Tipologia: CCNL
Data firma: 26 luglio 1995
Validità: 01.08.1995 - 31.07.1999
Parti: Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed Affini e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Panificazione
Fonte: CNEL

Sommario:

 Avvertenza
Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Procedure per il rinnovo del CCNL
Titolo I: Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 3 Informazione e Confronto
Art. 4 Strumenti nazionali
Art. 5 Osservatorio Nazionale del settore Panificazione
1. Banca dati di settore
2. Aspetti produttivi
3. Ricerche e formazione
Art. 6 Commissione Paritetica Nazionale
Art. 7 Commissione Paritetica Nazionale - Procedure
Dichiarazione congiunta sulle RSU
Dichiarazione congiunta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Titolo II: relazioni sindacali di II livello
Art. 8 Diritti di informazione
Art. 9 Secondo livello di contrattazione
Art. 10 Contrattazione di II livello relativa ai panifici ad indirizzo produttivo industriale
Art. 11 Esame congiunto territoriale (regionale o provinciale)
Art. 12 Commissioni Paritetiche territoriali (regionali o provinciali)
Titolo III: Mercato del lavoro
Premessa
Art. 13 Tempo determinato
Art. 14 Contratti di formazione e lavoro
Premessa
Normativa
Art. 15 Contratto di inserimento
Titolo IV: Diritti sindacali
Art. 16 Distribuzione di materiale sindacale e contatti con i lavoratori
Art. 17 Convenzioni INAIL
Art. 18 Contributi sindacali
Art. 19 Aspettative per cariche sindacali e pubbliche elettive
Art. 20 Permessi sindacali
Art. 21 Permessi sindacali relativamente ai lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo produttivo industriale
Titolo V: Classificazione del personale
Art. 22 Classificazione del personale
Art. 23 Classificazione del personale dipendente da panifici ad indirizzo produttivo industriale
Titolo VI: Composizione delle squadre di lavoro
Art. 24 Composizione delle squadre nella panificazione
Titolo VII: Assunzione
Art. 25 Assunzione
Art. 26 Esclusione dalle quote di riserva
Titolo VIII: Periodo di prova
Art. 27 Periodo di prova
Titolo IX: Apprendistato
Art. 28 Disciplina dell'apprendistato
Premessa
a) Durata
b) Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato
c) Proporzione numerica
d) Periodo di prova
e) Trattamento normativo
f) Trattamento economico
g) Rinvio alla legge
Titolo X: Orario di lavoro
Art. 29 Orario di lavoro
Art. 30 Fissazione dell'orario
Art. 31 Flessibilità dell'orario di lavoro
Titolo XI: Part-time
Art. 32 Lavoro a tempo parziale
Titolo XII: Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale
Art. 33 Lavoro Straordinario
Art. 34 Lavoro notturno
Art. 35 Lavoro festivo e domenicale.
Art. 36 Cumulabilità delle maggiorazioni.
 Titolo XIII: Ferie e festività
Art. 37 Ferie
Art. 38 Festività nazionali ed infrasettimanali
Titolo XIV: Congedi - Diritto allo studio
Art. 39 Congedo matrimoniale
Art. 40 Lavoratori studenti
Titolo XV: Chiamata e richiamo alle armi
Art. 41 Chiamata alle armi
Art. 42 Richiamo alle armi
Titolo XVI: Malattie ed infortuni
Art. 43 Assicurazioni sociali
Art. 44 Infortunio sul lavoro relativamente ai lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo produttivo industriale
Art. 45 Trattamento di malattia e di infortunio
Art. 46 Periodo di conservazione del posto
Art. 47 Casse mutue per l'integrazione del trattamento economico di malattia e di infortunio
Titolo XVII: Gravidanza e puerperio
Art. 48 Gravidanza e puerperio
Titolo XVIII: Trattamento economico
Art. 49 Paghe base nazionali
Art. 50 Paghe base nazionali dei lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo produttivo industriale
Art. 51 Scatti di anzianità per i lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo produttivo industriale
Art. 52 Ex indennità di contingenza
Titolo XIX: Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 53 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Titolo XX: Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 54 Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro
Titolo XXI: Trattamento di fine rapporto
Art. 55 Trattamento di fine rapporto
Titolo XXII: Prestazioni integrative
Art. 56 Prestazioni integrative
Titolo XXIII: Turnisti panettieri
Art. 57 Disciplina dei turnisti panettieri
Titolo XXIV: Lavoro dei minori
Art. 58 Disciplina del lavoro dei minori
Titolo XXV: Diritti e doveri del personale norme disciplinari
Art. 59 Assenze
Art. 60 Diritti e doveri
Art. 61 Sanzioni disciplinari
Titolo XXVI: Parità uomo-donna
Art. 62 Parità uomo - donna
Titolo XXVII: Molestie sessuali
Art. 63 Molestie sessuali
Titolo XXVIII: Lavoratori extracomunitari
Art. 64 Lavoratori extracomunitari
Titolo XXIX: Mancanza di energia elettrica
Art. 65 Mancanza di energia elettrica
Titolo XXX: Trapasso di azienda
Art. 66 Trapasso di azienda
Titolo XXXI: Indumenti di lavoro
Art. 67 Indumenti di lavoro
Titolo XXXII: Decorrenza e durata
Art. 68 Decorrenza e durata
Titolo XXXIII: Disposizioni finali
Art. 69 Disposizioni finali
Protocollo di intesa
Allegati
Allegato n. 1 Progetto standard di formazione e lavoro Fac simile
All. 1 - Attestato da cui risulti l'iscrizione dell'azienda all'Organizzazione territoriale aderente alla Federazione Italiana Panificatori.
Allegato n. 2 Fac-simile di lettera per la comunicazione risoluzione rapporto di lavoro con preavviso
Allegato n.3 Contributo associativo sindacale
Allegato n. 4
Allegato n. 5a Verbale di accordo 5 dicembre 1989
Allegato n. 5b Costituzione Fonapp
Allegato n. 5c Statuto Fonapp
Allegato n. 5d

