Tipologia: CCNL
Data firma: 25 giugno 1996
Validità: 01.04.1996 - 31.03.2000
Parti: Aiipa e Flai-Cgil, Fat-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sottoprodotti macellazione
Fonte: CNEL

Sommario:

 Sistema di informazione
Art. 1 - Affissione del contratto
Art. 2 - Assunzione - Documenti - Precedenze
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 5 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 6 - Donne e fanciulli e adolescenti
Art. 7 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 8 - Classificazione dei lavoratori
Mobilità professionale
Art. 9 - Passaggio di livello per mutamento di mansioni
Art. 10 - Prevalenza di mansioni in caso di cumulo
Art. 1l - Passaggio di qualifica
Art. 12 - Orario di lavoro
Art. 13 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni
Tabella delle maggiorazioni
Art. 14 - Riposo per i pasti
Art. 15 - Riposo settimanale
Art. 16 - Giorni festivi, festività nazionali e festività infrasettimanali
Art. 17 - Interruzione del lavoro
Art. 18 - Recuperi
Art. 19 - Sospensione del lavoro
Art. 20 - Ferie
Art. 21 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 22 - Struttura retributiva
Art. 23 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 24 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 25 - Premio per obiettivi
Art. 26 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 27 - Indennità istruzione figli
Art. 28 - Indennità di mezzi di trasporto
Art. 29 - Cottimo
Art. 30 - Permessi
Art. 31 - Servizio militare
Art. 32 - Congedo matrimoniale
Art. 33 - Trasferte
Art. 34 - Trasferimenti
 Art. 35 - Infortuni sul lavoro
Art. 36 - Malattia e infortunio non sul lavoro
I Tabella - Operai
II Tabella - Intermedi
III Tabella - Impiegati
Dichiarazione comune su invalidi e handicappati
Art. 37 - Regolamento aziendale
Art. 38 - Disciplina aziendale
Art. 39 - Provvedimenti disciplinari
Art. 40 - Ammonizione - Multa - Sospensione
Art. 41 - Licenziamento per cause disciplinari
Art. 42 - Mense aziendali
Art. 43 - Prestiti
Art. 44 - Indumenti di lavoro
Art. 45 - Utensili di lavoro
Art. 46 - Spogliatoi
Art. 47 - Visite di inventario e visite personali di controllo
Art. 48 - Istruzione professionale
Art. 49 - Diritto allo studio
Art. 50 - Ambiente di lavoro e sicurezza - Rappresentanza aziendale
Art. 51 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 52 - Trattamento di fine rapporto
Art. 53 - Trattamento di previdenza per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 54 - Previdenza complementare volontaria
Art. 55 - Certificato di lavoro
Art. 56 - Restituzione documenti di lavoro
Art. 57 - Indennità in caso di morte
Art. 58 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 59 - Rappresentanza Sindacale Unitaria
Art. 60 - Assemblea
Art. 61 - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa per cariche pubbliche elettive
Art. 62 - Contributi sindacali
Art. 63 - Reclami e controversie
Art. 64 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 65 - Sostituzione degli usi
Art. 66 - Decorrenza e durata

Contratto collettivo nazionale di lavoro 25 giugno 1996 per gli addetti al settore dei sottoprodotti della macellazione (budella e trippa)

Addì 25 Giugno 1996 tra l'Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (Aiipa) Gruppo: Sottoprodotti della macellazione (già "Budella e Trippa") […] e la Flai-Cgil […], la Fat-Cisl […], la Uila-Uil […] e una delegazione di rappresentanze territoriali dei lavoratori, si è stipulato il presente contratto di lavoro che disciplina i rapporti tra le aziende esercenti la lavorazione dei Sottoprodotti della macellazione, qualunque sia la loro natura e la dimensione, con i lavoratori in esse occupati.

Il presente contratto sostituisce il precedente CCNL 14/4/1992.

