COSTITUZIONE DEL REGNO DI SPAGNA
(27 dicembre 1978)

PREAMBOLO

La Nazione spagnola, desiderando instaurare la giustizia, la libertà e la sicurezza e promuovere il bene di coloro che ne fanno parte, nell'esercizio della sua sovranità, proclama la sua volontà, di:
garantire la convivenza democratica sulla base della Costituzione e delle leggi, secondo un ordine economico e sociale giusto;
consolidare uno Stato di diritto che assicuri il dominio della legge come espressione della volontà popolare;
proteggere tutti gli spagnoli e i popoli della Spagna nell'esercizio dei diritti umani, nonché le loro culture, tradizioni, lingue e istituzioni;
promuovere il progresso della cultura e dell'economia per assicurare a tutti una decorosa qualità della vita;
collaborare per il rafforzamento delle relazioni pacifiche e di una fruttuosa cooperazione fra tutti i popoli della terra.
Di conseguenza, le Cortes approvano e il popolo spagnolo ratifica la seguente Costituzione.

TITOLO PRELIMINARE

Art. 1.

1) La Spagna è uno Stato sociale e di diritto che propugna come valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l'uguaglianza e il pluralismo politico.
* 2) La sovranità nazionale risiede nel popolo spagnolo, dal quale emanano i poteri dello Stato.
* 3) La forma politica dello Stato spagnolo è la monarchia parlamentare.

Art. 2.

La Costituzione si fonda sull'unità indissolubile della Nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli, riconosce e garantisce il diritto all'autonomia delle nazionalità e delle regioni che la compongono, nonché la solidarietà fra tutte queste.

Art. 3.

1) Il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato spagnolo. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla.
2) Le altre lingue spagnole saranno considerate anch'esse ufficiali nelle relative Comunità autonome, in conformità ai loro statuti.
* 3) La ricchezza delle diverse espressioni linguistiche della Spagna è un patrimonio
culturale che sarà oggetto di speciale rispetto e protezione.

Art. 4.

1) La bandiera spagnola è formata da tre strisce orizzontali: rosse la superiore e l'inferiore e gialla la mediana; quest'ultima è larga il doppio delle altre due.
2) Le Comunità autonome potranno avere in forza dei loro statuti bandiere e insegne proprie. Tali bandiere e insegne saranno esposte accanto alla bandiera spagnola negli edifici pubblici e negli atti ufficiali delle suddette Comunità

Art. 5.

La capitale dello Stato è la città di Madrid.

Art. 6.

I partiti politici esprimono il pluralismo politico, concorrono alla formazione e alla manifestazione della volontà popolare e sono strumento fondamentale di partecipazione politica. La loro creazione e l'esercizio della loro attività sono liberi sulla base del rispetto della Costituzione e della legge. La loro struttura interna e il loro funzionamento dovranno essere democratici.

Art. 7.

I sindacati dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali contribuiscono alla difesa e alla promozione degli interessi economici e sociali che sono loro propri. La loro creazione e l'esercizio della loro attività sono liberi sulla base del rispetto della Costituzione e della legge. La struttura interna e il funzionamento dovranno essere democratici.

Art. 8.

1) Le forze armate, costituite dall'esercito di terra, la marina e l'aeronautica, hanno il compito di garantire la sovranità e l'indipendenza della Spagna, difenderne l'integrità, territoriale e l'assetto costituzionale.
2) Una legge organica regolerà le basi dell'organizzazione militare, secondo i principi della presente Costituzione.

Art. 9.

1) I cittadini e i poteri pubblici sono soggetti alla Costituzione e al resto
dell'ordinamento giuridico.
2) Spetta ai poteri pubblici creare le condizioni affinché la libertà e l'uguaglianza dell'individuo e dei gruppi di cui esso fa parte siano reali ed effettive, nonché eliminare gli ostacoli che impediscano o rendano difficile il loro pieno godimento e agevolare la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale.
3) La Costituzione garantisce il principio di legalità, la gerarchia normativa, la pubblicità delle norme, la non-retroattività di quelle contenenti sanzioni o restrittive dei diritti individuali, la sicurezza giuridica, la responsabilità e il controllo su eventuali arbitrii dei poteri pubblici.

TITOLO I. DIRITTI E DOVERI FONDAMENTALI

Art. 10.

1) La dignità della persona, i diritti inviolabili ad essa inerenti, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono il fondamento dell'ordine politico e della pace sociale.
2) Le norme relative ai diritti fondamentali e alle libertà che la Costituzione riconosce si dovranno interpretare secondo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e i trattati ed accordi internazionali che in materia abbia ratificato la Spagna.

Capitolo I. Spagnoli e stranieri

Art. 11.

1) La nazionalità spagnola si acquista, si conserva e si perde secondo quanto stabilito dalla legge.
* 2) Nessuno che sia spagnolo d'origine potrà essere privato della sua nazionalità.
* 3) Lo Stato potrà stipulare accordi che prevedano la doppia nazionalità con i Paesi iberoamericani o con quelli che abbiano avuto o abbiano speciali legami con la Spagna. In questi stessi Paesi, anche quando essi non riconoscono ai propri cittadini un diritto reciproco, gli spagnoli potranno ottenere la naturalizzazione senza perdere la loro nazionalità d'origine.

Art. 12.

Gli spagnoli raggiungono la maggiore età a 18 anni.

Art. 13.

1) Gli stranieri godranno in Spagna delle libertà pubbliche garantite dal presente titolo, nei termini stabiliti dai trattati e dalla legge.
2) Solo gli spagnoli potranno godere dei diritti di cui all'art. 23, salvo quanto, su basi di reciprocità, possa essere disposto da un trattato o dalla legge riguardo al diritto di suffragio attivo nelle elezioni municipali.
3) L'estradizione potrà venir concessa solo in forza di un trattato o della legge, ove esista reciprocità. Sono esclusi dall'estradizione i delitti di natura politica, fra i quali non rientrano
gli atti terroristici. La legge disporrà i termini secondo cui i cittadini di altri Paesi e gli apolidi potranno godere del diritto di asilo in Spagna.

* Capitolo II. Diritti e libertà

Art. 14.

Gli spagnoli sono uguali davanti alla legge, senza alcuna discriminazione per motivi di nascita, razza, sesso, religione, opinione o qualunque altra condizione o circostanza personale o sociale.

Sezione. I. Diritti fondamentali e libertà pubbliche

Art. 15.

Tutti hanno diritto alla vita e all'integrità fisica e morale, e in nessun caso possono essere sottoposti a torture e a pene o trattamenti disumani o degradanti. La pena di morte è abolita, salvo quanto possano disporre le leggi penali militari in tempo di guerra.

Art. 16.

1) Agli individui e alle comunità è garantita la libertà ideologica, religiosa e di culto senza altre limitazioni nel suo esercizio che quelle necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico tutelato dalla legge.
2) Nessuno potrà essere costretto a dichiarare l'ideologia, la religione o le opinioni che professa.
3) Nessuna confessione avrà carattere di religione di Stato. I poteri pubblici terranno conto delle credenze religiose diffuse nella società, spagnola e manterranno i conseguenti
rapporti di cooperazione con la Chiesa cattolica e le altre confessioni.

Art. 17.

1) Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere
privato della sua libertà, salvo quanto disposto da questo articolo e nei casi e forme previsti dalla legge.
2) La detenzione preventiva non potrà durare più del tempo strettamente necessario per
gli accertamenti intesi a chiarire i fatti e, in ogni caso, entro il termine massimo di 72 ore la persona arrestata dovrà essere messa in libertà o a disposizione dell'autorità giudiziaria.
* 3) Ogni persona detenuta dev'essere informata immediatamente e in modo comprensibile
dei suoi diritti e dei motivi della detenzione, e non può essere costretta a fare dichiarazioni. Nel corso delle indagini poliziesche e giudiziarie al detenuto viene garantita l'assistenza di un avvocato, nei termini di legge.
* 4) La legge disporrà una procedura di "habeas corpus" affinché qualunque persona detenuta illegalmente sia messa immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria. La legge stabilirà, inoltre, la durata massima della carcerazione provvisoria.

Art. 18.

1) Si garantisce il diritto alla tutela dell'onore, dell'intimità personale e familiare e della propria immagine.
2) Il domicilio è inviolabile. Entrarvi o perquisirlo sarà possibile solo con il consenso del
titolare o per decisione dell'autorità giudiziaria, salvo in caso di flagrante reato.
3) Si garantisce la segretezza delle comunicazioni e, in particolare, di quelle postali, telegrafiche e telefoniche, salvo disposizione contraria dell'autorità giudiziaria.
4) La legge limiterà l'uso dell'informatica per tutelare l'onore, l'intimità, personale e familiare dei cittadini e il pieno esercizio dei loro diritti.

Art. 19.

Gli spagnoli hanno diritto a scegliere liberamente la propria residenza e a circolare sul territorio nazionale. Hanno, inoltre, diritto ad entrare e ad uscire liberamente dalla Spagna nei termini stabiliti dalla legge. Tale diritto non potrà essere limitato per motivi politici o ideologici.

Art. 20.

1) Sono riconosciuti e tutelati i diritti:
A) a esprimere e diffondere liberamente pensieri, idee e opinioni con la parola, per iscritto o con qualunque altro mezzo;
B) alla produzione e creazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica;
C) alla libertà d'insegnamento;
D) a trasmettere o ricevere liberamente informazioni veritiere con qualunque mezzo di diffusione. La legge regolerà il diritto alla clausola di coscienza e al segreto professionale nell'esercizio di queste libertà
2) L'esercizio di questi diritti non può essere limitato da alcuna forma di censura preventiva.
3) La legge regolerà l'organizzazione e il controllo parlamentare dei mezzi di comunicazione sociale dipendenti dallo Stato o da qualunque ente pubblico e garantirà l'accesso ai suddetti mezzi da parte dei gruppi sociali e politici più rappresentativi, rispettando il pluralismo della società e la varietà delle lingue parlate in Spagna.
4) Queste libertà trovano un limite nel rispetto dei diritti riconosciuti in questo titolo, nelle disposizioni delle leggi che ne sviluppano il contenuto e, soprattutto, nel diritto alla tutela dell'onore, dell'intimità, della propria immagine e alla protezione della gioventù e dell'infanzia.
5) Il sequestro di pubblicazioni, di registrazioni sonore e di altri mezzi d'informazione può essere disposto solo per decisione dell'autorità giudiziaria.

Art. 21.

1) Si riconosce il diritto di riunione pacifica e senza armi. L'esercizio di questo diritto non ha bisogno di autorizzazione preventiva.
2) Nel caso di riunioni in luoghi di transito pubblico e di manifestazioni, si dovrà darne preventivamente comunicazione alle autorità, che potranno proibirle solo quando esistano
fondati motivi per temere un turbamento dell'ordine pubblico, con conseguente pericolo per le persone e le cose.

Art. 22.

1) Si riconosce il diritto di associazione.
2) Le associazioni che perseguano fini o utilizzino mezzi tali da configurare un reato sono illegali.
3) Le associazioni costituite ai sensi di questo articolo dovranno essere iscritte in un
registro a soli effetti di pubblicità.
4) Le associazioni potranno essere disciolte o sospese dalla loro attività solo in forza di una disposizione giudiziaria motivata.
5) Sono proibite le associazioni segrete e quelle di carattere paramilitare.

Art. 23.

1) I cittadini hanno diritto a partecipare agli affari pubblici, direttamente o tramite rappresentanti liberamente eletti in elezioni periodiche a suffragio universale.
2) Essi hanno inoltre diritto ad accedere su basi di uguaglianza alle funzioni e alle cariche pubbliche, qualora possiedano i requisiti previsti dalla legge.

Art. 24.

1) Tutte le persone hanno diritto ad ottenere la tutela effettiva dei giudici e dei
tribunali nell'esercizio dei loro diritti e interessi legittimi, in nessun caso potendo restare senza difesa.
2) Allo stesso modo, tutti hanno diritto al giudice ordinario previsto dalla legge, alla difesa e all'assistenza da parte di un legale, ad essere informati delle accuse formulate a loro carico, ad un processo pubblico senza dilazioni indebite e con tutte le garanzie, a utilizzare
i mezzi di prova pertinenti per la propria difesa, a non fare dichiarazioni che possano danneggiarli, a non confessarsi colpevoli e alla presunzione d'innocenza.
La legge regolerà i casi in cui, per ragioni di parentela o di segreto professionale, non si potrà essere obbligati a fare dichiarazioni su fatti presumibilmente delittuosi.

Art. 25.

1) Nessuno può essere condannato o punito per azioni od omissioni che al tempo in cui sono state compiute non costituivano reato o infrazione amministrativa secondo la legislazione vigente.
2) Le pene che privano della libertà e le misure di sicurezza saranno orientate verso la rieducazione e il reinserimento sociale del reo e non potranno consistere in lavori forzati. Il condannato a una pena detentiva mentre sconta la medesima dovrà godere dei diritti fondamentali previsti in questo capitolo, ad eccezione di quelli che risultino espressamente limitati dal contenuto della sentenza di condanna, dalle finalità della pena e dalle norme carcerarie. Il condannato, in ogni caso, avrà il diritto ad un lavoro retribuito e ai relativi benefici di previdenza sociale, nonché all'accesso alla cultura e allo sviluppo integrale della sua personalità.
3) L'amministrazione civile non potrà comminare sanzioni che direttamente o meno comportino la privazione della libertà.

