioni comuni per la malattia e gli infortuni sul lavoro e non
Al termine del periodo di assenza dal lavoro, il lavoratore dovrà presentarsi alla Direzione aziendale per ricevere disposizioni relativamente alla ripresa del proprio lavoro: la Direzione prima di riammetterlo in servizio potrà sottoporlo a visita medica di controllo da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico onde accertarne l'idoneità fisica.
Ove dalla malattia o dall'infortunio derivi una minorazione parziale della capacità lavorativa del lavoratore, le condizioni del rapporto di lavoro potranno essere adeguatamente modificate in relazione alla minorata capacità lavorativa del lavoratore stesso.
[…]

23 - L'Articolo 8 - Ambiente di lavoro è sostituito dal seguente:
In applicazione di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, dall'Accordo interconfederale 5 ottobre 1995, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, e in relazione alle competenze ivi attribuite alla Contrattazione nazionale di categoria, la disciplina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel settore saccarifero è la seguente.
1) Rappresentante per la sicurezza
In ciascuna unità produttiva sarà eletto/designato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, all'interno delle RSU previste con un massimo di 6 componenti.
L'elezione/designazione del rappresentante per la sicurezza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Azienda.
L'Azienda ne darà notizia all'Associazione Territoriale cooperativa competente.
2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all'Accordo Interconfederale 5 ottobre 1995; circa i tempi di elezione si escludono i periodi di campagna bieticolo-saccarifera.
3) Permessi
Il Rappresentante per la sicurezza, per l'espletamento della sua attività, ha diritto a 40 ore annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU
I permessi retribuiti per la formazione del rappresentante per la sicurezza sono fissati in 32 ore pro-capite, nelle quali dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.
4) Per tutto quanto non previsto nel presente punto 23 delle "disposizioni specifiche", si fa concorde rinvio alle norme dell'accordo interconfederale 5.10.1995.
Protocollo aggiuntivo
Nella fase di prima applicazione, le parti concordano che un seminario formativo dei rappresentanti per la sicurezza, sarà tenuto, con onere economico a carico della parte datoriale, a livello settoriale nazionale, date le caratteristiche del comparto che rendono improponibile aspetti di formazione specifica a livello di territorio.
Detto seminario vedrà la presenza anche delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e delle Associazioni Cooperative stipulanti.

29 - Assicurazione contro i rischi del lavoro
Fermo l'obbligo delle assicurazioni di legge per gli impiegati di fabbrica che vi sono soggetti, l'azienda dovrà provvedere a sue spese all'assicurazione dei propri impiegati di fabbrica contro i rischi inerenti il lavoro da essi compiuto.
Detto impegno da parte dell'azienda vale sino ai limiti di età che sono accettati dagli Istituti di assicurazione.
Il capitale da assicurarsi non potrà essere inferiore:
a) a 5 annualità di retribuzione normale per il caso di morte;
b) a 6 annualità di retribuzione normale per il caso di invalidità permanente.
Con l'accensione della polizza suddetta e la regolare tempestiva corresponsione dei premi l'azienda sarà manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità sul buon fine del contratto di assicurazione.
Ad ogni variazione dello stipendio di fatto dell'impiegato dovrà corrispondere, a cura dell'azienda, un proporzionale aggiornamento della relativa polizza.
Nel caso in cui l'azienda non ottemperasse all'impegno di cui sopra, sarebbe responsabile in proprio della garanzia degli importi di cui ai punti a) e b).

