Categoria: Normativa statale
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MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
I REPARTO Personale, Infrastrutture, Affari Generali
4° Ufficio - Unità di Coordinamento Centrale della Vigilanza


SGD - G - 022

DIRETTIVA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO NELL’AMBITO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Edizione Gennaio 2012 

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente “Direttiva per l’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro nell’ambito del Ministero della difesa” SGD-G-022 - edizione Gennaio 2012, la presente abroga la precedente edizione del 22 Luglio 2010.

Roma, 13 gennaio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA E
DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
(Gen. S.A. Claudio DEBERTOLIS)


INDICE

1. GENERALITÀ
1.1. Considerazioni generali
1.2. Scopo
1.3. Principali riferimenti normativi
2. ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA ANTINFORTUNISTICA
2.1. Unità di Coordinamento Centrale della Vigilanza (UCoCeV)
2.2. Unità di Coordinamento della Vigilanza d’Area (UCoSeVA)
2.3. Servizi di vigilanza (SV)
3. LA FIGURA DELL’ISPETTORE
3.1. Profilo
3.2. Formazione degli ispettori
3.3. Gli obblighi e i limiti di competenza dell’ispettore
3.4. Poteri dell’ispettore
4. PROCEDURE OPERATIVE DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA
4.1. Procedure di attivazione dell’ispezione
4.2. Procedura per la sospensione dell’attività di impresa
4.3. Procedure per la richiesta di intervento specialistico tecnico-sanitario
5. LA VIGILANZA PREVENTIVA TECNICO-AMMINISTRATIVA
5.1. Provvedimenti amministrativi dell’organo di vigilanza
APPENDICE
Codice di comportamento del personale incaricato dell’attività di vigilanza
ALLEGATO 1
Dotazione di base dei dispositivi di protezione individuale (DPI) del personale ispettivo
ALLEGATO 2
Fac-simile del tesserino di riconoscimento del personale ispettivo

 

TESTO

1. Generalità
1.1 Considerazioni generali

Le Forze Armate hanno tradizionalmente avuto la massima attenzione per la tutela dell’integrità psicofisica delle proprie risorse umane, quale elemento imprescindibile a garanzia della propria efficacia operativa.
La normativa antinfortunistica che da anni ha regolato la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, è stata sempre seguita dall’organizzazione militare con la dovuta attenzione.
L’obbligo del rispetto della normativa afferente la sicurezza del personale è esplicitamente inserito nel Codice di Ordinamento militare (comma 1, art. 1496 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66).
Le stesse disposizioni legislative in materia hanno, comunque, più volte riconosciuto la “specificità lavorativa” delle Forze Armate e di conseguenza si è affermato un principio di applicabilità compatibile della normativa prevenzionale. Tale principio ha trovato una esplicita formulazione nelle previsioni degli ormai abrogati D.Lgs. 277 del 1991 e del D.Lgs. 626 del 1994 e recentemente è stato riaffermato dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni (c.d. testo unico della sicurezza).
In tali provvedimenti il legislatore ha demandato ad una speciale disciplina (vds art. 3, comma 2, D.Lgs. 81/08: ... le norme sono applicate tenendo conto delle effettive, particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela delle salute e sicurezza del personale, nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri...) la gestione della sicurezza nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa e ha altresì riconosciuto alle Forze annate, anche in ragione dei particolari vincoli di riservatezza e operatività, la prerogativa di costituire propri organi di vigilanza per verificare il rispetto delle nonne di legge negli ambienti di lavoro delle medesime Forze annate, statuendone l’esclusiva competenza (art. 13. comma l-bis, D.Lgs. 81/08).
Tale previsione è stata recepita nel D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90Testo unico delle disposizioni regolamentari di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” ed in particolare, al TITOLO IV- CAPO I- “Sicurezza sui luoghi di lavoro”.
La competenza esclusiva predetta comporta, altresì, la soggezione all’azione di vigilanza degli organi appositamente individuati per le Aree dell’A.D. anche dei soggetti estranei all’Amministrazione che si trovano ad operare, a qualsiasi titolo, nei luoghi di quest’ultima. Tale singolare condizione accresce le responsabilità e gli oneri dell’A.D. e impegna tutti i livelli ad operare con il massimo sforzo per assicurare a tutto il personale l’adeguata tutela, in un’ottica di miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza.
Il Segretariato Generale/DNA, a mente delle attribuzioni conferite dall’art. 103, comma 1, lett. s del D.P.R. 90/2010, ha il compito di fornire direttive di indirizzo sulla materia antinfortunistica e in base a tale funzione, sentito lo Stato Maggiore Difesa e gli Stati Maggiori di Forza Annata/Comando Generale CC ha predisposto la presente direttiva sullo svolgimento dell’attività di vigilanza nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa; le procedure indicate non sono, comunque, da considerarsi tassative, in quanto potranno trovare utile armonizzazione con le prassi in vigore nelle singole aree.
Si sottolinea, infine, l’opportunità che l’attività di vigilanza, nel rispetto degli obblighi cogenti imposti dalla specifica funzione, tenga nel debito conto la necessità di salvaguardare l’operatività e l’efficienza delle Forze annate in ragione delle particolari esigenze connesse al servizio da esse espletato.

1.2 Scopo
La presente Pubblicazione si prefigge lo scopo di:
■ fornire indicazioni attuative affinché gli organi di vigilanza possano correttamente ed uniformemente svolgere le loro funzioni ai sensi dell’art. 3 e 13, comma 1 -bis del D.Lgs. 81/08;
■ definire modalità e procedure per l’attivazione e la conduzione delle azioni ispettive da parte del personale dei servizi di vigilanza;
■ definire le competenze tecnico-amministrative dei servizi di vigilanza e le relative modalità di esecuzione;
■ strutturare un sistema informativo anche con lo scopo di monitorare il fenomeno infortunistico in ambito difesa e fare scelte qualificate per apportare eventuali correttivi.

