Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 15 dicembre 2015
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2018
Parti: Assiterminal, Assologistica, Fise-Uniport, Asso porti e Filt-Cgil, Filt-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Lavoratori dei porti
Fonte: uiltrasporti.it

Sommario:

Art. 4 CCNL Lav. Porti - Classificazione
Art. 59 CCNL Lav. Porti - Mercato del lavoro
Art. 60 - Apprendistato
Allegato (A) Profili formativi
Art. 61 - Contratto a termine
Art. 63 - Lavoro a tempo parziale
Nota a verbale
Nota a verbale due
Nota verbale
Art. 52

Art. 70-bis

Ipotesi verbale di accordo

Addì 15.12.2015 in Roma tra Segreterie Nazionali, Dipartimenti, strutture regionali e territoriali delle OO.SS. Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti e le Associazioni datoriali Assiterminal, Assologistica, Fise-Uniport, Asso porti, si conviene quanto segue per il rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti:

A) In conseguenza di norme di legge intervenute, di nuove pattuizioni, vengono introdotti gli allegati emendamenti a norme contrattuali (v. all.).
B1) […]
B2) […]
B3) […]
C) […]
D) Il presente rinnovo contrattuale decorre dal 1/1/2016 al 31/12/2018; ferme restando le specifiche diverse decorrenze sopra pattuite, il CCNL ha durata triennale per la parte normativa e per la parte economica.
Le OO.SS. si riservano di sottoporre la presente ipotesi di accordo alle assemblee dei lavoratori entro il 6 febbraio 2016.

Art. 4 CCNL Lav. Porti - Classificazione
[…]
Nota
Qualora si versi nelle ipotesi di cui al comma 6, dell’articolo 3 del Dlgs. n. 81/2015, le parti convengono che la tutela del/i lavoratore/i sia affidata di norma al confronto tra azienda e RSU/RSA delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
(Omissis)

Art. 59 CCNL Lav. Porti - Mercato del lavoro
Premessa:
Le parti confermano che è prassi ordinaria l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo sviluppo dell’occupazione, e per una migliore espansione dell’attività aziendale; le parti ritengono che l’esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di efficacia delle imprese, e delle autorità portuali debba essere perseguita nel rispetto della specialità del lavoro portuale, come regolamentato dalla legge 84/94 e successive modifiche, e dall’art. 86 comma 5, legge [dlgs] 276/03.
L’utilizzo delle varie forme flessibili di contratto previste dalle attuali norme di legge è applicabile alle posizioni di lavoro diverse da quelle riguardanti le operazioni portuali e servizi connessi di cui al comma 1 dell’art. 16 L. n° 84/1994, per le quali potranno applicarsi esclusivamente le seguenti tipologie:
- contratti a termine
- lavoro a tempo parziale
- apprendistato professionalizzante
[…]
La somma delle singole tipologie di rapporto di lavoro con contratto a termine, lavoro a tempo parziale, e lavoro temporaneo somministrato regolamentate dal presente articolo non supererà il 35% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’impresa o delle dotazioni previste dalle piante organiche delle Autorità Portuali.
Le aziende/A.P. comunicheranno alle OO.SS. territoriali le assunzioni dei lavoratori con i contratti sopra menzionati.
Nota
Resta inteso, come previsto all’articolo 64 del CCNL, che i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 17 L. 84/94 e s.m.e.i. nei casi previsti al comma 6 del suddetto articolo possono rivolgersi quali imprese utilizzatrici alle agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo ex L. 196/97 e s.m.e.i.