Art. 26.

Nell'ambito dell'amministrazione civile e delle organizzazioni professionali non possono esistere giurì d'onore.

Art. 27.

1) Tutti hanno diritto all'istruzione. Si riconosce la libertà d'insegnamento.
* 2) L'istruzione avrà per oggetto il pieno sviluppo della personalità umana nel rispetto dei principi democratici di convivenza, nonché dei diritti e delle libertà fondamentali.
* 3) I pubblici poteri garantiscono ai genitori il diritto di far avere ai figli una formazione religiosa e morale conforme alle loro convinzioni.
* 4) L'istruzione primaria è obbligatoria e gratuita.
* 5) I poteri pubblici garantiscono a tutti il diritto all'istruzione, mediante una programmazione generale dell'insegnamento, con la partecipazione effettiva di tutti i settori interessati e la creazione di centri d'insegnamento.
* 6) Si riconosce alle persone fisiche e giuridiche la libertà di creare centri d'insegnamento, nel rispetto dei principi costituzionali.
* 7) Gli insegnanti, i genitori e, nel caso, gli alunni parteciperanno al controllo e alla gestione di tutti i centri finanziati dall'Amministrazione con fondi pubblici, nei termini stabiliti dalla legge.
* 8) I poteri pubblici ispezioneranno e omologheranno il sistema didattico per garantire l'osservanza delle leggi.
* 9) I poteri pubblici aiuteranno i centri d'insegnamento in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.
* 10) Si riconosce l'autonomia delle Università nei termini previsti dalla legge.

Art. 28.

1) Tutti hanno diritto ad associarsi liberamente in sindacati. La legge potrà limitare o escludere l'esercizio di tale diritto da parte delle forze armate, delle istituzioni militari o degli altri organi soggetti alla disciplina militare e regolerà è peculiarità del suo esercizio da parte dei pubblici funzionari. La libertà sindacale comprende il diritto a costituire sindacati e a iscriversi ai medesimi, nonché il diritto dei sindacati a formare confederazioni e a fondare organizzazioni sindacali internazionali o ad aderire a queste ultime. Nessuno potrà essere costretto ad iscriversi a un sindacato.
2) Ai lavoratori è riconosciuto il diritto di sciopero in difesa dei loro interessi. La legge che regolerà l'esercizio di tale diritto stabilirà le garanzie atte ad assicurare la prestazione di quei servizi che sono essenziali per la comunità.

Art. 29.

1) Tutti gli spagnoli avranno i1 diritto di presentare petizioni, individuali o collettive, per iscritto, nella forma e agli effetti previsti dalla legge.
2) I membri delle forze armate, delle istituzioni militari o degli organi soggetti alla disciplina militare potranno esercitare questo diritto solo individualmente e secondo quanto stabilito
dalla legislazione che li riguarda specificamente.

* Sezione II. Diritti e doveri dei cittadini

Art. 30.

1) Gli spagnoli hanno il diritto e il dovere di difendere la Spagna
2) La legge determinerà, gli obblighi militari degli spagnoli e disciplinerà, con le debite garanzie, l'obiezione di coscienza, così come le altre cause di esenzione dal servizio militare obbligatorio, e potrà imporre, nel caso, una prestazione sociale sostitutiva.
3) Si potrà stabilire un servizio civile per la realizzazione di fini d'interesse generale.
* 4) Mediante legge potranno essere regolati i doveri dei cittadini nei casi di grave pericolo, catastrofe o calamità pubblica.

Art. 31.

1) Tutti contribuiranno al sostenimento delle spese pubbliche secondo le loro possibilità economiche, attraverso un sistema tributario giusto, ispirato ai principi di uguaglianza e progressività, che in nessun caso potrà avere carattere confiscatorio.
2) La spesa pubblica prevederà uno stanziamento equitativo di risorse pubbliche e la sua programmazione ed effettuazione dovranno rispondere a criteri di efficacia ed economicità.
3) Prestazioni personali o patrimoniali di carattere pubblico potranno essere disposte solo a norma di legge,

Art. 32.

1) L'uomo e la donna hanno diritto a contrarre matrimonio su basi di piena uguaglianza giuridica.
2) La legge regolerà le forme di matrimonio, l'età e la capacità per contrarlo, i diritti e doveri dei coniugi, le cause di separazione e scioglimento, nonché i loro effetti.

Art. 33.

1) Si riconosce il diritto alla proprietà privata e all’eredità.
2) La funzione sociale di questi diritti delimiterà il loro contenuto, in conformità con le leggi.
3) Nessuno potrà, essere privato dei suoi beni e diritti, se non per un giustificato motivo di pubblica utilità o d'interesse sociale, dietro corrispondente indennizzo e secondo quanto disposto dalla legge.

Art. 34.

1) Si riconosce il diritto di istituire delle fondazioni per fini d'interesse generale e conformemente alla legge.
2) Anche alle fondazioni si applicherà il disposto dei comma 2 e 4 dell'art. 22.

Art. 35.

1) Tutti gli spagnoli hanno il dovere di lavorare e il diritto al lavoro e alla libera scelta di una professione o di un mestiere, alla promozione attraverso il lavoro e a una retribuzione sufficiente a soddisfare le loro necessità, e quelle della loro famiglia, senza che in alcun caso possa esservi discriminazione in base al sesso.
2) La legge provvederà a regolare lo statuto dei lavoratori.

Art. 36.

La legge regolerà la peculiarità del regime giuridico dei collegi professionali e l'esercizio delle professioni. La struttura interna e il funzionamento dei collegi dovranno essere democratici.

Art. 37.

1) La legge garantirà il diritto alla contrattazione collettiva fra i rappresentanti dei lavoratori e i datori di lavoro, come pure la forza vincolante degli accordi che ne scaturiscano.
2) Si riconosce ai lavoratori e datori di lavoro il diritto di adottare mezzi di conflitto collettivo. La legge che regolerà l'esercizio di tale diritto. fatte salve eventuali limitazioni, dovrà includere le garanzie atte ad assicurare il funzionamento dei servizi essenziali per la comunità.

Art. 38.

Si riconosce la libertà d'impresa nell'ambito dell'economia di mercato. I poteri pubblici garantiscono e tutelano il suo esercizio e la produttività, secondo le esigenze dell'economia generale e, nel caso, della pianificazione.

Capitolo III.. Principi basilari della politica sociale ed economica

Art. 39.

1) I poteri pubblici assicurano la protezione sociale, economica e giuridica della famiglia.
2) I poteri pubblici assicurano, inoltre, piena protezione ai figli, che sono uguali davanti alla legge indipendentemente dalla legittimità o meno della filiazione, e alle madri, qualunque sia il loro stato civile. La legge consentire l'accertamento di paternità.
3) I genitori devono prestare assistenza in ogni forma ai figli avuti nel matrimonio e fuori di esso, fino a che questi raggiungano la maggiore età e negli altri casi previsti dalla legge.
4) L'infanzia godrà della protezione prevista dagli accordi internazionali che vegliano sul rispetto dei suoi diritti.

Art. 40.

1) I poteri pubblici promuoveranno le condizioni favorevoli al progresso sociale ed economico, nonché ad una più equa distribuzione dei redditi regionali e personali, nel quadro di una politica di stabilità economica. Con speciale impegno sarà attuata una politica di piena occupazione.
2) Allo stesso modo, i poteri pubblici promuoveranno una politica che assicuri la formazione e la riqualificazione professionali, vigileranno sulle condizioni di sicurezza e igiene nel lavoro e garantiranno il riposo necessario mediante la limitazione della giornata lavorativa, le vacanze periodiche retribuite e la creazione allo scopo di centri adeguati.

Art. 41.

I poteri pubblici assicureranno un regime pubblico di previdenza sociale per tutti i cittadini, che garantisca assistenza e prestazioni sociali adeguate in situazioni di bisogno, specialmente in caso di disoccupazione. L'assistenza e le prestazioni complementari saranno libere.

Art. 42.

Lo Stato veglierà in modo speciale sulla salvaguardia dei diritti economici e sociali dei lavoratori spagnoli all'estero e orienterà la sua politica nel senso di facilitare il loro rimpatrio.

Art. 49.

1) Si riconosce il diritto alla difesa della salute.
2) Spetta ai poteri pubblici organizzare la tutela della salute pubblica attraverso misure preventive, nonché le prestazioni e i servizi necessari. La legge stabilirà i diritti e i doveri di tutti a questo riguardo.
3) I poteri pubblici incoraggeranno l'educazione sanitaria, l'educazione fisica e lo sport. Dovranno, inoltre, facilitare l'adeguata utilizzazione del tempo libero.

Art. 44.

1) I poteri pubblici promuoveranno e tuteleranno l'accesso alla cultura, a cui tutti hanno diritto.
2) I poteri pubblici incoraggeranno la scienza e la ricerca scientifica e tecnica nell'interesse generale.

Art. 45.

1) Tutti hanno diritto a fruire di un ambiente adeguato per lo sviluppo della persona, nonché il dovere di mantenerlo.
2) I poteri pubblici veglieranno sulla razionale utilizzazione di tutte le risorse naturali, al fine di proteggere e migliorare la qualità della vita, nonché di difendere e ripristinare l'ambiente, contando sull'indispensabile solidarietà collettiva.
3) A carico di quanti violino il disposto del comma precedente, nei termini fissati dalla legge, saranno previste sanzioni penali o, nel caso, amministrative, come pure l'obbligo di riparare al danno causato.

Art. 46.

I poteri pubblici garantiranno la conservazione e promuoveranno l'arricchimento del patrimonio storico, culturale e artistico dei popoli della Spagna e dei beni che ne fanno parte, quali che siano il loro regime giuridico e la loro appartenenza. La legge penale punirà i reati contro questo patrimonio.

Art. 47.

Tutti gli spagnoli hanno diritto a un'abitazione decorosa e adeguata. I poteri pubblici si adopereranno per creare le condizioni necessarie e fisseranno le relative norme per rendere effettivo questo diritto. disciplinando l'utilizzazione delle aree nell'interesse generale per evitare speculazioni.
La comunità parteciperà al plusvalore prodotto dalla politica urbanistica degli enti pubblici.

Art. 48.

I poteri pubblici promuoveranno le condizioni necessarie per la partecipazione libera ed efficace della gioventù allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale.

Art. 49.

I poteri pubblici attueranno una politica di prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione a beneficio dei minorati fisici e psichici, ai quali sarà dedicata la speciale attenzione richiesta dal loro caso e fornita una speciale tutela per il godimento dei diritti che il presente titolo riconosce a tutti i cittadini.

Art. 50.

I poteri pubblici garantiranno, mediante la corresponsione di pensioni adeguate e periodicamente aggiornate, l'autosufficienza economica ai cittadini nella terza età.
Promuoveranno inoltre il benessere di questi, indipendentemente dagli obblighi familiari, mediante un sistema di servizi sociali atti a far fronte ai loro problemi specifici di salute, alloggio, cultura e tempo libero.

Art. 51.

1) I poteri pubblici garantiranno la difesa dei consumatori e degli utenti, tutelando con mezzi efficaci la sicurezza, la salute e i legittimi interessi economici dei medesimi.
2) l poteri pubblici promuoveranno l'informazione e l'educazione dei consumatori e utenti, ne incoraggeranno le organizzazioni e le ascolteranno nelle questioni che interessano i suddetti, in conformità con quanto stabilito dalla legge.
3) Nell'ambito di quanto disposto dai commi precedenti, la legge regolerà il commercio interno e la procedura della autorizzazione per quanto riguarda i prodotti commerciali.

Art. 52.

La legge disciplinerà le organizzazioni professionali che contribuiscono alla difesa degli interessi economici loro propri. Esse dovranno avere una struttura interna e un funzionamento democratici.

Capitolo IV. Garanzie delle libertà e dei diritti fondamentali

Art. 53.

1) I diritti e le libertà riconosciuti nel Cap. II del presente titolo sono vincolanti per tutti i poteri pubblici. Solo la legge, che comunque dovrà rispettare il loro contenuto essenziale, potrà regolare l'esercizio di tali diritti e libertà, i quali saranno tutelati ai sensi dell'art. 161, 1, A.
2) Qualunque cittadino potrà ottenere la tutela delle libertà e dei diritti riconosciuti nell'art. 14 e nella Sez. I del Cap. II rivolgendosi ai tribunali ordinari, con una procedura basata sui principi di preferenza e sommarietà e, nel caso, mediante ricorso al Tribunale Costituzionale. Quest'ultimo ricorso sarà applicabile all'obiezione di coscienza riconosci a dall'art. 30.
3) I1 riconoscimento, il rispetto e la tutela dei principi contempla ti nel Cap. III ispireranno il diritto positivo, la prassi giudiziaria e l'azione dei poteri pubblici. Tali principi potranno essere difesi solo davanti a la giurisdizione ordinaria conformemente alle leggi che li regolano.

Art. 54.

Una legge organica regolerà l'istituzione del "Difensore del popolo", come alto commissario delle Cortes, da queste designato per la difesa dei diritti contemplati nel presente titolo; a tale effetto egli potrà controllare l'attività dell'Amministrazione, rendendone conto alle Cortes.

Capitolo V. Sospensione dei diritti e delle libertà

Art. 55.

