Categoria: 2012
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Tipologia: CCPL
Data firma: 25 settembre 2012
Validità: dal 01.10.2012
Parti: Ance-Confindustria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Caltanissetta
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Premessa
Legalità e lotta al lavoro nero
Art. 1 Orario di lavoro
Art. 2 Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Art. 3 Elemento variabile della retribuzione EVR
Art. 4 Ferie
Art. 5 Lavori in alta montagna
Art. 6 Mense aziendali
Art. 7 Lavori in galleria
Art. 8 Trasporto
Art. 9 Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 10 Ente Nisseno Cassa Edile
Art. 11 Anzianità professionale edili
Art. 12 Formazione professionale
Art. 13 Quote di adesione contrattuale
Art. 14 Appalti e subappalti
Art. 15 Commissione permanente per gli investimenti e la mobilita del lavoro
Art. 16 Comitato paritetico per la prevenzione infortuni, l’igiene e l'ambiente di lavoro
Art. 17 Validità e durata
Allegati

Contratto collettivo provinciale di lavoro stipulato il 25 settembre 2012 - Norme integrative del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 Aprile 2010 per i dipendenti delle Imprese edili ed affini della Provincia di Caltanissetta aventi valenza dal 01 ottobre 2012

In Caltanissetta, addì 25 settembre 2012, tra l'Ance Caltanissetta aderente a Confindustria Caltanissetta […] e la Feneal-Uil […], la Filca-Cisl […], la Fillea-Cgil […], viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro che sostituisce quello stipulato in data 30 Novembre 2007

Premessa
Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro è integrativo del CCNL sottoscritto dalle parti il 10 aprile 2010.
Esso con riferimento all’art. 38 del CCNL 19/04/2010, si pone quale strumento per fare realizzare maggiori benefici ai lavoratori e parimenti consentire alle imprese di potere programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi salariali assolutamente predeterminati, contribuendo a migliorare le condizioni di lavoro nel comparto dell’edilizia nella provincia di Caltanissetta.
Le parti ribadiscono il loro fermo contrasto al lavoro nero, ad ogni forma di illegalità e alla mancanza di trasparenza.
Le parti ribadiscono, altresì, il comune obiettivo di tutela e valorizzazione delle professionalità del settore attraverso la difesa della salute c della sicurezza nei cantieri di lavoro, facendo perno sulla formazione e riqualificazione dei lavoratori, sul miglioramento della qualità dell’impresa e sul reciproco affidamento: il riconoscimento strategico degli enti paritetici territoriali quali presidi democratici nell'ambito dei quali continuare a sviluppare le tematiche di quel codice etico che il settore degli edili della provincia di Caltanissetta ha condiviso con il nuovo corso di Confindustria Caltanissetta.
Per l’attuazione di quanto sopra enunciato, corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e fare rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto integrativo per tutto il periodo di relativa validità.
A tal fine l’Ance di Caltanissetta si impegna ad adoperarsi per l'osservanza da parte delle imprese delle condizioni pattuite, mentre le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto del presente contratto integrativo provinciale.
Nel quadro di quanto sopra convenuto:
Visto Pari. 38 del CCNL del 19/04/2010:
Viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL stipulato in Roma il 19/04/2010 tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) e la Federazione Nazionale dei Lavoratori Feneal, Filca e Fillea, da valere in tutto il territorio della provincia di Caltanissetta per tutte le imprese, anche artigiane, qualunque forma giuridica esse assumano, che svolgano le lavorazioni elencate nel citato CCNL eseguite in proprio, per conto di Emi Pubblici o di terzi privati, e per gli impiegati ed operai loro dipendenti.

Legalità e lotta al lavoro nero
Le parti si impegnano a concertare tutte le forme operative necessarie a ridurre in maniera significativa l'impiego irregolare della mano d'opera sul territorio della provincia di Caltanissetta. A tal fine, concordano di utilizzare gli strumenti consentiti dalla legge e gli strumenti costituiti dagli enti paritetici per diffondere in modo capillare la cultura della legalità a partire dall'applicazione delle nonne vigenti in materia di assunzioni e di sicurezza all'interno dei cantieri edili.