Art. 60 - Apprendistato
L'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il contratto si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le parti riconoscono nell’apprendistato professionalizzante uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento delle prestazioni lavorative e contestualmente un canale privilegiato per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; convengono che relativamente alle assunzioni decorrenti dal 14/1/2014, per l’apprendistato professionalizzante trova applicazione la nuova disciplina (che sostituisce integralmente quanto contenuto all’art. 60 - Apprendistato del vigente CCNL Porti) qui di seguito riportata:
Ex art. 60 - Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, può essere integrata, laddove esistente, dalla offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.
La disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante instaurato tra azienda / A.P. e lavoratore dovrà rispettare i seguenti principi: a) forma scritta del contratto e del relativo piano formativo individuale, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dal CCNL Porti o dall’EBNP (ente bilaterale nazionale porti); b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilità, anche con il concorso delle regioni, di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni;/) registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276,- h) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; i) possibilità per le parti di recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; l) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi e impiegati, dei livelli dal 5° al 2° e per tutte le relative mansioni; il livello di entrata non potrà comunque essere inferiore al 6°.
[…]
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:

Livelli

Durata Complessiva Mesi

Primo Periodo Mesi

Secondo Periodo Mesi

Terzo Periodo Mesi

Laurea coerente

24

-

12

12

Laurea non coerente

30

6

12

12

 

Tutti gli altri casi

 

 

 

 

Fino al 5° livello

36

-

12

24

Il 4° livello

36

6

12

18

3° e 2° livello

36

12

12

12


L’apprendistato professionalizzante non potrà essere utilizzato per profili professionali superiori al secondo livello. La durata dell’apprendistato professionalizzante non potrà essere comunque inferiore ai due anni, senza possibilità di deroghe al riguardo da parte della contrattazione di secondo livello.
[…]
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero dal nuovo datore di lavoro, sempreché riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
[…]
Al fine di consentire una iniziale fase formativa, dopo 12 mesi dall’instaurazione del rapporto di lavoro, agli apprendisti si applicano tutti gli istituti normativi compatibili e retributivi del livello a loro attribuito stabiliti a livello aziendale per i lavoratori a tempo indeterminato; sono comunque fatti salvi gli accordi aziendali esistenti alla data di stipula della presente intesa in materia di apprendistato.
[…]
Durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro […]
Durante il periodo di infortunio sul lavoro […]
I periodi suddetti, se superiori a due mesi nel caso di apprendistato con durata fino a due anni e di cinque mesi nei restanti casi, potranno essere fatti recuperare a discrezione dell’azienda/A.P. alla fine del periodo di apprendistato con prolungamento del contratto stesso, anche al fine di salvaguardare la formazione del lavoratore.
Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato […]
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
I contratti di apprendistato non potranno superare la percentuale del 40% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in caso di mancata assunzione alla fine dell’apprendistato di un numero corrispondente ad almeno il 70% di apprendisti ai quali scada il periodo nell’anno solare.
Profili formativi e modalità di erogazione della formazione Le parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante [o contratto di mestiere], caratterizzato da un percorso formativo personalizzato secondo l’area professionale e integrato nel rapporto lavorativo, è una forma di lavoro idonea a coniugare il fabbisogno di personale qualificato con le esigenze formative del lavoratore. L’apprendistato professionalizzante, così come regolamentato nel contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti rappresenta pertanto uno strumento strutturale di inserimento lavorativo mirato, capace di favorire occupazione di qualità e di soddisfare le esigenze di competitività delle imprese.
