Cassazione Penale, Sez. 7, 15 dicembre 2015, n. 49225 - Cadute dall’alto e pericolosità del cantiere. Responsabilità del titolare dell’impresa esecutrice dei lavori


 

 

Presidente: FIALE ALDO Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA Data Udienza: 22/05/2015

 

FattoDiritto


P.D. ha proposto, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza del tribunale di Torino in data 16.1.2014 con la quale veniva condannato per violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, segnatamente per la mancata adozione di dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto e di misure antinfortunistiche nel cantiere ove operava l’impresa di cui era titolare.
A sostegno del ricorso l’imputato ha dedotto vizio di motivazione con riguardo all’accertamento di responsabilità del ricorrente non essendo emerso alcun elemento comprovante l’appartenenza al P.D. dei ponteggi su cui avrebbero dovuto essere allestite le opere provvisionali, essendo essi di proprietà dell’impresa appaltatrice che aveva subappaltato i lavori al P.D.. Egli aveva realizzato i lavori su ponteggi di proprietà ed allestiti esclusivamente dalla impresa appaltatrice e quindi nessun responsabilità poteva essergli addebitata in merito a presunte irregolarità degli stessi. Si doleva inoltre il ricorrente del mancato riconoscimento della continuazione fra i reati contestati trattandosi di contravvenzioni inerenti lo stesso cantiere, fra le quali non poteva non ravvisarsi l’unicità del disegno criminoso.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché tende ad introdurre, surrettiziamente, sotto forma di vizio di motivazione, censure di merito volte a sollecitare un diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità, in presenza di una sentenza che fornisca una congrua motivazione,, esente da vizi logici e giuridici.
(Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n. 47289 del 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03).
Il ricorrente non può ritenersi esonerato dalle riscontrate irregolarità ed inadeguatezze dei ponteggi, sotto il profilo della tutela dei lavoratori dal rischio di cadute dall’alto, per il solo fatto che essi appartenevano all’impresa appaltatrice che li aveva allestiti; grava infatti sul titolare dell’impresa esecutrice dei lavori, datore di lavoro dei dipendenti occupati nell’esecuzione delle opere, provvedere all’adeguamento dei ponteggi e all’esigenza di apprestare una efficace tutela antinfortunistica, adeguata al tipo e alle modalità dei lavori in corso di esecuzione.
Come efficacemente osservato dal giudice di merito, il funzionario dell’ufficio del lavoro, all’atto dell’ispezione aveva impartito precise prescrizioni per l’adeguamento del cantiere alle norme antinfortunistiche, che non risultarono attuate nel corso del successivo controllo, perdurando le criticità rilevate. Quindi, anche se il Pos elaborato originariamente era inadeguato, i successivi interventi effettuati dall’impresa subappaltatrice di cui era titolare l’imputato, con continui rifacimenti del piano operativo di sicurezza, non furono idonei ad eliminare le situazioni di pericolo riscontrate nel cantiere. A fronte di reati colposi, infine, il ricorrente non ha prospettato e non prospetta alcun elemento idoneo ad evidenziare la sussistenza di un unico disegno criminoso.
Deve pertanto concludersi per l’inammissibilità del ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.


Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22.5.015