Tipologia: Accordo
Data firma: 12 aprile 1996
Parti: FS e OO.SS.
Settori: Trasporti, FS
Fonte: CISL
Sommario:
Accordo FS per l’applicazione del D.Lgs. 626 12 Aprile 1996
Le parti, in applicazione del decreto legislativo 19-9-1994, n. 626 di attuazione delle direttive comunitarie riguardanti "il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e visto l’accordo interconfederale 22 giugno 1995 che ha definito le modalità di nomina, i diritti e le attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza nonché i compiti e le attività degli organismi paritetici, danno attuazione a quanto disciplinato al punto 4.4 del CCNL 18-11-1994 e concordano quanto segue nel comune convincimento che la logica che fonda i rapporti fra le parti in questa materia intende superare posizioni di conflittualità e ispirarsi a criteri di partecipazione.
Per unità produttive, ai fini dell’applicazione del DLgs 626/94, si intendono le strutture di cui all’allegato 1.
Il numero dei rappresentanti per la sicurezza, che risulta anch’esso stabilito, per ciascuna unità produttiva, dal medesimo allegato 1, è calcolato tenendo conto del numero dei dipendenti con l’esclusione di quelli assunti con contratto a tempo determinato e con contratti di formazione lavoro, in forza alla data del 1 dicembre 1995.
1. Procedure per l’elezione o la designazione dei rappresentanti per la sicurezza
Considerata la compresenza di RSU e RSA, queste ultime costituite secondo le norme dell’art. 19 della legge 20-5-70 n. 300, in tutte le unità produttive l’individuazione dei rappresentanti per la sicurezza avviene per il tramite di un’elezione con liste separate a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto su iniziativa sindacale, che si svolgeranno entro il 1-6-1996.
Le liste dei candidati saranno predisposte congiuntamente e/o separatamente dalle singole OO.SS. d’intesa con la/e rispettiva/e rappresentanza/e sindacale.
L’elettorato passivo è riservato ai componenti delle RSU ed ai dirigenti delle RSA, salvo quanto successivamente previsto.
Risultano eletti coloro che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, nell’ambito di ciascuna lista alla quale verrà attribuito un numero di seggi proporzionale al numero dei voti validamente attribuiti.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza eletti deve essere redatto dalla Commissione elettorale all’uopo istituita a cura delle OO.SS. e comunicato ai Presidi territoriali holding.
Tale verbale deve essere trasmesso a cura delle Fs all’Organismo paritetico provinciale costituito ai sensi del punto 2.2. parte II dell’accordo interconfederale del 22-6-95.
Nel caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra il primo dei non eletti della lista nella quale è stato eletto. In mancanza esercita le funzioni fino a nuove elezioni e comunque non oltre i 60 giorni.
2. Disposizioni transitorie
In fase di prima applicazione e fino a quando non si procederà al rinnovo delle RSU le parti concordano che: in via transitoria potranno essere eletti rappresentanti della sicurezza anche dipendenti che non fanno già parte delle rappresentanze sindacali in un numero massimo complessivo non superiore al numero delle unità produttive indicate nell’allegato n. l.
L’incarico dei rappresentanti per la sicurezza in fase di prima applicazione scade all’atto del rinnovo delle RSU.
3. Agibilità per i rappresentanti della sicurezza
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del Dlgs 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore, ma saranno concessi permessi, autorizzati dal capo dell’unità di appartenenza, per il tempo necessario senza perdita di retribuzione.
I permessi, per gli adempimenti che non rientrano nei predetti punti b), c), d), g), I) e l) dell’art. 19, saranno autorizzati dal dirigente preposto all’unità di appartenenza del rappresentante per la sicurezza, su richiesta scritta del rappresentante stesso che dovrà essere presentata di norma almeno 48 ore prima per il tramite del capo impianto.
In entrambi i casi permane l’obbligo per il rappresentante per la sicurezza di avvertire, preventivamente, il proprio capo impianto.
In occasione di eventuali spostamenti connessi con l’espletamento delle attività previste dall’art. 19 il rappresentante per la sicurezza è ammesso a fruire delle mense e/o dei Ferrotel, per questi ultimi, compatibilmente con le disponibilità aziendali, previa autorizzazione del dirigente responsabile dell’unità di appartenenza del rappresentante per la sicurezza.
4. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza (RLS), la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del DLgs 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni
Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di acceso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, delle previsioni di legge e dei regolamenti interni di esercizio e di sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al responsabile per l’unità produttiva indicato dalla società le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.
Modalità di consultazione
Laddove il DLgs 626/94 preveda a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività.
Il responsabile dell’unità produttiva consulta pertanto il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, disponendo del tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
Informazione e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma I dell’art. 19.
Lo stesso RLS ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2, custodito presso l’azienda o l’unità produttiva ai sensi dell’art. 4, comma 3.
Il responsabile dell’unità produttiva fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti all’organizzazione e agli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l’unità produttiva e gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza sul lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
5. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’art. 19, comma I, lett. g) del DLgs 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico della Fs Spa, si svolgerà durante l’orario di lavoro.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma complessivo di 32 ore che si articolerà in un modulo di formazione generale e in un modulo di formazione specifica.
Essa deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori la società provvederà all’integrazione della formazione.
I programmi formativi saranno discussi in sede di osservatorio nazionale e definiti dalla società, avendo riguardo, per quanto compatibili, alle proposte formulate dagli osservatori territoriali paritetici.
6. Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 11 del DLgs 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma I sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il RLS può chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale.
Con quanto concordato ai punti precedenti, le parti si danno atto di aver adempiuto, a tutti gli effetti, a quanto previsto dall’art. 18 del DLgs 626/94.
7. Informazione e formazione
I responsabili dell’unità produttiva provvederanno affinché al personale dipendente sia fornita l’informazione prevista dall’art. 21 del DLgs 626/94, secondo le più adeguate modalità organizzative.
La formazione di tutto il personale interessato sarà effettuata con le modalità previste dall’art. 22, DLgs 626/94.
8. Osservatorio paritetico nazionale e territoriale
Entro 120 giorni dalla data del presente accordo verrà insediato l’Osservatorio nazionale per l’igiene ambientale e la sicurezza del lavoro composto:
• pariteticamente da 4 (quattro) rappresentanti per ciascuna delle due parti, intendendo per tali la Fs Spa da un lato e le OO.SS. Filt Fit Uilt e Fisafs dall’altra;
• pariteticamente integrato da 2 (due) ulteriori rappresentanti per ciascuna delle parti, intendendo per tali la Fs Spa da un lato e il Comu e il Sma dall’altra, nell’ambito delle loro rispettive competenze, in occasione della trattazione di problematiche inerenti agli ambienti di lavoro del settore macchina.
L’osservatorio avrà compiti di monitoraggio e ricognizione delle problematiche emergenti in materia, svolgendo la propria attività in sintonia con le linee guida elaborate dall’organismo paritetico nazionale costituito ai sensi dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995.
Fermo restando che, ai sensi dell’art. 4 del DLgs 626/94, rientra fra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione, vengono istituiti organismi paritetici a livello territoriale (ex compartimento) con la medesima composizione dell’Osservatorio nazionale come sopra specificato, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali organismi sono inoltre la prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dal CCNL e dalle norme vigenti. In caso di mancato raggiungimento di una soluzione concordata, le parti si rivolgeranno all’Organismo paritetico provinciale territorialmente competente, previsto dall’accordo interconfederale 22-6-95.