Categoria: 2015
Visite: 16899

Tipologia: Accordo di rinnovo CCNL
Data firma: 11 dicembre 2015
Parti: Assohandlers e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo
Settori: Trasporti, Trasporto aereo, Sezione Handlers
Fonte: filtcgil.it

Sommario:

Costituzione delle parti
Parte Specifica Sezione Handlers
Premessa Parte Specifica Sezione Handlers
• Relazioni Istituzionali

• Relazioni industriali di sito
• Tematiche regolamentari e limitazioni aeroportuali
• Rapporti con i gestori
• Welfare
ART H1 Periodo di prova
ART H2 Inquadramento
ART H3 Quadri
ART H4 Orario di lavoro
ART H5 Modalità applicative mercato del lavoro
ART H6 Modalità applicative contratto a tempo parziale
ART H7 Modalità applicative contratti di somministrazione a tempo determinato
ART H8 Disciplina aggiuntiva per il contratto a tempo determinato / somministrazione
ART H9 Modalità applicative apprendistato
ART H10 Lavoro straordinario, festivo e notturno
ART H11 Riposo settimanale
ART H12 Giorni festivi
ART H13 Ferie
ART H14 Retribuzione mensile
ART H15 Parte economica dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2017 e Stipendi minimi
ART H16 Indennità di contingenza
ART H17 EDR
ART H18 Aumenti periodici di anzianità
ART H19 Indennità giornaliera
ART H20 Indennità di turno
ART H21 Indennità di campo
ART H22 Indennità maneggio denaro
ART H23 Calcolo della quota giornaliera ed oraria
ART H24 Tredicesima mensilità
ART H25 Quattordicesima mensilità
ART H26 Missioni e trasferte
ART H27 Trasferimenti
ART H28 Mobilità orizzontale nell'ambito della stessa unità produttiva
ART H29 Assenze e trattamento di malattia
ART H30 Assicurazione infortuni
ART H31 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
ART H32 Aspettativa
ART H33 Disciplina di Tutela delta maternità e della paternità
ART H34 Preavviso di licenziamento e dimissioni
ART H35 Doveri del Dipendente
ART H36 Provvedimenti disciplinari
ART H36 Previdenza complementare
ART H37 Applicazione Clausola sociale
ART H38 Disciplina dei Diritti sindacali
Norma Transitoria
Nota a verbale Fondo Prevaer
Nota a Verbale
Allegato A (previsto dall'articolo 1) Elenco dei servizi di assistenza a terra
Allegato B (previsto dall'articolo 9) Infrastrutture centralizzate

Costituzione delle parti
In data 11 dicembre 2015 alla presenza di Assohandlers rappresentata dal Presidente, Filt Cgil; Fit Cisl; Uiltrasporti ed Ugl Trasporto Aereo rappresentate dalle Segreterie Nazionale - Dipartimenti Nazionali - Segreterie Regionali e Territoriali è stato sottoscritto il testo del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Aereo - Sezione Handlers.

Parte Specifica Sezione Handlers
Premessa Parte Specifica Sezione Handlers
• Relazioni Istituzionali

Le parti, prendendo spunto, anche dalla recente audizione presso il Ministero dei Trasporti, alia presenza del Ministro Del Rio e del Capo di Gabinetto Bonaretti, condividono la necessità di attivare interventi organici di sostegno strutturale, anche di natura normativa, per il settore del trasporto aereo, al fine di perseguire gli obbiettivi di risanamento, redditività e sviluppo occupazionale.
Quale primo concreto passo in tale ambito sarà congiuntamente richiesta dalle Federazioni Nazionali e dall’associazione Assohandlers, entro il prossimo mese di gennaio 2016, la definizione di una specifica agenda di discussione dei temi qualificanti, sotto il coordinamento del Ministero stesso e con il coinvolgimento di Enac e degli altri Enti istituzionali coinvolti.

• Relazioni industriali di sito
Le parti stipulanti condividono la necessità di strutturare Lambito di relazioni industriali riguardanti le tematiche del sito produttivo “Aeroporto”, inteso come sistema organico costituito dagli operatori presenti su detto scalo, dai livelli di interlocuzione sindacale preposti nonché le Autorità locali ed il Gestore Aeroportuale, Detto ambito rappresenta una preziosa sede di composizione di potenziali conflitti sociali e/o di sviluppo di iniziative idonee a rafforzare il sistema produttivo aeroportuale, ponendo sempre al centro redditività, qualità del servizio e tutele occupazionali, da perseguire anche attraverso il fondamentale strumento delta c,d. “Clausola Sociale”, anche con particolare riferimento a quanto scritto nel paragrafo successivo.
In quella sede le parti valuteranno anche gli strumenti applicativi derivanti dalla normativa riguardanti il mercato di lavoro (CTD; Part-Time; Apprendistato, MOG; ecc).

