Regione Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 17 novembre 2015, n. 0241/Pres.
Regolamento di esecuzione concernente le modalità di abilitazione del personale degli impianti a fune in servizio pubblico, di cui all’articolo 20 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci).
B.U.R. 25 novembre 2015, n. 47

IL PRESIDENTE

Visto l’articolo 20 della legge regionale n. 15 del 24 marzo 1981 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci) e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce che per l’accertamento dell’idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei soggetti individuati dall’articolo 90, commi 2 e 4, e dall’articolo 91, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), l’Amministrazione regionale provvede mediante regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente per materia;
Rilevato che in ambito nazionale la normativa di riferimento è stata ampiamente innovata, da ultimo con il Decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 settembre 2014, n. 288 “Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura)”, e che pertanto si rende necessario provvedere alla disciplina delle modalità di abilitazione del personale degli impianti a fune in servizio pubblico mediante apposito regolamento;
Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio mobilità;
Ritenuto che il Regolamento come proposto consenta la corretta regolamentazione della materia;
Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2258 di data 13 novembre 2015;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento di esecuzione concernente le modalità di abilitazione del personale degli impianti a fune in servizio pubblico, di cui all’articolo 20 della legge regionale 24 marzo 1981 n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci)” nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di esecuzione concernente le modalità di abilitazione del personale degli impianti a fune in servizio pubblico, di cui all'articolo 20 della legge regionale 24 marzo 1981 n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci).

CAPO I - Disposizioni comuni

art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il rilascio delle abilitazioni al personale preposto ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti a fune nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. L'abilitazione viene rilasciata a:
a) Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio;
b) Capo servizio;
c) Macchinista;
d) Agente.
3. Gli impianti regionali sono raggruppati nelle categorie di seguito riportate:
a) Cat. A: Funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
b) Cat. B1: Funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
c) Cat. B2: Funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
d) Cat. C: Sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili;
e) Cat. D: Ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

CAPO II - Direttore dell'Esercizio e Responsabile dell'Esercizio

art. 2 Requisiti del Direttore dell'Esercizio e del Responsabile dell'Esercizio
1. Ai fini della sicurezza, per poter espletare le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, l'interessato deve essere riconosciuto idoneo in base alle disposizioni del presente regolamento e possedere i seguenti requisiti:
a) Requisiti tecnico-professionali:
1) per il Direttore dell'Esercizio di impianti di categoria A, B1 e B2:
1.1) laurea in ingegneria, conseguita a seguito di corso quinquennale, ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione A);
1.2) per le categorie A e Bi essere in possesso dell'abilitazione per impianti di categoria direttamente inferiore, ovvero rispettivamenteB1 e B2 ed un periodo di affiancamento ad un Direttore di Esercizio in carica su impianti della categoria richiesta di almeno 6 mesi;
1.3) per impianti di categoria A di tipo funicolare terrestre, in luogo dei requisiti sopra riportati, è richiesto un periodo di almeno 24 mesi nel corso dei quali sia documentata la partecipazione a prove periodiche previste per l'impianto e ad eventuali interventi salienti riguardanti l'impianto stesso. In tal caso l'abilitazione rilasciata sarà ad ogni modo valida unicamente per lo specifico impianto;
1.4) per la categoria B2 essere in possesso dell'abilitazione per impianti di categoria C ed un periodo di affiancamento ad un Direttore di Esercizio in carica, su impianti della categoria richiesta, di almeno 12 mesi;
2) per il Direttore dell'Esercizio di impianti di categoria C e D e per il Responsabile dell'Esercizio di impianti di categoria C e D:
2.1) laurea in ingegneria, conseguita a seguito di corso quinquennale, ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione A), nonché esperienza specifica documentata nel settore,
oppure:
2.2) diploma di laurea in ingegneria ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione B), nonché esperienza specifica documentata nel settore,
oppure:
2.3) diploma di perito industriale ad indirizzo meccanico o elettrotecnico o elettronico ed iscrizione al relativo collegio, nonché esperienza specifica documentata nel settore. Può essere peraltro ammesso un titolo di studio diverso, purché ad indirizzo tecnico e ritenuto equipollente dalla Direzione regionale competente in materia di impianti a fune
b) Requisiti morali:
1) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 173 e seguenti del codice penale;
2) non avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna ad una pena che comporti l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
c) Requisiti fisici:
1) età non inferiore a 21 anni e non superiore a 70 anni;
2) i requisiti fisici indicati nell'Allegato I al presente regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica il luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) ed agli articoli 4 e la del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 febbraio 2011 (Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti /unicolori aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevataci ed impianti assimilabili), è consentito l'espletamento delle funzioni di Responsabile dell’Esercizio - con l'obbligo di affiancamento da parte di un Assistente Tecnico - anche a persona sprovvista dei requisiti tecnico-professionali indicati nel comma l, lettera a) numero 2), purché in possesso di un diploma di scuola secondarla di secondo grado e di comprovata esperienza nel settore.

