Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 20 novembre 1996
Parti: Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Confesercenti
Fonte: FISASAT-CISL

Sommario:

 Premessa
Prima parte Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
2. Individuazione della rappresentanza
3. Procedure per l’individuazione del rappresentante per la sicurezza
4. Modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza
4. bis Permessi retribuiti
Aziende fino a 15 dipendenti
5. Individuazione della rappresentanza
6. Procedure per la individuazione del rappresentante per la sicurezza
6. a Elezione diretta del rappresentante aziendale per la sicurezza
6. b Designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza
6. bis Permessi retribuiti
7. Disposizioni per le aziende stagionali
8. Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
 8. a Strumenti e mezzi
8. b Accesso ai luoghi di lavoro
8. c Modalità di consultazione
8. d Informazioni e documentazione aziendale
9. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
10. Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
11. Addetti ai videoterminali
Seconda parte Organismi paritetici
12. Organismo Paritetico Nazionale
13. Organismo Paritetico Regionale per i settori del Commercio e del Turismo
14. Composizione delle controversie.
• Procedure
15. Modalità di attuazione dell’accordo
16. Dichiarazione congiunta
16. bis Disposizione finale

Ipotesi di accordo interconfederale applicativo del D.Lgs. 626/94 Confesercenti

Il giorno 20 novembre 1996 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale alla presenza del Sottosegretario di Stato dott.ssa Federica Gasparrini tra Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil

Premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente accordo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori sia degli utenti e clienti;
• ravvisato che il D.Lgs. 626/94 nel recepire le direttive comunitarie, intende sviluppare l’informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
• preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• considerato che la logica che fonda i rapporti tra le parti sulla materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
nel comune intento di:
• privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto all’attuazione di una politica di prevenzione e protezione;
• evitare l’imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
• si è stipulata la presente ipotesi di accordo interconfederale sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in applicazione del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni da valere per le imprese del Terziario, distribuzione e servizi e del Turismo.

Prima parte Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del DLgs. 626/94 il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive;
salvo clausole più favorevoli dei contratti aziendali, definite in relazione alle peculiarità dei rischi presenti in azienda.
Il rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede l’art. 19, comma 4, del D. Lgs. 626/94, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
2. Individuazione della rappresentanza
Il rappresentante per la sicurezza è individuato tra i componenti le RSA/RSU laddove costituite.
In caso di assenza di RSA/RSU o in presenza di un numero di rappresentanti inferiore al numero previsto, per la individuazione del rappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori occupati nell’azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
In caso di costituzione delle RSA/RSU successiva alla elezione del rappresentante per la sicurezza, questi rimane comunque in carica ed esercita le sue funzioni fino alla scadenza del mandato.

3. Procedure per l’individuazione del rappresentante per la sicurezza
Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori, con votazione a scrutinio segreto.
Fatto salvo quanto previsto in materia dal secondo comma del punto 2, le RSU ovvero le RSA, ove presenti in azienda, indicheranno come candidati uno o più dei loro componenti, che saranno inseriti in una o più liste separate presentate dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Ogni lavoratore potrà esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere, con un minimo di una preferenza.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all’Organismo paritetico regionale, che provvederà ad iscrivere il nominativo in un’apposita lista.
L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all’entrata in carica della nuova rappresentanza e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.

4. Modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza
In presenza di RSU le modalità di elezione sono quelle previste dall’accordo Interconfederale 8 giugno 1995 in materia di RSU.
In presenza di RSA, le stesse concorderanno con il datore di lavoro le modalità di elezione.
In assenza di RSA/RSU le modalità di elezione sono quelle previste al punto 3. Le date e gli orari saranno concordate tra il datore di lavoro e i lavoratori ovvero le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell’attività lavorativa.

4. bis Permessi retribuiti
In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei settori del Terziario e del Turismo, per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività propria della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a disposizione un massimo di:
• 30 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti;
• 40 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.
Per le aziende stagionali il monte ore di cui sopra è riproporzionato in relazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 9 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti e di 12 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti da punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19 D.Lgs. 626/94 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

Aziende fino a 15 dipendenti
5. Individuazione della rappresentanza
Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno secondo le modalità di cui al punto 6 a.
In considerazione delle particolari peculiarità delle imprese interessate all’applicazione del presente accordo, per i rispettivi ambiti di competenza del settore Terziario e del settore Turismo, il rappresentante per la sicurezza, previo accordo a livello territoriale di competenza, può anche essere designato secondo le modalità di cui al punto 6 b.

