Regione Piemonte
Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3.
Disposizioni regionali in materia di semplificazione.
B.U.R. 12 marzo 2015, n. 10S2

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

Capo I.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 1.
(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente:
"Art. 6 bis. (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita)
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, l'aggiunta di settore merceologico e il trasferimento della titolarità di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. 114/1998 sono soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono, inoltre, soggette:
a) l'attività di vendita al dettaglio negli spacci interni, di cui all'articolo 16 del d.lgs. 114/1998;
b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, di cui all'articolo 17 del d.lgs. 114/1998;
c) l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi, di comunicazione di cui all'articolo 18 del d.lgs. 114/1998;
d) l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all'articolo 19 del d.lgs. 114/1998.
3. L'attività di vendita di cui al comma 2, lettera b), effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di vendita.
4. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 2, lettera b), è svolta in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica, l'avvio dell'attività è soggetto ad un'unica SCIA commerciale da presentare al SUAP del comune della Regione nel quale l'esercente intende avviare l'attività. Le successive installazioni e cessazioni di distributori automatici sono comunicate periodicamente e direttamente all'ASL competente per territorio, in relazione al comune in cui sono dislocati gli apparecchi, nel solo caso in cui gli stessi distribuiscano prodotti alimentari.
5. Per le fattispecie non espressamente previste dal presente articolo le vicende giuridico amministrative relative alle attività di vendita sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio.
6. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio adotta con proprio provvedimento la modulistica unica relativa alle autorizzazioni, alle SCIA e alle comunicazioni previste dalla presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).".
2. L’articolo 14 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 14. (Vendite di fine stagione)
1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.
3. L’esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l’osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori, secondo le disposizioni di cui all’articolo 15.”.

Art. 2.
(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38)

1. L'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:
"Art. 4.(Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande é subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).".
2. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
"1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010.".
3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006, le parole "di cui al comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010" e il periodo "La Giunta regionale adotta inoltre, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, le indicazioni occorrenti per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1, lettera b) bis" è soppresso.
4. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006 sono abrogati.
5. Al comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006, le parole "al comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti "al presente articolo".
6. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
"2. Il comune, al quale è richiesta l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1".
7. La rubrica dell'articolo 9 della l.r. 38/2006 è sostituita dalla seguente "Funzioni amministrative degli enti locali".
8. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
"1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. L’apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010 come individuate ai sensi dell’articolo 8.".
9. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 38/2006 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto dell’articolo 31, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).".
10. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
"2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è soggetto al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e al rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.".
11. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006, le parole "Nei termini previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a)" sono soppresse.
12. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006 è abrogato.
13. Il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
"5. Nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande é soggetta ad autorizzazione, il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 241/1990 e della l.r. 14/2014.".
14. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006, è aggiunto il seguente:
"5 bis. Per le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge le vicende giuridico amministrative relative all'esercizio dell'attività sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio.".
15. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
"1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio, priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990 e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del d.lgs. 59/2010.".
16. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006 è abrogato.
17. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006 le parole "e 2" sono soppresse.
18. La rubrica dell'articolo 11 della l.r. 38/2006 è sostituita dalla seguente "Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale".
19. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
"1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto a SCIA da presentare, in modalità esclusivamente telematica, allo SUAP competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990.".
20. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
"3. Nella SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale sono indicati il periodo o i periodi nei quali è svolta l'attività.".
21. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano tutte le disposizioni relative all'attività di somministrazione non avente durata temporale limitata.".
22. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
"1. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio adotta, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della delibera legislativa approvata in data 26 febbraio 2015, con proprio provvedimento la modulistica unica, in formato esclusivamente telematico, relativa alle autorizzazioni, alle SCIA e alle comunicazioni previste dalla presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).".
23. La rubrica dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 è sostituita dalla seguente "Provvedimenti interdettivi".
24. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006, le parole "L'autorizzazione è revocata quando:" sono sostituite dalle seguenti "È disposto il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione, quando:".
25. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 38/2006 è abrogato.
26. Al comma 1 dell'articolo 16 bis della l.r. 38/2006 le parole "l'autorizzazione all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti "l'esercizio".
27. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
"1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico senza titolo abilitativo, o quando il medesimo titolo è revocato o sospeso, o senza i requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 12.000,00.".
28. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 38/2006 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Il comune ordina la chiusura immediata di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in caso di svolgimento dell’attività in modo abusivo. ".

Art. 3.
(Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38)

1. L'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi del mercato interno) è abrogato.

Capo II.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 4.
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le aziende alberghiere al fine di:
a) valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali, paesaggistici, culturali e architettonici del territorio;
b) accrescere la competitività mediante un'offerta differenziata, anche attraverso forme di ospitalità diffusa, prevedendo il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, il recupero ed il restauro conservativo;
c) garantire un livello qualitativo e quantitativo ottimale dei servizi offerti al turista.
2. Nel rispetto di quanto disposto al comma 1, la Regione individua le aziende alberghiere e stabilisce criteri e modalità per la loro classificazione ai sensi della normativa nazionale in materia vigente.

Art. 5.
(Aziende alberghiere)

1. Sono aziende alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione in unità abitative, intese come camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina.
2. Le aziende alberghiere si distinguono in:
a) alberghi, quando offrono alloggio prevalentemente in camere;
b) residenze turistico-alberghiere, quando offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.
3. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina a condizione che il numero dei posti letto non sia superiore al 40 per cento della capacità ricettiva totale.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, è definita la disciplina di dettaglio delle aziende alberghiere.

Art. 6.
(Tipologie alberghiere)

1. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, le aziende alberghiere si articolano nelle seguenti tipologie:
a) motel: esercizio ricettivo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggi destinati a veicoli o imbarcazioni quante sono le unità abitative degli ospiti, maggiorate del 10 per cento, nonché i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar;
b) villaggio albergo: esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;
c) albergo meublè o garnì: esercizio ricettivo che fornisce solo il servizio di alloggio, eventualmente con prima colazione, senza ristorante;
d) albergo-dimora storica: esercizio ricettivo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe quattro stelle;
e) albergo-centro benessere: esercizio ricettivo dotato di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe tre stelle. In caso di offerta di servizi termali o trattamenti estetici e dietetici, l'albergo centro-benessere può fregiarsi della denominazione rispettivamente di albergo termale o di albergo beauty farm;
f) albergo diffuso: esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune nonché dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati, ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti, purché coerente con il funzionamento unitario dell'esercizio alberghiero;
g) condhotel: esercizio ricettivo aperto al pubblico composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in appartamenti a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
2. In alternativa all'indicazione albergo può essere usata l'indicazione hotel, grand hotel o palace hotel se la struttura è collocata nelle due posizioni di vertice della classifica alberghiera, oppure resort se la struttura è collocata in contesti ambientali o paesaggistici di particolare suggestione o rilevanza artistico-storico-culturale-architettonica che offrono servizi di pregio ludico-sportivi- ricreativi alla clientela.
3. In alternativa all'indicazione residenza turistico-alberghiera possono essere utilizzate le denominazioni hotel residence, albergo residenziale o aparthotel.