art. 3 Documentazione per il riconoscimento dell'idoneità per il Direttore dell'Esercizio e per il Responsabile dell'Esercizio
1. La domanda per il riconoscimento dell’idoneità alla funzione di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di imposta di bollo, deve pervenire, sottoscritta dall'interessato anche digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'amministrazione digitale), all'ufficio competente in materia di impianti a fune della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. In quest'ultimo caso la regolarizzazione dell’imposta di bollo viene effettuata in modo virtuale, ed è necessario allegare alla domanda la scansione del modello F23 relativo al pagamento di tale imposta.
2. Nella domanda dovrà essere specificata la categoria di impianti richiesta e la medesima dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) autocertificazione della residenza;
c) autocertificazione relativa al titolo di studio posseduto;
d) autocertificazione dell'iscrizione al rispettivo ordine professionale e regolarità relativa ai crediti formativi professionali (CFP) per l'esercizio della professione;
e) autocertificazione generale del casellario giudiziale;
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dalla quale risulti che l'interessato non ha in corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
g) certificato medico rilasciato da un medico del servizio di medicina legale delle Aziende per i Servizi Sanitari o dai soggetti competenti al rilascio della patente di guida, dal quale risulti l'idoneità secondo i criteri di cui all'Allegato I del presente regolamento;
h) curriculum delle attività tecnico-professionali precedentemente svolte nel settore dei trasporti con impianti a fune o presso gli altri impianti indicati all'articolo 1, comma 3, corredato delle relative attestazioni, anche in relazione a quanto richiesto dall'articolo 2;
i) eventuale copia del patentino di abilitazione per impianti di categoria inferiore.
3. I documenti di cui alle lettere f), g) e h) del comma 2 devono avere data non anteriore a sei mesi da quella della domanda.
4. Coloro che, aspirando ad espletare le funzioni di Responsabile dell'Esercizio, non sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), devono comunque presentare la autocertificazione relativa al titolo di studio posseduto.
5. Il Servizio regionale competente in materia di impianti a fune si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.

art. 4 Accertamento dell'idoneità tecnica
1. Quando sussistono i requisiti stabiliti all'articolo 2, l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza per gli interessati ad espletare le funzioni di Direttore o di Responsabile dell'Esercizio è accertata dal Servizio regionale competente in materia di impianti a fune con le procedure indicate nel presente articolo, in particolare:
a) per coloro che sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti all'articolo 2, comma 1: mediante colloquio rivolto ad accertare la preparazione tecnico-professionale dell'interessato sia nel settore dei trasporti a fune in generale, sia in quello specifico degli impianti della categoria richiesta che delle altre categorie per le quali è valido il patentino di idoneità richiesto, secondo la classificazione di cui all'articolo5 comma 2;
b) per coloro che, in relazione all'articolo 2, comma 2, non sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti allo stesso articolo 2, comma 1: mediante esami aventi la stessa finalità indicata alla precedente lettera a) ed articolati in prove teoriche, scritte ed orali, ed in prove pratiche; l'ammissione alla prova orale è subordinata all'esito favorevole della prova scritta e l'ammissione alla prova pratica è subordinata all'esito favorevole della prova orale.
2. Le prove relative all'accertamento dell'idoneità tecnica si svolgeranno sugli argomenti stabiliti nell'Allegato II del presente regolamento.
3. L'accertamento dell'idoneità tecnica sarà effettuato davanti ad una commissione, nominata dal Direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di impianti a fune, e sarà costituita da:
a) un funzionario tecnico regionale del Servizio regionale competente in materia di impianti a fune, anche con funzioni di presidente;
b) un funzionario regionale anche con funzioni di segretario;
c) tre ingegneri esperti in materia di impianti a fune;
4. La data e le sedi d'esame sono stabilite con decreto del Direttore del Servizio regionale competente in materia di impianti a fune in relazione al numero delle domande pervenute. Le sedute di esame saranno di norma effettuate nei mesi di maggio e novembre e le domande dovranno pervenire rispettivamente entro i mesi di febbraio ed agosto.

art. 5 Patentino di idoneità
1. A seguito dell'esito favorevole delle selezioni di cui all'articolo 4, la Direzione regionale competente rilascia all'interessato il patentino di idoneità valido per gli impianti del Friuli Venezia Giulia, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di imposta di bollo e conforme al modello Allegato III al presente regolamento, per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio per gli impianti della categoria richiesta.
2. Il patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di una categoria è valido anche per gli impianti di categoria inferiore, tranne per i casi in cui il patentino venga rilasciato per uno specifico impianto regionale come previsto dall'articolo 2, comma 1 lettera a), numero 1.3).
3. Il patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Responsabile dell'Esercizio è valido esclusivamente per la specifica categoria di impianti per la quale è stato rilasciato.
4. I patentini rilasciati dagli Uffici Speciali per i Trasporti ad Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) sono da considerarsi validi a tutti gli effetti per le relative categorie di impianti della Regione Friuli Venezia Giulia.
5. I direttori di esercizio o responsabili di esercizio o figure tecniche analoghe per ruolo, già abilitati presso i competenti servizi di altre Regioni o Province autonome, possono richiedere all'Amministrazione regionale il rilascio di un patentino valido nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia. Ai fini di tale rilascio e quindi della conferma dell'abilitazione posseduta, l'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di effettuare un colloquio integrativo.
6. I certificati di idoneità rilasciati ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 5 giugno 1985 n. 1533 (Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri) continuano a valere, secondo quanto di seguito indicato:
a) un certificato di categoria A rilasciato ai sensi del D.M. 1533/1985 è valido per gli impianti della categoria A indicati nel presente regolamento;
b) un certificato di categoria B rilasciato ai sensi del D.M. 1533/1985 è valido per gli impianti della categoria B2 indicati nel presente regolamento;
c) un certificato di categoria C rilasciato ai sensi del D.M. 1533/1985 è valido per gli impianti delle categorie C e D indicati nel presente regolamento.
7. Qualora il titolare non sia in possesso del titolo professionale richiesto, nel patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Responsabile dell'Esercizio va inserita la seguente annotazione: "nello svolgimento della funzione il titolare del presente patentino dovrà essere affiancato da Assistente Tecnico".