1.3 Principali riferimenti normativi
- DLgs. 81/2008; D.P.R. 90/2010; DM 24.07.2007.
I riferimenti normativi e regolamentari concernenti la vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle attività dell’Amministrazione della difesa comprendono principalmente il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare gli articoli 3 e 13, comma 1 -bis. ed il D.P.R. 90/2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari di ordinamento militare” (artt. da 260 - 264).

2. Organizzazione della Vigilanza antinfortunistica

2.1 Unità di Coordinamento Centrale della Vigilanza (UCoCeV)
L’Unità di Coordinamento Centrale della Vigilanza prevista dall’art. 261 del D.P.R. 90/2010, e resa operativa presso il 1 Reparto 4° Ufficio del Segretariato Generale della Difesa opera quale unità di coordinamento di vigilanza con le seguenti funzioni (art. 262 comma 1):
■ Gestisce le problematiche che coinvolgono più Servizi di Vigilanza (SV) e mantiene contatti diretti con le Unità di Coordinamento dei Servizi di Vigilanza d’Area (UCoSeVA) costituiti con provvedimenti ordinativi delle rispettive autorità di vertice, promuovendo periodici incontri con i predetti organismi c predisponendo la emissione di pubblicazioni e direttive in materia.
■ Fornisce consulenza tecnica c giuridica alle UCoSeVA d’area attraverso risposte a quesiti formali da esse proposti, ovvero con indicazioni fomite di propria iniziativa, a tale scopo, emana periodicamente un bollettino di raccolta dei pareri espressi ovvero delle autonome raccomandazioni, che ritiene dover fornire sulla scorta delle informazioni acquisite (lo scambio di comunicazioni e le conseguenti informative sono veicolate, preferibilmente, per via telematica).
■ Raccoglie e rende disponibili le disposizioni emanate dagli Organi di vigilanza delle singole aree, al fine di omogeneizzare le soluzioni tecnologiche e organizzative di tutela del personale.
■ Assolve le funzioni di cui all’art. 12 (interpello) D.Lgs. 81/08, con riferimento ai luoghi ed alle attività soggette alla vigilanza delle UCoSeVA.
■ Interagisce, in collaborazione con organismi istituzionali, anche esterni all’A.D., per acquisire informazioni tecnico-scientifiche utili allo svolgimento della propria attività, nonché per la partecipazione ad attività di coordinamento istituzionale e dei servizi di vigilanza (artt. 5 e 6 del D.Lgs. 81 /08).
• Fornisce indirizzi di massima sulla programmazione delle attività di vigilanza, tenendo conto di salvaguardare pienamente l’operatività e l’efficienza delle Forze annate e a tale scopo indice, almeno una volta all’anno, una specifica riunione con i rappresentanti degli SS.MM./Comando Generale CC e con le UCoSeVA per analizzare:
> i dati relativi agli infortuni;
> gli esiti delle visite ispettive;
> gli orientamenti e gli indirizzi espressi dagli organismi nazionali ed internazionali di coordinamento;
> le proposte organizzative e funzionali formulate dagli Stati Maggiori/Comando Generale CC.
■ Relaziona in ordine alle criticità riscontrate nell’ambito dell’attività di vigilanza agli organismi dell’A.D. che hanno il compito di programmare, regolare e gestire l’attività di prevenzione c protezione.
Al fine di individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori svolte dai servizi sanitari e tecnici dell’A.D..
■ Coordina ai fini dell’attività di vigilanza gli interventi degli organismi tecnico-sanitari dell’A.D. abilitati allo svolgimento di analisi e misurazioni specialistiche o strumentali.
■ Assolve la funzione di UCoSeVA per l’Area T.A. ivi compresi gli Uffici centrali, Onor Caduti, Gabinetto del Ministro e gli Enti dipendenti dell’Agenzia Industrie Difesa.

2.2 Unità di Coordinamento dei Servizi di Vigilanza d’Area (UCoSeVA)
Le Unità di Coordinamento dei Servizi di Vigilanza d’Area sono costituire, a mente di quanto disposto dall’art. 261. comma 2. del D.P.R. 90/2010, dai vertici di ciascuna area. Esse hanno il compito di:
► Indirizzare e coordinare i rispettivi servizi di vigilanza d’area.
Predisporre il programma delle attività dei servizi di vigilanza, indicando gli ambiti e le priorità di intervento, sulla base:
- degli indirizzi ricevuti dal vertice d’area;
- delle indicazioni fomite dall’apposita conferenza annuale sulla vigilanza dell’A.D. di cui al punto 2.1;
- dei dati di esperienza in loro possesso.
Il programma è sottoposto all’approvazione dell’autorità di vertice di area e costituisce disposizione vincolante;
► Effettuare il monitoraggio dell’attività ispettiva e al termine di ogni anno elaborare una relazione di sintesi che è inviata all’UCoCeV.
Fornire consulenza tecnico-giuridica ai rispettivi servizi di vigilanza d’area.
► Predisporre i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma dell’Organo di vertice d’area.
Le autorità di vertice definiscono la struttura ordinativa, la consistenza organica e le risorse dei rispettivi servizi di vigilanza e delle Unità di Coordinamento, tenendo in evidenza l’opportunità di garantire la effettiva funzionalità di tali organismi per il pieno assolvimento dei compiti istitutivi.
Le notizie di infortuni occorsi al personale dipendente, nei casi in cui ne sia prevista la comunicazione all’organo di vigilanza, devono pervenire tempestivamente, a cura dei singoli Comandanti/Dirigenti individuati Datori di Lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b del D.Lgs. 81/2008, all’UCoSeVA di competenza, come stabilito dall’art. 248, comma 4 del D.P.R. 90/2010 (le segnalazioni di infortunio dovranno essere inoltrate preferibilmente su modelli standardizzati e dovrà essere data comunicazione dell’avvenuto rientro in servizio dell’infortunato).

