Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 23 dicembre 2013
Validità: 01.01.2014 - 31.12.2016
Parti: Collegio dei costruttori della Provincia Autonoma di Bolzano/Kollegium der Bauunternehmer der Autonomen Provinz Bozen/Assoimprenditori e Asgb Bau-Holz, Feneal Uil • Sgk, Filca SgbCisl, Fillea/Gbh Cgil-Agb
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Bolzano
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Premessa
Premessa
Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Ferie
Art. 4 - Elemento variabile della retribuzione
Art. 9 - Lavori in galleria
Art. 12 - Attrezzi da lavoro
Art. 16 - Cassa Edile
Art. 25 - Busta paga: pagamento della retribuzione
Regolamentazione per impiegati
Art. 27 - Elemento economico territoriale per impiegati
Regolamentazione per operai ed impiegati
Banca delle ore
Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 32 - Decorrenza e durata

Accordo di rinnovo contrattuale

Bolzano, addì 23.12.2013, tra Collegio dei costruttori della Provincia Autonoma di Bolzano/Kollegium der Bauunternehmer der Autonomen Provinz Bozen […], assistito da […] Assoimprenditori Alto Adige; e Asgb Bau-Holz […], Feneal Uil • Sgk […], Filca SgbCisl […], Fillea/Gbh Cgil-Agb […]

Premesso
• che il settore edile sta vivendo una situazione di lunga e profonda crisi produttiva ed occupazionale, che non accenna a mostrare segni di ripresa;
• che le parti intendono comunque dare un impulso al settore, favorire la competitività delle imprese operanti nel territorio della provincia di Bolzano e tutelare l'occupazione nel settore edile, anche utilizzando gli strumenti che la legislazione vigente metta a disposizione in favore della retribuzione di produttività;
• viste le disposizioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato in data 19 aprile 2010 ed in particolare gli articoli 12, 38 e 46;
• viste le disposizioni di cui all'accordo interconfederale Confindustria-Cgil-Cisl-Uil del 28.6.2011, ratificato dalle parti sociali il 21.9.2011;
• visto l'art. 8, c. 1, DL 138/2011 conv. L. 148/2011;
• viste le disposizioni di cui all'art. 1 c. 67 L. 247/2007 (c.d. “decontribuzione”)
• viste le disposizioni di cui all'art. 2, DL 27.5.2008, n. 93, conv L. 24.7.2008, conv. L. 126 (cd. “detassazione”)
• visto il Contratto Integrativo Provinciale 20.12.2006 ed il verbale d'intesa del 2.9.2013
si stipula il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale 20/12/2006 per i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nella Provincia di Bolzano.

Premessa
Quanto di seguito indicato modifica il Contratto Integrativo Provinciale di cui sopra, fermi restando gli aspetti economico/normativi non espressamente citati, che pertanto rimangono invariati. La collazione avverrà in un momento successivo. I riferimenti al CCNL 20 maggio 2004 verranno ricondotti alla disciplina del CCNL 19 aprile 2010.

Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative (art. 13 L. 24/6/1997 n. 196; R.D.L. 15/3/1923 n. 692; R.D. 10/9/1923 n. 1957 e successive modificazioni ed integrazioni; D.Lgs. n. 66/2003).
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni per settimana dal lunedì al venerdì, Ciò ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 lett. A) del CCNL 19/04/2010, Premesso che l'impresa può prolungare l'orario di cantiere nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, la contabilizzazione dell'orario di lavoro avverrà settimanalmente, corrispondendosi per le prime 40 ore la retribuzione normale e por le ore successive la retribuzione prevista per lavoro straordinario, salvo quanto previsto per la “banca ore” e per la “flessibilità” di cui alla regolamentazione per impiegati ed operai.
È ammesso il recupero di eventuali ore perse per causa di forza maggiore. Tale recupero è ammesso non oltre il limite massimo di 1 ora al giorno e potrà effettuarsi entro la settimana in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione, La giornata del sabato non potrà essere utilizzata per il recupero delle eventuali ore perse durante la settimana.
Nel caso in cui non fossero raggiunte le 40 ore settimanali, anche con applicazione dei recuperi per flessibilità, l'impresa presenterà tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali ai sensi dell'art. 9 del CCNL 19/04/2010.
Le parti concordano che è fatto divieto prestare attività lavorativa nella giornata di domenica in tutti i cantieri edili della Provincia di Bolzano, salvo casi eccezionali ricollegabili a ragioni di pubblico interesse.
Le parti stabiliscono che il periodo di quattro mesi all'anno di cui al Regio Decreto 10/9/1923 n. 1957 resta confermato nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.
Ai fini della determinazione dell'orario medio settimanale sulla base di quanto previsto dalla dlgs. 66/2003 e dell’art. 5 CCNL 20.5.2004 le parti stabiliscono che il computo dell'orario medio settimanale è riferito ad una media annua coincidente con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno),
Durante ciascun anno solare le aziende verificheranno l'orario medio settimanale effettivamente svolto, nel rispetto delle vigenti disposizioni legali e contrattuali.
I periodi sopra menzionati sono da considerarsi a tutti gli effetti come periodi di riferimento ai sensi della dlgs. 66/2003.
Nei limiti di orario previsti dalle disposizioni di legge, per i lavori che si svolgono in tre turni (lavori in galleria, lavori idroelettrici, installazioni relative) potrà essere concordata, di volta in volta, tra l'impresa e la rappresentanza sindacale una diversa ripartizione dell'orario di lavoro.
L’operaio ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro anche qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'istituto della trasferta,
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del CCNL 19/04/2010 relativamente ai permessi individuali, saranno concordate annualmente entro il mese di aprile, tra impresa e rappresentanza sindacale, le giornate per l'utilizzo collettivo (aziendale o per cantiere) di 16 delle ore di permesso previste. Le parti stabiliscono che per sopravvenute eccezionali esigenze produttive o di organizzazione del lavoro, si potrà derogare a quanto sopra concordato, previo accordo con le organizzazioni sindacali.