art. 6 Conferma di validità del patentino di idoneità
1. La validità del patentino di idoneità di cui all'articolo 5 è soggetta a conferma ogni cinque anni; a tal fine, l'interessato presenta al Servizio regionale competente in materia di impianti a fune apposita istanza secondo le modalità riportate all'articolo 3, comma 1, corredata dai documenti indicati all'articolo 3 comma 2, lettere e), f) e g). Per quanto riguarda i requisiti fisici, il relativo certificato medico deve attestare il possesso di quelli stabiliti per le visite di revisione, secondo quanto previsto dall'Allegato I.

art. 7 Sospensione e revoca del patentino di idoneità
1. Indipendentemente dalle scadenze temporali stabilite all'articolo 6, qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici per chi espleta la funzione di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, il Servizio regionale competente in materia di impianti a fune può disporre in qualunque momento che l'interessato venga sottoposto a visita di revisione, fissando all'uopo il termine di trenta giorni.
2. In relazione all'eventuale esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita di revisione, il Servizio regionale competente in materia di impianti a fune provvede, rispettivamente, a sospendere o a revocare il patentino di idoneità.
3. La sospensione è disposta per il presunto periodo di inidoneità fisica risultante dalla visita di revisione e la successiva conferma di validità è subordinata al favorevole esito di una nuova visita di revisione.
4. Il patentino d'idoneità si intende inoltre sospeso qualora, entro le scadenze temporali fissate all'articolo 6, ovvero entro la scadenza stabilita ai sensi del comma 1, l'interessato non produca il certificato medico con l'esito della visita di revisione.
5. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneità entro il termine di scadenza, il Servizio regionale competente in materia di impianti a fune revoca l'assenso o il nulla osta alla nomina di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio e ne dà comunicazione alle società concessionarie interessate.
6. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti di idoneità professionale per chi espleta la funzione di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio di un impianto, il Servizio regionale competente in materia di impianti a fune, può sospendere la validità del patentino di idoneità, fissando il termine di sessanta giorni per un nuovo accertamento della stessa, da effettuare con le medesime modalità indicate all'articolo 4.
7. Se, entro il termine di cui al comma 6 e salvo giustificati motivi, l'interessato non si presenta a sostenere il nuovo accertamento di idoneità tecnica, ovvero se tale accertamento ha esito sfavorevole, il patentino di idoneità viene revocato.
8. In materia di infrazioni si applica la normativa statale prevista dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.
9. Le infrazioni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 753/80, compiute da parte del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio e relative alle norme di sicurezza dell'esercizio ovvero le trasgressioni alle prescrizioni impartite dal Servizio regionale competente in materia di impianti a fune , o da organi di livello superiore e accertate mediante processo verbale dai funzionari preposti alla vigilanza, devono essere notificate al contravventore nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre quindici giorni dall'accertamento. Il Servizio regionale competente in materia di impianti a fune può intraprendere iniziative a tutela della sicurezza del trasporto pubblico che possono arrivare fino alla revoca del nulla osta tecnico per la prosecuzione del pubblico esercizio dell'impianto interessato.
10. A seguito di tre infrazioni notificate - o comunque anche a seguito di una sola segnalazione, in relazione alla gravità dell'infrazione stessa - il Servizio regionale competente in materia di impianti a fune ha facoltà di sospendere temporaneamente o, in caso di gravi e comprovati motivi che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, revocare il patentino di idoneità.
11. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneità per un periodo superiore ai tre anni lo stesso è revocato; un nuovo patentino potrà essere rilasciato solo a seguito di nuovo accertamento della idoneità.