Art. 7.
(Albergo diffuso)

1. L'albergo diffuso assicura i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, può includere la prima colazione, nonché la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori.
2. Le unità abitative devono essere integrate tra loro e con la realtà socio-culturale del territorio e non possono distare più di 1000 metri dallo stabile adibito ad uso comune, preferibilmente ubicato nel centro storico.
3. In ragione della particolarità e della valenza del contesto architettonico ove l’albergo diffuso è localizzato, che deve essere pienamente salvaguardato, nonché dell’obiettivo strategico volto ad assicurare la rivitalizzazione del relativo tessuto sociale e urbanistico, il regolamento di cui all’articolo 8 può disciplinare deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, quali superfici ed altezze minime dei vani abitativi esistenti, in quanto prevalente il principio del restauro conservativo e del recupero filologico delle antiche tipologie abitative storiche.
4. Negli alberghi diffusi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina, a condizione che il numero dei posti letto non sia superiore al 30 per cento della capacità ricettiva totale.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, è definita la disciplina di dettaglio degli alberghi diffusi.

Art. 8.
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente, con proprio regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, con riferimento alle aziende alberghiere, disciplina:
a) il numero minimo di unità abitative per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere;
b) la destinazione urbanistica degli immobili e l'idoneità dei locali;
c) la disciplina delle dipendenze alberghiere tenendo conto del loro carattere accessorio;
d) il livello di classificazione delle aziende alberghiere, sulla base del possesso degli standard qualitativi minimi delle prestazioni e della qualità dei servizi offerti nonché delle dotazioni e attrezzature presenti;
e) il periodo di apertura delle aziende alberghiere tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale o stagionale;
f) la riserva di denominazione nell'ottica della trasparenza dell'attività e delle esigenze di tutela del consumatore.
2. Con riferimento all'albergo diffuso il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:
a) le modalità di svolgimento e gestione dell'ospitalità diffusa in un'ottica di complementarietà all'ospitalità alberghiera;
b) le caratteristiche e requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari dell'albergo diffuso nel rispetto della tipicità dei luoghi e dei regolamenti edilizi comunali;
c) la destinazione d'uso degli immobili e criteri di eleggibilità e capacità ricettiva per un'ottimale localizzazione dell'albergo diffuso sul territorio piemontese;
d) il tema distintivo e criteri di classificazione dell'albergo diffuso;
e) la classificazione delle strutture sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, lettera d).

Art. 9.
(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Chiunque intende gestire un'azienda alberghiera, presenta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modalità telematica, al SUAP del comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività. La SCIA è presentata su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinata al possesso:
a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), nonché dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
c) dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
3. Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica:
a) agli uffici comunali competenti e all'Azienda Sanitaria Locale (ASL), per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza;
b) alla provincia e all'Agenzia di accoglienza e promozione Turistica Locale (ATL) competenti per territorio, a fini informativi.
4. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella segnalazione di cui al comma 1 è segnalata, entro e non oltre dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.

Art. 10.
(Sospensione e cessazione dell'attività alberghiera)

1. L'esercizio dell'attività alberghiera svolto in assenza di SCIA comporta, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.
2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.
3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività.
4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 il comune informa la provincia, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.
5. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione.
6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili da parte del comune di ulteriori sei mesi. Decorso tale termine l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata.

Art. 11.
(Obblighi e divieti)

1. Il gestore dell'azienda alberghiera assolve ai seguenti obblighi:
a) ottemperare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, alle procedure di segnalazione al SUAP competente per territorio;
b) ottemperare, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, alle procedure di segnalazione al SUAP competente per territorio;
c) esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il segno distintivo della classe assegnata realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione;
d) comunicare le caratteristiche e i prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo ed esporli al pubblico ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive). In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;
e) comunicare alla provincia o al soggetto cui le relative funzioni sono delegate i dati previsti dall'articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera) ai fini della rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi alberghieri e ad agevolare la raccolta dei dati statistici nel settore del turismo;
f) ottemperare agli adempimenti derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza.
2. È fatto divieto al gestore dell'azienda alberghiera di utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, tipologie diverse da quelle previste all'articolo 6 o idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva.

Art. 12.
(Funzioni di vigilanza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune o altra autorità territorialmente competente.

Art. 13.
(Sanzioni)

1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.
2. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
3. Chiunque gestisce un'azienda alberghiera in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), ovvero attribuisce al proprio esercizio una classifica diversa da quella assegnata, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 ad euro 3.500,00.
4. Chiunque compie irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), è soggetto alle disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 6 della l.r. 22/1995.
5. Chiunque omette di trasmettere i dati di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 5 bis, comma 2, della l.r. 12/1987.
6. Il titolare dell'azienda alberghiera che viola le disposizioni dell'articolo 11, comma 1, lettera f), in materia di comunicazione degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza, incorre nella sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 773/1931.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
8. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'articolo 10, il comune, anche su segnalazione di altro soggetto competente, può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività nonché all'eventuale sua cessazione.
9. Ogni violazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8 è punita con la sanzione amministrativa fino ad euro 5.000,00.

Art. 14.
(Applicazione delle sanzioni)

1. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 7, sono di competenza del comune, quelle di cui all'articolo 13, comma 4, sono di competenza della provincia o del soggetto cui la relativa funzione è stata delegata sul cui territorio insiste la struttura ricettiva alberghiera.
2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).

Art. 15.
(Disposizioni relative a EXPO 2015)

1. Al fine di incrementare l'offerta turistica in occasione della manifestazione universale EXPO 2015 e considerata l'eccezionalità dell'evento, l'applicazione dell'alinea del comma 4 dell'articolo 15 bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere), inerente al periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate bed and breakfast, è sospesa dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Art. 16.
(Comunicazione all'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale)

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercente l'attività di bed and breakfast comunica all’ATL competente per territorio l'articolazione del calendario di apertura per l'anno 2015 che sostituisce il precedente inviato ai sensi dell' articolo 15 bis, comma 10, della l.r. 31/1985.

Art. 17.
(Centri e servizi vacanza per minori)

1. Sono centri di vacanza i presidi per minori che forniscono agli stessi un servizio temporaneo a contenuto pedagogico ricreativo, con o senza pernottamento o preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
2. L’avvio del servizio di cui al comma1 è subordinata alla presentazione di una SCIA da trasmettere al comune territorialmente competente. Il comune, ricevuta la SCIA, trasmette la documentazione ai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) da effettuare sulla base dei parametri stabiliti dalla deliberazione di cui al comma 3.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le caratteristiche delle strutture e delle aree dei centri di vacanza idonei per lo svolgimento del servizio, le modalità organizzative e gestionali del servizio stesso nonché i parametri per l’esercizio dell’attività di vigilanza.
4. Al comma quarto dell’articolo 2 della l.r. 31/1985, le parole “Centri di vacanza per minori” sono soppresse.

Art. 18.
(Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 31/1985 è inserito il seguente:
"1 bis. La gestione delle case ed appartamenti per vacanze può essere affidata anche alle cooperative turistiche, ai consorzi e alle società consortili di imprenditori turistici.".

Art. 19.
(Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 ‘Ordinamento della professione di maestro di sci’ e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 ‘Ordinamento della professione di guida alpina’), è inserito il seguente:
"Art. 2 bis. (Guida turistica nazionale)
1. L'esercizio professionale delle guide turistiche abilitate non è soggetto a vincoli territoriali, fatti salvi i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013).".
2. Al comma 6 bis dell'articolo 3 della l.r. 33/2001, come inserito dall'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2009 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno), le parole "e del territorio di riferimento" sono soppresse.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 33/2001, è inserito il seguente:
"1 bis. L'iscrizione negli elenchi professionali è effettuata in funzione della sede dell'attività professionale.".
4. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 33/2001, le parole "la località o il territorio di riferimento delle attività " sono soppresse.
5. I commi 1 ter e 1 quater dell'articolo 8 della l.r. 33/2001 sono abrogati.