Allegati al CCNL 12 Luglio 1995
Allegato 5 Protocollo 5 aprile 1990
[…]
Il sistema di relazioni sindacali, definito nel presente Protocollo, si propone di rendere più compiuta la democrazia economica attraverso rapporti più partecipativi.
A tale proposito le relazioni sindacali fra le parti si ispireranno ai seguenti criteri:
1) il reciproco riconoscimento delle parti ed il relativo ruolo contrattuale;
2) l'instaurazione di un sistema di rapporti che organizzi con regolarità e sistematicità il confronto fra le parti su temi di interesse comune;
3) la definizione di un sistema di rapporti che organizzi con regolarità e sistematicità il confronto fra le parti su temi di interesse comune;
4) la riorganizzazione degli assetti contrattuali estendendo la contrattazione autonoma ai settori scoperti ed assicurando certezza circa lo svolgimento della contrattazione integrativa negli ambiti, nei tempi ed ai livelli concordati ;
5) la definizione di nuove regole e procedure di ricorso volte a prevenire e raffreddare il conflitto;
6) la definizione di un quadro di impegni congiunti - oggetto di un documento specifico - per lo sviluppo e la promozione specie nel Mezzogiorno di nuove imprese cooperative sia nei settori a maggiore tradizione cooperativa, sia nei settori nuovi quali i servizi sociali, i servizi alle imprese, il terziario avanzato, che rivestono particolare interesse per il Paese e nei quali la forma cooperativa offre soluzioni efficienti e razionali.
1.Rapporti tra le Centrali Cooperative Agci, Cci, Lncem e Cgil-Cisl-Uil
A) Livello interconfederale nazionale
Le parti convengono di confrontarsi annualmente e comunque ogniqualvolta una delle parti ne faccia richiesta, a livello confederale nazionale, sui temi di interesse comune, quali:
-le problematiche connesse al mercato del lavoro ;
-le politiche di formazione professionale ;
-le pari opportunità;
-le politiche occupazionali;
-lo sviluppo della cooperazione e la relativa legislazione di sostegno;
-le strategie imprenditoriali e sociali della cooperazione;
-i processi di ristrutturazione, innovazione e riorganizzazione;
-la competitività del settore cooperativo nei mercati nazionali e internazionali;
- l'andamento delle relazioni sindacali e le linee di riforma degli assetti contrattuali;
- l'analisi delle dinamiche retributive e del costo del lavoro; -lo sviluppo del Mezzogiorno;
-la tutela dell'ambiente.
A 1) Conferenza Nazionale sulla Cooperazione
Le parti concordano di realizzare con periodicità biennale la Conferenza Nazionale sullo stato e lo sviluppo della Cooperazione in Italia.
La Conferenza sarà organizzata dalle parti avvalendosi del contributo dell'osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al successivo punto 5 nonché con l'apporto di autorevoli esperti della cooperazione, delle relazioni sindacali e delle politiche economiche e produttive.
La Conferenza dovrà richiamare un'attenzione maggiore sui problemi della cooperazione e del lavoro, nella prospettiva del mercato unico europeo. In tale sede saranno posti in risalto i problemi propri del mondo della cooperazione (legislazione, investimenti, innovazione tecnologica, mercato, ecc.) e gli aspetti salienti delle relazioni sindacali (occupazione e problematiche del mercato del lavoro ; formazione professionale; costo del lavoro; contrattazione collettiva).
B) Livello territoriale
Di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, a livello regionale, verranno attivate consultazioni tra le organizzazioni regionali delle Centrali Cooperative e delle Confederazioni Sindacali sulle materie di cui al precedente punto A, riferite allo specifico territorio regionale, secondo metodologie e strumenti definiti a tale livello.
C) Livello settoriale
Le parti si danno atto che sistemi di consultazioni e di informazione che regolano i rapporti sindacali sono previsti dai CCNL stipulati dalle associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di categoria. La sede di rinnovo contrattuale sarà occasione di verifica di tali sistemi anche alla luce della presente intesa.

2. Democrazia d'impresa e partecipazione dei lavoratori
A) Le parti ribadiscono l'importanza e la validità delle procedure di informazione e consultazione preventiva basate sul principio della richiesta di un parere formale obbligatorio non vincolante, così come previsto dai CCNL stipulati dalle associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di categoria.
La stipula dei prossimi CCNL costituirà occasione per una verifica di tali procedure al fine di estenderne e favorirne l'applicazione.
B) Le parti, fermo restando le loro specifiche autonomie e responsabilità nonché la peculiarità delle imprese cooperative si sentono impegnate a favorire nelle imprese stesse la ricerca di forme di partecipazione dei lavoratori ai processi di sviluppo aziendale nel quadro di una comune concezione di valori di democrazia industriale.
Inoltre, le parti convengono sulla utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori medesimi ai micro-processi produttivi.

3. Formazione professionale
Le parti, ritenendo che la valorizzazione delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese cooperative e dell'occupazione, convengono che la formazione professionale permanente indirizzata all'acquisizione di una cultura adeguata alla diffusione delle nuove tecnologie è uno strumento utile, negli attuali processi di innovazione tecnologica, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare le professionalità, nonché per facilitare la mobilità dei lavoratori.
Le parti condividono la necessità di un impegno per contribuire a dare una nuova identità all'attuale sistema di formazione professionale per renderlo più adeguato alle esigenze espresse dal mondo del lavoro e della cooperazione.
Ciò premesso le parti si impegnano a definire entro 3 mesi organismi paritetici a cui demandare i seguenti compiti:
a)promuovere e stimolare la realizzazione, da parte degli Enti competenti, di strumenti funzionali all'adeguamento dell'offerta formativa ai fabbisogni di professionalità espressi dal mercato del lavoro, nonché il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'offerta formativa;
b)promuovere la domanda di formazione permanente dei lavoratori progettando la tipologia dei corsi;
c)individuare e proporre modelli base di formazione teorica per i giovani assunti con contratto di formazione lavoro e per giovani apprendisti e per le fasce deboli del mercato del lavoro;
d)progettare e promuovere iniziative volte alla intensificazione e al miglioramento dell'orientamento professionale anche attraverso iniziative-pilota.
Le parti definiranno le forme più opportune di intervento comune a livello territoriale sulle problematiche sopra citate.
Quanto sopra concordato fa salvi il ruolo e le competenze delle rispettive strutture formative esistenti.