• Tematiche regolamentari e limitazioni aeroportuali
Con la definizione della sezione specifica del CCNL le parti mettono a disposizione del sistema regola torio un organico strumento per garantire che la competizione si sviluppi realmente sulla qualità del servizio, la sicurezza delle operazioni e l’efficienza organizzativa. In tal senso le parti si impegnano a sviluppare tutte le iniziative necessarie per massimizzare l’inclusività all’interno di tale quadro contrattuale di tutti i soggetti operanti nel settore dell’handling.
A tal fine le parti ritengono che l’attività regolatoria per quanto riguarda eventuali limitazioni sui singoli aeroporti, dei soggetti certificati, debba essere strettamente correlata alla domanda ed offerta di servizi ed infrastrutture sullo specifico scalo.
in tal senso, come per altro richiamato anche dal regolamento Enac per la Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra edizione 5, risulta elemento essenziale il riconoscimento tra gli aspetti qualificanti l’operatore, “ravviamento” in termini di valore delle risorse conseguente allo svolgimento dell’attività oltre che le aspettative derivanti dal rilascio delle certificazione di idoneità sullo specifico aeroporto”.

• Rapporti con i gestori
Fermi restando i valori fondanti della Sicurezza e Qualità delle Operazioni, le parti nella comune consapevolezza che l’efficienza dei costi produttivi vada ricercata non solo nell’ambito del contenimento dei costi operativi interni, svilupperanno analisi ed iniziative congiunte al fine di monitorare io sviluppo dei costi aeroportuali in una logica di coerenza con il quadro competitivo in essere e di dialettica costruttiva con i gestori aeroportuali,

ART H3 Quadri
[…]
Nota a verbale
Ai lavoratori ai quali viene attribuita la categoria di quadro non si applicheranno, ai sensi dell’art. 17 comma 5 lettera a) D.Lgs 66/03, le limitazioni in materia di orario di lavoro.
Per quanto non specificamente contemplato nel presente articolo, ai quadri si applica la normativa contrattuale valevole per la categoria degli impiegati.

