Protocollo d'intesa per la promozione della salute, sicurezza ed ergonomia nelle lavorazioni agricole in appalto dell'azienda agricola Avignonesi.

Protocollo d’intesa diretto a programmare, ferme restando le specifiche competenze di ogni soggetto, interventi di prevenzione congiunti e finalizzati a garantire la tutela e la promozione della salute, ergonomia, sicurezza e igiene del lavoro, nonché finalizzato a garantire la corretta e trasparente gestione dei rapporti di lavoro, nelle lavorazioni agricole in appalto

TRA

l'azienda Agricola Avignonesi, l'azienda appaltatrice Agricola Tecnovite srl, le Amministrazioni Provinciali di Siena e Arezzo, il POLO per la Promozione della Salute, Sicurezza ed Ergonomia nelle PMMI della Provincia di Siena, l’Azienda USL 7 di Siena, l’Azienda USL 8 di Arezzo, l'INAIL, la Direzione Territoriale del Lavoro, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei Datori di Lavoro, gli Enti bilaterali,

PREMESSO
- che il presente protocollo si ispira al testo già validato nel 2012 dalla Commissione Consultiva Permanente Nazionale per la Buona Prassi “La Buona Pratica di Casole d’Elsa” (http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Documents/BuonePrassi/Buone prassi 22022013 CasoleElsa.pdf);
- che l’obiettivo primario delle parti firmatarie del presente protocollo è garantire il miglior livello di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavoratori con particolare attenzione anche alle differenze di genere, età e nazionalità;
- che per raggiungere i migliori risultati in termini di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro è fondamentale sia fornire un’adeguata formazione ai soggetti impiegati nel lavoro che effettuare un puntuale monitoraggio dell’applicazione del presente protocollo;
- che è fondamentale che ogni lavoratore sia adeguatamente addestrato e formato prima di essere addetto allo svolgimento dei compiti lavorativi; pertanto la formazione e l’addestramento dovranno riguardare la specifica attività lavorativa, gli aspetti di tutela della salute e la conoscenza delle norme di sicurezza;
- che, per quanto sopra, si ritiene indispensabile la collaborazione e l’assistenza, dell’Azienda USL 7 di Siena, dell’Azienda USL 8 di Arezzo, del POLO per la Promozione della Salute, Sicurezza ed Ergonomia nelle PMMI della Provincia di Siena, dell’INAIL, della Direzione Territoriale del Lavoro e degli Enti Bilaterali;
- che rappresenta reciproco interesse, nonché identico obiettivo la promozione di qualsiasi iniziativa tesa a combattere il lavoro irregolare;
- che allo scopo si ritiene utile garantire reciprocamente ogni possibile scambio di informazioni sulla conduzione delle lavorazioni agricole in appalto;
- che si dovrà privilegiare ogni azione tesa a garantire il massimo rispetto dei diritti e della partecipazione dei lavoratori;
- che si intende promuovere un modello che possa garantire un miglior rispetto delle normative e della sostenibilità economica.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1) Il Committente si impegna a verificare che ogni lavoratore dipendente delle aziende appaltataci impegnate nelle lavorazioni agricole sia dotato di tessera individuale di riconoscimento (allegato 1). Il Committente controllerà la corretta gestione delle tessere di riconoscimento (cartellini) per mezzo di un apposito registro (allegato 2), contenente il numero progressivo di ogni cartellino con indicato il nome del lavoratore a cui è stato consegnato, la ditta di appartenenza, i riferimenti relativi all'assunzione, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria effettuate;
2) il committente garantirà che ogni fase lavorativa avvenga nel rispetto dei principi essenziali di promozione della salute dei lavoratori. Lo stesso committente, attraverso opportuni interventi di verifica, si impegna a far rispettare le seguenti indicazioni per la gestione dell'appalto:
a) il DUVRI dovrà essere redatto seguendo i criteri indicati dal D.L.vo 81/08 che dovrà almeno contenere adeguate informazioni su:
utilizzo nelle lavorazioni in appalto di macchine e attrezzature agricole a norma e rischio d’interferenza con i mezzi del committente;
le sostanze chimiche sia direttamente utilizzate che già presenti sulle colture oggetto dell'appalto; l'organizzazione del pronto soccorso e dell'emergenza; l'utilizzo dei servizi igienico-assistenziali.
b) nella scelta delle ditte esecutrici dei lavori dovranno essere presi in considerazione, oltre ai criteri d’idoneità tecnico-professionale previsti all’art. 26 del D.L.vo 81/08, anche l’organizzazione per la prevenzione delle stesse ditte richiedendo in visione la documentazione prevista dal D.L.vo 81/08 (allegato 3). In particolare l’Azienda committente dovrà assicurarsi che nel documento di valutazione dei rischi siano presi in considerazione tutti i rischi, con particolare riferimento al rischio d'infortunio, al rischio chimico, da sovraccarico biomeccanico e da lavoro all’aperto e che vi siano contenute le relative misure di prevenzione; in particolare dovranno essere individuate idonee attrezzature, opportune procedure di lavoro, l'uso di indumenti protettivi, l’adozione di idonei carichi e orari di lavoro. Il committente verificherà l’attuazione di tali misure durante lo svolgimento del lavoro. Lo stesso documento di valutazione dei rischi dovrà tenere conto delle differenze di genere, età e nazionalità dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni.
