Regione Veneto
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1451 del 29 ottobre 2015
DGR 744/2015 "Approvazione del Piano operativo per la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da attuare per il triennio 2015-2017 in esecuzione della DGR 2148/2013" Modifica dello schema di accordo.
[Sanità e igiene pubblica]
B.U.R. 17 novembre 2015, n. 109

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede a modificare la bozza di accordo con l'Azienda ULSS n. 18 approvata dalla Giunta a disciplina dei rapporti tra Regione e Veneto e Azienda ULSS, incaricata della gestione delle attività del Piano triennale relativo alle attività formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro assunto in esecuzione delle linee di indirizzo già approvate con la
DGR 2148/2013.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR 2148 del 25 novembre 2013 di approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione regionale delle iniziative di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2014 - 2016 (ex art. 10 D Lgs. 81/2008);
DGR 744 del 14 maggio 2015.


L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con DGR 2148 del 25 novembre 2013 la Giunta Regionale ha dettato le linee di indirizzo per la programmazione delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che la Regione Veneto, in conformità al disposto dell'art. 10 del D.Lgs. 81/08 ed in collaborazione con le Aziende ULSS del territorio e con gli altri Enti competenti in materia, svolgerà per il triennio 2014-2016, in continuità con i programmi già approvati con DGR 1808/2011 e DGR 1528/2013.
La stessa DGR ha individuato nell'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo l'ente deputato all'organizzazione degli interventi di formazione e incaricato delle attività di Segreteria Organizzativa. Il provvedimento ha affidato alla dr.ssa Antonella Zangirolami, Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 18, la funzione di referente del programma formativo 2014 - 2016 con l'incarico di fornire supporto alla Direzione Prevenzione, ora Sezione per la Prevenzione e Sanità Pubblica, nella realizzazione del programma 2014 - 2016 e di presentare il programma dettagliato delle iniziative ed il preventivo di spesa per la realizzazione delle medesime, da approvare con successivo atto regionale.
In esecuzione di tale provvedimento la Segreteria Organizzativa presso l'Azienda ULSS 18, in collaborazione con la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, ha elaborato una proposta di Piano operativo e finanziario per lo sviluppo del suddetto programma definito. Il Piano individuava gli obiettivi e le azioni, oltreché le tempistiche di svolgimento delle attività; elementi che hanno costituito l'oggetto dello schema di Accordo da sottoscrivere tra Regione Veneto e AULSS n. 18 di Rovigo a disciplina dei rapporti tra i due Enti.
Con la deliberazione n. 744 del 14 maggio 2015 la Giunta ha approvato il Piano operativo (aggiornato al triennio 2015 - 2017) ed il citato schema di Accordo.
A seguito del collocamento in quiescenza della dr.ssa Zangirolami, individuata quale referente per l'attuazione del piano operativo, sia dalla DGR 2148/2013, sia dalla bozza di Accordo approvata con la DGR 744/2015, ed alle conseguenti modifiche organizzative, l'Azienda ULSS n. 18 ha presentato alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica alcune modifiche che recepiscono i nuovi assetti dell'organizzazione aziendale. L'Accordo prevede inoltre l'aggiunta di un'Appendice che, rispetto alle attività da svolgere per la realizzazione del Piano formativo in oggetto indica per ciascun obiettivo ed azione i soggetti attuatori.
Ciò premesso si propone all'approvazione della Giunta lo schema di Accordo (Allegato A) modificato come innanzi descritto. Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la DGR n. 2148 del 25.11.2013 di approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione delle iniziative regionali di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2014-2016 ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 81/08.
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
VISTA la DGR 744 del 14 maggio 2015.

delibera

1) di approvare schema di Accordo da sottoscrivere tra Regione Veneto e AULSS n. 18 di Rovigo a disciplina dei rapporti tra i due Enti per l'esecuzione delle attività previste dal Piano operativo in oggetto (Allegato A), con le modifiche descritte nelle premesse, qui espressamente richiamate;
2) di incaricare il Direttore della Sezione per la Prevenzione e Sanità Pubblica dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la sottoscrizione dell'Accordo;
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

ACCORDO
TRA

la Regione Veneto, con sede in Venezia, codice fiscale ***, rappresentata per il presente atto dal Direttore pro tempore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, ………………………………………...., nato a ……………….………il…………………..., incarico conferito con D.G.R. n. ……….… del ………………. e domiciliato per la carica presso la Regione Veneto, Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, sita in Venezia, Dorsoduro n. 3493;

E

L’Azienda ULSS n. 18 di Rovigo con sede in …………… (p.i. ……………) rappresentata per il presente atto dal Direttore Generale pro tempore……………., nominato con DGR n. …………. del……..….

PREMESSO CHE

L’art. 10 del D.Lgs. 81/08 attribuisce alle Regioni lo svolgimento tramite le Aziende ULSS, delle attività di informazione e formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
La DGR n. 2148 del 25 novembre 2013, in continuità con i programmi già approvati con la DGR 1808 dell’8 novembre 2011 e con la DGR 1528 del 28 agosto 2013, ha dettato le linee di indirizzo per la programmazione delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che la Regione Veneto intende sviluppare per il triennio 2015-2017, in collaborazione con le Aziende ULSS del territorio e con gli altri Enti competenti in materia. La suddetta DGR ha affidato all’Azienda ULSS n. 18 di Rovigo tramite il Dipartimento di Prevenzione della stessa AULSS, in qualità di referente del programma di formazione e Responsabile della Segreteria organizzativa, l’organizzazione e la gestione delle iniziative del programma triennale di formazione.
Il piano operativo e finanziario per la realizzazione delle iniziative del programma è stato definito dalla referente del programma e concordato con la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica ed approvato dalla Giunta Regionale con la DGR n. 744 del 29 dicembre 2014.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il presente accordo regola i rapporti tra la Regione Veneto (Regione) e l’Azienda ULSS n. 18 di Rovigo (Azienda) per lo sviluppo del programma delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel triennio 2015-2016 in conformità al piano operativo e finanziario oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale.