4. Pari opportunità
A) Specificità femminile

Le parti riconoscono la necessità di assumere la specificità femminile e di garantire il superamento di ogni eventuale forma di discriminazione nel lavoro e nello sviluppo professionale.
B) Fasce deboli del mercato del lavoro
Nel quadro di iniziative per la valorizzazione delle risorse umane le parti si danno atto della necessità di sviluppare interventi specifici di promozione dell'occupazione e dello sviluppo professionale delle fasce deboli del mercato del lavoro (cassa integrati, handicappati, ultraventinovenni, extra-comunitari) anche eliminando gli eventuali ostacoli che precludono il pieno dispiegarsi delle professionalità in rapporto agli avanzamenti di responsabilità e di carriera. Nei settori della cooperazione, si opererà per favorire l'inserimento di lavoratori extra-comunitari in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 39 del 28 febbraio 1990.

5. Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione
Le parti convengono di costituire un Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione.
L'Osservatorio Nazionale è l'organismo paritetico di consultazione permanente fra le parti a livello orizzontale sui temi delle relazioni sindacali e dello sviluppo della cooperazione. Esso progetterà iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse scelti di volta in volta dalle parti.
Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, l'Osservatorio si avvarrà dell'apporto di qualificate strutture esistenti all'interno delle associazioni firmatarie ed anche esterne individuando le fonti di finanziamento di ogni singola iniziativa.
L'Osservatorio sarà costituito da un Consiglio paritetico di 12 componenti designati entro tre mesi dalle parti contraenti. Il Consiglio ha il compito di elaborare entro i successivi tre mesi un regolamento per il funzionamento dell'osservatorio, il programma di attività e di individuare le fonti di finanziamento.
Il progetto complessivo sarà sottoposto all'approvazione delle parti.

6. Linee per la contrattazione collettiva
Le parti convengono sulla opportunità di affermare un nuovo sistema di relazioni sindacali in grado di conferire certezza e programmabilità ai loro rapporti e di favorire forme di partecipazione alla vita e alle scelte di impresa.
6.1. In questo quadro le parti individuano le linee di riordino degli assetti contrattuali che guideranno le rispettive associazioni di settore e le federazioni di categoria nello svolgimento della contrattazione collettiva ai vari livelli.
Tali linee riguardano:
-comportamenti contrattuali coerenti con la necessità di non concorrere a determinare tensioni inflazionistiche, al fine anche di diminuire il differenziale rispetto agli altri paesi industrializzati e di salvaguardare la competitività delle imprese cooperative rispetto alle imprese concorrenti;
-il riconoscimento di due livelli negoziali: quello nazionale di categoria (o di comparto per grandi settori della cooperazione) e quello integrativo;
- l' impegno a non riproporre allo stesso titolo, nelle piattaforme integrative, le materie che hanno già ottenuto soluzioni negoziali nei CCNL, purché non espressamente rinviati al livello integrativo ;
- l'impegno a disporre di un intervallo di tempo per lo svolgimento della contrattazione integrativa che dovrà realizzarsi in tempi intermedi tra un rinnovo e l'altro dei CCNL onde evitare sovrapposizioni anche prevedendo l'allungamento della durata degli stessi CCNL.
6.2..Le materie e il livello della contrattazione integrativa nonché le relative modalità e tempi di svolgimento saranno individuati dalle rispettive associazioni di settore e federazioni sindacali di categoria nell'ambito del rinnovo o della stipula dei CCNL. Gli incrementi retributivi al livello aziendale verranno commisurati a parametri oggettivi e verificabili di produttività, redditività delle singole imprese e saranno utilizzati anche al fine di valorizzare la professionalità.
6.3. Le parti convengono sulla opportunità che tutti i settori ove sono presenti imprese cooperative siano coperti da contrattazione collettiva nazionale. Pertanto, per i settori non coperti da CCNL autonomi della Cooperazione, le parti definiranno congiuntamente alle rispettive associazioni di settore e federazioni di categoria le modalità per pervenire ad idonee soluzioni negoziali.

