Tipologia: Accordo
Data firma: 20 ottobre 2015
Validità: 01.01.2015 - 31.12.2017
Parti: Rachelli Italia e RSU/Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Rachelli Italia
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

Premessa
1. Relazioni industriali
2. Professionalità
3. Pari opportunità
4. Ambiente e sicurezza
5. Appalti
6. Maggiorazioni straordinarie
7. Indennità di reperibilità notturna
8. Premio Fedeltà
9. Disciplina del Premio Aziendale
10. Decorrenza e durata

Accordo Integrativo Aziendale

Il giorno 20 ottobre 2015, presso la sede della Società Rachelli Italia spa, tra la Rachelli Italia spa […], la RSU aziendale […], assistite dalla Flai-Cgil Milano […], si è stipulato il seguente accordo aziendale:

Premesso che
• In data 31 dicembre 2014, è scaduto il Contratto Integrativo Aziendale dei dipendenti della Società Rachelli Italia spa;
• È comune volontà delle parti favorirne il suo rinnovo in un contesto economico che, pur evidenziando segnali di ripresa, è ancora fortemente caratterizzato da una crisi dei consumi interna e da un mercato di riferimento fortemente competitivo;
• I cambiamenti avvenuti a livello societario hanno portato la Rachelli a far parte di una importante Società multinazionale quale è il gruppo Emmi ed hanno permesso di dare continuità ai risultati produttivi ed economici ottenuti in questi ultimi anni, concentrando le proprie forze verso un miglioramento della politica commerciale fondata su innovazione e ricerca, attraverso una migliore offerta nella gamma dei prodotti commercializzati, oltre che a fare investimenti sui diversi siti produttivi anche in termini occupazionali.
• Le parti, condividendo che la corretta gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali, costituiscono elementi importanti di competitività, intendono sottoscrivere un accordo aziendale che sappia dare risposte efficaci alla necessità di coniugare specificità locali, con un comune indirizzo nella definizione di strumenti di partecipazione dei lavoratori ai risultati dell'impresa, auspicando altresì, che il premio di cui al presente accordo continui a coinvolgere, così come avvenuto per gli anni passati, direttamente e concretamente i lavoratori per il conseguimento dei risultati della propria attività e influenzi efficacemente sia l'andamento economico che la produttività aziendale
Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue

1. Relazioni industriali
Le parti, così come in passato, riconfermano il modello di relazioni maturato avvalorando la volontà e l'impegno nel promuovere lo sviluppo di relazioni sindacali nei diversi ambiti e livelli di interlocuzione.
Quanto sopra, pur nel rispetto delle reciproche prerogative e dei rispettivi ruoli e responsabilità, impegna le parti ad un modello di confronto rispettoso e fattivo, di partecipazione e di coinvolgimento sistematico e preventivo sui temi di comune interesse.
In tale ottica prosegue l'attenzione nel confronto periodico a livello aziendale sui temi legati all'organizzazione del lavoro, ai programmi produttivi in relazione ad una puntuale programmazione degli orari e turni di lavoro anche in regime di flessibilità o di prestazione straordinaria.

3. Pari opportunità
Nel pieno rispetto e nello spirito di quanto definito dai criteri ispiratori della L. 125/91 tese a favorire le azioni positive e le buone prassi per la realizzazione della parità uomo/donna nel luogo di lavoro, l'azienda si impegna a fornire alla RSU e agli enti preposti il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nei tempi e nei modi previsti all'art. 9 c. 1 della citata legge, entro il primo quadrimestre del 2016.

4. Ambiente e sicurezza
Viene riconfermato il modello partecipativo costruito in questi anni e sancito dal CIA del 14 settembre 2012 che pone al centro l'informazione, la formazione costante quali strumenti fondamentali di prevenzione e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza a tutti i livelli.
A tale scopo, l'azienda con il coinvolgimento del RLS e della RSU, potrà fare ricorso anche ad ulteriori momenti formativi attraverso l'utilizzo delle risorse messe a disposizione per lo scopo, dai fondi professionali.

5. Appalti
L'azienda, nell'ottica di una sempre maggiore valorizzazione del lavoro dipendente, conferma che gli appalti vengono gestiti nell'ambito e nei limiti del dettato contrattuale di cui all'art. 4 del vigente CCNL.
In tal senso, la società si impegna al fine di realizzare un'efficace tutela dei lavoratori, a prevedere nei contratti di appalto condizioni che vincolino le aziende appaltatoci al pieno rispetto della disciplina vigente legislativa, previdenziale, assicurativa e di igiene e sicurezza del lavoro e delle norme contrattuali confederali afferenti al settore merceologico dì appartenenza delle aziende appaltatrici stesse. Analogamente, nel caso di affidamento di attività a società cooperative, le stesse dovranno essere vincolate ad assicurare ai soci un trattamento economico e normativo complessivamente equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento.
Di norma, una volta all'anno nel corso degli incontri già previsti, l'azienda fornirà alla RSU un’informazione generale sull'andamento degli appalti.

6. Maggiorazioni straordinarie
Fermo restando le modalità concordate nella richiesta dì lavoro straordinario nella giornata di Sabato previste entro il Giovedì precedente, la prestazione lavorativa oraria effettuata con il II turno lavorativo (pomeriggio), sarà maggiorata del 60%. Tale norma avrà efficacia alla stipula del presente accordo.

7. Indennità di reperibilità notturna
Ad integrazione di quanto previsto dall'accordo sottoscritto il 18 Ottobre 2011 e dal CIA del 14 settembre 2012, le parti concordano che, ai lavoratori che assicurano la reperibilità durante detto turno, verrà elevata l'indennità di reperibilità ad € 5,00 (cinque/00) per ogni notte durante la quale gli stessi saranno reperibili e pronti all'intervento in caso di necessità.

10. Decorrenza e durata
[…]
Per le materie non trattate nel presente accordo, continueranno ad avere validità le condizioni stabilite dai precedenti contratti collettivi aziendali.