Art. 20.
(Norme transitorie e finali in materia di turismo)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 la classificazione delle nuove aziende alberghiere è effettuata sulla base dell'allegato A della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere).
2. La classifica attribuita alle aziende alberghiere ai sensi della l.r. 14/1995 è adeguata entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, i gestori di alberghi diffusi provvedono alla classificazione delle relative strutture.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, valgono le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2014, n. 74-7665 (L.r. 12 agosto 2013, n. 17, art. 26. Approvazione dei requisiti tecnico–edilizi ed igienico–sanitari, caratteristiche e modalità di gestione dell’albergo diffuso), limitatamente agli alberghi diffusi ubicati in territori montani.

Art. 21.
(Abrogazioni di norme in materia di turismo)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 luglio 1988 n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, l.r. 15 aprile 1985, n. 31);
b) la l.r.14/1995, salvo quanto disposto dal comma 2;
c) l'articolo 26 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013).
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, è abrogato l'articolo 3 della l.r. 14/1995.

Capo III.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 22.
(Disposizioni in materia di concessioni ad uso energetico)

1. Fermi restando i criteri previsti dai regolamenti regionali in materia di rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica nel caso di uso energetico, tra più domande concorrenti a parità di condizioni è preferita quella volta a soddisfare il fabbisogno energetico utile all'esercizio delle attività produttive del richiedente.
2. La concessione di derivazione volta prevalentemente a soddisfare il fabbisogno energetico utile all'esercizio di un'attività produttiva non può essere autonomamente oggetto di trasferimento di utenza e decade automaticamente in caso di cessazione definitiva dell'attività produttiva cui è asservita.

Art. 23.
(Delega alla Giunta regionale in materia di autorizzazione unica ambientale)

1. La Giunta regionale è delegata ad approvare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti per l'attuazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati, previo parere della competente commissione consiliare, facendo riferimento alle norme di settore per i contenuti tecnici e per gli aspetti procedimentali delle autorizzazioni sostituite, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
b) riduzione degli oneri amministrativi;
c) accorpamento degli atti abilitativi in materia ambientale;
d) rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti.
3. Al fine di dare attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 59/2013, sono definiti con regolamento regionale i criteri per la previsione di oneri istruttori ai sensi dell’articolo 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 59/2013.

Art. 24.
(Modifiche alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), è aggiunta la seguente:
"c bis) i dati relativi alla quantità di acqua imbottigliata mensilmente.".
2. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 25/1994 è abrogato.

Art. 25.
(Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42)

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) è sostituita dalla seguente:
"h) alla gestione delle garanzie finanziarie, di cui alla parte IV, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per i siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del medesimo decreto legislativo;".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 42/2000, sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Le garanzie finanziarie di cui alla parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006 per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi sono prestate ai comuni. Nel caso in cui gli interventi ricadano nel territorio di più comuni, le garanzie finanziarie sono prestate a favore della provincia.
2 ter. La gestione delle garanzie finanziarie già prestate e accettate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente disposizione resta in capo alla Regione medesima.".

Art. 26.
(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) è sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, il canone di concessione relativo alla prima annualità ed il canone di attingimento sono versati entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente.".
2. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 20/2002, le parole "l'ammontare dei canoni non corrisposti" sono sostituite dalle seguenti "gli elementi utili alla definizione dell'ammontare dei canoni non corrisposti".
3. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 20/2002, le parole "il canone annuo dovuto" sono sostituite dalle seguenti "gli elementi utili alla definizione del canone annuo dovuto".
4. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 20/2002, le parole "di comunicazione del provvedimento che ne determina l'ammontare" sono sostituite dalle seguenti "della richiesta formulata dalla struttura regionale competente".

Art. 27.
(Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22)

1. Al termine del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria), è aggiunto il seguente periodo "Tali comuni sono individuati dai soggetti che gestiscono gli impianti di smaltimento sulla base dei rifiuti conferiti, purchè attribuibili esclusivamente agli stessi eventi alluvionali".
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 22/2014, è aggiunto il seguente:
"1 bis. La minore entrata derivante dall’applicazione del presente articolo, stimata in euro 180.000,00 ed imputabile, in termini di competenza e cassa, allo stati di previsione dell’entrata nell’ambito della UPB A1102 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015, è compensata mediante riduzione di euro 180.000,00, in termini di competenza e cassa, dell’importo iscritto nello stato di previsione della spesa nell’ambito della UPB A11011 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015.".

Capo IV.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL SUOLO E FORESTE

Art. 28.
(Delega ai comuni in materia di interventi ordinari relativi agli alvei fluviali minori)

1. La Regione persegue, in materia di polizia idraulica degli alvei fluviali minori, la semplificazione delle procedure esistenti, al fine di addivenire ad una migliore sistemazione idrogeologica e sicurezza dei territori.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, su istanza dei comuni, mediante proprio provvedimento entro trenta giorni, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), delega agli stessi l’esecuzione degli interventi ordinari di manutenzione e connessa rimozione di materiale litoide in quantitativi strettamente necessari al fine di mantenere in buono stato di efficienza idraulico-ambientale gli alvei fluviali minori.
3. I canoni dovuti dai comuni alla Regione per la rimozione dagli alvei fluviali del materiale litoide realizzata secondo le modalità di cui al comma 2 restano in capo agli stessi.
4. Entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce con proprio provvedimento l’elenco dei corsi d’acqua che non costituiscono il reticolo idrico di competenza comunale, i criteri e le linee guida per l’esercizio delle attività di polizia idraulica di competenza comunale.”.

Art. 29.
(Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)

1. L'articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è abrogato.

Art. 30.
(Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), è inserito il seguente:
"3 ter. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua le fattispecie di cui al comma 3 bis, lettere a), b), c) e d) e definisce modalità e criteri per la loro applicazione.".
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 4/2009 è abrogata.
3. Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:
"7. La compensazione di cui al comma 4 non è dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate:
a) interessanti superfici inferiori ai cinquecento metri quadrati;
b) finalizzati alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
c) volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni;
d) per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, di viabilità forestale in aree non servite, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti.".
4. Il comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:
"1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:
a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza che sia stata presentata la prescritta comunicazione;
b) da un decimo all'intero valore delle piante tagliate, con un minimo di euro 100,00, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione;
c) da una a quattro volte il valore delle piante tagliate o del danno causato per chi, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, tagli o danneggi piante o arrechi altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente;
d) nel caso di violazione dei divieti previsti dall'articolo 20, l'importo della sanzione prevista alla lettera c) è raddoppiato;
e) da euro 200,00 a euro 1.200,00 ogni 1000 metri quadri o loro frazione per chi, nel corso di altri interventi, provochi lo sradicamento, il taglio o il danneggiamento di piante in difformità da quanto previsto dal regolamento forestale;
f) da euro 5,00 a euro 50,00 ogni 100 metri quadri, con un minimo di 100,00 euro, per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero dei prodotti del taglio, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;
g) da euro 5,00 a euro 50,00 a metro lineare per l'apertura di vie di esbosco in modo difforme dalle disposizioni del regolamento forestale;
h) da euro 500,00 a euro 1.500,00 per le installazioni di gru a cavo e fili a sbalzo o per la loro mancata rimozione, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;
i) da euro 300,00 a euro 3.000,00 per l'uso illecito del martello forestale;
l) da euro 350,00 a euro 1.500,00 ogni 1.000 metri quadri o loro frazione, nel caso di trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa. La medesima sanzione si applica per la mancata esecuzione degli interventi compensativi o per il mancato pagamento del relativo corrispettivo monetario;
m) da euro 5,00 a euro 50,00 ogni 10 metri quadri o frazione di superficie forestale per danni arrecati al terreno, alla rinnovazione o al sottobosco in violazione al regolamento forestale;
n) da euro 5,00 a euro 20,00 per ciascuna ceppaia radicata nel bosco ceduo e nella componente a ceduo del governo misto danneggiata durante l'esecuzione dell'intervento.".
5. Al comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 4/2009, le parole "del regolamento" sono sostituite dalle seguenti "dei regolamenti".
6. Il comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 4/2009 è abrogato.