Contratto nazionale di lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.

Addì, 26 luglio 1995 tra la Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed Affini […] e la Fat-Cisl […], la Flai-Cgil […], la Uila-Uil […] e da una delegazione composta da dirigenti regionali e territoriali delle tre organizzazioni, e da delegati dei lavoratori; si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Premessa
[…]
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità della panificazione, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie intendono favorire corretti e proficui rapporti attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi prevenire l'eventuale conflittualità tra le Parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati e di eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Le Parti tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi gli eventuali percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
[…]
Le Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
[...]

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale disciplina il rapporto di lavoro del personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi al laboratorio di panificazione o comunque collegati per titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela o di affinità previsti per l'impresa familiare, qualunque sia il sistema produttivo, l'orientamento e l'inquadramento delle aziende: artigiane, commerciali, industriali e cooperative.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Chiarimento a verbale
Sono da considerare panifici ad indirizzo produttivo industriale quelli che dispongono di impianti automatizzati nei processi di produzione e di cottura e che sono dotati di struttura adeguata.
Nel caso di difficoltà nella individuazione dei panifici di cui sopra a livello territoriale, è previsto l'intervento delle Organizzazioni Nazionali firmatarie del presente contratto.

Titolo I: Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 3 Informazione e Confronto
Le parti contraenti concordano sull'opportunità di reciproche informazioni riguardanti le strutture, i metodi di lavoro, e l'occupazione nel settore.
Ferme restando l'autonomia di iniziativa delle imprese e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Associazioni sindacali, le Organizzazioni contraenti si scambieranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre a livello nazionale, informazioni globali sulle condizioni del settore e sul suo stato produttivo-commerciale ed occupazionale.
In particolare saranno oggetto di comunicazione:
1) le informazioni atte al miglioramento della qualificazione della panificazione italiana relative alle strutture produttive e commerciali, all'affermazione dei parametri di qualità e genuinità del pane attraverso una migliore caratterizzazione dei processi produttivi e la naturalità delle materie prime, particolarmente finalizzata alla tutela occupazionale del settore;
2) le informazioni sulle iniziative tese a favorire la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori del settore;
3) le informazioni al fine di garantire il pieno rispetto delle norme e dei regolamenti di disciplina produttiva e commerciale nel settore, contro qualsiasi forma di abusivismo;
4) le informazioni sul numero delle aziende, sulle loro tipologie, in rapporto anche alle forze di lavoro del settore ed alle condizioni strutturali delle medesime;
5) le informazioni sulla situazione in materia di collocamento allo scopo di favorire nelle imprese l'inserimento di lavoratori e di lavoratrici con tutela di parificazione in termini di diritti e di prestazioni, avendo anche riguardo all'incentivazione dell'assunzione di giovani;