ART H4 Orario di lavoro
Le Parti ritengono che la diversificazione della distribuzione temporale dell’attività lavorativa, attraverso l’introduzione di molteplici regimi di orario, costituisca condizione essenziale per avere maggiori opportunità di raggiungere gli obiettivi di flessibilità connessi alla peculiarità dei servizi di attività aeroportuale, che impongono prestazioni sempre più efficienti e più vicine alle esigenze dell'utenza.
La flessibilità dell'orario di lavoro, realizzata nel rispetto delle esigenze dei lavoratori, costituisce anche lo strumento principale per realizzare una gestione ottimale del processo produttivo in correlazione alla variabilità degli andamenti delle richieste del mercato, consentendo la realizzazione degli obiettivi fondamentali.
In tale contesto viene attribuito un valore particolarmente significativo all'articolazione dell’orario di lavoro attuata attraverso regimi che, mantenendo inalterata la durata complessiva dei tempi di effettuazione dell’attività lavorativa, consentano uno sviluppo delle prestazioni orarie e giornaliere in un arco temporale non superiore ad un anno.
A) Regimi di orario
Il regime dell’orario di lavoro dovrà essere funzionale ad un ottimale utilizzo delle risorse in relazione alle reali esigenze operative e ad una necessaria corrispondenza delle prestazioni effettive rispetto all’orario contrattuale, così da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all1 interno del processo produttivo. Conseguentemente, saranno posti in essere gli interventi necessari a rendere correttamente e concretamente operativi la pluralità di regimi di lavoro, di cui al paragrafo C) del presente articolo, secondo la procedura contemplata al punto 3 del medesimo paragrafo.
B) in attuazione del combinato disposto dell’ultimo capoverso dell’art. H12 e del seguente paragrafo C1, a far data dal 1 gennaio 2016 saranno assegnate 4 giornate di permessi retribuiti da usufruirsi anche ad ore.
Tali giornate, c.d. R.O.L. e/o permessi retribuiti, vanno godute entro e non oltre il mese di marzo dell’anno successivo, sulla base di un piano di fruizione stabilito dall’azienda anche tenuto conto di eventuali richieste del lavoratore. Solo oltre tale termine, ove non assegnate, saranno retribuite - se non compensate dall’Azienda - con te modalità di cui descritte al primo paragrafo del presente documento.
C) Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro è fissato dalla direzione. La durata dell'orario di lavoro è fissata nella misura settimanale di:
• 38 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori.
Tale orario potrà essere distribuito su 5 o 6 giorni la settimana; la distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni la settimana avverrà con le modalità previste al punto 3, par. D) del presente articolo.
L'orario di lavoro annuo come incrementato viene così articolato:
a. Durata della programmazione ordinaria settimanale 37 ore e 30 minuti;
b. 24 ore ordinarie incrementali annue che pertanto non danno luogo a nessuna variabile / riflesso di natura retributiva potranno essere programmate per ragioni di servizio, nella turnazione settimanale, in corrispondenza del giorno feriale settimanale non lavorativo (FNL) o con incremento giornaliero delle previste 37 ore e 30 minuti settimanali, nonché in assorbimento di eventuali riposi derivanti da riduzione orario di lavoro (c.d. ROL e/o permessi retribuiti).
Tali ore incrementali di produttività andranno utilizzate con i seguenti limiti:
• Non più di 8 ore complessive nel mese;
• Non più di 2 ore al giorno, fatto salvo quanto previsto al punto b. in tema di riposi /permessi.
c. Le rimanenti ore incrementali non saranno oggetto di utilizzo produttivo nella turnazione ma considerate solo convenzionalmente per la parametrazione ed il calcolo di ogni istituto contrattuale.
In coerenza all'assetto contrattuale vigente quanto previsto dal presente articolo è da intendersi riproporzionato per il personale a tempo parziale. […]
La durata normale settimanale dell’orario di lavoro potrà essere calcolata come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso.
In ogni caso la durata media dell’orario di lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad un periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il sistema delle gestioni aeroportuali e dell’assistenza a terra e che sono necessarie per garantire la continuità del servizio.
2. L’orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di riposo non superiore ad un’ora.
Possono essere istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con l’interruzione di 30 minuti per la refezione.
3. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere ripartito.
4. Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, riposo compensativo (sostitutivo della domenica).
5. Premesso che il personale che svolge attività di Handling rientra tra quello di cui alia all’art 16, lettera “n” di cui al D.Lgs 66/03 e successive modificazioni con riferimento alle previsioni del suddetto D.Lgs ed in particolare agli arti. 7, 8, 9 e 17, in relazione alla facoltà di delega concessa dalla legge alla contrattazione collettiva si conviene che per il personale turnista, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi operativi, si può derogare, a mente del comma 4 dell’art. 17 del citato Decreto, a quanto disposto dai sopra richiamati articoli.
6. La durata normale dell'orario di lavoro per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia è fissata nella misura di 44 ore settimanali.
Le ore richieste e prestate oltre le 40 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario.
D) Articolazione dei regimi di orario
In conformità al comune e ribadito impegno di realizzare articolazioni dell’orario normale di lavoro che consentano una maggiore flessibilità a livello locale, le Parli si danno atto della necessità che siano posti in essere comportamenti finalizzati a consentire la concreta attuazione della flessibilità stessa in relazione ai dati di traffico.
in tale ambito, si individuano i seguenti istituti:
1. A fronte dell’esigenza di fornire un adeguato servizio all’utenza, si conviene che i1 periodo di interruzione della prestazione lavorativa di cui al punto 2 lett C) del presente articolo, possa essere superato purché lo stesso non sia inferiore alle 2,5 ore o superiore alle 6 ore.
Negli aeroporti con un traffico passeggeri annui inferiore a due milioni di unita il limite minimo, previsto al precedente capoverso, può essere ridotto fino a 2 ore.
2. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l’entità del ricorso a prestazioni di lavoro in regime di straordinario, viene introdotto l’istituto della flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro,
A fronte di variazioni di intensità dell’attività lavorativa di carattere congiunturale, l’Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell’anno, con il superamento del normale orario settimanale di lavoro di cui al paragrafo C, punto 1, del presente articolo entro il limite delle 48 ore settimanali.
Per quanto riguarda il lavoro straordinario, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito nel programma di flessibilità.
A fronte delle effettive prestazioni lavorative aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’Azienda, tenuto conto delle esigenze tecnico/organizzative, riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, fruibile, se di ammontare sufficiente, anche in giornate intere.
Il mancato godimento delle ore di riduzione darà luogo al pagamento delle ore residue […]
3. Le Parti, consapevoli che l’introduzione di opportuni elementi di flessibilità ad eccezione di quanto previsto al paragrafo C punto 1 che si ritiene immediatamente esigibile, costituisce fattore rilevante per le Aziende, allo scopo di realizzare situazioni organizzative più efficaci in rapporto all’operatività aeroportuale, ritengono di dover stimolare il raggiungimento di soluzioni di flessibilità della prestazione lavorativa, con riferimento ai punti 1 - 2 lettera D), attraverso la negoziazione di livello locale, volta alla ricerca di soluzioni che contemplino anche eventuali elementi incentivanti.
L’attivazione del tavolo di negoziazione per la definizione delle modalità applicative degli istituti di cui ai punti precedenti potrà avvenire, su istanza delle Aziende interessate, in presenza di specifiche esigenze organizzative.
Al fine di favorire il rinvenimento di soluzioni di comune soddisfazione, viene inoltre istituita una Commissione nazionale chiamata ad individuare idonee soluzioni, qualora il confronto in sede locale si esaurisca senza aver raggiunto la condivisione.
Detta Commissione sarà costituita da Assohandlers, in assistenza dell’Azienda interessata, e dalle Federazioni Nazionali firmatarie del presente CCNL, in assistenza delle rispettive Rappresentanze locali interessate.
Ulteriori Istituti:
4. Articolazione dell’orario di lavoro su più turni giornalieri: in particolare, attuazione di schemi di turnazione, con differente intensificazione delle presenze, in relazione all’andamento della attività giornaliera e/o settimanale, avuto soprattutto riguardo alle fasce orarie ad alta intensità di movimento aeromobili, di traffico passeggeri/merci, di attività di assistenza tecnica di linea, ecc.
5. Tempestiva istituzione o modifica di turni per brevi periodi ed a fronte di sopravvenute esigenze operative.
6. Possibilità, in relazione a sopravvenute esigenze tecniche, organizzative ed operative, di variazione del turno giornaliero assegnato (salvo casi di forza maggiore del lavoratore), nonché di spostamento del giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo settimanale.
In ordine alla disciplina di cui alla presente lettera D), punti 4, 5 trovano applicazione le procedure di cui all’art. 3, punto 3), dell’Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.
Dichiarazione congiunta.
Le Parti, ferme restando le disposizioni di cui alla precedente lettera D) del presente articolo, confermano che non hanno inteso superare la qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle vigenti disposizioni di legge.

