Interpello n. 15 del 29 dicembre 2015

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - note

Oggetto

Aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.

Soggetto interpellante

Regione Marche.

Quesito

Se, relativamente ai corsi di aggiornamento per RSPP nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell'intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l'annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea ad esercitare la funzione di RSPP per il solo periodo di inadempienza.

Risposta

L'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, Allegato A, paragrafo "La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione", specifica quanto segue “si ritiene che l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria "operatività". Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso".
In analogia a quanto precisato nel citato Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14/02/2008, ha comportato l'impossibilità, da parte del RSPP o dell'ASPP, di poter esercitare i propri compiti solo fino all’avvenuto completamento del 20% delle ore previste.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 32 c. 2; Accordo Stato-Regioni del 05/10/2006; Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006; Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012.

Note

L'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che "[...]. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione [...]. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni".
L'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 disciplina i corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni di responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione.
Inoltre l'Accordo Stato-Regioni del 05/10/2006 fornisce le linee guida interpretative dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.