L’azienda / A.P. è tenuta a erogare a ciascun apprendista la formazione per il conseguimento della qualifica professionale prevista.
La durata della formazione (ivi compresa quella teorica iniziale prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2012) è pari a 120 ore medie per ciascuno degli anni di durata del periodo di apprendistato professionalizzante.
In tale monte ore si intende inclusa la quota di ore di formazione di base e trasversale.
Le ore di formazione dedicate alla sicurezza e all’igiene del lavoro saranno erogate prioritariamente all’inizio del rapporto di apprendistato.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda, o all’esterno dell’azienda in apposita struttura di riferimento.
La formazione può essere svolta anche con modalità di apprendimento a distanza (e learning) e in affiancamento sul posto di lavoro (on the job).
Il tutore della formazione ha le seguenti caratteristiche:
a) deve possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
b) deve svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;
c) almeno tre anni di esperienza lavorativa.
La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Per lo svolgimento della formazione all’interno dell’impresa è necessaria la presenza di:
locali non prevalentemente dedicati alla produzione;
attrezzature idonee, in relazione agli obiettivi dei piani formativi individuali.
La formazione sarà articolata per moduli e suddivisa in contenuti a carattere trasversale e a carattere professionalizzante (differenziati a secondo delle aree professionali). I relativi contenuti specifici sono definiti nei profili formativi di cui al presente Allegato (A).
I contenuti formativi a carattere trasversale, ai quali sarà dedicata la quantità di ore pari ad almeno 120 ore medie per il triennio, vengono qui definiti in attesa che le Regioni rendano disponibile l’offerta formativa pubblica.
L’azienda è tenuta a definire in forma scritta il piano formativo individuale (Pfi) dell’apprendista, nel quale viene descritto il percorso formativo per il conseguimento della qualificazione professionale. Il piano formativo dovrà risultare coerente con il profilo formativo di riferimento e contenere il programma specifico e l’articolazione della formazione.
A tal fine nel Pfi saranno inseriti in tutto o in parte gli argomenti elencati nel relativo profilo formativo, con l’indicazione del numero di ore di formazione ad essi destinate. Il datore di lavoro attesta la formazione impartita all’apprendista nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. l) del Dlgs n. 276/2003. In attesa che il citato documento trovi attuazione, le aziende adotteranno uno schema di attestazione conforme a quanto riportato nel presente Allegato (B). Il datore di lavoro è tenuto ad attestare la formazione impartita all’apprendista, anche nel caso di interruzione del rapporto lavorativo prima della scadenza del periodo di apprendistato.
Per esigenze organizzative e/o produttive, e con il consenso dell’apprendista, nel corso del rapporto di apprendistato professionalizzante [o di mestiere] il piano formativo individuale potrà essere modificato, anche al fine di pervenire a una diversa qualificazione professionale.
In tal caso restano fermi gli obblighi formativi complessivi e viene computata la formazione già impartita. Il lavoratore, a richiesta, potrà farsi assistere da un componente della RSU da lui indicato, a garanzia del rispetto degli obblighi formativi e dell’assenza di discriminazioni.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne ed esterne.
La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata da Fondi paritetici nazionali.
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
Nota finale
Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni riguardanti l’apprendistato professionalizzante contenute nelle vigenti norme di legge, nonché le norme del vigente CCNL.
Si affida all’Ente Bilaterale l’individuazione di proposte per definire tra le parti ulteriori profili formativi dell’apprendistato professionalizzante non contenuti nell’Allegato A).
Qualora intervengano significative modifiche legislative sull’istituto dell’Apprendistato, le Parti si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. -

