Categoria: 2014
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Tipologia: Accordo
Data firma: 25 giugno 2014
Validità: 01.07.2014 - 30.06.2016
Parti: Associazione Industriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Lapidei, Lucca
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 2 - Comitato paritetico marmo
Art. 3 - Occupazione e formazione
Art. 7 - Indumenti da lavoro
Art. 8 - Mensa
Art. 10 - Lavori speciali e disagiati
Art. 13 - Premio di risultato
Art. 14 - Decorrenza e durata

Verbale di accordo

Il giorno 25 giugno 2014 presso la sede dell’Associazione industriali della Provincia di Lucca, tra l’Associazione Industriali della Provincia di Lucca […], e Feneal Uil […], Filca Cisl […], Fillea Cgil […], in relazione alle richieste avanzate dalle OO.SS. dei lavoratori con lettera pervenuta all'Associazione Industriali della Provincia di Lucca in data 20 settembre 2012, in relazione alle quali è stato sottoscritto un primo accordo in data 12 dicembre 2012, in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL in materia di contrattazione di secondo livello, si è stipulato il presente Accordo da valere per le Aziende del comparto Marmo e Pietre ornamentali della Provincia di Lucca. .

Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
Le parti, ferma restando l’autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell'importanza di relazioni industriali partecipate, confermano la opportunità di informarsi reciprocamente e scambiarsi valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
A tal fine opererà l’Osservatorio Provinciale Lapideo, composto da 8 componenti, di cui 4 designati delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e 4 dall’Associazione Industriali, con lo scopo di fornire valutazioni e indicazioni in particolare su:
- andamento del mercato e prospettive produttive del settore, con eventuali articolazioni riguardanti i comparti più significativi, e l’andamento dell’occupazione;
- censimento aziende, valutazione nuove forme strutturali e di aggregazione delle stesse e riflessi sulla occupazione, utilizzo degli appalti;
- evoluzione legislativa, in particolare a livello regionale, per le materie di interesse del comparto e per l’attività estrattiva;
- mercato del lavoro, con monitoraggio dell’andamento della domanda e offerta di lavoro, ricerca ed innovazioni di prodotto, “qualità”, produttività e costo del lavoro;
- formazione professionale;
- problemi urbanistici e ambientali;
- ambiente e sicurezza e sistemi di soccorso;
- assunzione dei dati provinciali sugli orari di fatto;
- monitoraggio dei consumi energetici relativi al settore; sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d’impresa, con particolare riferimento ai quantitativi estratti e lavorati fuori e nel Distretto, al fine di esaminare lo sviluppo della filiera.
- Effettuare studi e ricerche sull’andamento del settore, con particolare riferimento alle problematiche delle attività di cava e dell’andamento del mercato, specialmente interno.
A seguito della costituzione del Comitato Paritetico Nazionale (CPNL), l'attività dell’Osservatorio provinciale verrà coordinata con quella del CPNL, attraverso scambi di notizie esperienze e conoscenze, al fine di fornire indicazioni di armonizzazione e per consentire fa valutazione, in ambito territoriale, di comuni prospettive di portata nazionale su questioni di particolare rilevanza.
Analoghi rapporti di collaborazione, scambio e reciproco supporto saranno tenuti (con il Distretto Interprovinciale Lapideo), e con l’Osservatorio di Massa Carrara al fine di agevolare il raggiungimento dei reciproci obiettivi. A tal fine si prevedono 2 incontri all’anno con il predetto Organismo.
In materia di ambiente, sicurezza e sistemi di soccorso, particolare cura sarà rivolta alla diffusione dei risultati delle attività di ricerca e sperimentazione svolte dal CPM, sia a livello interprovinciale sia nazionale.
L’Osservatorio si riunirà con cadenza almeno trimestrale, o su richiesta di una delle parti, e alle riunioni potranno prendere parte tecnici ed esperti, qualificati nella materia da esaminare, indicati singolarmente dalle parti, della cui partecipazione l'Organizzazione invitante dovrà preavvertire tempestivamente le altre.
