Tipologia: Accordo
Data firma: 2 agosto 1995
Parti: Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Stat, Cisal dell’Anas
Settori: Enti privati, Anas
Fonte: CGIL

Sommario:

 1. Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
2. Unità produttive
3. Contrattazione decentrata
4. Monte ore retribuito e strumenti operativi
 5. Formazione
6. Verifiche
Allegato 10
Norme transitorie

Accordo Anas

Il giorno 2 agosto 1995 è stato raggiunto, tra i Rappresentanti dell’Amministrazione dell’Anas e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Stat e Cisal dell’Anas, il seguente accordo relativo all’attuazione delle direttive emanate con il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro. L’Anas e le OO.SS convengono quanto segue.

1. Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
L’elezione e/o la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle OO.SS. e le elezioni dovranno svolgersi entro la prima metà del mese di ottobre 1995.
Tali rappresentanti sono eletti o designati a scrutinio segreto dai lavoratori di ciascuna unità produttiva, come sotto individuata, nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti in Azienda e nel numero definito secondo le disposizione contenute nell’art. 18 del D.Lgs. 626.
Detti rappresentanti saranno nel numero aggiuntivi alla future RSU.
Le attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono quelle definite dall’art. 19 del citato D.Lgs. 626.
La durata in carica dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di tre anni ed è rinnovabile. Sarà possibile la verifica del mandato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei lavoratori rappresentanti; l’eventuale revoca del mandato stesso, dovrà determinarsi a seguito di conferma della maggioranza dei lavoratori dell’unità produttiva interessata.
In assenza delle elezioni di cui al precedente primo capoverso entro il termine previsto, in merito alla designazione da parte dell’Anas del responsabile e degli addetti per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 9 del citato D.Lgs. 626, verranno consultate le OO.SS. competenti territorialmente, salvo ratifica successiva da parte del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Per lo svolgimento delle assemblee preparatorie alle elezioni non si potrà superare il limite massimo di quattro
ore per ciascuna tornata elettorale, mentre per quello relativo alle assemblee che seguiranno la richiesta di verifica di cui al precedente sesto capoverso, il numero di ore non potrà superare le due annue.
Il tempo necessario per lo svolgimento di tali assemblee potrà essere richiesto ai sensi dell’art. 6 del dpr n. 335/90 e sarà riconsiderato in sede di rinnovo contrattuale.

2. Unità produttive
Le unità produttive sono individuate come segue:
1) il livello provinciale, con tutte le sedi di lavoro ricadenti in tale ambito:
2) i centri manutentori, la cui attività non coincide con l’ambito provinciale, raggruppati o distinti con un criterio di omogeneità, in rapporto all’estesa chilometrica;
3) i centri manutentori che svolgono la loro attività su un’estesa chilometrica anche minore rispetto alle due fattispecie precedenti, ma con la presenza di tipologie lavorative da considerarsi peculiari sul piano della sicurezza del lavoro (es. autostrade;
4) l’intero ambito compartimentale;
5) la direzione generale e le sue sede periferiche urbane ed extraurbane sono tutte considerate come unica unità produttiva.

3. Contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata a livello periferico individuerà, entro la fine del mese di settembre 1995, le unità produttive e il numero dei Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza necessari, considerando:
a) il numero minimo fissato dall’art.18 comma 6, del D.Lgs. 626, stabilito per ciascuna unità produttivi individuata secondo i modelli1, 2, 3, e 4 di cui al punto precedente (unità produttive) o per eventuali ulteriori unità di particolare rilevanza (es. grandi autofficine e autoparchi);
b) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della sede compartimentale, potrà coincidere con uno o più Rappresentanti delle unità produttive individuate secondo i modelli sopra descritti, previsti per ciascun Compartimento;
c) presso la Direzione generale la contrattazione decentrata potrà individuare la provenienza dei rappresentanti in relazione alla diversa dislocazione delle sedi.

4. Monte ore retribuito e strumenti operativi
Per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è prevista l’assegnazione di un monte ore pari a tre ore annue per ciascun lavoratore presente in ogni unità produttiva per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’art.19, comma 1, punti a) ed n), escludendo i tempi di percorrenza necessari per raggiungere le squadre di manutenzione o di emergenza, i centri squadra e le altre sede di lavoro, da terminarsi sulla base della composizione numerica di ciascuna unità produttiva.
Nel caso in cui l’unità produttiva individuata coincida con un’unica sede di lavoro (es. la sede compartimentale, le sedi della Direzione generale o un’autofficina) mantenendo quanto stabilito dal capoverso precedente, il monte ore per ciascun Rappresentante non potrà superare complessivamente il numero di centro ore annue.
L’Anas metterà a disposizione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per il tempo necessario per recarsi presso le squadre o le sedi di lavoro distribuite lungo le strade statali ed autostrade, un mezzo di trasporto da individuarsi di volta in volta tra quelli disponibili presso le sedi periferiche.
Il rappresentante è personalmente responsabile della corretta utilizzazione del mezzo assegnatogli.
L’Anas provvederà a verificare ed eventualmente adeguare entro la fine del mese di novembre 1995 la disponibilità del parco macchine delle sedei periferiche, compatibilmente alle disponibilità di bilancio ed in relazione alla nuova organizzazione dell’Ente.

