Categoria: 2014
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 22 luglio 2014
Validità: 01.01.2014 - 31.12.2016
Parti: Lindt & Sprüngli/Unione Industriali e RSU, Flai-Cgil, Fai-Cisl
Settori: Agroindustriale, Lindt
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

Premessa
Relazioni sindacali
Occupazione
Formazione
Sicurezza e tutela della salute
Orario ed organizzazione del lavoro
Diritti e tutele
Premio per obiettivi
Durata e validità
Allegati

Ipotesi di accordo

Tra Lindt & Sprüngli spa, di seguito l’Azienda […], assistita dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese […] e la RSU aziendale […], la Flai Cgil di Varese […] e la Fai Cisl di Varese […], è stata raggiunta la presente ipotesi di accordo relativa al contratto integrativo aziendale degli anni 2014-2016.
Per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato dalla presente intesa, le Parti richiamano l’accordo dell’8 settembre 2011.

Premessa
- Premesso che Lindt & Sprüngli si pone l'obiettivo fondamentale del miglioramento del livello di competitività dello Stabilimento di Induno Olona.
- Premesso che per raggiungere questo obiettivo l’Azienda ha la necessità di perseguire costantemente il continuo miglioramento dei livelli di qualità del sistema azienda (qualità intesa nella sua eccezione più ampia);
- Premesso che nel contesto di cui sopra, emerge l'esigenza di presidiare e migliorare costantemente gli ambiti che risultano essere fondamentali ai fini del miglioramento continuo dei livelli di competitività dello stabilimento stesso;
- Premesso che tali ambiti che risultano sostanzialmente riconducibili a: livelli di qualità sia dei prodotti che del sistema produttivo, ai livelli di costo per unità di prodotto, intesi come direttamente derivanti dai livelli di efficienza dei processi operativi in essere nello stabilimento.
Da quanto sopra deriva la necessità di rafforzare la messa a punto di un sistema premiante che sia effettivamente finalizzato ad incentivare ed a premiare i livelli di prestazione che vadano nella direzione degli obiettivi sopra definiti, stimolando e favorendo i più ampi livelli di partecipazione e di coinvolgimento del personale sulle tematiche gestionali.

Relazioni sindacali
Le Parti riconoscono come patrimonio comune una cultura ed una prassi del confronto che dovrà necessariamente svilupparsi attraverso un sistema di relazioni industriali volto a favorire il dialogo fra le Parti Sociali e che garantisca il rigoroso rispetto dei livelli negoziali di confronto, consentendo di trovare strumenti operativi e soluzioni condivise sulle diverse tematiche sindacali.
Sulla base di tale premessa e in virtù di un principio di continua evoluzione verso un modello di relazioni industriali partecipativo, si intende pertanto richiamare quanto già previsto dall’accordo di secondo livello del 2011 che molto chiaramente specifica cadenza degli incontri tra RSU ed Azienda ed il contenuto delle relazioni sindacali.

Occupazione
[…]
Le parti confermano che in caso di necessità di personale dovute a ragioni produttive ed organizzative, l’Azienda attiverà in via prioritaria le clausole di flessibilità ed elasticità dei contratti part-time verticali ed in via secondaria ricorrerà all’inserimento di personale con contratto di stagionale.
Le parti si impegnano ad incontrarsi alla fine di ogni anno per monitorare le modalità di utilizzo e di impiego dei singoli contratti: contratti part-time verticali (eventuale adozione delle clausole di flessibilità e di elasticità), contratto stagionale e contratto di somministrazione. Sarà oggetto di confronto, tra azienda ed RSU, l’analisi degli ambiti nei quali, a fronte di personale cessato per pensionamento e a fronte delle necessità produttive ed organizzative, anche con riguardo all’innovazione tecnologica, sarà necessario inserire nuovo personale. […]