2.3 Servizi di vigilanza (SV)
I Servizi di vigilanza sono costituiti dal personale ispettivo e da personale tecnico qualificato.
Ai sensi dell’art. 263 del D.P.R. 90/2010, il personale militare e civile da assegnare presso i servizi di vigilanza d’area in qualità di ispettore per la sicurezza e salute sul lavoro, è nominato con decreto dell’Organo di vertice d’area.
Il compito dei Servizi di vigilanza è quello di verificare l’applicazione della normativa di sicurezza e salute sul lavoro nell’ambito dei luoghi di lavoro delle Forze armate e nelle attività da queste espletate nonché, la competenza di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e in ogni altra materia attribuita alle Aziende sanitarie locali come devoluto dal comma 3 dell’Art. 260 del D.P.R. 90/2010.
Il personale ispettivo esercita le funzioni di cui all’art. 55 cpp nei limiti del servizio specificatamente disposto anche ai sensi del D.Lgs. 758/94.
Nelle procedure operative nel seguito descritte sono puntualizzati gli ambiti di intervento, le modalità di azione e il ruolo del personale ispettivo. Gli ispettori in caso di indagini delegale dalla magistratura inquirente o comunque in presenza di ipotesi di reato, operano nel rispetto della disciplina processuale penale.

3. Figura dell’ispettore
3.1 Profilo

Gli Ispettori sono nominati con decreto dell’Organo di vertice d’area. Si riportano di seguito i requisiti minimi del personale ispettivo come espressamente previsti dal D.P.R. 90/2010 art. 263:
> diploma di secondo grado;
> ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo o equipollente o personale, civile dell’area funzionale «A3» ovvero. «A2» tecnica in relazione alle esigenze organiche e funzionali di ogni Forza Armata e di organismi di vertice dell’area T/O e T/A; possibilità di assicurare una adeguata permanenza nell’incarico, fatte comunque salve le preminenti esigenze di Forza armata, anche successivamente intervenute;
> non obblighi di comando, imbarco o simili per i successivi 2 anni dalla nomina ad ispettore della vigilanza;
> non essere stato designato, nel triennio precedente la nomina, dalle competenti Direzioni Generali per l’effettuazioni di verifiche, omologazioni e collaudi di impianti tecnologici;
> aver superato lo specifico percorso formativo necessario per l’impiego nel settore. Per il personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto si prescinde, ai fini dell’impiego nei servizi di vigilanza, dalla frequenza del citato percorso formativo;
> non avere riportato condanne penali o sanzioni disciplinari di stato;
> non essere sottoposto a procedimento penale;
> non trovarsi in stato di carcerazione preventiva, di sospensione dall’impiego o di aspettativa per qualunque motivo;
> non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi del “rimprovero” negli ultimi due anni;
> essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza;
> non avere altri impedimenti a conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Il personale ispettivo deve, inoltre, possedere preferibilmente, le seguenti caratteristiche:
- essere in possesso di un significativo curriculum, che consenta all’Autorità di Vertice d’Area di trarre sicuri elementi circa le potenzialità dei candidati stessi a svolgere efficacemente le funzioni proprie dell’ispettore. A tal proposito, assume rilevanza l’aver maturato una consolidata esperienza lavorativa/formativa nel settore della tutela della salute e sicurezza sul lavoro ovvero aver operato in posizioni gestionali primarie, in aree lavorative/operative nelle quali la prevenzione e protezione dei lavoratori sia elemento essenziale dell’attività; in particolare, l’aver svolto attività di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è da considerare titolo preferenziale ai fini della designazione;
- non debbano trovarsi nell’imminenza del collocamento in congedo per limiti d’età; ciò. ai fini di un loro proficuo reimpiego a termine mandato, che consenta di non disperdere il prezioso patrimonio di conoscenze professionali acquisito durante la attività di vigilanza.
Il personale dei servizi di vigilanza non può rifiutare lo specifico incarico. Tuttavia lo stesso potrà essere revocato, con determinazione dell’Autorità di vertice di cui all’art. 262 co. 2 lettera b, in qualsiasi momento, nei casi contemplati all’art. 263, comma 3, lett. a, b, c, d. del DPR 90/2010, fatto salvo il completamento delle indagini giudiziarie (su delega dell’A.G.) ancora in corso di conduzione da parte dell’ispettore medesimo.
Agli ispettori deve essere fornito, a cura dell’UCOSEVA della rispettiva Area, un adeguato equipaggiamento per lo svolgimento efficace e sicuro dei compiti di vigilanza.
In allegato 1 è indicata la “dotazione di base” dei D.P.I. da fornire al personale ispettivo.
Inoltre il personale chiamato a svolgere l’attività di vigilanza può avanzare motivata richiesta di ulteriori DPI, necessari per la specifica condizione operativa.

3.2 Formazione degli Ispettori - Art. 263. comma 2, lett. f del D.P.R. 90/2010
I percorsi formativi del personale ispettivo sono stabiliti dall’Ufficio Centrale di Coordinamento della Vigilanza di concerto con le Unità di Coordinamento dei Servizi di Vigilanza d’Area e CIVILSCUOLADIFE, sulla base delle esperienze acquisite nell’esercizio dell’attività ispettiva.
La formazione teorica, attualmente stabilita nella durata di circa 8 settimane (suddivise in un 1° modulo tecnico formazione R.S.P.P ed un 2° modulo con nozioni di Diritto processuale penale), è comunque integrata da un periodo pratico di affiancamento a personale ispettivo già operante. La durata del periodo di affiancamento viene stabilita da ciascun UCoSeVA in base alla complessità degli insediamenti da ispezionare.
Periodicamente l’UCoCeV, d’intesa con le Unità di Coordinamento dei Servizi di Vigilanza d’Area, organizza lo svolgimento di corsi di aggiornamento, seminari, convegni, incontri tematici per i quadri ispettivi, anche attraverso l’utilizzo di posta elettronica e forum telematici.