Art. 31.
(Disposizioni transitorie in materia di tutela del suolo e foreste)

1. La disposizione di cui all’articolo 29 continua a trovare applicazione in via transitoria ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La disposizione di cui all’articolo 30, comma 2, entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4), finalizzate alla sua attuazione.

Capo V.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

Art. 32.
(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29)

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è sostituita dalla seguente "c) le caratteristiche ed i requisiti degli esperti di cui all’articolo 14, comma 3;".
2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 29/2009, le parole "successiva alla pubblicizzazione di cui all’articolo 6, comma 3, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti "non regolarizzata o non regolarizzabile".
3. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 29/2009 è abrogato.
4. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:
"3. Il comune provvede all’emissione del provvedimento di reintegrazione. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), il provvedimento è emesso entro trenta giorni dalla conciliazione.".
5. L’articolo 14 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 14. (Accertamenti demaniali)
1. La Regione, mediante un piano straordinario di accertamento demaniale, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale e alla individuazione, su cartografia attuale, dei dati relativi ad accertamenti già esistenti riportati su cartografie antiche.
2. I comuni provvedono all’accertamento demaniale degli usi civici esistenti sul loro territorio. Tale accertamento ha la stessa efficacia di quello effettuato ai sensi del comma 1, se le sue risultanze sono approvate dalla Regione, sotto il profilo della legittimità della procedura.
3. Per le operazioni di accertamento, verifica e sistemazione dei beni civici, la Regione e i comuni si avvalgono di esperti, scelti tra i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini e collegi professionali indicati dal regolamento di cui all’articolo 8.
4. I comuni e le ASBUC frazionali collaborano con gli esperti incaricati dalla Regione, per gli accertamenti demaniali e le trasposizioni cartografiche.
5. Le contestazioni in merito agli accertamenti demaniali su beni di uso civico ai sensi della legge 1766/1927 sono di competenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici.".
6. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l. r. 29/2009:
a) la lettera d) del comma 2 dell’articolo 4;
b) il comma 2 dell’articolo 5.

Capo VI.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 33.
(Semplificazioni in materia agricola e di sviluppo rurale)

1. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), a partire dall'anno 2015, i procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale sono gestiti prioritariamente in modalità informatica.
2. Il procedimento amministrativo, tracciato attraverso le funzionalità informatiche regionali, è consultabile dai beneficiari in via telematica.
3. Ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 82/2005 le istanze e le dichiarazioni presentate agli enti competenti tramite i servizi telematici regionali, sono valide, se sottoscritte mediante la firma digitale, la firma grafometrica qualificata o quando l'autore è identificato dal sistema informatico:
a) con l'uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
b) con l'uso del sistema di identificazione e profilazione degli utenti della Regione Piemonte.
4. Ai sensi dell'articolo 40 bis del d.lgs. 82/2005 è istituito il registro di protocollo per la registrazione delle istanze e delle dichiarazioni di cui al comma 3, archiviate nel sistema documentale regionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 44 del d.lgs. 82/2005.
5. Nell'ambito dell'anagrafe agricola unica del Piemonte, di cui all'articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è istituito il fascicolo informatico, equivalente digitale del fascicolo aziendale. Il fascicolo informatico costituisce in via prioritaria il mezzo di reperimento di informazioni e di dati concernenti l’azienda agricola da parte della pubblica amministrazione.
6. Le comunicazioni relative ai procedimenti di cui al comma 1, avvengono esclusivamente attraverso:
a) la Posta Elettronica Certificata (PEC);
b) la posta elettronica ordinaria;
c) la loro archiviazione nel fascicolo informatico di cui al comma 5.

Art. 34.
(Dichiarazione d’uso dei terreni)

1. Al fine dell’erogazione degli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, è istituita la dichiarazione d’uso dei terreni di proprietà altrui resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. La dichiarazione d’uso dei terreni di cui al comma 1, inserita nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), costituisce titolo di conduzione al fine della determinazione della consistenza aziendale, fatte salve eventuali contestazioni degli aventi diritto e non dà diritto a usucapione.

Art. 35.
(Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 )

1. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), è aggiunta la seguente:
"f bis) usare e detenere richiami vivi.".
2. Dopo la lettera dd) del comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 5/2012, è aggiunta la seguente:
"dd bis) uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.".

Capo VII.
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Art. 36.
(Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69)

