Tipologia: CCPL
Data firma: 29 ottobre 2015
Validità: 01.07.2015 - 31.12.2017
Parti: Associazione Costruttori Edili e Feneal-Uil - Adriatica Gran Sasso, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Teramo
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro
Premessa
Art. 1 - Relazioni industriali
Art. 2 - Occupazionale locale
Art. 3 - Occupazionale giovanile
Art. 4 - Azioni formative specifiche per i lavoratori stranieri
Art. 5 - Scuola Edile - Ente Paritetico Unificato Formazione e Sicurezza (EFSE)
Art. 6 - Cassa Edile
Art. 7 - Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 8 - Quote di adesione contrattuale
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Cantieri in estensioni / tempi di percorrenza
Art. 11 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Art. 12 - Elemento variabile della retribuzione
Art. 13 - Anzianità professionale edile
Art. 14 - Lavori in zone disagiate
Art. 15 - Indennità di alta montagna
Art. 16 - Indennità trasporto casa-lavoro
Art. 17 - Trasferta
Art. 18 - Mensa ed indennità sostitutiva del servizio di mensa per gli operai
Art. 19 - Ferie
Art. 20 - Rappresentanti territoriali per la sicurezza e fondo RLST
Art. 21 - Indumenti di lavoro
Art. 22 - Osservatorio e qualifiche
Art. 23 - Contrattazione d’anticipo
Art. 24 - Validità e durata
Art. 25 - Stampa del CIPL e diffusione
Art. 26 - Disposizioni generali
Allegato “A” Regolamento per il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale della provincia di Teramo, 27 luglio 2009
Allegato “B”
Allegato “C” Contributi Cassa Edile
Accordo Provinciale a latere
Accordo provinciale per la determinazione dell’elemento variabile della retribuzione per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2016
Accordo provinciale [fornitura indumenti lavoro]
Accordo provinciale
Accordo provinciale
Dichiarazione congiunta

Contratto provinciale di lavoro integrativo al contratto collettivo nazionale per gli addetti all’industria edilizia ed affini, 29 ottobre 2015

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro
Il giorno 29 ottobre 2015 a Teramo presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Teramo (Ance Teramo) in via Brigiotti 12, tra l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Teramo […], ed, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal Uil - Adriatica Gran Sasso) aderente all’Unione Italiana del lavoro della provincia di Teramo, […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca Cisl), aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori della Provincia di Teramo […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini Estrattive (Fillea Cgil), aderente alla Confederazione Generale Italiana del lavoro […], visti
■ il CCNL1° luglio 2014;
■ il Contratto Integrativo provinciale di lavoro 21 giugno 2012;
■ le norme di legge vigenti in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali;
si è convenuto quanto segue per la stipula del Contratto provinciale di lavoro, integrativo al Contratto Collettivo nazionale per gli addetti all’industria edilizia ed affini 1° luglio 2014, valido per il territorio della Provincia di Teramo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL e per i lavoratori da esse dipendenti.

