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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Nota di approfondimento sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015

Il Decreto Legislativo n. 151/2015 ha apportato modifiche in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (all’art. 20, del quale, essendo composto da un solo comma, si citerà la sola lettera di riferimento). Di seguito un dettaglio delle modifiche più significative per il nostro settore:
• lettera c) - E’ stata modificata la composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del TU. Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, si registra una riduzione del numero dei componenti da 10 a 6, che determinerà una minore rappresentatività delle parti sociali. Tale minore rappresentatività si tradurrà in marginalità soprattutto in ambito di votazione.
È stato poi modificato, tra gli altri, il comma 8, lettera g), dello stesso articolo 6 del TU, con l’attribuzione alla Commissione consultiva il compito di elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Nella precedente formulazione la Commissione aveva invece il compito di “discutere in ordine ai” suddetti criteri;
• lettera d) - E’ stato modificato l’articolo 12, “Interpello”, del TU, mediante l’estensione alle Regioni e Province autonome della facoltà di formulare quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla Commissione per gli interpelli. Si rileva tuttavia che la Commissione è già composta, tra gli altri, da quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome. Con la modifica, pertanto, i soggetti che compongono la Commissione risponderanno a quesiti da essi stessi posti. Si ricorda che le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza;
• lettera e) – E’ stato modificato l’articolo 28 del TU, con la previsione che l’Inail, anche in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. La previsione rende di fatto cogenti gli strumenti messi a disposizione da Inail e Asl in materia di prevenzione dei rischi, senza alcuna valenza giuridica. Il rischio è che questi strumenti incrementino a dismisura la già grave incertezza del diritto che caratterizza tutta la materia;
• lettera f) - E’ stato modificato l’articolo 29 del TU demandando ad un decreto del Ministro del lavoro che individui strumenti di supporto alla valutazione dei rischi (ad esempio OIRA, Online Interactive Risk Assessment). Questa previsione, in aggiunta alla precedente, potrebbe portare ad una proliferazione di supporti, che rischiano di confondere il datore di lavoro e di obbligarlo a gestire ulteriore documentazione da affiancare a quella già corposa prevista dalla normativa vigente;
• lettera g) - Sono state apportate modifiche all’articolo 34 del TU “Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi”. La previsione è favorevole alle aziende poiché estende a tutti i datori di lavoro/RSPP la possibilità di svolgere direttamente il compito di primo soccorso e prevenzione incendi (precedentemente limitata alle aziende fino a 5 lavoratori), previa comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• lettera i) - si è aggiunto il comma 6-bis all’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, il quale modifica il regime sanzionatorio per i seguenti aspetti:
- art. 18, comma 1, lettera g) (inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico);
- art. 37, comma 1 (Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, …), comma 7 (I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro), comma 9 (I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico….) e comma 10 (Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici...).
Se la violazione per l’inosservanza delle suddette disposizioni si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
In proposito si ribadisce che le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria sono da considerare tassative e che la responsabilità, in caso di inadempienza, è del datore di lavoro.
Ai fini dell’aggiornamento degli addetti antincendio, in mancanza di attuale disciplina specifica, si consiglia di ripetere il corso con cadenza triennale;
• lettera l) - E’ stata modificata la definizione di “operatore” riportata nell’articolo 69 del TU relativo alle attrezzature di lavoro. Viene chiarito che operatore è non solo il lavoratore che fa uso delle attrezzature di lavoro, ma anche il datore di lavoro che ne fa uso. Pertanto anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, del TU, deve avere la specifica abilitazione disciplinata dall’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012;
• lettera o) - Si modifica l’articolo 98 del TU sulla formazione dei coordinatori. I corsi (limitatamente al modulo giuridico), nonché i corsi di aggiornamento - le cui modalità sono riportate in allegato XIV - possono svolgersi in modalità e-learning secondo quanto riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori. L’aggiornamento dell’allegato XIV è demandato ad intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.
• lettera p) - La modifica chiarisce che l’emissione sonora delle attrezzature di lavoro può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati approvate dalla Commissione consultiva permanente.
La modifica suddetta è stata apportata all’articolo 190 del TU “Valutazione del rischio” rumore, e appare di carattere redazionale poiché nella sostanza non cambia il principio secondo cui si può ricorrere alle banche dati esclusivamente in fase preventiva. Si evidenzia che, ad oggi, l’unica banca dati validata dalla Commissione consultiva permanente è quella realizzata dal CPT di Torino in collaborazione con INAIL Direzione Regionale Piemonte.
Con l'articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2015 è abolito, a decorrere dal 23 dicembre 2015, l'obbligo di tenuta del registro infortuni.


Allegato a Suggerimento n.455/118 del 19 ottobre 2015
Fonte: assimpredilance.it