1. L’articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere) è sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere)
1. L’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19 e 21 è delegato ai comuni, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, relativi alle attività estrattive in regime di concessione, a quelle poste in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia, nonché alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), interventi, questi ultimi, autorizzati sentito il parere dei comuni interessati.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed alla provincia competente, entro trenta giorni dalla loro adozione.".
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della l. r. 69/1978 è sostituito dal seguente:
"1. Le domande di autorizzazione alla coltivazione e la documentazione allegata sono presentate in copia cartacea unica all'organo competente per il rilascio; le ulteriori copie richieste sono presentate esclusivamente su supporto informatico conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo) e devono contenere i seguenti dati:".
3. Dopo il terzo comma dell’articolo 5 della l.r. 69/1978, è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Al fine di assicurare l’aggiornamento tecnico-scientifico e l’uniformità, nell’ambito regionale, della documentazione necessaria per una corretta valutazione delle istanze, anche in relazione ai vincoli pubblicistici esistenti sul territorio, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce e aggiorna gli elaborati progettuali da allegare all’istanza. ".
4. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 69/1978 dopo le parole "art. 7.", sono aggiunte le seguenti "I provvedimenti finalizzati alla sicurezza di cui agli articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cava; i medesimi sono contestualmente notificati al direttore responsabile della cava e all’amministrazione comunale, nel caso in cui i suddetti provvedimenti, finalizzati alla sicurezza, richiedano la preventiva presentazione di un piano di sicurezza, il medesimo deve essere presentato, per conoscenza, anche all’amministrazione comunale.”.
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 69/1978, sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Per le cave di pietre ornamentali, nell'ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, modifiche di modesta entità del progetto autorizzato non sono sottoposte alla procedura di cui all’articolo 31, comma 2, della l.r. 44/2000, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004, nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi.
1 ter. Le modifiche di modesta entità di cui al comma 1 bis sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche in relazione alla documentazione da presentare.
1 quater. Le domande di autorizzazione di cui ai commi 1 bis e 1 ter, corredate dalla relativa documentazione, sono presentate all’amministrazione comunale e alla provincia o città metropolitana
1 quinquies. L’amministrazione comunale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda completa, può procedere in via alternativa a:
autorizzare la modifica;
autorizzare la modifica prescrivendo modalità esecutive;
negare l’autorizzazione con contestuale richiesta di un progetto di modifica da presentare ai sensi del comma 1.
1 sexies. Se l’amministrazione comunale non si esprime nel termine di quarantacinque giorni, la modifica si intende autorizzata.".
6. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente:
"3. L’organo competente provvede autonomamente, previo accertamento dei requisiti morali e delle capacità tecniche ed economiche del subentrante, verificando la documentazione allegata all’istanza e la garanzia di cui all’articolo 7, comma 3.".
7. L’articolo 10 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente: "Art. 10 (Durata, rinnovo e proroga dell’autorizzazione)
1. L’autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore a dieci anni e la durata deve essere proporzionale alle dimensioni del giacimento, alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Può essere rinnovata previa l’osservanza delle norme previste per il rilascio.
2. Per le cave di pietre ornamentali ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi del d.lgs. 42/2004 il parere della Conferenza di servizi di cui agli articoli 32 e 33 della l.r. 44/2000 può essere riferito all’intero progetto e contenere prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, anche nel caso in cui questo preveda un arco temporale di realizzazione superiore al limite di efficacia delle autorizzazioni ambientali da richiedersi, comunque non superiore a dieci anni.
3. Analogamente, i pareri espressi ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici) possono essere riferiti all’intero progetto.
4. Nel caso di cui al comma 2, a seguito della presentazione di istanza di rinnovo, l’amministrazione delegata al rilascio dell’autorizzazione, accertato che la nuova istanza sia conforme al progetto già esaminato ai sensi del comma 2 e ferma restando l’autorizzazione di cui al d.lgs. 42/2004, può procedere al rilascio del nuovo atto autorizzativo.
5. Scaduti i termini autorizzativi di cui al comma 1, se il progetto approvato non ha subito alcuna modificazione, l’amministrazione competente per il rilascio, acquisite le eventuali autorizzazioni ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 45/1989, può prorogare l’autorizzazione stessa per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, al fine di completare il progetto.
6. La previsione di cui al comma 5 non si applica nei seguenti casi:
attività estrattive in regime di concessione;
attività ubicate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia;
cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi della l.r. 30/1999;
7. L’amministrazione competente, fatta salva la presenza di usi civici, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, procede in merito alla proroga di cui al comma 5 senza acquisire il parere della Conferenza dei servizi di cui agli articoli 32 e 33 della l.r. 44/2000.
8. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della delibera legislativa approvata in data 26 febbraio 2015, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica semplificata e la relativa modulistica, da allegare all’istanza di proroga.
9. Le amministrazioni comunali, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti, sono tenute ad inviare gli atti autorizzativi alla Regione, alla provincia di competenza o alla città metropolitana.".
8. Dopo l'articolo 16 della l.r. 69/1978, è inserito il seguente:
"Art. 16 bis. (Residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei)
1. Le terre e le rocce da scavo e i residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei, compresi i limi di segagione e lavorazione, anche non connessi alla realizzazione di un'opera, quando rispettano le condizioni previste dall'articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere riutilizzati anche come materiale di riempimento dei vuoti di cava.
1 bis. Possono inoltre essere riutilizzati come materiale di riempimento dei vuoti di cava i materiali provenienti da operazioni di recupero ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), in particolare, i materiali per cui il decreto stesso prevede la possibilità di recupero come “recupero ambientale” subordinatamente all’esecuzione di test di cessione sul materiale stesso.”.
9. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 69/1978, dopo le parole "i dati statistici" sono aggiunte le seguenti "e quelli necessari all'implementazione della banca dati delle attività estrattive tramite web attraverso il Servizio Esercenti Minerari di Sistema Piemonte; la mancata presentazione dei dati statistici entro il 30 aprile dell'anno successivo al quale i dati stessi sono riferiti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 21, sesto comma".
10. L’articolo 21 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente: "Art. 21. (Sanzioni)
1. Chiunque compie atto di coltivazione di cave o torbiere in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di venti volte e massima di cento volte la tariffa del diritto di escavazione vigente riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore a euro 10.000,00. L’amministrazione competente per il rilascio dell’autorizzazione dispone in via accessoria la cessazione dell’attività eseguita in assenza di autorizzazione.
2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Nel caso in cui l’inosservanza delle prescrizioni abbia determinato una maggiore quantità di materiale estratto o lo scavo di materiale in difformità dall’estensione o dalla profondità massima consentite, è applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, ridotta del 50%.
3. Per le violazioni di cui al comma 2, l’organo competente per il rilascio dell’autorizzazione, ove possibile, ordina al trasgressore di uniformarsi alle prescrizioni violate entro i termini di cui all’articolo 17, comma primo, lettera c). Decorso il termine assegnato, se l’interessato non si è uniformato, l’organo competente provvede alla dichiarazione di decadenza prevista dal medesimo articolo.
4. L’irrogazione delle sanzioni spetta all’amministrazione regionale e comunale competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, che introita i relativi proventi.
5. Fermo restando l’ulteriore risarcimento del danno, per le violazioni di cui al comma 1, è comunque fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le prescrizioni e i termini stabiliti dall’organo competente per il rilascio dell’autorizzazione, che in caso di inerzia provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente.
6. Nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 20, è comminata una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
7. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

Art. 37.
(Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30)

1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) è sostituito dal seguente:
"3. Il Piano deve ottimizzare l’uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto prioritariamente con il massimo utilizzo di sfridi derivanti dall’attività estrattiva, del materiale di riciclo ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), nonché dei materiali, purchè compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d’acqua, conseguenti a calamità naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi. Il Piano, inoltre, deve ottimizzare l’uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto con l’utilizzo di materiali disponibili presso cave già autorizzate ai sensi della l.r. 69/1978 o da siti estrattivi autorizzati ai sensi della presente legge nei territori limitrofi all’opera, a una distanza compresa nei quaranta chilometri dal luogo di utilizzo dei materiali.".
2. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 30/1999 è sostituito dal seguente:
"1. L’autorizzazione all’apertura di cave di prestito è rilasciata, nel rispetto della normativa vigente, dalla Regione ai soggetti proponenti attuatori dell’opera pubblica.".
3. Il comma 7 dell’articolo 2 della l.r. 30/1999 è soppresso.
4. Al comma 8 dell’articolo 2 della l.r. 30/1999, la parola "comunale" è sostituita dalla seguente "regionale".

Art. 38.
(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. Il comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') è sostituito dal seguente:
"4. Per i casi di cui al comma 3, l’amministrazione regionale si avvale delle determinazioni della Conferenza dei servizi di cui all’articolo 33. ".
2. La lettera e) del comma 2 e il comma 5 dell'articolo 32 della l.r. 44/2000 sono abrogati.
3. La lettera e) del comma 2 e il comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 44/2000 sono abrogati.

Capo VIII.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 39.
(Disposizioni in materia di promozione dell'efficienza energetica e dell'uso di fonti energetiche rinnovabili)

1. In attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 28/2009/CE (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), 2010/31/UE (Prestazione energetica nell'edilizia), 27/2012/CE (sull'efficienza energetica) e nel rispetto dei principi statali in materia, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta provvedimenti diretti a:
a) promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;
b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;
c) disciplinare le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici;
d) promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano l'uso razionale dell'energia e la riduzione degli impatti, anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
e) definire forme di incentivazione economica per imprese, enti pubblici e cittadini, destinate alla realizzazione di interventi di miglioramento individuati in diagnosi energetiche o in occasione delle attività ispettive svolte dalle autorità competenti;
f) disciplinare il costo dei bollini relativi all’attestazione di prestazione energetica, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale, in funzione della tipologia e della potenza degli impianti, al fine di assicurare la copertura degli oneri per gli accertamenti e le ispezioni e dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del Catasto degli Impianti Termici (CIT);
g) sviluppare, al fine di favorire il controllo e la conoscenza in merito alla corretta applicazione della disciplina per l'efficienza energetica in edilizia e per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, catasti informatizzati interoperabili degli edifici e degli impianti, contenenti informazioni sui dati e sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato, sulla produzione da fonti energetiche rinnovabili, accessibile alla pubblica amministrazione, ai professionisti, agli operatori del settore e ai cittadini;
h) redigere il bilancio energetico regionale anche al fine del monitoraggio degli obiettivi di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2012;
i) definire gli oneri finanziari a carico dei soggetti che certificano la prestazione energetica degli edifici e le diagnosi energetiche, al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione dei catasti di cui alla lettera g);
l) definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità̀ degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;
m) definire uno schema di allegato energetico regionale tipo, al fine da addivenire ad un sistema di riferimento univoco e coerente sul territorio regionale per la redazione dell’allegato energetico al regolamento edilizio dei comuni, da utilizzare ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio.

