Categoria: Normativa regionale
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Regione Lombardia
D.g.r. 30 novembre 2015, n. X/4432
Contenuti e durata dei corsi di formazione specifica del direttore responsabile nelle attività estrattive di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 «Norme di polizia delle miniere e delle cave»
B.U.R. 3 dicembre 2015, n. 49

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
• il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, «Norme di polizia delle miniere e delle cave»;
• il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione delle direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• l’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 che sostituisce l’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;
• il comma 3 dell’articolo 27, come sopra sostituito, del DPR 128/59 il quale stabilisce che «nelle attività di cui al comma 2, con esclusione di quelle condotte mediante perforazione, può anche essere nominato direttore responsabile
chi disponga di diploma in discipline tecniche industriali, purché in possesso di formazione specifica nel settore di cui è responsabile, acquisita a seguito della frequenza e superamento di corsi»;
• la legge regionale 8 agosto 1998 n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava»;
• la legge regionale 5 febbraio 2010 n. 7 «Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010»;
Considerato che l’articolo 29 comma 3 della citata legge regionale 5 febbraio 2010 n. 7 «Disposizioni generali nel settore estrattivo» stabilisce che la Giunta regionale definisce i contenuti e la durata dei corsi di cui all’articolo 27, comma 3 del d.p.r. 128/59;
Valutato in relazione all’importanza della formazione specifica del direttore responsabile di un’attività estrattiva, sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, di dover definire anche le modalità operative dei corsi al fine di garantire ai frequentatori una qualità elevata ed omogenea;
Considerato altresì l’esigenza di fornire anche criteri di riferimento per l’istituzione dei corsi di formazione specifica;
Ritenuto per quanto sopra di determinare i contenuti e la durata dei corsi di formazione specifica del direttore responsabile di un’attività estrattiva sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui all’articolo 27, comma 3 del d.p.r. 128/59, così come riportato nell’allegato A) al presente atto;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i contenuti e la durata dei corsi di formazione specifica del direttore responsabile di un’attività estrattiva sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui all’articolo 27, comma 3 del d.p.r. 128/59, così come riportato nell’allegato A) al presente atto e parte integrante;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A

CONTENUTI E DURATA DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI DI DIRETTORE RESPONSABILE NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 27, COMMA 3, DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 APRILE 1959, N. 128 “NORME DI POLIZIA DELLE MINIERE E DELLE CAVE”.

1. PREMESSA
L’art. 20 del d.lgs. 624/96, dispone tra l’altro che può essere nominato Direttore responsabile nelle attività estrattive e per luoghi di lavoro che impiegano meno di 15 addetti, chi sia in possesso di diploma in discipline tecniche industriali, purché in possesso di adeguata formazione acquisita a seguito di frequenza e superamento di apposito corso di formazione.
I contenuti e la durata del corso di formazione dovevano essere stabiliti con un decreto del Ministro dell’industria e del Ministro del lavoro, che non è stato emanato.
La legge regionale n. 7 del 5 febbraio 2010 ha disposto che sia la Giunta regionale a definire i contenuti e la durata dei corsi di cui all’articolo 27, comma 3, del d.p.r. n. 128/59.
Al fine di attuare, quanto disposto dalla sopra citata legge regionale n. 7/2010, si definiscono i contenuti e la durata dei corsi di formazione specifici rivolti a chi disponga di diploma in discipline tecniche industriali e intende assumere l’incarico della direzione dei lavori nelle attività estrattive di cui al comma 3 dell’art. 27 del d.p.r. 128/59.

2. DEFINIZIONI
Agli effetti delle presenti disposizioni, si intendono per:
a. “Corso di formazione”: corso per la formazione di direttore responsabile nelle attività estrattive ai sensi del comma 3 dell’articolo 27 del d.p.r. 128/59, così come sostituito dal comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. 624/96;
b. “Ente patrocinatore”: Ente che favorisce l’istituzione dei corsi di formazione, garantendo la loro conformità alle presenti disposizioni e la validità degli esami a fine corso;
c. “Organismo esecutore”: ente che programma, organizza ed effettua il corso di formazione, nonché il coordinamento dell’attività didattica per conto dell’Ente patrocinatore.