Sistema di informazione
Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, l'Aiipa fornirà alla Flai- Cgil, Fat-Cisl, Uila-Uil nazionali, su richiesta delle stesse, in apposito incontro a livello nazionale, informazioni globali previsionali riguardanti: le prospettive produttive ed occupazionali, i programmi di investimento, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive, i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione per grandi aree geografiche e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le condizioni ambientali di lavoro ed ecologiche.
In relazione a tale informazione, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sulle prevedibili implicazioni circa le prospettive produttive, i livelli di occupazione, le condizioni ambientali di lavoro ed ecologiche.
Nel corso dell'incontro l'Associazione fornirà inoltre informazioni di tipo previsionale sull'andamento economico e produttivo del settore con dati aggregati sull'importazione ed esportazione dei prodotti, e sul fenomeno del decentramento produttivo, e del lavoro svolto per conto terzi.
Informazioni saranno anche fornite sull'andamento dell'occupazione giovanile con riferimento particolare ai contratti di formazione e lavoro e all'apprendistato avuto riguardo alla legislazione e agli accordi vigenti e, per quanto concerne l'occupazione femminile, individuando interventi (azioni positive) volti a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CE e nazionali in tema di parità uomo-donna al fine di ottenere la valorizzazione del lavoro femminile.
Saranno inoltre fornite informazioni sui programmi previsionali di qualificazione e formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o con il concorso delle Aziende; sulle trasformazioni e le innovazioni tecnologiche ed organizzative e sui nuovi assetti produttivi aziendali, che comportino significativi riflessi sull'occupazione, e sulla professionalità dei lavoratori, calendari annui e problematiche ambientali.
Le parti stipulanti, a livello nazionale, esamineranno documentatamente gli istituti contrattuali della malattia, dell'incidenza del fenomeno nel settore, della classificazione del personale rispetto ai cambiamenti di professionalità nel periodo di vigenza contrattuale e a quelli in relazione alla norma sulla mobilità professionale.
Annualmente le aziende che abbiano notevole peso produttivo e significativa incidenza nel settore, forniranno al RSU o all'esecutivo dello stesso, nel corso di un apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
- le prospettive produttive
- i programmi di investimenti in relazione anche ad eventuali diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche all'organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sulla occupazione.

Art. 5 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore ed in particolare quelle di cui alla legge 10 dicembre 1971, n. 1204 e relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026.
[…]

Art. 6 - Donne e fanciulli e adolescenti
L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e adolescenti è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 7 - Disciplina dell'apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge ed in particolare alla legge 19 gennaio 1995, numero 25, modificata con legge 8 luglio 1956, n. 706 e con legge 2 aprile 1068, n. 424, e al relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, salvo quanto disposto nei comma seguenti.
[…]

Art. 8 - Classificazione dei lavoratori
Mobilità professionale

1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.
Per il conseguimento degli accennati obiettivi verranno esaminate tra la direzione e la RSU, compatibilmente con le caratteristiche aziendali, specifiche opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione ed arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Seguirà una valutazione congiunta dei risultati raggiunti attraverso la realizzazione delle suddette iniziative, dei miglioramenti professionali conseguiti e di una possibile mobilità verticale, comunque non automatica e illimitata.
[…]

Art. 12 - Orario di lavoro
Ai soli fini contrattuali la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissato in 40 ore, da distribuirsi normalmente su 6 gg. fatta salva, comunque, la eventuale distribuzione su 5 gg. da concordarsi in sede aziendale.
In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
[…]
Per gli autisti e loro eventuali accompagnatori, custodi, guardiani, portieri, fattorini, infermieri, è consentito il superamento dell'orario normale di cui al primo comma, al di fuori delle procedure concordate, con la maggiorazione prevista al comma seguente.
[…]

Art. 13 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni
[…]
Il ricorso al lavoro oltre le 40 ore settimanali deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obbiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. A titolo esemplificativo si indicano: impraticabilità delle strade, interruzioni di erogazione di energia, avaria degli impianti, ecc.. Di tale lavoro sarà data successiva comunicazione alla RSU.
Al di là dei casi previsti dal punto precedente, possono essere effettuate previa comunicazione motivata da parte della direzione aziendale alla RSU - prestazioni lavorative eccedenti le 40 ore settimanali nei limiti di 150 ore annue procapite.
[…]
Il lavoro oltre le 40 ore settimanali, festivo, notturno ed a turni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla direzione aziendale. Nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuarlo, nei limiti di cui sopra, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[…]

Art. 14 - Riposo per i pasti
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 12 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di 8 ore è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Per le donne ed i minori che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle 22 o con orario di lavoro di 8 ore consecutive ai sensi della legge n. 653 del 26 aprile 1934, il riposo intermedio è di mezz'ora. A detto personale verrà corrisposta una maggiorazione del 6,5% sulla retribuzione.
La suddetta percentuale sarà corrisposta anche agli uomini che effettuino tra le ore 6 e le ore 22 tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive.
Tale maggiorazione assorbe fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso od indennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra.

