Categoria: 2015
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Tipologia: Accordo
Data firma: 11 novembre 2015
Validità: 2015 - 2017
Parti: Rana e RSU/Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Rana Cura Carpignano (Pv)
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

Relazioni industriali
Ambiente, Sicurezza sul lavoro e Sicurezza Alimentare
Formazione
Certificazione del Dipendente
Orario di Lavoro - flessibilità
Part-Time
Appalti
Fondi integrativi salariali
Parte economica
Allegati

Verbale di accordo

Cura Carpignano, lì 11/11/2015, tra Pastificio Rana spa e RSU Stabilimento di Cura Carpignano assistita dalle strutture territoriali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila- Uil, si conviene quanto segue:

Relazioni industriali
Le Parti dandosi reciprocamente atto della positiva progressione delle relazioni industriali instauratesi negli ultimi anni, concordano di continuare nell'esperienza fatta e nell'importanza che tali relazioni siano ancora migliorate ricercando spazi per un ulteriore implementazione dando sempre maggiore importanza al confronto e all'informazione preventiva.
Un sistema di relazioni sindacali efficiente è di fondamentale importanza per favorire un processo di ricerca, di eccellenza operativa attento comunque alle risorse umane, alla valorizzazione delle competenze e al tempestivo adeguamento alle esigenze di mercato al fine del consolidamento e crescita Aziendale.
Infatti, la salvaguardia della competitività del sistema produttivo aziendale si può attuare, anche attraverso la capacità di realizzare soluzioni negoziali che, riuscendo a cogliere le diverse esigenze, possano farne sintesi in tempi funzionali alle esigenze di mercato.
In questo senso le Partì si sentono reciprocamente impegnate alla realizzazione di un sistema di Relazioni Industriali, nel rispetto dei rispettivi ruoli e della responsabilità imprenditoriale, che consenta di governare i fenomeni e le problematiche di gruppo e locali, rispettando le priorità e le aspettative reciproche con l'obiettivo di ottenere, attraverso anche informazioni e azioni adeguate, soluzioni funzionali al miglior andamento aziendale.
I dati gestionali di stabilimento saranno comunicati trimestralmente ai lavoratori mediante affissione in bacheca e contestualmente inviate alle organizzazioni sindacali.

Ambiente, Sicurezza sul lavoro e Sicurezza Alimentare
L’Azienda e le OO.SS. firmatarie considerano la tutela della salute, la sicurezza sui luoghi di lavoro e le strategie di prevenzione priorità assolute per garantire l'integrità psicofisica dei lavoratori.
In particolare, le Partì ritengono che il comune obiettivo di porre in essere ogni misura necessaria al fine di ridurre e per quanto possibile eliminare i rischi per la salute e la sicurezza in tutte le realtà, debba essere realizzato attraverso la messa in atto di un sistema organizzato integrato e di gestione, che veda coinvolte e valorizzate tutte le figure previste dalla normativa anche attraverso il miglioramento dei modelli operativi gestionali (di cui l’Azienda è già dotata), mirati alla verifica dei livelli di applicazione delle procedure attivate per la sicurezza dei lavoratori,
L’Azienda considera le attività di salute e sicurezza dei lavoratori non come attività a sé stanti, accessorie dell'attività lavorativa, ma strettamente integrata a quest'ultima:
pertanto essa opera per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori che prestino attività all'interno delle sedi dell’Azienda.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro l'Azienda si impegna ad identificare ed eliminare le situazioni di rischio che si possono presentare nella propria attività migliorandone, dove ancora possibile, le condizioni degli ambienti di lavoro e dei relativi livelli di sicurezza.
In particolare, le Parti si danno atto che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro deve essere improntata da parte Aziendale sui seguenti principi:
- prestare la massima attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro
- adottare procedure operative per far fante con rapidità, efficacia e diligenza ad ogni tipo di emergenza che possa verificarsi al proprio interno;
- continuare nell'opera di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, sia dei responsabili ai vari livelli che dei lavoratori, sensibilizzando ciascuno sul proprio ruolo e sulla propria responsabilità in materia;
- effettuare verifiche e valutazioni delle condizioni e delle modalità di lavoro per accertare i progressi fatti e assicurare il corretto rispetto dei principi sopra esposti;
- favorire una sempre maggiore collaborazione/coinvolgimento dei lavoratori sulle tematiche in oggetto. Tali principi sono il riferimento per l‘adozione delle misure necessarie a tutelare la salute e sicurezza sul lavoro, ivi comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
Con l’obiettivo, dunque, di rafforzare gli strumenti fino ad oggi adottati e in un’ottica di migliore valorizzazione dei diversi attori previsti dalla normativa ed in particolare dei RLS. le Parti condividono l’opportunità di rafforzare gli attuali strumenti di informazione e comunicazione, finalizzati ad informare i Rappresentanti dei Lavoratori sulle principali iniziative in atto in tema di sicurezza, sull'andamento degli infortuni, sulla evoluzione normativa valutando eventuali istanze degli RLS.
In tale contesto, le Parti sottolineano la positiva esperienza già fino ad oggi maturata, che ha visto il coinvolgi mento degli RLS dei vari stabilimenti. Intendono altresì implementare negli incontri di illustrazione e confronto sulle diverse iniziative poste in essere per il miglioramento continuo degli standard di sicurezza, in tutte le materie disciplinate dal Dlgs 81/2008.

