Decreto 25 maggio 2005
Ministero della Difesa.
Organizzazione dei servizi di vigilanza antinfortunistica nell'ambito del Ministero della difesa.
G.U. 13 dicembre 2005, n. 289

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, concernente attuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visto in particolare, l'art. 23, comma 4, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, il quale prevede che restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e che i predetti servizi sono competenti, altresì, per le aree riservate o operative;
Visto il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante regolamento di attuazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e del richiamato decreto legislativo n. 626 del 1994 e del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e successive modificazioni, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
Visto in particolare, l'art. 3 del richiamato regolamento n. 284 del 2000, il quale prevede che la vigilanza sul rispetto delle norme di legge presso i luoghi ove vengono svolte attività di carattere riservato o operativo o che presentino analoghe esigenze, specificate all'art. 4 del medesimo regolamento, viene effettuata, ai sensi del decreto legislativo n. 758 del 1994, dal personale militare e civile dell'amministrazione della Difesa, nominato dal Ministro della difesa;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante le attribuzioni del Ministro della difesa, la ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Considerato che per consentire il corretto svolgersi della suddetta attività è necessario predisporre un'adeguata organizzazione;
Ritenuto peraltro che, al fine di assicurare la massima efficacia ed efficienza alla sopra citata organizzazione, la stessa debba articolarsi in apposite unità organizzative di vertice, con compiti di indirizzo e di coordinamento e in strutture peculiari per ciascuna Forza armata o area interforze omogenea con compiti esecutivi e gestionali;

Decreta:

Art. 1.
Istituzione dei servizi di vigilanza

1. Nell'ambito del Ministero della difesa, in applicazione della normativa di cui alle premesse in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono istituiti i servizi di vigilanza d'area, di seguito denominati: «servizi».
2. I servizi di cui al comma 1, operano nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa interforze di vertice, nonché in quelle di competenza di ciascuna Forza armata.

Art. 2.
Competenze dei servizi di vigilanza

1. Ai servizi di cui all'art. 1, è attribuita la competenza di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. La vigilanza di cui al comma 1, è svolta nei luoghi di lavoro nei quali vengono effettuate attività di carattere riservato o operativo definiti dall'art. 4 del decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284.
3. Nell’attività di vigilanza non rientra l’attività di certificazione, omologazione e verifica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 284 del 2000, nonché l’attività connessa ai compiti d'istituto della Sanità militare.

Art. 3
Organizzazione dei servizi di vigilanza d'area

1. Il Segretariato generale della Difesa effettua il coordinamento generale nella materia ed istituisce per detto fine l'ufficio di coordinamento centrale della vigilanza.
2. L'ufficio di cui al comma 1, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretario generale della difesa, sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonché con quello tecnico-amministrativo delle Direzioni generali.
3. I servizi possono avere un'organizzazione centrale o periferica. Essi sono coordinati dall’unità di coordinamento dei servizi per la vigilanza d'area, istituita a livello centrale.
4. L'organizzazione delle strutture dei Servizi in ciascuna delle aree di cui all'art. 1, è definita, con provvedimento ordinativo emanato dalle rispettive autorità di vertice.

