Categoria: 2015
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Tipologia: CIA
Data firma: 3 agosto 2015
Validità: 01.06.2015 - 31.05.2018
Parti: Ghinzelli e RSU, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Ghinzelli, Viadana (Mn)
Fonte: flai.lombardia

Sommario:

Premessa
Strategia industriale
Investimenti programmati da Ghinzelli entro il 2016
Relazioni industriali
Tutela dell’occupazione
Inquadramento e passaggi di livello
Appalti e terziarizzazioni
Ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro
Ritmi di macellazione
Voci retributive
Premio di produzione
Premio per obiettivi (di risultato)
Modalità di erogazione
Nuove assunzioni
Ticket restaurant
Indennità lavoro spezzato
Indennità di disagio
Una tantum
Orario di lavoro
Lavoro straordinario
Ferie
R.O.L.
Decorrenza e durata

Contratto Integrativo Aziendale Ghinzelli srl vigente dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2018

In data 03 Agosto 2015, presso la sede della Ghinzelli srl in Viadana, via 1º Maggio, 28, si sono riuniti: Ghinzelli Srl […], la RSU di Ghinzelli Srl […], Flai Cgil Mantova […], Uila Uil Mantova […], (unitamente alla RSU ed a Flai Cgil, le “OO.SS.”).
Ghinzelli e le OO.SS. sono definite, congiuntamente, le “Parti”.

Premessa
Nel mese di luglio 2014 la società Ghinzelli srl ha comunicato la disdetta unilaterale di tutti gli accordi aziendali in essere.
La successiva discussione tra le parti ha portato alla formalizzazione di una proposta di accordo presentata in assemblea ai lavoratori che prevedeva, in sintesi, il mantenimento del premio di produzione e la sospensione (per la durata del contratto aziendale) del premio variabile. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza dei lavoratori.
Nel mese di maggio 2015 la stessa società ha aperto una procedura di mobilità per licenziamento collettivo del personale in forza, a causa dell’insostenibilità dei costi di gestione.
Tra questi anche quelli derivanti dal “costo del lavoro” esistente in azienda dovuto dalla contrattazione nazionale e, soprattutto, dalla contrattazione di 2º livello in essere.
La procedura di mobilità si è chiusa con un accordo tra le parti in data 03 Agosto 2015.
Le parti hanno inoltre ritenuto indispensabile concordare e sottoscrivere a fronte della disdetta di cui sopra, un nuovo accordo di secondo livello.
La premessa è parte integrante dell’accordo che definisce da oggi l’unica fonte contrattuale della Ghinzelli srl. In questo senso accordi passati sia sulla parte economica che sulla parte normativa si intendono sostituiti dal presente accordo.

Relazioni industriali
La sostenibilità e lo sviluppo futuro di Ghinzelli, in un mercato in profonda crisi e pur fortemente competitivo, dipendono - oltre che dalla sensibile riduzione del costo del lavoro - dal necessario incremento della produttività aziendale, correlato a sua volta dalla riorganizzazione del ciclo produttivo e dall’ottimizzazione delle attività di supporto (ufficio commerciale, amministrativo, tecnico, ecc.).
In tale contesto, le Parti convengono di avviare un confronto articolato nei seguenti moduli:
• con cadenza almeno annuale, incontri informativi sul tema degli investimenti,
con particolare riferimento alle modifiche dell’organizzazione del lavoro, ai piani occupazionali, alle politiche di mercato ed alla tutela della salute e sicurezza;
• incontri per prevenire qualsivoglia eventuale situazione conflittuale tra Ghinzelli ed il personale dipendente, con l’impegno delle Parti ad effettuare quanto possibile per il componimento bonario e concordato del problema;
• incontri/informazioni tra Ghinzelli e le OO.SS. per analizzare periodicamente i dati sulle assenze, sul monte ore di ferie e permessi, come più in generale sull’andamento economico e commerciale.

Appalti e terziarizzazioni
L’utilizzo di manodopera in appalto o attraverso percorsi di terziarizzazione verrà effettuato secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi, dal CCNL e dal presente CIA.
Entro il 30 settembre 2015 le segreterie territoriali di Flai Cgil e Uila Uil Mantova provvederanno ad effettuare specifici incontri con le singole imprese appaltanti, al fine di realizzare apposite intese in ottemperanza a quanto disposto all’articolo 4 del CCNL industria alimentare vigente.

Ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro
Ghinzelli ribadisce il rispetto della normativa in materia di ambiente e di sicurezza nei luoghi di lavoro: allo scopo, le parti si attivano mediante azioni positive di sensibilizzazione tra tutti i lavoratori nell’uso dei D.P.I. e dei comportamenti lavorativi più corretti.
Inoltre, il confronto tra Ghinzelli e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza deve assicurare il costante monitoraggio delle condizioni di sicurezza dei lavoratori, attraverso adeguati interventi formativi e di addestramento.
Sotto l’aspetto sanitario si conviene la messa a disposizione di un servizio generalizzato di lavaggio degli indumenti di lavoro che l’Azienda si impegna a fornire come da prassi consolidata.

Ritmi di macellazione
Alla stesura del presente accordo, l’organizzazione del lavoro e i volumi occupazionali prevedono un ritmo medio di macellazione di 415 suini/ora il cui calcolo viene fatto su media giornaliera e sui minuti di effettivo lavoro (sono esclusi pertanto pause, rotture, fermate non dipendenti dalla volontà delle parti).
Le parti concordano che eventuali modifiche dei ritmi di lavoro e di macellazione saranno oggetto di confronto tra azienda ed RSU per verificare l’effettiva corrispondenza tra ritmi di lavoro e volumi occupazionali.
Qualora non vi fosse tale corrispondenza l’azienda si impegna a prevedere in prima istanza l’integrazione del personale necessario e in subordine ad un’integrazione di tipo economico da riconoscere ai lavoratori occupati.

Indennità lavoro spezzato
Esclusivamente per i lavoratori che di prassi effettuano orario continuato, nel caso di giornate di lavoro in cui è previsto uno orario spezzato (esempio 8.00 – 12.00 e 13.30 – 17.30), verrà riconosciuta una “indennità di lavoro spezzato” del valore di €10.00 per l’anno 2015 e 2016, di € 11.00 per il 2017 e 2018.

Indennità di disagio
Vengono stabiliti gli importi sotto elencati:
posizioni sino alle teste euro 12.78 giornalieri;
timbratura suini e corate euro 3.70 giornalieri:
cellisti euro 3.70 giornalieri;
appenditura pancettoni euro 5,68 giornalieri;
Le indennità saranno corrisposte nelle giornate di macellazione.

Orario di lavoro
L’orario di lavoro è definito in 40 ore settimanali, da distribuirsi in 8 ore giornaliere, con prestazione lavorativa ordinaria dal lunedì al venerdì (dalle ore 6.00 alle ore 14.00).
Durante il normale orario di lavoro sono previste pause retribuite giornaliere pari a 32 minuti: in caso di prestazione lavorativa inferiore alle 8 ore, ad ogni mezz’ora in meno rispetto a tale parametro di riferimento si sottrarranno 2 minuti di sosta (a titolo esemplificativo, a fronte di 6,50 ore di lavoro la sosta sarà complessivamente pari a 26 minuti; analogamente nelle giornate in cui l’orario di lavoro sarà superiore alle 8.00 ore, viene riconosciuta una pausa aggiuntiva di 2 minuti ogni 30 minuti di lavoro).
Nel caso di 9,00 ore giornaliere, l’orario di lavoro sarà spezzato.

Lavoro straordinario
Laddove la variazione produttiva imponesse il superamento dell’orario stabilito di 40 ore, l’orario settimanale (da lunedì a venerdì) sarà al massimo di 42 ore.
Lo straordinario settimanale potrà essere utilizzato per massimo 6 settimane all’anno.
In questo caso, l’orario giornaliero non supererà comunque le 9 ore che potranno essere effettuate per massimo 2 giornate nella stessa settimana.
Nell’ottica di una migliore e tempestiva risposta alle esigenze del mercato, le Parti hanno inoltre convenuto che l’Azienda possa ricorrere a sua discrezione, previa comunicazione alla RSU da effettuarsi entro la giornata di martedì, per un massimo di 3 sabati l’anno, a prestazioni di lavoro straordinario.
L’Azienda potrà ricorrere alle prestazioni straordinarie di sabato sempre che, nella settimana di riferimento, dal lunedì al venerdì non siano state superate le 40 ore settimanali.
Ogni prestazione straordinaria richiesta al sabato non potrà superare le 6 ore giornaliere.
Le Parti hanno ribadito che in caso di necessità o emergenze improvvise, si incontreranno per verificare e ricercare soluzioni utili al superamento delle problematiche riscontrate.

Decorrenza e durata
[…]
Qualora durante l’arco di vigenza del presente contratto integrativo aziendale dovessero sorgere controversie interpretative e/o applicative, le Parti, garanti della corretta applicazione delle intese sottoscritte, si impegnano fin d’ora a dare luogo a tempestivi e specifici incontri per il superamento e la soluzione bonaria delle problematiche riscontrate.