Art. 2 - Referente del Piano

Referente del Piano è il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda, cui è stato attribuito il compito di coordinare la Segreteria Organizzativa del programma, definire e concordare con la Regione le modalità di attuazione del piano operativo per la realizzazione delle iniziative, predisporre la relazione delle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute.
Per l'attuazione del piano operativo, il referente dell'Azienda potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti istituzionali che costituiscono la rete regionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, facenti capo al Comitato Regionale di Coordinamento (C.R.C.) di cui all'art. 7 D.Lgs. 81/08 e alle sue articolazioni provinciali (Comitati Provinciali di Coordinamento- C.P.C.- coordinati dai Direttori Spisal di ciascun capoluogo di provincia), nonché della struttura organizzativa del SIRVESS (Sistema Regionale Veneto Sicurezza Scuole), di cui è referente regionale la Dr.ssa Daniela Marcolina, Direttore SPISAL Azienda ULSS 1 di Belluno.

Art. 3 - Durata

Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione tra le parti, fino alla conclusione delle attività del programma in conformità al Piano operativo approvato dalla Giunta Regionale, cui si opera espresso rinvio.

Art. 4 - Impegni delle parti

L’Azienda si impegna a:
o assumere i compiti di Segreteria Organizzativa per l’organizzazione delle iniziative previste nel programma;
o provvedere all’acquisizione del personale (a progetto, a tempo determinato o con le altre modalità previste dalla normativa statale e regionale in vigore) e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei compiti di cui al punto precedente, fornendo evidenza della tipologia di spesa;
o assicurare la gestione amministrativa e contabile delle risorse assegnate al programma fornendo alla Regione le relazioni di attività ed i rendiconti finanziari;
o affidare, ad integrazione di quanto disposto con la DGR 2148/2013 e con i limiti previsti dalla vigente disciplina in materia di acquisizione dei servizi di formazione, lo svolgimento delle attività didattiche correlate agli obiettivi specifici nei limiti dei finanziamenti assegnati.
La Regione si impegna ad assegnare i finanziamenti necessari alla realizzazione delle iniziative del programma nella misura e secondo le modalità descritte nel Piano operativo e finanziario e dei provvedimenti regionali di approvazione dello stesso;
Le articolazioni provinciali del Comitato Regionale di Coordinamento (C.P.C.):
o presentano le richieste di partecipazione alle attività del piano di cui all'allegato A della DGR n. 744 del 14.05.2015;
o realizzano le attività nell'ambito provinciale e rendicontano all'ULSS 18 l'attività svolta, ai fini dell'ottenimento del finanziamento.
In appendice al presente accordo, si allega il prospetto in cui, per ciascuno degli obiettivi del programma vengono indicate le collaborazioni e la tempistica prevista.

Art. 5 - Modalità e termini di erogazione del finanziamento

Il finanziamento all’Azienda verrà impegnato con specifici atti regionali, che ne stabiliranno altresì i termini di rendicontazione.
Le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei compiti istituzionali delle Regione e dell’Azienda ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 81/08.
Il pagamento delle quote del finanziamento assegnato, sarà disposto a seguito della positiva valutazione delle relazioni di attività e dei rendiconti finanziari presentati dall’Azienda. L’Azienda si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione.
La Regione non risponde di eventuali ritardi nell’erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 6 - Relazioni di attività e rendiconti finanziari

L’Azienda, nel rispetto delle scadenze stabilite dalla Regione, trasmette alla Regione le relazioni, firmate dal Direttore Generale, dell’attività svolta e i rendiconti finanziari delle spese sostenute.
La relazione di attività trasmessa dall'Azienda costituisce la sintesi delle relazioni trasmesse dai singoli C.PC. e dagli istituti scolastici che hanno aderito alle attività previste dal Piano.
Le rendicontazioni finanziarie dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa e dei budget definiti nel piano finanziario definito nell’Allegato 1. È ammessa la modifica rispetto a quanto preventivato purché tale scostamento non comporti un superamento del finanziamento complessivo, previa preventiva comunicazione scritta alla Sezione Regionale Prevenzione e Sanità Pubblica con nota a firma del Direttore Generale dell’Azienda.
La Regione può richiedere all’Azienda in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento delle attività.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L’Azienda dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 ss. della legge n. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità della persona delegata ad operare su detto conto corrente.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Il Codice Unico di Progetto (CUP) del progetto di cui alla presente convenzione, è: …..………

Art. 8 -Proprietà dei risultati del progetto

Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, dei rapporti tecnici di attività svolta, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione. Quest’ultima potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
L’Azienda ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui al comma 1) per le proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione della Regione.

Art. 9 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell’accordo

In caso di valutazione negativa delle relazioni di attività e dei rendiconti finanziari presentati dall’Azienda, la Regione sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui l’Azienda non provveda ad inviare le relazioni di attività e i rendiconti finanziari entro i termini previsti.
È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l’Azienda ha l’obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’accordo.

Art. 10 - Tutela della riservatezza

Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente accordo a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzare esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione.

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia.
Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente contratto.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che eventuali controversie
saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno nominato di comune accordo.

Art. 12 - Registrazione

Il presente accordo sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 DPR n. 131/1986. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
La presente Convenzione si compone di 12 articoli e viene redatta in duplice originale. Letto, approvato e sottoscritto.

Data,

REGIONE DEL VENETO
Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica
Il Direttore *
AZIENDA ULSS N. 18 DI ROVIGO
Il Direttore Generale*


*Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

APPENDICE