3. ENTE PATROCINATORE
La Regione Lombardia è l’ente patrocinatore del corso di formazione specifica di Direttore responsabile nelle attività estrattive:
a. approva un progetto di massima di corso di formazione specifica redatto in conformità a quanto disposto al punto 9, su proposta dell’Organismo esecutore di cui riconosce l’idoneità ai sensi del medesimo punto 9. Per tale approvazione tiene conto della competenza e della struttura organizzativa dell’Organiamo esecutore, dell’esito di eventuali precedenti corsi, nonché dei contenuti proposti e della professionalità ed esperienza dei docenti;
b. stipula con l’Organismo esecutore una convenzione per l’esecuzione del corso. Tale convenzione deve riportare in allegato il progetto di massima approvato e deve prevedere i compensi determinati per il Direttore del corso, nonché per la Commissione d’esame di cui al punto 7, e le relative modalità di pagamento;
c. nomina il Direttore del corso e la Commissione d’esame;
d. durante lo svolgimento del corso sorveglia, attraverso il Direttore del Corso, la conformità dello stesso al progetto approvato ed agli eventuali criteri ed obiettivi particolari stabiliti nella convenzione di cui alla lettera b);
e. può ritirare, su richiesta motivata del Direttore del corso, l’approvazione di cui alla lettera a).

4. ORGANISMO ESECUTORE
Sono Organismi esecutori di un corso di formazione:
a. la Regione Lombardia;
b. istituti universitari o scolastici pubblici o privati legalmente riconosciuti;
c. ordini e collegi professionali;
d. associazioni di categoria di imprenditori, di lavoratori, di tecnici del settore;
e. organismi paritetici di categoria di cui all’art. 51 del d.lgs. 81/2008.
L’Organismo esecutore:
a. sottopone all’approvazione della Regione il progetto di massima del corso di formazione, che in conformità a quanto previsto al punto 9, individua:
• i destinatari del corso (neo-diplomati, diplomati con esperienza lavorativa, ecc..)
• numero di partecipanti ammessi entro il massimo di 30 per unità didattica;
• obiettivi didattici generali e specifici per ogni modulo;
• contenuti didattici articolati in moduli con l’indicazione della relativa durata;
• i docenti per i vari moduli didattici;
• le tecniche didattiche;
• le attività estrattive presso le quali i partecipanti al corso siano ammessi ad effettuare il tirocinio di cui al punto 9;
• gli strumenti di verifica intermedi e finali;
• le date di svolgimento e le sedi del corso;
• le modalità di finanziamento dell’iniziativa e gli eventuali oneri a carico dei partecipanti;
b. a seguito dell’approvazione del progetto di massima, stipula con la regione una convenzione per l’esecuzione del corso di formazione, impegnandosi ad adempiere a tutti gli obblighi da essa derivanti;
c. in vista dello svolgimento del corso di formazione, cura la diffusione delle informazioni relative allo stesso, soprattutto nel settore delle piccole e medie imprese, anche attraverso le relative associazioni di categoria;
d. redige, in collaborazione con il Direttore del corso, il programma dettagliato del corso di formazione. In detto programma devono essere specificati sedi, tempi di svolgimento e, per ogni materia, contenuti, materiale didattico, docenti ed orari, anche sulla base di criteri ed obiettivi particolari eventualmente fissati nella convenzione di cui alla lettera b);
e. provvede all’iscrizione dei partecipanti al corso di formazione, dietro presentazione delle certificazioni dei titoli di studio;
f. cura l’esecuzione del corso di formazione, mettendo a disposizione dei partecipanti le strutture didattiche necessarie allo svolgimento dello stesso e degli esami di fine corso;
g. sottopone all’approvazione del direttore del corso ogni eventuale modifica da apportare al programma di dettaglio;
h. compila gli attestati di frequenza al corso ai fini dell’ammissione dei partecipanti agli esami di fine corso;
i. organizza gli esami di fine corso, conformemente a quanto previsto dalle presenti disposizioni;
j. compila gli attestati di superamento degli esami di fine corso.
Negli attestati di superamento degli esami di fine corso, devono essere indicati l’Ente patrocinatore, l’Organismo esecutore e deve essere riportata la dizione: “Il presente attestato consente la nomina di direttore responsabile nelle attività estrattive ai sensi dell’articolo 27, comma 3 del DPR n. 128 del 1959, come sostituito dall’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624.”