6. Procedure per la individuazione del rappresentante per la sicurezza
6. a Elezione diretta del rappresentante aziendale per la sicurezza
L’elezione si svolge a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale dell’elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all’Organismo paritetico regionale che provvederà ad iscrivere il nominativo in un’apposita lista.
L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori, a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il rappresentante per la sicurezza durerà in carica 3 anni ed è rieleggibile. Scaduto tale periodo, lo stesso manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all’entrata in carica del nuovo rappresentante e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.

6. b Designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza
I rappresentanti territoriali per la sicurezza saranno designati congiuntamente dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo e formalmente comunicati all’organismo paritetico regionale.
Gli aspiranti devono essere in possesso di adeguate conoscenze o comprovate esperienze nel settore.
L’Organismo paritetico regionale ratificherà con propria delibera la designazione del rappresentante per la sicurezza e gli assegnerà gli ambiti di competenza.
Successivamente l’Organismo paritetico regionale comunicherà al datore di lavoro, che a sua volta lo comunicherà ai lavoratori, il nominativo del rappresentante per la sicurezza designato.
I rappresentanti della sicurezza designati dovranno partecipare obbligatoriamente ad iniziative formative gestite o indicate dall’Organismo paritetico regionale.
Il rappresentante della sicurezza designato durerà in carica tre anni ed è ridesignabile.

6. bis Permessi retribuiti
In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei settori del Terziario e del Turismo, per il tempo necessario allo svolgimento della attività propria di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, il rappresentante eletto dai lavoratori avrà a disposizione:
• 12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti;
• 16 ore annue in aziende da 6 a 10 dipendenti;
• 24 ore annue in aziende da 11 a 15 dipendenti.
Per le aziende stagionali il monte ore di cui sopra e riproporzionato in relazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 4 ore annue nelle aziende fino a 5 dipendenti; di 5 ore annue nelle aziende da 6 a 10 dipendenti; di 7 ore annue nelle aziende da 11 a 15 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti da punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art. 19 D.Lgs. 626/94 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

7. Disposizioni per le aziende stagionali
Nelle aziende stagionali le elezioni avverranno entro 30 giorni dall’apertura.
Possono essere candidati per l’elezione del rappresentante della sicurezza i lavoratori stagionali il cui contratto di lavoro preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua non inferiore a tre mesi.
Gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva alla elezione, riassumono tale carica sempre che sussistano i requisiti dimensionali.

8. Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del D.Lgs. 26/94, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.

8. a Strumenti e mezzi
In applicazione dell’art. 19, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. 626/94, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico.
Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2, custodito presso l’azienda, laddove previsto.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
Il rappresentante per la sicurezza nell’espletamento delle proprie funzioni e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l’azienda ha destinato alle RSA/RSU.

8. b Accesso ai luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza eletto direttamente dai lavoratori all’interno dell’azienda, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà accompagnato per ragioni organizzative e produttive dal responsabile del servizio o da persona delegata.
Il rappresentante per la sicurezza, designato ai sensi del punto 6. b nell’ambito dell’Organismo paritetico regionale, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 7 giorni, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà di norma accompagnato da un esponente dell’Associazione datoriale competente per territorio.

8. c Modalità di consultazione.
Laddove il D.Lgs. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività.
Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.
Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta consultazione.
In presenza del rappresentante designato ai sensi del punto 6. b nell’ambito dell’Organismo paritetico regionale gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, vengono assolti nella sede dell’Organismo paritetico regionale per il tramite dell’Associazione datoriale.

8. d Informazioni e documentazione aziendale.
Ai sensi della lettera e), del comma 1 dell’art. 19, del D.Lgs. 626/94, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.

9. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà darne preventivo avviso all’impresa, almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.

10. Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l’acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal D.Lgs. 626/94, si stabilisce quanto segue:
• Il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett. G) del D.Lgs. 626/94;
• la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività;
• tale formazione deve prevedere con specifico riferimento ai settori interessati un programma di 32 ore che deve comprendere:
* conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
* conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
* metodologie sulla valutazione del rischio;
* metodologie minime di comunicazione;
• i corsi di formazione sono organizzati dell’Organismo paritetico regionale o in collaborazione con lo stesso.
Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati.
Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, purché rispondenti ai requisiti su indicati.

11. Addetti ai videoterminali.
Per gli addetti ai videoterminali, l’interruzione, di cui all’art. 54 D.Lgs. 626/94, sarà attuata di norma mediante cambiamento di attività nell’ambito delle proprie mansioni.

