Categoria: Accordi interistituzionali, protocolli ed intese
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018 - Documento per la valutazione”.
Rep. Atti n. 56/CSR del 25 marzo 2015


LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 25 marzo 2015:
VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTA l’Intesa Stato - Regioni del 10 luglio 2014, n. 82, concernente il Nuovo Patto per la salute 2014 - 2016, che all’articolo 17, comma 1, conferma per gli anni 2014 - 2016, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1 del Patto, la destinazione di 200 milioni di euro annui, oltre alle risorse individuate a valere sulla quota di finanziamento vincolato per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 27 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni;
CONSIDERATO che l’Intesa Stato - Regioni del 13 novembre 2014, n. 156, concernente il Piano nazionale della prevenzione per gli anni 2014-2018, dispone:
- all’articolo 1, comma 3, che le Regioni si impegnano ad adottare, entro il 31 maggio 2015, il Piano regionale di prevenzione per la realizzazione del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 attraverso programmi individuati sulla base di quanto disposto al punto 2 del medesimo articolo 1 e
- all’articolo 1, comma 6, che i criteri per la valutazione e la certificazione dei Piani regionali medesimi sono individuati con apposito accordo Stato - Regioni;
VISTA la nota pervenuta in data 18 febbraio 2015, diramata da questo il 24 febbraio 2015, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento del previsto accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, la proposta indicata in oggetto;
VISTA la nota in data 5 marzo 2015, la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l’assenso tecnico favorevole; 
ACQUISITO, in corso di seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento “Piano Nazionale per la Prevenzione per gli anni 2014 - 2018 - Documento per la valutazione”, di cui all' Allegato A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo
IL PRESIDENTE
Gianclaudio Bressa

Allegato A

Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 - Documento di valutazione

Indice
1. Premessa
2. Obiettivi della valutazione
3. Requisiti per la valutazione
4. Criteri e oggetto della valutazione
5. Regole e tempistica della certificazione dei PRP


1. Premessa
Il PNP 2010-2012 (Intesa Stato Regioni 29 aprile 2010) ha riaffermato l’importanza e la necessità di poter disporre di (oltre che di produrre) “evidenze” in tre momenti principali dell’azione: 1) prove di efficacia teorica (efficacy); 2) monitoraggio e valutazione degli interventi; 3) misura di impatto sugli outcome (effectiveness). A tal fine il Piano ha promosso da una parte lo sviluppo, a livello intra-regionale, di una pianificazione di qualità, mettendo a punto diversi strumenti e attività a supporto di tale obiettivo, dall’altra ha ugualmente sostenuto la cultura e l'utilizzo della valutazione, sia attraverso il supporto alla implementazione e al l’uso dei sistemi di sorveglianza, sia attraverso il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi programmati, sia promuovendo la costruzione di un sistema integrato di valutazione di impatto della prevenzione.
Sebbene costituiscano un aspetto di estrema rilevanza e innovazione, il monitoraggio e la valutazione del PNP 2010-2012 hanno rivelato diverse criticità. Ad esempio, non sempre il monitoraggio dei PRP ha adottato una struttura “formale”, con strumenti standardizzati e quindi comparabili tra le Regioni; gli indicatori (prevalentemente di output e di processo) utilizzati per misurare, anche a fini certificativi, lo stato di avanzamento nella realizzazione dei Piani sono risultati estremamente eterogenei, spesso derivanti da raccolte di dati ad hoc e non da flussi correnti, e in generale non strettamente ancorati ad una misura dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati.
Ciononostante, un importante traguardo conseguito rispetto al percorso fino ad oggi portato avanti è il consolidarsi del ruolo della valutazione con il significato cruciale di sforzo congiunto, da parte di Stato e Regioni, di dare conto al Paese dei risultati delle politiche di salute e di fornire indicazioni per gli orientamenti futuri. In questa ottica, fin dal primo Piano di Prevenzione, la valutazione è stata costantemente concepita come una componente irrinunciabile del Piano stesso, con la duplice funzione di misurare l'impatto che esso produce sia nei processi, sia negli esiti di salute, sia nel sistema, a livello centrale, regionale e locale, e di garantire la coesione nazionale nel conseguimento degli obiettivi di salute nel rispetto degli equilibri di bilancio. Strumento operativo per questa ultima funzione è l'attività di verifica degli adempimenti LEA, di cui al l'intesa Stato Regioni 23 marzo 2005 (di seguito denominata certificazione), svolta mediante un lavoro istruttorio preparato dagli uffici del Ministero, competenti nelle materie degli adempimenti, con il supporto dell’Age.Na.S. e deir AIFA, e a cura del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell’utilizzo delle risorse (Comitato LEA).
Il Piano 2014-2018 è frutto dell’impegno condiviso con le Regioni di strutturare un impianto complessivo che sia pensato per e funzionale al processo di valutazione e, quindi, alla verifica del raggiungimento di tutti gli obiettivi. Per svolgere al meglio questo complesso ruolo, il PNP è corredato di un adeguato “piano di valutazione ', il più possibile legato agli obiettivi che si intendono perseguire a tutti i livelli e basato su un approccio condiviso, che conduca non solo alla messa a punto di metodi e procedure di monitoraggio e valutazione dei processi e dei risultati comuni e rigorosi, ma anche alla creazione delle condizioni necessarie all’utilizzo dei risultati stessi della valutazione, per il miglioramento dell’efficacia e della sostenibilità degli interventi e dei processi in atto e per la produzione dei cambiamenti attesi.
Parte integrante del sistema di valutazione deve essere l’uso dei sistemi informativi e di sorveglianza, che il PNP 2014-2018 continua, infatti, a promuovere e valorizzare, per il necessario e corretto espletamento di tutte le funzioni (conoscenza, pianificazione, azione, governance, empowerment) che da tale uso derivane
Il Piano 2014-2018 prevede la possibilità nel 2017 di una ri-modulazione alla luce dell’avanzamento verso gli obiettivi concordati e i relativi risultati attesi e dell'eventuale mutamento del contesto nazionale e di quelli regionali, fermo restando il quadro logico centrale.
La struttura del PNP prevede, inoltre, la definizione dei Quadri Logici centrali (QLc) e regionali (QLr). Il QLc è vincolante e comprende: il macro obiettivo (MO), i relativi fattori di rischio/determinanti da contrastare/promuovere per raggiungere il MO, l’insieme delle strategie da adottare, gli obiettivi centrali da perseguire per raggiungere il MO, gli indicatori centrali (e relativi standard) per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi. Il QLr discende dal QLc e quindi prevede il programma regionale articolato in: obiettivi specifici del programma (e connessi indicatori e standard), funzionali al raggiungimento del relativo obiettivo centrale, azioni con cui dare attuazione alle strategie definite nel QLc e popolazioni destinatarie delle azioni.
Dal processo di valutazione vengono estrapolati gli elementi necessari per le finalità della certificazione.
Il presente Documento esplicita gli obiettivi, i requisiti, i criteri, l’oggetto della valutazione e le regole e la tempistica della certificazione.
Per gestire un monitoraggio sostanziale e non solo formale del Piano, delle sue difficoltà attuative e dei fattori di successo, è necessario che rimpianto nazionale di valutazione del Piano, sia improntato ad una logica di sviluppo unitario sul piano tecnico-scientifico, organizzativo e operativo, seppure nel pieno rispetto delle scelte attuative regionali.
In tale prospettiva, opererà presso il Ministero della salute un Tavolo di lavoro con la partecipazione, oltre che dei competenti Uffici di questo Dicastero e di rappresentanti delle Regioni, di altri attori, quali AGENAS, ISS, FSTAT,