Al fine di acquisire i dati necessari per gli approfondimenti e le successive valutazioni e indicazioni, verranno stabiliti rapporti con gli Enti pubblici e privati che svolgono ricerche sul settore (IMM, Provincia, CCIAA, ecc.), eventualmente anche attraverso apposite convenzioni, per la raccolta, l’elaborazione e l’analisi di dati a livello provinciale, comprensoriale e nazionale.
Analoghi rapporti saranno tenuti con gli Istituti previdenziali, Inps e Inail, e con le ASL, per la raccolta di dati aggregati relativi alfa struttura delle aziende, agli addetti, all’andamento della cassa integrazione guadagni, degli infortuni sul lavoro e degli altri dati eventualmente elaborati dai predetti Enti.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni l’Osservatorio Provinciale, in base a decisioni assunte all'unanimità, potrà attingere alle risorse del CPM e la rendicontazione delle eventuali spese sostenute per l'Osservatorio dovrà essere evidenziata nel bilancio del CPM. Potranno altresì essere utilizzate eventuali forme di finanziamento pubblico per progetti o iniziative.
Nota a verbale
La prima designazione avverrà entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo. Per ciascun componente potrà essere designato un membro supplente, che potrà partecipare alle riunioni In caso di impedimento del membro titolare.

Art. 2 - Comitato paritetico marmo
Tra L’Associazione degli Industriali e le Organizzazioni sindacali stipulanti è costituito il Comitato Paritetico Marmo (CPM) per lo studio dei problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di Lavoro, la formazione antinfortunistica e le misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente Accordo in materia di CPM saranno operative per tutta la validità dell’Accordo medesimo. Successivamente tali disposizioni si considereranno automaticamente prorogate di anno in anno, nel caso in cui non vengano disdettate, con raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima della scadenza dei singoli anni.
Il Comitato paritetico è composto da 8 membri, 4 dei quali saranno designati dall’Associazione Industriali, 2 dalla Fillea-Cgil, 1 dalla Filca-Cisl e 1 dalla Feneal-Uil. Per ciascun componente potrà essere designato un membro supplente, che potrà partecipare alle riunioni in caso di impedimento del membro titolare.
Le decisioni del Comitato saranno assunte all’unanimità.
Le attività del Comitato saranno finalizzate ai seguenti obiettivi:
1) Corsi di formazione di antinfortunistica e sicurezza per addetti al settore. I corsi verranno organizzati definendo di volta in volta i criteri di gestione ed i supporti organizzativi necessari alla loro realizzazione.
Per la partecipazione e il trattamento economico si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, fermo restando che ì corsi potranno essere tenuti anche il sabato.
Il trattamento economico per la partecipazione ad un corso è subordinato alta frequenza dell'intero corso.
Per la formazione dei lavoratori neoassunti si richiama quanto previsto lo materia dal vigente CCNL.
1) Ricerche relative ai fattori di nocività nell’ambiente di lavoro (alla luce di quanto previsto dalle leggi in materia) e la conseguente ricerca di misure utili ad abbattere i fattori di rischio e nocività, da realizzare anche attraverso sperimentazioni.
2) Ove ritenuto necessario, divulgazione delle conoscenze acquisite, sia direttamente attraverso la propria attività di sperimentazione e ricerca, sia a seguito di proprie valutazioni compiute su ricerche di terzi o su indicazioni provenienti dagli Enti interessati (Asl, Inail, ecc.).
3) Comporre controversie sorte sull’applicazione di diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, nel rispetto delle procedure di cui all'A.I. 22 giugno 1995.
4) Assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno parere ufficiale del CPM.
5) Individuare e proporre indirizzi formativi inerenti l’applicazione del decreto legislativo n. 81/2008.
6) Esaminare i riflessi derivanti per l’attività estrattiva da nuovi adempimenti in materia ambientale e da mutamenti organizzativo/tecnologici, al fine di individuare soluzioni per eliminare e ridurre eventuali disagi per i lavoratori.