1) I diritti di cui agli artt. 17 e 18, comma 2 e 3, artt. 19, 20 comma 1, A e D e 5, artt. 21, 28, comma 2 e art. 37, comma 2, potranno essere sospesi quando venga dichiarato lo "stato d'eccezione" e lo "stato d'assedio", nei termini previsti dalla Costituzione. Si esclude da quanto sopra stabilito il comma 3 dell'art. 17 per l'ipotesi di dichiarazione dello "stato d'eccezione".
2) Una legge organica potrà stabilire la forma e i casi in cui, a titolo personale e con il necessario intervento giudiziario e un adeguato controllo parlamentare, i diritti di cui all'art. 17, comma 2 e all'art. 18, comma 2 e 3 potranno essere sospesi per persone determinate, in rapporto ad indagini relative all'azione di bande armate o di terroristi.
L'uso ingiustificato o abusivo delle facoltà riconosciute dalla suddetta legge organica determinerà responsabilità penali, in quanto abbia dato luogo a violazione dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla legge.

TITOLO II. LA CORONA

Art. 56.

1) Il Re è il Capo dello Stato, simbolo della sua unità è stabilità, è arbitro e regolatore del funzionamento delle istituzioni, assuma la più alta rappresentanza dello Stato spagnolo nelle relazioni internazionali, specie con le Nazioni che appartengono alla sua comunità storica, e esercita le funzioni che gli attribuiscono espressamente la Costituzione e le leggi.
2) Ha il titolo di Re di Spagna e potrà utilizzare anche gli altri che competono alla Corona.
3) La persona del Re è inviolabile e non è soggetta ad alcuna responsabilità. I suoi atti dovranno essere sempre controfirmati nella forma stabilita dall'art. 64, essendo la loro validità subordinata a tale controfirma, salvo quanto disposto nell'art. 65, 2.

Art. 57.

1) La Corona di Spagna e ereditaria nelle persone dei successori di Sua Maestà Juan Carlos I di Borbone, erede legittimo della dinastia storica. La successione al trono seguirà l'ordine regolare di primogenitura e rappresentanza, essendo sempre preferita la linea anteriore a quelle posteriori; nella stessa linea, il grado più prossimo al più remoto; nello stesso grado, il maschio alla femmina; nello stesso sesso, la persona di età maggiore.
2) Il Principe ereditario, dal momento della nascita a quello in cui si produrrà il fatto che darà luogo alla sua ascesa al trono, avrà il titolo di Principe delle Asturie e tutti gli altri che spettano per tradizione al successore alla Corona di Spagna.
3) Qualora si estinguano tutte le linee che hanno diritto al trono, le Cortes provvederanno alla successione alla Corona nella forma più confacente agli interessi della Spagna.
4) Coloro che avendo diritto alla successione al trono, contraggono matrimonio malgrado l'espressa proibizione del Re e delle Cortes saranno esclusi con i loro discendenti dalla successione.
5) In caso di abdicazione, di rinuncia e per qualunque dubbio di fatto o di diritto che insorga riguardo alla successione alla Corona, provvederà una legge organica.

Art. 58.

La Regina consorte o il consorte della Regina non potrà svolgere funzioni costituzionali, salvo quanto disposto per la reggenza.

Art. 59.

1) Quando il Re sia minore d'età, il padre o la madre di questo o, mancando i genitori, il parente maggiorenne primo nella linea di successione secondo l'ordine stabilito dalla Costituzione, eserciterà la reggenza fino a che il Re abbia raggiunto la maggiore età.
2) Qualora il Re divenga incapace di esercitare la sua autorità e tale incapacità, venga riconosciuta dalle Cortes, la reggenza sarà immediatamente assunta dal Principe ereditario, se maggiorenne. Qualora egli non lo sia, si procederà nel modo previsto dal comma precedente fino a che il Principe avrà raggiunto la maggiore età.
3) Qualora nessuno avesse il titolo per esercitare la reggenza, vi provvederanno le Cortes affidandola a una, tre o cinque persone.
4) Per esercitare la reggenza bisogna essere spagnoli e maggiorenni.
5) La reggenza sarà esercitata per mandato costituzionale e sempre in nome del Re.

Art. 60.

1) Sarà tutore del Re minorenne colui che il Re defunto abbia designato nel suo testamento, a condizione che sia maggiorenne e spagnolo di nascita. Qualora manchi tale designazione, la tutela verrà esercitata dal padre o dalla madre finché saranno vedovi. In caso diverso, saranno le Cortes a nominare il tutore; tuttavia le funzioni di reggente e di tutore non potranno essere cumulate se non nella persona del padre, della madre o di ascendenti diretti del Re.
2) L'esercizio della tutela e parimenti incompatibile con qualunque carica o rappresentanza politica.

Art. 61.

1) Il Re, al momento della sua proclamazione davanti alle Cortes, giurerà di adempiere fedelmente alle sue funzioni, osservare e far osservare la Costituzione e le leggi, nonché rispettare i diritti dei cittadini e delle Comunità autonome.
2) Il Principe ereditario, al raggiungimento della maggiore età, e il reggente o i reggenti, all'atto di assumere il loro incarico, presteranno lo stesso giuramento insieme con quello di fedeltà al Re.

Art. 62.

Spetta al Re:
A) approvare e promulgare le leggi;
B) convocare e sciogliere le Cortes e indire nuove elezioni nei termini previsti dalla Costituzione;
C) indire un referendum nei casi previsti dalla Costituzione;
D) proporre il candidato alla Presidenza del Governo e, nel caso, nominarlo, nonché porre fine alle sue funzioni nei termini previsti dalla Costituzione;
E) nominare e destituire i membri del Governo su proposta del Presidente;
F) emanare i decreti decisi nel Consiglio dei ministri, conferire le cariche civili e militari e concedere titoli e onorificenze a norma di legge;
G) essere informato delle questioni di Stato e presiedere, a tale effetto, le riunioni del Consiglio dei ministri, quando lo giudichi opportuno, su richiesta del Presidente del Governo;
H) il comando supremo delle forze armate;
I) esercitare il diritto di grazia secondo la legge, la quale non potrà autorizzare indulti generali;
L) l'alto patronato della Reali Accademie.

Art. 63.

1) Il Re accredita gli ambasciatori e altri rappresentanti diplomatici. I rappresentanti dei governi stranieri in Spagna sono accreditati presso di lui.
2) Al Re spetta esprimere il consenso dello Stato al momento di assumere impegni internazionali mediante trattati, in conformità con la Costituzione e le leggi.
3) Al Re spetta, previa autorizzazione delle Cortes, dichiarare la guerra e fare la pace.

Art. 64.

1) Gli atti del Re saranno controfirmati dal Presidente del Governo e, nel caso, dai ministri competenti. La proposta e la nomina del Presidente del Governo e lo scioglimento delle Camere di cui all'art. 99 saranno controfirmati dal Presidente del Congresso.
2) Degli atti del Re saranno responsabili coloro che li controfirmano.

Art. 65.

1) Dai bilanci dello Stato il Re riceve uno stanziamento globale per il mantenimento della sua famiglia e della Real Casa, che utilizza liberamente.
2) Il Re nomina e revoca discrezionalmente i membri civili e militari della Real Casa.

TITOLO III. LE CORTES

Capitolo 1. Le Camere

Art. 66.

1) Le Cortes rappresentano il popolo spagnolo e sono formate dal Congresso dei deputati e dal Senato.
2) Le Cortes esercitano la potestà legislativa dello Stato, ne approvano i bilanci, controllano l'azione del Governo e hanno tutte le altre competenze attribuite loro dalla Costituzione.
3) Le Cortes sono inviolabili.

Art. 67.

1) Nessuno potrà essere membro delle due Camere simultaneamente, né cumulare il mandato di un'assemblea di una Comunità autonoma con quello di deputato al Congresso.
* 2) I membri delle Cortes non saranno vincolati da alcun mandato imperativo.
* 3) Le riunioni di parlamentari che si tengano senza la convocazione regolamentare non vincoleranno le Camere, e non potranno esercitare le loro funzioni ne far valere i loro privilegi.

Art. 68.

1) Il Congresso si compone di un numero di deputati che va da un minimo di 300 a un massimo di 400, eletti a suffragio universale, diretto, segreto e su basi d'uguaglianza, nei termini stabiliti dalla legge.
2) La circoscrizione elettorale è la Provincia. Le popolazioni di Ceuta e Melilla saranno rappresentate da un deputato ognuna. La legge distribuirà il numero totale di deputati assegnando ad ogni Provincia una rappresentanza minima iniziale e distribuendo il resto in proporzione alla popolazione.
3) Le elezioni avranno luogo in ogni circoscrizione secondo criteri di rappresentanza proporzionale.
4) Il Congresso viene eletto per un termine di quattro anni. Il mandato dei deputati scade quattro anni dopo la loro elezione o con lo scioglimento della Camera.
5) Sono elettori ed eleggibili tutti gli spagnoli che abbiano il pieno godimento dei diritti politici.
La legge riconoscerà e lo Stato agevolerà l'esercizio del diritto di voto per gli spagnoli che si trovino fuori del territorio nazionale.
6) Le elezioni avverranno entro un termine da 30 a 60 giorni dalla fine del mandato. Il Congresso eletto dovrà essere convocato entro i 25 giorni successivi alle elezioni.

Art. 69.

1) Il Senato e la Camera di rappresentanza territoriale.
2) In ogni Provincia saranno eletti quattro senatori a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto dagli elettori della medesima, nei termini indicati dalla legge organica.
3) Nelle Province insulari, ogni isola o gruppo di isole che abbia un Cabildo o un Consiglio insulare rappresenterà una circoscrizione ai fini dell'elezione dei senatori; dei quali ne spetteranno tre a ognuna delle isole maggiori - Gran Canaria, Mallorca e Tenerife - e uno ad ognuna delle isole o ad ognuno dei gruppi seguenti: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote e La Palma.
4) Le popolazioni di Ceuta e Melilla eleggeranno ognuna due senatori.
5) Le Comunità autonome designeranno inoltre un senatore ciascuna, ed un altro in più per ogni milione di abitanti dei rispettivi territori. La designazione spetterà all'Assemblea legislativa o, in mancanza di essa, all'organo collegiale supremo della Comunità autonoma, secondo quanto disposto dagli statuti, che assicureranno, comunque, un'adeguata rappresentanza proporzionale.
6) Il Senato è eletto per un termine di quattro anni. Il mandato dei senatori scade quattro anni dopo la loro elezione o con lo scioglimento della Camera.

Art. 70.

1) La legge elettorale stabilirà le cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità dei deputati e dei senatori, le quali si applicheranno in ogni caso:
A) ai membri del Tribunale Costituzionale;
B) agli alti funzionari dell'Amministrazione statale contemplati dalla legge, esclusi i membri del Governo;
C) al Difensore del popolo;
D) ai magistrati, giudici e procuratori in servizio attivo;
E) ai militari di carriera ed ai membri delle forze e degli organi di sicurezza e della polizia in servizio attivo;
F) ai membri delle commissioni elettorali.
* 2) La validità dei mandati e delle credenziali dei membri delle due Camere sarà soggetta a controllo giudiziario, ai sensi della legge elettorale.

Art. 71.

1) I deputati e i senatori godranno dell'inviolabilità per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.
2) Nel periodo del loro mandato i deputati e i senatori godranno inoltre dell'immunità, e potranno essere arrestati solo in caso di flagrante reato. Non potranno venir incriminati né
processati senza autorizzazione della rispettiva Camera.
3) Per le cause contro deputati e senatori sarà competente la Sezione penale del Tribunale Supremo.
4) I deputati e i senatori riceveranno un'indennità che sarà fissata dalle rispettive Camere.

Art. 72.

1) Le Camere stabiliscono i propri regolamenti, approvano autonomamente i propri bilanci e di comune accordo regolano lo statuto del personale delle Cortes. I regolamenti e le loro modifiche saranno sottoposti ad una votazione finale relativa alla loro globalità, per la quale sarà necessaria la maggioranza assoluta.
2) Le Camere scelgono i rispettivi Presidenti e gli altri membri delle loro Presidenze. Le sessioni congiunte saranno presiedute dal Presidente del Congresso e saranno disciplinate da un regolamento delle Cortes approvato a maggioranza assoluta da ognuna delle Camere.
3) I Presidenti delle Camere esercitano in nome di queste tutti i poteri amministrativi e di polizia all'interno delle rispettive sedi.

Art. 73.

1) Le Camere si riuniranno annualmente in due sessioni ordinarie: la prima da settembre a dicembre e la seconda da febbraio a giugno.
2) Le Camere potranno riunirsi in sessione straordinaria a richiesta del Governo, della Commissione parlamentare o della maggioranza assoluta dei membri di una delle due Camere. Le sessioni straordinarie dovranno essere indette sulla base di un ordine del giorno stabilito e si chiuderanno una volta esaurito quest'ultimo.

Art. 74.

1) Le Camere si riuniranno in sessione congiunta per esercitare le funzioni non legislative che il Titolo II attribuisce espressamente alle Cortes.
2) Le decisioni delle Cortes di cui agli artt. 94,1, 145,2 e 158,2 saranno prese a maggioranza di ognuna delle Camere. Nel caso contemplato dal primo articolo il procedimento sarà iniziato dal Congresso, negli altri due casi dal Senato. In tutti e tre, qualora non vi sia accordo fra il Congresso e il Senato, si ricorrerà ad una Commissione mista di deputati e senatori in numero uguale. La Commissione presenterà un testo che sarà votato dalle due Camere. Se esso non verrà approvato nella norma stabilita, deciderà il Congresso a maggioranza assoluta.

