Tipologia: CCNL
Data firma: 6 marzo 1995
Validità:01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Organizzazioni datoriali e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale/agraria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Parte comune
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Struttura della contrattazione
Art. 3 Sistema di informazioni
Art. 4 Diritti sindacali
A) Riunioni in azienda
B) Rappresentanze sindacali aziendali
C) Permessi sindacali
D) Contributi sindacali
 Impegno a verbale
Art. 5 Distacchi sindacali nazionali
Art. 6 Mansioni e cambiamenti di qualifica
Art. 7 Orario di lavoro
Art. 8 Riposo settimanale
Art. 9 Festività
Art. 10 Ferie
Art. 11 Aspettativa
Art. 12 Mensilità aggiuntive (13a e 14a)
Art. 13 Mezzi di trasporto
Art. 14 Missioni e trasferte
Art. 15 Congedo matrimoniale
Art. 16 Diritto allo studio
Art. 17 Pari opportunità
Art. 18 Lavoratori svantaggiati
Art. 19 Contratto formazione lavoro
Formazione professionale
Art. 20 Ambiente e salute
Art. 21 Servizio militare
Art. 22 Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
Art. 23 Norme in materia disciplinare
Ammonizione, multa, sospensione
Licenziamento per cause disciplinari
Art. 24 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 25 Preavviso
Art. 26 Controversie
Art. 27 Contributi per gestione CCNL e assistenza contrattuale
Art. 28 Decorrenza, durata, procedure di rinnovo, indennità di vacanza contrattuale
a) Decorrenza e durata
b) Procedure di rinnovo
c) indennità di vacanza contrattuale
Art. 29 Condizioni di miglior favore
Impegno a verbale su previdenza ed assistenza sanitaria integrativa
Parte impiegati
Art. 30 Assunzione
Art. 31 Periodo di prova
Art. 32 Rapporto di lavoro a tempo parziale
 Art. 33 Classificazione
Art. 34 Quadri
Art. 35 Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 36 Permessi straordinari
Art. 37 Retribuzione
Una tantum
Rivalutazione parametrale
Norma transitoria
Art. 38 Indennità di cassa
Art. 39 Scatti di anzianità
Art. 40 Trattamento di fine rapporto
Art. 41 Trasferimenti
Art. 42 Malattia ed infortunio
Art. 43 Previdenza e assistenza, assegni familiari
Parte operai
Art. 44 Assunzione
Art. 45 Periodo di prova
Art. 46 Riassunzione
Art. 47 Classificazione degli operai
Art. 48 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 49 Permessi straordinari
Art. 50 Retribuzione
Art. 51 Indennità per lavori disagiati
Art. 52 Indennità chilometrica e mezzi di trasporto
Art. 53 Indennità attrezzi
Art. 54 Reperibilità
Art. 55 Indennità antincendio e calamità naturali
Art. 56 Indennità di mancato ricovero uso mensa
Art. 57 Impedimenti ai lavoro per cause di forza maggiore
Art. 58 Assicurazioni sociali
Art. 59 Integrazioni Fimif
Art. 60 Conservazione del posto
Allegati al contratto
Allegato A Impiegati forestali - Tabella delle retribuzioni mensili in vigore dal 1 gennaio 1995
Allegato B Operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Tabella delle retribuzioni mensili in vigore dal 1 gennaio 1995
Allegato C Operai forestali con rapporto di lavoro a tempo determinato - Tabella delle retribuzioni in vigore dal 1 gennaio 1995
Allegato D Accordo - Indennità vacanza contrattuale del 6 maggio 1994
Allegato E Accordo di aggiornamento dell'indennità di vacanza contrattuale del 25 luglio 1994
Allegato F Contratto di formazione e lavoro
Allegato G Regolamento delle trattenute per il contributo di assistenza contrattuale nazionale e per il contributo al Fondo di gestione del CCNL
Fac simile
Allegato H Regolamento contribuzione Fimif
Protocollo aggiuntivo sottoscritto dai rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Il giorno 6 marzo 1995 in Roma, presso la sede dell'Uncem, via Palestro 30, tra: Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) […], Federazione nazionale consorzi forestali e collettività locali […], Anca Lega […], Federazione nazionale cooperative agricole e agroalinientari e Federlavoro e servizi […], Agica Agci […] e Flai Cgil […], Fisba Cisl […], Uila Uil […]; si è rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria 13 giugno 1991 con le modifiche e le integrazioni di seguito riportate.