5. Formazione
Entro la fine del mese di settembre 1995, l’Anas fornirà alle OO.SS. nazionali proposta relativa al piano di formazione sui rischi sulla sicurezza e la salute destinata ai seguenti soggetti:
a) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
b) Responsabili e componenti del Servizio di prevenzione e protezione, se individuati all’interno dell’Anas.
c) Lavoratori incaricati all’attività di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione.
Inizialmente tale formazione deve comunque prevedere:
- nozioni sugli obblighi e diritti previsti dalla legge;
- nozioni sui fattori e sulla valutazione del rischio e relative misure di prevenzione;
- nozioni generali di comunicazioni interpersonale ed ai gruppi.

6. Verifiche
L’applicazione complessiva del presente accordo verrà verificata entro la fine del mese di novembre 1995.
Un’ulteriore verifica in relazione alle disponibilità del monte ore necessario allo svolgimento delle attribuzioni di cui all’art. 10 - comma 1 - punti a) e n) del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dei mezzi messi a sua disposizione, verrà effettuata dopo sei mesi a partire dalla fine del mese di novembre 1995, e comunque non oltre la fine del mese di giugno 1996.

Allegato 10
- 80 ore complessive annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
- 120 ore complessiva annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti;
- 240 ore complessive annue nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.
Detti permessi assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo.
Nella gestione delle agibilità previste dalla legge e dal CCNL, saranno assicurate le condizioni per l’adeguato svolgimento dell’attività della Commissione ambiente.
3) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicheranno direttamente le specifiche norme dell’Accordo interconfederale 22/6/1995.
4) La formazione della Commissione ambiente si svolgerà secondo quanto previsto dall’art.45 del CCNL in materia di linee guida e moduli formativi congiunti.
Le Parti seguiranno la formazione dei rappresentanti per la sicurezza, anche attraverso un’anagrafe aggiornata degli stessi, da realizzarsi con gli opportuni collegamenti con gli Organismi paritetici istituiti dall’Ai 22/6/1995.
5) In sede di Osservatorio nazionale, le parti esamineranno i problemi relativi alla formazione e informazione dei lavoratori, per armonizzare gli impegni contrattuali previsti dall’art. 46 con le disposizioni contenute negli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626.
Norme transitorie
1) Nelle aziende o unità produttive nelle quale sia costituita la RSU e sia operante la Commissione ambiente e quindi li comunicherà, quali rappresentanti per la sicurezza, alla direzione aziendale entro il 22 ottobre 1995.
2) Ove sia costituita la RSU ma non operi la Commissione ambiente, la RSU sottoporrà alla validazione dell’assemblea dei lavoratori, secondo i limiti quantitativi di cui al punto 1.A) del presente accordo, i nominativi di propri componenti quali rappresentanti per la sicurezza e quindi li comunicherà alla direzione aziendale entro il 22/7/1990.

Chiarimenti a verbale
1) Nelle aziende o unità produttive nelle quali operino esclusivamente una o più RSA i lavoratori eleggono al loro interno, entro il 22 ottobre 1995, il rappresentante per la sicurezza, rispettando per l’intera azienda o unità produttiva i numeri di cui al punto 1.A) del presente accordo.
2) In assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno, entro il 22 ottobre 1995, nei numeri di cui al punto 1.A) del presente accordo.
3) Ove la RSU o le RSA non provvedano entro il termine del 22 ottobre 1995 a quanto previsto, le procedure di consultazione in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 si svolgeranno con tali rappresentanze.
Dichiarazioni a verbale
1) Le Parti si danno atto della necessità di rispettare lo spirito e la lettera del D.Lgs. 626/94 e si impegnano a completare in tempi brevi, per quanto di loro competenza, il processo di costituzione delle RSU e di contestuale elezione dei rappresentanti per la sicurezza e comunque a far si che gli stessi , anche nella fase transitoria, abbiano il gradimento del complesso dei lavoratori e pertanto la loro scelta sia frutto di iniziative unitarie da parte di tutte le RSA presenti nell’impresa.
2) Alla luce dello spirito che informa il CCNL e il sistema delle relazioni nelle imprese, le parti si danno l’obiettivo di operare perché l’impostazione delle operazioni di valutazione del rischio si effettui con la collaborazione della Commissione ambiente.
Per rendere possibile il sollecito perseguimento di tale obiettivo, le parti si impegnano a favorire l’attuazione di quanto previsto nel presente accordo anche attraverso la ricerca e la diffusione di criteri e iniziative per la gestione di questo rapporto partecipativo, la promozione e realizzazione di specifici corsi di formazione anche di concerto con le strutture territoriali, tenendo conto della positiva esperienza maturata nella categoria con la formazione congiunta