art. 8 Documentazione per richiedere l'assenso od il nulla osta per la nomina del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio
1. Per il rilascio dell'assenso o del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 753/80 per la nomina del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio di un impianto, il Concessionario presenta al Servizio regionale competente in materia di impianti a fune apposita domanda, come specificato all'articolo 3, comma 1, allegando i seguenti documenti forniti dalla persona proposta:
a) patentino di idoneità, anche in fotocopia autenticata, ovvero certificato di idoneità rilasciato ai sensi del decreto ministeriale n. 1533/1985;
b) copia della lettera con la quale il legale rappresentante del Concessionario nomina la persona proposta Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio per l'impianto di cui trattasi, con l'esplicita indicazione dei poteri e degli strumenti che gli vengono conferiti ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 753/80;
c) dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente l'incarico elencando tutti gli impianti per i quali svolge le funzioni di Direttore dell'Esercizio, di Responsabile dell'Esercizio, di Assistente Tecnico, ovvero mansioni equiparabili a queste qualora riconosciute in altre Regioni o Province Autonome, con il relativo peso U.C.I. calcolato con le modalità del presente regolamento;
d) autocertificazione di residenza;
2. La persona proposta come Direttore dell'Esercizio per tutte le categorie di impianti, o come Responsabile dell'Esercizio per gli impianti di categoria D, deve:
a) avere la residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell'impianto per cui si chiede la nomina, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si trova l'impianto stesso;
b) presentare - qualora non in possesso del requisito di cui alla lettera a) - motivata istanza di deroga all'obbligo di residenza, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 753/80.
3. La persona proposta come Responsabile dell'Esercizio solo per gli impianti della categoria C, se non ha già la residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell'impianto, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si trova l'impianto stesso, deve presentare una dichiarazione con la quale si impegna a stabilire la propria residenza in uno dei comuni suddetti, riservandosi di darne dimostrazione entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi. È altresì consentito documentare che in uno dei ripetuti comuni l'interessato disponga di un domicilio, anche se limitatamente ai periodi di funzionamento dell'impianto.

art. 9 Rilascio, sospensione e revoca dell'assenso o del nulla osta tecnico - Deroghe
1. L'assenso di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 per la nomina del Direttore o del Responsabile dell'Esercizio, nonché il nulla osta ai fini della sicurezza, sono rilasciati dalla Direzione regionale competente in materia di impianti a fune se sussistono tutti i necessari presupposti stabiliti dal presente regolamento, ivi compreso il controllo del peso complessivo U.C.I. dichiarato. La medesima Direzione regionale accorda la deroga, eventualmente richiesta dall'interessato, all'obbligo di residenza di cui all'articolo 91, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 753/80.
2. La deroga all'obbligo di residenza regionale è accordata - fermi restando i limiti alla pluralità di incarichi di cui all'articolo 10 del presente regolamento - tenuto conto delle motivazioni addotte dall'interessato, a condizione che questi abbia la propria residenza anagrafica in una provincia finitima, ancorché appartenente ad altra regione. Situazioni particolari potranno essere esaminate caso per caso, tenuto conto di tutte le circostanze addotte.
3. L'assenso o il nulla osta di cui al comma 1 sono revocati, oltre che nelle ipotesi previste dagli articoli 90, comma 3 e 92, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 753/80, anche in caso di revoca del patentino di idoneità dell'interessato; essi sono inoltre sospesi in caso di sospensione del patentino di idoneità stesso.

art. 10 Pluralità di incarichi di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio
1. La stessa persona può esercitare le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio
per più impianti, anche se gestiti da concessionari diversi, con le limitazioni, le modalità ed alle condizioni stabilite ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, agli effetti dell'articolo 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 753/80.
2. La stessa persona che espleta le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio può svolgere anche le mansioni di Assistente Tecnico, con le limitazioni stabilite ai commi 4 e 5.
3. Il numero massimo degli impianti di ogni categoria ai quali può essere preposta una stessa persona, come Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio, si determina attribuendo ad ogni impianto un "peso", espresso in "unità convenzionali di impegno" (U.C.I.) e calcolato come risultato del "peso base", assegnato in relazione alla categoria ed al tipo di impianto, moltiplicato per un opportuno coefficiente, secondo quanto di seguito indicato:
a) a ciascun impianto è assegnato il "peso base" indicato nella tabella U.C.I. riportata nell'Allegato VII;
b) nel caso di concessionari di più impianti, al "peso base" di ciascuno degli impianti ai quali è preposta la stessa persona si applica uno dei seguenti coefficienti riduttivi:
1) se tutti gli impianti sono eserciti da una stessa azienda: 0,65;
2) se gli impianti sono eserciti da due o più aziende, si applica il coefficiente 0,65 solo agli impianti di una delle aziende, indicata a scelta dal preposto Direttore dell'Esercizio, ed alle altre si applica il coefficiente 0,80.
4. Il "peso" complessivo degli impianti ai quali può essere preposta la stessa persona come Direttore dell'Esercizio, aumentato del 50% del "peso" complessivo degli impianti per i quali la stessa espleta le incombenze di Assistente Tecnico, non deve superare il limite di 50 U.C.I.
5. Il "peso" complessivo degli impianti di categoria C e D ai quali può essere preposta la stessa persona come Responsabile dell'Esercizio, aumentato del 50% del "peso" complessivo degli impianti per i quali la stessa espleta le incombenze di Assistente Tecnico, non deve superare il limite di 25 U.C.I.
6. Qualora il "peso" complessivo degli impianti eserciti da un'azienda ai sensi del comma 1 risulti maggiore di 40 U.C.I., non può essere accordata, per gli stessi impianti, la deroga all'obbligo di residenza del Direttore dell'Esercizio, di cui all'articolo 9.
7. Situazioni speciali potranno essere valutate, caso per caso, dalla Amministrazione regionale per l'eventuale concessione di deroghe alle disposizioni del presente articolo, tenuto conto delle argomentazioni portate dagli interessati a sostegno delle proprie richieste e con particolare riferimento alle condizioni locali.