Parte comune
Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto nazionale, di natura privatistica, disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le comunità montane, gli enti pubblici, i consorzi forestali, le aziende speciali ed altri enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti ed imprese di altra natura, svolgano attività di:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
- difesa del suolo;
- valorizzazione ambientale e paesaggistica.
Dichiarazione a verbale di centrali cooperative, Flai Cgil, Fisba Cisl, Uila Uil.
Per il socio lavoratore di cooperative si fa riferimento al Protocollo d'intesa interconfederale del 5 aprile 1990.

Art. 2 Struttura della contrattazione
La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale.
Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nella attività di cui all'art. 1.
[…]
Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei CIRL si fonda.
[…]
Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL.
Le materie rinviate alla competenza del CIRL sono pertanto esclusivamente le seguenti:
a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 37 e 47);
b) norme riguardanti la gestione di Informazioni secondo quanto previsto all'art. 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 19);
d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori ed altre materie espressamente rinviate dall'art. 20;
e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 54):
f) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 14);
g) indennità di mancato ricovero ad uso mensa (art. 56);
h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
i) commissioni regionali pari opportunità (art. 17);
l) salario integrativo (artt. 37 e 50);
m) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 46);
n) ogni altra materia espressamente rinviata al 2° livello di contrattazione dal testo del CCNL.
Le materie inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 16), i criteri di rotazione per gli addetti ai lavori nocivi (art. 20), l'ubicazione dei centri di raccolta (art. 52), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 46) potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei CIRL.

Art. 3 Sistema di informazioni
Quali strumenti organici per realizzare un sistema di informazioni fra le parti saranno costituiti, entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL, il Comitato paritetico nazionale ed i Comitati paritetici regionali.
Tali comitati hanno il compito di acquisire informazioni su:
- piani e programmi delle parti datoriali e degli enti delegati;
- stato di attuazione degli stessi;
- flussi occupazionali e dinamica delle assunzioni;
- attivazione dei contratti di formazione e lavoro e domanda di formazione professionale;
- evoluzione di tecnologie innovative nel settore.
I comitati paritetici sono presieduti dall'Uncem e si riuniscono di norma almeno 2 volte l'anno o ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano ad intervenire congiuntamente nei confronti delle Regioni che investano significative risorse nella programmazione di attività rientranti nell'area di applicazione del presente CCNL, affinché in ciascuna di esse sia costituito, al più presto possibile, un Osservatorio relativamente al settore.
Dell'Osservatorio regionale, il cui coordinamento viene individuato nel competente assessorato regionale, faranno parte in modo paritetico rappresentanti delle organizzazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali stipulanti.
L'Osservatorio avrà tra l'altro il compito di:
- esaminare i programmi regionali di intervento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio annuale e/o pluriennale della Regione e di verificarne lo stato di attuazione;
- analizzare le dinamiche occupazionali, la mobilità del lavoro, i bisogni ed i programmi di formazione professionale, nonché gli effetti delle tecnologie innovative sul mercato del lavoro.
- Le parti assumeranno analoga iniziativa a livello nazionale al fine di un confronto, nell'ambito del Miraaf e di altri ministeri interessati, sui programmi e sulle risorse destinati al settore.

Art. 4 Diritti sindacali
A) Riunioni in azienda

Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto. anche nelle loro rappresentanze sindacali e territoriali, viene riconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee.
[…]
B) Rappresentanze sindacali aziendali
Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per la tutela della condizione dei dipendenti, nell'unità produttiva possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze sindacali nell'ambito dei sindacati firmatari del presente contratto.
Al delegato sindacale viene attribuito il diritto di valutare, con le direzioni aziendali interessate. i piani e i programmi di forestazione, al fine di migliorare l'occupazione e lo sviluppo economico.
Il numero dei rappresentanti sindacali eleggibili è fissato in 1 per ciascuna organizzazione sindacale nelle unità produttive che occupino fino a 50 lavoratori.
Qualora il numero dei lavoratori sia superiore a quello indicato nel precedente comma, potranno essere eletti 2 rappresentanti sindacali per ciascuna organizzazione sindacale.
[…]
Impegno a verbale
Tenuto conto degli accordi interconfederali esistenti in materia, le parti si incontreranno entro il 30 giugno 1995 per definire le modalità di elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie e per realizzare le armonizzazioni del CCNL utili a trasferire alle RSU diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già attribuite alle Rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
[…]