Art. 40.
(Disposizioni in merito ad accertamenti ed ispezioni)

1. Gli enti locali e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) svolgono periodicamente gli accertamenti e le ispezioni previste dalla normativa nazionale in materia energetica.
2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, previo parere della commissione consiliare competente, specifica la ripartizione delle attività di cui al comma 1, in funzione della tipologia degli accertamenti e delle ispezioni, promuovendo programmi per la qualificazione, formazione e aggiornamento professionale dei soggetti individuati.

Art. 41.
(Sanzioni in materia di energia)

1. Le sanzioni in materia di energia prevista dalla normativa nazionale sono applicate dai soggetti individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale.
2. I proventi delle sanzioni, introitati dai soggetti di cui al comma 1, sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c), e) e g).

Art. 42.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie in materia di energia)

1. La legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è abrogata.
2. Le disposizioni di cui di cui agli articoli 39, 40 e 41 entrano in vigore contestualmente alla pubblicazione dei provvedimenti della Giunta regionale. Fino a tale data continuano ad applicarsi i seguenti provvedimenti:
a) deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965, in materia di certificazione energetica degli edifici;
b) deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967, in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili nell'edilizia;
c) deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968, in materia di tutela della qualità dell'aria.

Capo IX.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA

Art. 43.
(Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), le parole "ed il controllo dell’uso del suolo ", sono sostituite dalle seguenti "la limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all’obiettivo di un consumo zero".
2. Il numero 4) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 56/1977, è sostituito dal seguente:
"4) la piena e razionale gestione delle risorse volta al mantenimento qualitativo e quantitativo del loro livello complessivo, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni ulteriore consumo del suolo;".
3. Il comma 1 dell’articolo 3 bis della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"1. Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute sono indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative compresa l’opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.".
4. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 56/1977, dopo le parole "al comma 2" sono inserite le seguenti "entro i successivi novanta giorni,".
5. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 56/1977, le parole "Il piano regolatore generale si adegua alle" sono sostituite dalle seguenti "Il piano regolatore generale e le sue varianti, per le parti interessate, si adeguano e attuano le".
6. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 56/1977, le parole "all'ultimo periodo dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo".
7. Al comma 9 dell'articolo 15 della l.r. 56/1977, le parole "trasmesso ai" sono sostituite dalle seguenti "messo a disposizione dei".
8. Dopo il comma 7 dell’articolo 16 bis della l.r. 56/1977, sono aggiunti i seguenti:
"7 bis. Qualora l’ente competente alla gestione urbanistica non provveda agli adempimenti previsti dal presente articolo entro centottanta giorni dalla trasmissione del piano delle alienazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale gli notifica l’invito a emettere, entro sessanta giorni dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad adottare la relativa variante e ad avviare il procedimento secondo quanto previsto ai commi 1 e seguenti del presente articolo. Decorsi i termini di cui al comma 4, l’ente competente alla gestione urbanistica si esprime, con deliberazione consiliare, sulla variante. Qualora l’ente competente alla gestione urbanistica non provveda ad esprimersi, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente.
7 ter. Gli oneri relativi all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell’autorità competente alla gestione urbanistica ed edilizia, disciplinati dalla presente legge, sono iscritti d’ufficio nel bilancio comunale, secondo le norme della legislazione statale e regionale.".
9. Dopo il primo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente periodo "La verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera e) non si applica ai comuni per i quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente.".
10. Al quarto periodo del comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, le parole "e la pronuncia del Ministero" sono abrogate.
11. Dopo il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente periodo "Decorsi i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, l'amministrazione competente procede comunque.".
12. Il comma 3 dell’articolo 17 bis della l.r. 56/1977 è abrogato.
13. Al comma 8 dell’articolo 17 bis della l.r. 56/1977, le parole ", ad eccezione dei casi esclusi di cui al comma 11." sono abrogate.
14. Il comma 11 dell’articolo 17 bis della l.r. 56/1977 è abrogato.
15. Dopo il comma 15 dell’articolo 17 bis della l.r. 56/1977 è aggiunto il seguente:
"15 bis. Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l’indicazione per cui l’approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto.".
16. Alla lettera b) del numero 1 del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 56/1977, sono soppresse le seguenti parole ", e per l’edilizia sociale destinata esclusivamente alla locazione nei limiti di due metri quadrati per abitante".
17. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 21 della l.r. 56/1977, è aggiunto il seguente:
"4 ter. Ogni qualvolta l’intervento, riferito al patrimonio edilizio esistente, comporti ampliamenti, mutamenti di destinazioni d’uso o comunque aumento delle quantità stabilite dal PRG ai sensi dei commi 1 e 2, le superfici eventualmente da dismettere o reperire a norma dei commi medesimi devono essere calcolate nella misura differenziale determinata dall’ampliamento, mutamento o aumento su indicati.”.
18. Al numero 2) del comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 56/1977, è aggiunto, infine, il seguente periodo “qualora l’importo delle opere di urbanizzazione primaria superi le esigenze infrastrutturali degli interventi edilizi oggetto di convenzione, questa può prevedere che l’eccedenza sia scomputata da quanto dovuto come opere di urbanizzazione secondaria;".
19. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente:
"1 bis. I mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, di cui al comma 1, non sono onerosi.".
20. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 77 bis della l.r. 56/1977, le parole "e i piani e gli strumenti di approfondimento della pianificazione territoriale e paesaggistica" sono abrogate.
21. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 91 bis della l.r. 56/1977, le parole "e 41 bis" sono sostituite dalle seguenti "41 bis e 77 bis".
22. Al comma 8 dell'articolo 91 bis della l.r. 56/1977, dopo le parole "apposito regolamento" sono aggiunte le seguenti "della Giunta regionale".

Art. 44.
(Modifica alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21)

1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti), le parole "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2012".

Art. 45.
(Modifica alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20)

1. Il comma 7 dell’articolo 15 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica) è sostituito dal seguente:
"7. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento i requisiti tecnici operativi ritenuti necessari e la documentazione da allegare al progetto, nonché alla dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a garanzia dell’idoneità dell’opera. Il regolamento prevede, altresì, misure preventive e protettive per garantire la sicurezza e l’incolumità di chi accede alla copertura da realizzare in casi di interventi di manutenzione ordinaria o di manutenzione straordinaria non strutturale che riguardano la copertura stessa, quali sostituzione anche parziale del manto o manutenzione degli impianti tecnologici esistenti o di installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili."