Premessa
La materia urbanistica è regolata in via concorrente da Stato e regioni; a queste ultime spetta il compito di normare gli istituti che disciplinano le trasformazioni territoriali e la tutela paesaggistica ed ambientale. Le Parti attendono da molti anni l’emanazione della riforma urbanistica regionale, la cui legge quadro è stata emanata nel 1983 ed è da considerarsi ormai incapace di regolare con efficacia i processi di trasformazione urbana, la cui velocità è condizionata dal rapido mutamento sociale ed economico. In tale contesto, in assenza di strumenti normativi regionali che favoriscano la rigenerazione urbana e la ristrutturazione edilizia, appaiono soltanto astrattamente condivisibili le affermazioni di principio volte a ridurre progressivamente il consumo di suolo agricolo.
Pertanto, le Parti si impegnano nell’ambito dei propri ruoli a sostenere in ogni sede l’anzidetto processo di riforma dal quale possono scaturire importanti ritorni in tema di rilancio del settore delle costruzioni, con particolare riferimento allo sviluppo del turismo ambientale della Regione caratterizzata dalla presenza di Parchi e bellezze naturali, alle politiche abitative e di housing sociale che rispondano ai gravi disagi abitativi subiti da vaste fasce della popolazione abruzzese.
Il settore condivide la necessità che le nuove abitazioni abbiano i requisiti tecnici delle norme antisismiche, del risparmio energetico e che siano fornite di tecnologie per l'auto sufficienza energetica, attraverso l'uso delle fonti rinnovabili, osservando tuttavia che è indispensabile un impegno delle istituzioni pubbliche per dare valore legale agli involucri edilizi nuovi o riqualificati a basso impatto ambientale.
Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di assumere iniziative per favorire lo sviluppo del settore, nell’ambito sopra descritto, al fine di garantire la massima occupazione, il miglioramento dell'attività produttiva e della qualità del lavoro in edilizia ed il rispetto delle regole. Ritengono necessario operare, attraverso corrette relazioni sindacali, per conferire maggiore qualità al settore, con riferimento alle condizioni di lavoro e alle iniziative volte a contrastare le forme di concorrenza sleale tra le imprese. Si conviene, a questo fine, sull’esigenza di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione per l’adozione di provvedimenti intesi a diffondere la cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto di diritti dei lavoratori e delle imprese.
La drammatica crisi economica internazionale e nazionale che ha investito in particolare il settore delle costruzioni in tutte le sue articolazioni e che perdura ormai da sei anni, rischia di destrutturare il comparto accentuando i fenomeni di elusione ed irregolarità nell’applicazione delle leggi.
Si condivide, conseguentemente, la necessità di agire costantemente contro i diffusi fenomeni dell’illegalità e di sleale concorrenza, di contrastare con ogni strumento legittimo l’uso del lavoro irregolare e del caporalato, ritenendo indispensabile l’applicazione alla manodopera impiegata del CCNL dell’edilizia.
Si condivide, altresì, di salvaguardare la regolarità contributiva e avviare la contrattazione d’anticipo per definire clausole sociali anche attraverso un percorso di sperimentazione contrattuale.
In questo quadro, gli Enti bilaterali assumono una rilevanza strategica, sia per le funzioni contrattuali loro attribuite, ma anche e per i compiti di pubblico servizio che la legge gli affida in modo progressivamente più ampio.
In particolare la Scuola Edile - EFSE dovrà svolgere un ruolo centrale nella formazione obbligatoria, nella qualificazione e riqualificazione del personale, anche con riferimento ai lavoratori momentaneamente espulsi dal ciclo produttivo ed avvalendosi degli strumenti previsti dalla contrattazione nazionale.
L’EFSE dovrà altresì rispondere adeguatamente alle necessità formative, creando le condizioni organizzative per ampliare il più possibile la platea dei fruitori dei servizi formativi.
Ulteriore ambito di attività potrà essere quello delle tecnologie innovative, legate al risparmio energetico, alla domotica ed alla statica degli edifici.
Le parti, considerata la necessità di salvaguardare la bilateralità, ritengono indispensabile perseguire con decisione quanto stabilito nel protocollo sulla bilateralità del CCNL, ribadiscono l’urgenza di attuare per l’intero territorio regionale un sistema omogeneo di contribuzione alla Cassa Edile, sia con riferimento agli istituti che alle aliquote totali e un sistema omogeneo di prestazioni a favore degli operai e delle imprese. Favoriranno, per quanto di loro competenza, ogni azione volta al raggiungimento di un sistema di regionalizzazione delle funzioni degli enti bilaterali e del servizio dei RLST al fine di migliorarne l’efficacia e l’efficienza e razionalizzarne le risorse.
Le Parti ritengono che la contrattazione integrativa costituisce un fondamentale strumento per definire politiche di valorizzazione di tutti i soggetti operanti nel settore e per individuare virtuosi processi inclusivi, di stabilizzazione e di protezione sociale della manodopera coinvolta da varie forme di precariato.
Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto provinciale integrativo del CCNL 1° luglio 2014 intendono fornire risposte adeguate alla difficile condizione generale, valorizzando il sistema bilaterale come nucleo centrale ed operativo degli obiettivi posti dal sistema delle relazioni industriali. In tale ambito le Parti condividono l'attuale struttura dei contratti nazionale e provinciale e ribadiscono la necessità di negoziare a livello locale esclusivamente le materie indicate nell’art. 38 del CCNL.
Le Parti ritengono strategico addivenire nel territorio regionale ad aliquote di finanziamento degli Enti bilaterali, al netto di ogni premialità, il più possibile equivalenti.
Le Parti, altresì, condividono l'obiettivo dell’omogeneizzazione della contribuzione alle Casse edili della regione Abruzzo, del costo del lavoro e delle prestazioni assistenziali.

