Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 24 luglio 1996
Parti: Confetra e Cgil, Cisl e Uil
Settori: Trasporti, Confetra
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte prima
1. Il rappresentante per la sicurezza (RLS)
1.1. Unità produttive fino a 15 dipendenti
Modalità di elezione
1.2. Unità produttive con più di 15 dipendenti
Permessi
Procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
2. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
 2.1. Accesso ai luoghi di lavoro
2.2. Modalità di consultazione
2.3. Informazioni e documentazione aziendale
3. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
4. Riunioni periodiche
Parte seconda
1. Organismi paritetici territoriali

Accordo interconfederale 24 luglio 1996 tra Confetra e Cgil, Cisl e Uil - Sicurezza sul lavoro

Visto il D.lgs. 19.9.94 n. 626, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
ravvisata l’opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali di cui all’art. 20 del decreto stesso;
ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
convengono quanto segue.

Parte prima
1. Il rappresentante per la sicurezza (RLS)
L’art. 18 – il cui comma 1 contiene l’enunciazione del principio generale secondo il quale “in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza” - è dedicato ai criteri d’individuazione di tale soggetto e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri, in particolare, in tema di diritti, formazione e strumenti per l’espletamento degli incarichi.
Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, in tutte le unità produttive saranno promosse le iniziative, con le modalità di seguito indicate, per l’identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

1.1. Unità produttive fino a 15 dipendenti
Le parti ribadiscono che, ai sensi del D.lgs. n. 626/94, nelle unità produttive aventi fino a 15 dipendenti il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.

Modalità di elezione
Al fine di realizzare quanto previsto dall’art. 18, comma 2, D.lgs. n. 626/94, le organizzazioni datoriali territoriali e le OO.SS. dei lavoratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee all’informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del RLS, secondo modalità che verranno concordate a livello territoriale.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell’unità produttiva.
La durata dell’incarico è di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue, nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue, nelle unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lett. b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale di elezione, i datori di lavoro comunicano all’organismo paritetico territoriale, per il tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto.

1.2. Unità produttive con più di 15 dipendenti
I RLS s'individuano tra i componenti della RSU. Il numero massimo di tali rappresentanti è il seguente:
• 1 rappresentante nelle unità produttive da 16 a 100 dipendenti;
• 2 rappresentanti nelle unità produttive da 101 a 200 dipendenti;
• 3 rappresentanti nelle unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
• 6 rappresentanti nelle unità produttive con oltre 1.000 dipendenti.

Permessi
Nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, i RLS, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
In sede di contrattazione nazionale di categoria o aziendale le parti procederanno all’assorbimento delle ore di permesso spettanti ai RLS, avendo riguardo alle ore di permesso già riconosciute per lo stesso titolo.

Procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
a) All’atto della costituzione della RSU il candidato a RLS viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della RSU.
La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU, ovvero siano ancora operanti le RSA, per la designazione del RLS si applica la procedura che segue.
Entro 90 giorni dalla data del presente accordo il/i RLS è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nell’unità produttiva operino le RSA delle OO.SS. sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie, il/i RLS è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le unità produttive con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle OO.SS.
Nel caso di dimissioni della RSU, il RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
c) In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle unità produttive con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle OO.SS.
In questa fattispecie, ai RLS spettano, per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti pari a 40 ore.
Il verbale contenente i nominativi dei RLS deve essere comunicato alla direzione aziendale, che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico territoriale che terrà il relativo elenco.
I RLS restano in carica 3 anni.

2. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19, D.lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

2.1. Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

2.2. Modalità di consultazione
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

2.3. Informazioni e documentazione aziendale
Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f) del comma 1 dell’art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2, custodito presso l’azienda o l’unità produttiva ai sensi dell’art. 4, comma 3. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro s’intendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

3. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il RLS ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
• conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
• metodologie sulla valutazione del rischio;
• metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento a specificità dei propri comparti.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un’integrazione della formazione.

4. Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 11, D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

Parte seconda
1. Organismi paritetici territoriali
Le parti danno attuazione all’art. 20, D.lgs. 19.9.94 n. 626, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, concordando quanto segue.
Le parti convengono di costituire a livello territoriale entro 120 giorni gli organismi paritetici di cui al suddetto art. 20 con funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative in tema di prevenzione.
A tal fine questi organismi elaborano progetti formativi inerenti le materie dell’igiene e sicurezza del lavoro e, al fine di favorire l’effettuazione delle iniziative proposte, oltre a tenere i rapporti con l’Ente Regione e gli altri soggetti, istituzionali e non, operanti in materia di salute e sicurezza, possono promuovere direttamente l’organizzazione di corsi o giornate formative.
Agli organismi paritetici sono inoltre attribuite le funzioni di composizione delle controversie di cui al suddetto art. 20; essi, infatti, sono aditi quale prima istanza di risoluzione di controversie insorte circa “l’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti”. Al riguardo le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell’igiene e sicurezza del lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni condivise e attuabili. Pertanto, in tutti i casi d’insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) s’impegnano ad adire l’organismo paritetico al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile. La parte che ricorre all’organismo paritetico ne informa senza ritardo le altre parti interessate.
Gli organismi paritetici territoriali sono composti da 6 componenti, di cui 3 in rappresentanza della parte datoriale e 3 in rappresentanza delle OO.SS.
I compiti di segreteria sono assunti dalle associazioni territoriali degli imprenditori.

Le parti s’incontreranno entro 1 anno dalla data del presente accordo per verificarne l’applicazione.