6) le informazioni sui programmi a carattere generale di investimenti nel settore con esame delle conseguenze occupazionali che ne possono derivare.
7) le informazioni relative alle possibilità di accesso del settore a finanziamenti nazionali e/o comunitari, finalizzate allo sviluppo ed alla tutela dell'occupazione e della formazione professionale.
8) informazioni sullo stato di applicazione del d.lgs. 626/94 "Salute e Sicurezza"
In relazione a queste informazioni, a richiesta di una delle parti, seguiranno verifiche ed eventuale confronto sulle materie oggetto delle informazioni stesse.

Art. 4 Strumenti nazionali.
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa, costituiscono:
- L'Osservatorio Nazionale;
- La Commissione Paritetica Nazionale.

Art. 5 Osservatorio Nazionale del settore Panificazione
L'Osservatorio Nazionale sulla Panificazione è istituito come una struttura permanente finalizzata all'informazione ed alla documentazione delle tendenze più significative riguardanti il settore e utili alle parti, nonché al fine di promuovere e coordinare la gestione dei programmi di ricerca e formazione professionale del settore.
L'Osservatorio nasce per permettere alle parti stesse di conoscere più approfonditamente e monitorare le tendenze e le caratteristiche del settore, in modo da favorire una corretta gestione delle relazioni sindacali.
Esso è costituito pariteticamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie che provvederanno alla gestione ed impostazione delle attività dell'osservatorio. Le parti potranno designare esperti e studiosi di propria fiducia per collaborare all'attività dell'osservatorio.
In via generale ed indicativa si prevede di strutturare tali attività in tre aree.

1. Banca dati di settore.
Obiettivo di tale banca dati è raccogliere e ordinare i dati e le informazioni, soprattutto quantitative, relative alle principali caratteristiche economiche, produttive e dimensionali del settore.
Indicativamente, tale banca-dati potrà articolarsi sui seguenti temi:
a) struttura del settore (censimento aziende, numero, dislocazione, dimensioni, strutture occupazionali, ecc.);
b) andamento del settore e del mercato (censimento dei principali dati economici del settore ed identificazione delle tendenze evolutive);
c) evoluzione dell'organizzazione del lavoro; d) struttura dei costi e dei prezzi (aggiornamento dei dati sulla composizione e l'evoluzione di prezzi e costi, anche per aree regionali o territoriali);
e) quadro normativo-legislativo (identificazione delle norme legislative relative al settore con particolare riferimento alle direttive comunitarie);
l) aspetti Europei (valutazione dei parametri produttivi ed occupazionali del settore relativamente agli effetti conseguenti all'integrazione europea).

2. Aspetti produttivi
L'Osservatorio ha il compito di analizzare le problematiche di comune interesse delle parti relative alle specifiche caratteristiche produttive del settore, in particolare per le tendenze innovative, quali l'innovazione tecnologica e gli orari di lavoro.

3. Ricerche e formazione
L'Osservatorio potrà promuovere e coordinare la gestione di ricerche specifiche e/o programmi di formazione professionale dopo averne comunque individuato gli opportuni obiettivi e bisogni, con particolare riguardo alla manodopera femminile e giovanile e lo sviluppo occupazionale del settore.
L'Osservatorio mette a disposizione delle Parti gli elementi informativi della banca-dati nonché le analisi relative agli aspetti produttivi.
Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto le Parti si incontreranno al fine di definire modalità di avvio e di funzionamento dell'Osservatorio Nazionale.