5. DIRETTORE DEL CORSO
Il Direttore del corso deve essere laureato o diplomato in discipline tecniche, con esperienza almeno decennale in materia di prevenzione, sicurezza e igiene nelle attività estrattive.
Il Direttore del corso:
a. collabora con l’Organismo esecutore per la redazione del programma di dettaglio;
b. garantisce la conformità del corso al progetto di massima approvato al fine del raggiungimento degli obiettivi generali e specifici previsti dalla Convenzione;
c. durante l’esecuzione del corso comunica all’ente patrocinatore ogni difformità verificatasi rispetto al progetto di massima approvato e agli eventuali criteri ed obiettivi particolari stabiliti nella convenzione stipulata fra l’ente patrocinatore e l’Organismo esecutore, fornendo una valutazione sulla loro ammissibilità;
d. verifica i titoli di accesso dei candidati e gli attestati di frequenza al corso di formazione compilati dall’organismo esecutore;
e. ammette agli esami di fine corso gli iscritti al corso di formazione che, in base agli attestati di frequenza hanno frequentato un numero di ore almeno pari al minimo previsto all’allegato per ciascun modulo didattico;
f. invia entro 10 giorni dal termine degli esami di fine corso all’ente patrocinatore copia dei verbali degli esami di fine corso l’elenco dei candidati promossi nonché una relazione contenente informazioni sul corso svolto le proprie valutazioni in merito sia ai risultati ottenuti sia alla conformità del programma svolto alla Convenzione.

6. FINALITÀ E CONTENUTI DEL CORSO
Obiettivo del corso di formazione specifica è di fornire ai partecipanti conoscenze generali e specifiche per il settore estrattivo, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di Direttore responsabile di attività estrattive. In particolare il corso deve fornire conoscenze riguardo a:
− l’esercizio di ogni tipo di attività estrattiva, con l’esclusione di quelle condotte mediante perforazione di cui all’art. 64 del d.lgs. 624/96;
− i rischi connessi all’attività estrattiva per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi interessati sul luogo di lavoro;
− le misure di prevenzione e di protezione da adottare nei confronti dei rischi di cui sopra, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
Le materie da prevedere necessariamente in ogni corso di formazione ed i tempi di insegnamento per ogni modulo didattico sono di seguito dettagliati. L’Organismo esecutore, in collaborazione con il Direttore del corso, ripartisce, nel programma di dettaglio, il tempo di insegnamento delle diverse materie nell’ambito del tempo fissato per ciascun modulo.

7. COMMISSIONE D’ESAME
La Commissione d’esame ha il compito di verificare il livello di conoscenza raggiunto dai partecipanti ammessi agli esami di fine corso.
La Commissione d’esame deve essere composta:
a. da un dirigente della Regione, con l’incarico di Presidente;
b. da un funzionario tecnico di un’Autorità di vigilanza, con competenza nel settore estrattivo;
c. dal Direttore del corso;
d. da un Direttore responsabile di un’attività estrattiva di miniera o cava, in servizio e con esperienza almeno decennale;
e. da un docente del corso di formazione cui si riferisce l’esame, designato dall’Organismo esecutore.
Partecipa alla Commissione, con funzione di segretario, un funzionario con qualifica tecnico-amministrativa, della Regione.