ART H5 Modalità applicative mercato del lavoro
Una volta l’anno l’Azienda fornirà alle strutture regionali/territoriali ed aziendali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, le informazioni sull’utilizzo complessivo degli strumenti del mercato del lavoro.
Parimenti le associazioni datoriali stipulanti forniranno analoga informativa a livello nazionale.

ART H6 Modalità applicative contratto a tempo parziale
[…]
La percentuale massima del personale a Part Time non potrà superare il 55% del personale a tempo pieno, da calcolarsi su base regionale, con riferimento alla singola Azienda. Non rientra in tale computo, il personale a tempo parziale assunto a seguito di clausola sociale ed il personale che abbia fatto richiesta volontaria di passaggio a Part Time.
[…]
3. Il trattamento economico e normativo verrà determinato per i singoli istituti avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione ed alla peculiarità del suo svolgimento, fatti salvi gli istituti per i quali sia prevista una diversa regolamentazione,
4. Il personale part-time, che svolga una prestazione giornaliera continuativa di almeno 6 ore, potrà utilizzare i servizi mensa aziendali, ove esistenti, purché ciò avvenga prima dell’inizio della prestazione di lavoro o al termine della stessa secondo quanto eventualmente concordato con le RSU/RSA.
5. Il dipendente a tempo pieno, salvo le specifiche previsione di cui all’articolo 8 commi 3,4,5 e 7 del D.Lgs. 81/2015, per esigenze di carattere eccezionale, può richiedere per una sola volta di passare a tempo parziale per un periodo predeterminato e concordato con la Direzione aziendale (con un minimo di 6 mesi ed un massimo di 24) compatibilmente con le esigenze aziendali. I suddetti limiti potranno essere ridotti di un terzo negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo pari o inferiore a 2 milioni di unità. Rimane ferma in tal caso la possibilità dell’Azienda di utilizzare il dipendente in altra area produttiva così come al termine del periodo di part-time convenuto.
Inoltre le Aziende valuteranno le situazioni motivate da:
- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione full-time;
- motivi familiari opportunamente documentati;
- studio, volontariato con opportuna documentazione.
[…]

ART H7 Modalità applicative contratti di somministrazione a tempo determinato
Si conviene che le assunzioni con contratto di somministrazione a tempo determinato per le sole ipotesi di seguito individuate, non possano eccedere, come media su base annua, l’8% del personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla data dei 31 dicembre dell’anno precedente, da calcolarsi su base regionale con riferimento alla singola Azienda:
• lavori di manutenzione straordinaria degli impianti o delle attrezzature;
• copertura di posizioni di lavoro derivanti da disposizioni temporanee e non definitive delle autorità amministrative, o di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate a seguito di modifiche organizzative;
• attività non programmabili e non riconducibili nell’attività ordinaria dell’impresa;
• adempimenti di attività amministrative o tecnico-procedurali aventi carattere saltuario e/o straordinario.
Negli aeroporti con traffico annuo inferiore a 2 milioni di passeggeri la percentuale di cui sopra viene fissata al 10%.
La frazione eventualmente risultante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità superiore.
Tali limiti potranno essere superati, previe intese a livello locale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, per motivate esigenze tecnico, produttive o organizzative.
La durata di tale periodo potrà essere incrementata previe intese a livello locale con le competenti strutture delle OO.SS, stipulanti, qualora ricorrano specifiche ragioni di ordine tecnico, organizzativo o produttivo.
In tutti i casi di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato per esigenze sostitutive è possibile un periodo di affiancamento della durata massima di mesi 2 tra il lavoratore da sostituire ed il sostituto, sia prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.
L’Azienda informerà preventivamente la RSU ove costituita o le RSA sulle dimensioni quantitative del ricorso alla presente tipologia contrattuale e sulle motivazioni. Ove peraltro ricorrano motivate ragioni di urgenza, tale informazione potrà essere fornita entro i cinque giorni successivi.
Le comunicazioni per l’utilizzo dei contratti di somministrazione a tempo determinato avverranno nel rispetto dell’articolo 36 comma 3 D.Lgs. 81/2015.
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro. Inoltre potranno fruire, secondo la disciplina in essere, del servizio mensa/trasporto, ove esistenti.