* Art. 75.

1) Le Camere funzioneranno in sessione plenaria e per Commissioni.
* 2) Le Camere potranno delegare alle Commissioni legislative permanenti l'approvazione di progetti o proposte di legge. La sessione plenaria, tuttavia, potrà in qualunque momento ottenere la discussione e la votazione di qualunque progetto o proposta di legge che sia stato oggetto di tale delega.
* 3) Fanno eccezione a quanto disposto dal comma precedente la revisione costituzionale, le questioni internazionali, le leggi organiche e di base e i bilanci generali dello Stato.

Art. 76.

1) Il Congresso, il Senato e, nel caso, le due Camere congiuntamente potranno nominare commissioni d'inchiesta per l'esame di qualunque questione di pubblico interesse. Le loro conclusioni non saranno vincolanti per i tribunali, né influiranno sulle decisioni giudiziarie, senza escludere tuttavia che il risultato dell'inchiesta venga comunicato al pubblico ministero perché proceda, se necessario, alle opportune azioni.
2) Sarà obbligatorio comparire su richiesta delle Camere. La legge stabilirà le sanzioni per il mancato adempimento di tale obbligo.

Art. 77.

1) Le Camere possono ricevere petizioni individuali e collettive, sempre per iscritto, essendo proibita la presentazione diretta mediante manifestazioni di cittadini.
2) Le Camere possono trasmettere al Governo le petizioni ricevute, Il Governo e tenuto a pronunciarsi sul loro contenuto, qualora le Camere lo esigano.

Art. 78.

1) In ogni Camera vi sarà una Commissione permanente, formata da un minimo di 21 membri che rappresenteranno i Gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza numerica.
2) Le Commissioni permanenti saranno presiedute dal Presidente della rispettiva Camera e avranno come funzioni quella prevista all'art. 73, quella di assumere i poteri spettanti alle Camere, ai sensi degli artt. 36 e 116, qualora queste siano state sciolte o sia spirato il loro mandato, e quella di vegliare sui poteri delle Camere quando non siano riunite.
3) Spirato il termine del mandato o in caso di scioglimento, le Commissioni permanenti continueranno ad esercitare le loro funzioni fino alla costituzione delle nuove Cortes.
4) Riunita la Camera corrispondente, la Commissione permanente riferirà sui temi trattati e sulle decisioni prese.

Art. 79.

1) Per adottare decisioni le Camere devono essere riunite nella forma regolamentare e con la partecipazione della maggioranza dei loro membri.
2) Tali decisioni per essere valide dovranno essere approvate dalla maggioranza dei membri presenti, senza pregiudizio per le maggioranze speciali previste dalle Camere per l'elezione di persone.
3) Il voto dei senatori e dei deputati è personale e non delebile.

Art. 80.

Le sessioni plenarie delle Camere saranno pubbliche salvo decisione contraria di ognuna di esse, presa a maggioranza assoluta e secondo il regolamento.

* Capitolo II. La formazione delle leggi

* Art. 81.

1) Sono leggi organiche quelle relative alla regolamentazione dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche, quelle che approvano gli statuti autonomistici e il regime elettorale generale, nonché le altre previste dalla Costituzione.
* 2) L'approvazione, la modifica o la deroga delle leggi organiche esigerà la maggioranza assoluta del Congresso, in una votazione finale sull'insieme del progetto.

Art. 82.

1) Le Cortes potranno delegare a1 Governo la facoltà di emanare norme con forza di legge su determinate materie non comprese nell'articolo precedente.
2) La delega legislativa sarà concessa mediante una legge di base quando abbia per oggetto la redazione di testi articolati, o mediante una legge ordinaria quando si tratti di fondere vari testi legislativi in uno solo.
3) La delega legislativa al Governo dovrà avvenire in forma espressa, per una materia concreta e con fissazione del termine per il suo esercizio. La delega si esaurisce, una volta che il Governo ne abbia usato, mediante pubblicazione della norma relativa. Essa non si potrà intendere come concessa implicitamente e per un tempo indeterminato. Non sono permesse sottodeleghe ad autorità diverse dal Governo stesso.
4) Le leggi di base delimiteranno con precisione l'oggetto e la portata della delega legislativa, nonché i principi e i criteri che devono presiedere al suo esercizio.
5) L'autorizzazione a fondere testi legislativi stabilirà l'ambito normativo a cui si riferisce il contenuto della delega, specificando se si limita alla semplice redazione di un testo unico o se comprende la facoltà di correggere, chiarificare e armonizzare i testi legislativi da fondere.
6) Ferma restando la competenza propria dei tribunali, le leggi di delega potranno stabilire per ogni caso ulteriori formule di controllo.

Art. 83.

Le leggi di base non potranno in alcun caso:
A) autorizzare la modifica della legge di base stessa;
B) autorizzare ad emanare norme con efficacia retroattiva.

Art. 84.

Qualora una proposta di legge o di emendamento siano contrari ad una delega legislativa in vigore, il Governo è autorizzato ad opporsi a che essa faccia il suo corso. In tal caso si potrà presentare una proposta di legge per la deroga totale o parziale alla legge di delega.

Art. 85.

Le disposizioni di contenuto legislativo emanate dal Governo in virtù di una delega riceveranno la qualifica di decreti legislativi.

Art. 86.

1) In caso di straordinaria e urgente necessità, il Governo potrà, emanare disposizioni legislative provvisorie, che assumeranno la forma di decreti-legge e che non potranno influire sull'ordinamento delle istituzioni fondamentali dello Stato, sui diritti, doveri e libertà dei cittadini di cui al Titolo I, sul regime delle Comunità autonome e sul diritto elettorale in generale.
2) I decreti-legge dovranno essere immediatamente sottoposti per la discussione e la votazione al Congresso dei deputati, convocato a tal fine, se non sia riunito, entro 30 giorni dalla promulgazione. Il Congresso dovrà pronunciarsi espressamente, entro detto termine, per la loro convalida o abrogazione, secondo una procedura speciale e sommaria stabilita dal regolamento.
3) Nel termine stabilito al paragrafo precedente, le Cortes potranno dar loro corso nella forma di progetti di legge mediante procedura l'urgenza.

Art. 87.

1) L'iniziativa legislativa spetta al Governo, al Congresso e al Senato, conformemente alla Costituzione e ai regolamenti delle Camere.
2) Le Assemblee delle Comunità autonome potranno chiedere al Governo l'adozione di un progetto di legge o rimettere alla Presidenza del Congresso una proposta di legge delegando allo scopo davanti a questa Camera un massimo di tre dei loro membri.
3) Una legge organica regolerà le forme di esercizio e i requisiti dell'iniziativa popolare per la presentazione di proposte di legge. In ogni caso saranno necessarie non meno di 500.000 firme autenticate. Sono sottratte a tale iniziativa le materie proprie delle leggi organiche, tributarie o di carattere internazionale, nonché tutto ciò che è inerente alla concessione della grazia.

Art. 88.

I progetti di legge saranno approvati dal Consiglio dei ministri, che li sottoporrà al Congresso accompagnati dall'esposizione dei motivi e dei precedenti indispensabili perché sia possibile pronunciarsi in merito,

Art. 89.

1) L'iter delle proposte di legge sarà disciplinato dai regolamenti delle Camere, senza che la priorità spettante ai progetti di legge impedisca l'esercizio dell'iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 87.
2) Le proposte di legge che, ai sensi dell'art. 87, i1 Senato prenda in esame saranno trasmesse al Congresso per compiervi il loro iter.

Art. 90.

1) Una volta approvato un progetto di legge ordinaria od organica da parte del Congresso dei deputati, il Presidente del Congresso ne informerà immediatamente il Presidente del Senato, che lo sottoporrà alla deliberazione di quest'ultimo.
2) Il Senato, nel termine di due mesi dal giorno in cui ha ricevuto il testo legislativo, può, con messaggio motivato, porvi il suo veto od emendarlo. Il veto dovrà essere deciso a maggioranza assoluta. Il progetto non potrà essere sottoposto all'approvazione del Re se prima il Congresso non ne avrà ratificato, in caso di veto, il testo originario a maggioranza assoluta, o a maggioranza semplice trascorsi due mesi dall'interposizione del medesimo, oppure non si sarà pronunciato sugli emendamenti, accettandoli o meno a maggioranza semplice.
3) Il termine di due mesi si ridurrà a venti giorni per i progetti dichiarati urgenti dal Governo
o dal Congresso dei deputati.

Art. 91.

Il Re sanzionerà entro quindici giorni le leggi approvate dalle Cortes, le promulgherà e ne ordinerà l'immediata pubblicazione.

Art. 92.

1) Le decisioni politiche di speciale importanza potranno essere sottoposte a referendum consultivo fra tutti i cittadini.
2) Il referendum sarà indetto dal Re, mediante proposta del Presidente del Governo, previa autorizzazione del Congresso dei deputati.
* 3) Una legge organica regolerà le condizioni e la procedura dei diversi tipi di referendum previsti da questa Costituzione.

* Capitolo III. Dei trattati internazionali

* Art. 93.

Con legge organica si potrà autorizzare la stipulazione di trattati con cui si attribuiscano ad un'organizzazione od istituzione internazionale l'esercizio di competenze contemplate dalla Costituzione. Spetta alle Cortes o al Governo, secondo i casi, garantire l'attuazione di questi trattati e delle risoluzioni emesse dagli organismi internazionali o sovranazionali a cui sono state trasmesse le competenze suddette.

Art. 94.

1) La prestazione da parte dello Stato del consenso ad impegnarsi mediante trattati od accordi sarà subordinata alla autorizzazione delle Cortes nei seguenti casi:
A) trattati di carattere politico;
B) trattati o accordi di carattere militare;
C) trattati o accordi che interessino l'integrità territoriale dello Stato o i diritti e doveri fondamentali stabiliti nel Titolo I;
D) trattati o accordi che implichino obblighi finanziari per la finanza pubblica;
E) trattati o accordi che implichino una modifica o una deroga di qualche legge o esigano misure legislative per la loro attuazione.
2) Il Congresso e il Senato verranno immediatamente informati della conclusione di tutti gli altri trattati o accordi.

Art. 95.

1) La stipulazione di un trattato internazionale che contenga disposizioni contrarie alla Costituzione richiederà in via preliminare una revisione costituzionale.
2) I1 Governo, od una delle due Camere, può richiedere al Tribunale Costituzionale di pronunciarsi sull'esistenza o meno di tale contrasto.

Art. 96.

1) I trattati internazionali stipulati in modo valido, una volta pubblicati ufficialmente in Spagna, faranno parte del suo ordinamento interno. Le loro disposizioni potranno essere derogate, modificate o sospese solo nella forma prevista dai trattati stessi, o secondo le norme generali del diritto internazionale.
2) Per la denuncia dei trattati e accordi internazionali si userà la stessa procedura prevista per la loro approvazione all'art. 94.

TITOLO IV. IL GOVERNO E L'AMMINISTRAZIONE

Art. 97.

Il Governo dirige la politica interna ed estera, l'amministrazione civile e militare, nonché la difesa dello Stato. Esercita il potere esecutivo e quello di emanare regolamenti in conformità con la Costituzione e con le leggi.

Art. 98.

1) I1 Governo si compone di un Presidente, di eventuali Vicepresidenti, dei ministri e degli altri membri previsti dalla legge.
2) Il Presidente dirige l'azione del Governo e coordina le funzioni degli altri membri del medesimo, ferme restando la competenza e la responsabilità diretta di questi ultimi per quanto riguarda il loro operato.
* 3) I membri del Governo non potranno esercitare funzioni rappresentative al di fuori di quelle proprie del mandato parlamentare, né qualunque altra funzione pubblica che non sia inerente al loro incarico, e nemmeno attività, professionali o commerciali.
* 4) La legge regolerà lo status e le incompatibilità proprie dei membri del Governo.

Art. 99.

1) Dopo ogni rinnovo del Congresso dei deputati, negli altri casi previsti dalla Costituzione in cui lo si ritenga opportuno, il Re, previa consultazione con i rappresentanti designati dai Gruppi politici con rappresentanza parlamentare, e tramite il Presidente del Congresso, proporrà un candidato alla Presidenza del Governo.
2) Il candidato proposto ai sensi del comma precedente esporrà davanti al Congresso dei deputati i1 programma politico del Governo che intende formare e richiederà la fiducia della Camera.
3) Qualora il Congresso dei deputati, col voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, conceda la fiducia al suddetto candidato, il Re lo nominerà Presidente. In caso non si raggiunga la maggioranza assoluta, la stessa proposta sarà nuovamente votata 48 ore dopo la prima votazione e la fiducia s'intenderà, concessa qualora si ottenga la maggioranza semplice.
4) Se, effettuate le votazioni di cui sopra, non verrà concessa la fiducia, si presenteranno altre proposte nella forma prevista ai comma precedenti.
5) Se, trascorsi due mesi dalla prima votazione, nessun candidato avrà ottenuto la fiducia del Congresso, il Re scioglierà le due Camere e indirà nuove elezioni, con la controfirma del Presidente del Congresso.

Art. 100.

Gli altri membri del Governo saranno nominati e revocati dal Re su proposta del Presidente del Governo.

Art. 101.

1) Il Governo cessa le sue funzioni dopo l'effettuazione di elezioni generali, nei casi di perdita della fiducia parlamentare previsti dalla Costituzione, o per dimissioni o morte del suo Presidente.
2) Il Governo uscente resterà in funzione fino all'insediamento di quello nuovo.