3.3 Gli obblighi e i limiti di competenza dell’Ispettore
Come enunciato nel para 2.3. della presente Direttiva il personale ispettivo svolge le funzioni di accertamento delle violazioni di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’A.D. sulla base, di norma, di specifico mandato di volta in volta conferito, pertanto tigli va considerato quale U.P.G. a competenza limitata.
Nell’ambito dell’incarico ad esso assegnato:
a) L’ispettore, effettua i controlli sulla applicazione delle norme in materia di prevenzione e protezione e relaziona tempestivamente (a mezzo e-mail o FAX e nel rispetto delle speciali misure di cautela derivanti dalla natura delle informazioni) all’UCoSeVA di appartenenza su tutte le azioni svolte nel corso degli accessi eseguiti.
b) Gli ispettori svolgono la propria attività di vigilanza, secondo le direttive della competente UCoSeVA e, in ipotesi di attività delegata, secondo quelle dell’Autorità Giudiziaria. In caso di constatazione di reato, essi hanno l’obbligo di avviare le procedure estintive di cui al D.Lgs. 758/94, adottando gli eventuali provvedimenti cautelari di cui al codice di procedura penale, dandone notizia alla Autorità Giudiziaria; parimenti, in ipotesi di illeciti amministrativi, essi hanno l’obbligo di attivare le procedure estintive di cui al D.Lgs. 81/08, dandone notizia all’UCoSeVA di appartenenza.
c) L’ispettore, segnala all’UCoSeVA ogni impedimento allo svolgimento delle proprie attività di vigilanza.
d) L’ispettore partecipa alle attività formative c di aggiornamento disposte dall’UCoSeVA.
e) Gli ispettori non debbono avere alcun interesse privato nei confronti dell’Ente o delle persone soggette a vigilanza. Nel caso che l’ispettore rilevi un conflitto di interessi nel corso della propria azione di controllo deve sospendere l’intervento ispettivo dandone comunicazione motivata alla propria UCoSeVA ed, in ipotesi di attività su delega, all’Autorità Giudiziaria per la quale sta svolgendo le indagini.
t) Gli ispettori sono tenuti a non rivelare, anche dopo aver lasciato il servizio fatti o notizie di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio del loro mandato.
g) L’ispettore deve essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, con foto, riportante le generalità e la qualifica (facsimile in allegato 2).

3.4 Poteri dell’ispettore
a) Diritto di libero accesso

Gli ispettori ed eventuale personale di supporto appositamente incaricato dall’UCoSeVA, provvisti dell’apposito tesserino attestante la loro funzione nonché del documento attestante il mandato (dall’A.G. o dall’UCoSeVA) ricevuto, sono autorizzati ad accedere liberamente, in tutte le sedi di lavoro soggette ai controlli dell’ispezione, ferma restando l’adozione di tutte le misure necessarie di prevenzione e proiezione.
Una volta giunto sul luogo di lavoro ovvero sul luogo di svolgimento dell’attività lavorativa oggetto di verifica, l’ispettore deve informare della sua presenza il Comandante/Dirigente o il suo rappresentante.

b) Controllo dei documenti e prelievo di campioni
L’ispettore, nell’ambito del servizio specificatamente disposto, è autorizzato a procedere a tutti gli esami, controlli o indagini giudicate necessarie per assicurare che le disposizioni applicabili siano effettivamente osservate.
Egli può accedere a tutta la documentazione inerente il ciclo delle lavorazioni nonché gli atti collegabili al Tatti vita di prevenzione e protezione e acquisirne copia.
Al fine di assicurare al l’accertamento prevenzionale il massimo d’efficacia gli ispettori possono prelevare dei campioni di prodotti, materie o sostanze manipolate presenti nell’Ente.
L’ispettore è responsabile della documentazione prelevata o delle informazioni comunque acquisite e le custodisce nel rispetto delle norme in materia di tutela del segreto, secondo le diverse classifiche di riservatezza.
Il livello di segretezza dei locali ispezionati, della documentazione visionata o acquisita, dei rilievi topografici e fotografici effettuati, viene stabilito dal Comandante/Direttore dell’Ente ispezionato o comunque dall’autorità detentrice degli elementi di informazione.

c) Assunzione di dichiarazioni da infortunati e da testimoni.
L’ispettore nel Lambito del servizio specificatamente disposto, nei modi e con le forme previsti dalla parte seconda, libro V, titolo IV, del codice di procedura penale, può assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai lini delle indagini, ivi compresi gli infortunati, nonché, nei casi e con i limiti previsti dall’articolo 350 c.p.p.. dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

d) Sequestro (a scopo preventivo o probatorio)
L’ispettore può procedere, ai sensi dell’art. 321 c.p.p.. e della norma 81/08 al sequestro preventivo di cantieri, linee di produzione, parti di queste o di singole macchine, che per le violazioni riscontrate, siano immediatamente pericolosi per l’incolumità dei lavoratori. Si deve procedere al sequestro anche allo scopo di conservare elementi di prova necessari alla effettuazione delle indagini (i sequestri sono comunque soggetti a convalida da parte della Magistratura). In via alternativa l’ispettore può disporre l’inibizione all’uso di locali, parti di impianto o singole macchine, ritenuti pericolosi, con l’eccezione dello svolgimento di attività necessarie per la loro messa in sicurezza e il ripristino a norma.

