Categoria: 1995
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Tipologia: Accordo
Data firma: 18 aprile 1995
Validità: 18.04.1995 - 31.12.1999
Parti: Ania e OO.SS
Settori: Credito Assicurazioni, Settore assicurativo Ania
Fonte: CISL

Sommario:

 Premessa
a) Disposizioni di carattere generale
b) Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
c) Costituzione della Rappresentanza dei lavoratori, durata in carica della stessa e modalità per l’esercizio delle sue funzioni
d) Rinvio alla sede aziendale
 e) Tempo di lavoro retribuito per i componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
f) Contenuti e modalità della formazione dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
g) Segreto professionale
h) Organismo paritetico nazionale
i) Disposizioni finali

Settore assicurativo

Il giorno 18 aprile 1995 tra l’Ania e le OO.SS. premesso che
Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le Parti convengono che la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori debba perseguirsi con eguale impegno in tutti i luoghi di lavoro, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal numero dei dipendenti che ivi effettuano la loro prestazione, consentendo così la realizzazione di condizioni ambientali che favoriscano un sistema di qualità totale del lavoro.
In considerazione, peraltro, della sostanziale uniformità dell’attività svolta dalle imprese del settore assicurativo, che si caratterizza per l’assoluta prevalenza di mansioni che si svolgono in ufficio, esse ritengono di dover individuare nelle Direzioni generali delle imprese la sede più adatta per consentire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di svolgere la sua attività di tutela dei lavoratori con riferimento all’azienda nel suo complesso.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

a) Disposizioni di carattere generale
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è organismo unico e, salvo quanto disposto al successivo terzo comma, ha sede presso la Direzione Generale di ogni singola azienda.
I componenti la Rappresentanza per la sicurezza devono essere, di norma, componenti di RSA presenti in azienda.
In caso di più imprese fra di loro funzionalmente integrate e con rappresentanze sindacali aziendali convenzionalmente costituite per l’insieme del personale, in sede aziendale potrà concordarsi la costituzione di una Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza unica per tutte o parte di tali imprese.

b) Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
In considerazione della specifica dell’attività svolta dalle imprese di assicurazione, che ne comporta, in alcuni casi, una presenza articolata sul territorio mediante realtà di dimensioni significative, le Parti ritengono che, ferma restando la sua unicità, l’organismo di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, così come previsto al punto a) del presente accordo, vada costituito tenendo conto sia delle esigenze di sicurezza rinvenibili nella Direzione Generale delle imprese, sia delle specificità proprie delle citate realtà periferiche regionali. Conseguentemente della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza faranno parte sia lavoratori operanti presso la Direzione Generale, sia lavoratori operanti presso tali sedi periferiche. Il numero massimo complessivo dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza viene così di seguito individuato:
1) Imprese con un numero complessivo di dipendenti fino a 100
1 componente
2) Imprese con un numero complessivo di dipendenti da 101 a 200
2 componenti
3) Imprese con un numero complessivo di dipendenti da 201 a 600
3 componenti
4) Imprese con un numero complessivo di dipendenti da 601 a 1.000
5 componenti
5) Imprese con un numero complessivo di dipendenti da 1001 a 3.000
8 componenti
6) Imprese con un numero complessivo di dipendenti oltre 3.000
10 componenti.
Circa l’individuazione dei lavoratori che le RSA intenderanno candidare quali componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, in rappresentanza della periferia, in sede aziendale verranno stabilite le modalità ed i criteri territoriali da adottare (dimensione regionale o interregionale), tali da garantire un’adeguata rappresentanza sia della Direzione Generale, sia delle sedi periferiche.

c) Costituzione della Rappresentanza dei lavoratori, durata in carica della stessa e modalità per l’esercizio delle sue funzioni
Alla costituzione della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori dell’azienda.
Tutte le RSA presenti in azienda indicheranno come candidati, di norma, uno o più dei loro componenti, altrimenti dipendenti comunque da loro indicati, che saranno iscritti in una lista unica, con la specificazione dell’Organizzazione sindacale di appartenenza.
Le OO.SS. si attiveranno per effettuare tempestivamente, e comunque non oltre 60 giorni dalla stipula del presente accordo, le prime elezioni.
La votazione avverrà a scrutinio segreto. Ogni lavoratore riceverà una scheda contenente i nominativi di tutti i candidati ed esprimerà il voto per tanti nominativi quanti sono i rappresentanti da eleggere. Qualora i candidati nella lista siano in numero superiore, la preferenza verrà espressa per i due terzi dei rappresentanti da eleggere.
Risulteranno eletti i candidati (o il candidato) che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
I lavoratori che svolgono la prestazione in uffici periferici dell’azienda invieranno il loro voto per posta.
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 4 anni. Scaduto tale periodo essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all’entrata in carica della nuova rappresentanza.
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza ha le attribuzioni indicate all’art. 19 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
L’accesso ai luoghi di lavoro da parte dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza avverrà dando preventiva comunicazione al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi delegato.