ART H8 Disciplina aggiuntiva per il contratto a tempo determinato / somministrazione
[…]
Contratti a Termine
In considerazione di quanto disposto all'art. 23, comma 1 del D.Lgs 81/15, in relazione ad una eventuale individuazione di limiti quantitativi di utilizzo dell’istituto del contratto a termine, si concorda che le assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 81/15 non possano eccedere il 30% del personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente l’assunzione stessa, calcolata in Full Time Equivalent (FTE).
Tale percentuale sarà calcolata come media mensile su base annua, con riferimento ai rapporti di lavoro a termine attivi calcolati in Full Time Equivalent (FTE) ed in riferimento alla presenza regionale di ogni singola azienda. Tale modalità di calcolo viene attuata anche con riguardo alle assunzioni stagionali definite nel successivo paragrafo.
Tali limiti potranno essere superati, previe intese a livello aziendale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, per motivate esigenze tecnico, produttive ed organizzative.
[…]
Si concorda che la fase di avvio di nuove attività/servizi, ivi inclusa l’ipotesi di start up di nuovi scali e nuove attività debba essere riferita ad un periodo di diciotto mesi decorrenti dal momento dell’effettivo start-up dell’attività/servizio in questione, dovendosi intendere per tale, a titolo esemplificativo, anche quello connesso alla messa in esercizio di nuovi impianti e/o infrastrutture. Resta salvo quanto previsto all’art, 23 punto 2, lettera b del d.Lgs. 81/15.
La durata di tale periodo potrà essere incrementata previe intese a livello aziendale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, qualora ricorrano specifiche ragioni di ordirle tecnico, organizzativo o produttivo.
In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un periodo di affiancamento della durata massima di mesi 2 tra il lavoratore da sostituire ed il sostituto, sia prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.
L’azienda informerà annualmente la RSA e la RSU, ove costituita, sulle dimensioni quantitative del ricorso all’istituto del contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenirci rischi connessi al lavoro.
[…]
Stagionalità
Le parti confermano il peculiare carattere stagionale delle attività di handling in quanto caratterizzate da stagionalità in senso ampio e da intensificazione dell'attività in particolari periodi dell'anno.
La peculiarità stagionale dell’attività è stata confermata dalla vigenza della specifica normativa di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. 368/01 e s.m.i. che si aggiunge, anche per gli effetti dei limiti quantitativi, alle norme di cui all’art. 19 e succ., D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 così come disciplinate dal presente articolo e con le medesime modalità di calcolo.
Conseguentemente le Parti, a mente dell’art. 21 comma 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ne confermare la specificità delle attività stagionali nel settore, escludono l’applicazióne dell’art. 1 comma 2 dello stesso D.Lgs. alle assunzioni a termine effettuate per ragioni di stagionalità come sopra definite.
Resta inteso che, stante la previsione normativa (art. 55 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81) che prevede l’abrogazione dell’ art. 2 D.Lgs 368/01 e s.m.i, “a far data dal 1° gennaio 2017”, con il pieno regime del suddetto decreto le assunzioni a termine effettuale per ragioni di stagionalità cadranno sotto la disciplina dell’ art. 21, comma 2 dello stesso decreto; a tal proposito, le Parti, convengono sin d’ora di intervenire - entro il periodo di vigenza dell’attuale normativa - allo scopo di individuare soluzioni applicative condivise in materia.

ART H9 Modalità applicative apprendistato
Con riferimento a quanto definito all’art. 29 - Parte Generale vengono di seguito definite te modalità attuative ed il trattamento economico delle tipologie di apprendistato previste dal D.Lgs. 81/15.
Di seguito le norme generali per tutte le tipologie di apprendistato:
• l’assunzione con contratto di apprendistato, anche in somministrazione, sia Full Time che Part Time prevede l’obbligo della forma scritta. Tale requisito è richiesto anche per il periodo di prova, superato detto periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto solo per giusta causa o giustificato motivo;
[…]
• Divieto di retribuzione a cottimo;
[…]
• L’orario di lavoro degli apprendisti si articolerà conformemente a quanto previsto dal presente contratto secondo le normali esigenze organizzative e produttive dell’Azienda.
[…]
• Fermo restando il periodo di comporto, è prevista la possibilità di prolungare la durata dell’apprendistato per un periodo corrispondente all’assenza per malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a 30 giorni (da calcolare anche come sommatoria di breve periodo), tenuto conto dell’effettiva incidenza dell’assenza sulla realizzazione del piano formativo individuale. In tali casi sarà cura del datore di lavoro comunicare per iscritto all’apprendista, prima della scadenza, il differimento connesso all’assenza del termine finale del periodo di apprendistato;
[…]
• Gli apprendisti potranno fruire, con le modalità in essere nelle singole Aziende, del servizio mensa e trasporti ove esistenti.
[…]
Agli apprendisti si riconoscono gli istituti previsti dai CCNL, in quanto applicabili […]
Nel caso di apprendistato professionalizzante iniziato presso altra Azienda, sempre che riguardi te stesse mansioni e l’interruzione tra i due rapporti di lavoro non sia superiore a 12 mesi, la durata del nuovo contratto potrà essere ridotta di un periodo corrispondente, entro il limite del 50% della durata massima definita sulla base di quanto sopra indicato; sarà onere del lavoratore fornire al nuovo datore di lavoro la certificazione delle competenze acquisite.
Formazione
Le Parti, definiscono nel piano formativo individuale la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel presente CCNL. La formazione professionale non potrà essere inferiore alle 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’Accordo Stato - Regioni del 21 Dicembre 2011) e potrà essere svolta anche on the job, e-learning o tramite affiancamento. La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 81/15.
La formazione da impartire all’apprendista potrà essere svolta sia in Azienda sia all’esterno della stessa, anche in funzione dalla specifica capacità formativa dell’impresa.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne ed esterne all’Azienda.
Le ore di formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.
In caso di contratto di apprendistato professionalizzante part-time la durata della formazione non sarà riproporzionata.
Per quanto riguarda il Piano Formativo Individuale per il contenuto dello stesso e l’attestazione dell’attività formativa, si fa riferimento ai modelli allegati all’A.I. del 18 aprile 2012 salvo diverse intese a livello aziendale.
Apprendistato di alta formazione e ricerca: si fa riferimento all’art. 45 D.Lgs. 81/15.
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: si rinvia a quanto statuito dalle singole Regioni in materia di formazione nonché all’art. 43 del DLgs. 81/15.
Apprendistato ai lavoratori in mobilità
Ai sensi dell’art. 47 co. 4 D.Lgs. n. 81/15 ed ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori collocati nelle liste di mobilità. Nei confronti di tali lavoratori non opera il limite di età previsto dalle altre tipologie di apprendistato.
Le Aziende forniranno annualmente alla RSU ove costituita o alle RSA delle OO.SS. stipulanti i dati quantitativi sui contratti di apprendistato. 