Art. 1 - Relazioni industriali
Le parti ritengono le relazioni industriali un elemento essenziale per la gestione ed il governo del settore. Gli elementi che si pongono a base di incontri che avranno luogo almeno ogni trimestre sono essenzialmente costituiti da:
1. Andamento del settore - investimenti pubblici e privati
2. Flussi occupazionali
3. Ricostruzione post sisma
4. Formazione
5. Contrasto all’illegalità ed alla sleale concorrenza
6. Sicurezza nei luoghi di lavoro
Le Parti ritengono che per contrastare, con efficacia, il sommerso e le illegalità, è necessario ricercare il confronto e la collaborazione continua tra gli Enti Locali, Enti di controllo, Enti Bilaterali e Parti Sociali, coordinato dalla Prefettura. Le parti si danno altresì il reciproco impegno di concertare protocolli per la sicurezza nei luoghi dì lavoro e Protocolli di legalità.

Art. 4 - Azioni formative specifiche per i lavoratori stranieri
Le Parti concordano sulla necessità di attivare, periodicamente, attraverso la Scuola Edile - Efse, azioni mirate alia integrazione dei lavoratori stranieri con particolare riguardo a percorsi di alfabetizzazione, di conoscenza delle leggi italiane e della loro osservanza e corsi professionalizzanti.

Art. 5 - Scuola Edile - Ente Paritetico Unificato Formazione e Sicurezza (EFSE)
Le attività dell'Ente sono disciplinate dal vigente CCNL ed in particolare dagli arti. 109, 110 ed allegato 13 del verbale di accordo del 19.04.2010.
L'Efse è l’ente di servizio di imprese e lavoratori operanti nella provincia di Teramo. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle pratiche formative e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, l’Efse programma e predispone le proprie attività dal lunedì al sabato, tenendo in debita considerazione le esigenze dei lavoratori e delle aziende.
Il contributo di funzionamento a totale carico delle imprese è dello 0,77% degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 17 del CCNL.
Il contributo dello 0,77%, come sopra determinato, è destinato per lo 0,20% alle attività di sicurezza e per il restante 0,57% alle attività della Scuola Edile.
Al fine di migliorare i servizi offerti alle imprese ed ai lavoratori è obiettivo privilegiato dell'EFSE l’integrazione, funzionale agli obiettivi contrattuali, delle attività di formazione professionale con le attività che favoriscono un lavoro in piena sicurezza.

Art. 9 - Orario di lavoro
Con riferimento e ad integrazione dell'art. 5 del CCNL 1° luglio 2014, si conviene che l’orario normale di lavoro, per la provincia di Teramo, è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell'anno. L’orario contrattuale sarà ripartito, usualmente, su cinque giorni per settimana in modo da rendere non lavorativo il sabato. Per quanto non previsto dal presente articolo, si farà riferimento all’art. 5 del CCNL 1° luglio 2014.

Art. 14 - Lavori in zone disagiate
L'indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza e indennità territoriale di settore). Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell'alloggio gratuito e delle mense. Ciò anche quando le mense e gli alloggi siano stati allestiti ma si rendano inusufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori. Si intendono inoltre pure zone disagiate, e pertanto viene istituita una indennità del 16% sulla paga globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza e indennità territoriale di settore), tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori, tutti o in parte, debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all’allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.