art. 11 Sostituzione del Direttore o del Responsabile dell'Esercizio.
1. Quando debba provvedersi alla sostituzione del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio di un impianto, per iniziativa del Concessionario, per rinunzia dell'interessato o per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di età, il Concessionario o l'interessato medesimo ne danno comunicazione scritta alla Direzione regionale competente in materia di impianti a fune, almeno novanta giorni prima della cessazione dell'incarico.
2. Comunque, ove il limite di età del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio maturi nel corso di un periodo stagionale di esercizio dell'impianto, la sostituzione può essere attuata al termine dello stesso periodo, intendendosi automaticamente prorogato del tempo necessario il suddetto limite.
3. Può derogarsi dal termine fissato al comma 1 solo nei casi di forza maggiore o di comprovata necessità, ovvero di gravi inadempienze, da parte dell'interessato o del Concessionario, agli obblighi contrattuali o a quelli stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari ovvero dal presente regolamento.
4. Nell'eventualità di revoca con effetto immediato dell'assenso o del nulla osta tecnico di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 753/80, si determina conseguentemente anche la revoca del nulla osta tecnico di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/80 per gli impianti per i quali è nominato Direttore dell'Esercizio.
5. Nell'eventualità che la revoca non abbia effetto immediato, l'autorità che dispone la revoca deve fissare altresì il termine temporale entro il quale deve aver luogo la sostituzione.
6. Entro i termini temporali indicati ai commi 1 e 5, il Concessionario deve nominare il nuovo Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio e presentare la documentazione prevista all' articolo 8, per ottenere l'assenso o il nulla osta tecnico per tale nomina.
7. Fatte salve le ipotesi di cui al comma 3, il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio cessante rimane in carica, con tutte le proprie attribuzioni, non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione di cessazione dell'incarico.
8. Salvo casi di forza maggiore, l'atto di subentro viene formalizzato mediante apposito verbale di consegna, con l'indicazione del giorno e dell'ora, sottoscritto da entrambi gli interessati e dal legale rappresentante del Concessionario, nel quale verbale il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio cessante può inserire informazioni sul decorso periodo di servizio dell'impianto, nonché avvertenze utili al subentrante in materia di sicurezza del servizio medesimo.
9. Copia del suddetto verbale viene inviata, entro i termini di cui al comma 7, dal Concessionario alla Direzione regionale competente.

art. 12 Sostituto del Direttore o del Responsabile dell'Esercizio.
1. Il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio nomina, entro novanta giorni dall'incarico, previo benestare del Concessionario, un sostituto di sua fiducia abilitato per la stessa categoria, in conformità con quanto stabilito agli articoli 2, 3, 4 e 5, al quale affida temporaneamente le proprie funzioni, eventualmente precisando per iscritto i particolari adempimenti, di norma concernenti l'attività corrente dell'impianto, che devono essere espletati dallo stesso sostituto.
2. Fatto salvo il benestare del Concessionario, la scelta della persona da nominare sostituto del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio di un impianto è lasciata al giudizio del titolare che comunque, in relazione a quanto disposto dall'articolo 91, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 753/80, risponde di tale scelta.
3. Della nomina di cui al comma 1 il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio dà tempestiva comunicazione scritta alla Servizio regionale competente in materia di impianti a fune, che ne prende atto, allegando la dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto accetta espressamente l'incarico.
4. Salvo casi di forza maggiore, il passaggio della funzione di Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio dal titolare al sostituto, e viceversa, deve ogni volta essere formalizzato con l'indicazione del giorno e dell'ora del subentro e delle eventuali avvertenze per il subentrante.

art. 13 Assistente tecnico
1. L'Assistente Tecnico, che il Concessionario deve designare ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 753/80, ove intenda avvalersi della facoltà ivi prevista, deve possedere l'abilitazione di cui all'articolo 5 quanto meno per la medesima categoria, ed età non inferiore a 21 anni e non superiore a 70 anni.
2. La designazione di cui al comma 1 è subordinata, ai fini della sicurezza, al nullaosta da parte del Servizio regionale competente in materia di impianti a fune; a tale scopo il Concessionario presenta al predetto ufficio apposita domanda, come specificato all'articolo 3 comma 1, corredata della seguente documentazione, fornita dall'interessato:
a) patentino di idoneità, anche in fotocopia autenticata;
b) dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente l'incarico elencando tutti gli impianti per i quali svolge le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio ovvero di Assistente Tecnico, o mansioni equiparabili a quelle svolte dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio nelle altre Regioni o Province autonome, con il relativo peso U.C.I. calcolato con le modalità del presente regolamento;
c) autocertificazione di residenza.
3. L'interessato deve risiedere nella Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero in una provincia finitima, appartenente ad altra Regione.
4. Ove, nel settore dei trasporti pubblici effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri l'interessato espleti soltanto le incombenze di assistente tecnico, il "peso" complessivo degli impianti per i quali egli può espletare dette incombenze, calcolato con i criteri stabiliti all'articolo 10, comma 3, non deve superare 50 U.C.I. Nel caso in cui l'interessato espleti anche le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, si applicano rispettivamente, le disposizioni di cui ai commi 4 o 5 dello stesso articolo 10.
5. Il nulla osta di cui al comma 2 viene comunicato all'interessato e al Concessionario.

art. 14 Sostituzione dell'Assistente Tecnico
1. Ai fini della sicurezza, la Direzione regionale competente in materia di impianti a fune può in qualunque momento revocare il gradimento per l'Assistente Tecnico di un impianto, richiedendone al Concessionario la sostituzione, ove l'interessato dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti; contestualmente il medesimo Ufficio attiva le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la Direzione regionale competente fissa altresì il termine temporale entro
il quale il Concessionario deve provvedere alla sostituzione dell'Assistente Tecnico.
3. Quando debba provvedersi alla sostituzione dell'Assistente Tecnico per iniziativa del Concessionario, per rinunzia dell'interessato, ovvero per raggiungimento, da parte dello stesso, del limite di età fissato all'articolo 2, si adotta la stessa procedura indicata all'articolo 11 per la sostituzione del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio.