ART H10 Lavoro straordinario, festivo e notturno
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre la durata giornaliera di lavoro stabilita ai sensi dell'Art. H4 (orario di lavoro).
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario.
L'Azienda si impegna ad organizzare l'attività lavorativa in modo da contenere nei limiti del possibile le prestazioni straordinarie.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettive giustificazioni in necessità indifferibili e di durata temporanea.
È considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni indicati al successivo Art. H12
E’ considerato lavoro notturno il periodo di almeno sette ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (art. 1, comma 2, lettera “d” D.Lgs. 66/03). Ai soli effetti retributivi è considerato lavoro notturno quello compiuto tra le ore 20.00 e le ore 08.00.
[…]
Part Time. […]
A cadenza annuale le Aziende e le Strutture Regionali/territoriali ed aziendali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, si incontreranno per un’analisi congiunta sulla modalità di utilizzo del lavoro supplementare.
[...]
Nota a verbale
1) Le Parti si danno atto che la normativa di cui sopra non ha superato gli accordi aziendali che prevedono un numero massimo di ore mensili di straordinario.
2) Al personale con funzioni direttive non si applicano le limitazioni in materia di orario di lavoro di cui all’art. 17 comma 5 lettera a) D.Lgs 66/03.

ART H11 Riposo settimanale
Ciascun lavoratore ha diritto, a termine di legge, ad un giorno di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica.
Per i lavoratori turnisti il giorno di riposo settimanale verrà definito tra le Parti a livello aziendale in relazione agli schemi di turnazione previsti.

ART H21 Indennità di campo
Al personale dipendente che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta, per ogni giornata di presenza, una indennità di campo […]

ART H28 Mobilità orizzontale nell'ambito della stessa unità produttiva
La mobilità del personale, basata anche sulla polivalenza delle mansioni, costituisce elemento necessario per fronteggiare organicamente le esigenze operative connaturate con le attività aeroportuali anche al fine di realizzare il contenimento dei costi per unità di prodotto ed il miglioramento degli standard di servizio.
Ferma restando la salvaguardia dei livelli di inquadramento e retributivi, determinati dal contenuto professionale della mansione prevalente dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale aventi carattere collettivo e non meramente temporanei, l’Azienda ne fornirà preventiva comunicazione alle strutture sindacali aziendali stipulanti. Queste ultime potranno richiedere, entro 3 giorni, un incontro di approfondimento che dovrà essere effettuato entro i 5 giorni successivi.
La procedura di cui al comma precedente non si applica, pertanto, agli spostamenti anche giornalieri di lavoratori all’interno della stessa area di lavoro e/o in aree diverse per attività professionalmente omogenee di durata temporanea, dovute ad esigenze tecniche/operative e/o organizzative.
L'Azienda fornirà mensilmente alle strutture sindacali aziendali le informazioni relative agli spostamenti effettuati fra aree diverse di settori operativi.

ART H30 Assicurazione infortuni
L’Azienda stipulerà - per gli infortuni in occasione di lavoro- polizze assicurative a favore dei lavoratori non protetti dall’assicurazione dell’INAIL.
[…]

ART H31 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
[…]
In caso di infortunio sul lavoro anche leggero, il lavoratore colpito deve immediatamente avvertire
il responsabile del settore che lo invia alla infermeria del luogo per stendere, se del caso, la denuncia a norma di legge.
Qualora l’infortunio accada al lavoratore sempre sul lavoro, ma mentre è comandato fuori dai locali dell'Azienda, la denuncia viene stesa al più vicino posto di soccorso con le possibili testimonianze. Dalle retribuzioni spettanti nei casi di infortunio sul lavoro o di malattie professionali previste dal presente articolo, verrà dedotto quanto il lavoratore ha diritto di percepire dagli Istituti assicurativi previdenziali e assistenziali, come indennità temporanea.

