Categoria: 1995
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Tipologia: Accordo
Data firma: 25 ottobre 1995
Parti: Frt e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Imprese radiotelevisive private
Fonte: CISL

Sommario:

 Premessa
Parte prima
1) Il rappresentante per la sicurezza
1.1. Aziende o unità produttive fino a quindici dipendenti
1.2. Aziende con più di quindici dipendenti
Procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti le RSA
b) In assenza di rappresentanze sindacali in azienda o unità produttiva
Permessi
 2) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
2.1. Accesso ai luoghi di lavoro
2.2. Modalità di consultazione
2.3. Informazioni e documentazione aziendale
3. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Riunioni periodiche
Parte seconda
1. Organismi paritetici
Dichiarazione a verbale

Verbale di accordo
Addì 25 ottobre 1995 in Roma Frt e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
ravvisata l’opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali di cui all’art. 20 del decreto stesso;
ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
convengono quanto segue:

Parte prima
1) Il rappresentante per la sicurezza

Con riferimento all’articolo 18 che prevede tra l’altro il rinvio alla contrattazione collettiva per definire i criteri di individuazione, nonché i parametri in tema di diritti, formazione e strumenti per l’espletamento degli incarichi, in tutte le aziende e unità produttive aderenti alla Frt saranno promosse iniziative secondo le modalità di seguito indicate per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

1.1. Aziende o unità produttive fino a quindici dipendenti
Le parti concordano che per le aziende o unità produttive aventi fino a 15 dipendenti , il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria, attività nell’azienda o unità produttiva.
La durata dell’incarico è di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti nonché pari a 30 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale di elezione, i datori di lavoro comunicano all’organismo paritetico nazionale il nominativo eletto.

1.2. Aziende con più di quindici dipendenti
Nelle aziende che occupano più di quindici dipendenti il rappresentante alla sicurezza si individua tra i componenti la RSU.
Il numero dei rappresentanti è quello fissato al comma 6 dell’art. 18 del D.L. 626/94 sopra citato ed è ricompreso nel numero dei componenti la RSU così come definita dal CCNL 9/7/94.

Procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
a) All’atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della RSU.
La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.

b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti le rappresentanze sindacali aziendali, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro 120 giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le RS A delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie, il/i rappresentante/ i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.

b) In assenza di rappresentanze sindacali in azienda o unità produttiva, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16.
In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 40 ore.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta da comunicazione alla Frt.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per tre anni.

Permessi
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 i rappresentanti per la sicurezza utilizzano le ore del monte ore annuo previsto in sede di contrattazione aziendale o quelli per i membri di RSU/RSA previsto dalla L. 300/70.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.

2) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del D.Lgs n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

2.1. Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

2.2. Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario , ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. l verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la -propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 626/94, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 nelle realtà in cui non sia stato ancora individuato la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18, comma 6 del D.Lgs. n. 626 del 1994.

2.3. Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 comma 2 custodito presso l’azienda o lo stabilimento ai sensi dell’art. 4 comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

3. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’art. 19 comma 1 lettera g del D.Lgs. n. 626 del 94 . La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione dovrà prevedere un programma base che sarà definito nella riunione dell’OPN di cui al punto 1 parte seconda.
Tale programma deve comprendere
- Conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- Conoscenze generali sul rischi delle attività o sulle relativo misure di prevenzione e protezione;
- Metodologie sulla valutazione del rischio;
- Metodologie minime di comunicazione.
Si prevede inoltre, ogni qualvolta vengono introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, una integrazione della formazione.

Riunioni periodiche
In applicazione dell’articolo 11 del D.L. 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, per le aziende con più di 15 dipendenti, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica a fronte di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione verrà redatto un verbale che sarà tenuto dal datore di lavoro.
Ai fini della convocazione, per le aziende fino a 15 dipendenti, resta fermo quanto fissato dal comma 4 dell’articolo 11 del sopracitato decreto legislativo.

Parte seconda
1. Organismi paritetici

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 20 del D.L. 626/94 le parti, nel prendere atto della particolare struttura organizzativa di Frt che allo stato non prevede strutture periferiche, convengono di assommare in un unico organismo a livello nazionale le funzioni previste per gli organismi territoriali delle norme sopra citate.
A tal fine convengono di istituire presso la Frt e nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale - Sezione per la sicurezza, - un Comitato paritetico formato da un minimo di 6 (sei) di cui 3 (tre) per la Frt e 3 (tre) per le OO.SS firmatarie il presente accordo con la eventuale partecipazione di esperti indicati dalle parti.
A detto organismo che sarà operativo entro il 16 novembre 1995 sono affidati i seguenti compiti:
1 Elaborazione di progetti formativi in materia di igiene e sicurezza del lavoro
2 Promozione e coordinamento di interventi formativi ad hoc
3 Iniziative per l’attivazione di canali di finanziamento da parte dell’Unione Europea e di altri Enti Pubblici regionali, nazionali e comunitari.
4 Promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni
5 Valutazione delle proposte di normative comunitarie e nazionali anche al fine dell’individuazione delle eventuali posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, ai Governo, al Parlamento e all’amministrazione competenti.
6 In attuazione di quanto previsto al comma 1 art. 20 l’attribuzione di una funzione di composizione di controversie; esso in particolare darà adito quale prima istanza di risoluzione di controversie Insorte circa “l’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti”.
A tal proposito le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell’igiene di sicurezza del lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni condivise e attuabili.
Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversia relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate ( il datore di lavoro, il lavoratore, o i foro rappresentanti ) si impegnano ad adire l’OPN al fine di riceverne una soluzione concordata, ove è possibile.
La parte che ricorre all’OPN ne informa senza ritardo le altre parti interessate.
I compiti di segreteria sono assunti dalla Frt.
Le parti si incontreranno entro un anno dalla data del presente accordo per verificarne l’applicazione.

Dichiarazione a verbale
Le parli firmatarie il presente accordo nel prendere atto che alla data odierna il Governo non ha ancora provveduto ad emanare disposizioni specifiche sia per quanto riguarda le denunce di valutazione di rischio, sia per quanto riguarda l’informazione e la formazione per le piccole imprese auspicano un sollecito intervento e a tal fine interverranno nelle sedi competenti.