Regione Molise
Decreto 18 novembre 2015, n. 69
Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29.10.2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
BU.R. 16 dicembre 2015, n. 40

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO AD ACTA

Premesso che, con delibera del Consiglio del Ministri in data 21 marzo 2013, il Presidente pro-tempore della Regione Molise, dott. Paolo di Laura Frattura, è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, con l’incarico prioritario di adottare, sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti, i programmi operativi per gli anni 2013 - 2015 (ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135) e di procedere alla loro attuazione;
Vista la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015;
Atteso che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Plano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario:

Premesso che


• L’art. 7, lett. c) (“Funzioni delegate alle regioni”) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, delega alle Regioni l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
• Il D.lgs 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione alla direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, all’art. 28 conferisce ai competenti Uffici delle Regioni poteri di vigilanza sull’Immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose e all’art. 29 determina le modalità operative per la corretta gestione dell’esame e dell’analisi dei campioni.
• L’art. 7 del D.lgs n. 145/2008 recante “attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche” stabilisce, sulla base del costo effettivo del servizio, che l’ammontare delle tariffe per l’integrale copertura dei costi dei controlli sull’immissione sul mercato e sulla commercializzazione delle sostanze pericolose da parte degli Uffici competenti delle Regioni e degli Enti Locali, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 28 del D.lgs n. 52/97, è determinata in €.2000,00 (euro duemila,00) per controllo.
• Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE;
• Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006;
• Il D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante “Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”, all’art. 5 bis prevede che il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, designato Autorità Nazionale competente, provveda, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
• Il Decreto del Ministero della Salute 22 novembre 2007, al paragrafo 3 all. 1 reca il “Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;
• Il Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006” stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche”;
• Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni, reca “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”.
• Il D.lgs n. 52/97 all’art. 29 prevede l’esecuzione degli esami e delle analisi dei campioni prelevati dalle Autorità’ di controllo locali da parte di laboratori competenti per territorio, mentre gli esami e le analisi dei campioni prelevati dalle Autorità’ di controllo centrali sono eseguiti dall’Istituto Superiore di Sanità’.
• La tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall’utilizzo di sostanze chimiche, preparati ed articoli (REACH) rientra tra le funzioni ed i compiti del Dipartimento di Prevenzione della ASREM;
Ritenuto di dovere precedere al recepimento dell’Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni il 29.10.2009, recante l’adozione del “Sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”, al fine di consentire operatività ed uniformità di applicazione sul territorio regionale a quanto in esso previsto;
Ritenuto di istituire un gruppo di coordinamento regionale interdirezionale per l’elaborazione di una proposta di Piano regionale che individui l’ulteriore specificazione delle modalità organizzative ed applicative, nonché le modificazioni e/o integrazioni necessarie a dare piena operatività nel territorio regionale alle indicazioni oggetto dell’Accordo, così composto:
• Direttore del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Molise, o suo delegato”;
• Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise, o suo delegato;
• Direttore del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale della Regione Molise, o suo delegato;
• Direttore tecnico-scientifico dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, o suo delegato;
• Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASREM, o suo delegato;
Ritenuto di prevedere con successivo provvedimento, in accordo con il Servizio Bilancio Regionale, l’istituzione di apposito capitolo di entrata denominato “Proventi derivanti dall’attività di vigilanza sull’Immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose (REACH)” e corrispondente capitolo di spesa denominato: “Somme derivanti dall’attività di vigilanza sull’Immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose (REACH)”, cui destinare le somme dovute ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 145/08 e i proventi delle sanzioni relative a violazioni commesse nel territorio della Regione Molise derivanti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi;
In virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2015,

DECRETA

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:
- di recepire, per quanto in premessa esposto, l’Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome Rep.n. 181/CSR del 29.10.2009, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;
- di individuare, in attuazione di quanto stabilito in detto Accordo:
• il Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della direzione Generale per la Salute quale “Autorità Regionale competente REACH”;
• l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente della Regione Molise quale struttura territoriale deputata all’attività di controllo analitico conseguente al prelievo di campioni ufficiali necessari all’accertamento dell’osservanza alle norme del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
• l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, quale struttura deputata ai controlli sulla corretta applicazione dei citati Regolamenti (CE) nn. 1907/2006 e 1272/2008. L’ASREM procederà, con apposito provvedimento, all’Individuazione del personale addetto ai controlli in parola, autorizzando lo stesso ad accedere al sistema informativo ed interattivo europeo e nazionale nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) e dell’autorità competente per l’applicazione del REACH in Italia;
- di istituire un gruppo di coordinamento regionale interdirezionale per l’elaborazione di una proposta di Piano regionale che Individui l’ulteriore specificazione delle modalità organizzative ed applicative, nonché le modificazioni e/o integrazioni necessarie a dare piena operatività nel territorio regionale alle indicazioni oggetto dell’Accordo, così composto:
• Direttore del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Molise, o suo delegato”;
• Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise, o suo delegato;
• Direttore del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale della Regione Molise, o suo delegato;
• Direttore tecnico-scientifico dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, o suo delegato;
• Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASREM, o suo delegato;
- di prevedere con successivo provvedimento, in accordo con il Servizio Bilancio Regionale, l’istituzione di apposito capitolo di entrata denominato “Proventi derivanti dall’attività di vigilanza sulfimmissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose (REACH)” e corrispondente capitolo di spesa denominato: “Somme derivanti dall’attività di vigilanza sulfimmissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose (REACH)”, cui destinare le somme dovute ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 145/08 e i proventi delle sanzioni relative a violazioni commesse nel territorio della Regione Molise derivanti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi;
Il presente decreto, composto da n. 5. pagine e n. 1 allegato, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA
Paolo di Laura Frattura

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). (Rep. n. 181/CSR del 29 ottobre 2009)