2. Obiettivi della valutazione
Obiettivi della valutazione sono:
• documentare e valutare i progressi di salute raggiunti con il PNP, i PRP e le Azioni centrali;
• documentare e valutare azioni e processi intrapresi per il raggiungimento degli obiettivi di salute, in termini di appropriatezza;
• fornire evidenze per orientare la programmazione futura in tema di prevenzione e promozione della salute

3. Requisiti per la valutazione
I requisiti necessari allo svolgimento del processo valutativo sono:
3.1 l’esplicitazione dei valori attesi (di seguito denominati standard), a livello nazionale, degli indicatori dei QLc (indicatori centrali), sia di tipo quantitativo (indicatori di risultato diretti e indiretti o indicatori di output), sia di tipo qualitativo (indicatori di performance o di raggiungimento di obiettivi puntuali attinenti il sistema salute).
Lo standard indica il miglioramento, rispetto al valore base-line, che ci si aspetta di poter raggiungere, a livello nazionale, attraverso le strategie messe in campo dal PNP, dai PRP e dalle Azioni centrali;
Con il presente documento (Allegato 1) sono riportati i valori di base-line nazionali e fissati gli standard nazionali al 2018 di tutti gli indicatori centrali;
3.2 l’indicazione nel PRP, per ciascuno degli indicatori centrali di cui all’Allegato 1, dello standard al 2018, che ciascuna Regione intende raggiungere, con i programmi messi in campo per la realizzazione dei MO e degli obiettivi centrali;
3.3 la definizione degli standard regionali è corredata da: descrizione del contesto regionale, esplicitazione dei dati epidemiologici correnti (inclusi il valore baseline e il trend dei fenomeni (laddove disponibile), descrizione dei risultati acquisiti nel corso dei PRP precedenti e degli asset locali;
3.4 l’individuazione, tra gli indicatori di processo di ogni programma, di “indicatori sentinella” e relativi standard, idonei a valutare e documentare l'avanzamento dei programmi verso il raggiungimento degli obiettivi specifici. Il numero degli indicatori sentinella è commisurato alla complessità del programma. La scelta di tali indicatori deve essere adeguatamente motivata:
3.5 la struttura del PRP, la quale deve prevedere.
3.5.1 l’esplicitazione del Quadro Logico regionale:
a. la definizione di programmi regionali, il più possibile integrati in modo tale da poter includere più obiettivi centrali nello stesso programma;
b. le popolazioni destinatarie dei programmi;
c. gli obiettivi specifici, e relativi indicatori e standard, funzionali al raggiungimento del corrispondente obiettivo centrale;
d. le azioni con cui dare attuazione alle strategie definite nel QLc;
3.5.2 il piano di monitoraggio e valutazione del PRP che definisce:
a. gli indicatori del QLc di cui al punto 3.1;
b. gli standard regionali al 2018 degli indicatori dei QLc, individuati tenuto conto degli standard riportati all’Allegato 1. Tutte le Regioni definiscono il valore dello standard regionale tenendo conto della differenza tra il rispettivo valore baseline regionale e lo standard nazionale e fermo restando che tutte le Regioni devono concorrere c. gli indicatori sentinella così come definiti al punto 3.3 ed i relativi standard per ogni anno;
d. la fonte informativa che deve essere, ove possibile, costituita da registri, sorveglianze e sistemi informativi a dimensione nazionale (ISTAT, PASSI, OKKIO, SDO, Sistema informativo screening etc.) o quanto meno regionale.