Capo X.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 46.
(Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 22)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) è sostituito dal seguente:
"1. Nelle more dell’entrata in vigore di apposita normativa nazionale in materia di requisiti di età dei veicoli adibiti ad attività di noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, è vietato alle imprese autorizzate all’esercizio di tale attività l’utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti. "
2. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:
"2. I veicoli per i quali è previsto il divieto di utilizzo di cui al comma 1 sono cancellati dagli elenchi relativi ai veicoli autorizzati all’attività di noleggio di autobus con conducente. L’impresa autorizzata, qualora non fornisca i dati relativi all’età e alla percorrenza dei propri veicoli oppure nel caso in cui fornisca dati non veritieri, è soggetta alla sospensione dell’autorizzazione da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni.".

Capo XI.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI MONTAGNA

Art. 47.
(Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11)

1. Il comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti Locali) è sostituito dal seguente:
"9. Nel caso di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, prende atto della trasformazione della comunità montana in unione montana di comuni e determina la data alla quale l’unione montana di comuni subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e contrattuali facenti capo alla comunità montana.".
2. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 11/2012, le parole "automaticamente dalla data di istituzione dell’unione montana di comuni" sono sostituite dalle seguenti "dalla data individuata dal decreto di cui all’articolo 12, comma 9.".

Art. 48.
(Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20)

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20 (Norme in materia di conferimento alle unioni montane delle funzioni amministrative già attribuite dalla Regione alle comunità montane e modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 ‘Legge sulla montagna’), è inserito il seguente:
"Art. 3 bis. (Disposizioni transitorie)
1. Nelle more del riordino complessivo delle funzioni amministrative conseguente alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e fino all’adozione del provvedimento previsto dall’articolo 10 della l.r. 3/2014, le unioni montane possono esercitare le funzioni amministrative di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), della medesima legge con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2.".

Capo XII.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 49.
(Semplificazioni procedimentali)

1. La Giunta regionale garantisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il coordinamento dei procedimenti di competenza delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR), attraverso la definizione di indirizzi uniformi per la gestione degli stessi.

Art. 50.
(Abolizione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni)

1. Il registro infortuni, di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
2. L'abolizione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni non comporta l'eliminazione degli obblighi connessi alla sua tenuta.

Art. 51.
(Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20)

1. La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) è sostituita dalla seguente "(Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)".
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 20/2007 è sostituito dal seguente:
"2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e dalla legge 130/2001.".
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 20/2007 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. L’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.".
2 ter. I comuni si dotano di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all’affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.".

Art. 52.
(Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5)

1. Dopo la lettera d) del comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti), è aggiunta la seguente:
"d bis) nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, quando titolare della richiesta sia un'ASL, l'altra ASL competente a rilasciare il nulla osta o l'autorizzazione.".

Art. 53.
(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 ‘Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri’), dopo le parole “su mandato dei familiari” sono aggiunte le seguenti
“conferito presso la sede dell’impresa funebre oppure presso il domicilio o la residenza del committente;”.

Art. 54.
(Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2013, n. 20)

1. Prima del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 13 novembre 2013, n. 20 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 ‘Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale’ e disposizioni in materia di trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali), è inserito il seguente:
"01. La Regione, fermi restando gli adempimenti in capo alle aziende sanitarie regionali previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni), ai fini di incrementare i livelli di trasparenza dell’azione amministrativa regionale, istituisce, all’interno del sito istituzionale della Regione, un elenco on line nel quale sono inseriti i testi integrali di tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dalle aziende sanitarie regionali già pubblicati, ai fini legali, nei rispettivi albi pretori secondo quanto previsto dall’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).".

Capo XIII.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Art. 55.
(Istituzione del Registro unico delle organizzazioni del terzo settore)

1. La Regione, al fine di consentire ai cittadini e alle istituzioni la migliore conoscenza e fruizione delle attività promosse dalle organizzazioni senza scopo di lucro e il rispetto della pubblica fede, istituisce il Registro unico delle organizzazioni del terzo settore, di seguito denominato Registro.
2. Nel Registro sono inserite automaticamente le organizzazioni iscritte:
a) al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);
b) al registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione di cui all’articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
c) al registro regionale delle persone giuridiche di cui agli articoli 3, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
3. Il registro non ha valore di pubblicità costitutiva, essendo riservata alle procedure di cui alle disposizioni normative richiamate al comma 2.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di pubblicazione telematica del Registro, i dati e le informazioni in esso riportate e i termini, non superiori ai cinque giorni lavorativi, entro i quali le direzioni regionali competenti e gli uffici provinciali preposti alla conservazione, gestione ed aggiornamento di cui all’articolo 8, comma 2, della l.r. 7/2006, devono iscrivere le organizzazioni ed aggiornare i dati ad essi pervenuti.
5. La Regione promuove, di concerto con le amministrazioni provinciali, l’omologazione delle procedure di iscrizione, di mantenimento dell’iscrizione e di cancellazione dai registri di cui al comma 2.
6. La Regione promuove l’implementazione del Registro, concordando con le amministrazioni pubbliche del territorio, tramite apposite convenzioni, le modalità e i tempi di inserimento e aggiornamento delle informazioni relative alle organizzazioni del terzo settore iscritte ai fini fiscali o amministrativi a registri, elenchi, albi ed anagrafi.
7. Il Registro non ha valore di pubblicità costitutiva anche in relazione alle organizzazioni del terzo settore iscritte a seguito delle convenzioni di cui al comma 6, essendo essa riservata alle procedure dettate dalle disposizioni normative di riferimento.

Art. 56.
(Procedure semplificate per gli enti senza scopo di lucro non esercenti attività commerciale)

1. La Regione, riconoscendo la rilevanza sociale e la peculiarità delle attività non commerciali realizzate dagli enti senza scopo di lucro, introduce specifici procedimenti dedicati alla regolamentazione dello svolgimento di tali attività da parte delle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro, in applicazione delle normative di settore ed in particolare:
a) escludendo a carico di tali enti procedimenti che facciano riferimento ad attività commerciali, in particolare per le attività di raccolte pubbliche di fondi di cui all’articolo 143, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
b) applicando il principio di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 241/1990, come ribadito dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativamente all’acquisizione d’ufficio di documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già comunicati dagli enti senza scopo di lucro ad una pubblica amministrazione.

Capo XIV.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CULTURA E BENI CULTURALI

Art. 57.
(Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali), le parole "nel periodo dal 20 febbraio al 20 marzo di ogni anno"sono sostituite da "nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione".
2. Al comma 1 bis dell’articolo 6 della l.r. 58/1978, la parola "annualmente"è soppressa.
3. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 6 della l.r. 58/1978, è aggiunto il seguente:
"1 quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta regionale procede al riparto delle risorse stanziate fra le singole linee di intervento.".

Art. 58.
(Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 24)

1. Il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Oberto) è sostituito dal seguente:
"1. I compiti del Centro sono:
1) acquisire a titolo oneroso o gratuito scritti inediti o copie autografe di opere edite di scrittori piemontesi;
2) tenere in deposito a titolo gratuito materiali analoghi a quelli indicati al punto precedente di proprietà di enti pubblici o di privati che gliene affidino la custodia;
3) custodire e catalogare i materiali di cui ai punti precedenti;
4) mettere a disposizione di studenti e studiosi i materiali di cui ai punti precedenti per la consultazione nella sede stessa del Centro;
5) proporre l'istituzione di premi di studio, da attribuirsi a laureati in discipline letterarie ed umanistiche all'Università di Torino, per tesi e contributi scientifici relativi alla letteratura italiana in Piemonte, alla letteratura piemontese, alla storia del Piemonte, alla cultura popolare in Piemonte ed al teatro piemontese;
6) proporre iniziative tendenti alla divulgazione e all’approfondimento dei punti precedenti.".