e) Prescrizione
Si riportano le disposizioni di cui all’art. 301 del D.Lgs. 81/08:
Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Le disposizioni in materia di prescrizione di cui sopra trovano analoga applicazione anche nei confronti di colore che. indipendentemente dal l’intervento dell’organo di vigilanza, provvedono a regolarizzare volontariamente una violazione emersa a qualsiasi titolo ovvero allorquando la stessa non potrà essere rimossa in quanto il contravventore, per qualsiasi causa, ha cessato l’attività di interesse.
In tal caso, la violazione accertata, successivamente, dall’organo di vigilanza deve ritenersi “a condotta esaurita”. L’ispettore, in tale circostanza, impartisce “ora per allora”, la prescrizione ed ai sensi dell’art. 21, comma 2 del D.Lgs. 758/94, ammette direttamente al pagamento, in sede amministrativa, il contravventore per la conseguente estinzione del reato, previa consultazione con l’Autorità Giudiziaria.

f) Definizione agevolata degli illeciti amministrativi
Si riportano le disposizioni le disposizioni di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. 81/08:
In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.
L’autorità a cui presentare ricorso avverso Patto che dispone la sanzione amministrativa è l’UCoSeVa competente.

g) Disposizione
Riferirsi alla disposizioni di cui all’art. 302-bis del D.Lgs. 81/08; che di seguito si riportano:
1 Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
2 Avverso alle disposizioni di cui al comma / è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con l’eventuale richiesta della sospensione dell’esecutività dei procedimenti, all’autorità gerarchicamente sovraordinata nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento
...omissis.
L’autorità a cui presentare ricorso avverso la disposizione impartita dagli ispettori è l’UCoSeVA.

h) Sospensione di parte attività dell’impresa
L’ispettore può procedere, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 81/08, a sospendere la parte di impresa interessata dalle attività nell’ambito delle quali si realizzino le violazioni di cui alla nonna predetta con riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazioni di sicurezza sul lavoro, dandone contestuale comunicazione all’UCoSeVA, per la necessaria ratifica, secondo la procedura indicata al successivo punto 4.2.

4. Procedure operative dell’attività di vigilanza
4.1 Procedure di attivazione dell’ispezione
a) Attività di vigilanza programmata

L’UCoSeVA, in esito alla programmazione di area che definisce obiettivi di miglioramento della prevenzione e protezione del personale, dà incarico a uno o più ispettori, sulla base di considerazioni attinenti, i carichi di lavoro, le specializzazioni o attitudini personali, di effettuare gli accessi e le verifiche sui luoghi di lavoro dell’A.D..
L’UCoSeVA. in una prospettiva di ottimizzazione delle risorse, può indicare agli ispettori specifici indirizzi operativi, ovvero determinati rischi da indagare, anche mediante la fornitura agli ispettori stessi di liste di controllo tematiche.
Se nell’attività di cui sopra gli ispettori dovessero rilevare contravvenzioni alle norme prevenzionali essi si atterranno a quanto previsto dal D.Lgs. 758/94, in particolare essi porranno in essere le azioni e le comunicazioni di rito all’A.G. competente, dandone contestuale informazione all’UCoSeVA, Parimenti, in ipotesi di violazioni amministrative, daranno corso agli atti dovuti, ivi inclusi i provvedimenti che consentono l’estinzione dell’illecito, quali lo speciale provvedimento di cui all’art. 301 -bis D.Lgs. 81/08.
L’UCoSeVA istituisce un registro delle ispezioni dove vengono annoiati gli clementi salienti dell’attività degli ispettori.
Gli ispettori, a conclusione dell’attività ispettiva, compilano una relazione della propria attività e la inviano all’UCoSeVA clic è tenuto alla sua conservazione per almeno dieci anni.
Gli atti relativi allo svolgimento di ispezioni o indagini sono redatti avvalendosi di appositi modelli che l’UCoCeV provvederà ad elaborare e tenere aggiornati.
Gli atti andranno sottoscritti dai verbalizzanti con firma leggibile.

b) Attività di indagine su delega dell’Autorità Giudiziaria
L'UCoSeVA. ricevuta la richiesta di indagini da parte dell’A.G., comunica alla stessa il nominativo dell’ispettore cui affidare l’incarico per lo svolgimento delle indagini. 1 ‘ispettore opera, secondo delega, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 758/94 ed al codice di procedura penale, in particolare pone in essere le azioni e le comunicazioni di rito, dandone contestuale informazione all’UCoSeVA, che effettua le relative registrazioni documentali, fatte salve le notizie coperte da segreto istruttorio a discrezione e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente.

c) Attività di vigilanza a seguito di segnalazione di infortunio o malattia professionale.
L’UCoSeVA, ricevuta la segnalazione di infortunio o di malattia professionale, ne valuta la significatività in base:
- alla gravità delle lesioni e alla prognosi indicata dai sanitari, alla tipologia e alla frequenza dell’evento:
- alla dinamica dei fatti riportati;
al fine di graduarne la priorità di intervento.
L’UCoSeVA, qualora ritenga che gli elementi descrittivi pervenuti dall’Ente segnalante siano insufficienti a circostanziare compiutamente l’evento, può richiedere allo stesso Ente un supplemento di istruttoria documentale prima di assumere le iniziative che il caso richiede. Acquisite completamente tutte le informazioni disponibili. l’UCoSeVA, qualora ritenga che sussistano elementi meritevoli d’indagine, dà incarico circostanziato ad uno o più ispettori, con l’eventuale supporlo di ulteriore personale tecnico, secondo i criteri già precisati, di accedere presso l’Ente cui è riferito l’evento, per verificare la reale consistenza dei fatti, delle circostanze e delle cause dell’evento segnalato.
Se nello svolgimento dell’incarico gli ispettori dovessero rilevare violazioni alle norme prevenzionali essi si atterranno a quanto previsto dal Dlgs. 758/94 e dal D.Lgs. 81/08: in ipotesi di rilevazione di fattispecie di reato procedibili d’ufficio ovvero per le quali avessero raccolto querela da parie dei soggetti legittimati, essi porranno in essere le azioni c le comunicazioni di rito all’A.G. competente dandone contestuale informazione all’UCoSeVA. fatte salve le notizie coperte da segreto istruttorio a discrezione e su disposizione dell’A.G. inquirente.
Gli ispettori deputati allo svolgimento delle indagini o accertamenti, relativi ad infortuni stradali avvenuti “in occasioni di lavoro”, devono porre la dovuta attenzione ai profili di responsabilità legati al rispetto delle normative prevenzionali. in aderenza alla risoluzione governativa n. 6- 00024.