Art. 102.

1) La responsabilità penale del Presidente e degli altri membri del Governo sarà fatta valere, quando ne sia il caso, davanti alla Sezione penale del Tribunale Supremo.
2) Quando l'accusa sia di tradimento o di qualunque altro reato contro la sicurezza dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni, la loro incriminazione sarà possibile solo per iniziativa di un quarto dei membri del Congresso e con l'approvazione della maggioranza assoluta di essi.
3) La prerogativa reale di grazia non sarà applicabile in nessuno dei casi contemplati dal presente articolo.

Art. 103.

1) L'amministrazione pubblica serve con obiettività gli interessi generali e agisce secondo principi di efficacia, ordine gerarchico, decentramento, deconcentrazione e coordinamento, in piena conformità con la legge e con il diritto.
2) Gli organi dell'amministrazione statale sono creati, retti e coordinati a norma di legge.
3) La legge regolerà lo statuto dei pubblici funzionari, l'accesso alle funzioni pubbliche
secondo criteri di merito e di capacità, le peculiarità del loro diritto a costituirsi in sindacato, il sistema delle loro incompatibilità e le garanzie d'imparzialità nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 104.

1) Le forze e gli organi di sicurezza alle dipendenze del Governo avranno il compito di vegliare sul libero esercizio dei diritti e delle libertà e di garantire la sicurezza dei cittadini.
2) Una legge organica stabilirà le funzioni, i principi d'azione fondamentali e gli ordinamenti delle forze e degli organi di sicurezza.

Art. 105.

La legge regolerà:
A) Il diritto dei cittadini ad essere ascoltati, direttamente o tramite le organizzazioni e associazioni riconosciute dalla legge, nei procedimenti di elaborazione delle misure amministrative che li riguardano.
B) L'accesso dei cittadini agli archivi e registri amministrativi, salvo per quanto riguarda la sicurezza e la difesa dello Stato, le indagini sui reati e la riservatezza delle persone.
C) La procedura di formazione degli atti amministrativi, garantendo, quando lo si giudichi opportuno, udienza all'interessato.

Art. 105.

1) I tribunali controllano il potere di emanare regolamenti e la legalità dell'operato amministrativo, come pure la rispondenza di questo ai fini che lo giustificano.
2) I privati, nei termini previsti dalla legge, avranno diritto ad essere indennizzati per qualunque lesione arrecata ai loro beni e diritti, tranne che nei casi di forza maggiore, sempre che la lesione sia conseguenza del funzionamento dei servizi pubblici.

Art. 107.

Il Consiglio di Stato è il supremo organo consultivo del Governo. Una legge organica ne regolerà la composizione e la competenza.

TITOLO V. I RAPPORTI FRA IL GOVERNO E LE CORTES

Art. 108.

Il Governo risponde solidalmente del suo operato politico davanti al Congresso dei deputati.

Art. 109.

Le Camere e le loro Commissioni potranno ottenere, attraverso i loro Presidenti, le informazioni e l'aiuto necessari dal Governo e dai suoi dicasteri, nonché da qualunque autorità dello Stato e delle Comunità autonome.

Art. 110.

1) Le Camere e le loro Commissioni possono richiedere la presenza dei membri del Governo.
2) I membri del Governo hanno accesso alle sessioni delle Camere e alle loro Commissioni, nonché la facoltà di farsi udire in quella sede, e possono chiedere che dei funzionari dei propri dicasteri riferiscano davanti ad esse.

Art. 111.

1) Il Governo e ognuno dei suoi membri devono rispondere alle interpellanze e alle interrogazioni che possono essere loro rivolte nelle Camere. Per questo tipo di dibattito i regolamenti stabiliranno un tempo minimo settimanale.
2) Ogni interpellanza potrà dar luogo a una mozione, in cui la Camera esprimerà la propria posizione.

Art. 112.

Il Presidente del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può porre davanti al Congresso dei deputati la questione di fiducia sul suo programma o su una dichiarazione di politica generale. La fiducia s'intenderà concessa quando voti a favore la maggioranza semplice dei deputati.

Art. 113.

1) Il Congresso dei deputati può far risultare la responsabilità politica del Governo con l'adozione a maggioranza assoluta di una mozione di censura.
2) La mozione di censura dovrà essere presentata almeno da un decimo dei deputati e dovrà, includere la proposta di una candidatura alla Presidenza del Governo.
3) La mozione di censura potrà essere votata solo trascorsi cinque giorni dalla sua presentazione. Nei due primi giorni di questo termine potranno essere presentate mozioni alternative.
4) Se la mozione di censura non sarà approvata dal Congresso, i suoi firmatari non potranno presentarne un'altra durante la stessa sessione.

Art. 114.

1) Se il Congresso nega la sua fiducia al Governo, questo dovrà presentare le dimissioni al Re e successivamente si procederà alla designazione del Presidente del Governo ai sensi dell'art. 99.
2) Se il Congresso adotta una mozione di censura, il Governo deve presentare le dimissioni al Re e il candidato proposto nel testo della stessa mozione risulterà investito della fiducia della Camera agli effetti di cui all'art. 99. Il Re lo nominerà Presidente del Governo.

Art. 115.

1) Il Presidente del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sotto la sua esclusiva responsabilità, potrà proporre lo scioglimento del Congresso, del Senato o delle Cortes, che verrà decretato dal Re. Il decreto di scioglimento fisserà la data delle elezioni.
2) La proposta di scioglimento non potrà, essere presentata quando sia stata avviata una mozione di censura.
3) Non potrà esservi un nuovo scioglimento prima che sia passato un anno da quello precedente, fatto salvo il disposto dell'art. 99, comma 5.

Art. 116.

1) Una legge organica regolerà gli " stati d'allarme ", " di eccezione " e "d'assedio", nonché le competenze e restrizioni corrispondenti.
2) Lo "stato d'allarme" sarà dichiarato dal Governo, con decreto deciso dal Consiglio dei ministri, per un termine massimo di quindici giorni, informandone il Congresso dei deputati riunito immediatamente allo scopo; senza l'autorizzazione di quest'ultimo detto termine non potrà essere prorogato. Il decreto stabilirà l'ambito territoriale a cui si estendono gli effetti della dichiarazione.
3) Lo "stato di eccezione" sarà dichiarato dal Governo con decreto deciso dal Consiglio dei ministri, previa autorizzazione del Congresso dei deputati. L'autorizzazione e la proclamazione dello " stato di eccezione " dovrà indicare espressamente gli effetti di quest'ultimo, l'ambito territoriale a cui si estende e la sua durata, che non potrà superare, è trenta giorni, prorogabili per altri trenta alle stesse condizioni.
4) Lo "stato d'assedio" sarà dichiarato dal Congresso dei deputati a maggioranza assoluta, su esclusiva proposta del Governo. Il Congresso ne determinerà l'ambito territoriale, la, durata e le condizioni.
5) Non si potrà procedere allo scioglimento del Congresso mentre sia in atto qualcuno degli " stati " contemplati nel presente articolo, restando automaticamente convocate le Camere qualora non siano in sessione. Il loro funzionamento, come quello degli altri Poteri costituzionali dello Stato, non potrà essere interrotto mentre siano in atto i suddetti "stati ". Sciolto il Congresso o spirato il suo mandato, qualora si verifichi una situazione che possa dar luogo ad uno qualunque degli stati suddetti, le funzioni del Congresso saranno assunte dalla sua Commissione permanente.
6) La dichiarazione dello "stato d'allarme" e "di eccezione" o " di assedi " non modificherà il principio della responsabilità del Governo e dei suoi rappresentanti, riconosciuto dalla Costituzione e dalle leggi.

TITOLO VI. IL POTERE GIUDIZIARIO

Art. 117.

1) La giustizia emana dal popolo ed e amministrata in nome del Re da giudici e magistrati facenti parte del Potere giudiziario, indipendenti, inamovibili, responsabili e soggetti al dominio della legge.
2) I giudici e i magistrati non potranno essere destituiti, sospesi, trasferiti o collocati a riposo se non per i motivi e con le garanzie previsti dalla legge.
3) L'esercizio del potere giurisdizionale in ogni tipo di processo, giudicando e facendo eseguire le sentenze, spetta esclusivamente alle preture e ai tribunali indicati dalla legge, secondo le norme di competenza e processuali da questa stabilite.
4) Le preture e i tribunali eserciteranno solo le funzioni indicate nel comma precedente e quelle attribuite loro espressamente per legge a garanzia di qualunque diritto.
5) Il principio di unità giurisdizionale è alla base dell'organizzazione e del funzionamento dei tribunali. La legge regolerà l'esercizio della giurisdizione militare nell'ambito strettamente castrense e in condizioni di " stato d'assedio ", secondo i principi della Costituzione.
6) Sono proibiti i tribunali eccezionali.

Art. 118.

È obbligatorio porre in atto le sentenze e le altre decisioni definitive dei giudici e dei tribunali, nonché prestare la collaborazione da questi richiesta nel corso del procedimento e nell'esecuzione delle decisioni.

Art. 119.

L'amministrazione della giustizia sarà gratuita, quando così stabilisca la legge, e lo sarà in ogni caso per coloro che dimostrino di non avere mezzi economici sufficienti per sostenere le spese legali.

Art. 120.

1) Gli atti dei procedimenti saranno resi pubblici, con le eccezioni previste dalle leggi in materia di procedura.
2) Il procedimento sarà prevalentemente orale, soprattutto in materia penale.
3) Le sentenze saranno sempre motivate e pronunciate in udienza pubblica.

Art. 121.

I danni causati da un errore giudiziario, come quelli conseguenti a un anormale funzionamento dell'amministrazione della giustizia, daranno diritto a un indennizzo a carico dello Stato, conformemente alla legge.

Art. 122.

1) La legge organica sul potere giudiziario regolerà la costituzione, il funzionamento e l'amministrazione di preture e tribunali, nonché lo statuto giuridico dei giudici e magistrati di carriera, che formeranno un corpo unico, e del personale addetto all'amministrazione della giustizia.
2) Il Consiglio generale del Potere giudiziario è l'organo di governo di quest'ultimo. La legge organica stabilirà il suo statuto, il regime di incompatibilità dei suoi membri e le loro funzioni, in particolare per quanto riguarda le nomine, le promozioni, il controllo e la disciplina.
3) Il Consiglio generale del Potere giudiziario sarà formato dal Presidente del Tribunale Supremo, che lo presiederà, e da venti membri nominati dal Re per un periodo di cinque anni. Di questi, dodici saranno scelti fra giudici e magistrati di tutte le categorie, nei termini stabiliti dalla legge organica; quattro su proposta del Congresso e quattro su proposta del Senato, in entrambi i casi a maggioranza dei tre quinti dei loro membri, saranno scelti fra avvocati e altri giuristi, tutti di riconosciuta competenza e che esercitino l'attività professionale da più di quindici anni.

Art. 123.

1) Il Tribunale Supremo, con giurisdizione su tutta la Spagna, è l'organo giurisdizionale supremo in assoluto, salvo quanto disposto in materia di garanzie costituzionali.
2) Il Presidente del Tribunale Supremo sarà nominato dal Re, su proposta del Consiglio generale del Potere giudiziario, nella forma stabilita dalla legge.

Art. 124.

1) Il Pubblico ministero, senza pregiudizio per le funzioni assegnate ad altri organi, ha il compito di promuovere l'azione della giustizia in difesa della legalità, dei diritti dei cittadini e dell'interesse pubblico tutelato dalla legge, d'ufficio o su richiesta degli interessati, nonché quello di vegliare sull'indipendenza dei tribunali e assicurare davanti a questi la difesa dell'interesse sociale.
2) Il Pubblico ministero esercita le sue funzioni mediante organi propri, secondo i principi di unità d'azione e di dipendenza gerarchica e nel rispetto, in ogni caso, dei principi di legalità e d'imparzialità.
3) La legge regolerà lo statuto organico del Pubblico ministero.
4) Il Procuratore generale dello Stato sarà nominato dal Re, su proposta del Governo, udito il Consiglio generale del Potere giudiziario.

Art. 125.

I cittadini potranno esercitare l'azione popolare e partecipare all'amministrazione della giustizia mediante l'istituzione della giuria, nella forma e secondo le procedure penali indicate dalla legge, nonché far parte dei tribunali consuetudinari e tradizionali.

Art. 126.

1) I giudici e i magistrati, come pure i procuratori, mentre sono in servizio attivo non possono svolgere altre funzioni pubbliche, né appartenere a partiti politici o sindacati. La legge stabilirà il sistema e le modalità di associazione professionale dei giudici, magistrati e procuratori.
2) La legge stabilirà il regime d'incompatibilità dei membri del Potere giudiziario, assicurando la totale indipendenza di questi.

TITOLO VII. ECONOMIA E FINANZE

Art. 128.

1) Tutta la ricchezza del Paese, nelle sue diverse forme e a chiunque appartenga, è subordinata all'interesse generale.
2) Si ammette l'iniziativa pubblica nell'attività economica. Con legge si potrà riservare al settore pubblico risorse o servizi essenziali, specie in caso di monopolio, nonché disporre un controllo sulle imprese qualora lo esiga l'interesse generale.

Art. 129.