8. ESAMI DI FINE CORSO
Gli esami di fine corso hanno l’obiettivo di valutare la preparazione teorica-operativa raggiunta dai partecipanti al corso di formazione.
Gli esami di fine corso sono relativi a tutte le materie di cui al punto 9 e consistono in due prove scritte su temi di cui ai moduli 1°, 2° e 3° ed in un esame orale sugli stessi temi e sul tirocinio di cui al modulo 4°; in particolare sarà discussa la tesina predisposta dal candidato.
Il calendario e le modalità di esecuzione degli esami sono fissate dalla Commissione d’esame. La Commissione inserisce in un verbale d’esame la scheda di valutazione per ogni candidato.
Gli attestati di superamento dell’esame sono sottoscritti dal Presidente della Commissione e dal Direttore del corso; gli attestati sono rilasciati a conclusione dell’espletamento delle procedure di cui al punto 5, lettera f).

9. CONTENUTO DEI CORSI DI FORMAZIONE
1° modulo didattico - Le leggi di settore - Durata minima 30 ore
• legislazione comunitaria, nazionale e regionale del settore estrattivo;
• legislazione ambientale, comunitaria, nazionale e regionale;
• leggi specifiche in materia di prevenzione, di sicurezza e di igiene del lavoro;
• polizia giudiziaria e polizia amministrativa;
• adempimenti di legge per il datore di lavoro, per i direttori responsabili dei luoghi di lavoro e per i preposti del settore estrattivo.

2° modulo didattico - Esercizio delle attività estrattive - Durata minima 80 ore
• nozioni di, geologia, giacimentologia e petrografia;
• nozioni di topografia e telerilevamento;
• attività di ricerca;
• metodi e tecnologie di coltivazione di cave e di miniere;
• abbattimento con macchine e con esplosivo;
• stabilità degli scavi a cielo aperto ed in sotterraneo;
• nozioni di tecnica delle perforazioni;
• mezzi di carico e di trasporto;
• trattamento del minerale e relativi impianti;
• vibrazioni, rumore, polvere, acqua reflue e sostanze inquinanti;
• discariche;
• organizzazione dei cantieri;
• metodologie per la protezione e la ricomposizione ambientale;
• procedure amministrative per l’esercizio di cave e miniere.
Nell’ambito del presente modulo devono essere effettuate almeno due visite presso attività estrattive di diversa tipologia ed una situazione sul progetto di coltivazione dell’attività estrattiva. La durata delle visite e dell’esercitazione non è computata nella durata del modulo; l’esercitazione deve avere durata non inferiore a 20 ore.

3° modulo didattico - Adempimenti in materia di igiene e sicurezza - Durata minima 80 ore
• interventi di mitigazione dell’impatto ambientale e monitoraggio ambientale;
• elementi di valutazione d’impatto ambientale;
• aree a maggior rischio nei cantieri estrattivi;
• antinfortunistica, aspetti di igiene e medicina del lavoro;
• misure di protezione collettiva e misure di protezione individuale;
• esercitazioni di sicurezza;
• salvataggio e primo soccorso;
• controlli degli impianti e verifiche periodiche;
• valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoro - DSS.
Nell’ambito del presente modulo devono essere effettuate almeno due esercitazioni, una sul progetto di riassetto ambientale ed una sulla redazione, valutazione critica e attuazione di un DSS. La durata delle esercitazioni non è computata nella durata del modulo; ciascuna esercitazione deve avere durata non inferiore a 20 ore.

4° modulo didattico - Tirocinio pratico - Durata minima 40 ore
Ogni partecipante al corso di formazione deve assistere alle attività svolte in un luogo di lavoro estrattivo scelto dal Direttore del corso in collaborazione con l’Organismo esecutore.
L’attività prescelta deve disporre di impianti di trattamento (es. di frantumazione, di vagliatura, di lavaggio, di flottazione, etc.), utilizzare metodi di coltivazione complessi ed impiegare esplosivo per l’abbattimento della roccia.
Al termine del tirocinio ogni partecipante deve redigere una relazione sul tirocinio effettuato, con commenti e riscontri sulle materie oggetto del corso, contenente il DSS proposto dal candidato per l’attività oggetto del tirocinio.