ART H35 Doveri del Dipendente
Il lavoratore deve svolgere la propria attività secondo le direttive impartite, usando la necessaria diligenza al fine di non procurare alcun danno a persone e cose.
Nei rapporti interpersonali deve mantenere un comportamento tale da non ledere la dignità della persona altrui e da non compromettere il buon nome dell'Azienda.
Particolare cura deve usare nel trattare le cose che appartengono ad altri e deve pienamente osservare le norme di legge che sono in relazione al particolare stato dei luoghi ove viene svolta fattività.
In particolare il lavoratore, fermo restando il rispetto dei Regolamenti/normative adottati o applicati nella propria Azienda:
[…]
4) Deve immediatamente segnalare al proprio Responsabile, per le necessarie constatazioni, i colli ed i bagagli rinvenuti aperti o manomessi;
5) Per l'esecuzione dei servizi e per l'accettazione dei passeggeri, dei bagagli, delle merci, come pure nella fornitura e consegna di beni e servizi deve seguire esclusivamente quanto previsto da norme di legge e dalie procedure fissate dai Datore di lavoro e/o dalle Autorità competenti;
6) Nell'immagazzinamento, sosta e riconsegna delle merci, deve agire nel pieno rispetto delle
norme di legge e delle procedure fissate;
7) Non deve assolutamente fumare nei luoghi ove esiste tale divieto;
8) Deve usare mezzi aziendali solo ove vi sia preposto e nell’utilizzo degli stessi deve, rispettare le normative di legge, i regolamenti e le disposizioni di servizio Aziendali
9) È tenuto ad indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali con diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali curandone la custodia e ad usare tutti i mezzi di protezione che l’Azienda mette a disposizione;
10) È tenuto ad osservare quanto previsto dal codice etico ai sensi della D.Lgs 231/01;
11) È tenuto ad osservare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall’Azienda per il controllo delle presenze;
12) Deve svolgere con diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente contratto e delle sue sezioni, nonché le disposizioni aziendali e le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
15) Non deve essere presente nei locali dell’impresa e/o trattenersi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell’Azienda, ovvero salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
[…]
18) Deve partecipare attivamente ai corsi di aggiornamento e formazione stabiliti dall’Azienda, ivi inclusi i corsi di riqualificazione professionale destinati a personale percettore di ammortizzatori sociali.
19) Deve osservare quanto previsto dall’art. 20 D.Lgs. 81/2008 "‘Obblighi del lavoratore” in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ivi compreso pertanto l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche obbligatorie) e tutte le vigenti normative di legge in materia.
20) Deve preservare il patrimonio aziendale costituito da beni materiali e immateriali, utilizzando gli stessi con responsabilità, cura, diligenza ed esclusivamente per finalità di servizio;
21) Deve attenersi alle linee guida aziendali in materia di utilizzo della strumentazione elettronica/ informatica;
22) È tenuto a non utilizzare per motivi personali strumenti elettronici quali telefoni cellulari, smartphone, tablets ecc. nello svolgimento delle proprie mansioni.
23) Non deve essere sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti durante l’attività lavorativa o farne uso prima dell’inizio dell’attività lavorativa in modo da poter causare potenziale pregiudizio allo svolgimento dell’attività stessa;
24) È tenuto ad attivarsi tempestivamente e personalmente per ottenere o mantenere il rinnovo di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, patenti ecc., necessarie per lo svolgimento delle mansioni a cui è adibito ivi compreso il permesso di accesso alle aeree aeroportuali dove svolge le attività dando tempestiva notizia all’azienda delle stato delle relative pratiche.
25) Deve mantenere un comportamento civile ed educato nei confronti dei colleghi, dei superiori, dei passeggeri e, in generale, dei terzi presenti;
26) Deve ricevere le comunicazioni dell’Azienda, dandone riscontro con firma per ricevuta.

ART H36 Provvedimenti disciplinari
1. Il lavoratore che si rende responsabile di azioni o di omissioni, in contrasto con i propri doveri e/o in violazione delle "Norme di Comportamento”, richiamate dall'art. 36 Parte Generale, e/o dai "Doveri del dipendente”, indicate all’art. H34 [H35] Parte Specifica del presente Contratto, è passibile di provvedimenti disciplinari.
2. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni;
e) licenziamenti con preavviso o senza preavviso.
I provvedimenti disciplinari conservativi vengono in genere adottati con criterio di gradualità rispetto alla gravità dei fatti.
I provvedimenti disciplinari vengono in genere adottati con criterio di proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dei fatti. Nella determinazione della sanzione, si valuterà il fatto per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale è stato commesso.
Qualora il fatto, per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale è stato commesso, assuma particolare gravità o sia di rilevante pregiudizio per la disciplina aziendale, l’Azienda potrà adottare provvedimenti disciplinari più gravi.
La reiterazione anche non specifica di infrazioni che comportino, richiamo verbale, multa, determina l’applicazione del provvedimento immediatamente più grave.
3. Richiamo verbale: il Richiamo verbale verrà comminato per le mancanze lievi.
4. Richiamo scritto: il Richiamo scritto verrà comminato quando il lavoratore commette per la prima volta un’infrazione disciplinare di minor rilievo. Tra le infrazioni disciplinari di minor rilievo rientrano quelle esemplificate al paragrafo 6, punti a, b, c,
5. Multa e Sospensione: la Multa e la Sospensione vengono comminate per le infrazioni disciplinari che non sono di gravità tale da determinare il Licenziamento. Tra le fattispecie per le quali è prevista sin dalla prima infrazione la sanzione disciplinare della Multa rientrano quelle esemplificate ai punti d, e, f, g, h, i, j. Tra le infrazioni disciplinari che comportano sin dalla prima infrazione la Sospensione sono quelle esemplificate ai punti k, l, m, n, o, p.
6. Non essendo possibile fissare tutte le ipotesi di mancanze che costituiscono infrazioni disciplinari, vengono esemplificate le più comuni e frequenti, in relazione al tipo di lavoro aeroportuale, agli effetti della applicazione dei provvedimenti di cui ai paragrafi 4 e 5:
a) non osservare l’orario di lavoro, ritardarne l'inizio, anticiparne la cessazione, sospenderlo o protrarlo salvo che non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi;
b) non seguire le istruzioni ricevute salvo che per natura, modalità e circostanze non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi;
[…]
e) porre in essere comportamenti che per disattenzione o negligenza arrechino lieve danno alle macchine, agli impianti e ai materiali aziendali senza comprometterne l'operatività e senza che si determinino danni a terzi ovvero omettere di avvertire tempestivamente il superiore diretto di eventuali guasti o malfunzionamenti al macchinario in generale o di irregolarità nell'andamento del lavoro salvo che non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi;
f) utilizzo di apparati elettronici per motivi personali (solamente a titolo esemplificativo telefoni cellulari, smartphone, tablets ecc.) nello svolgimento delle proprie mansioni senza espressa autorizzazione del diretto superiore.
g) mancata presentazione alla visita medica obbligatoria o a corsi di aggiornamento/formazione stabiliti dall’Azienda
[…]
i) mancato uso dei mezzi di protezione fomiti dall’Azienda;
[…]
k) rivolgere a colleghi o terzi frasi offensive salvo che per natura, modalità e circostanze non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi;
l) presentarsi in servizio in stato di manifesta ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
m) omissione o trascuratezza nell’applicazione di procedure, regolamenti, disposizioni aziendali o Contrattuali che possa determinare pregiudizio all’operatività, alla disciplina, alla morale, all’igiene, all’integrità e alla sicurezza dell’azienda e/o delle persone c/o dei mezzi e/o degli impianti;
n) assenza ingiustificata;
o) utilizzo delle dotazioni informatiche o di telefonia mobile a lui assegnate per l’espletamento delle attività in modo difforme dai regolamenti aziendali resi noti e/o consegnati ai dipendenti;
p) diverbio litigioso avvenuto sul luogo di lavoro o che turbi il normale andamento del lavoro;
7. Licenziamento
7.1 Licenziamento con preavviso