Art. 1 Orario di lavoro
Ai sensi dell’art. 5 del CCNL 19/04/2010, l’orario normale contrattuale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno e viene ripartito su cinque giorni settimanali.
Le Imprese in relazione alle esigenze tecnico-produttive, in questa sede non interamente prevedibili, potranno variare la distribuzione settimanale delle ore lavorative su sei giorni la settimana, previa preventiva comunicazione alle RSU (rappresentanze sindacali unitarie).
Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 del CCNL 19/04/2010 in materia di recuperi.
Il suddetto orario normale di lavoro non si applica ai lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia o similari, il cui orario di lavoro è regolato dall'art. 6 del CCNL 19/04/2010.
Le parti convengono che, fermo restando che va perseguita la massima occupazione nei cantieri, ricorrendo straordinarie esigenze di prestazioni di lavoro, riferite alla sicurezza degli impianti nei siti petrolchimici, si consente di derogare al limite delle ore straordinarie previste dalle normative vigenti, provvedendo a darne comunicazione alle parti contraenti.

Art. 5 Lavori in alta montagna
Con riferimento all’art. 23 del CCNL 19/04/2010, l’indennità per lavori eseguiti oltre i 1.200 metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del 5% da conteggiarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 dello stesso CCNL.
L'indennità di cui sopra non va corrisposta agli operai che risiedono nella stessa zona nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

Art. 6 Mense aziendali
Nel richiamare l’art. 88 del CCNL 19/04/2010, nelle condizioni ivi descritte e con i limiti appresso specificati, le imprese appronteranno le strutture necessarie per fare consumare ai propri dipendenti un pasto caldo in cantiere.
Il cantiere deve avere una durata minima di 12 mesi ed un numero di lavoratori a carattere continuativo di 40 unità. La richiesta per l’istituzione del pasto caldo deve essere sottoscritta da almeno la metà dei lavoratori e vincola nominativamente i richiedenti e quanti altri si associno espressamente per tutto il periodo di erogazione del pasto caldo. La realizzabilità, le modalità applicative e la suddetta richiesta vanno definite tra le parti a livello di cantiere ed entro un mese dall’inizio del verificarsi delle condizioni di cui sopra.
Qualora nelle vicinanze del cantiere fosse esistente e funzionante una mensa consortile, i lavoratori usufruiranno del servizio per la consumazione di un pasto caldo a prescindere dal numero dei dipendenti in forza al cantiere.
[…]

Art. 7 Lavori in galleria
Con riferimento all’art. 20 gruppo B) del CCNL 19/04/2010 qualora dovessero essere eseguiti lavori in galleria nel territorio della provincia di Caltanissetta, al personale addetto alle lavorazioni indicate nei punti a), b) e c) del richiamato gruppo B), saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:
a) Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale: ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46%;
b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaci o di rifinitura di opere murarie; ai lavori di opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 26%;
c) Per il personale addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%;
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un km dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle associazioni territoriali competenti, di un ulteriore indennità non superiore al 20%.

Art. 14 Appalti e subappalti
Ferme restando le norme di legge che regolano la materia, nel confermare integralmente la normativa dell'art. 14 del CCNL 19/04/2010, si allega al presente contratto provinciale lo schema di comunicazione (allegati A e B) che le imprese appaltatrici o subappaltatrici sono tenute ad inviare agli organismi ed enti indicati dal citato art. 14 CCNL e secondo le modalità da questo stabilite.

Art. 16 Comitato paritetico per la prevenzione infortuni, l’igiene e l'ambiente di lavoro
Con riferimento agli articoli 91 e 109 del CCNL 19/04/2010 il contributo da versare al Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro della Provincia di Caltanissetta, ad esclusivo carico dei datori di lavoro è dello 0,56% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del vigente CCNL maggiorati del 23,45%.
Le Parti convengono che l'aliquota dello 0,56% varrà per un anno a far data 01/10/2012, salva diversa statuizione che verrà definita in rapporto all'andamento della gestione.
Detta percentuale, congiuntamente alle altre contribuzioni, segue le stesse modalità e termini previsti per queste e dovrà essere versata alla Cassa Edile
Il contributo a carico delle imprese da versare per la copertura del costo del RLSP (Rappresentante della Sicurezza di ambito territoriale), di cui all'art. 87 del CCNL 19/04/2010 è dello 0,05% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del vigente CCNL maggiorati del 23.45%.
Detta percentuale, congiuntamente alle altre contribuzioni, segue le stesse modalità e termini previste
per queste e dovrà essere versata alla Cassa Edile.