Art. 6 Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce organo preposto a garantire il rispetto delle intese ed a formulare alle Organizzazioni stipulanti proposte relative ad aggiornamenti tecnici del contratto.
La Commissione Paritetica Nazionale esamina inoltre, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità delle procedure e dei tempi previsti dal presente contratto.
Svolge inoltre funzioni di supporto e monitoraggio in relazione alla contrattazione di secondo livello.
A tal fine riceve le piattaforme di cui all'art. 9 e copia degli accordi conclusi.
Svolge attraverso apposite Commissione Paritetiche territoriali (Regionali o Provinciali) le funzioni previste dai successivi articoli 13 e 14.

Art. 7 Commissione Paritetica Nazionale - Procedure
Per l'espletamento degli obiettivi previsti dal precedente articolo si applicano le procedure di seguito elencate.
La Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso la Federazione Italiana Panificatori e si riunisce su istanza delle Organizzazioni Sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni Nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o delle aziende tramite le organizzazioni locali di categoria aderenti alla Federazione Italiana Panificatori.
All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
La data delle convocazioni sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione Paritetica Nazionale, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica Nazionale sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 411, terzo comma, e 412 c.p.c. e 2113, quarto comma c.c., come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.
In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le Organizzazioni Sindacali e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (di I e II livello), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, in assenza della deliberazione della Commissione Paritetica Nazionale, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
Dichiarazione congiunta sulle RSU
Le Parti si incontreranno per realizzare l'armonizzazione tra il vigente CCNL e le norme in materia di RSU contenute nel Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993.
Dichiarazione congiunta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Le Parti si incontreranno al fine di disciplinare il recepimento e l'armonizzazione con il presente CCNL della normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Titolo II: relazioni sindacali di II livello
Art. 8 Diritti di informazione

Annualmente, a livello territoriale (regionale o provinciale) o aziendale, di norma entro il primo quadrimestre e successivamente all'incontro nazionale di cui all'art. 3, le Organizzazioni territoriali dei panificatori e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali, anche avvalendosi delle attività dell'osservatorio Nazionale, si incontreranno al fine di procedere ad uno scambio informativo sulle condizioni del settore e sul suo stato produttivo-commerciale ed occupazionale. In relazione a tali informazioni seguirà un esame congiunto relativamente alle materie in oggetto.

Art. 9 Secondo livello di contrattazione
Le Parti, nel ribadire quanto affermato nella premessa generale al presente contratto, si danno reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazione territoriale (regionale o provinciale) o, in alternativa, aziendale, nel rispetto di quanto precisato al punto 3) del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende qui integralmente richiamato, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL ed è realizzato in conformità con le modalità definite dalle parti.
[…]
Le parti firmatarie del presente contratto costituiranno una apposita commissione al fine di individuare le modalità ed i termini attuativi del II livello di contrattazione.

Art. 10 Contrattazione di II livello relativa ai panifici ad indirizzo produttivo industriale
Il secondo livello di contrattazione è aziendale, ove presenti le RSA-RSU, o, in loro assenza, territoriale.
Non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione e potrà essere attivato nel rispetto di tempi e modalità e con le finalità previste dall'articolo precedente.

Art. 11 Esame congiunto territoriale (regionale o provinciale)
A livello provinciale o regionale, o aziendale per i panifici industriali, si procederà ad incontri di verifica tra le Parti relativamente all'organizzazione del lavoro, riduzione di orario (permessi retribuiti), straordinario ed eventuale articolazione della flessibilità.
Nell'ambito dell'attivazione del contratto di inserimento e del tempo determinato, è previsto un esame congiunto finalizzato alla verifica della conformità alle condizioni di applicabilità dell'istituto stesso previste dal presente contratto.

Art. 12 Commissioni Paritetiche territoriali (regionali o provinciali)
Sono costituite a livello territoriale (regionale o provinciale) le Commissioni Paritetiche Territoriali aventi per oggetto il tentativo di conciliazione in prima istanza per tutte le controversie singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti ed accordi comunque riguardanti i rapporti di lavoro delle aziende oggetto del presente contratto.