Art. 15 - Indennità di alta montagna
Con riferimento all’art. 23 del CCNL 1° luglio 2014 l'indennità di alta montagna é stabilita in euro 0,37 per ogni ora di effettivo lavoro per prestazioni fornite in cantieri ubicati oltre i 1.000 m.s.l.m.

Art. 18 - Mensa ed indennità sostitutiva del servizio di mensa per gli operai
L'impresa in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere. Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese […]
Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva pari a € 0,66, per ogni ora di lavoro ordinario prestato o buono pasto equivalente.
Nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva del servizio di mensa pari a € 0,66, per ogni ora di lavoro ordinario prestato o buono pasto equivalente.
[...]

Art. 20 - Rappresentanti territoriali per la sicurezza e fondo RLST
Il finanziamento delle attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST, istituiti ai sensi dell’art. 31 del Contratto Integrativo Provinciale del 16 marzo 1998, sarà assicurato da un contributo, pari allo 0,30% degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL, a carico delle imprese. Tale contributo confluirà in un fondo denominato "Fondo RLST", istituito presso la Cassa Edile, che verrà utilizzato per la gestione delle attività dei RLST della provincia di Teramo.
L’attività dei RLST è disciplinata, in base alle vigenti norme di legge e contrattuali, dal Regolamento provinciale sottoscritto in data 27.07.2009 allegato al presente contratto sotto la lettera “A”.
La misura del contributo di cui sopra è suscettibile di revisione in relazione alle esigenze di gestione, pertanto le parti si impegnano a rimodularne la misura nell’ipotesi che questo non risulti confacente con le necessità di gestione.
Nelle aziende nelle quali i lavoratori, ai sensi dell’art. 87 del CCNL e del D.Lgs n. 81/08, eleggono o designano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno all’azienda, il datore di lavoro potrà accedere all’esonero del contributo disciplinato dall’allegato “B” del presente CIPL.

Art. 23 - Contrattazione d’anticipo
Le parti, avvalendosi anche dei dati forniti dall’Osservatorio della Cassa Edile, ritengono che la contrattazione d’anticipo sia necessaria per garantire il rispetto delle regole, compreso l’applicazione del CCNL dell’edilizia, per contrastare le forme di concorrenza sleale tra le imprese e il ricorso spropositato ai sub appalti, il miglioramento dell’attività produttiva e della qualità del lavoro in edilizia e la massima occupazione, per conferire maggiore qualità al settore, con riferimento alle condizioni di lavoro. A tal fine convengono sull’opportunità di definire un accordo quadro tipo da sottoporre alle Aziende, che sarà discusso e firmato prima dell’apertura del cantiere.
Le parti convengono che per i cantieri, di opere pubbliche anche in concessione, relativi a lavori di importo superiore a 1,5 milioni di euro, le parti firmatarie del presente accordo e le imprese aggiudicatane definiscano un accordo quadro prima dell’apertura del cantiere.
Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi ai cantieri, alle condizioni e all’ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di lavoro, di trasporto e di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell’impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dalla Scuola Edile - EFSE eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell’opera. Tali accordi potranno riguardare anche le opere già aggiudicate ed avviate.

Art. 26 - Disposizioni generali
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