c) con tutte le imprese in appalto e lavoratori autonomi dovrà essere stipulato un contratto di appalto che, oltre a contenere gli impegni o gli obblighi dei contraenti, dovrà contenere almeno una clausola di risoluzione del contratto sia in caso di impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi, che di non rispetto delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Resta inteso che ogni sub-appalto dovrà essere autorizzato dal Committente e prima della stipula del contratto ad ogni impresa dovrà essere consegnata copia del DUVRI;
d) dovranno essere raccolte e messe a disposizione dell’Azienda USL 7 di Siena, l’Azienda USL 8 di Arezzo e del POLO per la Promozione della Salute, Sicurezza ed Ergonomia nelle PMMI della Provincia di Siena, le seguenti informazioni relative ad ogni impresa appaltatrice:
1. nominativo delle ditte con l’organico impegnato nelle diverse fasi operative suddiviso per genere, età e nazionalità;
2. ore lavorate complessivamente in azienda da ogni appaltatrice;
3. nominativi delle figure della prevenzione aziendale (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, addetti al pronto soccorso e antincendio);
4. infortuni accaduti nelle varie lavorazioni, con relazione integrativa (vedi allegato 4);
5. copia dei DUVRI;
6. schede contenenti le informazioni essenziali (vedi allegato 2) per ogni azienda impegnata nelle lavorazioni;
7. relazione annuale d’azienda, sul programma degli accertamenti sanitari e sullo stato di salute dei lavoratori redatta dai medici competenti (allegato 5);
8. verbale del sopralluogo annuale, effettuato dal medico competente insieme al rappre-sentante dei lavoratori per la sicurezza e al responsabile del servizio di prevenzione e prote-zione;
9. classificazione ai sensi del DM 388/03 (Regolamento recante disposizione sul pronto soccorso aziendale) di ciascuna impresa che eseguirà i lavori.
Per una migliore gestione e analisi delle informazioni e dei dati relativi alle modalità di lavoro le suddette informazioni potranno essere inserite via internet in apposito data base;
e) organizzazione del sistema di pronto soccorso, in cooperazione e coordinamento tra tutti i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi presenti in azienda. In particolare, tra l’altro, dovrà essere previsto:
1. il raccordo con le strutture di emergenza-urgenza delle Aziende USL, anche attraverso la definizione di punti di accesso dei mezzi di soccorso e/o di raccolta dei lavoratori infortunati;
2. la presenza di mezzi di comunicazione adeguati per attivare l’emergenza;
3. la presenza costante durante il lavoro di almeno una persona formata nella gestione del pronto soccorso e facilmente individuabile da tutti i lavoratori;
4. la presenza ed efficienza dei presidi necessari al pronto soccorso;
5. l’informazione a tutti i lavoratori delle aziende appaltatrici delle procedure che riguardano il pronto soccorso e dei nominativi degli addetti all'emergenza;
f) favorire l’introduzione di misure che facilitino l’adozione di corretti stili di vita oltre che verificare che in tutta l'azienda, comprese le mense e refettori aziendali, vengano rispettate le normative relative all'uso di alcolici, al divieto di fumo e all’impiego di sostanze stupefacenti;
g) mettere a disposizione delle aziende appaltatrici adeguati locali da adibire all’assistenza e ai primi interventi di pronto soccorso, al servizio refettorio, servizi igienici, spogliatoi, docce e quant’altro necessario per il supporto dell’attività produttiva;
h) il committente si impegna inoltre a verificare che l’impresa appaltatrice dei lavori garantisca a tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL per gli operai agricoli;
i) compilazione, da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'azienda committente (RLS/RLST) della scheda di valutazione del DUVRI (allegato 6);
l) i lavoratori della ditta committente dovranno essere comunque informati sulla presenza e sulle operazione svolte dalle ditte appaltatrici ed in caso di interferenza delle lavorazioni dovranno essere adeguatamente informati/formati sulle conseguenti misure di prevenzione adottate
m) il committente favorirà l'incontro e lo scambio di informazioni tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) dell'azienda committente e delle aziende appaltatrici.
4. Le aziende appaltataci garantiscono il rispetto dei seguenti indirizzi:
a) che la redazione del documento di valutazione dei rischi sia conforme ai criteri indicati dal D.L.vo 81/08 e che tenga conto delle differenze di genere, età e nazionalità dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni
b) consegna del documento di valutazione dei rischi al Committente prima dell’inizio dei lavori;