Titolo III: Mercato del lavoro
Art. 13 Tempo determinato
[…]
Nell'ambito del II livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui ai precedenti commi nonché quanto previsto dall'art. l 7 della legge 56/87. Copia dei verbali e degli accordi verrà inviata alla Commissione Paritetica territoriale.
L'adozione dei contratti a termine, numero dei lavoratori, motivazioni, qualifiche e durata del rapporto dovranno essere comunicati per le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e d) entro il termine massimo di 30 giorni all'Osservatorio Nazionale.
Copia della comunicazione di attivazione di contratto a termine, ove non concordato con le RSA - RSU, là dove presenti, verrà inviata alle organizzazioni sindacali. Le stesse potranno, nel termine dei trenta giorni successivi, richiedere un esame congiunto come previsto dall'art. 11 relativo al contratto in oggetto.
All'atto della richiesta di nulla-osta ovvero dell'invio della comunicazione sostitutiva per le assunzioni di cui al presente articolo, l'impresa dovrà esibire agli organi del collocamento un attestato da cui risulti l'iscrizione all'Organizzazione Territoriale dei panificatori aderente alla Federazione Italiana Panificatori, nonché una dichiarazione d'impegno all'integrale applicazione del presente CCNL ed all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.

Art. 14 Contratti di formazione e lavoro
Normativa
Possono essere stipulati, ai sensi della legge 19 luglio 1994, n. 451, contratti di formazione e lavoro mirati:
CFL di tipo a.1) all'acquisizione di professionalità intermedie:
(inquadramento A3, B3, IIIB, IV e V livello), con una durata di 18 mesi e l'utilizzo di 80 ore di formazione. Inoltre è consentita la stipula di CFL di tipo a.1 con durata di 24 mesi e 120 ore di formazione per l'inquadramento B2.
Nell'ambito dell'attivazione del II livello la durata dei contratti di tipo a.1. potrà, in presenza di professionalità aventi necessità di particolare addestramento, essere elevata a 24 mesi con l'applicazione di 120 ore di formazione.
CFL di tipo a.2) all'acquisizione di professionalità elevate:
(inquadramento A1Super, A1, A2, B1, I e III livello), con una durata di 24 mesi e l'attivazione di 130 ore di formazione.
CFL di tipo b) all'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo delle imprese ( tutti i livelli, A e B ad esclusione di A4, B4 e del VI) con una durata di 12 mesi.
[…]
La formazione, ai sensi della legge 451/94, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata di 130 ore per i contratti di tipo a.2), di 80 ore per contratti di tipo a.1) con durata di 18 mesi e di 120 ore per quelli con durata di 24 mesi. Per i contratti di tipo b) con durata di 12 mesi la formazione avrà durata di 20 ore finalizzate in numero di 10 alla sicurezza del lavoro, 6 alle norme sul rapporto di lavoro e 4 all'organizzazione del lavoro stesso.
Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione della competente autorità pubblica è definito dalle apposite Commissioni Paritetiche competenti per territorio e l'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui agli allegati del presente contratto.
Il progetto sarà accompagnato da dichiarazione di impegno al rispetto del vigente CCNL e delle norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
[…]
I progetti di formazione dovranno essere presentati alla specifica Commissione Paritetica competente per territorio per il parere di conformità ai fini della richiesta del nullaosta delle parti, al Ministero del Lavoro e agli Uffici Regionali e provinciali
[…]

Art. 15 Contratto di inserimento
In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto, qualora in ragione dell'età o del titolo di studio non trovino applicazione le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o il contratto di formazione e lavoro, si applica per un periodo di dodici mesi il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello di inquadramento finale.
Nell'ambito dello stesso verrà svolto un percorso formativo articolato su 20 ore ed avente per oggetto la sicurezza dei luoghi di lavoro, le norme del rapporto di lavoro e l'organizzazione del lavoro stesso.
L'attivazione dei contratti di inserimento verrà comunicata all'Osservatorio Nazionale entro 30 giorni dalla data di assunzione.
Copia della comunicazione di attivazione di contratto di inserimento verrà inviata alle organizzazioni sindacali. Le stesse potranno, nel termine dei trenta giorni successivi, richiedere un esame congiunto come previsto dall'art. 11 relativo al contratto in oggetto.