Allegato “B”
A decorrere dal 1° giugno 2012, le aziende in cui i lavoratori hanno eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro interno, saranno esonerate dal versamento del contributo di cui all’art. 20 del CIPL vigente.
Condizioni per l’esonero
L’azienda presenterà alla Cassa edile di Teramo la seguente documentazione:
- copia della comunicazione alla Scuola Edile - EFSE di invio del verbale di elezione dell’RLS, verbale che dovrà essere inviato all’ente entro 7 giorni dalla data di elezione dell’ RLS;
- copia dell’attestato del corso di formazione per RLS, ai sensi dell'art. 87 del CCNL vigente, rilasciato dalla Scuola Edile - EFSE di Teramo;
- copia della richiesta di visita del tecnico della Scuola Edile EFSE;
La documentazione di cui sopra verrà trasmessa via mail dalla Cassa Edile alle parti sociali entro 7 giorni dal suo ricevimento.
La direzione della Cassa edile verificherà la completezza della documentazione e, dal mese successivo alla presentazione della documentazione, autorizzerà per iscritto l’azienda all’esonero del contributo di cui all’art. 20 del presente contratto.
L’esonero resterà valido per la durata in carica dell’RLS; in caso di variazione del nominativo dell’RLS (scadenza o sostituzione), l’azienda dovrà ripercorrere l’iter autorizzativo di cui sopra.
Nel caso in cui il RLS non partecipasse ai corsi di aggiornamento previsti dal D.Lgs 81/08 presso la Scuola Edile - EFSE di Teramo, l’esonero dal contributo sarà sospeso dal mese successivo a quello dell’inadempienza, previa comunicazione scritta della Cassa Edile all’impresa.
Le parti si impegnano a verificare ed eventualmente modificare il presente regolamento dopo averne accertato il funzionamento, l’efficacia e la sostenibilità economica entro il 31 gennaio di ogni anno.

Accordo Provinciale a latere
Il giorno 29 ottobre 2015 a Teramo presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Teramo (Ance Teramo) in via Brigiotti 12, tra l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Teramo […], ed, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal Uil - Adriatica Gran Sasso) aderente all’Unione italiana del lavoro della provincia di Teramo […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca Cisl), aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori della Provincia di Teramo […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini Estrattive (Fillea Cgil), aderente alla Confederazione Generale Italiana del lavoro […], si conviene e stipula quanto segue
Art. 1 Prestazioni Sanitarie
[...]
Art. 2 Svolgimento delle attività dell’EFSE

L'Efse è l’ente di servizio di imprese e lavoratori operanti nella provincia di Teramo. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle pratiche formative e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, si concorda quanto segue:
1. Entro il 30 novembre 2015 devono essere nominate le Commissioni d’Area di cui all’art. 14 dello Statuto Sociale EFSE:
- Commissione per la Formazione e Orientamento;
- Commissione per la Sicurezza.
2. L’Efse programma e predispone le proprie attività formative dal lunedì al sabato, tenendo in debita considerazione le esigenze organizzative dei lavoratori e delle aziende, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
3. Le Parti ritengono indispensabile una diversa articolazione dell’orario di lavoro degli uffici dell’EFSE che prolunghi il servizio nelle ore serali. A tale scopo sollecitano gli Organi competenti dell’Ente ad assumere nel primo Consiglio di Amministrazione utile le opportune determinazioni.
Art. 3 Coordinamento Attività sulla Sicurezza
Le parti ritengono indispensabile che tra Cassa Edile/EFSE ed il Servizio RLST si sviluppi un rapporto sinergico al fine di perseguire i seguenti obiettivi strettamente interconnessi fra loro:
■ Prevenzione dei fenomeni infortunistici;
■ Sviluppo della cultura sulla Sicurezza;
■ Legalità e difesa della bilateralità.
Per quanto sopra le Parti individuano le seguenti azioni:
1. Le visite di cantiere effettuate dai RLST e dall'EFSE potranno essere programmate in maniera congiunta al fine di favorire il miglior servizio di prevenzione possibile ad imprese e lavoratori del cantiere visitato;
2. La Cassa Edile, l’EFSE ed i RLST lavoreranno insieme nella redazione della banca dati dell'anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, per l’applicazione dell’esonero previsto nell’art. 20 del vigente CIPL di Teramo, per favorire percorsi di formazione professionale e aggiornamento presso l'EFSE e per coadiuvare l’attività dei RLS con almeno 1 visita;
3. attraverso l'utilizzo delle banche dati presenti negli EE.BB. i RLST e l'EFSE organizzeranno visite di cantiere volte ad avviare le attività di "buone prassi" sulla sicurezza sin dalla fase di avvio di nuovo cantiere e seguendo lo stesso cantiere fino al suo completamento;
4. in tutte le attività quotidiane che i RLST e gli EE.BB. si troveranno a svolgere, avranno cura di mettere a disposizione dei loro interlocutori l'intera gamma di servizi offerti da RLST ed EE.BB. e agevoleranno il contatto diretto tra l'interlocutore e il servizio stesso;
5. l’EFSE coinvolgerà gli RLST, per gli obiettivi sopra definiti, nelle attività che si sviluppano con imprese, lavoratori, consulenti del lavoro, enti appaltanti pubblici e privati.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno solare le parti si incontreranno per valutare il funzionamento del presente accordo. Per il primo anno si effettuerà una verifica intermedia entro il 30 giugno 2016.
Art. 4 Diffusione e Conoscenza delle attività degli EE.BB.
Al fine di divulgare fra gli addetti ai lavori le attività che gli strumenti della Bilateralità esercitano quotidianamente, le parti concordano quanto segue:
1. La cassa edile di Teramo e l’EFSE metteranno a disposizione una risorsa umana che si occuperà di incontrare individualmente, presso le rispettive sedi, consulenti del lavoro, imprese edili, lavoratori, al fine di spiegare loro le attività degli EE.BB. e dei RLST e di proporre loro percorsi di formazione e sicurezza
2. La Direzione degli EE.BB. predisporrà un progetto ad hoc che verrà deliberato dagli organismi degli enti e sarà frutto di esame con cadenza quadrimestrale
3. Per le finalità del presente accordo, l’EFSE, entro il 30 novembre 2015, noleggerà a lungo termine un’autovettura per consentirne l’utilizzo a tutta la struttura.
Art. 5 Commissione per la revisione della spesa
[….]