Art. 7 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali, di norma distribuito su 5 giorni. La gestione dell'orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall'art.2.
Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi, per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con rd/6 dicembre 1923, n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al 1° comma, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore.
Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17.10.1967, n. 977 (35 ore settimanali).
Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 20 compete una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera.
Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di 5 ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività.
I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore.
[…]

Art. 8 Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Nei casi in cui. in relazione a quanto previsto dalle leggi sul riposo settimanale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, gli stessi devono inderogabilmente godere del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 17 Pari opportunità
Le parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione della Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna (leggi 903/77 e 125/1991), attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
A tal fine si impegnano a costituire entro il 1995 una commissione nazionale paritetica composta da 6 rappresentanti.
Analoghe commissioni potranno essere costituite a livello regionale in sede di contrattazione integrativa.

Art. 19 Contratto formazione lavoro
Formazione professionale
Le parti condividono e riaffermano indirizzi, orientamenti ed impegni contenuti in vari accordi interconfederali esistenti in materia, tesi a far svolgere alla formazione professionale il ruolo di primo piano che le spetta nella modernizzazione del Paese, considerando la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, condizioni necessarie, da un lato, al miglioramento della competitività delle imprese, dall'altro, alla tutela ed alla promozione del lavoro.
Sia per quanto concerne formazione in alternanza che formazione continua, saranno costituite, sia a livello nazionale che a livello regionale, apposite commissioni consultive per una valutazione ed individuazione dei fabbisogni e degli indirizzi formativi per il settore forestale.
Le indicazioni che emergeranno dalle predette commissioni saranno presentate per un approfondimento e per le conseguenti decisioni di iniziative formative ad enti bilaterali eventualmente costituiti a livello regionale o direttamente alle Regioni.
Le parti convengono di dare attuazione all'art.3 della legge 863/84 e successive modifiche e integrazioni mediante l'accordo quadro (allegato F) che è parte integrante del presente contratto.
Le parti convengono inoltre che il potenziamento e la qualificazione dell'attività di formazione professionale costituiscono un obiettivo prioritario da perseguire e realizzare in ogni realtà regionale.
Pertanto la definizione e la partecipazione a corsi di formazione e di qualificazione professionale per riqualificare e favorire, laddove la situazione occupazionale regionale lo consente, l'ingresso di forze valide nella categoria, deve diventare lo strumento fondamentale per l'ingresso e la permanenza nel settore.
Allo scopo di conseguire il consolidamento di una forza di lavoro qualificata le Regioni nei limiti delle risorse finanziarie destinate all'istruzione professionale sulla base dei finanziamenti ordinari e di quelli previsti dal Fondo sociale europeo, si impegnano a promuovere l'istituzione di corsi di formazione professionale nel settore forestale, in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento e con l'esigenza di innovare qualitativamente l'attuale struttura del mercato del lavoro, utilizzando a tal fine anche gli strumenti legislativi nazionali e regionali a sostegno dello sviluppo dell'occupazione giovanile.

Art. 20 Ambiente e salute
Tenuto conto che la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei lavoratori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione delle esigenze della persona umana e del suo ambiente di vita, e ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti convengono:
1. ai lavoratori esposti a fattori di nocività è riconosciuto il diritto ad almeno 2 visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario;
2. le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i datori di lavoro concorderanno criteri di rotazione degli operai, nello svolgimento di lavori nocivi, al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio;
3. i datori di lavoro sono tenuti a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore.
I mezzi protettivi di uso personale (maschere, guanti, occhiali, tute, stivali, copri-capo), sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.
L'equipaggiamento personale verrà definito dai CIRL.
Ogni squadra di operai dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso, fornita di medicinali e degli idonei presidi sanitari anti-vipera, anti-tetanici, ecc..
4. Nei contratti integrativi regionali saranno concretamente individuati i lavori da considerarsi pesanti e nocivi, sulla base dei criteri generali di seguito indicati:
- si intendono per lavori pesanti quelli richiedenti di regola un notevole, specifico e prolungato sforzo fisico (esempio: facchinaggi manuali e simili);
- si intendono per lavori nocivi quelli richiedenti prestazioni per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione di sostanze nocive per l'uomo.
5. Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 9 della legge 300/20 maggio 1970, le parti convengono che, all'atto della stipula o rinnovazione degli accordi integrativi regionali:
a) si concorderanno i tempi, i modi e le priorità di programmi d'indagine finalizzati alla rilevazione e alla misurazione dei dati ambientali, al fine di vagliarne l'idoneità per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei lavoratori. Le indagini saranno normalmente effettuate da enti o istituti specializzati scelti di comune accordo tra le parti;
b) sono istituiti libretti sanitari e di rischio personali, la cui predisposizione e tenuta sarà a carico delle organizzazioni sindacali dei lavoratori contraenti.
Nei libretti sanitari e di rischio personali dovranno essere annotati e periodicamente aggiornati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche, nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali e non del lavoratore; dovranno altresì essere annotati i dati relativi ai rischi cui il singolo lavoratore è esposto in rapporto alle attività lavorative prestate;
c) in sede di contrattazione regionale, verranno individuati ed adottati i criteri più idonei di raccolta e memorizzazione dei dati risultanti dalle rilevazioni e dai controlli effettuati nell'ambiente di lavoro, nonché quelli riguardanti l'assenteismo dovuto a malattia o infortunio per singoli cantieri o stazioni di lavoro;
d) è consentita la consultazione del registro degli infortuni di cui all'art. 403 del Dpr 547 del 27 aprile 1955, da parte dei rappresentanti sindacali, onde accertare gli eventi infortunistici riguardanti ciascun lavoratore, per essere in grado di tutelarlo in ogni e qualsiasi istanza.
- Impegno a verbale
Secondo quanto disposto dal decreto legislativo 626/94 in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, entro il 31 marzo 1995 le parti definiranno le norme contrattuali di applicazione dello stesso.