7) Effettuare il censimento e curare la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei nominativi d Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, eletti o designali nelle aziende del territorio di competenza, richiedendo anche i dati relativi alla formazione effettuata agli stessi.
Elenco aggiornato sarà trasmesso annualmente a cura della segreteria all’OPP.
3) Compiere azioni di stimolo e sollecitazione al fine di agevolare la nomina degli RLS nelle Aziende nelle quali tale figura non sia ancora presente.
9) Monitorare la consegna degli indumenti di lavoro da parte delle Aziende. A tal fine verrà effettuata annualmente una apposita rilevazione dopo la scadenza contrattualmente prevista.
Il Comitato terrà opportuni contarti con gli Enti pubblici istituzionalmente preposi! alla materia della prevenzione infortuni e dell’igiene ambientale, ed In particolare con l’Asl, allo scopo di armonizzare i rapporti cd effettuare scambi di esperienze, conoscenze, valutazioni cd indicazioni. Per una verifica congiunta della situazione del comparto si prevede un incontro annuale tra CPM, ASL, Enti interessati con la partecipazione degli RLS e RSPP. Verranno inoltre effettuati, con periodicità annuale, incontri con i medici competenti aziendali per valutazioni congiunte.
Resta inteso che all’Organismo paritetico provinciale si farà riferimento, quale seconda istanza di composizione delle eventuali controversie, in tutti i casi in cui all’interno del CPM insorgano difficoltà nella definizione di situazioni di competenza che, anche a giudizio di una sola parte, rivestano rilevanza generale.
Le parti giudicano di reciproco interesse clic sulla materia dell’ambiente di lavoro e della sicurezza si giunga per quanto possibile, a valutazioni uniformi nell’ambito del Distretto, che possano costituire comuni elementi di riferimento per le Aziende e nei rapporti con le ASL e con gli Enti pubblici istituzionalmente preposti alla materia.
Si ritiene inoltre che l’assunzione di iniziative comuni possa portare allo sviluppo di migliori sinergie e a risultati più significativi sotto il profilo organizzativo, gestionale ed in particolare della penetrazione e diffusione di conoscenze, valutazioni e indicazioni.
Ciò stante si prevede di intensificare i rapporti tra i due Organismi paritetici settoriali del Distretto, con riunioni congiunte almeno semestrali sui principali argomenti o progetti di iniziative che interessino il Distretto e sui quali si ritenga utile una valutazione comune.
A tale fine ciascun Organismo paritetico potrà avanzare all’altro specifiche richieste di incontro, indicando le materie e gli argomenti che si intendono esaminare.
Allo scopo di offrire un valido supporto alle imprese del settore per interventi di natura tecnica in materia di prevenzione sia in cava che al piano, oltre che per le valutazioni di ordine tecnico del Comitato stesso, viene prevista fa possibilità di stipulare, di volta in volta, apposite convenzioni con tecnici qualificati e di consolidata esperienza, i quali saranno a disposizione delle Aziende e del Comitato per attività di consulenza, interventi specifici, progetti, attività di formazione di lavoratori ecc., in base alla convenzione che verrà definita a seconda delle esigenze e finalità individuate.
Al fine di ridurre le possibilità di infortuni e prevenire eventuali cause latenti, sarà adottato, in via sperimentate, in un campione di aziende individuato dal CPM, un sistema di rilevazione dei mancali infortuni, attraverso la collaborazione tra RLS, RSPP e Medico competente.
A tale riguardo l’RLS, di concerto con il capo-reparto, o il capo-reparto direttamente, segnalerà alla Direzione gli eventi che avrebbero potuto, in via potenziale, provocare un infortunio, evidenziandone caratteristiche e modalità.
Tali eventi saranno monitorati nel corso dell’anno e, per valutare possibili interventi, formeranno oggetto di esame congiunto in appositi incontri tra RLS, RSPP e Medico competente, da tenere almeno trimestralmente fino alla fine dell’anno, scadenza alla quale verranno formulate valutazioni sui risultati di tale fase sperimentale.