In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del Licenziamento senza preavviso.
In via esemplificativa e senza preclusione di altre mancanze non indicate ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
a) abuso di potere verso propri subordinati;
b) grave diverbio litigioso avvenuto sul luogo di lavoro o che turbi il normale andamento del lavoro;
[…]
d) contravvenire al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso o possa provocare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
f) utilizzo di sostanze alcoliche o psicotrope nell’esecuzione delle proprie mansioni;
g) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due Sospensioni nei ventiquattro mesi antecedenti.
[…]
i) insubordinazione verso i superiori;
j) grave danneggiamento di mezzi, attrezzature, strumentazione, dispositivi di protezione, o altro materiale di proprietà dell’Azienda per comprovata negligenza;
7.2. - Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che siano considerate delittuose a termini di legge o che commetta una delle infrazioni di cui ai precedenti punti 6 e 7.1 che per natura, modalità e circostanze costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi. In via esemplificativa e senza preclusione di altre mancanze non indicate ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
a) grave insubordinazione verso i superiori. 1/insubordinazione si considera grave allorquando oltre la volontà di non eseguire la disposizione ricevuta, il lavoratore insulti o minacci il proprio superiore;
b) grave danneggiamento di mezzi, attrezzature, strumentazione, dispositivi di protezione, o altro materiale di proprietà dell’Azienda, per colpa grave o dolo;
c) abbandono del posto di lavoro;
d) effettuazione di movimenti irregolari diretti all'accesso abusivo in zone e/o utilizzo di mezzi per le quali sono richieste specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti e/o specifici titoli anche di viaggio e/o all’imbarco abusivo di passeggeri, e/o bagagli e/o merci;
e) eseguire lavori, in luoghi di pertinenza dell'Azienda, a favore proprio o di terzi;
[…]
g) irregolare movimento di merci in uscita/entrata, traffico illecito di merci o altri atti qualificati dalla legge come reati;
h) molestie sessuali o atti di violenza fisica o morale nei confronti di superiori, colleghi subordinati o terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri ecc.);
[…]
8. Procedure
[…]

ART H38 Disciplina dei Diritti sindacali
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
Per quanto riguarda l’ambito e l’iniziativa per la costituzione, si fa riferimento alla Parte seconda, Sezione seconda, punto 1, del T.U, sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014.
La RSU sostituisce ad ogni possibile effetto la RSA.
In presenza di RSA, le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad attivare il processo elettorale per la costituzione delle RSU entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.
Per la elezione della RSU e per qualsivoglia tematica ad essa collegata si fa esclusivo riferimento all’Accordo interconfederale del dicembre 1993.
Sono fatte salve eventuali pattuizioni in materia di RSU negoziate a livello aziendale. Eventuali future intese sulla materia impegneranno le Parti ad un pronto recepimento.
Agibilità sindacali
[…]
6) Per quanto riguarda le agibilità degli RLS si fa riferimento a quanto concordato nell’art. 12 Parte Generale.

Nota a Verbale
Le parti con le definizioni organiche di cui al presente testo, ritengono conclusa la negoziazione riguardante la parte specifica Handlers del CCNL.
Quanto sopra fermo restando il completamento dell’iter formale per la sottoscrizione che avverrà a valle della ratifica da parte del Consiglio Direttivo Assohandlers, della successiva consultazione dei lavoratori.
Le parti recepiscono le "Disposizioni Finali” di cui al Capo XI del CCNL 08 Luglio 2010, richiamandone integralmente i contenuti, salvo le diverse decorrenze e durate stabilite nel presente CCNL.
In fine le Parti per quanto riguarda le Agibilità Sindacali di cui all’Art 30 Legge 300/70 definiranno entro il termine del 31 marzo 2016 uno specifico modello Assohandlers, valutando quanto già stabilito in tema di Agibilità Sindacali dall’allegato 5 della Parte Specifica Assoaeroporti.