Categoria: 2015
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Tipologia: Accordo di rinnovo CCRL
Data firma: 21 dicembre 2015
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2018
Parti: Anaepa-Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigian, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Marche
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Enti Bilaterali
Art. 2 - Fondo Rappresentanza Sindacale
Art. 3 - Indennità sostitutiva di mensa e servizio mensa
Art. 4 - Indennità di trasferta
Art. 5 - Indennità di trasporto
Art. 6 - Indennità di reperibilità
Art. 7 - Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Art. 8 - Prestazioni extracontrattuali
Art. 9 - Importi non riscossi dai lavoratori
Art. 10 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 11 - Congedo familiare
Art. 12 - Contribuzioni cassa edile
Art. 13 - Nuove figure professionali
Art. 14 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
Norma transitoria,
Allegati
[Contribuzioni]
Regolamento prestazioni extracontrattuali operai

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini delle Marche

Il giorno 21 Dicembre 2015, presso la sede della Cedam, ad Ancona, tra: Anaepa-Confartigianato Edilizia delle Marche […], Cna Costruzioni delle Marche […], Fiae-Casartigiani delle Marche […], Claai delle Marche [...] e la Feneal-Uil regionale […], la Filca-Cisl regionale […], la Fillea-Cgil regionale […], visto
- che in data 18 ottobre 2014 è stato sottoscritto l'accordo integrativo nazionale del CCNL 24 gennaio 2014 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini;
- che tali intese rimandano alla contrattazione una serie di istituti, tra cui quelli richiamati nel nuovo testo dell’art. 42 del CCNL;
viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del CCNL 24 Gennaio 2014.

Premessa
Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali firmatane del presente contratto confermano i principi contenuti nel CCNL di categoria, compresi gli accordi in esso contenuti, e negli accordi regionali relativi alla specificità del comparto artigiano nonché alta legittima autonomia contrattuale dello stesso.
Le Parti firmatarie del presente contratto considerano il settore edile, e per esso il comparto artigiano della piccola impresa, uno dei settori di maggiore rilevanza economica e sociale nelle realtà produttiva marchigiana, nonostante la preoccupante caduta dei livelli produttivi conseguente alla crisi in atto che ha avuto pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale. La crisi del comparto ha infatti portato alla perdita di oltre 1600 imprese e 10.000 addetti negli ultimi 6 anni. Una crisi che, pur rallentando, non si è ancora arrestata.
In tale contesto si concorda sulla necessità di agire congiuntamente affinché le committenze pubbliche e private tengano nella adeguata considerazione il settore delle costruzioni, a partire dalle piccole imprese locali, puntando su alcune priorità qualificanti come l’edilizia scolastica, il rischio idrogeologico e sismico, la riqualificazione del patrimonio esistente. Occorre inoltre continuare a operare affinché si prosegua in una razionalizzazione e semplificazione delle norme che rendono difficoltosa l’attività edilizia.
In questo quadro e con questi obiettivi, le Parti ritengono importante impostare una azione comune nei confronti della Regione Marche e degli altri Enti pubblici affinché il problema del rilancio del comparto costruzioni sia assunto come priorità strategica, mettendo in campo tutte le azioni e le risorse necessarie.
Le Parti ribadiscono la volontà di diffondere, anche attraverso la contrattazione, i principi di legalità e regolarità, indispensabili al mantenimento di un mercato del lavoro unitario e trasparente che possa valorizzare la buona imprenditoria ed il lavoro di qualità.

Art. 1 - Enti Bilaterali
Le Parti riaffermano che la Cedam ed Edilart sono gli strumenti indispensabili nel comparto Artigiano e della Pmi per l’applicazione degli impegni contrattuali sottoscritti nel CCNL e nel CCRL nonché per la gestione di qualsiasi altra attività indicata dalla legislazione nazionale e regionale di settore.
In considerazione della grave crisi che ha investito il settore, che ha portato ad una riduzione dei 50% della massa salari denunciata, nonché degli operai e delle ore denunciate, al fine di prevenire conseguenze negative in termini di funzionalità ed efficienza, le parti ritengono fondamentale porre in essere una serie di azioni volte alla razionalizzazione e alla sostenibilità economica degli enti medesimi.
La logica da perseguire è quella di indirizzare le attività della Cedam e di Edilart con lo scopo di:
- fare sistema in ambito territoriale sia verso le imprese ed i lavoratori che nei confronti delle istituzioni;
- fare sinergia per risparmiare ed ottimizzare le risorse, per migliorare la funzionalità e l’efficacia;
- semplificare, razionalizzare e migliorare le attività e le procedure operative;
- sostenere fattività per incentivare e innovare i servizi, aumentandone la qualità;
Al fine di migliorare l’efficacia degli enti bilaterali, le parti condividono la necessità di una maggiore integrazione operativa con gli enti nazionali di settore auspicando che il costituendo SBC innovi ed attui politiche ed azioni più congruenti con il comparto dell’artigianato e della Pmi.