Il CPM valuterà eventuali supporti tecnico-operativi all’indagine.
Il regolamento delle attività del Comitato è definito dall’Accordo 28 dicembre 1998.
Il Comitato si riunirà di solito una volta al mese o comunque con la cadenza ritenuta necessaria.
Alle riunioni del Comitato potranno partecipare tecnici ed esperti di parte.
Le parti, ritenendo utile assumere iniziative di particolare valenza sociale a favore dei lavoratori del settore, hanno previsto, con l’Accordo 21 luglio 2000,l'istituzione di un “Fondo Mutualistico Marmo”, finalizzato ad assicurare ai lavoratori, esclusi i dirigenti, dipendenti da Aziende del settore regolarmente iscritte al CPM e per i quali le Aziende avranno corrisposto la regolare contribuzione contrattualmente prevista, una copertura assicurativa per gli infortuni professionali, extraprofessionali e spese mediche straordinarie, aggiuntiva ai trattamenti di legge e di altre coperture assicurative.
Per definire le tipologie di intervento, il massimale assicurato, te modalità operative e di gestione è stato a suo tempo predisposto un apposito regolamento, che le parti si riservano peraltro di riesaminare, con riferimento anche alle tipologie di intervento, alla luce delle risorse disponibili.
Si conviene che il Fondo Mutualistico, per il periodo di validità del presente accordo, stipuli una estensione della polizza assicurativa in vigore che preveda, per ogni evento indennizzato nel medesimo arco temporale, un rimborso spese sanitarie documentabili fino ad un massimo di € 360 per evento. Le relative spese saranno a carica del Fondo per le attività istituzionali del CPM.
Fermo restando un massimo di spesa di €3,00 annui per dipendente potrà essere valutata nell’ambito del CPM una diversa articolazione degli interventi della polizza rispetto a quanto sopra previsto.
Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il CPM riconoscerà 2 premi di laurea di 500 euro ciascuno per tesi di laurea di studenti lavoratori o parenti entro il 2° grado di lavoratori iscritti al CPM che concernano la sicurezza e la prevenzione infortuni o l’attività lavorativa /produttiva nel settore lapideo apuo-versiliese. Nel caso di più richieste si terrà conto della data di presentazione. Nel caso che non ci siano concorrenti come prima indicati, potranno concorrere studenti residenti nella provincia di Lucca.
Le spese di cui sopra comporteranno l’automatico corrispondente abbattimento del valore previsto dalla clausola di modulazione automatica della contribuzione al CPM in relazione a 11'ammontare dei fondi disponibili, di cui al terzultimo e penultimo comma.
Per il finanziamento delle attività del CPM e per gli scopi del Fondo Mutualistico Marmo è previsto un contributo in cifra fissa a carico delle Aziende, riferito ad ogni dipendente in forza, con esclusione dei dirigenti, per ogni mese solare.
Tale contributo fino al 31 marzo 2005 è pari a 5,16 € (cinque/16), di cui € 1,55 (uno/55) per il Fondo Mutualistico e sarà elevato a 5,66 € (cinque/66), di cui € 2,05 per il Fondo Mutualistico a far data dal 1° aprile 2005 e a € 6,16 (sei/l6) di cui €2,55 per il Fondo Mutualistico a far data dal 1° gennaio 2006.
Tale contributo sarà versato con cadenza trimestrale, sulla base dei dipendenti in forza alla fine di ogni mese solare, con esclusione dei dirigenti.
Allo scopo di garantire un’adeguata dotazione di fondi al CPM ed evitare in parallelo l’accantonamento di eccessive riserve si conferma il meccanismo di modulazione della contribuzione previsto dall’Accordo provinciale e pertanto, qualora i fondi disponibili del CPM risultassero inferiori a €200.000, si prevede che il contributo venga elevato di 1 curo per ogni dipendente in forza con l’esclusione dei dirigenti; ove le disponibilità di fondi risultassero inferiori a € 100.000, si prevede che il contributo venga elevato di un ulteriore euro per ogni dipendente in forza con l’esclusione dei dirigenti.