Accordo provinciale
Il giorno 13 ottobre 2015 a Teramo presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Teramo (Ance Teramo) in via Brigiotti 12, tra l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Teramo […], ed, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal - Adriatica Gran Sasso) aderente all’Unione Italiana del lavoro della provincia di Teramo […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Fiica), aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori della Provincia di Teramo […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini Estrattive (Fillea), aderente alla Confederazione Generale Italiana del lavoro […], si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1
Le Parti, preso atto della proposta di accordo tra la Cassa Edile e l’Inail Abruzzo relativa all’impiego dei RLST per l’attuazione dell’allegato progetto “Cono D’Ombra”, nel condividerne i contenuti utili ai fini del miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei cantieri edili teramani, nel valutare positivamente la possibilità di attuazione ad opera dei RLST della provincia di Teramo, conferiscono ampio mandato all'Ufficio di Presidenza ed al Comitato di Gestione della Cassa Edile per la sottoscrizione dell'Accordo con l’Inail e per tutti i relativi adempimenti connessi alla gestione ed all’attuazione del progetto, a condizione che:
venga stipulato un accordo tra le OO.SS. provinciali e i RLST per il loro impiego nel progetto; venga siglato un accordo tra le OO.SS. ed il responsabile scientifico del progetto che manlevi la Cassa Edile da ogni responsabilità emergente dalle attività di attuazione del progetto;
- venga siglato un accordo tra Cassa Edile ed EFSE per il distacco dell’Ing. Pierannunzi alle attività di progetto.

Dichiarazione congiunta
Il giorno 29 ottobre 2015 a Teramo presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Teramo (Ance Teramo) in via Brigiotti 12, l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Teramo […], ed, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal Uil - Adriatica Gran Sasso) aderente all’Unione Italiana del lavoro della provincia di Teramo […], la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca Cisl), aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori della Provincia di Teramo […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini Estrattive (Fillea Cgil), aderente alla Confederazione Generale Italiana del lavoro […], dopo aver sottoscritto in data odierna l’Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro, ribadiscono l’importanza del confronto tra le Parti Sociali che deve esercitarsi in ogni ambito produttivo attraverso l’esercizio dei diritti sindacali previsti dall’ordinamento come la costituzione delle rappresentanze sindacali e l’installazione delle bacheche.