d) Attività di vigilanza a seguito di segnalazione di terzi
L’UCoSeVA, qualora riceva segnalazioni o esposti, su questioni inerenti la sicurezza e la salute del lavoro, valuta l’attendibilità dei fatti riportati e ove ritenga che sussistano concreti elementi di veridicità, in relazione a pericoli a cui potrebbe essere esposto il personale, dà incarico a uno o più ispettori secondo i criteri già precisati, di accedere presso l’Ente oggetto della segnalazione o esposto per verificare le effettive condizioni di sicurezza, fermi restando i doveri di trasmissione all’Autorità Giudiziaria di eventuali notizie di reato.
Se nello svolgimento dell’incarico gli ispettori dovessero rilevare violazioni alle nonne prevenzionali. essi si attengono a quanto previsto dal D.Lgs. 758/94 e dal D.Lgs. 81/08, in particolare devono porre in essere le azioni e le comunicazioni di rito all’A.G. competente, dandone contestuale informazione all’UCoScVA, fatte salve le notizie coperte da segreto istruttorio a discrezione e su disposizione dell’A.G. inquirente.
La denuncia anonima che non sia manifestamente infondata, deve essere approfondita nei suoi elementi oggettivi, anche documentali, e qualora contenga sostanziali e circostanziati caratteri di veridicità dovrà darsi luogo ad attività ispettiva.
Le segnalazioni, esposti o denunce, ricevute dagli ispettori al di fuori dell’esercizio delle specifiche attribuzioni, dovranno essere tempestivamente inoltrate all’UCoSeVA competente per Area affinché valuti l’eventuale impiego degli stessi ispettori.

4.2 Procedura per la sospensione dell’attività di impresa
Nell’ipotesi di accertamento delle violazioni di cui all’art. 14, del D.Lgs. 81/08 nei confronti di soggetti privati operanti nelle aree di pertinenza dell’A.D., l’organo competente ad emettere il provvedimento di sospensione è l’UCoSeVA. su proposta del personale ispettivo, e, l’eventuale ricorso potrà essere presentato all’Autorità di Vertice d’Area.
Valgono, per il resto, le stesse modalità c termini previsti dal predetto art. 14. in ordine alla opponibilità ed alla revocabilità del provvedimento interdittivo.

4.3 Procedura per la richiesta di intervento specialistico tecnico-sanitario - art. 262, comma 5 del D.P.R. 90/2010.
Ciascuna FF.AA./Comando Generale CC individuerà nella propria Area gli Enti che posseggono la capacità tecnico professionale per effettuare valutazioni specialistiche o rilievi di parametri chimico-fisici afferenti la prevenzione degli infortuni e la salubrità degli ambienti di lavoro. Tali elenchi vengono inviati all’UCoCeV che effettua il necessario coordinamento per una gestione interforze delle risorse.
Qualora l’ispettore nel corso di una attività di indagine rilevi la necessità di effettuare valutazioni specialistiche ovvero misurazioni per cui sono richieste specifiche professionalità o adeguata strumentazione, segnala l’esigenza all’UCoSeVA. la quale inoltrerà la richiesta ad uno degli organismi tecnico-sanitari di cui al predetto elenco, secondo criteri di competenza e di prossimità geografica. L’Ente/Laboratorio che riceve la richiesta segnala il nominativo di uno o più specialisti in grado di svolgere l’attività o le prove richieste.
L’ispettore, ricevuto dall’UCoSeVA i nominativi dei tecnici disponibili concorda con gli stessi l’esecuzione dell’attività specialistica o delle misurazioni necessarie. A conclusione degli accertamenti, gli specialisti o i tecnici incaricati trasmettono formalmente all’ispettore gli esiti delle analisi effettuate. Qualora l’accertamento rientri nell’ambito di una indagine giudiziaria, l’ispettore nomina il predetto personale tecnico quale ausiliario di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 348 del c.p.p..
Ove non siano disponibili capacità tecniche interne all’A.D., l’UCoSeVA si rivolge ad organismi pubblici secondo le indicazioni fomite dal proprio vertice di area o nel corso di indagini giudiziarie, dall’A.G. inquirente.
Gli SS.MM. di Forni Armata/Comando Generale CC avranno cura di disporre affinché gli organismi tecnici da loro dipendenti agevolino l’attività degli organi di vigilanza e provvedano a segnalare all’UCoCeV ogni loro variazione/integrazione funzionale, per una tempestiva comunicazione a tutti i Servizi di vigilanza.