Formazione
Le parti sostengono che il costante aggiornamento e sviluppo dei lavoratori sia un fattore determinante per affrontare le sfide offerte dalla difficile situazione economica, nonché dalle trasformazioni che stanno modificando le modalità di lavoro, sempre più caratterizzate dall'innovazione tecnologica.
La formazione/addestramento rappresenta inoltre un 'importante occasione per implementare le conoscenze dei lavoratori. L'Azienda intende valorizzare la formazione dei lavoratori, non solo in termini di competenze ma anche attraverso una visione complessiva del 'individuo.
Le Parti convengono che le moderne modalità di lavoro richiedono sempre più un elevato livello professionalità e l'Azienda intende favorire tutte quelle iniziative che permettano un miglioramento per i lavoratori e per lavoratrici alfine di consentire una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori /lavoratrici.
Le Parti concordano di continuare a ritenere che punti cardine del sistema di formazione professionale aziendale siano i concetti di "cultura della mobilità interna" e di "certificazione"; il primo, in qualità di moltiplicatore del numero di risorse utilizzabili, il secondo, in qualità di garanzia della completa ed efficace realizzazione del ciclo formativo/addestrativo. Un’attenzione particolare sarà riservata alla formazione del personale femminile. Le parti riconoscono l'importanza dei corsi linguistici finora svolti e ne condividono l’opportunità.

Orario di Lavoro - flessibilità
Ove ricorra la necessità, nell’ambito dell’istituto di cui all'art. 30 del vigente CCNL Industria Alimentare, la flessibilità ivi prevista, se positiva, sarà comunicata alla RSU, normalmente entro il giovedì, della settimana precedente, se negativa, entro mercoledì della settimana stessa.
Nel caso in cui eventi contingenti non consentissero o imponessero in tempi diversi, la compensazione di giornate di flessibilità collettivamente intese, sarà possibile lo slittamento della compensazione negativa nell’anno successivo. Viceversa, in caso di assenza giustificata (es, malattia) durante la flessibilità negativa del singolo dipendente, così come in caso di presenza e non effettuazione di una flessibilità negativa, la Direzione potrà indicare al dipendente stesso quando usufruire a livello individuale di una flessibilità negativa dopo il rientro del suo stato d'assenza. Nel caso invece il dipendente si trovasse in malattia nella giornata di flessibilità positiva, si provvederà a permutare in flessibilità positiva la prima prestazione utile di lavoro straordinario. In ogni caso la Direzione provvederà al conguaglio entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Si conferma la piena applicabilità e sufficienza dell’art. 31 del CCNL e per quanto riguarda il lavoro straordinario collettivo per l’esame congiunto ivi previsto la Direzione Aziendale darà comunicazione alla RSU entro ì termini stabiliti a livello di sito
Si concorda, nel caso di fermi di produzione, potranno essere stabilite giornate di chiusura anche in modo diversificato utilizzando l'istituto delle ex festività mediante avviso alla RSU.

Part-Time
Nel rispetto delle norme della contrattazione nazionale si stabilisce di aumentare al 7% la quota massima di modifiche dell’orario di lavoro, fatto salve le esigenze tecniche e organizzative relative all’organizzazione di lavoro pur tenendo conto delle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, fermo restando quanto previsto dall'art. 20 del CCNL Alimentare.
Con riferimento all’occupazione e al part-time, le Parti convengono sulla necessità di mantenere monitorato, a livello centrale e di singolo sito, le dinamiche occupazionali, con particolare riferimento e collegamento all'andamento complessivo aziendale. Nei primi incontri trimestrali di sito la Direzione Aziendale informerà le RSU sullo stato delle richieste pendenti

Appalti
Gli appalti, in un generale quadro di valorizzazione del lavoro dipendente, vengono gestiti nell’ambito del dettato contrattuale dell'art. 4 del vigente CCNL.
Il contratto di appalto, con l’obiettivo di creare un 'efficace tutela dei lavoratori, dovrà prevedere condizioni che impegnino le imprese appaltatici al pieno rispetto della vigente disciplina legislativa, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza del lavoro e delle norme contrattuali confederali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatici stesse. Saranno previste condizioni che vincolino la cooperativa stessa ad assicurare ai soci un trattamento economico normativo generalmente equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento, come nel caso di appalto assegnato a società cooperative nel qual caso la cooperativa stessa sarà vincolata ad assicurare ai soci un trattamento economico e normativo equivalente a quello previsto da ceni di riferimento.