Art. 59.
(Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68)

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa), le parole "Enti e Associazioni culturali" sono sostituite dalle seguenti "soggetti teatrali professionali".
2. Alla lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della l.r. 68/1980, le parole "agli Enti e alle Associazioni culturali" sono sostituite dalle seguenti "ai soggetti".

Art. 60.
(Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15)

1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso), le parole "entro il termine di sessanta giorni dalla data fissata con provvedimento legislativo per l'approvazione del bilancio"sono sostituite dalle parole "nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione".
2. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 15/1989, le parole "entro il 31 luglio di ogni anno" sono sostituite dalle parole "entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande fissata dalla Giunta regionale, di cui al comma 2".

Art. 61.
(Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso), le parole "entro il 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle parole "nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione".

Art. 62.
(Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1998, n. 26)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1998, n. 26 (Interventi regionali per le celebrazioni), le parole "entro il 15 marzo di ogni anno" sono sostituite da "entro il termine stabilito dalla Giunta regionale mediante deliberazione."

Art. 63.
(Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada), le parole “è stabilito dal 20 febbraio al 20 marzo di ogni anno” sono sostituite da “è stabilito dalla Giunta regionale mediante deliberazione.”.

Capo XV.
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 64.
(Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Ove non diversamente stabilito, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in leggi regionali può essere aggiornata, con apposita deliberazione della Giunta regionale, in misura pari alla variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 65.
(Revisione accreditamento dei servizi alla formazione ed al lavoro)

1. La Regione si impegna ad avviare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge un processo di revisione e maggiore raccordo, anche in termini semplificativi, delle procedure di accreditamento dei servizi alla formazione e al lavoro, al fine di migliorare la selezione qualitativa dei soggetti accreditati e limitare al minimo gli adempimenti burocratici.

Art. 66.
(Contrassegno telematico)

1. La Giunta regionale assume i provvedimenti necessari a rendere disponibili i servizi digitali per garantire, ai soggetti interessati, l'utilizzo del contrassegno telematico, denominato @e.bollo, secondo le modalità e nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Art. 67.
(Modalità semplificate di rendicontazione della spesa)

1. La Giunta regionale individua, con apposito provvedimento, modalità semplificate di riconoscimento delle spese quantificate con riferimento a parametri predefiniti, fermo restando la necessità di garantire l'esibizione di idonea documentazione in fase di controllo.
2. I provvedimenti relativi a contributi assegnati senza ricorrere a procedure di selezione ad evidenza pubblica non possono prevedere ulteriori modalità semplificate di riconoscimento delle spese rispetto a quelle già preventivamente definite dagli specifici provvedimenti regionali.
3. Salvo diverse disposizioni, tutti i contributi di importo inferiore a euro 1.000,00, non reiterati né frazionati, sono erogati forfettariamente previa verifica dei requisiti di accesso o del risultato atteso.

Art. 68.
(Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese)

1. Sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 14 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Giunta regionale, in coerenza con quanto previsto dall’Agenda per la semplificazione 2015-2017 e nel rispetto degli obiettivi di tutela, provvede a razionalizzare e semplificare la disciplina dei controlli sulle imprese mediante:
a) la ricognizione, da effettuare in modo progressivo e per settori omogenei, delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese;
b) l’individuazione di metodologie comuni tra ASR e ARPA, al fine di garantire coerenza e proporzionalità delle prescrizioni;
c) il coordinamento di azioni volte ad eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni di competenze tra le diverse amministrazioni operanti sul territorio.

Art. 69.
(Differimento del termine per il pagamento della tassa automobilistica )

1. Il termine per il pagamento della tassa automobilistica dovuta nel mese di gennaio 2015 è differito al 28 febbraio 2015.

Art. 70.
(Accesso ai contributi regionali)

1. La Giunta regionale provvede a riorganizzare i processi di erogazione di tutte le leggi regionali e di altre disposizioni che prevedono la concessione di contributi, aggiornando e semplificando la modulistica e definendo una cadenza annuale o semestrale uguale per tutti i contributi.
2. Entro sessanta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione un elenco delle risorse da assegnare nell’annualità in corso per ciascuna legge regionale o altro strumento per l’erogazione di contributi.
3. L’approvazione delle istanze di contributi di cui al comma 1 deve avvenire entro sessanta giorni dalle scadenze prefissate, salvo motivate necessità di proroga dei termini.

Art. 71.
(Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), le parole "il numero e le attribuzioni dei dirigenti"sono soppresse.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2008, è inserita la seguente:
"a bis) il numero e le attribuzioni dei dirigenti nonchè modalità e limiti di esercizio da parte degli stessi della facoltà di delega della responsabilità di procedimenti amministrativi al personale di categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento, titolare di incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 17, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 36, comma 1, della l.r. 14/2014 disciplina, altresì, nel rispetto degli stessi criteri e limiti, la facoltà e modalità di delega da parte dei dirigenti alla partecipazione alla conferenza di servizi e alla conferenza di copianificazione e valutazione indetta da altre amministrazioni.".
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della lr. 23/2008, è aggiunto il seguente:
"3 bis. In via transitoria fino alla riorganizzazione delle posizioni organizzative e alta professionalità, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 17, comma 1 bis, del d.lgs. 165/2001, di quanto disciplinato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a bis) e dal provvedimento di Giunta assunto ai sensi dell’articolo 36, comma 1, della l.r. 14/2014, il dirigente responsabile può delegare al personale della categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento titolare di incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità, con atto formale che ne espliciti i limiti, la responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui al comma 3, lettera e) e la partecipazione alle conferenze di servizi e alla conferenza di copianificazione e valutazione indette da altre amministrazioni. Non si applica l’articolo 2103 del codice civile.".

Art. 72.
(Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2013, n. 8)

1. La rubrica dell’articolo 5 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) è sostituita dalla seguente "(Fusione della Tenuta Cannona s.r.l. e di Cre.SO s.c.r.l. nella fondazione costituita nell’ambito della ricerca e dell’innovazione in agricoltura)".
2. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 8/2013 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini di concorrere agli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la Regione promuove la fusione nella fondazione di cui al comma 2 della Tenuta Cannona s.r.l. e di Cre.SO s.c.r.l.. La Giunta regionale adotta, di concerto con gli altri soci, gli atti necessari al fine di procedere alla fusione.".
3. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 8/2013 è sostituito dal seguente:
"2. Allo scopo di garantire continuità e rafforzamento ad una politica regionale di sostegno alla ricerca e all’innovazione in agricoltura, la Regione promuove la costituzione di una fondazione, secondo le procedure previste dal codice civile.".

Art. 73.
(Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14)

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), le parole "entro quindici giorni" sono sostituite dalla seguente "tempestivamente".
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 14/2014, sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Il rappresentante unico regionale può delegare, con atto scritto e motivato, il funzionario responsabile dell’istruttoria alla partecipazione alla conferenza di servizi e alla conferenza di copianificazione e valutazione, nella fase istruttoria della stessa, in caso di impossibilità di partecipazione da parte del dirigente responsabile o di altro dirigente assegnato alla struttura competente.
1 ter. Nel caso in cui le ragioni di impedimento alla partecipazione alla conferenza di servizi, da parte del rappresentante unico regionale, sussistono anche nella seduta conclusiva della conferenza, la delega alla partecipazione alla conferenza è accompagnata anche dal provvedimento di assenso, assenso con prescrizioni al progetto o dissenso rispetto all’istanza o progetto emesso dal dirigente responsabile del procedimento.".

Art. 74.
(Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22)

1. L’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria) è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 marzo 2015

Sergio Chiamparino