Tale aumento peraltro non sarà automatico, ma preceduto da una valutazione delle parti sulle esigenze di spesa del CPM, alla luce anche di possibili finanziamenti pubblici delle iniziative. Nel caso non si raggiungano comuni intese al riguardo gli aumenti in questione saranno operativi.
Sulla base del presupposto, condiviso dalle parti, dell’inutilità dell’accantonamento di riserve eccessive in relazione all’utilizzo, potrà essere convenuta in qualsiasi momento la riduzione del contributo quando si verifichi il raggiungimento di una dotazione di fondi sufficienti per le attività del Comitato.
Dichiarazione aggiuntiva
Le parti, alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, si incontreranno per definire l’istituzione dell’RLST, qualora tale figura venga confermata a livello normativo ed interconfederale, e una volta che in tali sedi siano state definite le relative disposizioni applicative e operative.
A seguito della cessazione di operatività del Copam saranno valutate positivamente richieste di iscrizione al CPM da parte di aziende artigiane.

Art. 7 - Indumenti da lavoro
In relazione a quanto previsto dal CCNL in materia di indumenti da lavoro, si conviene quanto segue:
- Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno al personale addetto alla produzione un paio di scarpe antinfortunistiche (DPI), seguendo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, da sostituire in caso di particolare usura; le scarpe verranno altresì sostituite in caso di inadeguatezza di carattere personale, attestata da certificato di medico specialista o dal medico competente aziendale;
- sempre a titolo gratuito verranno fomite agli stessi addetti due tute invernali e due estive l’anno;
- sempre a titolo gratuito verranno fornite quattro T-shirt all’anno,
- agli stessi lavoratori verrà inoltre fornita, a titolo gratuito, una volta ogni due anni, una giacca a vento, con una spesa complessiva non superiore a £ 36,00 per indumento e per biennio; per gli addetti alle cave e per i lavoratori che operano stabilmente all’aperto sui piazzali, la giacca a vento verrà fornita una volta ogni anno, fermo restando il predetto limite di spesa per indumento;
- verrà inoltre esaminata con la R.S. la necessità della fornitura di stivali per particolari lavorazioni.
Le caratteristiche degli indumenti di cui sopra saranno preventivamente esaminate con le Rappresentanze Sindacati, e con gli RLS per quanto concerne specificatamente le scarpe e gli stivali.
Per le forniture delle giacche a vento e degli scarponi di lavoro per il triennio di vigenza del presente accordo si conviene di stipulare mantenere operativa una la convenzione con CPT Lucca.
La. predetta convenzione ha natura sperimentale per il periodo predetto, al fine di valutarne le funzionalità anche dal punto di vista gestionale ed organizzativo, l’effettiva riduzione di costi per le Aziende e i possibili riflessi positivi per i lavoratori.
In base a ciò in detto periodo le Aziende potranno volontariamente avvalersi della possibilità di effettuare gli ordinativi per le forniture dei predetti indumenti tramite il CPT, secondo le disposizioni operative che saranno previste secondo la convenzione medesima.
La presente normativa non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavori in ufficio.
Allo scopo di incentivare la fornitura effettiva degli indumenti di lavoro si conviene quanto segue:
a) alla fornitura degli indumenti di lavoro le Aziende provvederanno entro il primo semestre dell’anno o in altra data stabilita in accordo con la R.S.;
b) trascorsi tre mesi dalla data sopra individuata senza che l’Azienda abbia provveduto alla erogazione in natura degli indumenti di che trattasi, sorge per il lavoratore il diritto ad un risarcimento danni che viene quantificato in € 200,00;
e) l’eventuale erogazione della somma di cui al punto b), avendo natura risarcitoria, non determina riflessi su alcun istituto contrattuale né sul TFR.
Le parti confermano che l’utilizzo degli indumenti di lavoro forniti dall’Azienda è obbligatorio sotto il profilo contrattuale e disciplinare.