CAPO III - Capi servizio, macchinisti, agenti di stazione e di vettura

art. 15 Riconoscimento della idoneità
1. Il riconoscimento della idoneità degli aspiranti alle qualifiche di Capo Servizio, riferito ad ogni singola categoria di impianto di cui all'articolo 1 comma 3, avviene tramite esame e conseguente rilascio di patentino da parte del Servizio regionale competente in materia di impianti a fune.
2. Il riconoscimento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di Macchinisti e Agenti avviene per ogni singolo impianto, previo accertamento dei requisiti necessari e conseguente esame, da parte del Direttore dell'Esercizio e del Capo Servizio, oppure dal Responsabile dell'Esercizio. L'esame teorico pratico è svolto presso l'impianto redigendo apposito verbale secondo lo schema dell'Allegato VI. Le date di esame devono essere comunicate con congruo anticipo al Servizio regionale competente in materia di impianti a fune per l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico. Il verbale di esame controfirmato dall'Esercente, deve essere trasmesso al Servizio regionale competente in materia di impianti a fune.

art. 16 Personale addetto all'esercizio di impianti a fune
1. Il personale deve garantire lo svolgimento sicuro dell'esercizio. Detto personale normalmente è costituito da:
a) il capo servizio;
b) il macchinista;
c) l'agente della stazione di rinvio od intermedia ed eventualmente quello di vettura;
d) un congruo numero di ulteriori agenti in relazione alle caratteristiche ed all'intensità di traffico dell'impianto.
2. Nel Regolamento di Esercizio di ciascun impianto è definita la consistenza del personale che deve essere sempre presente. Per gli impianti di categoria D la mansione del macchinista normalmente non è prevista; qualora fosse necessaria tale figura, deve essere prevista dal Regolamento di Esercizio e la mansione di agente può essere svolta con controllo da remoto se è attiva la telesorveglianza.
3. Per gli impianti per i quali è previsto il funzionamento automatico (di cui al Capitolo 12 del Decreto dirigenziale del Direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il Trasporto Pubblico Locale n. 337 del 16 novembre 2012 "Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE") non è richiesta la presenza del relativo personale presso l'impianto. Il Regolamento di Esercizio deve contenere le relative condizioni.
4. Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti, nonché adottando le necessarie misure e le cautele atte ad evitare sinistri. Quando tuttavia si verifica un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili ed a porre in essere ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza.

art. 17 Requisiti del Capo Servizio
1. I requisiti richiesti per i Capi Servizio, per tutte le categorie di impianti, sono i seguenti:
a) età minima di 21 anni, età massima di 67 anni;
b) capacità psicofisiche come richieste per il conseguimento della patente automobilistica C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
c) di non essere consumatore abituale di droghe;
d) di non fare abuso di alcool;
e) cittadinanza italiana o comunitaria;
f) l'interessato non deve avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
g) per gli impianti delle categorie A e B1 è necessario possedere almeno uno dei requisiti, di seguito specificati:
1) diploma di perito tecnico industriale ed aver maturato almeno 3 mesi di effettivo lavoro come
macchinista della stessa categoria, oppure avere svolto per almeno 3 mesi le funzioni di caposervizio di categoria B2;
2) diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale ed aver maturato almeno
12 mesi di effettivo lavoro come macchinista della stessa categoria, oppure avere svolto per almeno 12 mesi le funzioni di caposervizio di categoria B2;
3) licenza di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) e aver svolto:
3.1) almeno 24 mesi di effettivo lavoro con la qualifica di macchinista sullo stesso impianto o su altri impianti della stessa categoria;
3.2) almeno 24 mesi di effettivo lavoro con la qualifica di Capo Servizio di un impianto di categoria inferiore;
3.3) almeno 24 mesi di effettivo lavoro nella manutenzione o costruzione nello stesso impianto o su altri impianti della stessa categoria;
h) per gli impianti delle categorie B2, C e D è necessario possedere almeno la licenza della scuola secondaria di primo grado e per gli impianti delle categorie B2 e C aver maturato almeno 3 mesi di effettivo lavoro come macchinista di categorie B2 o C.
2. Coloro che sono già in possesso di patentino per impianti di categorie superiori non devono dimostrare il possesso dei requisiti sopraccitati.
3. Per impianti di categoria A e di tipo funicolare terrestre l'abilitazione rilasciata sarà valida unicamente per lo specifico impianto.