1) La legge stabilirà le forme di partecipazione degli interessati alla previdenza sociale e all'attività degli organismi pubblici la cui funzione interessi direttamente la qualità della vita o il benessere generale.
2) I poteri pubblici promuoveranno efficacemente le diverse forme di partecipazione alle imprese e incoraggeranno, mediante una legislazione adeguata, le società cooperative. Stabiliranno, inoltre, il modo per agevolare l'accesso dei lavoratori alla proprietà dei mezzi di produzione.

Art. 130.

1) I poteri pubblici si adopereranno per la modernizzazione e lo sviluppo di tutti i settori economici e, in particolare, dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e dell'artigianato, al fine di equiparare il livello di vita di tutti gli spagnoli.
2) Allo stesso fine, un trattamento speciale sarà riservato alle zone di montagna.

Art. 131.

1) Lo Stato, mediante una legge, potrà pianificare l'attività economica generale per soddisfare le necessità collettive, equilibrare e armonizzare lo sviluppo regionale e settoriale, e stimolare l'aumento del reddito e della ricchezza, nonché la loro più equa distribuzione.
2) Il Governo elaborerà i progetti di pianificazione, in base alle previsioni fornitegli dalle Comunità autonome, con la consulenza e la collaborazione dei sindacati e di altre organizzazioni professionali, imprenditoriali ed economiche. A tale scopo si costituirà un Consiglio, la cui composizione e le cui funzioni saranno stabilite dalla legge.

Art. 132.

1) La legge regolerà il regime giuridico dei beni di dominio pubblico e di quelli comunali, ispirandosi ai principi d'inalienabilità, imprescrittibilità e insequestrabilità, così come regolerà il loro procedimento di sdemanializzazione.
2) Sono beni di dominio pubblico statale quelli stabiliti dalla legge e, in ogni caso la zona marittimo-terrestre, le spiagge, il mare territoriale, nonché le risorse naturali della zona marittima economica e della piattaforma continentale.
3) Con legge si regolerà il patrimonio statale e il patrimonio nazionale, la loro amministrazione, difesa e conservazione.

Art. 133.

1) I1 potere originario d'imporre tributi spetta esclusivamente allo Stato, mediante legge.
2) Le Comunità autonome e gli enti locali potranno stabilire ed esigere tributi conformemente alla Costituzione e alle leggi.
3) Ogni beneficio fiscale che riguardi i tributi dello Stato dovrà essere stabilito mediante legge.
4) Le amministrazioni pubbliche potranno contrarre impegni finanziari ed effettuare spese solo in conformità con le leggi.

Art. 134.

1) Spetta al Governo elaborare i bilanci generali dello Stato ed alle Cortes esaminarli, modificarli e approvarli.
2) I bilanci generali dello Stato avranno carattere annuale, includeranno la totalità delle uscite e delle entrate nel settore pubblico e statale e in essi si registrerà l'importo dei benefici fiscali attinenti ai tributi dello Stato.
3) Il Governo dovrà presentare al Congresso dei deputati i bilanci generali dello Stato almeno tre mesi prima che scadano quelli dell'anno precedente.
4) Se la legge sui bilanci non verrà approvata prima del giorno di inizio dell'esercizio economico corrispondente, si considereranno automaticamente prorogati i bilanci dell'esercizio precedente fino all'approvazione dei nuovi.
5) Una volta approvati i bilanci generali dello Stato, il Governo potrà presentare progetti di legge che implichino un aumento della spesa pubblica o una riduzione delle entrate relative allo stesso esercizio di bilancio.
6) Ogni proposta o modifica che comporti un aumento dei crediti o una riduzione delle entrate di bilancio richiederà l'accordo del Governo perché possa aver corso.
7) La legge sui bilanci non può creare tributi. Potrà modificarli quando lo preveda una pertinente legge tributaria.

Art. 135.

1) Il Governo dovrà essere autorizzato dalla legge per poter emettere un debito pubblico o contrarre un credito.
2) I crediti destinati a1 pagamento degli interessi e del capitale del debito pubblico dello Stato s'intenderanno sempre inclusi nella partita " spese " dei bilanci e non potranno essere oggetto di emendamento o di modifica finché non saranno stati adeguati alle condizioni della legge di emissione.

Art. 136.

1) Il Tribunale dei Conti è il supremo organo di controllo dei conti e della gestione economica dello Stato, nonché del settore pubblico. Esso dipenderà direttamente dalle Cortes ed eserciterà le sue funzioni per delega di queste nell'esame e nella verifica della contabilità generale dello Stato.
2) I conti dello Stato e del settore pubblico statale saranno resi al Tribunale dei Conti e da questo controllati. Il Tribunale dei Conti, senza pregiudizio per la propria giurisdizione, trasmetterà alle Cortes un rapporto annuale nel quale, se ne è il caso, comunicherà le infrazioni o responsabilità in cui a suo giudizio si sia incorsi.
* 3) I membri del Tribunale dei Conti godranno della stessa indipendenza e inamovibilità e saranno soggetti alle stesse incompatibilità dei giudici.
* 4) Una legge organica regolerà la composizione, l'organizzazione e le funzioni del Tribunale dei Conti.

TITOLO VIII. L'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLO STATO

Capitolo I. Principi generali

Art. 137.

Lo Stato è organizzato territorialmente in Municipi, Province e Comunità autonome. Tutti questi enti godono di autonomia nella gestione dei propri interessi.

Art. 138.

1) Lo Stato garantisce l'effettiva attuazione del principio di solidarietà, di cui all'art. 2 della Costituzione vegliando sull'instaurazione di un equilibrio economico adeguato e giusto fra le diverse parti del territorio spagnolo, con particolare considerazione per la situazione insulare.
2) Le differenze fra gli statuti delle varie Comunità autonome non potranno in nessun caso implicare privilegi economici o sociali.

Art. 139.

1) Tutti gli spagnoli hanno gli stessi diritti e doveri in qualunque parte del territorio dello Stato.
2) Nessuna autorità potrà adottare misure che direttamente o indirettamente ostacolino la libertà delle persone di circolare e stabilire la loro residenza, nonché la libera circolazione dei beni in tutto il territorio spagnolo.

Capitolo II. L'amministrazione locale

Art. 140.

La Costituzione garantisce l'autonomia dei Municipi. Questi avranno piena personalità giuridica. Il loro governo e la loro amministrazione compete ai rispettivi Consigli comunali, formati dal Sindaco e dai consiglieri. I consiglieri saranno eletti dagli abitanti del Municipio a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto, nella forma stabilita dalla legge. I Sindaci saranno eletti dai consiglieri o da gli abitanti. La legge regolerà le condizioni in cui potrà applicarsi il regime del Consiglio aperto.

Art. 141.

1) La Provincia è un ente locale con personalità giuridica propria costituito da un raggruppamento di Municipi e rispecchiante una divisione territoriale per lo svolgimento delle attività dello Stato. Qualunque modifica dei confini provinciali dovrà essere approvata dalle Cortes mediante legge organica.
2) Il governo e l'amministrazione autonoma delle Province saranno affidati a Deputazioni o ad altri organi di carattere rappresentativo.
3) Si potranno creare raggruppamenti di Municipi diversi dalla Provincia.
4) Negli arcipelaghi, le isole avranno, inoltre, un'amministrazione propria in forma di Cabildos, o Consigli.

Art. 142.

Le finanze locali dovranno poter disporre dei mezzi sufficienti per l'esercizio delle funzioni che la legge affida ai rispettivi organi di gestione e saranno alimentate essenzialmente da tributi propri e dalla partecipazione a quelli dello Stato e delle Comunità autonome.

Capitolo III. Le Comunità autonome

Art. 143.

1) Nell'esercizio del diritto all'autonomia di cui all'art. 2 della Costituzione, le Province limitrofe con caratteristiche storiche, culturali ed economiche comuni, i territori insulari e le Province d'importanza regionale storica potranno accedere all'autogoverno e costituirsi in Comunità autonome, conformemente a quanto disposto in questo titolo e nei rispettivi statuti.
2) L'iniziativa del processo autonomistico spetta a tutte le Deputazioni interessate, o all'organo interinsulare corrispondente, unitamente ai due terzi dei Municipi, la cui popolazione rappresenti, almeno, la maggioranza del corpo elettorale di ogni Provincia o isola. Queste condizioni dovranno essere soddisfatte nel termine di sei mesi dalla prima decisione presa in merito da qualcuno degli organi locali interessati.
3) L'iniziativa, quando non vada a buon fine, potrà ripetersi solo dopo cinque anni.

Art. 144.

Le Cortes, con legge organica e per motivi d'interesse nazionale, potranno:
A) autorizzare la costituzione di una Comunità autonoma anche se il suo ambito territoriale non superi quello di una Provincia e non ricorrano le condizioni di cui all'art. 143, comma 1;
B) autorizzare o concordare, nel caso, uno statuto di autonomia per territori non compresi nell'organizzazione provinciale;
C) sostituirsi agli organi locali nell'iniziativa di cui all'art. 143, comma 2.

Art. 145.

1) In nessun caso si ammetterà la federazione delle Comunità autonome.
2) Gli statuti potranno stabilire i casi, le condizioni e i termini in cui le Comunità autonome potranno accordarsi fra loro per la gestione e prestazione di servizi propri delle stesse, come pure il carattere e gli effetti della corrispondente comunicazione alle Cortes.

Art. 146.

Il progetto di statuto sarà elaborato da un'assemblea formata dai membri della Deputazione, o dell'organo interinsulare delle Province interessate, e dai deputati e senatori in queste eletti; sarà, quindi, presentato alle Cortes affinché compia il suo iter come legge.

Art. 147.

1) Ai sensi della presente Costituzione, gli statuti rappresentano la norma istituzionale basilare di ogni Comunità autonoma e lo Stato li riconoscerà e tutelerà come parte integrante del proprio ordinamento giuridico.
2) Gli statuti di autonomia dovranno contenere:
A) la denominazione della Comunità che meglio corrisponda all'identità storica di questa;
B) la delimitazione del suo territorio;
C) la denominazione, organizzazione e sede delle istituzioni autonome della Comunità:
D) Le competenze assunte nell'ambito stabilito dalla Costituzione e le basi per il trasferimento alla Comunità dei relativi servizi.
3) La riforma degli statuti si adeguerà alla procedura stabilita dagli stessi e richiederà, in ogni caso, l'approvazione delle Cortes mediante legge organica.

Art. 148.

1) La Comunità autonoma potrà essere competente nelle seguenti materie:
1) L'organizzazione delle sue istituzioni di autogoverno.
2) Le modifiche dei confini municipali compresi nel suo territorio e, in generale, le funzioni che competono all'amministrazione statale riguardo agli organi di gestione locali e il cui trasferimento sia autorizzato dalla legislazione sul regime locale.
3) La sistemazione del territorio, l'urbanistica e gli alloggi.
4) Le opere pubbliche che interessano la Comunità autonoma nel suo territorio.
5) Le ferrovie e le strade il cui percorso si sviluppa integralmente nel territorio della Comunità autonoma e, nei medesimi termini, i trasporti che avvengono con questi mezzi o via cavo.
6) I porti di rifugio, i porti e gli aeroporti sportivi e, in generale, quelli che non svolgono attività commerciali.
7) L'agricoltura e l'allevamento, in conformità con le norme economiche generali.
8) Le montagne e lo sfruttamento di foreste e pascoli.
9) La gestione in materia di protezione dell'ambiente.
10) I progetti, la costruzione e lo sfruttamento delle risorse idrauliche, dei canali e dei terreni irrigui che interessano la Comunità autonoma; le acque minerali e termali.
11) La pesca nelle acque interne, la produzione di frutti di mare e la piscicoltura, la caccia e la pesca fluviale.
12) Le fiere di carattere interno.
13) Lo stimolo allo sviluppo economico della Comunità, autonoma in vista degli obiettivi stabiliti dalla politica economica nazionale.
14) L'artigianato.
15) I musei, le biblioteche e i conservatori di musica che interessano la Comunità autonoma.
16) Il patrimonio monumentale che interessa la comunità autonoma.
17) L'incremento della cultura, della ricerca e, nel caso, dell'insegnamento della lingua della Comunità autonoma.
18) La promozione e l'organizzazione del turismo nel suo ambito territoriale.
19) La promozione dello sport e l'adeguata utilizzazione del tempo libero.
20) L'assistenza sociale.
21) L'igiene e la salute pubblica.
22) La vigilanza e la protezione dei suoi edifici e delle sue installazioni. Il coordinamento ed ogni altro potere per quanto riguarda le polizie locali nei termini stabiliti da una legge organica.
2) Trascorsi cinque anni e mediante riforma dei loro statuti, le Comunità autonome potranno allargare le loro competenze nell'ambito stabilito dall'art. 149.

Art. 149.