Art. 9 - Lavori in galleria
A calce dell'art. 9 si inserisce la seguente nota a verbale:
Le parti, nell’ottica di un riavvicinamento della contrattazione territoriale a quella nazionale, concordano di riesaminare la normativa sull'indennità di galleria, che tenga più equamente conto dell'effettivo disagio subito dal lavoratore adibito alle lavorazioni in galleria.

Art. 12 - Attrezzi da lavoro
Soppresso

Art. 16 - Cassa Edile
Si conferma che l'unico ente bilaterale nel quale può ritenersi applicato il presento contratto collettivo territoriale integrativo alla relativa contrattazione collettiva nazionale e nel quale trova applicazione il regime nazionale di reciprocità delle casse edili è la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano, in ottemperanza all'accordo nazionale 18.12.1998 e successive modificazioni, integrazioni ed applicazioni.
Le aziende operanti in cantieri situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano sono obbligatoriamente tenute ad iscrivere i propri collaboratori, già dal primo giorno di lavoro, presso la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano, indicandone contemporaneamente l'ubicazione del cantiere e/o dei cantieri presso i quali prestano la loro opera.
L'attività della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano è regolata dallo Statuto e dai regolamenti, approvati dalle Organizzazioni Sindacali contraenti.
In relazione a quanto … (segue come da contratto integrativo 20.12.2006)

Regolamentazione per operai ed impiegati
Banca delle ore

Al fine di assecondare le necessità organizzative e corrispondere nello stesso tempo ad esigenze dei lavoratori, le parti concordano quanto segue.
Si definisce “banca delle ore” quel meccanismo che consente l’accantonamento, su di un conto individuale, di un numero di ore prestate in più oltre l'orario normale, con contestuale maturazione e fruizione di riposi compensativi.
A livello aziendale si potranno stabilire, con accordo scritto fra le parti, meccanismi di banca delle ore, nel rispetto dei seguenti principi:
1. La banca delle ore è applicabile esclusivamente nelle aziende che abbiano stipulato un accordo ad hoc, anche pluriennale, con i rappresentanti sindacali aziendali e/o territoriali;
2. Al meccanismo si accede e dallo stesso si recede su base individuale volontaria, su specifica richiesta scritta del lavoratore alle scadenze previste dall'accordo aziendale;
3. Il numero massimo di ore complessivamente lavorate a qualsiasi titolo non potrà comunque eccedere i limiti di legge giornalieri e settimanali.
4. Al lavoratore che presta ore di lavoro in eccesso nelle giornate feriali da lunedì a venerdì, da computarsi in banca ore, non è dovuta retribuzione né maggiorazione alcuna per tali ore in eccesso; matura invece il diritto a fruire successivamente, ma comunque entro il periodo di riferimento (da specificare negli accordi aziendali), di permessi compensativi retribuiti di uguale durata; medesimo trattamento spetta per le ore aggiuntive eventualmente lavorate nella giornata di sabato;
5. I permessi verranno utilizzati nel periodo in cui sono maturati attraverso permessi giornalieri individuali e/o collettivi retribuiti, nella misura delle ore di lavoro ordinario, in relazione alle esigenze dei singoli lavoratori e concordati con la direzione aziendale;
6. In busta paga il datore di lavoro dovrà evidenziare separatamente le ore aggiuntive maturate nel periodo, le ore recuperate nello stesso periodo e l'eventuale saldo positivo; il saldo mensile non potrà comunque mai essere inferiore a zero;
7. Le parti potranno concordare un periodo massimo di dodici mesi entro cui devono necessariamente essere usufruiti i permessi compensativi maturati,
8. Nel caso in cui nel periodo non sia possibile usufruire dei suddetti riposi compensativi (p.es. per risoluzione del rapporto di lavoro o por particolari eccezionali esigenze aziendali), si procederà alla monetizzazione delle ore accantonate e non fruite; esclusivamente tali ore di flessibilità maturata e non usufruita verranno a tutti gli effetti considerate come ore straordinarie.
9. Le ore maturate e recuperate in banca ore sono escluse dal computo dell'orario medio settimanale;
10. Gli accordi aziendali potranno essere stipulati secondo lo schema riportato nell'allegato A per gli operai, che forma parte integrante del presente Contratto Integrativo Provinciale, Le parti potranno altresì pattuire clausole diverse che meglio si addicano alle specificità aziendali sia per quanto riguarda le esigenze dei lavoratori che delle imprese,
Copia dell'accordo sottoscritto tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori dovrà essere inviato a cura dell'Impresa agli Enti Previdenziali (Inps, Inail e Cassa Edile), nonché all'Ispettorato del Lavoro, entro i termini di legge,
[…]

Flessibilità dell'orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dal CCNL 19.04.2010 dall'art. 5 lett. A, quale istituto contrattuale diverso ed aggiuntivo rispetto alla banca delle ore il datore di lavoro potrà disporre, per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, una diversa organizzazione mensile dell'orario di lavoro, tale da portare a compensazione le ore lavorate in più in alcune giornate e/o settimane del medesimo mese di calendario (ivi comprese le settimane a cavallo di 2 mesi) con altre ore collocate in altre giornate. […]
Sono considerate straordinarie solo ed unicamente quelle che eccedono le ore ordinarie teoricamente lavorabili non recuperate nel mese di riferimento.
Le ore di recupero verranno fruite tramite permessi giornalieri individuali e/o collettivi retribuiti, nella misura prevista per le ore di lavoro ordinario.
[…]