5. La vigilanza preventiva Tecnico-amministrativa
5.1 Provvedimenti amministrativi dell’organo di vigilanza

L’UCoSeVA riceve le richieste e le segnalazioni che nel D.Lgs. 81/08 sono rivolte agli organi di vigilanza ordinari e. avvalendosi di organismi tecnico sanitari dell’A.D. a cui richiede i necessari pareri o attestazioni, emette i provvedimenti autorizzativi previsti dalla normativa prevenzionale, previa valutazione con le S.A. della peculiare attività operativa secondo le procedure vigenti alle rispettive aree, in particolare:
- dispone, con provvedimento motivato, contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente (D.Lgs. 81/08, art. 41, comma 2 b);
- riceve richieste di deroga per l’utilizzo dei locali dell’A.D. chiusi, sotterranei o semisotterranei (D.Lgs. 81/08, art. 65, comma 3) e ove esistono le condizioni di agibilità, rilascia il relativo nulla osta:
- riceve la notifica relativa alla costruzione e alla realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni (industriali). nonché agli ampliamenti e alle ristrutturazioni di quelli esistenti e richiede, eventualmente, ulteriori dati, prescrive modificazioni ed effettua riscontri e/o verifiche (D.Lgs. 81/08, art. 67, comma 2);
- riceve, dalle stazioni appaltanti dell’A.D., comunicazioni di notifica preliminare di apertura dei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/08, art. 99. comma 1);
- riceve e valuta le richieste di deroga all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione nel caso che l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione cd emette il proprio parere a riguardo (D.Lgs. 81/08, art. 197):
- riceve, dalle stazioni appaltanti dell’A.D., la notifica di inizio lavori per i cantieri che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, (D.Lgs. 81/08 art. 250);
- riceve dal datore di lavoro che operi nei luoghi di lavoro di A.D. il piano di lavoro di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto e formula eventuali richieste di integrazioni o modifiche ovvero rilascia prescrizioni operative (D.Lgs. 81/08 art. 256);
- riceve richieste di deroga per l’utilizzo dei locali dell’A.D. di altezza inferiore a metri 3 (D.Lgs. 81/08, allegato IV, comma 1.2.4) e ove esistono le condizioni di agibilità, rilascia il relativo nulla osta.
L’UCoSeVA provvede alla tenuta e conservazione della documentazione inerente le proprie attività secondo le specifiche norme in materia e secondo la usuale prassi amministrativa, qualora debba esprimere un parere specialistico per il quale non possiede nell’ambito della propria struttura personale adeguato, richiede perizie o consulenze ai competenti organismi tecnico sanitari dell’A.D. secondo la prassi stabilita dal rispettivo organismo di vertice.

APPENDICE
(Codice di comportamento del personale incaricato dell’attività di vigilanza)



Codice di comportamento del personale incaricato dell’attività di vigilanza

Art. 1
Definizioni

Nel presente Codice:
a) per personale ispettivo si intende il personale inquadrato nei servizi di vigilanza di cui all’articolo 263 DPR 90/2010. Detto personale è dotato di apposita tessera di riconoscimento che deve essere restituita al momento della sospensione o cessazione per qualsiasi motivo dalle funzioni ispettive;
b) per Unità di coordinamento si intende l’unità di coordinamento della vigilanza d’area istituito presso ciascuno Stato Maggiore/Comando Generale CC/Segretariato Generale.

Art. 2
Finalità

Il presente Codice risponde all’esigenza di definire e diffondere i principi guida per un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 3
Disposizioni di carattere generale

1. I principi di comportamento dettati nel presente Codice integrano le disposizioni in materia di obbligo di diligenza, lealtà c imparzialità già contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni emanato con D.P.C.M. Dipartimento Funzione Pubblica del 28 novembre 2000.
2. Le disposizioni di carattere operativo costituiscono specificazioni e integrazioni delle disposizioni di legge e sono vincolanti per il personale ispettivo.

Art. 4
Principio di collaborazione

1. I rapporti tra personale ispettivo e soggetti ispezionati sono improntati ai principi di collaborazione e rispetto reciproco.
2. Le ispezioni sono condotte in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell’accertamento.

Art. 5
Programmazione delle attività

1. Il personale ispettivo osserva il programma di lavoro formulato secondo le specifiche modalità impartite dalle Unità di Coordinamento.
2. Il programma può essere modificato previa autorizzazione e con le modalità fissate dalle Unità di Coordinamento.
3. Le indicazioni del programma sono da considerarsi formale disposizione nonché atto di assoluta riservatezza.

Art. 6
Preparazione dell’ispezione

1. Al fine di evitare inutili rallentamenti durante l’accesso cd in rapporto alla tipologia di intervento da effettuare, l’indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria diretta a raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerente il soggetto da sottoporre a controllo.
2. In linea generale gli elementi necessari per l’avvio dell’indagine riguardano:
a) la tipologia di intervento e le motivazioni che l’hanno determinata, con allegata l’eventuale richiesta di intervento;
b) l’attività svolta dal soggetto ispezionato, con indicazione di eventuali appalti in corso di esecuzione e individuazione della normativa applicabile;
c) le informazioni storiche relative all’ente ispezionato e i precedenti provvedimenti sanzionatoti e le verifiche ispettive espletate.

Art. 7
Obbligo di qualificarsi

1. Contestualmente all’accesso, il personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da ispezionare o ad un suo rappresentante cd esibire la tessera di riconoscimento.
2. In mancanza della tessera di riconoscimento l’accesso non può avere luogo.
3. Gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell’indagine e delle dimensioni ed articolazioni organizzative del soggetto sottoposto a controllo.
4. Si sottolinea il principio che l’attività di vigilanza, nel rispetto degli obblighi cogenti imposti dalla specifica funzione, tenga nel debito conto la necessità di salvaguardare l’operatività e l’efficienza della Forze Armate in ragione delle particolari esigenze connesse al servizio da esse espletato

Art. 8
Obbligo di informazione c assistenza all’ispezione

1. Nel dare inizio alla sua attività, il personale ispettivo ha l’accortezza, innanzitutto, di conferire con il datore di lavoro o di chi ne fa le veci, qualora ciò sia compatibile con le finalità dell’accertamento ispettivo.
2. Il personale ispettivo informa il soggetto sottoposto ad ispezione, od un suo rappresentante, dei poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza per l’esercizio delle finizioni ispettive.