Titolo V: Classificazione del personale
Art. 22 Classificazione del personale

È vietato al datore di lavoro adibire normalmente ad operazioni inerenti le produzioni il personale incaricato della distribuzione.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze produttive aziendali, potrà essere assegnato saltuariamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti una diminuzione della retribuzione globale.
[…]

Titolo VI: Composizione delle squadre di lavoro
Art. 24 Composizione delle squadre nella panificazione

Salvo quanto disposto per i panifici industriali, le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte - per qualità e numero di lavoratori - in base alle esigenze tecniche della produzione del pane.
Comunque in ogni panificio, qualunque sia l'entità della produzione, deve esistere un operaio specializzato.
Qualora la produzione non sia tale da richiedere la presenza di un secondo operaio specializzato, l'infornatore o l'impastatore può essere coadiuvato da un operaio qualificato.
È implicito che per operaio specializzato o qualificato deve intendersi anche il datore o suo familiare, quando questi partecipi, in via normale o continuativa, alla produzione con le mansioni proprie della qualifica che ha assunto.
La squadra di lavorazione deve intendersi un tutto organico per cui ogni componente deve essere capace di svolgere le operazioni di produzione inerenti alla sua classifica, e, poiché le varie operazioni di produzione del pane sono strettamente connesse fra di loro e coinvolgono quindi unitariamente il lavoro di tutti i componenti la squadra, questi hanno l'obbligo di dispiegare una vicendevole collaborazione agli effetti della continuità del lavoro e della migliore qualità del pane.

Titolo VII: Assunzione
Art. 25 Assunzione

[…]
All'atto dell'assunzione il dipendente è tenuto a consegnare i seguenti documenti:

c) libretto di idoneità sanitaria o documento equivalente;
[…]

Titolo IX: Apprendistato
Art. 28 Disciplina dell'apprendistato
g) Rinvio alla legge

Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
[…]

Titolo X: Orario di lavoro
Art. 29 Orario di lavoro

Ai soli fini contrattuali l'orario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore e articolato su sei giorni.
Nell'azienda dovrà venir affissa in modo ben visibile la tabella nominativa con l'indicazione dell'orario di lavoro del personale e del riposo settimanale.
Fermo restando l'orario contrattuale di 40 ore settimanali, tutti i lavoratori matureranno per dodicesimi 28 ore annue di permessi retribuiti.
Tali permessi verranno goduti da ogni singolo lavoratore per gruppi di 8 ore o frazioni di esse tenendo conto delle esigenze di continuità dell'attività produttiva.

Art. 30 Fissazione dell'orario
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro secondo le esigenze produttive dell'azienda.
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.

Art. 31 Flessibilità dell'orario di lavoro
Al fine di soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa e nell'intento di dare massima applicabilità alla flessibilità dell'orario di lavoro, l'azienda potrà realizzare regimi di orario diversi rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento in particolari periodi dell'anno dell'orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 12 settimane.
Nell'ambito del II livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 ore di permessi retribuiti annuali.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito.
Nell'ambito della calendarizzazione l'azienda illustrerà il programma annuale di applicazione della flessibilità all'osservatorio Nazionale ed alle Organizzazioni Sindacali competenti. Comunicherà altresì tempestivamente le eventuali variazioni allo stesso.
Ai fini dell'applicazione del programma di flessibilità di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma stesso.

Titolo XII: Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale
Art. 33 Lavoro Straordinario

Ai fini legali il lavoro straordinario è quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali.
Ai soli fini contrattuali il lavoro straordinario è quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali e può essere considerato solo in caso di comprovata necessità per un massimo di 2 ore al giorno.
[…]

Titolo XVI: Malattie ed infortuni
Art. 43 Assicurazioni sociali

Il lavoratore deve essere assicurato secondo le norme di legge nei confronti:
1) degli infortuni sul lavoro;
2) delle assicurazioni sociali obbligatorie;
3) dei trattamenti di malattia e di prestazioni sanitarie.