Sicurezza e tutela della salute
L’Azienda e le Rappresentanze sindacali firmatarie considerano la tutela della salute, la sicurezza sui luoghi di lavoro e le attività di prevenzione priorità assolute.
In particolare le parti ritengono che il comune obiettivo di porre in essere ogni misura necessaria al fine di ridurre e per quanto possibile eliminare i rischi per la salute e la sicurezza in Lindt, debba essere realizzato attraverso la messa in atto di un sistema organizzativo integrato e di gestione, che veda coinvolte e valorizzate le figure previste dalla normativa coinvolgendole in attività di analisi e di condivisione dei risultati.
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, Lindt si impegna ad identificare e ad eliminare le situazioni di rischio che si possono presentare nella propria attività e migliorare, dove ancora possibile, le condizioni degli ambienti di lavoro e dei relativi livelli di sicurezza. Le parti condividono che l’apporto dei lavoratori tempestivo nel segnalare eventuali rischi, sia essenziale per migliorare l’ambiente di lavoro. Il sistema computerizzato Valuto è lo strumento riconosciuto da RLS ed azienda per raccogliere le osservazioni dei lavoratori. Le segnalazioni pervenute tramite questo strumento saranno raccolte ed esaminate dal RSPP, che insieme ai preposti studieranno le misure idonee per ridurre le aree di rischio segnalate dai lavoratori.
Al fine di perseguire gli obiettivi sopra esposti, le parti condividono le seguenti attività:
- 1. Le segnalazioni verranno inoltrate giornalmente agli RSL, in formato anonimo. I files inviati saranno di due differenti formati: un formato ufficiale non rettificabile, ed un formato invece lavorabile utile per apportare aggiornamenti e miglioramenti utili ai fini della sicurezza. Qualora venga inserito un piano di azione relativo alla segnalazione, RSPP darà pronta comunicazione a RLS.
- 2. Organizzare un incontro al mese con RLS, RSPP e HR per approfondire i piani di azione utili a risolvere i problemi emersi dalle segnalazioni Valuto.
- 3. Mensilmente verranno svolti audit sulla sicurezza sul posto di lavoro, con la partecipazione di RLS, RSPP e responsabili dell’area operations. L’esito degli audit sarà inviato agli RLS.

Orario ed organizzazione del lavoro
Le Parti convengono sul principio che l'organizzazione del lavoro ed il conseguente sistema degli orari devono garantire sia la flessibilità e la produttività dell'Azienda che la tutela delle esigenze di lavoro e di vita dei lavoratori, con un'attenzione costante ai livelli occupazionali e con organici adeguati rispetto alle esigenze produttive. Inoltre, nell'interesse comune, convengono che, secondo normativa di legge e contratto, il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto.
Le parti ritengono importante al fine della stabilizzazione dell’orario di lavoro e della programmazione produttiva, confermare l’applicazione dell’accordo dell’Allegato n. 1 al presente accordo. Ogni anno le parti si incontreranno un mese prima dell’attivazione per definire le modalità attuative.
Al fine di meglio disciplinare il sistema di richiesta ferie / permessi, le parti decidono di specificare il processo utile per effettuare tali richieste, come previsto dall’Allegato n. 4.
Le parti concordano che settimanalmente, entro la giornata di giovedì, verrà esposto l’orario di lavoro della settimana successiva, per i lavoratori addetti ai reparti di produzione.
Sempre settimanalmente verrà fornita alla RSU l’informazione preventiva, in dettaglio, riguardo le eventuali variazioni dei turni previste per la settimana lavorativa successiva.
Durante gli incontri settimanali, tra Azienda ed RSU, verrà data informazione relativa agli impianti che saranno operativi nella giornata di sabato con ricorso a prestazione lavorativa di lavoro straordinario su base volontaria. Contestualmente l’Azienda illustrerà le ragioni produttive ed organizzative a sostegno della richiesta.
Per attuare una attenta analisi della turnazione e del lavoro straordinario, l'Azienda comunicherà ogni tre mesi, il numero di sabati effettuati ed il personale interessato.

Diritti e tutele
[…]
Al fine di agevolare il rientro dalla maternità (congedo di maternità / congedo parentale) le lavoratrici/lavoratori dei reparti produttivi (modellaggio, pasta base, confezione, magazzino e manutenzione) al rientro dopo il periodo di maternità potranno scegliere di svolgere la turnazione a loro più utile. La turnazione scelta sarà la medesima per tutto il periodo. Tale facoltà è prevista sino al compimento del terzo anno del bambino, dopo tale periodo o se richiesto dalla lavoratrice/lavoratore anche prima, riprenderanno con lo svolgere regolarmente i turni previsti dall’ambito di lavoro.
[…]