art. 18 Documenti per il rilascio del patentino a Capo Servizio
1. La proposta per l'ammissione agli esami di Capo Servizio deve essere presentata dal Concessionario dell'impianto, secondo le modalità riportate all'articolo 3 comma 1, al competente Servizio regionale precisando la categoria degli impianti per la quale si richiede l'abilitazione, corredata dalla seguente documentazione:
a) fotocopia carta d'identità;
b) autocertificazione ai sensi di legge dalla quale si evinca:
1) data di nascita;
2) residenza;
3) cittadinanza Italiana o Comunitaria: in tal caso deve essere dichiarata una adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) titolo di studio;
5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dalla quale risulti che l'interessato non ha in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
c) certificato medico autentico, di data non anteriore ai 6 mesi a quella di presentazione della domanda, dal quale risulti l'idoneità per il conseguimento della patente C o copia della patente C in corso di validità: in questo caso la scadenza del patentino sarà coincidente con la scadenza o eventuale revoca della patente C;
d) certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico tossicologici in conformità a quanto disposto dall'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008 (Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi);
e) curriculum delle attività tecnico-professionali precedentemente svolte nel settore dei trasporti con impianti a fune, corredato dalle relative attestazioni;
f) proposta del Direttore dell'Esercizio dalla quale risulti che il candidato gode della sua fiducia ed è in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per l'abilitazione richiesta.
2. La domanda deve essere sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante del Concessionario, anche dall'interessato.

art. 19 Accertamento dell'idoneità tecnica del Capo Servizio
1. Quando sussistono i requisiti stabiliti dall'articolo 18, l'idoneità tecnica per svolgere le funzioni di Capo Servizio, è accertata da una commissione composta da due funzionari del Servizio regionale competente in materia di impianti a fune, di cui almeno un ingegnere, con funzioni rispettivamente di segretario e di presidente, e da un ulteriore ingegnere di maturata e comprovata esperienza nel settore degli impianti a fune relativamente alla tipologia di impianto in esame.
2. L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova orale e in una prova pratica. L'esito positivo di ciascuna prova consente al candidato di essere ammesso alla prova successiva. Le prove verteranno sugli argomenti di cui all'Allegato IV.
3. La prova pratica è sostenuta presso un impianto del Concessionario relativo alla categoria richiesta alla presenza della commissione sopra definita e del Direttore di Esercizio.
4. Il Servizio regionale competente in materia di impianti a fune rilascia al candidato che ha superato l'esame un patentino di idoneità, secondo il modello riportato nell'Allegato V. Sul patentino sono specificati le categorie di impianti per le quali è concessa l'idoneità stessa ovvero gli impianti. Di tale patentino viene rilasciata una copia anche al Concessionario.
5. Sul patentino di cui al comma 4 sono, di volta in volta, annotate le successive abilitazioni alle altre categorie di impianti.
6. Il Concessionario può riproporre i candidati giudicati non idonei per un successivo esame, con le modalità indicate all'articolo 18, purché sia decorso almeno un mese dalla precedente prova.

art. 20 Estensione dell'idoneità tecnica del Capo Servizio
1. Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 settembre 2014, n. 288 (Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico), il patentino rilasciato dal Servizio regionale competente in materia di impianti a fune ha validità su tutto il territorio nazionale; viene altresì riconosciuta in ambito regionale l'abilitazione rilasciata dagli US.T.I.F. e dalle altre Regioni e Province Autonome.

art. 21 Conferma dei requisiti fisici del Capo Servizio
1. Il patentino di idoneità ha validità di cinque anni con le seguenti eccezioni:
a) fino alla scadenza della patente C, qualora in possesso del titolare;
b) qualora il richiedente abbia compiuto il sessantesimo anno di età al momento della presentazione della domanda per il rilascio del patentino esso è valido fino al compimento del sessantacinquesimo anno;
c) qualora il titolare abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età il periodo di validità è di un anno;
d) oltre il compimento del sessantasettesimo anno di età da parte del titolare il patentino non è più valido.
2. Per il rinnovo della validità del patentino rilasciato, entro il termine di 3 mesi prima della data di scadenza quinquennale del patentino, l'interessato deve presentare al Servizio regionale competente in materia di impianti a fune i documenti richiesti dall'articolo 18, comma 1, lettera b), numeri 2) e 5) e lettere c) e d).
3. Qualora tale documentazione non venga presentata nei termini previsti il patentino è sospeso, a partire dalla data di scadenza.