c) riconoscimento ai lavoratori, indipendentemente dal loro numero, del diritto di eleggere un proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale si estendono i diritti già previsti dalla legge e dal CCNL;
d) compilazione, da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) della scheda di valutazione del DUVRI (vedi allegato 6);
e) tutti i lavoratori impegnati nei lavori in appalto dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente. Ogni lavoratore neo assunto dovrà infatti essere sottoposto sia a visita medica preventiva, prima di essere avvia-to al lavoro, sia ai successivi controlli sanitari con periodicità definita in base alla natura ed entità dei rischi professionali a cui è esposto; delle stesse garanzie e tutele, ai sensi dell’art. 21 del D.L.vo 81/08, potranno beneficiare anche i lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari che lavorano in appalto. Per i lavoratori stagionali che lavorano presso l'azienda per non più di 50 giornate all'anno e i lavoratori occasionali che svolgono presta-zioni di lavoro accessorio valgono le indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale del 23 marzo 2013; questi lavoratori, se non esposti a rischi lavorativi specifici, potranno essere visitati dal Medico Competente della propria azienda o, su richiesta del datore di lavoro, dal Dipartimento di Prevenzione della USL. Il certificato di idoneità verrà consegnato sia al lavoratore che al datore di lavoro.
f) registrazione della consegna ai lavoratori dei DPI che questi dovranno usare, ove necessario, durante il lavoro;
g) informazioni a tutti i lavoratori dei soggetti di riferimento (responsabili di produzione, ad-detti all'emergenza, RLS/RLST) dell'azienda committente, anche attraverso assemblee con i lavoratori;
L'azienda committente verificherà il rispetto dei suddetti indirizzi da parte delle aziende appaltatrici.
5) l’Azienda USL 7, l’Azienda USL 8 di Arezzo, il POLO per la Promozione della Salute, Sicurezza ed Ergonomia nelle PMMI della Provincia di Siena, l'INAIL e la Direzione Territoriale del Lavoro, fermi restando i propri compiti di vigilanza e di controllo sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro si impegnano a:
° fornire assistenza ed informazione alle aziende, ai lavoratori e a tutti i soggetti impegnati nelle lavorazioni, anche per gli aspetti relativi all’adozione di corretti stili di vita;
° elaborare i dati raccolti dal committente (numero infortuni, ore lavorate e giornate di assenza ed altro) e quindi preparare una relazione conclusiva.
6) l’Azienda USL 7, l’Azienda USL 8 di Arezzo, il POLO per la Promozione della Salute, Sicurezza ed Ergonomia nelle PMMI della Provincia di Siena, l'INAIL, la Direzione Territoriale del Lavoro, e gli Enti Bilaterali si impegnano, a fornire a tutti i soggetti firmatari un adeguato supporto a tutte le iniziative di informazione e formazione dei lavoratori sia in materia di formazione professionale che sugli aspetti di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
7) le parti contraenti, ognuno per quanto di propria competenza, si impegnano a garantire che tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, prima di essere impiegati nelle varie lavorazioni, siano adeguatamente formati sui rischi e sulle misure di sicurezza adatte al comparto dell’agricoltura ed in particolare alla specifica attività da svolgere. Le modalità di formazione dei lavoratori dovranno garantire una formazione tale da metterli in grado di svolgere bene i propri compiti e soprattutto di svolgerli in sicurezza con particolare riferimento anche alle diversità di nazionalità e di lingua. Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso la predisposizione di un percorso formativo che preveda una preparazione di base, da effettuare prima dell’inizio dei lavori in azienda, ed eventuali successivi interventi di aggiornamento e di verifica delle conoscenze e abilità acquisite. Ogni significativa variazione del lavoro e dei rischi professionali sarà preceduta da un’adeguata progettazione ed esecuzione di specifici incontri di aggiornamento di ogni singolo lavoratore. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione degli addetti al pronto soccorso. Per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro le Aziende impegnate nella realizzazione dei lavori dovranno certificare l’avvenuta formazione a termini di legge dei lavoratori, per i quali va prevista comunque una iniziativa formativa adeguata all’inizio dell’attività, e all’inizio di ogni nuova fase lavorativa. Per la formazione professionale e per la formazione sulla sicurezza di cui sopra si concorda di utilizzare anche la collaborazione dell’Azienda USL 7, dell’Azienda USL 8 di Arezzo, del POLO per la Promozione della Salute, Sicurezza ed Ergonomia nelle PMMI della Provincia di Siena e degli Enti Bilaterali.
8) le parti contraenti si impegnano a garantire il monitoraggio delle informazioni raccolte e dei risultati raggiunti prevedendo incontri periodici, con cadenza almeno annuale e comunque su richiesta dei firmatari del protocollo.

Montepulciano, 14 aprile 2015

Allegati


Fonte: files.rassegna.it