4. Criteri ed oggetto della valutazione
Nello svolgimento della valutazione si applicano i seguenti criteri attinenti la pianificazione, i processi e gli esiti.
4.1 Anno 2014: valutazione del recepimento regionale del PNP
- viene valutata la sussistenza dei requisiti stabiliti nell’Intesa 13 novembre 2014.
4.2 Anno 2015: valutazione delta pianificazione del PRP
- vengono verificati, tenuto conto dei criteri riportati nella Griglia di valutazione delia pianificazione, di seguito indicata Griglia (Allegato 2):
a. la sussistenza dei requisiti di struttura del PRP di cui al punto 3.4;
b. il rispetto, nei PRP, dei principi de! PNP;
c. la congruenza tra QLr e QLc;
d. la coerenza interna dei PRP (tra i diversi programmi e all’interno dei programmi).
4.3 Anni 2016, 2017: valutazione di processo
Viene misurato il livello di avanzamento dei programmi verso il raggiungimento degli obiettivi specifici, attraverso lo scostamento tra valori osservati e standard degli indicatori “sentinella*'. Tale valutazione avviene annualmente sulla base dei cronoprogrammi regionali, a far data dall’avvio dei PRP.
4.4 Anno 2018: valutazione di processo e valutazione di risultato
Viene documentato e valutato attraverso i relativi indicatori il livello di raggiungimento degli obiettivi centrali. Tale valutazione si effettua a conclusione del periodo di riferimento del PNP e ferma restando l’eventuale ri-modulazione di metà percorso.

5. Tempistica e Regole della valutazione finalizzata alla certificazione dei PRP
Con la richiamata Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005, sono stati individuati gli adempimenti a carico delle Regioni per l'accesso al maggior finanziamento delle risorse destinate al Servizio Sanitario nazionale.
Uno degli adempimenti LEA è U) Prevenzione, del quale il Piano nazionale della prevenzione è parte integrante.
Di seguito sono indicate regole e tempistica della valutazione finalizzata alia certificazione, in relazione al PNP.
5.1 Anno 2015:
a. entro il 31/05/2015, la Regione delibera l'adozione del PRP, strutturato tenendo presente requisiti e criteri indicati ai punti 3 e 4 e corredato dal piano di monitoraggio e valutazione (punto 3.5.2). Nella fase di elaborazione del PRP è possibile l’interlocuzione tecnica Regioni-Ministero, finalizzata all'ottimizzazione della pianificazione;
b. entro 30 giorni dalla data di adozione dell’atto, la Regione trasmette ai Ministero il PRP deliberato;
c. entro 90 giorni dalla ricezione del PRP, il Ministero fornisce il risultato della valutazione della pianificazione del PRP, ai fini di una riformulazione della stessa.
5.2 Anni 2016, 2017 e 2018
La Regione ogni anno fa pervenire, entro il primo trimestre, adeguata e documentata rendicontazione relativa all’annualità precedente e inerente lo stato di avanzamento, sulla base del piano di monitoraggio e valutazione di cui al punto 3.5.2.
5.3 Verificata la rendicontazione pervenuta sulla base e con le modalità sopra indicate, la certificazione ha esito positivo nei seguenti casi:
1. Per l’anno 2015
a) il PRP soddisfa tutti i criteri e requisiti di cui al punto 4.2.
2. Per gli anni 2016, 2017
a) almeno il 70% di tutti gli indicatori sentinella di tutti i programmi presenta uno scostamento tra valore osservato e standard non superiore al 20%
3. Per l’anno 2018
a) almeno l’80% di tutti gli indicatori sentinella di tutti i programmi presenta uno scostamento tra valore osservato e standard non superiore al 20%
b) a rendicontazione è corredata dalla documentazione dei valori osservati regionali per tutti gli indicatori centrali.
5.4 I valori osservati di cui di cui al punto 5.3.3. lettera b, non sono oggetto della certificazione.

Allegati 1 e 2