Allegato 9 Protocollo di intesa per l'applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626
Il giorno 5 ottobre 1995 in Roma tra l'Associazione Generale Cooperative Italiane Agci […], la Confederazione Cooperative Italiane - Cci […], la Lega Nazionale Cooperative e Mutue, Lncem […] e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Cgil […], la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Cisl […], la Unione Italiana del Lavoro Uil […]; si è stipulato il presente accordo interconfederale sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche in applicazione del DLgs. 626/94 da valere nelle imprese cooperative.

1. Premessa
1.1. Con il presente accordo le parti danno attuazione agli aspetti che il D.Lgs. n. 626/1994 demanda alla contrattazione collettiva.
Tenendo conto delle innovazioni sostanziali ed in particolare degli orientamenti partecipativi cui le direttive europee ed il Decreto legislativo si ispirano, in ordine alle relazioni fra le parti in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, le parti convengono sul carattere sperimentale della normativa del presente accordo e s'impegnano a verificarne l'efficacia al fine di un eventuale aggiornamento.
1.2. Le parti opereranno una prima verifica alla scadenza di sei mesi dalla firma mentre quelle successive avverranno a richiesta di una delle parti.
1.3. Il presente accordo ha validità fino al 30 giugno 1997 e se non disdetto almeno tre mesi prima della sua scadenza si intenderà rinnovato di un anno e così di anno in anno.
1.4. Riaffermando l'impegno ad una gestione della legislazione e degli accordi in tale materia fondata sulla partecipazione derivante dal comune interesse della impresa cooperativa e dei lavoratori al raggiungimento dei migliori risultati possibili in ordine a sicurezza e salute negli ambienti di lavoro hanno stipulato il presente accordo che affronta i seguenti aspetti:
- strumenti di partecipazione
- rappresentanza dei lavoratori (RLS)
- formazione
- ruolo degli organismi bilaterali
- modalità operative e funzionamenti degli organismi