art. 22 Sospensione e revoca del patentino del Capo Servizio
1. Indipendentemente dalle scadenze temporali stabilite all'articolo 21, qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici per chi espleta la funzione di caposervizio, il Servizio regionale competente in materia di impianti a fune può disporre in qualunque momento che l'interessato venga sottoposto a nuova visita medica di cui all'articolo 18 comma 1 lettere c) e d) e ne esibisca il risultato entro 60 giorni.
2. In relazione all'eventuale esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita medica, il Servizio regionale competente in materia di impianti a fune provvede, rispettivamente, a sospendere o a revocare il patentino.
3. La sospensione è disposta per il presunto periodo di inidoneità fisica risultante dalla visita di revisione, e la successiva conferma di validità è subordinata al favorevole esito di nuova visita medica.
4. Il patentino è inoltre sospeso qualora l'interessato non produca i certificati entro le scadenze temporali fissate all'articolo 21, ovvero quando l'interessato non produca i certificati medici di cui al comma1 del presente articolo entro i termini richiesti.
5. In caso di mancato rinnovo entro il termine di scadenza il Servizio regionale competente in materia di impianti a fune sospende il patentino.
6. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti di idoneità professionale per chi espleta la funzione di Capo Servizio di un impianto, il Servizio regionale competente in materia di impianti a fune, può sospendere la validità del patentino di idoneità, fissando il termine di sessanta giorni per un nuovo accertamento, da effettuare con le stesse modalità indicate all'articolo 19.
7. Se, entro il termine di cui al precedente comma 6 e salvo giustificati motivi, l'interessato non si presenta a sostenere il nuovo accertamento di idoneità tecnica, ovvero se tale accertamento ha esito sfavorevole, il patentino di idoneità viene revocato.
8. In caso di gravi e comprovati motivi che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, il Servizio regionale competente in materia di impianti a fune revoca il patentino.
9. In caso di sospensione o revoca del patentino, viene data comunicazione al Concessionario e al Direttore dell'Esercizio o ai Direttori dell'Esercizio, revocando i relativi nulla osta sugli impianti.
10. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneità per un periodo superiore ai tre anni lo stesso è revocato; un nuovo patentino potrà essere rilasciato solo a seguito di nuovo accertamento della idoneità.

art. 23 Nulla osta alla nomina del Capo Servizio al Concessionario
1. Ai fini del rilascio del nulla osta da parte del Servizio regionale competente in materia di impianti a fune sull'impianto o sugli impianti alla nomina di Capo Servizio, il Concessionario presenta domanda secondo le modalità riportate all'articolo 3 comma 1, corredata dalla seguente documentazione:
a) copia del patentino in corso di validità della persona che si intende nominare solo nel caso sia rilasciato da un U.S.T.I.F. o da altre Regioni o Province Autonome;
b) proposta del Direttore dell'Esercizio dalla quale risulta che il candidato goda della sua fiducia;
c) elenco di tutti gli impianti per i quali il proposto svolge le mansioni di Capo Servizio con il relativo peso U.C.I. di cui all'articolo 24;
d) dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente l'incarico.
2. Nel caso di primo rilascio la richiesta di nulla osta può essere contestuale a quella del patentino.

art. 24 Pluralità di incarichi di Capo Servizio
1. Il capo servizio può svolgere le sue mansioni per più impianti gestiti dallo stesso Concessionario.
2. Il capo servizio, che già svolge le sue funzioni per gli impianti di un Concessionario, può svolgere le medesime funzioni per altri concessionari/esercenti, previo benestare congiunto dei rispettivi concessionari/esercenti e Direttori dell'Esercizio. Gli impianti devono essere raggiungibili dal Capo Servizio entro un periodo di tempo ragionevole e comunque non superiore a 30 minuti di percorrenza fra gli impianti più distanti.
3. Le funzioni di Capo Servizio possono essere cumulate con le funzioni di macchinista in caso di momentanea necessità, purché il macchinista titolare sia prontamente reperibile.
4. Nel caso di impianto isolato, il Capo Servizio può svolgere anche le mansioni di macchinista a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio regionale competente in materia di impianti a fune.
5. Il Capo Servizio può raggiungere un massimo di 25 punti U.C.I., secondo quanto disposto dall'articolo 10.
6. A ciascun impianto è assegnato il "peso base" indicato nella tabella U.C.I. riportata nell'Allegato VII.

art. 25 Requisiti del macchinista e dell'agente
1. I requisiti richiesti per i macchinisti e gli agenti sono i seguenti:
a) età minima di 18 anni per tutte le tipologie d'impianti A 1, Bi, B2, C e D;
b) capacità psico-fisiche come richieste per il conseguimento della patente automobilistica C, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992;
c) cittadinanza italiana o comunitaria: è necessaria adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. L'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico tossicologici in conformità a quanto disposto dall'accordo Stato Regioni del 18 settembre 2008 concernente l'assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi;
3. L'interessato non deve avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
4. Per tutti gli impianti è necessario possedere almeno il titolo di studio di scuola media inferiore.
5. Per impianti di categoria A e di tipo funicolare terrestre l'abilitazione rilasciata sarà valida unicamente per lo specifico impianto.

art. 26 Sostituti di Capi Servizio, Macchinisti e agenti
1. L'elenco nominativo del personale dovrà comprendere un numero sufficiente di sostituti abilitati per la stessa categoria di impianti o per l'impianto specifico per assicurare il servizio, tenuto conto delle possibili assenze per riposi periodici, congedi, malattie ed infortuni. Le sostituzioni devono essere annotate sul libro giornale.

art. 27 Sostituzione del Capo Servizio
1. Quando debba provvedersi alla sostituzione del Capo Servizio di un impianto, per iniziativa del Concessionario, per rinunzia o per raggiungimento dell'interessato del limite di età, l'azienda o l'interessato medesimo ne danno comunicazione scritta al Servizio regionale competente in materia di impianti a fune, almeno trenta giorni prima della cessazione dell'incarico.

art. 28 Disposizioni transitorie
1. Per coloro che già esercitano le funzioni di Capo Servizio all'entrata in vigore del presente regolamento, non viene considerato il peso U.C.I.; in caso di nuove nomine si provvederà al calcolo U.C.I., da effettuare per tutti gli impianti secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

art. 29 Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale.

art. 30 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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