Art. 23 Norme in materia disciplinare
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art.7 della legge n. 300/20 maggio 1970.
Ammonizione, multa, sospensione
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di 1a mancanza; la multa nei casi di recidività; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei 6 mesi precedenti.
Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di 1a mancanza.
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1. che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2. che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3. che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4. che arrechi per disattenzione danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti o di evidenti irregolarità;
5. che sia trovato addormentato;
[…]
9. che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene, alla disciplina, sempre che gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione;
10. che commetta infrazioni di analoga gravità.
[…]
Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi quali, ad esempio, le seguenti:
[…]
3. gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
7. abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
8. danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
9. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
10. atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;
[…]
12. inosservanza del divieto di fumare, quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
13. insubordinazione grave verso i superiori.

Parte impiegati
Art. 35 Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Il lavoro straordinario non può superare le 2 ore giornaliere e le 12 ore settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione.
[…]
Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, per talune figure impiegatizie soggette a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in determinati periodi dell'anno, potranno essere superati i limiti di cui al 2° comma del presente articolo, previo accordo a livello aziendale (art.2).

Parte operai
Art. 48 Lavoro straordinario, notturno e festivo

[…]
Il lavoro straordinario può essere richiesto solo in casi eccezionali.
[…]

Art. 51 Indennità per lavori disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate competono, in aggiunta alla retribuzione composta da paga base, contingenza e salario integrativo regionale, le seguenti indennità percentuali:
a) alta montagna:
8% per lavori eseguiti da 1.000 a 1.500 metri;
10% per lavori eseguiti oltre i 1.500 metri;
b) lavori in acqua: 10%, oltre la fornitura dei necessari mezzi protettivi;
c) zona malarica: 5% per lavori eseguiti nel periodo intercorrente dal 1 giugno al 30 settembre, nelle zone riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni, nonché la somministrazione del chinino.
Nota a verbale
L'indennità per prestazione di lavoro per spegnimento di incendi è regolata dall'art. 55.

Art. 54 Reperibilità
I datori di lavoro potranno richiedere ai lavoratori dipendenti di essere reperibili per i casi di incendio o di calamità naturale.
[…]
Le modalità e le condizioni della reperibilità sono definite dai CIRL.

Art. 55 Indennità antincendio e calamità naturali
Per ogni ora di lavoro prestata per lo spegnimento di incendi o per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali, i lavoratori hanno diritto ad una retribuzione maggiorata del 25%, da calcolarsi sul minimo tabellare nazionale, indennità di contingenza e salario integrativo regionale e cumulabile con altre indennità previste dal CCNL eventualmente spettanti.

Art. 56 Indennità di mancato ricovero uso mensa
Nei cantieri forestali si dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa e ricovero.
Le modalità ed i criteri per provvedere a tale esigenza, nonché la eventuale istituzione e la misura della indennità sostitutiva, sono demandate ai CIRL.

Art. 58 Assicurazioni sociali
Per le assicurazioni sociali, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.
[…]