2. Organismi bilaterali
2.1. Livello nazionale
Ciascuna delle parti, entro 15 giorni dalla firma del presente accordo, designerà un rappresentante effettivo ed uno supplente per la costituzione di un Comitato paritetico nazionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che opererà collegandosi all'Ente bilaterale nazionale per la formazione e l'ambiente denominato Coop-Form, costituito ai sensi dell'accordo interconfederale 24 luglio 1994.
2.2. Tale Comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.Lgs. 626/94 in particolare:
- raccordandosi con le Istituzioni, i Ministeri o gli Enti competenti di livello nazionale, in particolare con la Commissione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 626/1994;
- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione per le varie categorie di operatori della sicurezza attingendo attraverso Coop-Form anche a finanziamenti eventualmente disponibili a livello nazionale e dell'Unione Europea. In caso di interesse omogeneo di più regioni a tali iniziative, la richiesta sarà rivolta al Coop-Form Nazionale;
- elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevate nelle imprese cooperative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione della normative di cui al D.Lgs. 626/94;
- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative comunitarie e nazionali anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi europee, parlamentari governative ed amministrative;
- proponendo sia a livello nazionale che europeo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese, in particolare cooperative, ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo inoltre la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
- costituendo, con la collaborazione dei Comitati bilaterali regionali e dei Comitati provinciali, l'anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori (RLS) e degli addetti alla sicurezza nel settore della cooperazione.
2.3. I costi delle attività espletate dal Coop-Form Nazionale (ricerca di fabbisogni - progetti di moduli formativi) ove non coperti da finanziamenti esterni saranno posti a carico degli Enti bilaterali che realizzeranno le conseguenti iniziative.
2.4. Lo sede del Comitato Nazionale è presso il Coop-Form che assolve i compiti di segreteria. Il Comitato elabora un proprio regolamento interno mentre Coop-Form elabora un apposito regolamento per i rapporti con le attività della Commissione da sottoporre alle parti sociali.
2.5. Livello regionale
Le parti sono impegnate per la costituzione in ciascuna regione di un Comitato paritetico regionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro analogo a quello nazionale.
Esso si collegherà, ove costituito e comunque alla sua costituzione, all'Ente Bilaterale Regionale Coop-Form.
2.6. Tale Comitato, composto in modo paritetico da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali cooperative e da Cgil-Cisl-Uil svolge i seguenti compiti:
- raccordarsi con le Regioni e con i Comitati Regionali ex art. 27 D.Lgs. 626/94 nonché con altri Enti ed Istituti competenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- favorire la elaborazione e diffusione di metodologie di valutazione del rischio;
- promuovere, ove le parti abbiano convenuto in tal senso, la costituzione dei Comitati provinciali di cui all'art. 20 del D.Lgs. 626/94 coordinandone l'attività;
- promuovere ricerche di fabbisogni e programmare interventi formativi nei confronti degli operatori per la sicurezza (responsabili delle imprese e rappresentanti dei lavoratori) anche in connessione con le iniziative del Coop-Form nazionale;
- verificare la rispondenza alle linee guida fissate a livello nazionale delle attività di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ove tale compito non possa essere svolto a livello provinciale per la mancata costituzione del Comitato Bilaterale provinciale;
- svolgere attività di supporto tecnico nei confronti degli organismi paritetici territoriali, facendo riferimento, in relazione alle diverse esigenze, ad esperti in materia giuridica, medicina del lavoro, chimica, biologia, ingegneria ;
- costituire l'anagrafe regionale dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione nelle imprese cooperative della regione nonché quella dei rappresentanti delegati dai lavoratori;
- tenere ed aggiornare l'elenco dei medici competenti elaborato dalla Regione ;
- proporre convenzioni da attuare tramite Coop-Form con Enti ed imprese di consulenza per servizi di assistenza alle imprese cooperative e per la formazione;
- promuovere eventuali altre attività concordate tra le parti regionali competenti;
- ove non vengano costituiti i Comitati provinciali bilaterali, espletare la funzione di prima istanza per la conciliazione delle controversie sorte in sede di applicazione della normativa.
2.7. Nel caso di riscontrati fabbisogni relativi alla fornitura di formazione, di ricerca e di servizi di assistenza, le parti, a livello regionale, possono indicare un contributo adeguato da parte delle imprese cooperative utilizzatrici da versare in un fondo regionale appositamente costituito all'interno del Coop-Form Regionale.
2.8. Il Comitato Regionale, da costituirsi entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, avrà sede presso il Coop-Form. Ove non costituito, i compiti di segreteria sono svolti da una delle Centrali Cooperative firmatarie.
2.9. Livello provinciale
Ove non sia diversamente convenuto entro i limiti temporali stabiliti dal presente accordo, sarà costituito entro 45 giorni dalla sottoscrizione dello stesso un comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
2.10. Tale Comitato, composto da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali Cooperative e da Cgil, Cisl, Uil, oltre a quelli previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 626/94, svolgerà anche i seguenti compiti:
- raccolta e tenuta degli elenchi dei lavoratori delegati alla sicurezza nelle imprese cooperative;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei responsabili e degli addetti alla sicurezza nominati dalle imprese cooperative;
- promozione di indagini conoscitive su fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per delegati dei lavoratori (RLS) che per gli addetti designati dalle imprese;
- eventuali altre attività concordate tra le parti competenti.
2.11. Ove trattisi di interesse non limitato ad un singolo territorio provinciale, la ricerca sarà promossa dal comitato paritetico regionale di cui al punto 2.5., congiuntamente ai Comitati territoriali interessati, ed a livello regionale saranno conseguentemente formulati progetti di moduli formativi.
2.12. Organismi paritetici di settore
Sono fatti salvi gli organismi paritetici di settore o di categoria competenti nelle materie disciplinate dal D.Lgs. 626/1994 nei confronti dei quali i Comitati bilaterali di vario livello previsti dal presente accordo sono impegnati ad instaurare le opportune forme di raccordo.

3. Attività di conciliazione dei comitati paritetici
3.1. In caso di controversia insorta sull'applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di diritti di rappresentanza, formazione e informazione, il Comitato Provinciale o, in caso di mancata costituzione, quello Regionale è l'organo di prima istanza per la conciliazione della stessa.
Il ricorso deve essere trasmesso dalle parti interessate al Comitato Paritetico a mezzo lettera con ricevuta di ritorno e portato a conoscenza delle associazioni cooperative e delle organizzazioni sindacali che lo compongono.
Gli interessati potranno far pervenire per iscritto le proprie controdeduzioni ai destinatari di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data di presentazione
Il comitato paritetico di primo grado esaurirà l'esame del ricorso entro e non oltre i successivi 30 giorni salvo l'eventuale proroga unanimemente decisa assumendo decisioni condivise dagli aventi diritto al voto, redigendo quindi verbale da portare a conoscenza delle parti interessate.
3.2. È ammesso ricorso in secondo grado al Comitato Paritetico Nazionale se il Comitato di primo grado è a livello regionale, al Comitato Regionale se il Comitato di prima istanza è a livello provinciale, entro 30 giorni dalla decisione di primo grado.
3.3. I compiti di segreteria del Comitato Paritetico Regionale o Provinciale sono assolti nell'ambito del Coop-Form o dalle Associazioni cooperative firmatarie competenti per territorio.
3.4. Norma transitoria
L'opzione in merito al livello (provinciale o regionale) di costituzione del Comitato paritetico dovrà avvenire attraverso intese tra le parti firmatarie del presente accordo competenti per regione entro 30 giorni dalla firma dello stesso.
L'opzione sarà comunicata al Comitato Nazionale di cui al punto 2.1.

4. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
4.1. Nelle imprese cooperative le parti firmatarie del presente accordo, ai vari livelli di competenza, dovranno assumere le iniziative per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo applicando le modalità di cui ai punti seguenti:
4.2. Imprese cooperative oltre 15 lavoratori
Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse che occupano da 16 a 200 lavoratori il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti la RSU.
Laddove la contrattazione di categoria abbia previsto un numero di componenti le RSU superiore a quello dell'accordo del 13.9.1994, la stessa contrattazione di categoria potrà identificare un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a uno ma comunque sempre nell'ambito del numero complessivo dei componenti le RSU.
4.3. Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse con più di 200 lavoratori, qualora la RSU risulti composta da tre lavoratori, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati nel numero di due tra i componenti delle RSU più 1 rappresentante eletto.
Ove la RSU risulti composta da un numero di lavoratori superiore a tre, i rappresentanti per la sicurezza saranno individuati tra i componenti la RSU.
Il numero dei rappresentanti sarà quello previsto dall'art. 18 comma 6 del D.Lgs. n. 626/1994.
4.4. Resta inteso che la contrattazione nazionale di settore potrà definire un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dal citato art. 18, ma sempre entro il numero di componenti la RSU, in relazione a specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi rilevabili anche dai Comitati paritetici aziendali o di categoria istituiti dalla contrattazione.
4.5. Nelle aziende di cui sopra all'atto della costituzione della RSU, il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati alla elezione della RSU medesima.
4.6. 0ve la RSU sia già costituita, il/i nominativo del/dei rappresentanti per la sicurezza è/sono individuato/i dalla RSU tra i suoi componenti con successiva ratifica nella prima assemblea dei lavoratori.
4.7. In casi di RSU non ancora costituite ed operino ancora le RSA delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori con le procedure di cui ai successivi commi 4.10. e 4.1 1.. Il rappresentante così eletto rimane transitoriamente in carica fino alla elezione della RSU. Da quel momento trovano applicazione le norme stabilite dal presente accordo per le imprese nelle quali è presente la RSU (commi 4.2. e 4.6.).
4.8. In caso di dimissioni o di decadenza, il rappresentante per la sicurezza rimane in carica fino a nuova elezione da tenersi entro due mesi dalle dimissioni o dalla decadenza medesima.
I permessi retribuiti sono utilizzati in proporzione al periodo di esercizio della funzione di rappresentanza per la sicurezza.
4.9. In caso di mancanza di rappresentanza sindacale aziendale, il rappresentante o i rappresentanti per la sicurezza è/sono nominato/i mediante elezione a suffragio universale con le procedure di cui ai successivi punti 4. 10. e 4.1 1.
4.10. Procedure per la elezione o individuazione dei RLS.
Per le imprese cooperative o unità produttive delle stesse, le Associazioni cooperative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti concorderanno le iniziative idonee allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale a scrutinio segreto con diritto di voto a tutti i lavoratori iscritti a libro matricola con eleggibilità limitata ai lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato.
Risulteranno eletti i lavoratori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi espressi.
Prima dello svolgimento delle elezioni l'assemblea dei lavoratori nomina tra gli stessi il segretario del seggio elettorale che dopo lo scrutinio delle schede redige il verbale di elezione e lo comunica alla direzione della cooperativa.
Il/i rappresentante/i per la sicurezza così eletto/i durano nell'incarico per il tempo previsto dall'accordo 13 settembre 1994 sulle RSU o comunque fino alla decadenza della RSU.
4.11. La direzione della cooperativa, ricevuto il verbale di elezione, comunica al comitato paritetico provinciale o regionale, tramite l'associazione cooperativa di appartenenza, i nominativi dei lavoratori eletti.
4.12.Per quanto non previsto nel presente accordo in materia di elezione, si fa riferimento all'accordo interconfederale 13 settembre 1994 sulle RSU.

5. Permessi di agibilità
5.1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alle seguenti ore annue di permesso retribuito:
-12 nelle imprese cooperative o unità produttive fino a 5 lavoratori;
-30 nelle imprese cooperative o unità produttive da 6 a 15 lavoratori.
5.2. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 626/1994 i rappresentanti per la sicurezza hanno diritto a permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le RSU, pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Il predetto monte ore non viene utilizzato per gli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), i) ed l) del citato art. 19.
5.3. La contrattazione nazionale di settore e quella aziendale prevederà l'assorbimento delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza di quelle già riconosciute allo stesso titolo.