La fornitura degli indumenti da lavoro non esonera l’Azienda dal mettere a disposizione dei lavoratori i particolari mezzi protettivi (conte guanti, stivali, occhiali, caschi, grembiuli, ecc.), nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione infortuni.

Art. 8 - Mensa
Con riferimento a quanto previsto in materia dal vigente CCNL, viene precisalo che è demandato alle singole Aziende cd alle rispettive RS l’esame delle concrete possibilità della istituzione di un servizio di mensa aziendale o interaziendale anche con ricorso a strutture esterne con la stipula di apposite convenzioni.
Nel ricercare idonee soluzioni saranno tenute presenti le condizioni di realizzabilità del servizio, in rapporto al numero dei lavoratori direttamente interessati ed al costo del servizio stesso.
[…]
Note tecniche:
1) i refettori aziendali, ove previsti dalla vigente normativa, devono avere le caratteristiche di igienicità stabilite dal D P R. 303/1996 ed essere separati dagli spogliatoi e dai servizi igienici.

Art. 10 - Lavori speciali e disagiati
Le indennità per i lavoratori che svolgono mansioni di tecchiaiolo, minatore e fuochino vengono fissati nelle seguenti misure:
- per il tecchiaiolo, indipendentemente dalle esigenze tecniche di durata della prestazione: €71,92 dal 1/7/2014;
- per il minatore e fuochino addetti alle cave di marmo per fa durata della specifica prestazione: € 1,42 orati lordi dal 1° luglio 2014 e € 1,67 orari lordi dal 1° luglio 2015
In relazione alle condizioni di lavoro alle cave, che fanno riscontrare la presenza di acqua, fango, ecc., la indennità cavatori istituita con il CCPT 1974, viene fissata nelle seguenti misure lorde mensili per 12 mensilità:
€ 5032 mensili dal 1° luglio 2014
€ 6032 mensili dal 1” luglio 2015
Per i lavoratori operanti in cave in galleria la predetta indennità viene fissata nelle seguenti misure lorde mensili per 12 mensilità;
€ 64,72 mensili dal 1° luglio 2014
€ 74,72 mensili dal 1° luglio 2015
Ai lavoratori di cave richiesti di prestazioni in condizioni di disagio diverse da quelle indicate al precedente comma per stillicidio continuo o con i piedi nell’acqua per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposta, ai sensi del vigente CCNL, una indennità nella misura giornaliera di d 2,48 lordi, ovvero di € 0,31 orari lordi, per tutto il tempo della prestazione effettuata nelle condizioni predette.
Infine, ai lavoratori addetti alla produzione negli impianti di granulazione di marmo, verrà corrisposta una indennità giornaliera nella misura di
€1,18 mensili dal 1° luglio 2014
€ 1,43 mensili dal 1° luglio 2015
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
Inoltre ai lavoratori addetti alle seguenti specifiche lavorazioni del granito, del marmo e pietre:
- segagione
- fiammatura
- lucidatura
- fresatura
- frullinalura
- trapanatura
- scalpellinatura
- nonché agli addetti alle lavorazioni per la lucidatura con poliestere;
- stuccatori/resinatori marmo e/o granito e ai piazzalisti nonché a sbozzatori, modellatori e tornitori
si conviene che a far data dal 1° luglio 2014 sarà corrisposta una indennità nella misura forfetaria di
€ 0,35 per ogni giornata di effettiva prestazione e nella misura di € 0,38 per gli addetti alla segagione del granito.
A far data dal 1° luglio 2015 è corrisposta una indennità nella misura forfettaria di € 0,60 per ogni giornata di effettiva prestazione e nella misura di € 0,63 per gli addetti alla segagione del granito.
Le indennità in parola saranno riconosciute per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e saranno computate ai fini del calcolo del TFR e del preavviso, con esclusione di tutti gli altri istituti contrattuali (festività, ferie, gratifica natalizia, ecc.) dei qual è stato tenuto conto nella determinazione della misura delle indennità stessa.
Con la determinazione dei compensi in parola si intendono completamente assolti, da parte delle Aziende, gli obblighi derivanti dalle norme del CCNL in materia.