Art. 61 - Contratto a termine
Le assunzioni con apposizione di un termine di durata sono consentite ai sensi delle disposizioni contenute agli artt. da 19 a 29 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’Impresa e del 30% delle dotazioni previste dalla pianta organica dell’Autorità portuale. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
Gli accordi di secondo livello possono:
1. prevedere una durata massima del contratto a tempo determinato oltre 36 mesi e sino a un massimo di 50 mesi,
2. individuare le ipotesi di esclusione delle pause di 10 o 20 giorni tra un contratto a termine e il successivo,
3. determinare i periodi di avvio di nuove attività durante i quali sia consentito stipulare un maggior numero di contratti a tempo determinato rispetto a quello derivante dai limiti di cui al 1 comma (20% Impresa; 30% Autorità Portuale).
[…]
Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all'art.25 del decr. leg.vo n. 81/2015.
I lavoratori a termine assunti con contratto di durata superiore a 9 mesi sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti dimensionali dell’unità produttiva per l'esercizio dell'attività sindacale,

Art. 63 - Lavoro a tempo parziale
[…]
Le Aziende/A.P. informeranno annualmente le RSU/RSA e/o rappresentanze sindacali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, sull’utilizzo dei contratti di part-time e sul loro andamento anche in relazione al ricorso al lavoro supplementare/ straordinario.
[…]
È riconosciuta al lavoratore la facoltà di sospendere temporaneamente l’efficacia della pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche decorsi cinque mesi dalla loro accettazione ed in presenza di necessità oggettive sopravvenute a tale accettazione rientranti nella seguente elencazione tassativa, ove ne sia dimostrabile da parte del lavoratore l'incompatibilità con lo spostamento e con l’ampliamento dell’orario di lavoro:
1. assistenza di parenti di primo grado portatori di handicap certificato dalla competente ASL;
2. assistenza di parenti di primo grado durante patologie oncologiche od in occasione del ricovero ospedaliero per interventi chirurgici certificati dalla competente ASL;
3. affidamento in esclusiva di minori in età scolare fino al compimento del 15° anno;
4. necessità di attendere ad altro rapporto di lavoro dipendente regolarmente instaurato con un minimo di 10 ore settimanali;
5. eventuali sopravvenute inidoneità allo svolgimento del rapporto di lavoro parziale con l'applicazione delle clausole flessibili ed elastiche che riguardino lo stesso lavoratore saranno accertate dal medico competente ai sensi della lett. c) comma 2 art. 41 e comma 5 art. 39 Dlgs. 81/08.
Venuta meno la necessità di cui alla precedente elencazione riprenderà efficacia la pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche già sottoscritte.
[…]
Nell'esame delle domande pervenute, l’azienda/A.P. terrà conto dei motivi prioritariamente di seguito specificati:
• figlio/i convivente/i di età non superiore a tredici anni o che necessitano di particolari cure e assistenza (portatori di handicap, con problemi di salute, adottati o affidati in età scolare), anche in relazione al loro numero;
• presenza di congiunti, parenti o conviventi portatori di handicap, ovvero non autosufficienti che necessitino di assistenza;
• patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice;
• problemi di salute personale, che limitano la possibilità di una costante presenza giornaliera, o la presenza per l’orario giornaliero completo;
• motivi di studio (relativi alla frequenza di corsi regolari di studio di cui all’art. 29 - permessi per motivo di studio) fino ad un limite massimo del 2% sul totale dei lavoratori a tempo indeterminato.
A parità di condizioni, l’azienda/A.P. terrà conto della maggiore anzianità di servizio.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, ovvero colpiti da effetti invalidanti di terapie salvavita, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, accertata da medico competente o da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. […]
Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può eccedere il 20% (con arrotondamento all’unità superiore).
Ai soli Fini delle disposizioni che disciplinano l’esercizio dell’attività sindacale (art. 19-27 legge 300/70), i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, qualunque sia la durata della loro prestazione lavorativa.
Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali dettate per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della durata ridotta della prestazione e delle peculiarità del suo svolgimento.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Nota a verbale
Si dà atto e si conferma che per le norme contrattuali per le quali non si è addivenuti ad un accordo modificativo tra le parti contenuto nel presente CCNL, s'intende applicata integralmente la disciplina di legge vigente.

Nota a verbale due
Ai sensi degli accordi interconfederali in materia di rappresentanze sindacali dei lavoratori ed in concreta applicazione dell'accordo interconfederale 10 gennaio 2014, che si intende recepito, le parti, attraverso apposita commissione paritetica, s'impegnano a definire istituzione, funzionamento e prerogative delle rappresentanze sindacali in azienda entro il 31 marzo 2016.

Nota verbale
Art. 52

Le parti, in attuazione di quanto disposto dal Testo Unico 151/01, fermo restando la vigenza di accordi aziendali già in essere, con il presente articolo intendono demandare le ulteriori materie in tema di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (welfare aziendale) alla contrattazione di II livello.

Art. 70-bis
Le Associazioni datoriali stipulanti confermano la disponibilità alla sottoscrizione di un avviso comune con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali in tema di lavori usuranti, previo approfondimento tecnico da realizzarsi in seno all'Ente Bilaterale entro il 30 giugno 2016.