Tipologia: Accordo di rinnovo CCNL
Data firma: 10 dicembre 2015
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2018
Parti: Federazione Gomma Plastica, Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Gomma e plastica
Fonte: femcacisl.it

Sommario:

Art. 2 - Disciplina dell’apprendistato, del contratto a tempo determinato e del contratto di somministrazione a tempo determinato
Paragrafo A - Apprendistato

Paragrafo B – Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e del contratto di somministrazione a tempo determinato
Norme specifiche per il contratto a tempo determinato
Dichiarazione delle parti stipulanti
Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: definizioni e maggiorazioni
Art. 15 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 17 -Trattamento economico minimo
Art. 39 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionale
Art. 70 - Decorrenza e Durata - Modalità di rinnovo del CCNL
Accordo punto 4 Titolo III Previdenza complementare

Il 10 dicembre 2015, a Roma, tra la Federazione Gomma Plastica e l’Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici e le Organizzazioni Sindacali Filctem - Cgil, Femca - Cisl, Uiltec - Uil è stata stipulata la presente ipotesi dì Accordo per il rinnovo del CCNL 8 gennaio 2014.
La presente ipotesi di accordo, su richiesta delle Organizzazioni sindacali e dell'AIRP, sarà sottoposta alla valutazione rispettivamente dei lavoratori e del Consiglio direttivo dell'associazione.
Le organizzazioni sindacali e l’AIRP si impegnano a comunicare alle parti stipulanti l'avvenuta approvazione entro il 01/02/2016
L’efficacia della presente ipotesi di accordo, le cui norme costituiscono un complesso inscindibile, è sospesa fino all’avvenuta comunicazione dì approvazione.
Le parti confermano la vigenza delle norme del CCNL 8 gennaio 2014 non espressamente modificate dal presente rinnovo.

Art. 2 - Disciplina dell’apprendistato, del contratto a tempo determinato e del contratto di somministrazione a tempo determinato
Paragrafo A - Apprendistato

1 Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alte disposizione del D.Lgs 81/2015 e successive modificazioni.
...omissis
[…]
.....omissis

Paragrafo B – Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e del contratto di somministrazione a tempo determinato
19 L'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato avviene ai sensi del D.Lgs 81/2015 e successive modificazioni
20 Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato le aziende assicureranno gli interventi informativi e formativi richiesti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
[…]
22 In relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1 e dall'art. 31 comma 2 del D.Lgs 81/2015, il numero di lavoratori occupati nell’azienda con i contratti di lavoro previsti nel presente articolo, non potrà superare la percentuale del 32%, complessivamente intesa per i due istituti, calcolata in media annua e riferita ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
23 L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui al comma 22 è arrotondata all’unità intera superiore.
24 Nei casi in cui il rapporto percentuale di cui al comma 22 dia risultato inferiore a 8, resta ferma la possibilità di istituire fino a 8 contratti complessivi a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato.

Norme specifiche per il contratto a tempo determinato
25 L'assunzione a termine per sostituzione di lavoratori in congedo di maternità / paternità o parentale, potrà prevedere un periodo di affiancamento di 2 mesi complessivi, collocabili in tutto o in parte sia prima dell’inizio che dopo la conclusione del periodo dì sostituzione, al fine di garantire un adeguato passaggio di consegne,
[…]

Dichiarazione delle parti stipulanti
Le parti convengono che la disciplina del presente articolo risponde alla necessità di soddisfare le esigenze aziendali e non ha finalità di destrutturazione del mercato del lavoro.