6. Funzioni del rappresentante per la sicurezza
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. 626/1994, le parti concordano sulle seguenti modalità per lo svolgimento delle funzioni attribuite al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
6.1 . Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro non dovrà intralciare il normale svolgimento delle attività produttive ed il suo esercizio, salvo casi di emergenza, sarà di volta in volta preventivamente segnalato alla direzione della cooperativa o della unità produttiva.
La visita ai luoghi di lavoro da parte del rappresentante dei lavoratori può essere svolta insieme al responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza della cooperativa o ad un addetto da essa incaricato.
6.2. Consultazione
La direzione della cooperativa dovrà svolgere la consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a norma di legge con tempestività nei casi previsti dal D.lgs. 626/94.
In tale sede il rappresentante dei lavoratori può formulare proposte in materia.
Delle riunioni consultive sarà redatto verbale sottoscritto anche dal o dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il verbale dovrà riportare fedelmente i rilievi eventualmente espressi dalla rappresentanza dei lavoratori.
In mancanza della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, e in via transitoria fino alla sua istituzione, la consultazione potrà essere svolta con la rappresentanza sindacale aziendale delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.
6.3. Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
6.4. Informazione e documentazione
Le informazioni e la documentazione fornite o date in visione dalla direzione della cooperativa alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza hanno carattere assolutamente riservato ed esclusivamente connesso alla funzione esercitata.
In caso di ipotesi di violazione del segreto aziendale, la cooperativa può rivolgersi al comitato paritetico territoriale aprendo la conseguente controversia.
Il rappresentante per la sicurezza riceverà dalla cooperativa le informazioni e la documentazione aziendali di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19, avrà diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, tenuto presso l'unità produttiva e potrà richiedere ogni informazione e documentazione prevista dalla legge ed utile allo svolgimento dei propri compiti riguardanti l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. Formazione dei rappresentanti dei lavoratori (RLS)
Le parti considerano essenziale la formazione ai fini di una efficace prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
7.1. A tal fine, anche per iniziativa dell'Ente Bilaterale Coop-Form Nazionale e di quelli regionali, potranno essere decisi opportuni pacchetti formativi anche finalizzati a specifiche realtà produttive nonché ai rappresentanti nei comitati paritetici territoriali.
7.2. Per quanto riguarda l'art. 19 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 626/1994, in via sperimentale si prevede un modulo di 32 ore di formazione di base per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Tale formazione deve comunque comprendere:
-conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla legge;
-conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione/protezione;
-metodologie sulla valutazione del rischio;
-metodologie minime di comunicazione.
La metodologia didattica dovrà essere di tipo attivo, con esercitazioni pratiche, ed adeguata ai soggetti da formare.
7.3. La contrattazione nazionale di categoria potrà individuare ulteriori contenuti specifici della formazione e le relative ore aggiuntive, con riferimento ai propri comparti.
7.4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dovrà comunque prevedere una integrazione della formazione.