1) Lo Stato gode di competenza esclusiva nelle seguenti materie:
1) La regolamentazione delle condizioni fondamentali che garantiscono l'uguaglianza di tutti gli spagnoli nell'esercizio dei diritti e nell'assolvimento dei doveri costituzionali.
2) Nazionalità, immigrazione, emigrazione, condizione degli stranieri e diritto di asilo.
3) Relazioni internazionali.
4) Difesa e forze armate.
5) Amministrazione della giustizia.
6) Legislazione commerciale, penale e carceraria; legislazione processuale, fatte salve le speciali e necessarie disposizioni che in questa materia derivino dalle particolarità del diritto positivo delle Comunità, autonome.
7) Legislazione del lavoro, senza pregiudizio per la sua attuazione da parte degli organi delle Comunità autonome.
8) Legislazione civile, fermi restando il mantenimento, la modifica e lo sviluppo da parte delle Comunità autonome dei diritti civili, forali o speciali, ove esistano. In ogni caso, le disposizioni relative all'applicazione ed efficacia delle norme giuridiche, i rapporti giuridico- civili relativi alle forme di matrimonio, la disciplina in materia di registri e strumenti pubblici, le basi degli impegni contrattuali, le norme per risolvere i conflitti di legge e la determinazione delle fonti del diritto, con riguardo, in quest'ultimo caso, alle norme di diritto forale o speciale.
9) Legislazione in materia di proprietà intellettuale e industriale.
10) Regime doganale e tariffario; commercio estero.
11) Sistema monetario: divise, cambio e convertibilità; basi della disciplina del credito, banche e assicurazioni.
12) Legislazione in materia di pesi e misure, determinazione dell'ora ufficiale.
13) Basi e coordinamento della pianificazione generale dell'attività economica.
14) Finanze generali e debito dello Stato.
15) Promozione e coordinamento generale della ricerca scientifica e tecnica.
16) Uffici sanitari costieri e di confine. Basi e coordinamento generale della sanità. Legislazione in materia di prodotti farmaceutici.
17) Legislazione di base e regime economico della previdenza sociale, ferma restando l'esecuzione dei suoi servizi da parte delle Comunità autonome.
18) Basi del regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e del regime statutario dei suoi funzionari, che in ogni caso garantiranno agli amministrati un trattamento comune davanti ad esse; procedura amministrativa comune, ferme restando le particolarità
derivanti dall'organizzazione propria delle Comunità autonome; legislazione in materia di esproprio forzato; legislazione di base in materia di contratti e concessioni amministrative e circa il regime della responsabilità, di tutte le amministrazioni pubbliche.
19) Pesca marittima, senza pregiudizio per le competenze attribuite in questo campo alle Comunità autonome.
20) Marina mercantile e immatricolazione delle imbarcazioni; illuminazione delle coste e segnalazioni marittime; porti d'interesse generale; aeroporti d'interesse generale; controllo dello spazio aereo, transito e trasporto aereo, servizio meteorologico e immatricolazione di aeromobili.
21) Ferrovie e trasporti terrestri che interessino il territorio di più di una Comunità autonoma; regime generale delle comunicazioni; traffico e circolazione dei veicoli a motore; poste e telecomunicazioni; cavi aerei, sottomarini e radiocomunicazioni.
22) Legislazione, sistemazione e concessione di risorse e installazioni idrauliche quando le acque scorrano sul territorio di più di una Comunità autonoma, e autorizzazione a usare installazioni elettriche quando il loro uso riguardi anche un'altra Comunità o il trasporto dell'energia esca dall'ambito territoriale della Comunità interessata.
23) Legislazione di base in materia di difesa dell'ambiente, ferma restando la facoltà delle Comunità autonome di emanare ulteriori norme di salvaguardia. Legislazione di base in materia di montagne, sfruttamento di foreste e pascoli, tratturi per il bestiame.
24) Opere pubbliche d'interesse generale o la cui realizzazione riguardi più d'una Comunità autonoma.
25) Basi della regolamentazione in materia di miniere e di energia.
26) Norme in materia di produzione, commercio, possesso ed uso di armi ed esplosivi.
27) Norme di base in materia di stampa, radio e televisione e, in generale, di tutti i mezzi di comunicazione sociale, fatte salve le facoltà che competono alle Comunità autonome per lo sviluppo e l'attuazione delle norme suddette.
28) Difesa del patrimonio culturale, artistico e monumentale spagnolo contro l'esportazione e la spogliazione; musei, biblioteche e archivi di proprietà statale, senza pregiudizio per la loro gestione da parte delle Comunità autonome.
29) Pubblica sicurezza, fatta salva la possibilità per le Comunità autonome d'istituire servizi di polizia nella forma prevista dai rispettivi statuti e sulla base del disposto di una legge organica.
30) Condizioni di ottenimento, rilascio e omologazione di titoli accademici e professionali; norme di base per la realizzazione dell'art. 27 della Costituzione al fine di garantire l'adempimento degli obblighi dei poteri pubblici in questo campo.
31) Statistiche per fini statali.
32) Autorizzazione a indire consultazioni popolari mediante referendum.
2) Senza pregiudizio per le competenze che potranno assumere le Comunità autonome, lo Stato considererà l'attività svolta al servizio della cultura come dovere e funzione essenziali e favorirà le comunicazioni culturali fra le Comunità autonome, d'accordo con esse.
3) Le materie non espressamente attribuite allo Stato da questa Costituzione potranno competere alle Comunità autonome in virtù dei rispettivi statuti. La competenza per materie non contemplate dagli statuti autonomistici spetterà allo Stato, le cui norme prevarranno, in caso di conflitto, su quelle delle Comunità autonome per tutto quanto non ricada sotto l'esclusiva competenza di queste. Il diritto statale sarà, in ogni caso, suppletivo di quello delle Comunità autonome.

Art. 150.

1) Le Cortes, nelle materie di competenza statale, potranno attribuire a tutte le Comunità o ad alcune di esse la facoltà di emanare per proprio conto norme legislative sulla base dei principi, delle basi o delle direttrici fissati da una legge statale. Senza pregiudizio per la competenza dei tribunali, in ogni legge-quadro si stabiliranno le modalità di controllo delle Cortes sulle norme emanate dalle Comunità autonome.
2) Lo Stato potrà trasferire o delegare alle Comunità autonome, mediante legge organica, determinate facoltà in una materia di competenza statale che, per loro natura, siano suscettibili di trasferimento o delega. La legge prevederà in ciascun caso il relativo trasferimento di mezzi finanziari, nonché le forme di controllo che lo Stato si riserverà.
3) Lo Stato potrà emanare leggi che stabiliscano i principi necessari per armonizzare le disposizioni normative delle Comunità autonome, sia pure nel caso di materie di loro competenza, quando lo esiga l'interesse generale. Spetta alle Cortes, a maggioranza assoluta di ogni Camera, valutare la necessità di tale iniziativa.

Art. 151.

1) Non sarà necessario far trascorrere il termine di cinque anni di cui all'art. 148, comma 2, quando l'iniziativa del processo autonomistico decisa nel termine di cui all'art. 143, comma 2, dalle Deputazioni, o dagli organi interinsulari corrispondenti, e dai tre quarti dei Municipi di ognuna delle Provincie interessate che rappresentino almeno la maggioranza del corpo elettorale di ognuna di esse, sia anche ratificata con referendum dal voto affermativo della maggioranza assoluta degli elettori di ogni Provincia, secondo il disposto di una legge organica.
2) Nel caso previsto al comma precedente, la procedura per l'elaborazione dello statuto sarà la seguente:
1) Il Governo convocherà i deputati e i senatori eletti nelle circoscrizioni comprese nell'ambito territoriale aspirante all'autogoverno affinché si riuniscano in assemblea, al solo scopo di elaborare il relativo progetto di statuto autonomistico, attraverso l'accordo della maggioranza dei membri.
2) Una volta approvato dall'assemblea dei parlamentari, il progetto di statuto sarà rimesso alla Commissione costituzionale del Congresso che, entro due mesi, lo esaminerà con la collaborazione e l'assistenza di una delegazione dell'assemblea proponente per stabilire di comune accordo la sua formulazione definitiva.
3) Una volta raggiunto detto accordo, il testo risultante sarà sottoposto a referendum fra l'elettorato delle Province comprese nell'ambito territoriale del progettato statuto.
4) Se il progetto di statuto sarà approvato in ogni Provincia con la maggioranza dei voti validi, verrà successivamente presentato alle Cortes. Le due Camere in sessione plenaria decideranno sul testo mediante voto di ratifica. Approvato che sia lo statuto, il Re lo sanzionerà e lo promulgherà come legge.
5) Qualora non si raggiunga l'accordo di cui al paragrafo 2° di questo comma, il progetto di statuto sarà inoltrato come progetto di legge alle Cortes. Il testo da queste approvato sarà sottoposto a referendum fra l'elettorato delle Province comprese nell'ambito territoriale del progettato statuto. Qualora esso venga approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi in ogni Provincia, si procederà alla sua promulgazione ai sensi del paragrafo precedente.
3) Nei casi di cui ai paragrafi 4° e 5° del comma precedente, la mancata approvazione del progetto di statuto da parte di una o più Province non impedirà la costituzione da parte delle rimanenti della Comunità autonoma progettata, nella forma stabilita dalla legge organica prevista nel comma 1° di questo articolo.

Art. 152.

1) Negli statuti approvati con la procedura di cui al precedente articolo
l'organizzazione istituzionale autonomistica si baserà su di un'Assemblea legislativa eletta a suffragio universale, secondo un sistema di rappresentanza proporzionale che assicuri, inoltre, la rappresentanza delle diverse zone del territorio; un Consiglio di governo con funzioni esecutive e amministrative; un Presidente eletto dall'Assemblea fra i suoi membri e nominato dal Re, a cui spetta la direzione del Consiglio di governo, la rappresentanza suprema della Comunità e quella ordinaria dello Stato nella Comunità stessa. Il Presidente e i membri del Consiglio di governo saranno politicamente responsabili davanti all'Assemblea. Ferma restando la giurisdizione che compete al Tribunale Supremo, l'organizzazione giudiziaria nell'ambito territoriale della comunità autonoma farà capo ad un Tribunale Superiore di giustizia. Gli statuti delle Comunità autonome potranno indicare i casi e le forme di partecipazione di queste all'organizzazione delle ripartizioni giudiziarie del territorio. Tutto ciò secondo il disposto della Legge organica sul Potere giudiziario e sulla base dell'unità e indipendenza di questo. Fatto salvo il disposto dell'art. 123, per le istanze processuali successive, nel caso, si adiranno gli organi giudiziari ubicati nel territorio della Comunità autonoma in cui si trovi l'organo competente in prima istanza.
2) Una volta sanzionati e pubblicati, i vari statuti potranno essere modificati solo mediante le procedure in essi indicate e con referendum fra gli elettori delle rispettive circoscrizioni.
3) Mediante il raggruppamento di Municipi limitrofi, gli statuti potranno stabilire
circoscrizioni territoriali proprie, con piena personalità giuridica.

Art. 153.

Il controllo sull'attività degli organi delle Comunità autonome sarà, esercitato:
A) dal Tribunale Costituzionale, per quanto riguarda la costituzionalità delle loro disposizioni normative con forza di legge;
B) dal Governo, previo parere del Consiglio di Stato, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 150, comma 2;
C) dalla giurisdizione contenzioso-amministrativa, per quanto concerne l'amministrazione autonoma e i relativi regolamenti;
D) dal Tribunale dei Conti, nelle materie economiche e del bilancio.

Art. 154.

Un Delegato del Governo dirigerà l'amministrazione statale nel territorio della Comunità autonoma, coordinandola, nel caso, con l'amministrazione della Comunità.

Art. 155.

1) Qualora una Comunità autonoma non adempia agli obblighi impostile dalla Costituzione o da altre leggi, o agisca in modo da attentare gravemente all'interesse della Spagna, il Governo, previa intimazione al Presidente della Comunità e, nel caso in cui non sia ascoltato, con l'approvazione della maggioranza assoluta del Senato, potrà adottare le opportune misure per costringere la Comunità ad adempiere ai suddetti obblighi o per proteggere l'interesse generale in pericolo.
2) Per l'attuazione delle misure di cui al comma precedente, il Governo potrà dare istruzioni a tutte le autorità delle Comunità autonome.

Art. 156.

1) Le Comunità autonome godranno di autonomia finanziaria per lo sviluppo e l'adempimento delle loro funzioni, in base ai principi di coordinamento con le finanze statali e di solidarietà fra tutti gli spagnoli.
2) Le Comunità autonome potranno agire come delegati o collaboratori dello Stato per la riscossione, la gestione e la liquidazione delle risorse tributarie di questo, secondo le leggi e gli statuti.

Art. 157.

1) Le risorse delle Comunità autonome sono costituite da:
A) le imposte cedute in tutto o in parte dallo Stato; le sovrimposte su imposte statali ed altre forme di partecipazione alle entrate dello Stato;
B) le loro imposte, tasse e contributi speciali;
C) i trasferimenti di un fondo di compensazione interterrituriale ed altre assegnazioni a carico dei bilanci generali dello Stato;
D) gli utili derivanti dal loro patrimonio ed entrate di diritto privato;
E) il prodotto delle operazioni di credito.
2) Le Comunità autonome non potranno in nessun caso adottare misure tributarie nei riguardi di beni situati fuori del loro territorio o che ostacolino la libera circolazione di merci o servizi.
3) Mediante legge organica si potrà regolare l'esercizio delle competenze finanziarie elencate al comma 1 di questo articolo, le norme intese a risolvere i conflitti che possano insorgere e le possibili forme di collaborazione finanziaria tra le Comunità autonome e lo Stato.

Art. 158.

1) I bilanci generali dello Stato potranno stabilire uno stanziamento a favore delle Comunità autonome in funzione del volume dei servizi e delle attività statali da esse svolti, nonché della garanzia di un livello minimo nella prestazione dei servizi pubblici fondamentali su tutto il territorio spagnolo.
2) Al fine di correggere squilibri economici interterritoriali e rendere operante il principio di solidarietà, si costituire un Fondo di compensazione destinato a spese d'investimento, le cui risorse, quando ne sia il caso, saranno distribuite dalle Cortes fra le Comunità autonome e le Province.