Art. 9
Corretta informazione

Il personale ispettivo fornisce ai soggetti ispezionati chiarimenti sulla corretta applicazione delle nonne in materia di sicurezza e salute sul lavoro e risponde nel modo più completo, chiaro e accurato possibile alle richieste di informazioni che vengono poste, attenendosi alle posizioni ufficiali espresse dai competenti organismi tecnico-sanitari dell’Amministrazione Difesa.

Art. 10
Acquisizione ed esame di documenti

1. Nel corso dell’accertamento, il personale ispettivo acquisisce tutti gli elementi probatori utili per l’esame obiettivo della situazione tecnico-organizzativa dell’Ente e dei fatti accertati.
2. 11 personale ispettivo può chiedere al datore di lavoro di esibire gli eventuali verbali rilasciati nel corso di precedenti accertamenti condotti anche da altri organi di vigilanza.
3. L’esame della documentazione viene effettuato, di norma, presso la sede del soggetto ispezionato.

Art. 11
Acquisizione delle dichiarazioni

1. Le dichiarazioni rese dai soggetti implicati compresi i lavoratori devono essere acquisite, di norma, durante il primo accesso. Ove necessario, il personale ispettivo, al fine di arricchire di ulteriori elementi conoscitivi la vigilanza in corso, raccoglie le dichiarazioni dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
2. Le dichiarazioni dei lavoratori vengono acquisite singolarmente avendo cura di rivolgere a ciascuno domande chiare e comprensibili, tali da non dar luogo a dubbi interpretativi.
3. Nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato e/o ad altri. In caso di richiesta il personale ispettivo informa il richiedente che l’eventuale accesso agli atti o alle dichiarazioni può essere rivolta all’Unità di coordinamento, che si atterrà alla prassi vigente, in ragione della natura delle indagini (amministrative o di polizia giudiziaria).
4. Eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni vanno riportati nel verbale di accertamento, indicando anche, se sussistono, le relative motivazioni.
5. In fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori è opportuno non sia ammessa la presenza del datore di lavoro.
6. Le dichiarazioni c le notizie possono essere rese anche direttamente dai dichiaranti con un atto scritto, recante la sottoscrizione.
7. Le dichiarazioni sono riportate, in modo chiaro e leggibile, nel verbale di acquisizione di dichiarazione di cui deve darsi lettura al dichiarante affinché ne confermi il contenuto ovvero rilevi eventuali correzioni e quindi lo sottoscriva.
8. Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva vanno riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da prestatori di lavoro o da terzi.

Art. 12
Atto interlocutorio

Qualora l’accertamento si riveli complesso e prolungato nel tempo, il personale ispettivo valuta l’opportunità di rilasciare al soggetto ispezionato o a persona appositamente delegata, un atto interlocutorio contenente la descrizione delle attività compiute, la documentazione esaminata, nonché l’espressa menzione che gli accertamenti sono ancora in corso.

Art. 13
Profili deontologici

Il personale ispettivo nell’esercizio delle proprie funzioni assume quali valori fondamentali l’imparzialità, l’obiettività, l’efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza e si attiene a norme di onestà e integrità.

Art. 14
Imparzialità e parità di trattamento

1. Il personale ispettivo è imparziale e si astiene da qualsiasi azione arbitraria nei confronti dei soggetti ispezionati e da qualsiasi trattamento preferenziale.
2. Il suo operato non deve essere in alcun caso influenzato da pressioni indebite di qualsiasi tipo, ancorché esercitate da superiori gerarchici, né da interessi personali e finanziari.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni, il personale ispettivo garantisce il principio della parità di trattamento dei soggetti ispezionati.

Art. 15
Obbligo di astensione c dichiarazione di incompatibilità

1. Il personale ispettivo si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad indagini ispettive ogni volta che possano essere coinvolti direttamente o indirettamente interessi personali o sussistano ragioni di convenienza.
2. Il personale ispettivo si attiene all’obbligo di astensione ed effettua la dichiarazione di incompatibilità qualora sussistano, con il soggetto ispezionato, relazioni di parentela o di affinità entro il 4° grado o controversie pendenti.
3. La dichiarazione deve essere effettuata anche qualora tale relazione emerga nel corso dell’accertamento.
4. La dichiarazione è rivolta all’UCoSeVA, che provvedere in merito.

Art. 16
Tutela della riservatezza e segreto professionale

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza.
2. Il personale ispettivo non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, comprese quelle fornite dalle banche dati cui sono autorizzati ad accedere.
3. Nel corso dell’ispezione, nonché nelle fasi successive, il personale ispettivo garantisce la segretezza della fonte degli atti che hanno dato origine all’accertamento.

Art. 17
Condivisione degli obiettivi

Il personale ispettivo si riconosce nei valori e nella politica di sicurezza dell’Amministrazione Difesa e finalizza il suo operato alla realizzazione degli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza del personale, curando il proprio aggiornamento professionale e partecipando alle iniziative formative organizzate dalla stessa.

Art. 18
Custodia ed uso dei beni in dotazione

Il personale ispettivo è responsabile della corretta tenuta del materiale e delle attrezzature di cui dispone per ragioni d’ufficio.

Art. 19
Rapporti con gli organi di informazione

Il personale ispettivo si astiene da rapporti con gli organi di informazione, se non preventivamente autorizzati dall’Amministrazione.

Allegato 1

DOTAZIONE DI BASE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DEL PERSONALE ISPETTIVO

PROTEZIONE DEL CAPO
- Elmetto con visiera
- Cuffie antirumore/tappi auricolari
- Maschera antipolvere

PROTEZIONE DEGLI ARTI
- Guanti antitaglio
Scarpe (antiscivolo, antiforatura, antischiacciamento)

Allegato 2

FAC-SIMILE DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO


Fonte: difesa.it