Seconda parte Organismi paritetici
12. Organismo Paritetico Nazionale.
E’ costituito, all’interno degli Enti Bilaterali Nazionali del Turismo e del Terziario, un Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro formato da 6 rappresentanti della Confesercenti e da 6 rappresentanti di Filcams, Fisascat, Uiltucs (due per ciascuna organizzazione), con i rispettivi supplenti.
Il suddetto Organismo Paritetico Nazionale opererà in piena autonomia funzionale rispetto agli Enti Bilaterali Nazionali del Turismo e del Terziario.
L’OPN per la Sicurezza sul Lavoro ha i seguenti compiti:
• promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per i componenti degli OPR;
• promuovere la costituzione degli Organismi Paritetici Regionali, di cui al successivo art. 13, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 626/94, e coordinarne l’attività;
• verificare l’avvenuta costituzione degli Organismi Paritetici Regionali;
• Elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del Lavoro e della Sanità in applicazione dell’art. 22 comma 7 del D.Lgs. 626/94 per la dimensione e la tipologia delle imprese;
• Promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all’applicazione della normativa;
• Promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla UE e di Enti pubblici e privati nazionali;
• Favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell’UE e nazionali;
• Valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;
• Ricevere dagli organismi paritetici regionali l’elenco dei nominativi dei rappresentanti per la sicurezza.

13. Organismo Paritetico Regionale per i settori del Commercio e del Turismo.
A livello regionale sarà costituito, entro 60 giorni dalla data di stipula del presente accordo, l’OPR, composto da 6 rappresentanti della Confesercenti Regionale e sei rappresentanti delle tre OO.SS. (due per ciascuna Organizzazione), con i relativi supplenti.
L’Organismo Paritetico di cui al precedente comma, oltre agli adempimenti di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994, ha i seguenti compiti:
• assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell’OPR e, in quanto tali, saranno trasmessi all’Organismo Paritetico nazionale.
Tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni, quali le UUSSLL, l’Ispettorato del lavoro, la Magistratura, la Regione ecc. e impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate.
L’OPR potrà inoltre valutare di volta in volta l’opportunità di divulgare nei modi concordemente ritenuti più opportuni tali pareri:
• promuovere l’informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
• individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all’applicazione del D.Lgs. 626/94 e proporli all’OPN;
• elaborare, tenendo conto delle linee guida dell’OPN, progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l’Ente Regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
• ricevere i verbali con l’indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
• attuare le disposizioni di cui al punto 6 del presente accordo;
• designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti.
L’Organismo Paritetico:
• assume le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti;
• redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese.
Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.
Le funzioni dell’OPR sono svolte, di norma, nell’ambito degli Enti Bilaterali, laddove costituiti.

14. Composizione delle controversie.
Le parti confermano che per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro occorra procedere all’applicazione di soluzioni condivise.
A tal fine, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) ricorreranno all’Organismo Paritetico Regionale, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione delle norme riguardanti la materia dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.

Procedure:
La parte che ricorre all’OPR, ne informa senza ritardo le altre parti interessate.
• In tal caso la parte ricorrente deve inviare all’OPR il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;
• l’esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall’organismo paritetico regionale;
• l’OPR assume le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti il presente accordo con almeno un rappresentante per ciascuna;
• si redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese;
trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può ricorrere all’Organismo Paritetico Nazionale, prima di adire la Magistratura, con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra.
Le parti interessate (aziende, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

15. Modalità di attuazione dell’accordo.
Per la pratica realizzazione di quanto previsto al punto 13) ed al punto 6. b le parti stabiliranno a livello regionale la misura del contributo da destinare all’OPR sulla base dei seguenti criteri:
• previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi concorrono tutte le aziende;
• per i costi legati ai rappresentanti territoriali per la sicurezza designati in base al punto 6 b, concorrono le sole aziende interessate.
Successivamente al 31 marzo 1997, le parti stipulanti si incontreranno a livello nazionale per verificare lo stato di attuazione degli OPR.
Per le regioni nelle quali eventualmente non fossero stati costituiti gli OPR, le parti stipulanti il presente accordo si incontreranno a livello nazionale per esaminare le cause che non ne hanno consentito la costituzione, al fine di rimuoverle e conseguentemente di concordare congiuntamente la misura del contributo.
Per i settori del Turismo e del Terziario, le Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti i CCNL del Turismo e del Terziario potranno accordarsi per l’utilizzo dei fondi derivanti dai contributi già definiti per gli Enti Bilaterali.

16. Dichiarazione congiunta.
Sono fatti salvi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente eletti antecedentemente alla stipula del presente accordo in conformità a quanto dallo stesso previsto.

16. bis Disposizione finale.
Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 1999 e, se non disdetto almeno 6 mesi prima dalla sua scadenza da una delle parti firmatarie, si intenderà rinnovato di anno in anno.