Titolo XVII: Gravidanza e puerperio
Art. 48 Gravidanza e puerperio
Alle lavoratrici di cui al presente contratto saranno applicate le norme di legge e relativi regolamenti.
[…]

Titolo XXIV: Lavoro dei minori
Art. 58 Disciplina del lavoro dei minori

L'assunzione al lavoro e le condizioni di lavoro da applicarsi ai minori sono disciplinate dalle relative disposizioni (Legge 17-10-1967, n. 977).
Ai sensi dell'art. 1 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, ed agli effetti della stessa, per fanciulli si intendono i minori che non abbiamo compiuto i 15 anni di età; per adolescenti si intendono i minori di età compresa tra 15 e i 18 anni compiuti.
Ai sensi dell'art. 3 della succitata legge, l'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti, salvo quanto stabilito nell'art. 5 della stessa legge.
Circa i limiti entro i quali i fanciulli e gli adolescenti possono essere adibiti al sollevamento ed al trasporto dei pesi, si fa richiamo alle norme di legge.

Titolo XXV: Diritti e doveri del personale norme disciplinari
Art. 60 Diritti e doveri

Il personale dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci, che regola, distribuisce ed assegna il lavoro.
Il lavoratore deve osservare le disposizioni del datore di lavoro o di chi ne fa le veci e conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro.
Deve osservare l'orario di lavoro ed avere la massima cura per la conservazione e la pulizia delle macchine, degli utensili e di quanto gli viene affidato per l'adempimento del suo lavoro.
Dovrà attenersi alle disposizioni di legge o di regolamenti annonari, igienici e sanitari in quanto portati a sua conoscenza. È vietato fumare sul luogo di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o dolo.

Art. 61 Sanzioni disciplinari
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20-5-1970, n. 300, le infrazioni al presente contratto od alle norme interne di lavoro possono essere punite:
1) con il rimprovero verbale o scritto;
2) con la multa fino al massimo di un terzo della retribuzione giornaliera;
3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di due giorni;
4) con il licenziamento senza preavviso.
La multa potrà essere inflitta al lavoratore che:
a) ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificato motivo, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione;
b) abbandoni senza permesso e senza giustificato motivo il proprio posto di lavoro;
c) commetta ogni altra mancanza contraria alla disciplina e all'igiene;
d) fumi sul luogo di lavoro.
[…]. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione potrà essere inflitta per i seguenti motivi al lavoratore quando:
a) sia recidivo nella stessa mancanza punita per due volte con multa nei mesi precedenti;

c) dia disposizioni contrarie o agisca in contrario, senza giustificato motivo, a quanto stabilito dal datore di lavoro;
d) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza manifesta.
Il licenziamento senza preavviso, ma con le altre indennità, potrà essere inflitto per i seguenti motivi:

b) recidiva in mancanze punite con la sospensione nei sei mesi precedenti;

f) […] danneggiamento volontario al materiale dell'azienda.

Titolo XXVII: Molestie sessuali
Art. 63 Molestie sessuali

Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto nel lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale non gradito ed offensivo per la vittima.
I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici e i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di donne e uomini.
Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità - organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi ed individuare comportamenti e percorsi.

Titolo XXVIII: Lavoratori extracomunitari
Art. 64 Lavoratori extracomunitari

Per i lavoratori extracomunitari assunti attraverso i contratti di formazione e lavoro nelle qualifiche previste, alcune ore saranno dedicate all'apprendimento della lingua italiana, se necessario.
Se assunti nelle altre qualifiche va previsto un monte ore retribuito per la formazione professionale e/o l'apprendimento linguistico in base all'art. 20 del presente contratto.
Le parti potranno altresì concordare convenzioni (ex art. 17 della legge 56/87) che prevedano anche periodi di formazione preventiva ed interventi degli Enti locali.

Allegati
Allegato n. 4

"Si riconosce che nella provincia di Bolzano la formazione professionale e l'apprendistato sono regolati da leggi e intese provinciali anche in deroga alle norme contenute nel contratto collettivo".