Art. 2 - Fondo Rappresentanza Sindacale
Le Partì ribadiscono che le quote previste per il Fondo Rappresentanza Sindacale (FRS) devono essere versate dalle imprese ricadenti nella sfera di applicazione del CCNL del comparto artigiano e della Pmi,
Le imprese iscritte alla CEDAM assolvono tale obbligo attraverso il versamento ai Fondo RLST di una aliquota pari al 0,05% della massa salari.

Art. 6 - Indennità di reperibilità
La reperibilità è un istituto complementare della normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell’azienda per sopperire ad esigenze non prevedibili ai finì di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, qualora espressamente previsto nei contratti di appalto.
Le ore dì reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Il lavoratore inserito in turni di reperibilità ha diritto, ad una indennità giornaliera di reperibilità, oltre a quanto contrattualmente dovuto per i casi di intervento […]
[…]
Le parti si attiveranno verso le stazioni appaltanti interessate per il riconoscimento di tale istituto nell'ambito dei capitolati di appalto.

Art. 8 - Prestazioni extracontrattuali
Le partì approvano il “nuovo regolamento per le Prestazioni extracontrattuali” allegato al presente CCRL che disciplina i requisiti di accesso, gli importi e le modalità di erogazione delle prestazioni extracontrattuali e delle provvidenze a favore dei lavoratori e delle imprese iscritte alla Cedam.
A decorrere dal 1 gennaio 2016:
[…]
- il contributo forfettario annuo massimo di € 400,00 (quattrocento) stanziato per migliorare la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, è erogato alle imprese che implementano e/o aggiornano i sistemi di protezione individuali o collettivi per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dovuti alle cadute dall'alto, alla movimentazione manuale dei carichi e all’esposizione al rumore;
- la Cedam verifica i requisiti soggettivi per l’accesso alle prestazioni extracontrattuali alla data della presentazione delle domande da parte dei lavoratori.
[…]

Art. 10 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Le Parti firmatarie del presente contratto valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli arti. 47 e 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto edile artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.
Entro 90 giorni dalla data di stipula del presente CCRL, le Parti si incontreranno per definire su tale tema un Protocollo di attuazione coerente con il D.Lgs. 81/2008, in sostituzione dell’accordo regionale del 15/02/2008.

Art. 14 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
Il presente Contratto ha valore su tutto il territorio della regione Marche per i dipendenti delle imprese artigiane delle Marche, del settore edilizia e affini, facenti parte dei mestieri indicati nella “Sfera di applicazione” del CCNL 24 Gennaio 2014.
[…]

Norma transitoria,
te Parti convengono che nel corso della vigenza contrattuale, si incontreranno periodicamente al fine di verificare la sostenibilità delle prestazioni e delle aliquote previste dal presente Contratto.

Allegati
Regolamento prestazioni extracontrattuali operai

Prerequisito

Dipendente in forza di un’impresa regolarmente iscritta alla Cedam al momento della presentazione della domanda

 

Prestazioni

Requisiti

Beneficiari

Prestazione

VESTIARIO E DPI nuovi iscritti

Nuova iscrizione alla CEDAM o non avere nessuna posizione alla CEDAM nei sei mesi precedenti

Operai nuovi iscritti

Tuta da lavoro e scarpe antinfortunistiche. Spedizione al domicilio del lavoratore.

VESTIARIO E DPI

Aver lavorato almeno 600 ore nel semestre precedente la distribuzione

Operai

Scelta del vestiario e DPI da parte del lavoratore. Spedizione alla sede legale dell'Impresa nei mesi di Giugno e Novembre.
Ogni lavoratore ha diritto ad una sola fornitura all’anno

[…]

 

 

 

 

[…]