8. Piccole imprese cooperative
8.1. Nelle imprese cooperative o nelle unità produttive delle stesse fino a 15 lavoratori il rappresentante alla sicurezza può essere individuato in ambito aziendale o territoriale previo accordo a livello regionale da definirsi, da parte degli agenti contrattuali competenti, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo secondo le indicazioni di cui al punto 8.3. e seguenti.
8.2. Rappresentanza aziendale
In caso di elezione, nelle singole cooperative od unità produttive della stessa fino a 15 lavoratori, del delegato dei lavoratori per la sicurezza, essa si svolgerà secondo le procedure e le modalità previste ai punti 4.10. e 4.11. del presente accordo.
Lo svolgimento delle elezioni sarà preceduto da una assemblea finalizzata ad offrire ai lavoratori le necessarie informazioni al riguardo (art. 18 D.Lgs. 626/94).
Le funzioni del delegato dei lavoratori, che dura in carica 3 anni, sono quelle richiamate al punto 6. del presente accordo, fatte salve le diverse disposizioni di legge per le piccole imprese in materia di riunioni periodiche.
Per la formazione vale quanto previsto al precedente punto 7.
8.3. Rappresentanza territoriale
La istituzione del rappresentante territoriale alla sicurezza può configurarsi di area, di comparto produttivo o interaziendale secondo scelte da definirsi a livello regionale dagli agenti contrattuali competenti entro il termine di cui al punto 8.1..
8.4. Secondo tale intesa, da comunicare alle parti nazionali firmatarie del presente accordo, il rappresentante di cui al punto 8.3. potrà essere eletto o designato dai lavoratori delle cooperative interessate con modalità da stabilire dalle parti firmatarie.
8.5. In tale accordo gli oneri proporzionalmente connessi ai permessi per l'esercizio delle prerogative legislative e per la formazione del rappresentante di area, di comparto o interaziendale, per la sicurezza, saranno mutualizzati tra le cooperative interessate sotto forma di quantità retributive orarie per il numero dei dipendenti, anche in un ammontare convenzionale e tali quote, versate dalle predette cooperative, saranno accantonate in un apposito fondo costituito nell'ambito del Coop-Form regionale e separatamente contabilizzate.
8.6. Oltre agli oneri relativi al sostegno dell'attività formativa del rappresentante territoriale alla sicurezza saranno previsti nell'accordo anche quelli relativi alle attività dei comitati paritetici rivolte agli stessi rappresentanti.
8.7. L'accordo regionale stabilirà ogni modalità relativa al versamento delle quote ed alla tenuta del fondo da parte del Coop-Form regionale tenendo conto della provenienza dei flussi per area, comparto merceologico o livello interaziendale.
Il Coop-Form regionale informerà periodicamente il Coop-Form nazionale dei flussi delle quote relative agli oneri di cui al punto 8.5..
8.8. L'accordo regionale definirà infine le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro ed alla documentazione, di informazione e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
8.9. La scelta delle rappresentanze dovrà essere comunicata al Comitato Paritetico territoriale da parte delle cooperative appena esso sarà costituito e comunque non oltre 45 giorni dalla data di firma del presente accordo.

9 Clausola di salvaguardia
Qualora ad opera delle OO.SS. firmatarie intervengano, nei settori di attività nei quali è presente la cooperazione, per analoghe imprese non cooperative, condizioni contrattuali riferite ad istituti analoghi meno onerosi di quelle stabilite nel presente accordo, le parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per assumere le opportune conseguenti determinazioni da rinviare a livello di settore.
Dichiarazione a verbale di Cgil Cisl Uil in merito alla rappresentanza territoriale alla sicurezza
In merito alla rappresentanza territoriale alla sicurezza riguardante comparti produttivi o gruppi aziendali categorialmente omogenei, Cgil Cisl Uil dichiarano che per agente contrattuale competente deve intendersi il livello categoriale secondo l'orientamento nazionale di categoria, anche come definito dal CCNL.

Allegato 10 Regolamento dell'osservatorio
Art. 1
L'osservatorio della cooperazione agroalimentare, art. 7 del CCNL 12 luglio 1995 per i dipendenti delle imprese cooperative, è costituito nell'ambito dell'osservatorio nazionale interconfederale sulla cooperazione, di cui al punto 5 del protocollo di relazioni industriali del 5 aprile 1990.

Art. 2
L'osservatorio della cooperazione agroalimentare è l'organismo paritetico fra le parti firmatarie del CCNL per l'analisi e lo studio sui temi di cui all'art. 7 del CCNL 12 luglio 1995.
Esso elaborerà progetti di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse scelti di volta in volta dalle parti stipulanti il CCNL.
Tali iniziative saranno inoltre comunicate all'osservatorio nazionale interconfederale.

Art. 3
Le elaborazioni dell'osservatorio sulla cooperazione agroalimentare saranno trasmesse alle parti stipulanti il CCNL per consentire le opportune valutazioni ed il loro eventuale utilizzo.
Per le iniziative di cui sopra, l'osservatorio della cooperazione agroalimentare si avvarrà dell'eventuale apporto di qualificate strutture esistenti all'interno delle associazioni firmatarie e/o esterne o esistenti nell'osservatorio interconfederale.

Art. 5
Annualmente, entro ottobre, l'osservatorio della cooperazione agroalimentare dovrà presentare alle parti stipulanti il CCNL le proposte di iniziative di studio e di analisi, di cui all'art. 2 del presente regolamento, con i tempi previsti di realizzazione e i relativi badget di spesa per singola cooperativa.

Art. 7
I componenti dell'osservatorio sono tenuti al mantenimento della riservatezza relativamente alle eventuali informazioni tutelate ai sensi dell'art. 2105 Codice Civile, acquisite nell'ambito dell'attività dell'osservatorio. Questo obbligo è esteso a tutte le persone aventi accesso alle informazioni suddette.

Art. 8
L'osservatorio sulla cooperazione agroalimentare ha sede in Roma provvisoriamente presso la sede dell'organizzazione che esprime annualmente il coordinatore.