TITOLO IX. IL TRIBUNALE COSTITUZIONALE

Art. 159.

1) Il Tribunale Costituzionale si compone di 12 membri nominati dal Re. Di questi, 4 su proposta del Congresso, così la maggioranza dei tre quinti dei suoi membri, 4 su proposta del Senato, con identica maggioranza, 2 su proposta del Governo e 2 su proposta del Consiglio generale del Potere giudiziario.
2) I membri del tribunale Costituzionale dovranno essere scelti fra magistrati e procuratori, professori universitari, funzionari pubblici e avvocati che siano giuristi di riconosciuta competenza con più di quindici anni di esercizio professionale.
3) I membri del Tribunale Costituzionale saranno designati per un periodo di nove anni e un terzo di essi sarà rinnovato ogni tre anni.
4) La condizione di membro del Tribunale Costituzionale è incompatibile con qualsiasi mandato rappresentativo; con le cariche politiche o amministrative; con le funzioni direttive in un partito politico o in un sindacato e con un rapporto di dipendenza al servizio degli stessi; con l'esercizio delle carriere di magistrato e di procuratore e con qualsiasi attività professionale o commerciale. Inoltre, i membri del Tribunale Costituzionale saranno soggetti alle stesse incompatibilità dei membri del Potere giudiziario.
5) I membri del Tribunale Costituzionale saranno indipendenti e inamovibili nell'esercizio del loro mandato.

Art. 160.

Il Presidente del Tribunale Costituzionale sarà designato fra i suoi membri dal Re, su proposta dello stesso Tribunale in seduta plenaria e per un periodo di tre anni.

Art. 161.

1) Il Tribunale Costituzionale ha giurisdizione su tutto il territorio spagnolo ed è competente a giudicare:
A) del ricorso d'incostituzionalità contro leggi e disposizioni normative aventi forza di legge. La dichiarazione d'incostituzionalità di una norma giuridica con forza di legge, interpretata dalla giurisprudenza, avrà effetto su questa, ma la sentenza o le sentenze non più appellabili non perderanno il valore di cosa giudicata;
B) del ricorso di tutela (amparo) per la violazione dei diritti e delle libertà di cui all'art. 53,2 di questa Costituzione, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge;
C) dei conflitti di competenza fra lo Stato e le Comunità autonome, e dei conflitti fra queste ultime;
D) delle altre materie che gli attribuiranno la Costruzione o le leggi organiche.
2) Il Governo potrà impugnare davanti al Tribunale Costituzionale le disposizioni e le decisioni adottate dagli organi delle Comunità autonome. L'impugnazione produrrà la sospensione della disposizione o della decisione impugnata, ma il Tribunale, da parte sua, dovrà ratificarla o annullarla entro un periodo non superiore a cinque mesi.

Art. 162.

1) Sono legittimati:
A) a presentare il ricorso d'incostituzionalità: il Presidente del Governo, il Difensore del popolo, cinquanta deputati, cinquanta senatori, gli organi collegiali ed esecutivi delle Comunità autonome e, nel caso, le Assemblee delle stesse;
B) presentare il ricorso di tutela: qualsiasi persona fisica o giuridica che invochi un interesse legittimo, nonché il Difensore del popolo e il Pubblico ministero.
2) Negli altri casi, una legge organica stabilirà le persone e gli organi legittimati.

Art. 163.

Quando un organo giudiziario ritenga, in qualche processo, che una norma con forza di legge applicabile al caso, dalla cui validità dipende la sentenza, possa essere contraria alla Costituzione, porterà la questione davanti al Tribunale Costituzionale nelle fattispecie, nella forma e con gli effetti stabiliti dalla legge, che in nessun caso sa- ranno sospensivi.

Art. 164.

1) Le sentenze del Tribunale Costituzionale saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dello Stato, con la specificazione dei voti, se ve ne fosse la necessità. Esse hanno il valore di cosa giudicata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione e non è ammesso alcun ricorso contro di esse. Quelle che dichiarino l'incostituzionalità di una legge o di una norma avente forza di legge e tutte quelle che non si limitino alla valutazione soggettiva di un diritto avranno piena efficacia nei confronti di tutti.
2) Se nella sentenza non verrà disposto altrimenti, rimarrà in vigore quella parte della legge non affetta da incostituzionalità.

Art. 165.

Una legge organica regolerà il funzionamento del Tribunale Costituzionale, lo statuto dei suoi membri, il procedimento davanti allo stesso e le condizioni per lo svolgimento delle azioni.

TITOLO X. LA REVISIONE COSTITUZIONALE

Art. 166.

L'iniziativa della revisione costituzionale verrà esercitata nei termini previsti nei comma 1 e 2 dell'art. 87.

Art. 167.

1) I progetti di revisione costituzionale dovranno essere approvati da una maggioranza dei tre quinti di ciascuna delle Camere. Se non vi sarà accordo fra di esse, si cercherà di ottenerlo mediante la creazione di una commissione composta in egual numero di deputati e senatori, la quale presenterà un testo che sarà votato dal Congresso e dal Senato.
2) Se non si otterrà l'approvazione mediante il procedimento di cui al comma precedente, e sempre che il testo abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta del Senato, il Congresso, con la maggioranza dei due terzi, potrà approvare la riforma.
3) Approvata la riforma dalle Cortes, questa sarà sottoposta a referendum per la sua ratifica quando lo richieda, entro i quindici giorni successivi alla sua approvazione, la decima parte dei membri di una qualsiasi delle Camere.

Art. 168.

1) Qualora si intenda promuovere la revisione completa della Costituzione o una revisione parziale riguardante: il Titolo preliminare; il Capitolo II, Sezione I, del Titolo I; o il Titolo II, si procederà all'approvazione di tale delibera a maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera, e allo scioglimento immediato delle Cortes.
2) Le Camere elette dovranno ratificare la decisione e procedere allo studio del nuovo testo costituzionale, che dovrà essere approvato a maggioranza dei due terzi di entrambe le Camere.
3) Una volta approvata dalle Cortes, la revisione sarà sottoposta a referendum per la sua ratifica.

Art. 169.

Non si potrà iniziare la revisione costituzionale in tempo di guerra o quando si presenti una delle situazioni previste nell'art. 116.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Prima.

La Costituzione tutela e rispetta i diritti storici dei territori forali. L'aggiornamento generale di detto regime forale si compirà nel quadro della Costituzione e degli statuti autonomistici.

Seconda.

La dichiarazione di maggiore età, contenuta nell'art. 12 di questa Costituzione non pregiudica le situazioni tutelate dai diritti forali nell'ambito del diritto privato.

Terza.

La modifica del regime economico e fiscale dell'arcipelago delle Canarie richiederà, l'informazione preliminare della Comunità autonoma o, nel caso, dell'organo provvisorio autonomistico.

Quarta.

Nelle Comunità autonome dove abbia sede più di un tribunale civile, i rispettivi statuti di autonomia potranno mantenere quelli esistenti, distribuendo le competenze fra di essi, sempre in conformità con quanto previsto dalla Legge organica sul Potere giudiziario e nell'ambito dell'unità e dell'indipendenza di questo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Prima.

Nei territori dotati di un regime provvisorio di autonomia, i loro organi collegiali superiori, mediante un accordo approvato dalla maggioranza assoluta dei membri, potranno sostituirsi nell'iniziativa che il comma 2 dell'art. 143 attribuisce alle Deputazioni provinciali o agli organi interinsulari corrispondenti.

Seconda.

I territori che in passato abbiano sottoposto a referendum con risultato affermativo progetti di statuto di autonomia e che al momento della promulgazione di questa Costituzione abbiano regimi provvisori di autonomia, potranno procedere immediatamente nella forma prevista al comma 2 dell'art. 148, se così decideranno a maggioranza assoluta i loro organi preautonomistici collegiali superiori, comunicandolo al Governo. Il progetto di statuto sarà elaborato in conformità con quanto stabilito dall'art. 151, comma 2, dietro convocazione dell'organo collegiale preautonomistico.

Terza.

L'iniziativa del processo autonomistico da parte degli organi locali o dei loro membri, prevista al comma 2 dell'art. 143, si intende differita a tutti gli effetti, fino alla celebrazione delle prime elezioni locali, una volta entrata in vigore la Costituzione.

Quarta.

1) Nel caso nella Navarra, e agli effetti della sua incorporazione nel Consiglio generale basco o nel regime autonomistico basco che lo sostituisca, contrariamente a quanto stabilisce l'art. 143 della Costituzione, l'iniziativa spetta all'organo forale competente, il quale prenderà la sua decisione a maggioranza dei membri che lo compongono. Per la validità di detta iniziativa sarà necessario inoltre che la decisione dell'organo forale competente sia ratificata con referendum espressamente indetto e approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi.
2) Qualora l'iniziativa non vada a buon fine, essa potrà ripetersi solo in un diverso periodo di mandato dell'organo forale competente, e in ogni caso trascorso il termine minimo di cui all'art. 143.

Quinta.

Le città di Ceuta e Melilla potranno costituirsi in Comunità autonome se così decideranno i loro rispettivi Consigli comunali, mediante accordo approvato dalla maggioranza assoluta dei loro membri, e con l'autorizzazione delle Cortes mediante legge organica, nei termini previsti dall'art. 144.

Sesta.

Qualora si trasmettano alla Commissione costituzionale del Congresso diversi progetti di statuto, questi verranno esaminati secondo l'ordine di presentazione, e il termine di due mesi a cui si riferisce l'art. 151 inizierà dal momento in cui la Commissione avrà terminato l'esame del progetto, o dei progetti successivamente portati alla sua conoscenza.

Settima.

Gli organi provvisori autonomi si considerano sciolti nei seguenti casi:
A) una volta costituiti gli organi che stabiliscano gli statuti di autonomia approvati conformemente a questa Costituzione;
B) nel caso in cui l'iniziativa del processo autonomistico non andasse a buon fine per mancanza dei requisiti di cui all'art. 143;
C) se l'organo non avrà esercitato il diritto che gli riconosce la Disposizione transitoria prima entro 3 anni.

Ottava.

1) Le Camere che hanno approvato la presente Costituzione assumeranno, dopo l'entrata in vigore della stessa, le funzioni e le competenze che in essa si attribuiscono rispettivamente al Congresso e al Senato, ma in nessun caso il loro mandato andrà oltre il 15 giugno 1981.
2) Agli effetti di quanto stabilito nell'art. 99, la promulgazione della Costituzione si considererà come presupposto costituzionale per la sua applicazione. A tale effetto, a partire dalla citata promulgazione inizierà un periodo di 30 giorni per l'applicazione di quanto disposto in detto articolo. Durante questo periodo l'attuale Presidente del Governo, che assumerà le funzioni e le competenze stabilite dalla Costituzione per detto incarico, potrà scegliere di usare la facoltà che gli riconosce l'art. 115 o dar corso, con le sue dimissioni, all'applicazione di quanto stabilito nell'art. 99, verificandosi in questo ultimo caso la situazione prevista al comma 2 dell'art. 101.
3) In caso di scioglimento, ai sensi dell'art. 115 e qualora non sia stato attuato legalmente quanto previsto agli artt. 68 e 69, si applicheranno nelle elezioni le norme anteriormente vigenti, con la sola eccezione che in materia d'ineleggibilità e incompatibilità si applicherà direttamente quanto previsto nella seconda parte del punto B, comma 1, art. 70 della Costituzione, nonché ciò che questa dispone in merito all'età per i1 voto, e il disposto dell'art. 69, comma 3.

Nona.

Passati tre anni da quando siano stati eletti per la prima volta i membri del Tribunale Costituzionale, si procederà per sorteggio alla designazione di un gruppo di quattro membri della stessa provenienza elettiva che dovrà lasciare la carica ed essere sostituito. A questi soli effetti s'intenderanno raggruppati come membri della stessa provenienza i due designati su proposta del Governo e i due designati su proposta del Consiglio generale del Potere giudiziario. Trascorsi altri tre anni, si procederà allo stesso modo con i due gruppi non interessati dal sorteggio precedente. A partire da allora ci si atterrà a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 159.

DISPOSIZIONE ABROGATIVA

* 1) Si considerano abrogate la Legge 1/1977 del 4 gennaio sulla riforma politica, come pure, qualora non siano già state abrogate dalla summenzionata legge, la Legge sui principi fondamentali del Movimento del 17 maggio 1958, la Legge del Fuero de los Españoles del 17 luglio 1945, la Legge del Fuero del Trabajo del 9 marzo 1938, la Legge costitutiva delle Cortes del 17 luglio 1942, la Legge per la successione alla carica di Capo dello Stato del 26 luglio 1947, tutte quelle modificate dalla Legge organica dello Stato del 10 gennaio 1967 e, negli stessi termini, quest'ultima, nonché quella sul referendum nazionale del 22 ottobre 1945.
* 2) Per le parti che ancora potessero conservare validità, si considera definitivamente abrogato il Regio Decreto del 25 ottobre 1839 relativo alle Province di Alava, Guipuzcoa e Vizcaya. Negli stessi termini si considera definitivamente abrogata la Legge del 21 luglio 1976.
* 3) Analogamente si considerano abrogate tutte le disposizioni contrarie a quanto stabilito in questa Costituzione.

DISPOSIZIONE FINALE

Questa Costituzione entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione del suo testo ufficiale nel Bollettino dello Stato. Essa verrà pubblicata anche nelle altre lingue della Spagna.