Tipologia: Accordo
Data firma: 1 giugno 1995
Parti: Enel e OO.SS.
Settori: Servizi, Enel
Fonte: CISL

Sommario:

 Premessa
a) Rappresentante per la sicurezza
b) Formazione del rappresentante per la sicurezza
 Norme transitorie
Dichiarazioni a verbale
Disposizione finale

Accordo tra Enel e OO.SS. per l’applicazione del D.Lgs. n. 626/94

Verbale di accordo
Addì, 1 giugno 1995 tra l’Enel S.p.A. […] e la Fnle […], la Flaei […], la Uilsp […].

Premesso
che il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE detta norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e prescrive il raggiungimento di specifiche intese con le Organizzazioni sindacali, si conviene quanto segue:

a) Rappresentante per la sicurezza
In ciascuna Unità produttiva (Direzione Generale; Direzione Compartimentale; Direzione Distrettuale; Zona;
Attività geotermiche: a) Unità laboratorio, b) RIG, c) Unità perforazioni, d) Unità costruzione e manutenzione;
RIT; RID; COT; STF; SMP; Unità lavori sotto tensione; USE; Unità di ingegneria Laboratorio; Officina di Terni; Centrali elettronucleari; Sedi distaccate DCO; Gruppo avviamento DCO; Gruppo costruzioni DCO;
Laboratorio Centrale di Piacenza; Centri di ricerca; Area sperimentale di Santa Gilla) verranno eletti i rappresentanti per la sicurezza.
Le Unità organizzative della DPT e della DSR, non rientranti tra le Unità produttive sopra indicate, afferiscono alle Unità produttive individuate nell’allegato 1.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori, non in prova, di ciascuna Unità produttiva come sopra individuata;
l’elettorato passivo è riconosciuto ai lavoratori, non in prova e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza all’Unità produttiva interessata e che abbiano specifica competenza in materia.
Le elezioni del rappresentante per la sicurezza avverranno secondo le modalità indicate nel “Regolamento per la elezione del rappresentante per la sicurezza” (all. 2). Esse si svolgeranno, nel corso di una giornata lavorativa, nel rispetto delle esigenze della produzione.
Il numero dei rappresentanti per la sicurezza, da eleggere in ciascuna Unità produttiva, è riportato nell’allegato 3.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per 3 anni; in caso di trasferimento in altra Unità produttiva, di dimissioni dall’incarico o di risoluzione del rapporto di lavoro, subentrerà il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
In caso di integrale accorpamento di più Unità produttive, i rappresentanti per la sicurezza decadranno e si procederà a nuove elezioni entro 3 mesi dall’accorpamento.
I permessi retribuiti che ciascun rappresentante per la sicurezza potrà utilizzare per le attività indicate dall’art. 19 del decreto legislativo n. 626/94 sono, per ciascun rappresentante, pari a 35 ore annue e dovranno, salvo casi eccezionali da definirsi con la competente Direzione aziendale, essere armonicamente distribuite nel corso dell’anno. Per i rappresentanti per la sicurezza eletti nel Gruppo avviamento e nel Gruppo costruzioni della DCO, i permessi retribuiti sono pari a 320 ore annue, tenuto conto dell’ambito territoriale di competenza di detti rappresentanti. Tali ore sono comprensive anche degli eventuali spostamenti occorrenti per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 19 del decreto legislativo n. 626/94.
Sono esclusi dal monte ore totale, i permessi retribuiti necessari per la partecipazione a riunioni convocate dalla Direzione per le attività previste ai punti b, c, d, l, del comma1°, art. 19 del decreto legislativo n. 626/94.
Qualora per i trasferimenti occorrenti all’espletamento delle attività previste dall’art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, il rappresentante per la sicurezza dovesse sostenere delle spese, esse devono essere autorizzate dal Dirigente responsabile dell’Unità produttiva interessata e verranno rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione, secondo le modalità in atto per la generalità del personale.
Le funzioni del rappresentante per la sicurezza sono quelle indicate dall’art. 19 del D.Lgs. 626/94 ed assorbono i corrispondenti compiti attribuiti, alle attuali strutture ex art. 38 del CCL, dall’art. 9 della legge n.300/1970 e dal vigente CCL.
Per consentire la possibilità di contabilizzare il tempo dedicato allo espletamento delle funzioni riconosciute al rappresentante per la sicurezza, sarà utilizzata l’apposita modulistica (all. 4) da consegnare al diretto superiore gerarchico per l’inoltro della richiesta stessa al dirigente funzionalmente competente alla concessione del permesso. La richiesta deve essere effettuata, di norma, con un preavviso di almeno 48 ore.

b) Formazione del rappresentante per la sicurezza
La formazione del rappresentante per la sicurezza verrà articolata in un modulo comune a tutti i rappresentanti (riguardante la normativa in materia di sicurezza e salute) ed in moduli diversificati in relazione alle specificità delle aree di appartenenza; la durata complessiva del ciclo di formazione non sarà inferiore a 4 giorni.
Nell’allegato 5 sono contenuti i lineamenti generali del modulo comune.

Norme transitorie
1. Entro il mese di settembre 1995 si svolgeranno, presso ciascuna Unità produttiva dell’Enel individuata dal presente accordo, le elezioni del Rappresentante per la sicurezza.
2. Le Parti convengono che, per il primo anno di vigenza del presente accordo, il numero di ore di permessi retribuiti per ciascun rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà pari a 40 ore; per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti nel Gruppo avviamento e nel Gruppo costruzioni della DCO, il numero di ore, di permessi retribuiti sarà pari, sempre per il primo anno di vigenza del presente accordo, a 400 ore.

Dichiarazioni a verbale
1) Le Parti si incontreranno, ove non fosse già intervenuta una intesa in sede di rinnovo del vigente CCL, prima della integrale entrata in vigore del decreto legislativo n. 626/94 per le armonizzazioni che si renderanno necessarie tra il Contratto collettivo di lavoro ed il decreto legislativo stesso, con particolare riferimento all’art. 39 CCL
2) In relazione allo stato di avanzamento degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 626/94, ai quali è tenuta l’Azienda, le Parti attiveranno le diverse procedure di interlocuzione contrattualmente previste.
3) L’Enel si impegna ad effettuare una verifica, entro 18 mesi dalla integrale entrata in vigore del Decreto legislativo n. 626/94, in merito ad eventuali riflessi sul personale facente parte del Servizio di prevenzione e protezione.
4) Entro il 31 ottobre 1995 verranno costituiti Organismi paritetici in ciascun Compartimento e presso la Direzione Generale dell’Enel, ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislativo n. 626/94, composti da 6 rappresentanti dell’Enel e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente CCL

Disposizione finale
Le Parti si riservano di procedere alla verifica dell’applicazione del presente accordo entro il termine di 36 mesi dalla data di stipula dell’accordo stesso.