Art. 4.
Funzioni degli Organi di vigilanza

1. L'ufficio di coordinamento centrale della vigilanza, di cui all'art. 3:
a) coordina le attività attinenti a più servizi di vigilanza, mantenendo contatti diretti con le unità di coordinamento della vigilanza d'area;
b) fornisce indirizzi generali sulla materia, prevedendo fra l'altro che l’attività di vigilanza tenga nel debito conto la necessità di salvaguardare l’operatività e l'efficienza delle Forze armate e l'utilizzazione di strumenti di prevenzione e prescrizione;
c) promuove la qualificazione e l'aggiornamento del personale incaricato della vigilanza, nell'ambito della pianificazione dell’attività formativa antinfortunistica;
d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora la modulistica di base;
e) fornisce consulenza tecnica e giuridica direttamente o con il supporto di organismi specializzati anche esterni all'Amministrazione della difesa;
f) predispone l'atto di nomina ovvero di revoca del personale addetto alla vigilanza, da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa.
2. L’unità di coordinamento dei servizi per la vigilanza d'area svolge funzioni d'indirizzo, coordinamento e controllo sui servizi di vigilanza di rispettiva competenza ed in particolare:
a) comunica all'ufficio di coordinamento centrale della vigilanza i nominativi del personale incaricato del servizio di vigilanza, da proporre per la nomina con decreto del Ministro della difesa;
b) svolge funzioni di programmazione delle ispezioni da effettuare a cura dai servizi di vigilanza d'area;
c) fornisce ai servizi di vigilanza d'area consulenza tecnica e giuridica.
3. Il servizio di vigilanza d'area ha il compito di accertare nei luoghi di lavoro di cui all'art. 5, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate indicate nell'art. 2 del decreto interministeriale n. 284 del 2000:
a) l'effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della conformità dei processi lavorativi, degli ambienti di lavoro e delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative. regolamentari e di buona tecnica ed a quelle speciali tecnico-militari per la tutela della sicurezza e della salute;
b) il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi ed informativi previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994.

Art. 5.
Attività di vigilanza nelle aree riservate o operative

1. L’attività di vigilanza, di cui all'art. 4 del presente decreto, è svolta nelle aree riservate o operative definite dall'art. 4 del decreto interministeriale n. 284 del 2000, individuate dalla rispettiva autorità di vertice che provvede a notificare la rispettiva classificazione a ciascun ente, comando, reparto e ufficio.
2. L'attribuzione della classifica di area operativa o riservata può anche essere occasionale o temporanea, in ragione delle apparecchiature in essa collocate o delle attività in corso di svolgimento.

Art. 6.
Personale addetto ai servizi di vigilanza

1. Ai servizi di vigilanza è assegnato personale militare e civile per lo svolgimento delle attività preventive tecnico-amministrative e per quelle ispettive, da reperire nell'ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero della difesa.
2. Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti ispettivi è individuato, per ciascuna delle aree di cui all'art. 1, comma 2, tra il personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa in possesso dei requisiti indicati nella tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, da ciascuna autorità di vertice, in numero corrispondente a quello da impiegare. I nominativi individuati sono comunicati all'ufficio di coordinamento generale della vigilanza del Segretariato generale che provvede periodicamente alla redazione del relativo decreto di nomina da parte del Ministro, ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale n. 284 del 2000.
3. Il personale nominato, assume, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, nei limiti del servizio specificamente disposto, nell'ambito dell'esercizio delle sue attribuzioni e con riferimento alla sola area di competenza, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 7.
Disposizioni transitorie

1. Nel regime transitorio e, comunque non oltre i primi cinque anni successivi all'approvazione del presente decreto, al fine di rendere operativi nel più breve tempo possibile i costituendi servizi di vigilanza si potrà derogare dal possesso di alcuni requisiti previsti nell'allegata tabella, come da indicazioni contenute nella tabella medesima.

Roma, 25 maggio 2005

Il Ministro: Martino

 

Requisiti minimi del personale ispettivo

Diploma di secondo grado;
ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo o personale civile dell'area funzionale «C» ovvero «B» tecnica di posizione economica non inferiore a «B3» in relazione alle esigenze
organiche e funzionali di ogni Forza armata e di organismi di vertice dell'area T/O e T/A;
permanenza minima nell'incarico di 4 anni (1) salvo preminenti esigenze di Forza armata;
non obblighi di comando, imbarco o simili per i successivi 3 anni (2) dalla nomina ad ispettore della vigilanza;
incompatibilità con la designazione da parte dell'UTOV per l'effettuazione di verifiche di impianti tecnologici;
aver superato l'iter formativo necessario per l'impiego nel settore;
non avere impedimenti a conseguire l'attribuzione di U.P.G.;
non avere impedimenti all'acquisizione dei NOS.

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Note:
1) Riducibili a 2 anni nel regime transitorio;
2) Riducibili a 2 anni nel regime transitorio.