Tipologia: Accordo
Data firma: 27 maggio 2015
Validità: 31.12.2017
Parti: Salumificio Fratelli Beretta e Fai-Cisl/RSU, Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Beretta
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

1. Relazioni industriali
2. Decreto legislativo n. 81/2008
3. Ticket mensa
4. P.O.A.V. (Premio Obiettivi Annuale Variabile)
5. Disponibilità al lavoro straordinario
6. Detassazione e decontribuzione
7. Occupazione ed appalti
8. Scadenza accordo
Allegato

Verbale di accordo

Addì 27 Maggio 2015 presso il Salumificio Fratelli Beretta spa di Trezzo sull'Adda (MI) Via Fratelli Bandiera n°12, tra il Salumificio Fratelli Beretta spa, sede di Trezzo sull'Adda (MI) […], la Fai-Cisl Brianza di Monza (MB) […], assistito dalla RSU nonché la Flai-Cgil di Milano (MI) […], si è convenuto quanto segue:

1. Relazioni industriali
Le parti riconoscono che le relazioni sindacali, a livello aziendale, devono continuare ad ispirarsi a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e delle rispettive prerogative e responsabilità. L'azienda ha evidenziato, in particolare, l'esigenza di dare risposte in termini di tempestività e flessibilità ai picchi e ai cali produttivi, e la RSU l'esigenza di un'adeguata e tempestiva informazione in tema di programmazione degli orari di lavoro e relative modifiche.
In tale contesto le parti si dichiarano reciprocamente impegnate a coniugare concretamente le due esigenze. Le parti si incontreranno a cadenza mensile, con la RSU, per favorire un modello partecipativo di relazioni sindacali. Le parti si impegnano ad un incontro semestrale con le OO.SS. e la RSU al fine di definire gli andamenti di mercato, le scelte strategiche-produttive, così da valutare l'impatto che quest'ultime avranno sulle prospettive aziendali e sui livelli occupazionali. Le parti si incorreranno annualmente (febbraio) al fine di valutare la programmazione e lo smaltimento delle ferie. Le parti si impegnano altresì ad effettuare incontri successivi al fine di valutare gli altri argomenti indicati nella piattaforma. L'azienda si impegna all'installazione di due bacheche sindacali. 

2. Decreto legislativo n. 81/2008
Le parti si danno atto della corretta gestione dei rapporti fra il Responsabile della Sicurezza Aziendale ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per la quale si conferma l'esigenza d'incontri nei tempi e sulle tematiche previste dalla Legge.
L'azienda proseguirà l'attuazione delle attività d'informazione e formazione ai nuovi ingressi nonché in presenza di modifiche dei processi di produzione che abbiano significativa influenza sui rischi lavorativi. Le parti effettueranno un incontro di verifica nel mese di giugno con l'RSPP, l'RLS ed il medico competente. Viene riconosciuta inoltre un'ora all'anno di assemblea retribuita specificatamente sulla sicurezza (con l'RSPP, nonché l'RLS), ai fini di una maggiore informazione/formazione dei lavoratori.

5. Disponibilità al lavoro straordinario
I lavoratori dello stabilimento si impegnano a fornire la propria disponibilità a prestare servizio per un numero di 10 sabati all'anno (disponibilità piena per primo o secondo turno in base al turno infrasettimanale) sulla base delle esigenze promozionali della produzione. L'eventuale rifiuto a prestare l’attività lavorativa nella giornata di sabato se richiesta, inciderà negativamente sul paramentro di cui alla lettera A del POAV. L'azienda riconosce per le ore di straordinario prestate nel secondo turno delle giornate di sabato una maggiorazione che sarà del 35% superiore a quella prevista dal CCNL di riferimento, e per le ore di straordinario prestate nel primo turno, sempre per le giornate di sabato, una maggiorazione che sarà del 5% superiore a quella prevista dal CCNL di riferimento. L'azienda riconosce infine per eventuali ore di straordinario prestate la mattina della domenica una maggiorazione che sarà del 15% superiore a quella prevista dal CCNL di riferimento.
L'azienda comunicherà la giornata da lavorare il sabato (i predetti 10 sabati all'anno) entro il primo turno del giovedì. Qualora non venisse data comunicazione in tali termini, l'azienda i provvederà su basi volontarie.
Qualora, per esigenze tecnico-organizzative-produttive, dovessero necessitare sabati supplementari (oltre ai suddetti 10 sabati convenuti), le parti si incontreranno. 

7. Occupazione ed appalti
[…]
In caso di cambio di appalti, l'azienda ne darà preventiva comunicazione