Art. 15 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale è disciplinato dalla legge 22 febbraio 1934 n. 370, e successive variazioni e integrazioni e coincide normalmente con la domenica, salve le deroghe stabilite dalla legge stessa.

Art. 18 - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 29 - Cottimo
Le parti, pur riconoscendo che nel settore disciplinato dal presente contratto non si effettua lavoro a cottimo, concordano comunque, per il caso in cui la questione dovesse sorgere, di fare riferimento alla regolamentazione stabilità all'art. 11 del CCNL 2/7/1970.

Art. 35 - Infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso il lavoratore conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
I lavoratori infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.

Art. 36 - Malattia e infortunio non sul lavoro
[…]
Nei casi previsti dalla legge 10 aprile 1962, n. 283 e dal successivo regolamento del 26 marzo 1980, n. 327 i lavoratori assentatisi per causa di malattia per oltre 5 giorni dovranno presentare il certificato medico dal quale risulti che lo stesso non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. Detti certificati dovranno essere rilasciati dai medici curanti o dai medici di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio, 1970 n. 300.
[…]

Art. 37 - Regolamento aziendale
La disciplina del lavoro sarà regolata oltre che dagli articoli del presente contratto, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di Fabbrica) che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti i dipendenti. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga od in contrasto con gli articoli del presente contratto.

Art. 40 - Ammonizione - Multa - Sospensione
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.
Quando, tuttavia, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;

13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione.
[…]

Art. 41 - Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi ed, in via esemplificativa, nei seguenti casi:

3) gravi offese verso i compagni di lavoro;

7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;

9) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
10) danneggiamento volontario di impianti e materiali;

12) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
13) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;

16) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
17) insubordinazione grave verso i superiori.

Art. 44 - Indumenti di lavoro
Agli operai addetti alla produzione verranno fornite in uso, in quanto compatibile con il genere di lavoro svolto dagli operai stessi:
donne: grembiule a vestaglia e cuffia;
uomini: calzoni e giacca oppure tuta.

Art. 46 - Spogliatoi
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l'orario di lavoro.
Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui i lavoratori stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.

Art. 50 - Ambiente di lavoro e sicurezza - Rappresentanza aziendale
Le parti, in relazione ai D.Lgs. 626/94 e 242/96 concernenti l'igiene e la sicurezza dei lavoratori e con riferimento all'accordo interconfederale 22/ó/1995 sulla materia, ne richiamano integralmente i principi che vengono qui acquisiti.
Il rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 18 del citato D.Lgs. 626/94 viene eletto tra i componenti della RSU. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti esso viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
È consentita l'individuazione del rappresentante per la sicurezza per aziende fino a 15 dipendenti per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.

Art. 59 - Rappresentanza Sindacale Unitaria
La RSU, prevista dall'Accordo Interconfederale 20/12/1993 già richiamato in premessa, è l'unica struttura abilitata alla contrattazione di 2° livello aziendale e sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 14/4/1992.
I suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie della contrattazione di secondo livello (o contrattazione aziendale).
Sono qui richiamate e si considerano parte integrante del presente contratto le norme di cui all'Accordo Interconfederale 20/12/1993 concernenti in particolare le modalità di costituzione e funzionamento, la composizione, il numero dei componenti, i compiti e le funzioni, la durata e la disciplina della elezione della RSU.
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive e, nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del protocollo 23/7/1993.
[…]

Art. 60 - Assemblea
Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'art. 20 della legge 20/5/1970, n. 300, sarà esercitato ad istanza della Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil o della RSU. Analogo diritto di assemblea, esercitato ad istanza della Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, viene riconosciuto anche per le unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute di norma fuori dalle unità produttive.