d) Rinvio alla sede aziendale
Ulteriori disposizioni relative alle modalità ed ai tempi delle elezioni nonché alla effettuazione delle operazioni elettorali saranno concordate in sede aziendale, nel rispetto dei tempi previsti dal comma 3 del precedente punto c).
Nella stessa sede saranno individuati gli strumenti ed i mezzi per l’espletamento delle funzioni della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, in relazione alle necessità localmente esistenti, concordando le spese da porre a carico dell’Azienda.

e) Tempo di lavoro retribuito per i componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività propria della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a disposizione 50 ore annue, con esclusione delle ore utilizzate per l’espletamento dei compiti indicati all’art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, punti b), c), d) ed l).
In tutti i casi in cui un componente la Rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba assentarsi dal proprio posto di lavoro, dovrà darne preventivo avviso all’Impresa, firmando un’apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.

Nota al verbale n. 1
In sede di prima applicazione del presente accordo ed in considerazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/94 che richiedono, nella loro fase iniziale, un maggior impegno delle Parti, si conviene che, fino al 31 dicembre 1995, ogni componente la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza avrà a disposizione 80 ore annue.

f) Contenuti e modalità della formazione dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di consentire ai componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, un’adeguata acquisizione delle conoscenze tecnico-giuridiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal decreto legislativo n. 626/94, verrà organizzato, a cura dell’Azienda, un appropriato corso di formazione, secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 del citato decreto legislativo.
Il corso avrà una durata complessiva di 30 ore lavorative, per le quali verrà utilizzato il monte ore previsto per la formazione nelle contrattazioni aziendali, così come stabilito dall’art. 42 bis del protocollo d’intesa 6 dicembre 1994 per il rinnovo del CCNL di settore.
Esso riguarderà, sostanzialmente, i seguenti punti:
1) Conoscenze sulle normative contenute nel D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, nel D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 “Norme generali per l’igiene sul lavoro” e nel D.Lgs. n. 277/1991, in particolare per le parti di specifica applicabilità alle imprese assicuratrici che non sono state sostituite dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 626.
2) Conoscenze delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo alle disposizioni generali (Titolo I), nonché a quelle relative: b) ai luoghi di lavoro (Titolo II), c) alla movimentazione manuale dei carichi (Titolo V), d) all’uso di attrezzature videoterminali (Titolo VI).
3) Illustrazione dei rischi specifici cui possono essere esposti i lavoratori dell’azienda e nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione degli stessi.
4) Nozioni sulle norme tecniche riguardanti la rivelazione di incendi e lo spegnimento degli stessi, nonché le modalità di evacuazione dei locali in caso di incendio.
5) Cenni sugli Enti di normativa tecnica italiana (UNI e CEI) e sull’efficacia delle norme dagli stessi stabilite, nonché in tema di certificazione di qualità onde permettere la conoscenza alla Rappresentanza dei lavoratori dei concetti fondamentali sui quali si fonda la normazione dei principi della buona (sicura) tecnica e la garanzia della qualità e sicurezza dei prodotti.
6) Istruzioni sul nuovo sistema relazionale in materia di sicurezza.
In sede aziendale le Parti, ove ne ravvisino la necessità, potranno concordare l’integrazione del programma di formazione con ulteriori punti, attinenti alle normative vigenti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori.

g) Segreto professionale
I componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza debbono rispettare rigorosamente il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle funzioni esplicate, loro imposto dall’art. 9 co. 3 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626.

h) Organismo paritetico nazionale
In considerazione dell’uniformità delle attività svolte nel settore assicurativo e della conseguente omogeneità degli specifici aspetti prevenzionali, le Parti individuano nel livello nazionale, la sede più idonea per lo svolgimento delle competenze dell’Organismo Paritetico, costituito ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626.
Tale Organismo, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, assume i seguenti compiti:
– definizione di linee guida per la formazione in tema di prevenzione;
– promozione di iniziative formative in materia di prevenzione;
– organo di prima istanza in caso di controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. In tale sua veste, l’Organismo Paritetico agisce al fine di comporre, ove possibile, le predette controversie nello spirito di realizzare la migliore sicurezza possibile attraverso l’applicazione di soluzioni condivise ed attuabili.
Il predetto Organismo inizierà la propria attività operativa entro 90 giorni dalla data del presente accordo.
Resta naturalmente fermo quanto disposto al 2° comma dell’art. 20 del D.Lgs. 626/94.

i) Disposizioni finali
Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 1999.