Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 24 novembre 2015
Validità: 24.11.2015 - 31.12.2018
Parti: Federmaco e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Cemento, calce ecc.
Fonte: aitecweb.com

Sommario:

Art. 2. Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale (CPN) - Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'impresa
Dichiarazione a verbale
Nota a verbale
Dichiarazione congiunta Attivazione di un "Gruppo di lavoro" in materia di mobbing e/o molestie sessuali
Art. 5 Appalti
Art. 6 Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale - Prevenzione e sicurezza sul lavoro
Art. 31 Mutamento di mansioni
Art. 34 Lavoro a turni
Art. 44 Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali
Art. 51 bis Elemento di garanzia retributiva
Art. 57 Richiamo alle armi
Art. 60 Lavoratori studenti - Diritto allo studio
Art. 61 Previdenza Complementare
Art. 62 Assistenza sanitaria integrativa
Art. 63 Tutela tossicodipendenza e disturbi comportamentali patologici
Art. 70 Decorrenza e durata
Avviso comune Utilizzo dei combustibili alternativi
Avviso comune Utilizzo delle cave
Quota contribuzione una tantum a favore delle Organizzazioni sindacali Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil

Verbale di Accordo

Roma, 24 novembre 2015, tra Federmaco Federazione Italiana dei Materiali di Base per le Costruzioni e Feneal - Uil Filca - Cisl Fillea - Cgil, è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 marzo 2013 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Art. 2. Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale (CPN) - Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'impresa
omissis
A) Settore cemento
omissis

3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), i Gruppi industriali - intendendo per Gruppo Aziende industriali di particolare importanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contratto, articolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territorio nazionale nonché Aziende che a seguito di scorporo si costituiscono
con più ragioni sociali diverse ovvero Aziende che detengano la partecipazione di controllo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si applica il presente contratto - forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell'Associazione imprenditoriale, informazioni previsionali circa:
• i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti esistenti;
• eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro;
• la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso;
• l'andamento complessivo del lavoro straordinario e dei turni di lavoro;
• le assenze dal lavoro;
• l'andamento della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione d'orario ed ex festività;
• l'eventuale ricorso alla CIG ordinaria e straordinaria;
• le attività conferite in appalto.
Omissis
4. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 30 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3), daranno, ove richieste, alla RSU nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso nonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro, della CIG ordinaria e straordinaria/della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione d'orario ed ex festività.
Omissis
B) Settori Calce, Gesso e Malte
Omissis

2. Tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto
1) I Gruppi industriali operanti nei settori della calce o del gesso o delle malte - intendendosi per Gruppo Aziende con più di 200 dipendenti ed aventi stabilimenti ubicati in almeno due regioni - fornirà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, su richiesta delle stesse, in apposito incontro che sarà tenuto presso la sede della Associazione imprenditoriale, informazioni concernenti:
• l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività aziendale, nonché la sua situazione economica;
• gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in programma per il biennio successivo - ripartiti per ampliamenti, nuovi impianti e a fini ambientali;
• la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
• la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso;
• le decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro in essere.
3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 30 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 2 daranno, ove richieste, alla RSU nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni concernenti;
• l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività aziendale, nonché la sua situazione economica;
• gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in programma per il biennio successivo ripartiti per ampliamenti, nuovi impianti e a fini ambientali;
• la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
• la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso;
• le decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro dei contratti di lavoro in essere. 
Omissis

Dichiarazione congiunta
Attivazione di un "Gruppo di lavoro" in materia di mobbing e/o molestie sessuali

Le Parti concordano sulla necessità che le Aziende dei settori rappresentati siano dotate di un Codice di condotta per la prevenzione di casi di mobbing e/o molestie sessuali.
A tal fine, viene istituito un "Gruppo di lavoro", formato da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti di Federmaco, che dovrà presentare entro il 1 febbraio 2016 alle Parti stipulanti il presente CCNL, una proposta di Codice di condotta in materia di mobbing e/o molestie sessuali.
Il "Gruppo di lavoro" dovrà avviare i propri lavori entro il 30 settembre 2016

Art. 5 Appalti
Le Parti concordano che i lavori ed i servizi dati in appalto debbano rigorosamente rispecchiare le norme di legge.
In particolare le Aziende si impegnano a non affidare in appalto, all'interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che, quest'ultima, non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro.
In queste situazioni la Direzione aziendale e la RSU si incontreranno per approfondire i casi specifici e valutare eventuali soluzioni alternative.
Le Aziende informeranno, trimestralmente per iscritto, la RSU sulla natura delle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltatrici e relativi contratti collettivi nazionali di lavoro applicati sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su richiesta della RSU sarà effettuato un incontro per l'esame della materia.
Le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Sono fatti salvi, comunque, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo.
Le Aziende informeranno la RSU sulle date di scadenza dei contratti di appalto.

Art. 6 Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale - Prevenzione e sicurezza sul lavoro
A) Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale
1. omissis

2. Fermo restando che al RLSSA sono attribuite le prerogative previste dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dell'art. 50 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, le parti riconoscono che l'attività del RLSSA in materia di sicurezza, salute e ambiente deve rispondere a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e collaborazione per il loro raggiungimento. A tal fine l'Azienda assicurerà la necessaria informazione /formazione del RLSSA, in particolare:
• sui temi della tutela dell'ambiente;
• sui programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali;
• sullo sviluppo di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale.
Il RLSSA, oltre ai permessi retribuiti di cui al successivo comma potrà utilizzare 24 ore annue retribuite aggiuntive, per le cementerie a ciclo completo, da dedicare, inizialmente, alla formazione; per tutte le altre unità produttive del cemento, nonché per i settori calce, gesso e malte, tali ore aggiuntive, da dedicare inizialmente alla formazione, sono pari a 16 ore annue.
omissis

Art. 31 Mutamento di mansioni
Nell'ambito dell'area di appartenenza il lavoratore può, in relazione ad esigenze organizzative, tecniche e produttive, essere adibito anche a mansioni relative ad altri livelli della stessa area senza alcun peggioramento economico in caso di mansioni proprie di un livello inferiore ovvero percependo la differenza retributiva in caso di mansioni di un livello superiore.
Tra Direzione aziendale e la RSU, in caso di mutamento di mansioni a un livello inferiore, si dovrà svolgere un incontro in via preventiva a livello aziendale o/e di unità produttiva per valutare le possibili implicazioni anche in relazione alla eventuale attività di formazione professionale legata allo svolgimento delle nuove mansioni richieste.
[…]
Chiarimento a verbale
Fermo restando che le indennità di cui agli artt. 73 e 79 (Lavori pesanti e disagiati) competono soltanto in quanto si svolgano le mansioni e si verifichino le condizioni di lavoro per le quali sono state istituite, si chiarisce che nei casi in cui esista la consuetudine di mantenere temporaneamente le indennità in questione, quando siano effettuati passaggi non definitivi a mansioni che non le comportino, tale trattamento di miglior favore sarà conservato in conformità a quanto previsto dall'art. 11 (Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore).

Art. 34 Lavoro a turni
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
[…]